Regolamento della Consulta del Regno delle Due Sicilie

Regolamento per lo servizio interno della Consulta del Regno delle Due Sicilie, delle Consulte de’ Reali domini di quà, e di là del Faro, e delle Commessioni delle stesse, approvato con Real decreto del 14 di giugno 1824.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Art. 1. Tutti gli affari che saranno da S. M. rimessi alla Consulta generale del regno delle due Sicilie, e alle Consulte de’ Reali domini di quà, e di là del Faro saranno dirette al Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale.
2. Il Presidente della Consulta generale distribuirà per via d’indicazione segnata in margine del Real Rescritto gli affari di sopra enunciati alle Consulte de’ Reali domini di quà e di là del Faro, alla Commessione mista, ed alle Commessioni straordinarie a cui appartengono.
3. Per ciascun’affare da trattarsi nella Consulta generale de Reali domini di quà e di là del Faro, e nelle Commessioni delle stesse sarà destinato un Consultore componente la medesima per farne rapporto. Questa destinazione sarà fatta sopra lo stesso Real Rescritto dal Presidente allorché dovrà trattarsi nella Consulta generale, o nella Commessione mista, o nelle Commessioni straordinarie; e da’ rispettivi Vice-Presidenti allorché dovrà trattarsi nelle Consulte de Domini di quà e di là del Faro, o nelle Commessioni delle stesse.
4. Allorché un’affare che dovrà portarsi alla discussione ed al parere della Consulta generale sarà stato già preparato nella Commessione mista, e nelle Commessioni straordinarie, il Consultore incaricato ne darà avviso al Presidente, il quale destinerà il giorno della discussione nella Consulta generale sul rapporto direttogli dal Consultore; e nel tempo stesso disporrà, ove lo crederà opportuno, che copia dell’enunciato rapporto si passi agli altri Consultori che non hanno fatto parte della Commessione.
Sarà in facoltà ancora del Presidente disporre che sia portato alla discussione ed al parere della Consulta generale qualunque altro affare di minore importanza di cui la Commessione mista si sarà occupata, a norma dell’articolo 19 della legge del 14 di giugno del corrente anno.
5. Per gli affari preparati nelle Commessioni delle Consulte del Reali domini di quà, e di là del Faro, che dovranno portarsi alla discussione ed al parere della Consulta rispettiva, il rapporto del Consultore incaricato sarà diretto al Vice-presidente, il quale destinerà il giorno della discussione nella Consulta sul rapporto dello stesso; e contemporaneamente disporrà, ove lo crederà opportuno, che ne sia passata copia agli altri Consultori che non hanno fatto parte della Commessione.
Sarà egualmente in facoltà del Vicepresidente disporre che sia portato alla discussione, ed al parere della Consulta qualunque altro affare articolare di minore importanza, di cui una delle due Commessioni del a Consulta si sia occupata, a termini dell’articolo 16 della citata legge.
6. Ne giorni designati gli affari saranno trattati nella Consulta genera le con quell’ordine che il Presidente stabilirà.
Nelle Consulte del domini di quà, o di là del Faro gli affari verranno trattati ne giorni designati con quell’ordine che sarà stabilito dal Vice-presidente rispettivo.
7. Tanto nella Consulta generale, quanto in ciascuna delle Consulte de Reali domini di qua, e di là del Faro saranno tenuti due registri. In uno saranno distesi i pareri della Consulta cd i voti particolari, giusta il prescritto negli articoli 22, e 25 della menzionata legge; nell’altro sarà notato l’intervento del Consultori, e la distinta serie degli affari, che la Consulta in ciascuna sessione avrà trattati.
8. I pareri delle Consulte saranno distesi dal Consultore incaricato; i voti particolari saranno distesi dal Consultore, che ne sarà stato l’auto re: gli uni e gli altri prima di trascriversi sul registro saranno letti nel la Consulta.
9. Il Presidente, ed il Segretario generale sottoscriveranno i pareri della Consulta generale, ed i voti particolari del Consultori della medesi ma tanto nell’originale sul registro, quanto nelle copie estratte che dovranno rassegnarsi a S. M. per mezzo del Ministri Segretari di Stato dai quali sarà stata fatta nel Real Nome la rimessione dell’affare, secondo che è disposto nell’articolo 2, della mentovata legge.
10. I pareri delle Consulte de Reali domini di quà e di là del Faro, ed i voti particolari del Consultori delle medesime saranno nello stesso modo indicato nel precedente articolo sottoscritti dal Vice-Presidente, e dal Segretario della rispettiva Consulta.
11. Alle copie del pareri, e de voti particolari, che dovranno ras segnarsi a S. M. per mezzo del Ministri Segretari di Stato, da quali è stato l’affare nel Real Nome rimesso, dovranno unirsi tutte le carte risguardanti l’affare medesimo, sia che queste siano state rimesse dal Ministero di Stato, sia che per altra via sieno pervenute.
12. La rimessione del pareri, de voti, e delle carte, indicata nel l’articolo precedente, avrà sempre luogo per mezzo del Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale. Il Vice-Presidente di ciascuna Consulta dei Reali domini di quà, e di là del Faro gliele diriggerà con suo uffizio indicativo. Il Presidente potrà accompagnarli con quelle osservazioni, che crederà confacenti all’oggetto.
13. Se per lo schiarimento dell’affare occorreranno altre notizie, sia nelle Commessioni, sia nelle Consulte, esse saranno richieste con un rapporto del Consultore destinato al Presidente o al Vice-Presidente da cui dipende. Il rapporto suddetto sarà rimesso a S. M. per via del Ministero di Stato corrispondente, dal Presidente della Consulta generale nel modo stabilito nell’articolo precedente.
14. Allorché il Presidente della Consulta generale stimerà intervenire nella discussione di un’affare nelle Consulte del Reali domini di qua, e di là del Faro, ne darà avviso al Vicepresidente rispettivo, perché gli manifesti con anticipazione il giorno destinato, e gli rimetta contemporaneamente copia del rapporto del Consultore destinato.
15. Nel caso che sorgerà dubbio se un’affare rimesso ad una delle Consulte de Reali domini di qua, e di là del Faro debba trattarsi nella Consulta generale, il Consultore destinato ne farà distinto rapporto al Vice-Presidente da cui dipende. Il Vice-Presidente rimetterà due copie dell’enunciato rapporto al Presidente della Consulta generale, il quale destinerà il giorno della discussione a norma del prescritto nell’articolo 12 della citata legge; e manderà nel tempo stesso una delle due copie del rapporto del Consultore al Vice-Presidente dell’altra Consulta.
16. La formazione della Commessione mista e delle Commessioni straordinarie sarà proposta dal Presidente della Consulta generale; la formazione della Commessione delle Consulte de’ Reali domini di qua, e di là del Faro sarà proposta dai Vice-Presidenti rispettivamente. Le enunciate formazioni dovranno essere presentate alla Sovrana approvazione di S. M. per mezzo
del Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri.
17. Il rinnovamento della Commessione mista, e delle Commessioni delle Consulte dei Reali domini di qua, e di là del Faro avrà luogo in ogni biennio, salva la loro conferma.
La formazione delle Commessioni straordinarie, ed i cambiamenti dei Consultori delle Commessioni avranno luogo tutte le volte in cui il bene del servizio lo esigerà.
Ne casi di accidentale mancanza di qualche Consultore, sarà in facoltà rispettivamente del Presidente della Consulta generale, e dei Vice Presidenti delle Consulte dei Reali domini di qua, e di là del Faro la destinazione interina di altro Consultore in supplemento.
18. Il Presidente della Consulta generale avrà la facoltà di presedere la Commessione mista, o qualunque delle Commessioni straordinarie, tutte le volte che lo crederà opportuno. I Vice-Presidenti delle Consulte de Reali domini di qua, e di là del Faro potranno parimente presedere qualunque delle rispettive Commessioni ogni qualvolta lo stimeranno conveniente, purché il loro intervento in una Commessione non produca la
mancanza del servizio nell’altra.
19. Il Presidente della Consulta generale formerà il calendario pei giorni in cui dovrà tenersi così la Consulta generale, come le Consulte dei Reali domini di qua, e di là del Faro, e le Commessioni delle stesse.
Questo calendario sarà sottoposto alla Sovrana approvazione di S. M. nel modo stabilito nell’articolo li del presente regolamento.
Non ostante la destinazione de giorni di sessione indicati nel calendario, sarà in facoltà rispettivamente del Presidente, e del Vice-Presidenti tenere straordinarie Consulte, e disporre ancora l’unione delle Commessioni straordinariamente per trattare determinati affari.
20. Presso della Segreteria della Consulta generale si terrà un regi stro diviso in colonne, in cui con numero ordinativo saranno indicati: 1.° il giorno in cui un affare perviene; 2.º il Ministero di Stato da cui è rimesso; 3.º l’oggetto che vi si contiene; 4.º la Consulta, o Commessione a cui l’affare è rimesso; 5.º il giorno in cui è risoluto dalla Consulta; 6, º la risoluzione Sovrana sul medesimo; 7.° in una ultima colonna di osservazioni verranno indicati gli schiarimenti disposti, e le determinazioni straordinarie prese dalla Consulta.
21. Da questo registro sarà estratto il notamento di tutti gli affari pendenti presso la Consulta generale, ed in ogni fine di mese sarà dal Segretario generale presentato al Presidente.
22. Alla Segreteria generale della Consulta generale saranno addetti due uffiziali di carico col soldo di ducati sessanta al mese, i quali faranno ancora il servizio presso della Commessione mista, e presso di qual che Commessione straordinaria, ove faccia d’uopo, in mancanza del Segretario generale. Vi saranno due uffiziali di prima classe col soldo mensuale di ducati quaranta, l’uno de quali sarà addetto al registro, e l’altro farà da archivario; e vi saranno due uffiziali di seconda classe col soldo di ducati trenta per ognuno.
25. In ciascuna Segreteria della Consulta de Reali domini di qua, e di là del Faro si terrà il registro nella forma prescritta nell’articolo 20, e per l’uso indicato nell’articolo 21.
24. A ciascuna Segreteria delle Consulte de Reali domini di qua, e di là del Faro saranno addetti due uffiziali di carico col soldo di ducati cinquanta al mese, i quali faranno ancora il servizio presso le rispettive Commessioni in mancanza del Segretario. Vi saranno ancora due uffiziali di prima classe col soldo di ducati trentacinque al mese, e due uffiziali di seconda classe col soldo di ducati venticinque al mese.
25. Presso della Segreteria generale della Consulta generale, e presso ciascuna Segreteria delle Consulte del Reali domini di qua, e di là del Faro sarà addetto quel numero di uffiziali soprannumerari, che il bisogno potrà richiedere.

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