Regolamento della Guardia Civica Veneta

Regolamento Organico della Guardia Civica Veneta pubblicato il 20 maggio 1848

Per approfondire: Cronologia di Venezia

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Guardia civica è istituzione dello Stato. Suo scopo è di vegliare al manteni mento dell’ordine, della tranquillità e sicurezza pubblica – di procacciare l’obbedienza alle leggi – di coadiuvare all’uopo con le armate per la conservazione della indipendenza ed integrità del territorio dello Stato.
2. Si compone di tutti i cittadini aventi domicilio nello Stato, salve le eccezioni di cui in appresso.
3. La Guardia civica di regola presta servigio nella propria Comune; tuttavolta, se circostanze urgenti lo esigano, può essere di staccata per servire anche fuori della stessa.
4. Ogni deliberazione della Guardia civica sugli affari non concernenti il Corpo della stessa è vietata assolutamente.
5. La Guardia civica è soggetta al Ministero dell’interno od alle Autorità provinciali e comunali che dallo stesso dipendono, ma, se venga posta in movimento per coadiuvare le armate, dipende dal Ministero della guerra.
6. Non può prendere le armi né riunirsi in corpo senza l’ordine de’ suoi capi immediati; né questi possono darlo se non siano requisiti dall’Autorità civile competente.
7. Debitamente requisita dall’Autorità, deve prestarsi per lo scopo che le viene indicato.
8. Il Regolamento è comune per tutte le guardie civiche dello Stato veneto, formando esse un solo Corpo.
9. Alla Guardia civica sono dovuti tutti gli onori militari; ha la precedenza sulle truppe di ogni arma, tanto nelle pubbliche funzioni quanto nel servigio, e quando gl’individui portano i distintivi del loro grado godono degli onori annessi al rispettivo loro rango come nelle truppe.

TITOLO II. CHIAMATI AL SERVIZIO

10. Ogni cittadino dall’età dei 18 sino ai 58 anni è obbligato ad inscriversi né ruoli della Guardia civica per prestare servigio nel luogo del suo reale domicilio, salve le sotto indicate eccezioni.
11. I forestieri domiciliati nel territorio dello Stato e che vi hanno possidenza o stabilimento industriale o commerciale sono in facoltà di farsi inscrivere. Inscritti, contraggono le obbligazioni come se cittadini.
12. Hanno diritto alla esenzione dal servigio
a) i Ministri componenti il Governo dello Stato;
b) i membri delle Assemblee costituente legislative, durante il periodo delle loro sessioni;
c) i ministri di qualsivoglia culto ed i cherici che sono entrati negli ordini sacri;
d) i consoli e vice consoli dei Governi esteri, legalmente riconosciuti nello Stato;
e) i capi di ogni Magistratura giudiziaria o amministrativa, sieno dello Stato o delle Comuni, ed i preposti degli Uffici sanitarii o doganali;
f) i militari di ogni arma in attività di servizio, e tutti gli agenti della forza pubblica; le guardie di finanza, campestri e forestali.
13. Non possono essere ammessi fra le guardie civiche
a) gl’individui che hanno qualche deformità o sono affetti da malattie croniche, fisiche e mentali, da comprovarsi né modi indicati nel presente Regolamento;
b) i custodi delle carceri e dei luoghi di arresto, od altri subalterni di tale servizio;
c) tutti quelli che subirono una condanna per delitto, tranne i condannati per delitti politici contro il cessato Governo; quelli che subirono una condanna per grave trasgressione politica, commessa per cupidigia di lucro, ed in generale tutti gl’individui che sono notoria mente di mala fama, da giudicarsi tali da un Tribunale d’onore, come all’articolo 31;
d) i poveri ordinariamente soccorsi dalla pubblica beneficenza.
14. Non sono obbligati a prestare servigio attivo in tempo di pace a) gli addetti alla pubblica istruzione nelle scuole inferiori, medie e superiori;
b) i medici e chirurghi condotti, i capi farmacisti dei pubblici ospitali, e quelli delle Comuni o frazioni dove non siavi che una farmacia sola;
c) i domestici esclusivamente impiegati nell’interno servizio delle famiglie, sino al numero di due.
15. Nelle città capiluogo di distretto e nelle terre e grosse borgate, ove il servizio ordinario della Guardia civica è richiesto anche di giorno, non potranno esservi obbligati che nei casi di straordinario bisogno e nei modi indicati al titolo VI. DELLA RISERVA tutti gli operai che non hanno altro provento che la giornaliera loro mercede.
16. I braccianti ed altri operai agricoli che, prestando l’opera loro nelle colonie o nelle possidenze rurali, sono pagati a giornata . e non lavorano terreni di loro proprietà o ad essi accordati in affittanza o a meta dia, non possono del pari essere obbligati al servizio se non nei modi indicati al TITOLO VI. DELLA RISERVA.

TITOLO III. SULLA INSCRIZIONE NEI RUOLI E SULLA FORMAZIONE DELLE MATRICOLE

17. Ogni cittadino chiamato a far parte della Guardia civica deve farsi inscrivere nei ruoli che col giorno primo novembre di ogni anno verranno aperti in apposito locale in ciascheduna parrocchia.
Li chiamati dalla legge ad inscriversi indicano il loro nome, il cognome, l’età, il domicilio e la condizione.
18. Questi ruoli presso ogni parroco sono chiusi col giorno 30 di novembre, ed egli, dieci giorni dopo, li rimette all’Autorità comunale da cui dipende, con l’indicazione di quegl’individui che avendone l’obbligo non si fossero inscritti, 19. L’Autorità comunale, presso la quale deve eseguirsi la rettifica della inscrizione nei ruoli, farà immediatamente inscrivervi gli ommessi, compilando la matricola del Comune ed inscrivendo ognuno nella lista che gli compete. La Commissione a ciò destinata è preseduta dall’Autorità comunale e viene assistita da un ufficiale della Guardia civica delegato dal Comando provinciale della medesima, e da un medico-chirurgo da essa Autorità comunale prescelto.
20. Per agevolare nella città di Venezia (attesa la sua popolazione e il compartimento in sestieri) questa operazione, potrà suddividersi fra sei Commissioni, preseduta ciascuna da un assessore o rappresentante municipale, e da altrettanti ufficiali della Guardia e medici-chirurghi delegati come sopra. Altrettanto potrà esser fatto nelle città capiluoghi delle Provincie, secondo la rispettiva popolazione e il compartimento interno.
Queste Commissioni procederanno immediatamente alla revisione delle liste ed alla formazione delle matricole.
21. Le matricole comunali saranno divise in tre liste.
Nella prima saranno compresi gl’individui ai quali è obbligo il far parte della Guardia civica attiva (articolo 10).
Nella seconda entrano quelli che hanno titolo per essere dispensati dal servizio attivo (come agli articoli 14, 15 e 16), che formano il Corpo di riserva.
Nella terza quelli i quali avranno comprovato il loro titolo di esenzione (articolo 12).
22. Le matricole dovranno essere ultimate col 15 dicembre, e rimarranno esposte all’ispezione degl’interessati negli Uffici comunali sino al 31 del mese stesso perché ciascuno possa verificare se venne inscritto nella lista che gli compete.
23. Col 1° gennaio di ciascun anno le Autorità comunali trasmetteranno le matricole al Comando provinciale della Guardia civica.
24. Ciascun Comando provinciale della Guardia civica nominerà un Consiglio di revisione, composto di otto individui, cioè
1 comandante di battaglione, qual presidente,
1 capitano,
1 tenente,
1 sotto-tenente,
1 sergente,
1 caporale,
2 guardie semplici.
Anche questi ultimi quattro dovranno sa per leggere e scrivere ed avere l’età compiuta di anni venticinque.
Alle sedute di questo Consiglio di revisione assisterà sempre un rappresentante dell’Autorità di quel Comune delle cui matricole si opererà la revisione, ed un medico-chirurgo prescelto dal presidente della Commissione.
25. Questo Consiglio deciderà inappellabilmente, a pluralità assoluta di voti, sui reclami che potessero essere presentati contro le iscrizioni assegnate dalle Autorità comunali nella formazione delle matricole. Al rappresentante delle Autorità comunali sarà data copia delle decisioni del Consiglio.
26. Le Commissioni di revisione dovranno avere ultimate le loro operazioni pel 15 gennaio.
27. Il Comando provinciale, ultimate le operazioni di revisione, formerà la matricola generale della Provincia, nella quale saranno distinte le compagnie, i battaglioni e le legioni nelle quali verrà distribuita la Guardia civica della Provincia; questa matricola dovrà essere ultimata col 31 gennaio.
28. Il Comando provinciale della Guardia civica dovrà trasmettere, al più tardi pel 30 ottobre di ogni anno, ai parrochi ed alle Autorità comunali le module per la formazione dei ruoli e delle matricole.
29. Nella provincia di Venezia il Comando provinciale è rappresentato dal Comando generale della Guardia civica.
30. I singoli titoli a fine di ottenere la esenzione dal servizio dovranno comprovarsi dagli aventi interesse, mediante valevoli documenti e notorietà, davanti l’Autorità comunale, durante la formazione delle matricole.
31. La esclusione dai ruoli della Guardia civica per le cause accennate al § 13, lettera c, viene pronunciata, avvenendo il caso, da un Tribunale d’onore, costituito da un ufficiale superiore, presidente, due ufficiali, due sotto ufficiali e due guardie che verranno elette dal Comando provinciale.

TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE

32. La Guardia civica stazionaria è ordinata in legioni, battaglioni, compagnie, plotoni, sezioni e squadre. Ogni legione è composta di più battaglioni, ogni battaglione di più compagnie, ogni compagnia di due plotoni, ogni plotone di due sezioni, ogni sezione di due squadre.
33. La Guardia civica è organizzata per distretti, secondo il vigente comparto territoriale, e quindi divisa in tanti corpi distrettuali, in guisa che tutti i membri della stessa, tuttochè appartenenti a più Comuni, formino un solo corpo nel distretto.
34. Se tal corpo sta al disotto del numero di 1200 individui, prende il nome di battaglione; se lo raggiunge o l’oltrepassa, dividesi in battaglioni, da sei ad ottocento uomini l’uno, ed il complesso chiamasi legione. Nei grandi distretti, ed ove si abbiano più corpi da 2400 individui l’uno, ognuno di questi corpi forma una legione composta di tre battaglioni. Sopravanzando un numero d’individui montante a 1200, se ne forma una minor legione come sopra, e se il numero di sopravanzo è minore di 1200, se ne forma un battaglione da unirsi a una delle dette legioni.
35. La legione che abbia almeno tre battaglioni da uomini 600 è comandata da un colonnello; altrimenti da un tenente-colonnello. Il battaglione è comandato da un capo battaglione.
36. Nelle città che abbiano più colonnelli comandanti le legioni il Governo nomina il colonnello che ha il comando superiore.
37. Per quanto è possibile, la compagnia si forma di uomini della stessa Comune e parrocchia. Nelle città, dello stesso sestiere, quartiere, rione o circondario ecc., e possibilmente pure della stessa parrocchia. In caso che vi fosse difetto o sovrabbondanza, oltre al numero necessario per la formazione di una compagnia, si procurerà il compenso con la Comune o parrocchia più prossima, sempre con riguardo che gli uomini della stessa Comune o parrocchia restino riuniti sia in plotone, sia in sezione, sia in isquadra.
38. Ogni compagnia ha
1 capitano,
1 primo tenente,
2 sotto tenenti,
1 sergente maggiore,
4 sergenti,
8 caporali,
2 tamburi.
Il capitano comanda l’intiera compagnia, Il tenente comanda il primo plotone, ed è subordinato al capitano. In mancanza del capitano, lo sostituisce.
I sottotenenti comandano per turno il secondo plotone.
I sergenti comandano le loro sezioni.
I caporali comandano le loro squadre, e sono subordinati ai sergenti.
Il sergente maggiore non ha comando speciale, ma dirige l’istruzione della compagnia, la disciplina e la contabilità.
89. Lo stato maggiore di un battaglione si compone
del capo battaglione (maggiore),
di 1 capitano o 1° tenente, aiutante maggiore,
di 1 capitano o tenente, quartier-mastro,
di 1 medico-chirurgo maggiore,
di 1 chirurgo,
di 2 aiutanti sotto-ufficiali, di cui uno fa servizio di porta-bandiera,
di 1 armaiuolo, sergente,
di 1 maestro-tamburo.
40. Lo stato maggiore della legione nelle città si compone del colonnello capo di legione,
di 1 tenente colonnello,
di 1 maggiore capo battaglione,
di 1 sotto-tenente porta-bandiera,
di 1 medico-chirurgo maggiore,
1 tamburo maggiore,
1 sergente zappatore,
di 1 caporale zappatore,
di 8 zappatori.
Nei distretti di terraferma dove esistesse una legione che pel numero degl’individui di cui fosse composta avesse per capo un tenente-colonnello, va aggiunto allo stato maggiore un tenente.
41. Lo stato maggiore di tutte le guardie civiche di una Provincia sarà formato da
1 comandante in capo (generale),
1 comandante in secondo (colonnello),
1 capo dello stato-maggiore,
1 sotto-capo dello stato-maggiore,
2 aiutanti di campo del comandante in capo, ufficiali superiori sino al grado di tenente colonnello inclusivamente,
2 aiutanti di campo del comandante in secondo,
1 capitano quartier-mastro di Provincia,
1 cappellano,
1 medico-chirurgo maggiore.
Potranno esservi aggiunti allo stato maggiore degli ufficiali aiutanti in proporzione al numero delle legioni e dei battaglioni in cui risulterà ripartita la popolazione della Provincia. Ogni arma speciale appartenente alla Civica avrà un ufficiale addetto allo stato maggiore provinciale.
42. Nelle città e nei distretti dove si hanno 2400 guardie in servizio effettivo possono le comunali accordare la formazione di una compagnia di artiglieria. La sua forza è proporzionata a quella del Corpo, in guisa di non oltrepassare la quarantesima parte della forza totale.
43. È permesso egualmente di creare una compagnia d’artiglieria in tutte le piazze forti; il numero dei cannonieri potrebbe ascendere fino al quarto della forza totale delle guardie.
In Venezia si formeranno due compagnie di artiglieria, addette alla Guardia civica, secondo il piano speciale di organizzazione.
44. Le compagnie di artiglieria fanno in tempo di pace il servizio in concorso con le altre guardie.
45. Nelle città di terraferma possono essere create compagnie e squadroni di cavalleria
quante volte vi siano almeno trenta volontarii per una compagnia, sessanta per uno squadrone, pronti ad equipaggiarsi a proprie spese e provveduti di montura (con cavallo del proprio.
Il numero dei cavalieri non potrà oltrepassare il decimo delle guardie a piedi che fanno servigio attivo nelle città.
46. L’artiglieria e la cavalleria sono organizzate nella terraferma sul piede stesso delle truppe regolari di armata. Le nomine dei gradi seguono com’è indicato nel titolo V.
47. Le compagnie dei pompieri già esistenti nelle città possono, d’accordo coll’Autorità municipale, essere collocate sotto gli ordini del comandante della Guardia civica. Per la sola città di Venezia i zappatori delle legioni potranno essere scelti dal Corpo dei pompieri.
48. Possono egualmente essere istituiti Corpi di bersaglieri anche nella Guardia civica permanente, nelle città e fuori, purché siano scelti fra i più esperti e provetti nel maneggio delle armi da fuoco e nel bersaglio. In tempo di pace fanno il servizio in concorso delle altre guardie civiche. In caso di bisognosi prestano in difesa della città. Per l’organizzazione e l’armamento speciale di questi Corpi verrà provveduto con apposite Disposizioni.

TITOLO V. NOMINA DEI GRADI

Elezioni, Promozioni, Sostituzioni e Rimpiazzi
49. Tutte le cariche di una compagnia, ad eccezione del sergente maggiore, la di cui nomina appartiene al capitano, sono conferite dalle guardie componenti la compagnia. Le nomine si fanno cominciando dal capitano e discendendo ai caporali.
50. Se una compagnia è formata dalla riunione di una o più Comuni, le guardie riunite concorrono alla elezione del capitano e del primo tenente, ma per la nomina degli altri gradi si procede per Comune in proporzione del contingente che viene da ciascun Comune somministrato.
51. I capi-battaglione e gli ufficiali del loro stato maggiore sono nominati dagli ufficiali del battaglione. Gli stati maggiori della legione sono nominati dagli ufficiali tutti del battaglione che compongono la legione. Però il colonnello capo della legione ed il tenente colonnello vengono nominati dal Governo, sopra terna proposta dagli uffiziali tutti della legione.
52. Il comandante in capo della Provincia è nominato dal Governo sopra terna proposta dalla ufficialità della Provincia. Il quartiermastro provinciale viene eletto dal comandante in capo. Il comandante in secondo, gli ufficiali aiutanti, il cappellano ed il medico-chirurgo dello stato maggiore sono nominati dagli ufficiali tutti della legione e dei battaglioni in cui trovasi ripartita la Guardia civica della Provincia. Il capo dello stato maggiore e tutto il personale del suo Ufficio vengono nominati dal Governo, sono stabili, e possono ottenere un annuo onorario, e vengono scelti possibile mente fra i più esperti ed attivi militari.
53. A cagione delle particolari incombenze disimpegnate dai quartier mastri, aiutanti maggiori, sergenti maggiori (sotto-aiutanti), e delle specialità di quelle dei tamburi maggiori, tamburi, zappatori di ogni grado, armaiuoli sergenti, verrà a tutti i summenzionati corrisposto uno stipendio, da determinarsi in correlazione alle incombenze.
54. Gli armaiuoli sergenti saranno pagati a fattura e nominati dal capo-battaglione.
55. Tutte le nomine, nessuna eccettuata, avranno luogo col medesimo metodo, cioè:
i nomi dei candidati saranno raccolti mediante scheda segreta scritta da cadaun elettore;
la scelta fra i candidati, ossia la nomina definitiva, avrà luogo mediante scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti;
dopo due scrutinii senza che si ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione comparativa fra i due che avranno ottenuto un maggior numero di voti.
Concorrono alla votazione tutte le guardie civiche che all’epoca delle elezioni prestano servizio effettivo.
I nominati rimarranno in carica anche nel caso che essi cambiassero di domicilio ed uscissero dal sestiere, circondario o parrocchia.
56. Le nomine avranno principio col giorno 22 marzo d’ogni anno.
In quel giorno i capitani riuniranno le compagnie per la nomina degli ufficiali delle stesse fino al caporale.
Il 26 i capi-battaglione riuniranno i nuovi ufficiali delle compagnie del loro battaglione per nominare i nuovi capi di battaglione e gli ufficiali dello stato maggiore.
Il 28 i capi di legione riuniranno i nuovi comandanti ed ufficiali di battaglione per la nomina dello stato maggiore della legione e per comporre la terna da sottoporsi al Governo per la nomina del capo legione e del tenente colonnello.
Il 31 il comandante in capo della Provincia riunirà tutti i nuovi comandanti ed ufficiali delle legioni e dei battaglioni della Provincia per la proposizione del nuovo comandante in capo della Provincia e per la nomina del comandante in secondo, degli aiutanti ufficiali, del cappellano e del medico-chirurgo di stato maggiore.
57. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e le guardie semplici che godono di un emolumento non hanno diritto a votare.
58. Qualora per nomina a gradi superiori, rinuncie volontarie od altri motivi, risultassero dei vuoti nel numero degli ufficiali di ogni grado e dei sotto-ufficiali delle compagnie, questi dovranno essere riempiti mediante nuove nomine, da eseguirsi entro i primi quindici giorni di aprile.
59. Queste nomine suppletorie avranno luogo nel seguente ordine:
il 4 aprile i comandanti ed ufficiali de’ battaglioni si riuniranno per nominare alle vacanze che fossero risultate nei posti di ufficiali superiori nella legione, per nomine allo stato maggiore della Provincia;
il 7 aprile gli ufficiali di ciascuna compagnia si riuniranno per nominare alle vacanze accadute né posti degli ufficiali superiori dei battaglioni, per nomine a gradi superiori;
il 10 aprile si riuniranno le compagnie a fine di nominare ai posti resi vacanti nel ruolo degli ufficiali delle medesime, per nomine a gradi superiori;
il 14 aprile finalmente si procederà dagli ufficiali, osservate le regole sopra indicate, alle nomine di quei posti di ufficiali, sottoufficiali e comuni occupanti posti retribuiti, pei quali si verificassero delle vacanze.
60. Le adunanze per fare le nomine saranno sempre presedute dall’ufficiale di grado superiore fra gl’intervenuti. Questi sceglierà altro dei presenti per fare le funzioni di segretario dell’adunanza e redigere il processo verbale delle operazioni che avranno luogo e delle nomine effettuate, e sceglierà altri tre individui per esercitare l’ufficio di scrutatori, cioè spogliare le schede e raccogliere i voti degli scrutinii per poscia contarli. A queste adunanze interviene il Podestà o Sindaco della Comune.
61. Il processo verbale dell’adunanza dovrà essere firmato dal presidente, dal segretario, dal Podestà o Sindaco del Comune, dagli scrutatori e dai due più anziani di età fra gli altri intervenuti.
62. Gli ufficiali aiutanti dello stato maggiore di Provincia rimarranno in carica la prima volta per tre anni. Il rinnovamento si effettuerà per turno mediante estrazione a sorte dei nomi degl’individui che devono uscire, per modo che l’intiero rinnovamento sia compito dopo il sesto anno.
63. In massima, tutti gli ufficiali, dal sottotenente sino al comandante in secondo di Provincia, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati indefinitivamente. Il comandante in capo della Provincia sarà nomi nato di tre in tre anni, e non potrà essere rieletto due volte consecutive.
64. Tutti i nominati a posti retribuiti, così ufficiali come subalterni, egualmente che i sergenti e caporali delle compagnie, sono eletti per tre anni e sono rieleggibili a tempo indeterminato.
65. Le elezioni regolarmente fatte sono irrevocabili.
66. Nella Guardia civica non vi sono cariche senza impiego, e quindi non si conferiscono gradi ad honorem a chicchessia sotto verun titolo.
67. Se gli ufficiali di qualsiasi grado, regolarmente eletti e confermati, non siano nel termine di due mesi completamente armati, vestiti ed equipaggiati secondo l’uniforme, saranno considerati come dimissionari e si procederà immediatamente per la loro sostituzione.
68. I reclami relativamente alla inosservanza delle forme prescritte per la elezione degli ufficiali e sotto-ufficiali saranno portati dinanzi ad una Commissione di revisione, che deciderà inappellabilmente.
La Commissione sarà composta di un ufficiale superiore della legione, come presidente, di un ufficiale dello stato maggiore del battaglione, e di un ufficiale, due sotto ufficiali e due guardie tolte dal battaglione medesimo.
Vi assiste nelle città il capo del Municipio, nelle Comuni esterne il primo deputato comunale. Nelle città capoluoghi interviene il comandante in capo della Provincia, il quale allora è il presidente naturale della Commissione.

TITOLO VI. DEI CORPI DI RISERVA

69. Per rendere distribuito equamente fra tutti i cittadini il servizio nella Guardia civica e per preparare nel tempo stesso una forza maggiore che possa essere chiamata sotto le armi nei casi di straordinario bisogno, sarà istituito in ogni Comune un Corpo di riserva di Guardia civica.
70. Sono chiamati a far parte del Corpo di riserva gl’individui contemplati dal Titolo II, articoli 15 e 16, e che vengono inscritti nelle matricole nella lista seconda, come all’articolo 21.
71. Gl’individui componenti la riserva sono soggetti alle discipline generali della Guardia,e sono perciò obbligati ad intervenire agli esercizi necessari per istruirsi nel maneggio delle armi e nelle manovre militari. Quest’obbligo si limita ai giorni festivi; negli altri giorni potranno dispensarsene.
72. Nei casi di straordinario ed urgente bisogno sono chiamati sotto le armi e considerati come appartenenti alla riserva anche gl’individui dell’articolo 14, §§ a, b, c, compresi nella terza lista di cui all’articolo 24.
73. Le guardie civiche appartenenti alla riserva verranno equabilmente ripartite nelle compagnie della Guardia civica stazionaria, e dipenderanno dagli ufficiali della rispettiva compagnia a cui saranno aggregate.
74. Saranno chiamate ed obbligate per turno al servizio nei giorni festivi.
75. Nei giorni di lavoro le guardie appartenenti alla riserva potranno, richieste, prestar servigio in sostituzione di quelle della compagnia che non potessero prestarlo personalmente. Il compenso per tale sostituzione è determinato in lire italiane 2 (due) per 24 ore, e per 12 ore in lire 1.50 (lire una e centesimi cinquanta).
76. Pel vestiario ed armamento delle Guardie appartenenti alla riserva si provvede all’articolo 99 del Titolo VIII del presente Regolamento.
77. Le guardie civiche del corpo di riserva non potranno essere chiamate tutte in attività se non in conseguenza di una speciale decisione dell’Autorità competente.
78. Nel caso di attivazione totale o parziale della riserva, questa deve aver luogo a seconda dei quadri già stabiliti, venendo la medesima, come si è accennato, a formar parte delle compagnie, dei battaglioni e delle legioni unitamente alla Guardia civica attiva.

TITOLO VII. SERVIZIO

79. Il servizio della Guardia civica viene ordinato dal Comando dello stato maggiore provinciale.
80. Possono gli ufficiali che rappresentano il Comando dello stato maggiore nei Comuni di terraferma ordinare il servizio della Guardia civica quando sono a ciò richiesti dall’Autorità comunale.
81. Nei tempi ordinarii il servizio della Guardia civica viene prestato nelle rispettive Comuni.
82. Il servizio delle guardie civiche stazionarie è obbligatorio e personale. Nessuno può quindi farsi rappresentare nell’onorevole incarico di guardia civica.
Le sostituzioni non sono permesse se non che fra guardie civiche dello stesso battaglione e dietro approvazione dei capitani, i quali non le accorderanno che per casi urgenti e speciali. Possono le sostituzioni avvenire anche mediante le guardie civiche del Corpo di riserva, come è disposto nel Titolo relativo, articolo 75.
83. Nei casi di tumulti o di allarme tutte le guardie prendono le armi, si riuniscono nei luoghi determinati e si tengono disponibili alla richiesta del rispettivo capo di battaglione per recarsi dove la loro presenza sia necessaria.
84. La riunione delle guardie di parecchi Distretti può aver luogo per ordine del Comando provinciale ed a richiesta delle Autorità competenti, ma solo nei casi di urgente necessità e sotto la più stretta responsabilità delle Autorità medesime.
85. Le guardie civiche dei Distretti, fuori dei casi indicati nei precedenti articoli 83 e 84, non possono riunirsi che due sole volte all’anno, sia per grandi esercizi e manovre, sia per le ispezioni e rassegne generali. Nelle città possono riunirsi più spesso, secondo gli ordini del Comando provinciale.
86. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali debbono riunirsi più frequentemente pegli esercizi, senza uopo però di allontanarsi dalla rispettiva loro Comune.
87. Gli esercizi in generale non possono essere di obbligo assoluto che due volte al mese, e soltanto nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Fino a che però la Guardia non sia perfettamente istruita, l’esercizio deve essere dovunque frequente, a tenore delle disposizioni che daranno i Comandi provinciali.
88. Apposite Istruzioni a stampa stabiliscono le teorie militari pegli esercizi e le manovre a cui devono attenersi le guardie civiche, come un apposita Istruzione a stampa regola il servizio dei posti delle guardie civiche nelle città e fuori, il contegno ch’esse devono seguire e le loro incombenze in fazione. Le une e le altre sono già pubblicate.

TITOLO VIII. ARMAMENTO, UNIFORMI, DISTINTIVI

89. La guardia civica viene armata di gladio, o daga a due tagli, e di fucile con baionetta. Appositi Regolamenti determinano le qualità e dimensioni dei fucili, delle daghe e di quant’altro si riferisce all’armamento della Guardia, come all’organizzazione delle armi speciali della medesima, cioè della cavalleria ed artiglieria, e dei bersaglieri.
90. Lo Stato fornisce a tutte le guardie il fucile con baionetta e tutte le armi da fuoco dei Corpi speciali. La provvista della daga, giberna e cintura conforme al modello sta a carico dell’individuo.
Le Comuni però le forniscono, dietro decisione dei Consigli comunali, a quei sott’ufficiali ed a quelle guardie semplici che non fossero in caso di procurarsele.
91. Le armi che lo Stato ha poste a disposizione della Guardia civica e che ad essa sarà per somministrare, avuto riguardo alla forza rispettiva dei Corpi, sono proprietà inalienabile dello Stato medesimo.
92. I capi di battaglione, dove ve ne sono, o i capitani delle compagnie nelle Comuni esterne della Provincia ricevono in consegna le armi per le guardie da essi dipendenti, e ne sono personalmente responsabili. I fucili di ogni battaglione devono essere marcati e numerati progressivamente sul legno del calcio con punzoni che rendano la marca indelebile.
93. Le armi da taglio possono essere custodite dalle stesse guardie. I fucili devono essere tenuti sempre in deposito nel luogo di riunione presso i capi di battaglione, e nelle Comuni esterne, che non formino un battaglione, presso il capitano comandante delle compagnie del Comune, i quali le dispensano temporariamente agl’individui di servizio e pegli esercizi.
94. Ogni guardia è responsabile dell’arma che le viene affidata, deve mantenerla in buono stato e così restituirla quando cessa dall’obbligo del servizio. Le riparazioni pei guasti occasionati dal servizio o fortuiti stanno a carico della Comune. Quelle cagionate dall’incuria dell’individuo stanno a di lui carico.
95. Fino a che non si possa provvedere all’armamento uniforme delle guardie civiche, specialmente nelle Comuni di terraferma, le guardie faranno il servigio anche coi fucili da caccia e con le picche.
96. Le munizioni pei fucili ed il materiale di campagna necessario all’istruzione degli arti glieri nelle città aperte viene somministrato dallo Stato; nelle fortezze gli artiglieri sono specialmente esercitati nel servizio dell’artiglieria di assedio.
97. L’uniforme ed i distintivi adottati per la Guardia civica veneta sono già determinati nell’apposito Regolamento.
98. L’uso dell’uniforme in servizio sarà obbligatorio solamente per le compagnie della Guardia civica residenti nelle città, siano o no capiluoghi di Provincia. Nelle Comuni esterne l’uso dell’uniforme non sarà obbligatorio, ma vi terranno luogo dei facili distintivi uniformi da stabilirsi.
99. Di massima, le guardie civiche attive si vestono del proprio. Quelle che non hanno mezzo di equipaggiarsi possono esserlo dalle Comuni dietro decisione dei Consigli comunali.
I soli individui dei Corpi di riserva contemplati dall’articolo 15 del presente Regolamento sono vestiti a spese dello Stato.

TITOLO IX. FINANZE E SPESE

100. Tutto ciò che viene versato nella cassa della Guardia civica dalla liberalità dei cittadini dev’essere precisamente erogato per gli oggetti specificati dal contribuente.
101. l versamenti con l’indicazione generica pel più pronto allestimento devono riferirsi all’equipaggio di quelle guardie che sono qualificate non poter equipaggiarsi a proprie spese.
102. Per le spese relative al vestiario ed all’armamento è provveduto nel Titolo precedente. per Stanno poi a carico delle Comuni le spese per l’affitto dei locali, pel loro ammobigliamento e le manutenzioni, i lumi, le legna da fuoco, e le spese per oggetti e personale di cancelleria nei singoli Comuni.
Le spese per eguali cause, concernenti lo stato maggiore della Provincia, saranno ripartite in eguali tangenti fra le compagnie della Provincia stessa e pagate dai Comuni la cui popolazione forma la compagnia, in proporzione della rispettiva forza somministrata alla medesima.
Stanno poi a carico dello Stato tutte le spese che riguardano gli emolumenti per le cariche che hanno stipendio.
103. Ogni battaglione della Guardia civica avrà un Consiglio d’amministrazione composto
del comandante, qual presidente,
di 1 capitano,
di 1 tenente,
di 1 sotto-tenente,
di 1 caporale,
di 1 guardia semplice.
Anche questi ultimi tre dovranno saper leggere e scrivere ed aver compiuti gli anni 25 di età.
A questo Consiglio dev’essere aggiunto il quartiermastro ed il sergente maggiore, i quali però non avranno voce deliberativa.
104. Nei Distretti di terraferma ove si troverà riunita una legione, invece del Consiglio di amministrazione per battaglione, vi sarà un solo Consiglio di amministrazione per legione.
Nelle città capiluoghi ove esistessero più legioni, come in Venezia, vi sarà un solo Consiglio centrale di amministrazione presso il Comando generale della Provincia.
105. Il Consiglio d’amministrazione distrettuale d’una legione sarà composto
del colonnello o del tenente-colonnello, qual presidente,
dei comandanti dei battaglioni,
d’un capitano,
d’un tenente,
d’un sottotenente,
d’un sergente,
d’un caporale,
di due guardie semplici.
Anche questi ultimi quattro dovranno saper leggere e scrivere ed aver compiuta l’età d’anni 25.
A questo Consiglio verranno aggiunti i quartier-mastri dei battaglioni, che però non avranno voce deliberativa.
106 Nelle città capiluoghi che hanno più legioni il Consiglio centrale di amministrazione dev’essere composto
del comandante in capo,
del comandante in secondo (colonnello),
dei capi di legione, per ogni legione
i un capo di battaglione, per ogni legione
di un capitano, per ogni legione
di un tenente, per ogni legione
di un sottotenente, per ogni legione
di un sergente, per ogni legione
di un caporale, per ogni legione
di due guardie semplici,
come all’articolo precedente.
A questo Consiglio viene aggiunto il capitano quartier mastro di Provincia, che però non avrà voce deliberativa.
107. I comandanti di legione nomineranno gl’individui che dovranno formar parte dei Consigli d’amministrazione, sia della legione, sia dei battaglioni che la compongono.
108. Il comandante in capo della Provincia, di concerto col comandante in secondo e coi capi di legione, nomina gl’individui che devono far parte del Consiglio centrale d’amministrazione della Provincia.
109. Tanto i Consigli d’amministrazione centrali che quelli delle legioni e quelli dei battaglioni dovranno presentare i conti preventivi e consuntivi delle spese, incombenti sia allo Stato sia ai Comuni, alle Autorità competenti nei modi e tempi che verranno determinati con ispeciali separati Regolamenti.
110. Per l’ordinaria amministrazione i conti ed i mandati saranno firmati, per le legioni, nei Distretti di terraferma, dal capo del corpo, cioè dal colonnello o tenente colonnello, dal quartiermastro del battaglione a cui il conto si riferisce, e da un sergente maggiore di compagnia;
per i battaglioni, nella città, dal capo del battaglione, dal quartiermastro e dal sergente maggiore della compagnia a cui il conto si riferisce; presso il Comando centrale di provincia, dal comandante in capo, da un ufficiale superiore dello stato maggiore e dal capitano quartiermastro di Provincia.
111. I preventivi e i conti dei Corpi distrettuali di guardie vengono esposti per dieci giorni al palazzo comunale del capoluogo di Distretto prima che siano inviati all’Autorità competente.
Egualmente dopo la decisione delle Autorità questi preventivi e conti verranno nella stessa forma affissi al pubblico.
112. I Consigli d’amministrazione distrettuali rendono conto ogni anno della loro gestione finanziaria all’Autorità competente. Quelli dei battaglioni, nelle città come a Venezia, li dànno ogni mese al Consiglio centrale provinciale, il quale poi in fin d’anno li rende al Governo ed alla Autorità municipale, secondo che sarà determinato.

TITOLO X. PROMOZIONI, CONSIGLIO DI DISCIPLINA, COMPOSIZIONE DELLO STESSO, ATTRIBUZIONI, MODO DI PROCEDERE

1 13. La Guardia civica è obbligata all’eseguimento dei propri doveri.
Le violazioni sono punite
1° con l’ammonizione,
2° con l’ammonizione posta nell’Ordine del giorno,
3° con guardie o pattuglie straordinarie,
4° eon multe dalle tre alle quindici lire italiane,
5° con l’arresto dall’uno a cinque giorni, e con la prigione non maggiore di tre giorni,
6° con la degradazione,
7° con la espulsione dal Corpo.
114. I capi di battaglione possono pronunziare ed infliggere le tre prime pene soltanto, cioè l’ammonizione privata o posta nell’Ordine del giorno contro quelli che chiamati al dovere vi mancano;
la guardia o pattuglia straordinaria contro quelli che, comandati di servigio, non si presentano a prestarlo.
Il pronunciare sulle altre appartiene al Consiglio di disciplina.
115. L’ufficiale e sotto-ufficiale primo in rango in una Comune può infliggere le stesse pene nei casi contemplati.
116. Se la negligenza degenera in cattiva volontà, la pena della guardia o pattuglia straordinaria può essere raddoppiata.
117. I capi posto potranno infliggere alla guardie civiche di servizio le seguenti punizioni:
1° una fazione fuori di turno, da farsi da quella guardia civica che avesse mancato all’appello o si fosse allontanata dal posto senza permesso;
2° la detenzione nella camera di reclusione del posto, fino allo smontare della guardia, contro quella guardia civica di servizio che siasi ridotta in istato di ubbriachezza o resa colpevole di strepito, ingiurie, violenze, vie di fatto e provocazione al disordine; e ciò senza pregiudizio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina se il fatto merita punizione più grave.
118. Se una guardia civica, un caporale o un sergente avranno mancato al servizio, saranno obbligati di montare una guardia fuori di turno indipendentemente dal servizio che, regolarmente comandato, sono essi tenuti di compiere.
119. La pena dell’ammonizione, con la pubblicazione nell’Ordine o senza, può essere inflitta agli ufficiali e sotto ufficiali dal capo di battaglione.
120. I comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati, loro subordinati, siccome ogni altro individuo pagato, con gli arresti semplici a due giorni, e potranno infliggere alle guardie, ai caporali, ai sergenti ed ufficiali l’ammonizione, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.
121. I capitani comandanti le compagnie non unite in battaglioni potranno egualmente ammonire le guardie, i caporali, i sergenti, i sergenti maggiori e gli ufficiali, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.
122. I tamburi maggiori e i tamburi potranno essere puniti con l’arresto fino ai tre giorni dai capitani, fino agli otto dai comandanti di battaglione, e fino ai quindici dai comandanti di legione.
123. Ogni atto d’insubordinazione è sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina, che lo punisce con uno o più turni di servizio in guardia o pattuglia straordinaria, od altrimenti secondo il caso.
La recidiva è punita con la prigione, come si dirà in appresso.
Quando nei Comuni, ai quali si estende la giurisdizione del Consiglio di disciplina, non vi sia né prigione né locale che ne possa temer luogo, il Consiglio potrà commutare la pena nell’arresto domiciliare ed in un’ammenda ragguagliata a due lire italiane per ogni giorno della pena applicata.
124. Il Consiglio di disciplina avrà le seguenti norme per l’applicazione proporzionata delle pene alle mancanze:
a) sarà punito con l’ammonizione l’ufficiale che avrà commessa una infrazione, ancorché lieve, alle regole del servizio;
b) sarà punito con l’ammonizione posta all’Ordine l’ufficiale che, essendo di servizio od in uniforme, terrà una condotta atta a recare danno alla disciplina della Guardia civica od all’ordine pubblico;
c) sarà punito con gli arresti o con la prigione, secondo la gravità dei casi, ogni ufficiale che essendo di servizio si sarà fatto colpevole
1º d’inobbedienza e d’insubordinazione;
2° di mancanza di rispetto, espressioni offensive od insulti verso ufficiali di grado superiore;
3° di qualunque detto oltraggioso verso il subalterno, e di qualunque abuso di autorità;
4° di qualunque mancanza ad un servizio comandato;
5° di qualunque infrazione alle regole del servizio.
125. Le pene dell’ammonizione, degli arrestino della prigione potranno essere applicate nei medesimi casi sopra contemplati, e secondo le circostanze, ai sergenti, caporali e guardie semplici.
126. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due, ed in caso di recidiva non maggiore di tre giorni, ogni sergente, caporale o guardia semplice
1° che siasi reso colpevole d’inobbedienza od insubordinazione, o che abbia per la seconda volta ricusato un servizio di ordine e di sicurezza;
2° che essendo di servizio si troverà in istato di ubbriachezza o terrà una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina della Guardia civica od all’ordine pubblico;
3° che essendo di servizio avrà abbandonato le armi o il posto prima d’esserne rilevato.
127. Sarà privato del grado ogni ufficiale, sergente o caporale che, dopo aver subìta una punizione per decisione del Consiglio di disciplina e prima che sia passata un’epoca minore di un anno, si rendesse colpevole d’un’altra mancanza che porti la pena della detenzione.
128. Potrà essere parimente privato del suo grado, oltre la prigionia come sopra contemplata, ogni ufficiale, sergente o caporale che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.
129. Qualunque ufficiale, sergente o caporale privato del suo grado non potrà nuova mente ottenerlo che alle prossime elezioni.
130. La guardia civica prevenuta di avere venduto a suo profitto gli effetti di vestiario d’armamento di proprietà dello Stato o del Comune, che le vennero affidati, sarà tradotta davanti al tribunale ordinario competente per essere giudicata.
131. Allorquando una guardia civica chiamata al servizio si ricusa al medesimo col non presentarsi, dev’essere sottoposta al competente Consiglio di disciplina.
La prima mancanza sarà punita con un’ammonizione ed una multa di lire due.
La seconda sarà punita con un’ammonizione all’ordine, un giorno d’arresto domiciliare e la multa di lire quattro.
La terza mancanza, quando le tre consecutive si verifichino in un periodo di tempo minore di un anno, sarà punita mediante condanna all’arresto non maggiore di dieci giorni né minore di cinque, e ad una multa non minore di lire cinque né maggiore di lire quindici italiane.
In caso di nuova recidiva, sarà applicata la prigionia non minore di dieci giorni né maggiore di venti e la multa non minore di lire quindici né maggiore di lire cinquanta italiane.
132. Per le assenze dal servigio saranno da osservarsi le seguenti norme generali.
Coloro che per malattia non potessero prestare servizio dovranno prevenirne il rispettivo capitano mediante sollecita produzione allo stesso di regolare certificato medico, ovvero mediante dichiarazione d’ufficio del medico del battaglione. Nel primo caso potrà il capitano ordinare la verificazione del fatto. I capitani delle compagnie potranno accordare delle dispense temporarie dal servizio quando siano domandate specialmente per assenze in causa di altri pubblici servizi, ma ciò sempre mediante produzione di regolari documenti, da sottomettersi in seguito ai competenti Consigli di disciplina.
Le assenze comprovate saranno bastante motivo di dispensa temporaria.
133. Qualunque capo di corpo, di posto o di distaccamento, il quale ricuserà di obbedire ad una requisitoria dell’Autorità e del funzionario cui è attribuito il diritto di richiedere l’assistenza della Guardia civica, o che avrà agito senza tale requisitoria e fuori dei casi preveduti dalla legge, sarà immediatamente tradotto innanzi al tribunale ordinario competente.
La procedura porterà con sé la sospensione del grado, e la condanna verrà accompagnata
dalla perdita del grado medesimo.
134. Tutte le ammende come sopra comminate dovranno nel caso della loro applicazione essere versate nella cassa del Comune nel cui circondario ha domicilio l’individuo obbligato a soddisfarle. L’esazione delle stesse avrà luogo, ove occorra, coi privilegi medesimi con cui sono esatte le imposte dello Stato.
Questa medesima regola sarà applicata anche alle altre ammende che potessero essere prescritte in altri articoli del presente Regolamento.
In generale tutte le ammende pecuniarie in caso d’insolvenza devono essere convertite in altrettanti giorni d’arresto col ragguaglio di lire due, italiane per ogni giornata.
135. È devoluto al Consiglio di disciplina il castigo per l’abuso di autorità che potesse commettere un superiore verso un inferiore, ed anche contro le parole oltraggiose che dal superiore fossero contro il subalterno dirette.

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

136. Verrà istituito un Consiglio di disciplina
1° per ogni battaglione;
2° in ogni Comune ove esistessero una o più compagnie non riunite in battaglione;
3° in ogni compagnia che risultasse formata da guardie civiche di diverse Comuni.
137. Nei Comuni ove si troveranno una o più legioni vi sarà un Consiglio superiore di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori di legione e gli ufficiali di stato maggiore non soggetti ai Consigli di disciplina di cui sopra.
138. Il Consiglio di disciplina della Guardia
civica di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata da guardie civiche di diversi Comuni sarà composto come segue:
di un capitano f. f. di presidente,
di un sottotenente,
di un sergente,
di un caporale,
di una guardia semplice.
139. Il Consiglio di disciplina di un battaglione sarà composto come segue:
del comandante del battaglione, qual presidente,
di un capitano,
di un sottotenente,
di un sergente,
di un caporale,
di due guardie semplici.
140. Il Consiglio superiore di disciplina sarà composto come segue:
di un comandante di legione, qual presidente,
di due comandanti di battaglione,
di due capitani,
di due sottotenenti,
141. Quando una compagnia sarà composta di guardie civiche di più Comuni, il Consiglio di disciplina risiederà nel Comune capo luogo ovvero in quello di maggior popolazione.
142. Quando il prevenuto fosse un ufficiale, due ufficiali del medesimo grado avranno parte nel Consiglio di disciplina e prenderanno il posto degli ultimi due membri dello stesso.
Se nel Comune non si trovassero due ufficiali del grado del prevenuto, il presidente del Consiglio di disciplina supplirà alla mancanza, seguendo le norme che saranno indicate all’articolo 148.
143. In ogni Consiglio di disciplina di un battaglione l’ufficio di relatore sarà disimpegnato da un capitano e quello di segretario da un sottotenente.
Il Consiglio di disciplina di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata da guardie civiche di più Comuni avranno un sottotenente per relatore ed un sergente per segretario.
Nei Consigli superiori di disciplina un comandante di battaglione sarà il relatore ed un capitano il segretario del consiglio.
144. I comandanti in capo di Provincia sceglieranno l’ufficiale relatore ed il segretario in una lista di tre candidati proposti dallo stato maggiore pei Consigli superiori e dal comandante del battaglione pel Consiglio di battaglione. Se non esiste il battaglione, la proposta dei candidati medesimi verrà fatta dal capitano più anziano.
145. Sul rapporto dei capi dei Corpi, il comandante in capo la Provincia rimuovere tanto i relatori quanto i segretarii: in tal caso si procederà all’immediata loro sostituzione, seguendo il metodo che sarà enunciato all’articolo 148.
146. I Consigli di disciplina sono permanenti. Non potranno pronunciare un giudizio se non quando cinque membri almeno pei Consigli superiori o di battaglione e tre membri almeno pei Consigli di compagnia si troveranno riuniti.
147. I membri del Consiglio saranno rinnovati ogni anno, eccettuato quando non vi fossero altri ufficiali del grado stabilito per surrogarli.
148. Il comandante in capo della Provincia, assistito dal comandante del battaglione ovvero dal capitano più anziano, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà dalla matricola di servizio ordinario una tabella generale per gradi e per età di tutti gli ufficiali, sergenti e caporali, la cui età sarà maggiore di anni 25; ed in numero doppio di guardie semplici del battaglione e delle compagnie del Comune o della compagnia formata dalle guardie civiche di più Comuni. Le guardie semplici verranno estratte a sorte fra quelle che hanno egualmente un’età maggiore di anni venticinque.
La sorte deciderà l’ordine in cui ognuno dovrà essere inscritto sull’enunciata tabella, sempre però conservato l’ordine del rango militare.
Queste tabelle dovranno essere ordinate dal 1° al 15 maggio di ogni anno. Firmate dal comandante in capo della Provincia e dal comandante del battaglione, o dal capitano anziano, verranno depositate nei luoghi ove devono tenersi le adunanze dei Consigli di disciplina.
149. Pel Consiglio superiore di disciplina la tabella sarà formata, a diligenza del comandante in capo della Provincia assistito dal capo dello stato maggiore, per metà di ufficiali degli stati maggiori dei battaglioni, uniti tutti ad un egual numero di capitani, disposti nell’ordine suespresso.
150. I giudici di ciascun grado, siccome le guardie semplici, saranno successivamente scelti secondo l’ordine della loro inscrizione nella tabella.
151. Ogni ufficiale, sergente o caporale ed ogni guardia semplice che per due volte sia condannato dal Consiglio di disciplina ovvero
una sola volta dai tribunali ordinarii sarà cancellato dalla tabella sino a nuova nomina.
152. Qualunque reclamo per essere reintegrato nella tabella ovvero perché alcuno ne sia cancellato dovrà essere sottoposto al competente Consiglio di disciplina.

PROCEDURA DEI GIUDIZI

153. Al Consiglio di disciplina verranno rassegnati dai comandanti dei Corpi tutti i rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che possono dar luogo ad un giudicato dello stesso.
154. I reclami, i rapporti ed i processi verbali saranno diretti all’ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto alla seduta prossima del Consiglio.
Il segretario registrerà le carte suddette.
La citazione sarà recata al domicilio dell’imputato da un ordinanza addetta al Consiglio di disciplina, alla quale si presterà piena fede per la consegna.
155. I rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che darebbero luogo a trarre in giudizio davanti il Consiglio di disciplina il comandante della Guardia civica di un Comune o di un battaglione saranno consegnati all’Autorità comunale, la quale per mezzo dell’Amministratore governativo della Provincia li farà pervenire al comandante in capo della Guardia civica della Provincia stessa.
156. Questo dovrà immediatamente procedere alla convocazione del Consiglio di disciplina secondo i metodi indicati.
Il presidente del Consiglio di disciplina convocherà i membri dello stesso ogni qualvolta ne sarà fatta domanda dall’ufficiale relatore o per l’urgenza degli affari da decidersi.
157. Allora quando un membro del Consiglio di disciplina non intervenga alla seduta cui fu invitato, se non potrà giustificare l’assenza mediante valevole motivo, sarà condannato ad un’ammenda di lire cinque italiane dal Consiglio stesso, e sarà supplito da quel ufficiale, sergente, caporale o guardia semplice che secondo la tabella dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui.
158. Il citato dovrà comparire personalmente e potrà farsi assistere da un difensore.
159. Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell’ora indicati nella citazione, sarà giudicato in contumacia.
L’appello del giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza.
L’atto di appello potrà essere eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione.
160. Essendosi interposto l’appello, il prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del Consiglio. In caso di nuova contumacia, il giudizio proferito sarà definitivo.
161. L’istruzione di ogni causa dinanzi ad un Consiglio di disciplina sarà pubblica, sotto pena di nullità.
162. Il mantenere l’ordine delle sedute apparterrà al presidente, il quale potrà far espellere od arrestare chiunque lo turbasse, ed occorrendo sospendere la seduta e rimetterla ad altro giorno.
163. I dibattimenti innanzi al Consiglio hanno luogo nell’ordine seguente, Il presidente verifica la presenza dei membri del Consiglio voluta dai Regolamenti.
Il segretario chiama la causa.
Se il prevenuto fa eccezione d’incompetenza del Consiglio di disciplina, questo statuirà prima di tutto sulla sua competenza. Se l’eccezione viene ammessa, il prevenuto viene rimandato innanzi chi di ragione.
Se il prevenuto rifiuta alcuno dei giudici, il Consiglio stabilirà. Essendo ammesso il rifiuto, il presidente passa a completare il Consiglio nel modo indicato ove si parlò delle assenze di alcuno dei membri dello stesso.
Quando ciò non fosse possibile, la causa viene rimessa alla prossima seduta.
Il segretario passa quindi a leggere l’atto di accusa e tutti gli atti di prova.
Saranno uditi i testimoni a carico e quelli a scarico dell’accusato, se ve ne sono.
L’incolpato o il suo difensore pronuncieranno la difesa.
Il relatore riepilogherà la causa e darà le sue conchiusioni.
Il prevenuto o il suo difensore replicheranno le loro osservazioni.
Ciò fatto, il Consiglio delibererà in secreto, a pluralità di voti e senza il relatore, e quindi il presidente annuncia la sentenza.
164. I mandati di esecuzione dei giudizi dei Consigli di disciplina saranno equiparati a quelli dei tribunali ordinarli.
165. I giudizi dei Consigli di disciplina sono definitivi e non vanno soggetti ad appello, salvo il ricorso per l’incompetenza od illegalità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la notifica della sentenza innanzi al Consiglio superiore di disciplina esistente nella Provincia.
166. Tutti gli atti relativi ai Consigli di disciplina saranno esenti da ogni spesa di bollo o tassa di qualunque genere.

TITOLO XI. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA CIVICA STAZIONARIA

167. In tempo di guerra, ed ogni qualvolta la Guardia civica dovrà essere mobilizzata, saranno osservate le seguenti norme:
1° saranno chiamati a formar parte della Guardia mobile tutti gl’individui della Guardia civica attiva e della riserva compresi fra gli anni 20 e gli anni 40 compiuti;
2° questi saranno divisi in due classi:
nella prima saranno compresi quelli dai venti anni compiuti fino ai trenta; nella seconda quelli dai trenta ai quaranta.
168. La seconda classe non può essere chiamata se non quando la prima sia già mobilizzata.
169. Un’apposita Legge determinerà l’organizzazione della Guardia civica mobilizzata, la quale deve concorrere alla difesa dello Stato anche contro i nemici esterni, ma non può essere impiegata fuori del territorio.
170. Allorquando la Guardia civica è mobilizzata ed unita all’esercito, è subordinata al Ministero della guerra ed è soggetta alle regole e discipline militari; in tal caso fruisce di tutti i vantaggi, diritti ed onori delle truppe.
171. Così del pari riceve il soldo e le somministrazioni in natura, come i soldati dell’esercito, dal giorno in cui è posta in attività fino a quello in cui rientra nella propria Comune.
Nelle riunioni delle truppe e della Guardia civica, quest’ultima avrà la precedenza.
172. La Guardia civica non può essere mobilizzata che in forza di una legge del Governo, e solo per un tempo determinato.
173. Quando avviene la mobilizzazione della Guardia civica, tutti gli altri individui appartenenti a qualsiasi lista della Guardia stessa che restano nelle città e nei Comuni sono indistintamente obbligati a prestare il servizio della Guardia civica stazionaria.

TITOLO XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino alla formazione delle nuove matricole coi metodi contemplati dal presente Regolamento organico per la Guardia civica, sono mantenute in vigore le norme che servirono di base all’attuale provvisoria organizzazione, sia pel completamento dei ruoli di aggregazione delle compagnie, sia pel conferimento dei gradi nelle medesime; con quelle ulteriori transitorie disposizioni che valgano ad assicurare il servizio della Guardia sino alla compiuta applicazione del Regolamento medesimo.
20 maggio 1848.

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