Regolamento doganale austriaco del 1836

Promulgazione del regolamento dei dazj e delle privative dello stato.

Categoria: Impero Austriaco

1° febbrajo 1836.
N° 980-138.
IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO,
NOTIFICAZIONE
Analogamente agli ordini impartiti dall’imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante ossequiato dispaccio 15 dicembre 1835, n.° 33436–2 172 , si reca a pubblica notizia il regolamento dei dazj e delle privative dello stato sancito da S. M. I. R. A. colla relativa sovrana patente di attuazione dell’11 luglio 1835.
Milano, il 1° febbrajo 1836.
Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.
Marchese D’ADDA, Vicepresidente.
CRIPRA, Consigliere.

NOI FERDINANDO I°
per la grazia di Dio
IMPERATORE D’AUSTRIA,
Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d’Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.
I gravi pregiudizi che dopo la soppressione delle linee intermedie daziarie, le quali dividevano in passato le provincie del nostro impero ora comprese nel comune sistema doganale, derivano alle dogane ed alle privative del sale, tabacco, polveri e nitri dalla varietà e discordanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, non corrispondenti per la maggior parte alle attuali circostanze, né ai bisogni che ne conseguono, hanno reso necessario di emanare una nuova legge complessiva per questi rami d’imposta indiretta.
In considerazione di tali pregiudizi e coll’intendimento di mettere la legislazione sulle imposte indirette in armonia coi principi generali di giusti zia, di garantire nel modo il più efficace i nostri fedeli sudditi da ogni arbitrario ed illegale tratta mento, e di assicurare nello stesso tempo una efficace tutela all’industria nazionale ed al tesoro pubblico, abbiamo risoluto, dopo attento esame, di promulgare questo regolamento per le dogane e le privative dello stato da osservarsi nel nostro impero, ad eccezione dell’Ungheria, della Transilvania e della Dalmazia. Ordiniamo che a datare dal giorno primo d’aprile 1836 esso debba aver forza di legge.
Da questo giorno sono abolite tutte le leggi ed i regolamenti risguardanti la parte di legislazione di cui tratta la presente legge, in ispecie il regolamento generale sulle dogane del 2 gennaio 1788 per le provincie, nelle quali è in vigore, quello del 14 agosto 1786 per il Tirolo e Vorarlberg, la legge 22 dicembre 1803 per il regno lombardo-veneto, ed inoltre le varie patenti e leggi sulle anzidette privative dello stato, non che tutte le successive modificazioni, aggiunte e schiarimenti, in modo che si abbia a procedere secondo la presente legge in tutte le operazioni d’ufficio che saranno eseguite dopo il giorno 31 marzo 1836, ed anche in tutte le spedizioni di merci, per le quali dopo tal giorno vengono fatte le dichiarazioni.
Se la dichiarazione fosse stata fatta avanti il primo d’aprile 1836, e fossero state adempite inoltre le condizioni della procedura daziaria secondo i regolamenti che erano in vigore al momento della fatta dichiarazione, non dovrà richiedersi una successiva riforma o completamento della dichiarazione secondo la nuova legge, né l’adempimento di condizioni che non sono prescritte dai regolamenti anteriori.
Rimangono all’incontro in vigore anche per l’avvenire:
1° La tariffa daziaria e le disposizioni da osservarsi nell’applicazione dei dazi.
2.° Le tariffe del prezzo dei generi di privativa, e le prescrizioni intorno all’estensione, nella quale si esercitano i diritti riservati esclusivamente allo stato, ed intorno al metodo d’amministrazione delle rendite derivanti da questi diritti esclusivi.
3.° Le prescrizioni vigenti intorno al commercio tra l’Ungheria e la Transilvania da una parte, e gli altri stati del nostro impero dall’altra; come pure intorno al transito reciproco dei prodotti di entrambi i territori attraverso a questi ultimi per l’estero o di ritorno per il territorio doganale; e finalmente intorno al commercio tra la Dalmazia e le provincie, nelle quali la presente legge deve aver vigore. Deve però eseguirsi presso gli uffici di finanza secondo la presente legge la procedura daziaria per le merci che escono per l’Ungheria, la Transilvania, o la Dalmazia, o che da questi stati entrano nelle altre provincie. Sono pure applicabili agli oggetti introdotti dall’Ungheria, dalla Transilvania o dalla Dalmazia le massime di questa legge sulla legittimazione della provenienza, del l’origine o del daziato nelle provincie, in cui la medesima deve aver vigore.
4.° I regolamenti intorno alle marche d’ufficio, od a quelle da apporsi alle merci dagli stessi esercenti, 5.° Le prescrizioni espressamente conservate in vigore da questa legge.
Per comune intelligenza, ed a rimozione d’ogni dubbio si renderanno note con apposite notificazioni più precisamente le prescrizioni che rimangono in vigore anche dopo l’attivazione della presente legge.
Dato dalla nostra capitale e imperiale residenza di Vienna questo giorno undici luglio dell’anno mille ottocento trentacinque, e primo de nostri regni.
FERDINANDO.
(L. S.)
ANTONIO FEDERICO Conte MITTROWSKY
DI MITTROWITZ E NEMISCHL,
Gran Cancelliere.
CARLO Conte INZAGHI,
Cancelliere Aulico.
FRANCESCO Barone DI PILLERSDORFF,
Cancelliere.
GIOVANNI LIMBECK Cav. DI LILIENAU,
Vicecancelliere,
Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
COSTANTINO Barone MUNCH-BELLINGHAUSEN,
Consigliere Aulico.

REGOLAMENTO SULLE DOGANE E SULLE PRIVATIVE DELLO STATO. AVVERTIMENTI PRELIMINARI.

1. Dove nella presente legge riferendosi a tre o più paragrafi, ovvero a singoli periodi, s’impiega la parola «sino» si comprendono, oltre tutti i paragrafi o periodi intermedi, anche il primo e l’ultimo che vi sono espressi.
2. Le dizioni di stato austriaco, o stato, o territorio dello stato usate in questa legge, comprendono tutti gli stati dell’impero austriaco, senza distinzione se nei medesimi essa sia o no in vigore.
3. Si considera come stato estero ogni territorio posto fuori del territorio dello stato, ed anche il mare, in quanto esso non forma parte del territorio dello stato.
4. Le denominazioni impiegato o funzionario sono nell’applicazione di questa legge da prendersi in senso lato, senza distinzione, se le persone dinotate con queste voci abbiano o no prestato giura mento, se siano assunte stabilmente, o solo per un tempo determinato, o colla riserva di poterle licenziare ad arbitrio dell’autorità.
5. Per reati s’intendono nella presente legge le gravi trasgressioni di polizia, fintantoché le leggi penali generali non istabiliscano per questi reati un’altra denominazione.
6. Ogni somma espressa in lire nella presente legge s’intende in lire austriache.
7. Sotto la denominazione di autorità provinciali di finanza s’intendono nel regno lombardo-veneto le intendenze di finanza, e negli altri stati le amministrazioni camerali distrettuali.

CAPITOLO PRIMO. Del territorio doganale e del regime daziario in generale.

SEZIONE PRIMA. RAPPORTI DEL TERRITORIO DOGANALE.
1. Linea daziaria e territorio doganale.
§ 1. La linea daziaria o doganale è formata dal confine che separa il territorio dello stato dall’estero; e verso il mare, dalla spiaggia della terra ferma e delle isole appartenenti al territorio dello stato.
Il territorio compreso nella linea daziaria chiamasi territorio doganale.
2. Territori estradoganali.
a. Definizione.
§ 2. Chiamansi territori estradoganali quelle parti del territorio dello stato, che in forza di partico lari determinazioni furono espressamente segregate dal territorio doganale.
Verso i territori estradoganali la linea daziaria non è formata dalla linea di confine del territorio dello stato, ma da quella che li separa dal territorio doganale.
b. Rapporto fra il territorio doganale e i territori estradoganali.
§ 3. Per il pagamento del dazio e per le relazioni di commercio col territorio doganale i territori estradoganali vengono considerati come esteri, quando speciali determinazioni non dispongano diversamente.
5, Circondario confinante,
§ 4. Uno spazio lungo la linea doganale, la cui larghezza sarà determinata dal dicastero aulico se condo le circostanze locali, è sottoposto ad un regime particolare.
Questo spazio chiamasi circondario confinante.
4. Territorio doganale interno.
§ 5. La linea che segna la larghezza del circondario confinante verso l’interno chiamasi linea in terna, ed il territorio al di quà di questa linea, territorio doganale interno.
5. Segnali del circondario confinante.
§ 6. Vengono contrassegnati in modo riconoscibile i punti ne quali le strade maestre conducenti ad uffici daziari sono intersecate dalla linea interna, e si notificano al pubblico i nomi dei luoghi o comuni compresi nel circondario confinante.
La leggenda posta agl’ingressi ovvero alle estremità di tali luoghi o comuni indicherà in modo espresso e chiaro che il luogo o comune si trova nel circondario confinante.

SEZIONE II. ISTITUZIONI DAZIARIE,
1. Specie ed indicazione delle medesime.
a. Uffici daziari.
§ 7. Per l’esazione del dazio e l’esecuzione delle pratiche daziarie prescritte da questo regolamento sono stabilite alla linea daziaria od in vicinanza di essa delle ricevitorie di confine, cioè ricevitorie principali, e ricevitorie pel minuto traffico o siano sussidiarie; e nell’interno sono stabiliti degli uffici daziari chiamati dogane principali e dogane.
La tariffa daziaria determina le attribuzioni di questi uffici riguardo alla quantità o qualità degli oggetti, sotto altri rapporti esse sono fissate dal presente regolamento o da apposite notificazioni.
Le attribuzioni degli uffici superiori comprendono sempre anche quelle di uffici di categoria inferiore.
b. Posti d’avviso.
§ 8. Dove non si trovano immediatamente alla linea daziaria ricevitorie di confine, si stabiliscono dei posti d’avviso quando lo esiga la tutela dei di ritti di finanza.
c. Circuito d’ufficio.
§ 9. Chiamasi circuito d’ufficio lo spazio che dentro o fuori del fabbricato d’ufficio è destinato alle pratiche od operazioni daziarie.
d. Segnali degli uffici daziari, dei posti d’avviso, e del circuito d’ufficio.
§ 10. Ogni ufficio daziario e posto d’avviso è indicato per mezzo di una tavola che ne esprime la qualità e l’ubicazione. Anche lo spazio del circuito d’ufficio viene contrassegnato in modo riconoscibile, qualora non consista in un cortile chiuso.
e. Corpi di sorveglianza.
§ 11. A fine d’impedire il contrabbando e scoprire le contravvenzioni alle leggi di finanza sono istituite la guardia di confine, e la guardia di finanza. Apposite notificazioni stabiliscono le loro attribuzioni e la loro organizzazione.
2. Doveri riguardo al regime daziario.
a. Degl’impiegati di finanza e degl’individui addetti ai corpi di sorveglianza.
§ 12. Gl’impiegati doganali e gl’individui dei corpi di sorveglianza debbono sotto comminatoria di severo castigo attenersi esattamente alle vigenti prescrizioni nell’esercizio delle loro incumbenze, esclusa ogni arbitraria deviazione dalle medesime, comportarsi con decoro ed urbanità verso le perso ne colle quali verranno a contatto nelle operazioni di loro istituto, ed astenersi tanto dal richiedere che dall’accettare regali sotto qualsiasi pretesto in causa del loro servizio.
b. Delle parti.
§ 13. All’incontro deve ognuno prestarsi senza ricusa alle richieste degl’impiegati di dogana o degl’individui dei corpi di sorveglianza relative all’esercizio delle loro incumbenze.
L’opposizione con parole ovvero con fatti vie ne punita secondo le veglianti leggi penali.
c. Dei giudizi, delle autorità locali, delle amministrazioni comunali, e dei comandanti militari.
§ 14. I giudizi, le autorità locali, le amministrazioni dei comuni, ed i comandanti militari sono in dovere di prestare attivamente e senza ritardo la loro assistenza agl’impiegati di finanza ed agl’individui dei corpi di sorveglianza, ogni qual volta questi ne facciano richiesta per l’esercizio delle proprie funzioni.
d. Degl’incaricati di vegliare alla pubblica sicurezza nel circondario confinante.
§ 15. Coloro, ai quali per dovere d’ufficio incumbe di vegliare nel circondario confinante alla pubblica sicurezza, hanno l’obbligo di appoggiare con attività in questo circondario le misure dirette ad impedire o scoprire il contrabbando.
Venendo a conoscere nell’esercizio delle loro incumbenze una contravvenzione alle leggi di finanza, saranno tenuti a fare quanto loro sarà possibile per impedirla, ed in ogni caso a farne immediata mente la denuncia. Ove colgano taluno nell’atto di commettere una contravvenzione, o mentre tenta di ridurne in salvo l’oggetto, sono autorizzati a fermare la persona e la cosa per farne la consegna all’ufficio daziario più vicino od alla più vicina autorità locale per il successivo procedimento.

CAPITOLO II. Disposizioni generali per il commercio o trasporto soggetto al regime daziario nel passaggio oltre la linea doganale.

SEZIONE PRIMA. OGGETTO DEL COMMERCIO O TRASPORTO SOTTOPOSTO AL REGIME DAZIARIO,
1. Merci in genere.
§ 16. Relativamente all’applicazione delle leggi daziarie sono merci:
a) in quanto all’entrata nel territorio doganale dall’estero o da un territorio estradoganale, tutti gli oggetti sottoposti dalla tariffa daziaria a dazio d’entrata od a divieto d’importazione, senza distinzione se siano destinati per l’interno o per transito (§ 18);
b) in quanto all’uscita dal territorio doganale all’estero o ad un territorio estradoganale, gli oggetti che la tariffa daziaria sottopone a dazio d’uscita od a divieto d’esportazione.
Diconsi oggetti liberi quelle cose le quali dalla tariffa non sono sottoposte ad alcun dazio o divieto per quella specie di traffico, in cui esse oltrepassano la linea doganale.
2. Oggetti liberi sotto condizione.
§ 17. Quegli oggetti che sono esenti dal paga mento del dazio non assolutamente, ma soltanto per una determinata destinazione, per determinate persone, o sotto speciali cautele, soggiacciono pure alle disposizioni concernenti l’entrata delle merci nel territorio doganale, o la loro uscita dal medesimo, e all’osservanza delle corrispondenti discipline daziarie, sebbene gli oggetti stessi sieno destinati per usi o persone che godono l’esenzione dal dazio.
5. Classificazione delle merci riguardo alla loro destinazione.
§ 18. Gli oggetti che oltrepassando la linea daziaria entrano nel territorio doganale, sono desti nati o all’uso e consumo entro questo territorio, o soltanto a traversarlo per essere ricondotti all’estero. Nel primo caso diconsi articoli d’entrata, nel secondo articoli di transito. Gli altri oggetti che vengono esportati dal territorio doganale chiamansi articoli d’uscita.
4. Bisogno di speciale licenza per le pratiche daziarie.
§ 19. Oltre l’osservanza delle discipline prescritte per l’entrata o l’uscita d’una merce dalla linea doganale, non occorre di regola per far luogo alle operazioni daziarie alcuna speciale licenza di autorità superiore.
Sono però eccettuati:
a) Gli oggetti di privativa, cioè sale, tabacco, polvere e nitro. Di questi oggetti non è permessa l’entrata, né il transito nel territorio dello stato, ove queste privative sono introdotte, senza parti colare licenza delle autorità cui è affidata la direzione della loro amministrazione. I viaggiatori che hanno con se per proprio uso una quantità di tabacco estero non eccedente cinque libbre di peso di Vienna (metriche libbre 2 8/10) possono assoggettarlo alla procedura daziaria ed al pagamento del dazio senza preventiva licenza superiore.
b) Le merci poste fuori di commercio potranno introdursi dall’estero allora soltanto che siasi ottenuta una preventiva speciale licenza. Questa non si concede che per uso immediato ed esclusivo delle persone cui viene conceduta e per una quantità proporzionata ai loro bisogni.
c) Se e quando si richiegga una speciale licenza per l’importazione o per l’esportazione di altri oggetti è determinato dalla tariffa daziaria.

SEZIONE II, CONDIZIONI DEL PASSAGGIO DELLA LINEA DAZIARIA RIGUARDO AL LUOGO.
1. Disposizioni generali.
a. Strade doganali e strade laterali.
§ 20. Le strade doganali, cioè le vie per terra o per acqua per le quali è permessa l’entrata o l’uscita delle merci dalla linea daziaria, verranno stabilite con riguardo alle circostanze locali e con particolare considerazione dei bisogni del commercio, recate ovunque a pubblica notizia con apposita notificazione, e rese riconoscibili col mezzo di distinti contrassegni. Tutte le altre strade e vie conducenti oltre la linea doganale, che non sono munite di siffatti contrassegni, sono strade laterali.
b. Passaggio della linea doganale.
aa. Per una strada laterale.
§ 21. È proibito l’oltrepassare in qualsiasi modo la linea doganale con merci per una strada laterale.
bb. Per le strade doganali.
§ 22. Gli oggetti dei quali è vietata assoluta mente l’importazione, l’esportazione od il transito non possono per l’uso cui si riferisce il divieto oltrepassare la linea daziaria nemmeno per istrade doganali.
Tutti gli articoli non colpiti da assoluto divieto, soggetti a dazio, possono oltrepassare la linea daziaria sì per entrata che per uscita per quelle strade doganali ove la ricevitoria di confine posta alla linea daziaria è della classe delle ricevitorie principali, o per lo meno ne ha le attribuzioni per ciò che riguarda l’assegno delle merci. All’incontro le strade doganali su cui in vicinanza alla linea daziaria si trovi una ricevitoria sussidiaria che riguardo all’assegno delle merci non ha le attribuzioni di una ricevitoria principale, sono aperte al commercio soggetto a dazio soltanto per quella specie di merci che la stessa ricevitoria sussidiaria può daziare senza restrizione oppure in limitata quantità, o che può assegnare ad altro ufficio.
Per tutti gli altri oggetti tali strade doganali sono considerate come strade laterali.
cc. Nelle acque di confine.
§ 23. Nelle acque di confine vengono distinti con contrassegni i luoghi nei quali le merci possono caricarsi sui navigli o esserne scaricate. Fuori di questi luoghi non è permesso ad alcun naviglio di approdare, toccar la riva, gettare l’ancora o mettersi in comunicazione colla riva col mezzo di corde, battelli, tavole od altri corpi natanti.
dd. Nei porti di mare aperti alla circolazione soggetta al regime daziario.
§ 24. Mediante apposita notificazione verranno recati a pubblica notizia i porti di mare che alle coste marittime della terra ferma o delle isole comprese nel territorio doganale saranno aperti al commercio sottoposto al regime daziario. Tutti gli altri porti, baje e spiagge, non che le maremme e le lagune che avanti ad esse si estendono, ed i canali intersecanti queste ultime non designati come strade doganali, si considerano come strade laterali, e soggiacciono al divieto sancito per le medesime (§ 21).
ee. In via d’eccezione per istrade laterali.
§ 25. Sono eccettuati dal divieto di entrata e di uscita per istrade laterali 1. il bestiame che esce dalla linea doganale per recarsi ai pascoli vicini o per servire ai lavori agrari, e rientra nello stesso giorno, sotto l’osservanza delle cautele particolari prescritte secondo le circostanze locali;
2. i prodotti della pesca che sopra barche pescarecce e sotto l’osservanza delle prescrizioni di polizia s’introducono freschi dal mare o dalle acque di confine;
3. riguardo ai grani destinati ad esser macinati, ed all’introduzione del raccolto dai fondi segregati o intersecati dalla linea doganale, od alla loro coltura, ed in generale riguardo alle facilitazioni del commercio degli abitanti di confine s’impartiranno le opportune disposizioni, avuto riflesso alle circostanze locali ed alle misure adottate dallo stato limitrofo, non che ai pubblici trattati vigenti un proposito.
2. Disposizioni speciali per l’entrata delle merci.
a. Cammino dal punto d’ingresso alla ricevitoria.
§ 26. Ogni merce di cui non è permessa illimitatamente l’introduzione per istrade laterali, entrando dalla linea daziaria, deve essere tradotta per la strada doganale direttamente dal punto d’ingresso alla ricevitoria di confine, deve sottoporsi alle pratiche d’ufficio, e durante il trasporto sino alla ricevitoria lasciarsi intatta. Il cammino dalla linea daziaria alla ricevitoria non potrà mai essere interrotto. Non è permesso di declinare dalla strada doganale, né di scaricare la merce prima che siano esaurite le prescritte pratiche d’ufficio, eccetto che comprovati avvenimenti fortuiti rendano impossibile di continuare il viaggio sulla strada doganale.
b. Viaggiatori.
aa. Norme da osservarsi dai viaggiatori.
§ 27. I viaggiatori che vengono dall’estero o da un territorio estradoganale dovranno recarsi direttamente dal punto d’ingresso dalla linea daziaria alla prossima ricevitoria di confine, sebbene non abbiano seco articoli soggetti a dazio, presentare ad essa le carte di legittimazione del viaggio e sottoporre i loro effetti alle pratiche prescritte. Non è loro permesso di schivare nel cammino la ricevitoria di confine, né di oltrepassarla senza annunciarsi e senza che siasi compiuta l’ispezione d’ufficio.
bb. Chi debba riguardarsi come viaggiatore.
§ 28. Relativamente alla procedura daziaria si considerano come viaggiatori quelle persone soltanto che si recano in altro luogo o ne vengono in tali circostanze, nelle quali i veglianti regolamenti richieggono per questa mutazione di luogo un passaporto od altro permesso dell’autorità superiore.
Ai condottieri e vetturali, ai barcajuoli, ai facchini, ed in generale alle persone che fanno mestiere del trasporto di merci, quando sono nell’esercizio di questo loro mestiere non sono applicabili le norme stabilite pei viaggiatori.
c. Modo di contenersi quando prima della ricevitoria si trova un posto d’avviso.
§ 29. Se la ricevitoria non è situata immediata mente alla linea daziaria, e prima di essa trovasi un posto d’avviso, dovranno all’entrata dall’estero o da un territorio estradoganale consegnarsi a quel posto i ricapiti concernenti le merci introdotte, come pure notificarsi il nome di chi ne eseguisce il trasporto e la qualità dei mezzi relativi, ed in particolare, quando siano carri od animali da so ma, il numero dei carri e degli animali da tiro e da soma.
Se il posto d’avviso rileva dallo stato esterno degli articoli di cui s’intende effettuare l’importazione, o dalle stesse indicazioni del conducente, che tali articoli appartengono ad una categoria di merci di cui per quella strada doganale non è per messa l’entrata nel territorio doganale (§ 22), farà osservare al conducente tale ostacolo; e se questi ciò nulla ostante persiste nel voler inoltrare la merce alla ricevitoria, ovvero se il posto d’avviso non trova alcuna difficoltà all’introduzione, suggella le carte consegnate in presenza della parte, emettendo il ricapito d’avviso ed inoltrando con iscorta il carico alla ricevitoria.
La scorta dovrà aver luogo periodicamente, ed essere regolata secondo i bisogni del commercio. Si fisseranno per ogni giorno almeno quattro ore, nelle quali le condotte partiranno con puntualità dal posto d’avviso per la ricevitoria. L’ordine in proposito stabilito presso ogni ricevitoria e po sto d’avviso sarà recato a pubblica notizia presso ambedue mediante affisso alle porte d’ingresso dell’ufficio od in qualche altro luogo visibile.
La scorta è sempre gratuita. Soltanto nel ca so che il posto d’avviso abbia fatto osservare al conducente l’ostacolo che si opponeva all’introduzione, e che la ricevitoria trovasse parimente non qualificata la merce per la procedura daziaria, sarà il conducente tenuto a risarcire le spese di scorta tanto per il tratto di strada dal posto d’avviso alla ricevitoria, quanto per la ricondotta da quest’ultima al di là del posto d’avviso.
d. Eccezione alla massima della scorta.
§ 30. A persone conosciute e sicure che entrando abbiano presso di loro cose di poco momento, e ne facciano dichiarazione fedele al posto d’avviso, può permettersi l’entrata ed il trasporto dal posto d’avviso alla ricevitoria senza scorta. Anche i viaggiatori muniti di regolare passaporto non vengono di regola scortati; se però il posto d’avviso lo trovasse necessario, dovrà farlo, sempre senza alcun ritardo.
5. Disposizioni speciali per la sortita delle merci.
Cammino dalla ricevitoria alla linea daziaria per l’uscita.
§ 31. Le merci di transito e quelle dichiarate per uscita, delle quali la parte debba provare l’esportazione, non possono scaricarsi nello spazio tra la ricevitoria e la linea doganale, quand’anche dalla ricevitoria donde l’esportazione ha luogo siansi esaurite le pratiche daziarie prescritte per l’uscita.
Queste merci dovranno essere trasportate senza indugio e direttamente dalla ricevitoria al di là della linea doganale. Se la ricevitoria non è posta alla linea doganale, la scorta avrà luogo come fu ordinato di sopra per l’entrata (§ 29), quand’anche alla linea daziaria non si trovi alcun posto d’avviso. Nel caso poi che la merce già dimessa dalla ricevitoria non possa essere tradotta oltre la linea daziaria per qualche impedimento impreveduto, dovrà tosto ricondursi alla ricevitoria stessa per essere posta sotto custodia d’ufficio.

SEZIONE III. CONDIZIONI PER OLTREPASSARE LA LINEA DAZIARIA RIGUARDO AL TEMPO.
1. Limitazione del passaggio della linea daziaria alle ore di giorno.
§ 32. Il trasporto di merci oltre la linea doganale tanto per entrata quanto per uscita non può aver luogo prima del levare, né dopo il tramontare del sole.
E vietato specialmente di caricare e di scaricare merci nelle acque di confine fuori che nelle ore di giorno.
2. Eccezioni.
S33. Dalla precedente disposizione sono eccettuate a) le merci che vengono spedite colla posta delle lettere o colla diligenza;
b) gli effetti che i viaggiatori portano seco. Fra questi effetti non si comprendono però gli articoli destinati al commercio, quand’anche i viaggiatori si servano nel loro viaggio di cavalli di posta.
c) ad agevolar il commercio potrà il dicastero aulico permettere di deviare dalla detta disposizione, ove ciò si trovi opportuno, avuto riguardo alle particolari circostanze.

SEZIONE IV. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE COSTE MARITTIME.
1. Per mare.
a. Quali legni possano gettare l’ancora, bordeggiare, ed avvicinarsi alla riva.
§ 34. Con ispeciali disposizioni verrà stabilito a quali legni e con quale carico sia proibito di avvicinarsi alle coste marittime, di gettar l’ancora nella loro vicinanza, e di bardeggiare, eccetto che vi siano astretti dalla forza maggiore di un avvenimento fortuito.
b. Manifesto di carico del navigli.
aa. Obbligo del manifesto.
§ 35. I legni che con carico di merci si avvicinano alla linea doganale nella distanza d’una lega austriaca (4 10/100 miglia geografiche, ossia 7590 metri) senza esservi costretti dalla forza maggiore di un caso fortuito devono essere muniti di un manifesto, vale a dire di un’esatta nota del numero e delle marche dei colli, delle casse, balle od altri recipienti che si trovano a bordo, non che della quantità e qualità delle merci caricate. Il capitano del legno, o chi ne fa le veci, vi apporrà la sua firma.
Non è necessario di specificare la quantità e qualità delle merci colle misure e colle denominazioni della tariffa daziaria.
La quantità potrà notificarsi secondo le misure che sono di pratica in commercio per la vendita dell’oggetto.
L’indicazione però tanto della quantità come della qualità dovrà sempre esser giusta, e corrispondente, del pari che il numero e le marche dei recipienti, allo stato reale del carico.
Gli oggetti appartenenti al capitano o a chi ne fa le veci, le vettovaglie per il legno, e gli effetti dei viaggiatori che trovansi a bordo, devono essere descritti nel manifesto separatamente dalle merci che si trasportano per conto d’altri.
bb. Eccezione a quest’obbligo.
§ 36. Dalla disposizione che i legni carichi di merci avvicinandosi alla linea daziaria debbano essere muniti di manifesto sono eccettuati
a) i legni da guerra per ciò che riguarda gli oggetti predati in tempo di guerra marittima;
b) i legni da cabottaggio, quando abbiano a bordo soltanto merci che secondo la tariffa daziaria possono senza limitazione di quantità daziarsi per entrata da ricevitorie sussidiarie.

2. In porti di mare.
a. Presentazione del manifesto all’ingresso in un porto.
§ 37. Entrando in un porto aperto al commercio soggetto al regime daziario, si consegna il manifesto all’ufficio o posto destinato a ricevere tali ricapiti, ed ove non siavi ufficio a ciò destinato, a quell’impiegato guardia di confine finanza od a quell’individuo che viene a bordo.
b. Carico o scarico di merci nei porti di mare in tempo di notte.
§ 38. Il divieto di oltrepassare con merci la linea daziaria in tempo di notte non si estende ai legni che vengono dal mare entrando in un porto aperto al commercio soggetto al regime daziario.
E tuttavia proibito di caricare o scaricare merci in qualsiasi modo in un simile porto dopo il tramonto e prima del levare del sole.
c. Condizioni del carico e dello scarico.
§ 39. Non può caricarsi, né scaricarsi merce al cuna senza una licenza in iscritto dell’ufficio daziario, ed il concorso degl’impiegati od inservienti di finanza a ciò destinati. Il carico e lo scarico possono inoltre effettuarsi soltanto in quei luoghi di ogni porto che a ciò saranno destinati. Gli articoli soggetti per il regime daziario a misurazione o pe satura non possono venir tolti dalla riva o da altro luogo dove furono scaricati, se non dopo misurati o pesati dall’ufficio daziario o da suoi agenti.
d. Osservanza delle prescrizioni di polizia.
§ 40. Nell’entrata ed uscita dal porto, e durante la dimora in esso, devono osservarsi esattamente le prescrizioni di polizia ed in particolare quelle che determinano la periferia del porto, le rade o cale che vi appartengono, ed i punti aperti alla navigazione.
e. Deposito degli articoli di privativa nei magazzini d’ufficio.
§ 41. Se un legno porta articoli di privativa di cui il trasporto non è fatto dietro incarico diretto e per conto dell’erario, devono detti articoli al più tardi entro ventiquattr’ore dopo l’arrivo nel porto darsi in custodia d’ufficio per esservi tenuti sino alla partenza, qualora per quel porto non sussistano prescrizioni diverse.
5. Facoltà degl’impiegati di finanza e degl’individui addetti ai corpi di sorveglianza, a. Per mare.
§ 42. Di conformità alle disposizioni per le quali è vietato ai navigli di approssimarsi alle coste marittime, di gettar l’ancora o di bordeggiare in loro vicinanza (§ 34), verranno determinate con apposite notificazioni le facoltà che gl’impiegati doganali e gl’individui addetti alla guardia di finanza e di confine possono esercitare su quelle navi che si approssimano alla costa marittima, od in sua vicinanza gettano l’ancora, o vi bordeggiano.
b. Sui legni che entrano o si trovano in porti o canali.
§ 43. Gl’impiegati di dogana e gl’individui delle guardie di finanza e di confine sono autorizzati tanto prima che dopo la presentazione della dichiarazione a recarsi a bordo di qualunque legno che entri in un porto od in una rada, o ne sorta, o che monti o discenda fiumi o canali, a rimanere sul medesimo fino allo scarico delle merci od alla partenza, ad aprire e visitare i locali, le camere, le casse, i colli, le balle od altri recipienti.
Eglino sono pure autorizzati, sino a che non sia compiuta la visita, a chiudere al tramonto del sole le boccaporte, che dovranno poi riaprirsi sol tanto in loro presenza. Fuori dei casi nei quali la legge stabilisce espressamente che siffatte misure debbano attivarsi a spese della parte, non può risultarne alla medesima alcuna spesa. In ogni caso però dovrà gratuitamente assegnarsi un adatto ricovero agli agenti di finanza che nell’esercizio delle loro funzioni rimangono sul legno.
4. Trattamento dei navigli appartenenti allo stato.
§ 44.I legni della marina . di,. guerra, ed, in genere tutti i legni appartenenti allo stato sono soggetti sotto ogni rapporto alle disposizioni veglianti per gli altri navigli in generale.
5. Divieto e del trasporto di merci con barche pescarecce.
§ 45. Non è lecito di servirsi di barche pescarecce per trasporto di merci.
6, Infortunj di mare, a. Approdo o sbarco forzato.
§ 46. Qualora o essendo inseguito dal nemico, o per fortuna di mare, o per la forza maggiore di altro avvenimento fortuito un legno si trovi costretto ad entrare in un porto o canale non aperto al commercio sottoposto al regime daziario, o in generale ad approdare o toccar la riva in un luogo della spiaggia marittima per il quale non sia per messa l’entrata di merci, dovrà il capitano o chi ne fa le veci darne avviso al più tardi entro ventiquattro ore al più vicino ufficio daziario, e ciò indipendentemente dall’osservanza delle vigenti particolari disposizioni di polizia.
Gli impiegati di dogana e gli individui delle guardie di confine e di finanza sono autorizzati a mettere in pratica, sino a che non sia partito il naviglio, le opportune precauzioni per impedire ogni illegale carico o scarico, ed in ispecie ad esigere, quando si trovi necessario, che le merci che sono a bordo vengano scaricate e poste sotto custodia d’ufficio.
b. Merci naufragate.
§ 47. Le merci gettate a riva in conseguenza d’un naufragio o di altro infortunio di mare verranno tosto prese ogni volta sotto custodia d’ufficio, e se ciò non è fattibile, verranno poste sotto attenta sorveglianza. Si procederà riguardo alle medesime come è prescritto per gli articoli custoditi presso l’ufficio per difetto della necessaria dichiarazione (§ 82).
c. Condizioni senza le quali non si fa luogo per infortuni di mare a deviare dalla regola generale.
§ 48. Ogni qual volta a cagione di un avvenimento fortuito si domandi un eccezione dalle prescrizioni generali relative al commercio soggetto al regime daziario sulla costa marittima, dovrà notificarsi l’avvenimento al prossimo ufficio daziario, al più
tardi entro ventiquattro ore a contare dal momento in cui il legno toccò la costa, e nell’investigazione susseguente alla denuncia tale avvenimento dovrà essere giustificato con quelle prove che per le leggi marittime possono servire di fondamento alle azioni contro gli assicuratori per il risarcimento del danno sofferto, ovvero a garantire da risponsabilità il capitano o chi ne fa le veci.

SEZIONE V. DISPOSIZIONI PER LE ALTRE ACQUE DI CONFINE.
1. Carico e scarico in caso d’infortunio.
§ 49. Le disposizioni concernenti il procedimento da tenersi nel caso d’infortuni di mare (§§ 46, 47 e 48) si applicheranno anche agl’infortuni in altre acque di confine, per i quali sia forza di declinare dalle generali prescrizioni concernenti la facoltà di approdare o di toccare la riva (§§ 23 e 32). Anche in quei luoghi delle acque di confine ove è permesso di approdare (§ 23), non può aver luogo il carico o lo scarico di articoli soggetti al regime daziario se non sotto quelle stesse condizioni che sono prescritte per il carico e lo scarico nei porti di mare (§ 38 sino al 41).
2. Facoltà degl’impiegati di dogana e degl’individui addetti ai corpi di sorveglianza rispetto ai legni che praticano acque di confine.
§ 50. Con particolari determinazioni verranno stabilite, avuto riguardo ai vigenti trattati pubblici, le facoltà degli impiegati di dogana e delle guardie di confine e di finanza verso i legni che vengono trovati nell’atto di praticare le acque di confine.

CAPITOLO III. Della dichiarazione della merce.

SEZIONE PRIMA. DELLA DICHIARAZIONE DELLA MERCE
1. Definizione e luogo della dichiarazione.
§ 51. Ogni oggetto introdotto per la linea daziaria che in forza di questo regolamento (§§ 26 e 27) deve essere presentato alla ricevitoria di con fine, sarà alla medesima notificato, vale a dire dichiarato. Gli articoli sottoposti al regime daziario destinati all’esportazione si dichiareranno alla ricevitoria di confine dalla quale ha luogo l’uscita; la dichiarazione dei medesimi potrà farsi tuttavia anche ad un ufficio daziario posto nel territorio doganale interno od alla linea interna.
2, Essenza dell’obbligo della dichiarazione.
§ 52. La dichiarazione regolare delle merci che entrano o escono dalla linea doganale costituisce la condizione, senza l’adempimento della quale non ha luogo la procedura daziaria.
5. Tempo della dichiarazione.
a. In generale.
§ 53. La dichiarazione dovrà farsi alla ricevitoria tosto che vi è giunta la merce. La ricevitoria è autorizzata a non permettere che rimangano nel circuito d’ufficio condotte di merci non debitamente dichiarate; essa può esigere che tali merci siano immediatamente rimosse a spese della parte, e trattandosi di articoli introdotti per la linea doganale, che siano respinti all’estero per la stessa via donde entrarono, o messi in custodia d’ufficio finché sia seguita la regolare loro dichiarazione.
Non ha luogo la custodia d’ufficio se non riguardo ad oggetti a ciò qualificati, ed in quanto siavi congruo locale per collocarli (§ 229).

b. In particolare nei porti di mare.
§ 54. Nei porti di mare la dichiarazione i del carico dei legni che vi entrano deve farsi entro ventiquattr’ore dopo l’ingresso del legno nel porto o nella rada che vi appartiene.
Se il legno porta oggetti riguardo ai quali non sia noto al capitano od a chi ne fa le veci, se saranno destinati all’importazione od al transito, o che devono, anziché scaricarsi nel porto, pro seguire il loro viaggio per mare, il capitano o chi ne fa le veci dovrà darne avviso all’ufficio daziario entro il termine suindicato, riferendosi al manifesto, o presentandolo quando non fosse stato ancora prodotto, e rassegnando in buon ordine le polizze di carico e le lettere di porto, non che ogni altro ricapito che servir potesse alla giustificazione del carico; e quando una parte del medesimo fosse destinata per il porto, e l’altra a proseguire il viaggio per mare, si presenterà nel termine su enunciato la dichiarazione per la parte che resta, ed un esatta nota dell’altra parte. Se poi il capitano del legno o chi ne fa le veci non sapesse o non potesse scrivere, potrà notificare la destinazione del carico verbalmente.
Nella registrazione di questa notificazione si procede nel modo prescritto per le dichiarazioni verbali.
Procedimento in causa di difetto di dichiarazione nei porti di mare.
§ 55. Ommettendosi nel termine prescritto di dichiarare il carico o d’indicarne la destinazione, e di presentare all’ufficio daziario il manifesto ed i ricapiti giustificativi, esso è autorizzato a man dare sul legno a spese del capitano o di chi ne fa le veci il numero occorrente d’impiegati o di guardie di finanza o di confine per impedire che abbiano luogo carichi o scarichi non permessi, ed in generale a valersi della facoltà di sorveglianza accordatagli dalla presente legge (§ 43), ovvero ad esigere che il carico sia deposto in custodia d’ufficio.
4. Eccezioni.
dal Riguardo agli oggetti predati.
§ 56. Qualora un legno da guerra porti oggetti predati in tempo di guerra marittima, e non ne faccia la dichiarazione, sarà dovere dell’ufficio daziario di riconoscerli d’ufficio, ed il risultato di questa ricognizione servirà di base alle ulteriori pratiche daziarie.
b. Riguardo agli oggetti che si spediscono colla diligenza.
§ 57. Le merci che giungono e vengono tradotte più oltre col mezzo della diligenza, e che sono debitamente registrate nel relativo foglio di consegna non possono essere trattenute alla ricevitoria di confine per mancanza di dichiarazione Tali merci si assegneranno ad una dogana o ad una dogana principale, cui dovrà farsi la dichiarazione prescritta.
5. Facilitazioni per istendere la dichiarazione § 58. All’effetto di stendere con esattezza la dichiarazione è permesso alle parti, prima di esibirla, di servirsi senza corresponsione alcuna delle stadere, misure od altri utensili esistenti in ufficio per verificare il peso o la capacità dei recipienti da dichiararsi, in quanto ciò possa aver luogo senza turbar l’ordine delle operazioni d’ufficio.

SEZIONE II. FORMA DELLA DICHIARAZIONE.
1. Requisiti interni.
a. In generale.
§ 59. In ogni dichiarazione dovrà esprimersi 1. il nome, il cognome e domicilio a) dello speditore, cioè di chi destinò la merce ad essere importata nel territorio doganale o ad esserne esportata, b) del condottiere, o del capitano del naviglio o di chi ne fa le veci, ed in generale del l’incaricato di trasportare le merci al luogo di loro destinazione, quando non dovessero rimanere ove si trova l’ufficio daziario presso il quale si fa la dichiarazione;
2. il luogo ove si vorrà tradurre l’oggetto;
3. la destinazione del medesimo, se cioè per entrata, per uscita, o per transito, e se le relative operazioni daziarie debbano compiersi presso l’ufficio ove vien dichiarato l’oggetto, o se il medesimo debbasi assegnare ad altro ufficio;
4. il numero dei colli e recipienti nei quali l’oggetto si trova;
5. la qualità e quantità dell’oggetto, e precisamente colle denominazioni e misure usate da quella tariffa cui si riferisce la dichiarata destinazione dell’oggetto.
b. Per gli articoli che entrano per la linea doganale.
aa. In generale.
§ 60. Per gli articoli che entrano per la linea daziaria dovranno inoltre indicarsi in particolare nella dichiarazione senza distinzione se vengano daziati per entrata o per transito 1. le marche ed i numeri dei colli e recipienti;
2. la qualità dei mezzi di trasporto, ed in ispecie, quando la spedizione segua per terra, il numero e la qualità degli animali da tiro o da soma, ed i carri od attrezzi da trasporto, e quando segua per acqua, la specie del naviglio, il suo nome e numero se ne ha;
3. la direzione che la condotta deve prendere verso il luogo della sua destinazione;
4. il nome e domicilio del consegnatario, cioè di colui al quale è diretta la merce dichiarata;
5. la quantità e la qualità dell’oggetto dovrà indicarsi partitamente per ogni collo o recipiente.
6. Se gli articoli d’importazione o di transito sono della categoria di quelle merci per le quali il dazio d’entrata è commisurato sul valore, dovrà indicarsi, oltre il valore, anche il peso netto, il numero dei capi, od in genere la misura usitata in commercio per la vendita dell’oggetto, dalla quale misura si possa desumerne il valore.
bb. Per le vettovaglie de’ navigli.
§ 61. Gli oggetti di consumazione costituenti le vettovaglie di un naviglio che arriva dal mare dovranno sempre dichiararsi separatamente dal resto del carico. L’ufficio daziario è autorizzato a farli deporre in custodia d’ufficio, od a metterli sotto il suggello di finanza, rilasciandone poi in convenienti intervalli all’equipaggio la quantità proporzionata al bisogno.
2. Requisiti esterni.
a. Dichiarazione in iscritto.
§ 62. La dichiarazione si fa di regola in iscritto.
Essa può essere fatta o dallo speditore, o dal consegnatario, o dal conducente, vale a dire dalla persona che presenta l’oggetto all’ufficio. L’autore dovrà firmarla. Non sapendo o non potendo scrivere, vi apporrà un segno di sua mano in presenza di due testimoni, uno dei quali scriva il nome di lui. Ad una dichiarazione firmata nello stesso ufficio daziario che deve riceverla possono essere testimonj gli impiegati d’ufficio o gli individui della guardia di confine o di finanza, quando ne siano espressamente richiesti dal dichiarante.
b. Dichiarazione verbale.
aa. Quando sia concessa.
§ 63. È permesso di fare la dichiarazione verbalmente.
1. ai viaggiatori e corrieri che non recano seco oggetti destinati al commercio;
2. per tutti gli articoli dei quali non è riservata alle sole dogane o alle dogane principali la facoltà di fare il daziato, quando siano portati da una persona, o tradotti sopra carretto senza aiuto d’animali da tiro, 3. relativamente all’importazione dall’estero o da un territorio estradoganale per tutti quegli oggetti per i quali il dazio di entrata può senza li mite di quantità pagarsi alle ricevitorie sussidiarie.
Per tutti gli altri oggetti però è permessa la dichiarazione verbale solo quando la quantità, trattandosi di bestiami, non sorpassi i dieci capi, e per altre merci non ecceda l’unità sulla quale è determinato il dazio d’entrata nella tariffa, e finalmente per gli oggetti daziati secondo il loro valore, quando il valore non ecceda lire settantacinque (venti cinque fiorini);
4. quanto all’esportazione dal territorio doga male, per tutti quegli oggetti che possono senza limite di quantità essere daziati per entrata o per uscita da ricevitorie sussidiarie; per altre merci all’incontro, solamente quando la loro quantità non importi più del doppio della misura stabilita per le dichiarazioni verbali nell’importazione.
bb. Modo di assumerla.
§ 64. La dichiarazione verbale verrà scritta nei registri d’ufficio e letta al dichiarante. Se questi all’atto della lettura della dichiarazione la completa o la modifica, vi si aggiungeranno esattamente le nuove indicazioni, facendogliene di nuovo lettura.
I viaggiatori ed i corrieri dovranno sempre firmare le loro dichiarazioni registrate nei libri d’ufficio, e non sapendo o non potendo scrivere vi apporranno un segno di proprio pugno nel mo do ordinato per la dichiarazione in iscritto. Ogni dichiarante ha pure il diritto d’esigere che prima di passare alle ulteriori pratiche daziarie gli venga comunicata la dichiarazione assunta nei registri d’ufficio in base alla sua deposizione verbale, onde poterla leggere, e, se lo desidera, per apporvi anche la propria sottoscrizione od un segno di sua mano quando non sappia o non possa scrivere.
La dichiarazione verbale regolarmente registrata ha la forza di prova di un pubblico documento in ciò che riguarda i rapporti daziari.
c. In qual lingua debba farsi la dichiarazione.
§ 65. La dichiarazione in iscritto si fa in lingua tedesca, ma se avviene presso un ufficio del regno lombardo-veneto, si fa in lingua italiana. Nel Tirolo meridionale e nel Littorale illirico le dichiarazioni in iscritto possono stendersi in lingua ita liana. Le dichiarazioni verbali possono farsi nel l’idioma del luogo ove si assumono, ma dovranno sempre essere registrate nella lingua prescritta per gli affari d’ufficio.
3. Dichiarazioni difettose.
a. Massima.
§ 66. Non si ammettono per le pratiche daziarie dichiarazioni non estese nella maniera o nella lingua prescritta (§§ 62 e 65), o mancanti di alcuna delle indicazioni essenziali (§§ 59 e 60).
b. Eccezioni.
aa. In caso di difetti non essenziali.
§ 67. I seguenti difetti però non escludono assolutamente l’ammissibilità della dichiarazione, cioè
se si è omesso di indicare a) il nome e domicilio dello speditore o del condottiere;
b) la qualità dei mezzi di trasporto;
c) il luogo al quale viene spedita la merce;
d) la direzione ch’essa deve prendere;
e) le marche ed i numeri dei colli o recipienti.
Per una o più di queste mancanze non verrà restituita la dichiarazione come affatto inservibile, ma dovrà completarsi mediante verbale interpellazione da farsi al conducente.
Trattandosi però di articoli di entrata o di transito, quando il condottiere, od il consegnatario che si presentasse, non fosse in grado di dare le richieste informazioni riguardo al luogo al quale viene spedita la merce e alla direzione che prenderà, e simili notizie non si potessero neppure desumere dalle lettere di porto rassegnate o da altri ricapiti, in tal caso dovrà la dichiarazione considerarsi come inservibile. La qualità dei mezzi di trasporto, il nome del condottiere, capitano o patrone del legno, le marche ed i numeri dei colli della mercanzia si rileveranno d’ufficio dalla ricevitoria, indicandoli nella dichiarazione prima di rilasciare la merce.
bb. In particolare per merci d’entrata.
§ 68. Per gli articoli d’entrata, dei quali il da zio si paga direttamente alla ricevitoria di confine, potrà prescindersi dalla richiesta di una indicazione separata della quantità e qualità della merce per ciascun collo o recipiente, quando essi siano destinati al consumo nel luogo di stazione della ricevitoria, ovvero diretti altrove, ma non per commercio.
cc. Per gli effetti dei viaggiatori.
§ 69. Quand’anche la dichiarazione degli oggetti che i viaggiatori portano seco per proprio uso in quantità e qualità corrispondente alle loro circostanze fosse difettosa, se non concorrono sospetti di frode, sarà permesso che sotto l’osservanza delle prescritte discipline vengano assegnati ad una do gana o ad una dogana principale per il completa mento della dichiarazione, e per le ulteriori pratiche daziarie.
dd. Per altri oggetti.
§ 70. Se in una dichiarazione non si sarà indi cata la merce colla precisa nomenclatura della tariffa, ma bensì in termini sostanzialmente di eguale significato; se sarà stata ommessa nella denominazione della merce un aggiunta portata dalla tariffa, ma inconcludente nella determinazione del dazio, se finalmente essendo il dazio da commisurarsi sul valore, non ne sarà stata fatta l’indicazione, ma la misura della merce sarà espressa in modo sufficiente per darne a conoscere anche il valore; in siffatti casi quando la dichiarazione non abbia altri difetti essenziali e trattisi di mercanzia non posta fuori di commercio, potrà la medesima, sebbene destinata al commercio o per l’esercizio d’un’arte o mestiere, dietro richiesta della parte, assegnarsi sotto l’osservanza delle prescritte cautele dalla ricevitoria di confine all’ufficio che ha la facoltà di farne il daziato.
Questa eccezione dalla massima generale (§52) potrà aver luogo soltanto allorché dalle circostanze non emerga sospetto di contravvenzione.

SEZIONE III.
GARANZIA NASCENTE DALLA DICHIARAZIONE.
1. Effetto della medesima, §71. La garanzia per la dichiarazione importa l’obbligo di pagare il competente dazio, e di sottostare alle conseguenze pregiudicevoli d’irregolari indicazioni.
2. Garanzia reale.
§ 72. Questa garanzia (§ 71) è inerente alle merci presentate all’ufficio per le pratiche daziarie.
3. Garanzia personale.
a. Del dichiarante.
§ 73. È pur garante per la dichiarazione l’autore della medesima, cioè chi l’ha sottoscritta o verbalmente fatta, ovvero la fece fare a voce od in iscritto da un mandatario. Il mandatario è però tenuto ad indicare precisamente nella dichiarazione la persona in di cui nome agisce, ed a giustificarne l’espresso o tacito mandato. Ommettendosi questa indicazione, e ricusando colui in di cui nome fu fatta la dichiarazione di riconoscere dappoi la sua garanzia, sarà garante personalmente l’autore immediato della dichiarazione che ha asserito di essere mandatario.

b. Del conducente.
aa. In generale.
§ 74. Per le merci di entrata o di transito che devono essere dichiarate in iscritto è obbligo del conducente di consegnare per l’intiero carico al l’ufficio daziario, oltre la dichiarazione, anche le lettere di porto esistenti nelle sue mani e gli altri ricapiti destinati a giustificare il carico nel trasporto o all’atto della consegna.
Trattenendo egli alcun ricapito che secondo questa prescrizione avrebbe dovuto consegnarsi, e scoprendosi nella dichiarazione una falsa indicazione che nel confronto col ricapito trattenuto si sarebbe manifestata, sarà considerato come complice o partecipe di questa falsa indicazione, e dovrà sottostare alle conseguenze pregiudicevoli che ne risultassero. Gli uffici daziari sono in dovere, ricevendo i ricapiti dal conducente, di renderlo avvertito di questa prescrizione e del pregiudizio cui si esporrebbe non consegnando all’ufficio tutti i ricapiti.
bb. Del capitano di nave o di chi ne fa le veci.
§ 75. Il capitano di nave o chi ne fa le veci è garante per l’esattezza del manifesto e dell’avviso prescritto per le merci che non devono essere scaricate o di cui è ignota la destinazione (§ 54).
cc. Diritto del conducente di chiedere lettura della dichiarazione scritta.
§ 76. Il conducente che presenta una dichiarazione in iscritto non emessa da lui medesimo ha diritto di domandare all’ufficio che gliene venga fatta lettura, ond’essere abilitato a far presenti allo stesso ufficio le false indicazioni che potessero essere incorse.
c. Del consegnatario.
§ 77. L’obbligo che incumbe all’autore della dichiarazione di garantire per la medesima (§ 71) passa per le merci di entrata nel consegnatario della merce nominato nella dichiarazione tosto che questi, sia in persona, sia per mezzo di un mandatario, riceve la merce dichiarata, o manifesta al l’ufficio di volerla ritirare. Questa manifestazione può essere data a voce od in iscritto. Non facendosene atto speciale, essa si attergherà in succinto alla dichiarazione della merce, e vi sarà sotto scritta dal consegnatario o suo mandatario. La sottoscrizione avrà luogo nei modi prescritti per le dichiarazioni (§§ 62 e 64).
Il consegnatario nominato nella dichiarazione può domandare all’ufficio che gli venga permessa la lettura della dichiarazione e la ricognizione della merce prima che manifesti di volerla ricevere. Si mile ricognizione, non meno che il chiudimento dei colli e la perfetta riduzione allo stato pristino tanto di questi che della merce si fanno esclusivamente a tutto rischio e spesa del consegnatario.
La finanza non assume sotto questo riguardo obbligazione o garanzia di sorta né verso il dichiarante, né verso qualsiasi altra persona.

CAPITOLO IV. Della procedura relativa all’entrata ed uscita di merci soggette alle pratiche daziarie.

SEZIONE PRIMA. ATTI DELLA PROCEDURA DAZIARIA.
1. Esame delle carte.
a. Della dichiarazione e dei ricapiti giustificativi.
§ 78. La dichiarazione delle merci si esamina dall’ufficio presso cui viene fatta tanto riguardo ai requisiti esterni che agl’interni. Se oltre la dichiarazione vengono presentate delle lettere di porto od altri ricapiti giustificativi, si riscontrano colla dichiarazione, attergando ai ricapiti stessi la con ferma del seguito riscontro.
b. Della occorrente licenza speciale.
§ 79. Se gli oggetti dei quali si fa la dichiarazione appartengono alla categoria di quelli che ab
bisognano di una licenza speciale (§ 19) per entrare nel territorio doganale od uscirne per la destinazione indicata nella dichiarazione, allora l’ufficio verifica se vi sia questa licenza conforme alla legge, e mancando la medesima, si procede secondo il prescritto per la mancanza delle dichiarazioni (§§ 53 e 55).
c. Contegno quando l’ufficio non sia autorizzato alla procedura daziaria.
§ 80. Risultando dalla dichiarazione che la merce sia di tale categoria che l’ufficio non sia auto rizzato a sottoporla alle pratiche daziarie in via assoluta, o per ragione della dichiarata destinazione o dell’espressa quantità, dovrà procedersi giusta ciò che è disposto riguardo alla mancanza di una regolare dichiarazione (§§ 53 e 55).
In quanto poi sussistesse legale fondamento per far luogo alla procedura penale, si prenderanno le occorrenti disposizioni a termini di legge.
2. Deposito nei magazzini d’ufficio, a. Massima, § 81. Per il deposito d’ufficio degli oggetti riguardo ai quali manca la dichiarazione o la speciale licenza richiesta per le pratiche d’ufficio, o che l’ufficio non è autorizzato a sottoporre alle operazioni daziarie, esso osserverà quanto è prescritto in genere per il deposito di merci nei magazzini di dogana (§ 233).
b. Durata della custodia presso uffici di confine, § 82. Le merci depositate per mancanza di regolare dichiarazione o della prescritta licenza speciale, o perché l’ufficio non è autorizzato alla relativa procedura daziaria, o perché si sono spiegate sulle medesime delle azioni in via civile (§§ 111 e 112), non potranno tenersi in custodia presso un ufficio daziario di confine, il quale non sia una dogana od una dogana principale, per un tempo maggiore di due mesi. Quando l’impedimento non venga tolto entro questo termine, si procederà nel modo prescritto nei §§ 111 e 112 nel caso che la merce venga custodita dipendentemente da azioni introdotte in giudizio. In tutti gli altri casi poi la merce dovrà essere ritirata da chi l’ha depositata, e se trattasi di merci importate nel territorio doganale, dovranno essere ricondotte dal deponente al di là della linea daziaria per la strada donde furono introdotte; e ciò trascurando egli di fare, si procederà siccome è ordinato in generale per le merci che non debbono giacere più a lungo in custodia d’ufficio (§ 247 sino al 252).
Ciò avrà pur luogo ogni qual volta gli oggetti posti in custodia d’ufficio prima dello spirare del suddetto termine passino in uno stato da farne temere il deperimento, o quando si scopra che siano di tal natura che avrebbero dovuto essere esclusi dalla custodia d’ufficio.
5. Visita daziaria.
a. Sue specie.
§ 83. Trovata regolare la dichiarazione e la licenza speciale che occorresse, od essendosene sa nati i difetti, o non essendo questi d’importanza essenziale (§ 67 fino al 70), si procede alla visita daziaria delle merci presentate all’ufficio.
Tale visita è di due specie, esterna ed interna.
b. Visita esterna.
aa. In che consista.
§ 84. La visita esterna comprende a) la numerazione dei colli e recipienti, ovvero trattandosi di oggetti sottoposti a dazio per capi che non sono imballati, la numerazione dei capi;
b) il confronto delle marche e dei numeri dei colli e recipienti colla dichiarazione;
c) l’esame se lo stato esterno dei colli e recipienti sia qualificato per le prescritte pratiche daziarie, ed in particolare trattandosi di merci che devono essere poste sotto il suggello di finanza, se ne siano suscettibili;
d) la ricognizione dei mezzi di trasporto coi quali l’oggetto deve essere spedito più oltre, ed il loro confronto colla dichiarazione.
bb. Casi in cui ha luogo.
§ 85. La visita esterna si praticherà a tutte le merci importate indistintamente senza riguardo alla loro destinazione, e così pure a tutte le merci destinate per l’uscita.
c. Visita interna,
aa. In che consista.
§ 86. La verificazione della quantità, della specie e della qualità degli articoli soggetti alla procedura daziaria, non che del loro valore quando questo serva di base al daziato, costituisce l’oggetto della visita interna.
bb. Verificazione della quantità.
§ 87. Si verifica la quantità degli oggetti, dei quali nella dichiarazione deve essere indicato il peso, col pesamento; di quelli il cui dazio non è regolato sulla norma del peso, colla misura, di quelli che si daziano per capi e sono imballati, colla numerazione, di quelli finalmente pei quali il dazio viene determinato sul valore, col pesa mento o col rilevare quella misura mediante la quale si può determinarne il valore colla maggiore sicurezza.
cc. Verificazione del peso.
§ 88. Col pesamento si verificherà quel peso se condo il quale la tariffa daziaria determina il competente dazio per la dichiarata destinazione della merce. Le prescrizioni aggiunte alla tariffa daziaria stabiliscono che cosa si debba intendere per peso sporco o netto, avuto riguardo alla destinazione della merce.
dd. Verificazione della specie e qualità.
§ 89. La specie e qualità delle merci soggette al regime daziario si verifica mediante la visita delle medesime, ed in generale con quelle prati che che non lasciano luogo a dubitare quale imposta della tariffa debba applicarsi alla merce, e se questa corrisponda pienamente all’indicazione contenuta nella dichiarazione.
A questuopo si aprono i colli e recipienti, se ne levano gli oggetti, ed in quanto occorra di accertarsi del loro stato, si svolgono e si dispiegano. Per gli oggetti poi che si trasportano non imballati la visita si fa nel modo che più convenga ad assicurarsi dell’esattezza della dichiarazione.
ee. Verificazione del valore.
α. Sua determinazione d’ufficio.
§ 90. L’ufficio daziario esamina l’indicazione del valore degli oggetti che si daziano secondo il loro valore, e lo determina nell’importo che trova corrispondente alla qualità dell’oggetto, onde stabilire su questa base il dazio da pagarsi.
Per il dazio d’entrata si determina il valore secondo i prezzi ai quali l’oggetto si suole spacciare all’ingrosso nei luoghi della sua produzione, o trattandosi di prodotti oltremarini, nel porto di mare dal quale pervengono di solito al luogo di loro destinazione, aggiungendovi le spese di trasporto sino alla linea doganale.
β. Verificazione per mezzo di periti.
§ 91. Se la parte crede esagerata la stima d’ufficio, può chiedere una stima col mezzo di due periti giurati ed imparziali da destinarsi dall’ufficio medesimo.
I periti dovranno sotto il vincolo del loro giuramento esporre fedelmente se il valore indicato nella dichiarazione debba e di quanto aumentarsi per corrispondere alla misura da determinarsi se condo il disposto nell’antecedente paragrafo (90).
Quando i periti non trovino di aumentare il valore espresso nella dichiarazione, servirà questa di base per determinare la misura del dazio; in caso contrario servirà di base il maggior valore da essi pronunciato. Se i periti sono di parere discorde, si prende per base la somma media tra i due importi da loro espressi. E libero alla parte di rimandare all’estero a proprie spese, ovvero, trattandosi di merci di esportazione, di riprendere l’oggetto di cui essa ritiene esagerata la stima dell’ufficio o dei periti.
Le spese di stima saranno a carico della finanza, se i periti non opinarono per l’aumento del valore espresso nella dichiarazione; a carico all’incontro di chi ha richiesta la stima, se opinarono per un tale aumento.
ff Estensione della visita interna.
§ 92. Per il daziato d’entrata dovrà ogni spedizione di merce sottoporsi ad esatta visita interna in tutte le parti. Per le merci d’uscita, quando non emerga sospetto di contravvenzione, è permesso di limitare la visita interna ad una sola porzione del carico, nella scelta della quale è però esclusa qualsiasi ingerenza della parte.
d. Modo di procedere nel caso di false indicazioni nella dichiarazione.
§ 93. Se colla visita daziaria si scoprono false indicazioni nella dichiarazione, incumbe all’ufficio di prendere le opportune misure per far luogo alla procedura penale a termini di legge, e per l’assicurazione della pena.
4. Determinazione del dazio.
§ 94. Se le merci assoggettate presso un ufficio alle operazioni daziarie sono destinate ad essere anche daziate presso il medesimo, esso ne determina il dazio e lo esige.
5. Marca d’ufficio degli oggetti che hanno subita la procedura daziaria,
§ 95. Nei casi per i quali è prescritto che gli oggetti stati sottoposti alla procedura daziaria vengano muniti di una marca d’ufficio in prova della compiuta procedura, l’ufficio ne fa seguire l’apposizione.
6. Apposizione del suggello di finanza.
a. Definizione del suggello di finanza, e casi in cui si appone.
§ 96. Per suggello di finanza intendesi quell’apparato che si applica ai colli o recipienti od ai mezzi di trasporto per impedirne la clandestina loro apertura od alterazione del contenuto. Questo suggello si appone nei casi in cui la sua apposizione è espressamente ordinata, prima che la merce venga tolta dal magazzino o dal circuito d’ufficio.
Potrà applicarsi anche sopra richiesta della parte, se nel luogo per il quale sono destinate le merci, o sullo stradale che terranno, si trova un ufficio od un distaccamento della guardia di finanza che possa levarlo.
b. Modo della sua apposizione.
§ 97. Il modo della suggellazione viene determinato dall’ufficio, ma sarà praticata in maniera che non ne derivi pregiudizio alla merce.
Saranno pubblicate delle disposizioni particolari sui metodi di suggellazione di cui gli ufficj potranno servirsi.
Il conducente è obbligato a fare ai colli e recipienti quei preparativi che l’ufficio troverà necessarj per la suggellazione. Se questa consiste nel l’ammagliatura e nell’apposizione dei bolli di do gana, il conducente è particolarmente tenuto a somministrare le corde o cordelle che si richieggono per l’ammagliatura. Le cordelle o i legami, ed i suggelli o bolli occorrenti per l’assicurazione vengono forniti dall’ufficio.

SEZIONE II. ATTESTAZIONE DELLA SEGUITA PROCEDURA DAZIARIA,
1. Permesso che ne conseguita.
§ 98. Soddisfatto a tutte le condizioni della procedura daziaria, e compiuta regolarmente la stessa, l’ufficio permetterà che venga tolta la merce dal magazzino o dal circuito d’ufficio, e tradotta al luogo di sua destinazione.
2, Requisiti della conferma.
a. Esterni.
aa. Relativo documento in iscritto.
§ 99. Questa permissione verrà espressa nella bolletta che si rilascia in prova dell’esaurita procedura daziaria. Quando non sia munita di tale ricapito, una merce d’importazione non potrà dall’ufficio daziario dirigersi verso il territorio doganale interno, né la merce di esportazione verso lo stato estero. Non è ammessa alcun’altra prova della seguita regolare procedura daziaria che questa bolletta (§ 106 sino al 110).
bb. Casi del rilascio del medesimo.
§ 100. Di regola non si emettono ricapiti sul l’esaurita procedura daziaria che quando fu pagato dazio, o l’oggetto soggiace ad ulteriori pratiche daziarie presso altro ufficio. Ai viaggiatori però, sebbene nulla abbiano seco che sia soggetto a pagamento di dazio, o che debba essere assegnato ad altro ufficio, dovrà rilasciarsi l’attestazione scritta (bolletta esente) che furono sottoposti alle dovute pratiche i daziarie i loro effetti e bagagli, e che non vi si trovò articolo della specie anzidetta, affinché possano legittimarsi in viaggio e nel luogo della loro destinazione.
cc. Requisiti speciali esterni, § Io1. Non si ammettono a far prova della seguita procedura daziaria ricapiti che non siano stesi sopra carta propriamente a quest’uso preparata e mediante la stampa resa a tutti riconoscibile, qualora speciali disposizioni per determinate operazioni d’ufficio non istabiliscano espressamente un’eccezione a questa regola generale; né si ammettono bollette nelle quali si trovino cancellature, alterazioni di parole o di cifre scritte, od abrasioni.
La forma da darsi ai ricapiti daziari verrà fatta conoscere al pubblico con apposita notificazione.
b. Interni.
aa. In generale.
§ 102. La bolletta esprime a) la denominazione e residenza dell’ufficio che rilascia la bolletta;
b) il giorno e l’ora dell’emissione;
c) le indicazioni che devono essere contenute nella dichiarazione (§§ 59 e 60);
d) lo stato nel quale la merce viene rilasciata dall’ufficio, cioè se sotto suggello di finanza, la qualità del medesimo, ed in particolare, essendovi stati apposti bolli o sigilli, il numero e la qualità
di essi;
e) l’importo e la specie dei diritti esatti o della prestata cauzione.
bb. Riguardo ad alcune specie di merci.
§ 103. Per gli articoli d’entrata o di transito, e per quelli d’uscita, di cui lo speditore è tenuto a provare l’uscita dalla linea doganale, o che appartengono alla categoria delle merci soggette a controlleria (§§ 337 e 360), dev’essere inoltre indicato f) lo stradale che terrà il carico pergiungere al luogo di sua destinazione. Per precisare questo stradale s’indicheranno tutti i luoghi nel circondario confinante, ed i luoghi più importanti nel territorio doganale interno, per i quali il carico dovrà passare;
g) il termine entro il quale il carico dovrà giungere al luogo di sua destinazione, cioè, per le merci che si dirigono verso il territorio doganale interno s’indicherà separatamente tanto il numero delle ore nel quale dovranno uscire dal circondario confinante, quanto il termine entro il quale dovranno giungere alla loro destinazione; per le merci d’uscita, il tempo entro il quale dovranno avere oltrepassata la linea daziaria. Questi termini saranno fissati, sentito previamente il conducente, in quella misura che, secondo le circostanze e la qualità dei mezzi di trasporto, si troveranno sufficienti per il cammino da farsi.
5. Accettazione d’una bolletta difettosa,
a. Massima.
§ 104. Nessuno è tenuto a ricevere una bolletta difettosa. Rilasciandosi a taluno una bolletta difet
tosa, egli potrà esigere, avanti di levare la merce dal magazzino o circuito d’ufficio, che la bolletta sia rettificata, o che se ne emetta un’altra senza difetti.
b. Metodo da osservarsi in caso di rifiuto per parte dell’ufficio daziario.
§ 105. Ricusando l’ufficio daziario di rilasciare una bolletta rettificata o corretta, il conducente od il consegnatario della merce potrà, prima di levarla dal magazzino o circuito d’ufficio, domandare che gli si rilasci un certificato sulla circostanza d’aver egli richiesto, ed essergli stata ricusata l’emissione di un’altra bolletta. Se l’ufficio non annuisse neppure a tale richiesta, egli potrà rivolgersi all’autorità locale, affinché presso l’ufficio medesimo assuma un protocollo sul fatto della do manda di un’altra bolletta, e del rifiuto per parte dell’ufficio di emetterla.
Il protocollo viene firmato dall’autorità locale, dall’ufficio daziario e dalla parte, e rimane presso l’autorità locale, la quale rilascia alla parte un certificato in iscritto firmato anche dall’ufficio daziario, comprovante essersi assunto il detto proto collo, perché le serva di legittimazione unitamente alla bolletta. Se l’ufficio ricusa di sottoscrivere il protocollo od il certificato, r autorità ne fa cenno espressamente nei due atti.
4. Duplicati delle bollette.
a Domanda d’un duplicato.
§ 106. Se per caso o per forza maggiore non imputabile al detentore va smarrita una bolletta, chi n’era intestato può chiedere il rilascio d un duplicato. Nella dimanda dovrà sempre indicarsene con precisione lo scopo.
b. Condizioni di tale domanda.
aa. Quando il duplicato occorra per giustificarsi verso le autorità di finanza.
§ 107. Quando il duplicato è richiesto all’effetto di debitamente provare innanzi le autorità di finanza la seguita procedura daziaria, dovrà osservarsi quanto segue:
1. Se la bolletta venne smarrita durante il trasporto di una merce, che giungendo al luogo di sua destinazione deve essere tradotta ad un ufficio di finanza, o che all’atto dello scarico nel detto luogo deve essere munita della bolletta, lo smarri mento si notificherà al primo ufficio daziario che s’incontra sullo stradale prescritto, ed ove non se ne incontri, all’ufficio del luogo di destinazione della merce, sempre prima di farne lo scarico, e non essendovi in luogo alcun ufficio, al distacca mento della guardia di finanza ivi stazionato; ed in mancanza anche di questo la perdita della bolletta dovrà notificarsi all’autorità provinciale ossia distrettuale di finanza (intendenza) al più tardi entro tre giorni dopo l’arrivo della merce al luogo della sua destinazione.
L’ufficio o il distaccamento della guardia di finanza stende un’esatta descrizione dello stato della merce, della sua qualità e quantità, del numero e delle marche, dei colli e dei recipienti, e la subordina all’autorità provinciale di finanza.
Questa ordina che sia proceduto in ugual modo, se giunge ad essa direttamente la notificazione della perdita della bolletta.
2. Se la bolletta andò smarrita dopo che la merce pervenne al luogo di destinazione e fu ivi scaricata, o se trattandosi di merce che non deve essere tradotta all’ufficio di finanza, il possessore si avvede dello smarrimento della bolletta solo nel luogo di destinazione, ne dà avviso all’ufficio daziario del luogo al più tardi entro otto giorni dopo essere venuto in cognizione dello smarrimento, oppure in mancanza d’ufficio daziario, al distacca mento della guardia di finanza colà stazionato, ed in mancanza anche di questo, all’autorità provinciale di finanza (intendenza). Dietro tale avviso si procederà come venne ordinato disopra.
3. Non si rilascerà duplicato, all’oggetto di legittimarsi verso l’autorità di finanza, di quelle bollette la cui ammissibilità a far prova della procedura daziaria è limitata a tempo determinato (valitura), quando sia trascorso il termine della valitura, e non concorrano le condizioni richieste dalla legge per la prolungazione.
4. Il metodo da osservarsi nel caso di smarri mento d’una bolletta di assegno di merci estere non daziate è stabilito da apposite particolari disposizioni (§ 161).
Continuazione.
§ 108. Le autorità provinciali, ossia distrettuali (intendenze) di finanza sono autorizzate a far rilasciare il richiesto duplicato ogni qual volta se condo la natura del caso siasi adempiuto a queste disposizioni (§ 107), e non nasca dubbio sull’identità della merce di cui si tratta con quella per cui fu emessa la bolletta smarrita, ed in generale non emerga dalle circostanze sospetto che il duplicato siasi chiesto per occultare una contravvenzione alle leggi di finanza, o per renderne sicuri gli effetti.
bb. Quando si domandi il duplicato per altro fine.
§ 109. Quando il duplicato della bolletta venga richiesto per uno scopo diverso da quello di legittimarsi verso le autorità di finanza, potrà esso rilasciarsi a chi ne era intestato, senza che richieggasi sotto questo rapporto l’osservanza dei termini prefissi per la notificazione della perdita o per la valitura della bolletta (§ 107 n. 1, 2, 3). Nella spedizione del duplicato, dovranno però usarsi le opportune cautele onde prevenirne l’abuso per un fine diverso da quello per cui si rilascia.
c. Competenze per l’emissione di duplicati
§ 110. Le competenze da pagarsi per l’emissione di duplicati di bollette sono, stabilite da particolari disposizioni.
5, Metodo da osservarsi nel caso, che la merce venga posta sotto sequestro giudiziale avanti che siano compiute le operazioni daziarie.
a. Modo di procedere in generale.
§ 111. Se all’ufficio daziario prima che abbia dato il permesso di levare la merce dal circuito o dal magazzino d’ufficio perviene dall’autorità giudiziaria l’intimazione che siasi accordato sulla medesima un diritto di pegno od un sequestro giudiziale, e non debba altrimenti rilasciarsi che previo ordine del giudice, essa verrà rimessa al giudice medesimo nei caso che, essendo dichiarata per importazione, non appartenga alla categoria di quelle poste fuori di commercio, e siasene già il dazio, come anche nel caso che, essendo dichiarata per esportazione, non abbia obbligo la parte di provarne l’uscita dal territorio doganale. In ogni altro caso dovrà rimanere in custodia d’ufficio. Anche le merci dichiarate per importazione, delle quali fu pagato il dazio, senza che però siasi rilasciata la prescritta bolletta, si tratterranno in custodia d’ufficio, se ciò fu espressamente disposto nell’intimazione pervenuta dall’autorità giudiziaria.
b. In particolare nel caso di mancanza dei magazzini occorrenti.
§ 112. Se nei casi, nei quali l’oggetto dovrebbe essere tenuto in custodia d’ufficio, la ricevitoria non è provveduta degli occorrenti magazzini, o se l’oggetto da tenersi in custodia non vi è per se stesso qualificato, incumberà a chi ha impetrato dall’autorità giudiziaria il diritto di pegno o il sequestro di adempiere alle condizioni sotto le quali ha luogo l’assegnamento ad altro ufficio di merci estere non daziate, qualora l’oggetto non venga già assegnato indipendentemente da questo titolo.
Essendosi soddisfatto a queste prescrizioni, si assegnerà l’oggetto ad una dogana per esservi tenuto in custodia, o verrà rimesso all’autorità giudiziaria sotto il suggello di finanza, quando la cosa ne sia suscettibile, secondo che il giudice avrà di sposto per l’una o per l’altra di queste misure.
L’autorità giudiziaria, a cui in tal caso è stato rimesso l’oggetto, non può rilasciarlo a libera disposizione senza l’assenso dell’ufficio daziario.

SEZIONE III. CONCORSO DELLA PARTE ALLE OPERAZIONI DAZIARIE.
1. Chi vi sia autorizzato.
a. Regola generale.
§ 113. Il daziato si fa a richiesta e colla cooperazione del dichiarante o di chi vi fu da lui espressamente autorizzato, o di chi deve in forza della presente legge considerarsi per autorizzato ad assoggettare alla procedura daziaria le merci presentate all’ufficio, ed a ritirarle dopo l’esaurimento della medesima (§§ 114 e 115).
b. Autorizzazione del conducente.
§ 114. Finattantochè chi è indicato nella dichiarazione qual consegnatario non si presenti all’ufficio in persona o per mezzo di un incaricato, manifestando di accettare la merce, il conducente della merce si considera come autorizzato a) ad assoggettare alla procedura daziaria le merci presentate all’ufficio, ed a ritirarle dopo l’esaurimento della medesima, non che b) a fornire le notizie sul luogo di destinazione della medesima, sulla direzione della condotta, sulla strada che deve prendere, sul tempo entro il quale deve pervenire alla sua destinazione.
Dietro siffatta manifestazione del consegnatario si procede alle operazioni daziarie in di lui con corso; e senza suo assenso non verrà permesso al conducente, né ad un terzo di levare le merci dal magazzino o dal circuito d’ufficio.
c. Osservanza delle disposizioni particolari espresse nella dichiarazione.
§ 115. Qualora la dichiarazione delle merci con tenesse espressamente una disposizione diversa dalle regole quì esposte riguardo alla persona, in con corso della quale deve seguire la procedura daziaria, od alla quale si deve rilasciare la merce, tale disposizione sarà eseguita.
Se però la persona indicata non si presentasse alla ricevitoria subito dopo l’arrivo della merce, ed a cagione della sua assenza non si potesse pro cedere alle operazioni daziarie secondo l’ordine stabilito, servirà di norma quanto fu prescritto pel caso che manchi la regolare dichiarazione (§§ 53
e 55).
2. Intervento della parte alla visita doganale.
§ 116. La visita doganale degli oggetti presentati all’ufficio e l’apposizione del suggello di finanza seguiranno in presenza della persona autorizzata a cooperare alle pratiche daziarie (§ 113 sino al 115).
Se rinunciasse al diritto di assistervi, dovrà manifestarlo in iscritto.
3. obbligo di cooperazione della parte il § 117. La parte è obbligata di rassegnare all’ufficio le cose soggette alle operazioni daziarie nello stato richiesto per l’esaurimento delle medesime, e di prestarsi, a norma di quanto verrà indicato dagl’impiegati ed a proprio rischio e spesa, alle occorrenti opere manuali, ed in particolare al carico e scarico delle merci, a metterle sulla bilancia e levarnele, e ad aprire e chiudere i colli e recipienti. Presso quegli uffici, presso i quali, con esclusione di altri inservienti dall’accesso al locale d’ufficio, sono destinati per tali operazioni dei facchini o manuali appositi sotto ispezione d’ufficio, le parti dovranno servirsi dell’opera loro, pagando le competenze prescritte.

SEZIONE IV.
ORDINE DA TENERSI NELLA PROCEDURA DAZIARIA.
1. Tempo.
§ 118. Gli uffici daziari di confine debbono pre starsi all’esercizio delle pratiche d’ufficio ad ogni ora del giorno, tranne quella del mezzodì. Le con dotte che non siansi potute spedire prima del tra monto del sole saranno prese in custodia, o resteranno sotto guardia nel circuito d’ufficio, onde non abbia luogo alcuna sottrazione.
Presso gli ufficj posti nel territorio doganale interno si osserva l’orario per ciascheduno stabilito i viaggiatori che non hanno seco oggetti destinati al commercio dovranno presso ogni ufficio spedirsi senza dilazione, di notte e di giorno.
2. Ordine nella spedizione delle singole partite.
§ 119. Nelle operazioni daziarie si segue l’ordine nel quale le singole partite giungono all’ufficio, in modo che quelle che arrivarono più presto siano spedite prima delle altre giunte più tardi, sempreché la dichiarazione e le altre condizioni per far luogo alla procedura daziaria siano in re gola. Le partite per le quali ciò non si verifica, e la dichiarazione dovesse previamente completarsi o correggersi, si pospongono a quelle per le quali non emerge alcuna difficoltà. Gli effetti non desti nati al commercio che i viaggiatori hanno seco, e gli oggetti che dagli abitanti in vicinanza alla linea s’importano ed esportano per proprio uso o per recarli al mercato, dovranno sempre sotto porsi istantaneamente alle operazioni daziarie, senza che per i medesini si osservi l’ordine sopra pre scritto.
5. Mezzi per l’istruzione de’ contribuenti sulla regolarità
delle operazioni daziarie.
§ 120. In ogni ufficio daziario si terrà in pronto ad istruzione di ciascuno un esemplare della tariffa daziaria con tutti i cambiamenti e schiarimenti susseguiti, non meno che un esemplare della presente legge, e si comunicherà a tutti coloro che vorranno giovarsene in ufficio.
Le prescrizioni sulla forma delle dichiarazioni saranno affisse a stampa presso ogni ufficio daziario e posto d’avviso. Se durante le pratiche daziarie la parte desiderasse di essere illuminata sulla loro regolarità, le si metterà sott’occhio l’articolo della legge, od in generale della notificazione cui si ri ferisce l’atto seguito, od il modo dell’esecuzione, permettendone la lettura.
4. Disciplina per mantenere l’ordine nelle operazioni daziarie,
§ 121. Non si fa luogo a processo giudiziario sul punto se la procedura daziaria e la misura del dazio pagato o da pagarsi siano conformi ai regolamenti. Chi credesse che gli atti d’un ufficio daziario o la determinazione dei diritti di dazio non fossero conformi alle prescrizioni, potrà ricorrere alle autorità incaricate della direzione dell’amministrazione daziaria.
Queste autorità sono in dovere di vegliare sull’esatta osservanza delle discipline daziarie, e di non permettere che sotto alcun pretesto abbia luogo una deviazione dalle medesime a danno del le parti.

CAPITOLO V. Metodo da tenersi per l’assegnamento delle merci.

SEZIONE PRIMA. DELL’ASSEGNAMENTO IN GENERALE.
1. Che cosa s’intenda per assegnamento.
§ 122. Quell’atto che impone a taluno l’obbligo di tradurre una merce ad un altro ufficio senza alterarne lo stato, onde ivi abbiano luogo ulteriori pratiche daziarie, si chiama assegnamento. Gli oggetti ai quali tale atto si riferisce diconsi merci assegnate.
2. Pratiche d’ufficio alle quali tende l’assegnamento.
§ 123. Le pratiche d’ufficio alle quali tende l’assegnamento sono:
1. la piena esecuzione della procedura per il daziato d’entrata;
2. il ricevimento degli oggetti assegnati nel magazzino d’ufficio;
3. l’esazione del dazio non ancora pagato;
4. la verificazione dell’arrivo dell’oggetto assegnato nel luogo di residenza dell’ufficio al quale fu fatto l’assegnamento, ovvero 5. la verificazione della sua uscita dal territorio doganale.
5. Oggetti dell’assegnamento.
§ 124. Possono assegnarsi 1. gli articoli esteri non daziati (cioè quelli di cui non seguì il daziato d’entrata) destinati ad essere
a) introdotti per consumo;
b) deposti in custodia d’ufficio;
c) riesportati all’estero (di transito);
2. i prodotti indigeni e gli articoli esteri legalmente passati in commercio per essere a) esportati all’estero, b) messi in circolazione nel territorio doganale, o c) spediti da una parte del territorio doganale all’altra per mare, ovvero traversando uno stato estero od un territorio estradoganale.

SEZIONE II. DELL’ASSEGNAMENTO DI OGGETTI ESTERI NON DAZIATI,
I. Modo di trattare le merci assegnate all’atto della loro entrata.
1. Ufficj autorizzati all’assegnamento.
§ 125. Di regola le sole ricevitorie principali hanno la facoltà di assegnare ad altro ufficio le merci estere non daziate che entrano dall’estero o da un territorio estradoganale. Alle ricevitorie sussidiarie di confine è permesso di assegnare soltanto quelle merci che esse sono autorizzate a daziare per entrata, od oggetti che i viaggiatori hanno seco in una quantità proporzionata alle loro circostanze e per proprio uso, e non già per farne traffico.
Il dicastero aulico può ampliare questa facoltà a misura dei bisogni del commercio.
2. Requisiti particolari della dichiarazione.
a. Esterni.
§ 126. La dichiarazione delle merci da assegnarsi sarà presentata in doppio nei casi in cui non è permessa la dichiarazione verbale (§ 63).
La dichiarazione assunta verbalmente dovrà sempre essere convalidata dal dichiarante colla propria sottoscrizione nei registri d’ufficio, o quando non sappia o non possa scrivere, con un segno di sua mano da apporsi in presenza di due testimonj.
b. Interni.
§ 127. La dichiarazione delle merci da assegnarsi potrà in ogni caso essere fatta secondo le denominazioni e le misure della tariffa d’entrata, o secondo quelle della tariffa di transito.
Riguardo agli oggetti per i quali il dazio di transito si regola sul peso sporco, o sul numero dei capi, s’indicherà sempre, oltre questo peso o numero, anche quella misura secondo la quale è tassata la merce per l’importazione.
Trattandosi di merci che vengono condotte imballate, e che furono dichiarate secondo le de nominazioni e misure della tariffa d’entrata, s’indicherà sempre anche il peso sporco d’ogni collo, quand’anche il dazio d’entrata non si pagasse a peso sporco.
5. Garanzia per l’assegno.
a. re per i dianese,
§ 128. L’autore della dichiarazione, oltre la garanzia generale nascente dalla medesima (§ 71), assume anche la garanzia a) per l’esatta osservanza delle prescrizioni relative all’assegnamento, rispondendo per il loro adempimento, ed in ispecie b) per la regolare consegna della merce all’ufficio cui fu assegnata, e trattandosi di articoli di transito per la loro uscita dal territorio doganale;
c) per le multe incorse in causa d’inosservanza delle norme prescritte, in quanto la legge non le infligga espressamente al conducente, o ad altre persone;
d) per l’adempimento degli obblighi di un deponente nel caso che la merce prima della spedizione, o durante il trasporto alla sua destinazione, o dopo esserci giunta venga depositata in un magazzino d’ufficio.
b. Garanzia inerente alla merce.
§ 129. Finché l’oggetto assegnato si trova in custodia d’ufficio, ovvero sotto il suggello di finanza, esso serve di garanzia per gli obblighi che incumbono al dichiarante. In questa legge (§ 201 sino al 206) viene determinato in quanto, anche non sussistendo più questa condizione, possa farsi valere sull’oggetto assegnato il diritto al pagamento del dazio. In quanto ciò si possa per il pagamento delle multe, è determinato dalla legge penale sulle contravvenzioni di finanza.
c. Garanzia del conducente per la dichiarazione.
aa. Condizione.
§ 130. Se la dichiarazione in iscritto delle merci da assegnarsi non è stata fatta dal conducente stesso, l’ufficio daziario ne dà lettura al medesimo.
Facendovi esso dei rilievi, si annoteranno in modo chiaro a tergo della dichiarazione, e tanto i rilievi, che il certificato della fattagli lettura della dichiarazione saranno da lui firmati nel modo prescritto per la segnatura delle dichiarazioni verbali (§ 64).
bb. Estensione di questa garanzia.
§ 131. Adempitosi a questa disposizione (§ 130), il conducente è garante in solido col dichiarante della fedeltà delle seguenti indicazioni contenute nella dichiarazione da lui non rettificate, cioè:
1. il numero dei colli e recipienti;
2. la specie degli oggetti che si conducono aperti e non imballati;
3. il numero dei capi del bestiame vivo dichiarato;
4. il peso sporco di tutto il carico, se il conducente è munito di lettera di porto.
cc. Indipendenza della garanzia del dichiarante da quella del conducente.
§ 132. I rilievi fatti dal conducente alla lettura della dichiarazione non alterano, né scemano punto la garanzia che incumbe al dichiarante, né quella che è inerente alla merce.
4. Cauzione per gli obblighi nascenti dalla dichiarazione.
a. Per i negozianti e condottieri conosciuti ed accreditati.
aa. Regola generale.
§ 133. Se la dichiarazione è fatta da un negoziante o condottiere conosciuto ed accreditato, non occorre altra cauzione oltre la di lui firma alla dichiarazione.
bb. Quali siano i negozianti e condottieri conosciuti ed accreditati.
§ 134. Sarà considerato come negoziante o condottiere conosciuto ed accreditato per l’assegnamento delle mercanzie quello, che con attestato dell’autorità locale giustifica avanti l’ufficio daziario di essere un nazionale domiciliato nello stato austriaco ed autorizzato ad esercitare il commercio o la con dotta di merci, e che non sia stato aperto il con corso dei creditori sulle sue sostanze.
Pei negozianti debbe inoltre presentarsi l’attestato provante di quale firma si servono.
Questi attestati valgono solo per due anni contando dalla loro data. Finché chi presentò un simile attestato non cambia domicilio, ed essendo negoziante non cambia la firma; finché l’abilitazione all’esercizio, della quale parla l’attestato del l’autorità, non è estinta, o non viene aperto il concorso sui beni della parte, non occorre altra giustificazione per la spedizione di mercanzie entro i due anni sovra indicati. Se per lo contrario taluno dopo che è estinta la sua abilitazione all’esercizio di commercio o di condotta di merci, o dopo che sulla sua sostanza venne aperto il concorso dei creditori, si spaccia per negoziante o condottiere accreditato, ed espressamente o tacitamente carpisce sotto questo pretesto l’assegnamento di merci, si farà luogo contro di lui, in caso di danno emergente e secondo le circostanze, alla procedura penale.
Le autorità locali ed i giudizj sono obbligati di far noto all’autorità superiore, che dirige l’amministrazione dei dazj, (magistrato camerale) con temporaneamente alla pubblicazione dell’editto ogni caso di aprimento di concorso sulle sostanze di un negoziante o condottiere, per cui le autorità stesse rilasciarono entro gli ultimi due anni un attestato all’oggetto d’intraprendere spedizione di assegna mento, indicando inoltre in pari tempo l’emesso attestato, affinché possano rendersene intesi gli ufficj daziarj.
cc. In quali casi si possa prescindere dalla produzione degli attestati prescritti.
§ 135. L’ufficio daziario potrà far luogo all’assegnamento senza esigere il prescritto attestato del l’autorità locale, ogni qual volta concorrano le condizioni, che la condotta non consista in merci di categoria posta fuori di commercio; che si di chiari colle denominazioni e misure della tariffa d’entrata; e che la persona, la quale per il daziato d’importazione domanda l’assegnamento ad una dogana o dogana principale, sia cognita all’ufficio medesimo come domiciliata nello stato ed accreditata. L’ufficio è però risponsabile delle conseguenze pregiudicevoli che ne potessero derivare.
Oggetti spediti i di §136, Non si richiede cauzione per quegli oggetti, che si spediscono colla diligenza, quando siano registrati nel foglio di consegna della diligenza stessa. i e peperone non concete,
aa. Modi di cauzione.
§ 137. Le persone non conosciute, cioè tutti coloro, nei quali non concorrono è condizioni sopra accennate(S134), in ispecie i forestieri, debbono prestare cauzione per l’adempimento degli obblighi incumbenti all’autore della dichiarazione (§ 128).
La cauzione può prestarsi,
A) in danari contanti;
b) con obbligazioni di stato austriache secondo il valore di corso. Questo valore si calcola giusta il corso della borsa di Vienna inserito nell’ultima gazzetta di Vienna od in mancanza di nel più recente numero della gazzetta provinciale, cui vada unito il foglio ufficiale. Non trovandosi la gazzetta presso l’ufficio, daziario, incumbe alla parte l’obbligo di produrla;
c) con fidejussione.
α Da chi possa essere prestata
§ 138. Possono essere ammessi a farsi curtà i negozianti o condottieri conosciuti ed accreditati, od anche altre persone.

β Da negozianti o condottieri conosciuti.
§ 139 I negozianti e condottieri, nei quali con corrano le condizioni prescritte (§ 134), fanno sicurtà col sottoscrivere la dichiarazione della merce come fidejussori e pagatori.
È pure in loro facoltà di produrre uno speciale atto di fidejussione tanto per una determinata spedizione di mercanzie, quanto per tutti gli affari di assegnamento, che da un altro speditore fossero intrapresi per un determinato ufficio daziario entro il corso di un anno dalla data dell’atto di fidejussione. Tali atti generali di fidejussione però valgono soltanto quando sono accettati dall’autorità superiore che dirige l’amministrazione daziaria (magi strato camerale) e trasmessi all’ufficio daziario per l’uso opportuno. Qualora si sia fatta una sicurtà generale, e la dichiarazione sia sottoscritta non già dal fidejussore, ma dalla parte, per le spedizioni della quale la sicurtà deve valere, la verità della sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere certificata dall’autorità del luogo di dimora della parte nella forma prescritta per l’autenticazione de’ documenti.
y. Da altre persone.
§ 140. Altre persone possono far sicurtà solo per determinate spedizioni di merci col mezzo di speciali documenti, sui quali le autorità del luogo di coloro, che li rilasciano, debbono certificare,
a) che il fidejussore ha lo stabile suo domicilio nello stato, e che vi esercita una professione da indicarsi espressamente, oppure che possiede beni stabili, o vive notoriamente dei frutti de’ suoi capitali,
b) che non è aperto concorso di creditori sopra la sua sostanza,
c) che la sottoscrizione del fidejussore è di sua propria mano.
d). Effetto dell’obbligo assunto colla fidejussione.
§ 141. Il fidejussore assume in solido col dichiarante la garanzia per tutti gli obblighi del dichiarante (§ 128) fino all’importo pel quale è prescritta la cauzione (§ 142).
cc. Importo della cauzione.
§ 142. L’importo della cauzione prestata in con tanti, od in obbligazioni di stato, dev’essere eguale al dazio d’entrata, e se nella dichiarazione si fosse usata la denominazione della tariffa di transito, e tale denominazione comprendesse due o più sorta di merci, che in forza della tariffa d’entrata soggiacciono ad un dazio diverso, si calcolerà l’importo della cauzione secondo il dazio maggiore compreso sotto questa denominazione.
Non essendo stato espresso nell’atto di sicurtà
un importo determinato, la garanzia assunta colla fidejussione si estende all’importo della cauzione sopra stabilito. Nel caso di trasgressione delle prescrizioni relative all’assegnamento delle mercanzie il fidejussore, che non è punibile né come colpe vole, né come partecipe della trasgressione, non potrà essere obbligato in forza dell’atto di fidejussione per una somma maggiore di quella espressa nell’atto medesimo, né maggiore di quella sopra stabilita come importo della cauzione, quando nel l’atto non fosse espresso importo alcuno.
dd. Limite della cauzione riguardo alla distanza per cui fu assunta la garanzia.
α. Ammissione di tale limitazione.
§ 143. Può prestarsi cauzione pel tratto di stra da sino ad un dato ufficio, al quale viene assegnata la merce, e riguardo ad articoli di transito si può prestare per tutta l’estensione del transito.
Per questi articoli la cauzione si presume sempre data per tutta l’estensione del transito, qualora nel documento di fidejussione od all’atto del deposito della cauzione non siasi espressamente limitata al tratto di strada fino ad un dato ufficio.
β. Effetto della cauzione limitata quando la merce si deposita in magazzini d’ufficio.
§ 144 La cauzione limitata ad un tratto di stra da fino ad un dato ufficio si estende sempre anche a quelle obbligazioni, che incumbono al deponente per le merci scaricate e prese in custodia dall’ufficio medesimo, o da altro precedente situato sullo stradale per cui fu data la cauzione.
5. Visita delle merci d’assegnamento
a. Modo della visita,
aa. In generale.
§ 145. Gli oggetti destinati all’assegnamento vengono sottoposti per intiero alla visita esterna.
La visita interna avrà luogo almeno per una parte della spedizione, nella cui scelta non è permessa ingerenza alla parte. Scoprendosi falsa una indicazione essenziale, l’ufficio è tenuto sotto stretta risponsabilità ad aprire tutti i colli e recipienti, e riconoscerne il contenuto coll’intervento di un individuo addetto all’autorità locale da essa delegato, ed in mancanza di questo coll’intervento di un membro dell’amministrazione comunale.
bb. Secondo le norme vigenti per il daziato d’importazione.
§ 146. Se la dichiarazione è stata fatta secondo le denominazioni e misure della tariffa d’entrata, e la spedizione consiste in oggetti di permessa importazione, che l’ufficio è autorizzato a daziare per entrata, esso dovrà sopra domanda del conducente, od in generale di chi ha il diritto di assistere alle operazioni daziarie, procedere alla visita secondo le norme prescritte per il daziato d’entrata (§ 92).
b. Determinazione del valore.
aa. Modo di procedere relativo.
§ 147. Quando l’indicazione del valore forma uno de’ requisiti della dichiarazione, si sta di re gola al valore in essa indicato. Se però questo fosse evidentemente troppo tenue, si prenderà per valore della merce la stima daziaria nota all’ufficio, e riguardo a quelle merci, la stima daziaria delle quali non fosse nota all’ufficio, si procederà alla stima delle medesime nel modo di sopra prescritto (§§ 90 e 91). Ciò avrà pure luogo ogni qual volta la parte, non riconoscendo il valore determinato dall’ufficio, domandasse la stima.
Non trovandosi in luogo periti bastantemente istrutti, o domandandosi dalla parte che la stima segua presso un ufficio interno, la ricevitoria di confine notificherà alla dogana più vicina, che si troverà sullo stradale da percorrersi dalla merce, i dubbi insorti riguardo al valore indicato nella dichiarazione.
E in facoltà della ricevitoria di fare scortare la mercanzia fino alla dogana più vicina. Le spese della scorta vengono rifuse dal conducente se i periti sentiti dalla dogana opinano per l’aumento del valore indicato nella dichiarazione. Se sullo stradale, che prenderà la merce, non si trovasse veruna dogana, si faranno venire all’ufficio dei periti idonei dal luogo più vicino.
bb. Applicazione di questo valore nel daziato d’entrata.
§ 148. Il valore tacitamente ritenuto, o espressamente stabilito dall’ufficio per l’assegnamento, non serve di base per determinare il dazio d’entrata della merce destinata per importazione.
Né questo valore, né il valore di stima de terminato col mezzo di periti al solo effetto di stabilire l’importo della cauzione, e per le prati che daziarie relative all’assegnamento, non esimono l’ufficio che farà il daziato d’entrata dall’obbligo di adempiere alla procedura prescritta per la determinazione del valore (§§ 90 e 91).
6. Apposizione del suggello di finanza.
Quali oggetti debbano essere posti sotto il suggello di finanza.
§ 149. Gli oggetti assegnati debbono essere posti sotto il suggello di finanza. Si eccettuano da questa regola:
1. gli oggetti d’importazione o di transito, che si daziano in ragione di capi o in ragione del numero degli animali da tiro adoperati;
2. quelli che d’ordinario non si sogliono con durre imballati in recipienti particolari, ma sciolti, quando effettivamente vengono presentati all’ufficio non imballati.
Gli oggetti che si spediscono non imballati si descriveranno accuratamente in modo da non poter essere scambiati.
Riguardo all’apposizione del suggello di finanza per determinate specie di merci assegnate, o relativamente a determinati stradali, il dicastero aulico è autorizzato a concedere delle facilitazioni ed a conservarle ove esistessero, quando le relazioni di commercio lo esigano, e le cautele necessarie contro gli abusi lo permettano.
7. Licenza di trasporto.
a. Condizione della medesima.
§ 150. L’osservanza dei requisiti prescritti per la dichiarazione delle merci, la prestazione della cauzione nei casi determinati dalla legge, e la vi sita doganale a norma di quanto è disposto nella presente sezione costituiscono di regola una con dizione indispensabile perché possa farsi luogo al l’assegnamento ed ulteriore trasporto delle merci.
Non concorrendo pienamente queste condizioni, si procederà giusta quanto è prescritto per il caso di mancanza di dichiarazione (§§ 53 e 55).
Per i luoghi, nei quali circostanze particolari rendessero necessaria una deviazione dalla regola generale, il dicastero aulico potrà emanare speciali direttive, che si porteranno a notizia del pubblico con apposite notificazioni.
b. Ricapito relativo ossia bolletta.
§ 151. In conferma della seguita procedura daziaria l’ufficio rilascia una bolletta chiamata bolletta di transito se la merce è destinata al transito, e bolletta d’assegnamento per entrata negli altri casi, di cui tratta la presente sezione. Oltre i requisiti generali delle bollette di dazio (§ 101 sino al 103), dovranno indicarsi in questa bolletta a) l’ufficio al quale viene assegnata la merce, cioè quell’ufficio, cui dev’essere tradotta per l’adempimento di determinate operazioni daziarie;
b) le operazioni daziarie, per le quali ha luogo l’assegnamento;
c) le dogane od altri uffici, ai quali lungo lo stradale conducente all’ufficio, cui la merce è assegnata, dovrà la medesima presentarsi per la ricognizione;
d) per gli articoli di transito, che passano al l’estero senza toccare alcuna dogana, si prescriverà il termine, entro il quale la condotta deve pervenire all’ufficio d’uscita. Per gli altri oggetti assegnati s’indicherà il termine, entro il quale dovranno essere presentati alla dogana più vicina;
e) s’indicherà pure se ed in qual modo siasi prestata cauzione.
c. Spedizione d’un esemplare della dichiarazione agli uffici intermedj.
§ 152. Rilasciata la bolletta, l’ufficio spedirà tosto un esemplare della dichiarazione direttamente alla dogana, alla quale deve presentarsi la merce, e se questa non tocca alcuna dogana, lo spedirà all’ufficio, per il quale la merce deve passare al l’estero. Se la dichiarazione venne fatta verbalmente, si spedisce una copia delle indicazioni assunte nei registri d’ufficio.
II. Disposizioni pel trasporto della merce all’ufficio cui è assegnata.
1. Presentazione agli uffici intermedj.
a Indicazione di questi uffici.
§ 153. Se nella direzione da prendersi dalla merce assegnata si trovano più dogane o dogane principali, non sarà necessario d’ordinare la presentazione della merce a ciascuna di esse, ma basterà per l’intiero circondario dell’autorità superiore avente la direzione dell’amministrazione daziaria (magistrato camerale) indicare una dogana, alla quale deve presentarsi il carico prima di essere tradotto alla sua destinazione, o all’ufficio di confine per dove deve uscire. Non si potrà tuttavia preterire mai una dogana principale, che si trovasse sulla strada da percorrersi dalla merce. La merce deve pure in ogni caso presentarsi alla prima dogana che si trova sulla direzione dalla linea daziaria verso il territorio doganale interno, e dal l’ultima nella direzione dal territorio doganale in terno verso la linea daziaria. Quando poi sullo stradale si venisse a toccare una linea daziaria intermedia posta nell’interno del territorio doganale, dovranno le merci assegnate presentarsi agli uffici che la guardano.
b. Eccezioni.
§ 154. Dall’obbligo di essere presentati a dogane prima di giungere all’ufficio d’uscita, od al luogo della destinazione, sono intieramente esenti:
1. gli oggetti che si spediscono colla diligenza, e sono registrati nel foglio di consegna,
2. le merci spettanti alla categoria di quelle, delle quali è permessa l’importazione per il con sumo interno, quando sono state dichiarate colle denominazioni e misure della tariffa d’entrata, ed hanno subito la visita doganale all’ufficio daziario di confine secondo le norme prescritte per il daziato d’importazione (§ 146);
3. il bestiame vivo. In generale il suo trasporto non è tenuto a verun determinato stradale;
4. tutti gli oggetti pei quali il dazio è stabilito nella tariffa di transito non solamente in ragione del peso, ma anche degli animali da tiro adoperati nella condotta, o soltanto in ragione di questi, 5. i corrieri ed i viaggiatori che non hanno seco oggetti destinati per il commercio.
2. Doveri del conducente.
§ 155. Il conducente è in dovere di custodire diligentemente la bolletta, di mantenere illeso il suggello di finanza, di attenersi allo stradale prescritto nella bolletta ed al termine stabilitogli a percorrerlo, e di presentare le merci agli uffici indicati nella bolletta stessa,
5. Funzioni degli uffici ai quali si presenta la merce.
a. Disposizioni generali.
§ 156. Ogni ufficio cui deve presentarsi la merce, la sottopone alla visita esterna, ed in ispecie riscontra colla bolletta il numero e le marche dei colli e recipienti, ed esamina il suggello di finanza.
Trovandosi in regola i colli e recipienti riguardo al numero ed alle marche, ed illeso il suggello, ed in generale non presentando lo stato esterno del carico motivo di eccezione, si certifica sulla bolletta, che copre la merce, l’esecuzione di questa operazione, indicando in pari tempo lo stradale da tenersi per il resto del cammino, ed il termine entro il quale la merce, secondo la sua destinazione, dovrà giungere all’ufficio più vicino. A questo ufficio s’inoltra pure direttamente anche il duplicato della dichiarazione rimessa secondo il disposto dal § 152 dall’ufficio assegnante.
b. Metodo da tenersi in caso di difetto nello stato esterno.
§ 157. Se il suggello di finanza fosse notabilmente danneggiato, o nascesse in generale dallo stato esterno del carico un fondato sospetto di avvenuto aprimento, dovrà l’ufficio daziario coll’assistenza d’una persona addetta all’autorità locale da essa delegata, e in mancanza di questa coll’assistenza di un membro dell’amministrazione comunale, fare scaricare i colli, che verranno esattamente visitati e pesati. Qualora non vi fosse nemmeno un membro dell’amministrazione comunale, dovrà ciò farsi in presenza di due testimoni imparziali.
Non apparendo dalla visita alcuna traccia di lesione volontaria del suggello di finanza, o degli involti, od in generale di aprimento comunque seguito, e trovandosi le marche ed il peso in regola, si apporranno nuovi suggelli.
In caso contrario dovrà aprirsi ogni collo ed involto sospetto, e riconoscersene il contenuto. Trovandosi differenza nella qualità della merce, verrà sottoposta alla visita interna ogni parte della spedizione.
c. Disposizione particolare per l’ultima dogana prima dell’uscita delle merci di transito.
§ 158. L’ultima dogana, alla quale la merce di transito sarà presentata prima di essere tradotta all’ufficio d’uscita, deve pesare per lo meno un collo o recipiente d’ogni spedizione, aprirlo e riconoscerne il contenuto, senza che la parte prenda alcuna ingerenza nella scelta del medesimo.
4. Scarico e ricarico di merci assegnate.
§ 159. Le mercanzie assegnate non possono lungo il trasporto essere scaricate se non nei magazzini d’ufficio d’una dogana, né ricaricate altrove che in simili magazzini, e sempre sotto ispezione d’ufficio. Perciò è proibito ai condottieri e barcajuoli di ricevere e ricaricare mercanzie assegnate se non sotto l’ispezione d’ufficio. La circostanza di essere seguito il ricarico della merce sotto ispezione d’ufficio debb’essere certificata a tergo della bolletta dall’ufficio stesso colla indicazione del nome e domicilio del conducente, che ne ha assunto il carico.
Per quei luoghi, nei quali il ricarico da un mezzo di trasporto all’altro deve necessariamente per le circostanze locali farsi fuori del recinto dei magazzini di dogana, verrà provveduto come sarà opportuno con ispeciali disposizioni.
5. Accidenti fortuiti nel trasporto.
a. Notificazione di tali accidenti.
§ 160. Debbono notificarsi indilatamente dal conducente al più vicino ufficio daziario, od all’autorità politica, che fosse più vicina di quello, tutti gli accidenti, in forza dei quali a) si rendesse necessario di deviare dalla strada prefissa, di scaricare o ricaricare la mercanzia fuori di un magazzino d’ufficio, o di oltrepassare il termine prescritto per giungere ad un ufficio daziario, ovvero
b) avessero subita qualche alterazione la con dizione della merce od il peso indicato, o si fossero danneggiati gl’imballaggi esterni dei colli, o leso, o renduto non conoscibile il suggello di finanza, o cancellate in tutto od in parte le marche dei colli o recipienti.
L’autorità verifica il fatto notificato e rilascia al conducente un attestato della relazione da lui fatta e di quanto si sarà rilevato. Con questo atte stato dovrà giustificarsi il conducente avanti al prossimo ufficio daziario. Questo ufficio procederà in conseguenza di questo attestato, ovvero se la detta notificazione gli venisse fatta direttamente, in conseguenza della medesima alle ulteriori operazioni del proprio istituto.
b. Perdita della bolletta.
aa. Metodo da tenersi nel caso che all’ufficio non sia ancora pervenuto il duplicato della dichiarazione.
§ 161. Venendo smarrita la bolletta, si presenta la merce all’ufficio daziario più vicino nella direzione prescritta. Se il duplicato della dichiarazione non pervenne a quest’ufficio, esso si fa rimettere le lettere di porto e gli altri documenti, che accompagnassero la merce, li confronta colla medesima e passa alla visita esterna del carico, e ne stende un inventario da sottoscriversi anche dal conducente. In quest’inventario, ove il suggello di finanza sia illeso, e lo stato esterno della merce non soggetto ad eccezione, s’indicheranno le mar che ed i numeri dei colli e recipienti, ed il loro peso sporco, previa verificazione, e trattandosi di oggetti, che pagano il dazio in ragione di capi, il numero degli stessi, e finalmente lo stato del suggello di finanza, oppure la circostanza che la merce vien condotta non imballata. Verrà indi rilasciato un ricapito per accompagnare la mercanzia sino all’ufficio daziario, al quale deve pervenire il duplicato della dichiarazione (§§ 152 e 156).
Se però il suggello di finanza è leso, od in generale lo stato esterno della merce fa nascere sospetto di contravvenzione, s’aprirà ogni collo o recipiente sospetto coll’assistenza d’una persona addetta all’autorità locale da essa delegata, ed in mancanza di questa d’un membro dell’amministrazione comunale, visitandone il contenuto. Quando non vi fosse nemmeno un membro dell’amministrazione comunale, si farà ciò in concorso di due testimoni imparziali. Desiderando poi il conducente, che non si faccia luogo a questa visita interna, potrà richiedere, che la merce sia presa interinalmente in custodia d’ufficio, e che si richiami il duplicato della dichiarazione da quell’ufficio, cui doveva pervenire, onde passare poi alle ulteriori pratiche daziarie.
In egual modo si procederà quando il conducente non sapesse indicare l’ufficio, al quale deve presentarsi la merce nell’ulteriore suo viaggio.
L’ufficio che prende la merce in custodia si mette per dovere d’ufficio in corrispondenza cogli uffici, ai quali potrebbe essere pervenuto il duplicato della dichiarazione, Emergendo discordanza nel confronto colle lettere di porto od altri ricapiti giustificativi, si pro cederà nel modo ordinato al § 157.
bb. Nel caso che l’ufficio abbia ricevuto il duplicato della dichiarazione.
§ 162. Se l’ufficio, al quale la spedizione assegnata perviene senza bolletta o col ricapito di un altro ufficio rilasciato a norma di quanto venne prescritto nel precedente paragrafo, ha ricevuto il duplicato della dichiarazione, procede nel modo stabilito in generale per le merci che vengono presentate ad un ufficio daziario (§ 156 sino al 158).
Il duplicato della dichiarazione serve di base alle relative operazioni d’ufficio, e non ravvisandosi alcuna irregolarità o fondato sospetto di frode, si emetterà una nuova completa bolletta di assegnamento.
cc. Nel caso che la merce pervenga coll’inventario, mancando però il duplicato della dichiarazione.
§ 163. Nel caso che l’ufficio, al quale la merce assegnata perviene col ricapito rilasciato a cagione della perdita della bolletta di transito (§ 161), non avesse ricevuto ancora il duplicato della dichiarazione, potrà, sopra domanda del conducente, permettersi che la mercanzia venga inoltrata all’ufficio, presso cui deve essere depositata, e trattandosi di merci di transito, sino all’ufficio d’uscita.
In tale caso però non si permette che la merce di transito non accompagnata da regolare bolletta passi in uscita all’estero, se non è pervenuto all’ufficio il duplicato della dichiarazione originaria, e. Cambiamento nella direzione o destinazione della merce.
§ 164. Merci assegnate possono prendere in tutto od in parte una direzione diversa da quella che venne originariamente dichiarata. Questo cambiamento però non potrà effettuarsi, se non in una delle dogane situate sullo stradale prescritto.
Il conducente dovrà notificare a voce od in iscritto a questa dogana il cambiamento, che debbe aver luogo nella direzione della mercanzia. Se per tutto il carico venisse cambiato solo lo stradale, e non già il luogo della destinazione, verrà segnata sulla bolletta originaria la nuova direzione; in tutti gli altri casi dovrà ritirarsi la bolletta primitiva e rilasciarsene una nuova.
Volendosi dividere e spedire per diverse direzioni merci assegnate, o destinare al transito per l’estero merci state assegnate per lo scarico in un magazzino d’ufficio, o per essere daziate per entrata, si produrranno nuove dichiarazioni, che dovranno riferirsi alla dichiarazione e bolletta originaria. La dogana si atterrà in tal caso esattamente alle disposizioni in vigore per l’entrata di articoli di assegnamento (§ 125 sino al 152).
Anche il bestiame vivo destinato a transitare pel territorio doganale, per cui si volesse far qual che cambiamento relativamente al luogo dell’uscita, dovrà presentarsi ad una dogana posta nella direzione indicata originariamente nella dichiarazione, e quivi dovrà prodursene una nuova.
III. Operazioni dell’ufficio al quale la merce venne assegnata.
1. Diverso modo di procedere secondo lo scopo dell’assegnamento.
§ 165. Le operazioni dell’ufficio al quale fu assegnata la merce sono determinate dalla sua destinazione e dallo scopo per il quale fu fatto l’assegnamento.
2. Deposito della merce in custodia d’ufficio.
a. Quando abbia luogo.
§ 166. Se l’assegnamento fu fatto all’oggetto che la merce venga depositata nei magazzini d’ufficio, si prenderà in custodia a norma delle disposizioni veglianti pei magazzini doganali. Ciò avrà pure luogo trattandosi di una spedizione di transito per la quale si abbia prestata cauzione solo per il tratto di strada fino all’ufficio a cui è pervenuta, come pure quando la merce fu assegnata per il daziato d’importazione, e non si adempiono, tosto che la merce è pervenuta all’ufficio, tutte le condizioni di un tale daziato.
b. Trattamento degli oggetti giunti col mezzo dell’ufficio postale e non ritirati dalla parte.
aa. Termine entro il quale devono essere rimandati.
§ 167. Gli oggetti pervenuti col mezzo dell’istituto della posta dall’estero o da un territorio estradoganale, riguardo ai quali non si faccia luogo a procedura penale per contravvenzione alle leggi di finanza, si rimanderanno col mezzo della diligenza nel territorio estero, o estradoganale a quell’ufficio di posta donde arrivarono, qualora entro il termine di tre mesi decorribili dal giorno dell’arrivo nel luogo della destinazione il consegnatario, al quale furono diretti, non abbia manifestato all’ufficio daziario di volerli ricevere.
bb. Quando debbano essere rimandati prima che decorra questo termine.
§ 168. Questi oggetti si rimanderanno prima dello spirare del suddetto termine, qualora il consegnatario dichiari di non volerli ricevere, ed anche qualora, scoprendosi che per la loro condizione non sono qualificati per il deposito d’ufficio, o minacciano di passare in uno stato in cui la loro custodia non sarebbe più ammessa, egli non li ritiri immantinente, od almeno finché il loro stato lo permetta.
c. Restituzione della cauzione prestata per l’assegnamento.
§ 169. Anche dopo essersi presa in custodia d’ufficio la merce assegnata non verrà restituita la cauzione data in contanti od in obbligazioni di stato per l’assegnamento, se non quando si sia prestata una nuova cauzione per l’adempimento degli obblighi del dichiarante, o la merce sia stata daziata per importazione.
Riguardo all’indicata restituzione si procederà secondo le disposizioni relative all’uscita delle merci di transito (§ 176).
5. Daziato d’entrata.
a. Metodo relativo.
§ 170. Nell’esecuzione delle pratiche prescritte per il daziato d’importazione l’ufficio, cui perviene la merce assegnata, osserva le disposizioni relative a questa specie di daziato.
Quando alla ricevitoria di confine la dichiarazione è stata fatta colle denominazioni e misure della tariffa d’entrata, e la visita del carico secondo i principi stabiliti pel daziato d’importazione, avrà luogo per parte del detto ufficio la visita soltanto nel modo prescritto per l’ingresso di merci desti nate all’assegnamento (§ 145). Ma se la dichiarazione originaria non fu fatta secondo le denominazioni e misure della tariffa d’entrata, se la ricevitoria di confine non ha fatta la visita secondo le norme stabilite per il daziato d’entrata, o se le merci di cui trattasi non sono della categoria di quelle che la ricevitoria di confine è autorizzata a daziare per importazione, si dovrà procedere intieramente a norma del disposto per il daziato d’entrata. Dovrà inoltre prodursi una regolare nuova dichiarazione se l’originaria non contiene le denominazioni e misure della tariffa d’entrata.
b. Luogo d’esecuzione.
§ 171. La merce dichiarata per transito, o assegnata puramente per essere depositata in un magazzino d’ufficio, può daziarsi per entrata dall’ufficio, al quale venne assegnata, od anche da un altro ufficio posto sullo stradale prefisso, in quanto tale daziato non ecceda le sue attribuzioni.
La merce deve presentarsi all’ufficio, ed ivi venir sottoposta alle pratiche daziarie ordinate nel precedente paragrafo (170).
c. Eccezione dall’obbligo di presentare le merci ad un ufficio.
§ 172. Dalla prescritta presentazione ad un ufficio daziario per il daziato d’entrata sono esenti soltanto gli oggetti, che nell’importazione dall’estero vengono daziati per capi, in ispecie il bestiame vivo, come pure gli articoli, che si trasportano non imballati e non sono suscettibili dell’apposizione del suggello di finanza. Questa eccezione però ha luogo soltanto, quando al confine la dichiarazione siasi fatta colle denominazioni e misure della tariffa d’entrata, e la visita siasi eseguita nel modo prescritto per il daziato d’importazione, e l’ufficio che l’ha eseguita sia autorizzato ad ammettere al daziato d’entrata l’oggetto assegnato.
Quegli, sotto la cui garanzia fu fatto l’assegnamento, è obbligato entro trenta giorni al più tardi dal tempo, in cui la merce avrebbe dovuto giungere all’ufficio, al quale fu assegnata, d’informare per iscritto del cambiamento di destinazione dato alla merce quell’ufficio daziario, che ne fece l’assegnamento, e pagarne il dazio d’entrata se non fosse già stato depositato.
4. Uscita delle merci di transito.
a. Uffici pei quali è permessa.
aa. In generale.
§ 173. Non si possono assegnare articoli di transito per l’uscita dal territorio doganale che a ricevitorie principali.
E in facoltà del dicastero aulico di abilitare secondo le circostanze anche delle ricevitorie sussidiarie alle pratiche relative all’uscita delle merci di transito in quei luoghi, nei quali le relazioni di commercio lo esigono.
bb. In particolare per ogni singola spedizione.
§ 174. L’uscita delle mercanzie di transito deve seguire presso l’ufficio daziario di confine indicato nella bolletta. Nessun altro ufficio daziario di con fine può permettere che la spedizione oltrepassi la linea doganale, ma deve trattenerla, custodirla a rischio e spesa della parte garante per l’assegnamento, e farne rapporto all’autorità provinciale di finanza (intendenza) dalla quale dipende.
Questa esamina le circostanze, che hanno fatto deviare dall’ufficio daziario indicato nella bolletta, non che lo stato del carico, e ne accorda l’uscita soltanto nel caso che la spedizione sia in regola.
b. Incumbenze degli uffici d’uscita.
aa. Visita doganale.
§ 175. L’ufficio daziario d’uscita verifica se la mercanzia percorrendo il territorio doganale sia stata presentata a tutti gli uffici, ai quali essa doveva presentarsi, e se il suggello di finanza e gli involti esterni dei colli e recipienti siano illesi, ed in istato non sospetto, e fa la visita della mercanzia precisamente nel modo prescritto per l’introduzione delle merci che si vogliono assegnare (§ 145).
Nel caso che non siasi presentata la mercanzia all’ultima dogana indicata nella bolletta posta sulla strada prima di arrivare all’ufficio daziario di con fine, dovranno tutti i colli e recipienti essere aperti e sottoposti alla visita interna coll’assistenza di un impiegato dell’autorità locale, ed in sua mancanza di un membro dell’amministrazione comunale, e mancando anche questo, col concorso di due testimonj imparziali, come pure coll’intervento del capo del prossimo posto della guardia di confine.
bb. Restituzione della cauzione.
§ 176. Verificatosi dall’ufficio d’uscita che la merce è quella stessa, per la quale fu emessa la bolletta di transito, e che nulla osta all’uscita, restituirà al conducente verso quitanza la cauzione prestata in contanti all’entrata, dedotte le relative competenze. Nel caso che quegli che ha prestata la cauzione in contanti desiderasse che sia restituita dall’ufficio d’entrata, oppure bensì dall’ufficio d’uscita, ma non al conducente, egli dovrà dichiararlo espressamente all’atto del deposito della cauzione, nel qual caso s’indicherà chiaramente sulla bolletta di transito dove ed a chi sia da restituirsi la somma depositata. Quando poi l’ufficio d’uscita non fosse provveduto della somma occorrente per il pagamento, dirigerà il conducente con dichiarazione in iscritto all’autorità provinciale di finanza (intendenza) dalla quale dipende. La cauzione prestata in obbligazioni di stato si restituisce dall’ufficio d’entrata a chi ne fece il deposito.
cc. Bolletta d’uscita.
§ 177. Il permesso di esportare le merci di transito oltre la linea doganale viene dato dall’ufficio mediante apposita bolletta, ritirando quella di transito.
dd. Contegno all’atto dell’uscita.
§ 178. Rilasciata la bolletta, non si permette sotto alcun pretesto una permanenza ulteriore, e ancor meno lo scarico della merce nello spazio posto tra l’ufficio e la linea doganale, ma essa debbe trasportarsi nel termine prefinito nella bolletta medesima direttamente dall’ufficio daziario al di là della linea sotto la stretta osservanza delle disposizioni che regolano l’uscita delle merci (§§ 31 e 32) e nello stesso giorno, nel quale fu emessa la bolletta d’uscita. Il suggello di finanza non si leva che immediatamente presso la linea doganale. Se tra l’ufficio daziario e la linea si trovasse un posto d’avviso, la spedizione delle merci verrà a questo assegnata, onde levi il suggello di finanza e certifichi l’effettiva uscita della merce.
Può ommettersi di fare scortare la merce al posto d’avviso in quei casi, nei quali tale ommissione è permessa per l’entrata (§ 30).
ee. Nel caso di ostacolo all’uscita.
§ 179. Se per qualche impreveduto caso fortuito dovesse la mercanzia essere ricondotta dalla linea daziaria all’ufficio, ed ivi deposta in sua custodia, esso dovrà accertarsi che non abbia avuto luogo alcuna frode. Se la parte volesse ricondurre la mercanzia nell’interno o farla uscire per un altro ufficio, dovrà prima ottenersene la licenza dall’autorità provinciale di finanza (intendenza).
c. Prova dell’uscita.
§ 180. Gli uffici daziari debbono per dovere di ufficio avvisarsi reciprocamente dell’effettiva uscita delle merci di transito. Sono però obbligate le persone, sotto la risponsabilità delle quali ebbe luogo l’assegnamento delle merci per transito, a conservare diligentemente i ricapiti comprovanti l’effettiva uscita, per valersene a propria giustificazione in qualunque caso di richiesta.
Quest’obbligo cessa dopo un anno dal giorno in cui doveva aver luogo l’uscita. Spirato questo termine, le dette persone non potranno, per cagione della semplice mancanza di prova dell’uscita, essere tenute in forza della dichiarazione della mercanzia, né della prestata fidejussione al pagamento del dazio d’entrata, né ad alcuna multa.
Per lo contrario nel caso, che non già in virtù di una presunzione tratta dalla mancanza di giustificazione dell’uscita della merce, ma in altro modo sia stabilita la prova del fatto, che la mercanzia dichiarata di transito fu trattenuta nello stato e sottratta al pagamento del dazio d’importazione, in questo caso contro coloro, che sono colpevoli o partecipi della contravvenzione, senza differenza se abbiano o non abbiano emessa la dichiarazione e prestata fidejussioue per il transito, rimangono fermi tanto il diritto dell’erario al pagamento del dazio, quanto l’azione per la legale procedura pernale durante il termine della prescrizione, ove questa sia applicabile.

SEZIONE III. DELL’ASSEGNAMENTO DI MERCI ESTERE DAZIATE O NAZIONALI PER L’ESPORTAZIONE ALL’ESTERO.
1. Uffici presso i quali può aver luogo.
§ 181. Si possono dichiarare per l’esportazione dal territorio doganale presso un ufficio che non sia posto immediatamente alla linea daziaria tanto i prodotti nazionali, quanto gli oggetti di origine straniera regolarmente introdotti e passati in commercio nell’interno. L’ufficio deve sottoporli alle pratiche daziarie prescritte per l’esportazione delle merci, e assegnarli ad un ufficio daziario di con fine per la sorveglianza dell’effettiva esportazione al di là della linea daziaria, e per l’esazione dei di ritti d’uscita, quando non fossero stati pagati.
2. Cauzione.
§ 182. Per tale assegnamento non si richiede cauzione.
5. Apposizione del suggello di finanza.
§ 183. Si fa luogo all’apposizione del suggello di finanza soltanto nei seguenti casi:
1. Se il dichiarante o il conducente ne fa la dimanda.
2. Se si tratta di un atto, in conseguenza del quale il dichiarante è tenuto a provare alle autorità di finanza l’effettiva uscita della merce.
3. Se non fu pagato il dazio presso l’ufficio assegnante.
4. Se la merce è della categoria di quelle, per le quali è prescritta l’apposizione del suggello di finanza nelle spedizioni per la circolazione interna.
4. Osservanza dello stradale e del termine prefissi.
§ 184. Gli oggetti posti sotto suggello di finanza destinati all’esportazione dal territorio doganale debbono essere tradotti all’ufficio, a cui sono assegnati per lo stradale e nel termine prefissi nella bolletta. Non occorre che siano presentati agli ufficj, che trovansi lungo lo stradale fino all’ufficio d’uscita, per l’esterna loro ispezione, quando non siano della classe di quelle merci, per le quali questa presentazione è ordinata come misura di sorveglianza (controlleria) del traffico.
5. Ritenuta delle merci nel territorio doganale.
§ 185. È in arbitrio delle parti di ritenere senza alcuna formalità nel territorio doganale la merce assegnata per l’esportazione che non sia posta sotto suggello di finanza, ma in tal caso non viene restituito il dazio depositato. Se la merce è posta sotto suggello di finanza, e si vuole ritenerla nel territorio doganale, si deve presentare ad una dogana, dichiarando ivi in iscritto tale circostanza. L’ufficio leva il suggello di finanza, ritira la bolletta d’uscita, ed avendo riconosciuto illeso il suggello ed ottenuta la persuasione, che l’oggetto secondo la qualità e quantità sia quel medesimo, per cui fu emessa la bolletta, restituisce il dazio d’uscita depositato all’atto dell’assegnamento.

SEZIONE IV. DELL’ASSEGNAMENTO DEGLI OGGETTI CHE NELL’INTERNA CIRCOLAZIONE VENGONO A TOCCARE LA LINEA DAZIARIA
I. In generale.
1. Massima.
§ 186. Di regola non è permesso di trasportare senza pagamento di dazio prodotti nazionali o merci straniere importate per consumo da una parte del territorio doganale all’altra, oltrepassando la linea daziaria.
2. Eccezioni per alcune parti del territorio.
§ 187. Sarà determinato con apposite notificazioni secondo le circostanze speciali, sotto quali condizioni possa deviarsi da questa massima per certe parti del territorio.
II. Trasporto per mare.
1. Concessione del medesimo senza pagamento di dazio.
§ 188. E permesso sotto l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente sezione di spedire per mare da una parte all’altra del territorio doganale esenti da dazio prodotti indigeni o merci e estere importate regolarmente per consumo.
2. Ufficj pei quali ha luogo.
§ 189. Si possono spedire e ritirare tali oggetti col mezzo di ricevitorie sussidiarie qualora si tratti di merci di non vietata esportazione, e che possono importarsi dall’estero col mezzo di tutti gli uffici daziari di confine. Ogni altra merce, che venga trasportata per mare da una parte all’altra del territorio doganale, non può entrare ed uscire che per le ricevitorie principali.
5. Dichiarazione delle merci.
§ 190. L’oggetto destinato ad essere spedito per mare debbe presentarsi all’ufficio daziario, ed ivi essere dichiarato secondo le norme prescritte per l’assegnamento di merci estere non daziate (§§ 126 e 127).
Questa dichiarazione può farsi anche presso una dogana, che non sia situata sulla costa marittima. In tal caso la dogana assegna l’oggetto all’ufficio, pel quale deve uscire dal territorio doganale, a norma delle disposizioni contenute nella prece dente (terza) sezione, previa apposizione del suggello di finanza.
4. Garanzia per la regolare presentazione della merce.
§ 191. All’autore della dichiarazione, oltre la garanzia nascente dalla medesima, incumbe anche l’obbligo di presentare regolarmente la merce all’ufficio, pel quale essa dev’essere ricondotta nel territorio doganale, e non comprovando una tale presentazione, egli deve pagare in ogni caso per le mercanzie di permessa esportazione il relativo dazio, e per quelle di esportazione proibita le multe comminate dalla legge.
I negozianti o condottieri conosciuti ed accreditati non hanno l’obbligo di prestare una speciale cauzione; in ogni altro caso si esige la cauzione secondo le regole stabilite per l’assegnamento delle merci estere non daziate (§ 137 sino al 144).
L’importare di questa cauzione sarà uguale al valore delle merci se sono di vietata esportazione, ed al dazio d’uscita per le altre.
5 Garanzia e obblighi del conducente.
§ 192. Il conducente assume gli stessi obblighi e la stessa garanzia che la legge gl’impone riguardo all’assegnamento di merci estere non daziate (§§ 130, 131 e 155).
6. Metodo da tenersi nell’assegnamento.
§ 193. Nella visita della merce, nell’apposizione del suggello di finanza, e nella emissione della bolletta si procederà secondo il disposto per l’assegnamento di merci estere non daziate (§ 145 sino al 151). La spedizione delle merci si assegna al l’ufficio, pel quale deve rientrare nel territorio doganale, fissando il termine, entro il quale dovrà seguire il reingresso.
La merce sarà tradotta direttamente dall’ufficio daziario sul legno che ne fa il trasporto. Non è permesso sotto qualsiasi pretesto di scaricarla nel porto fuori dell’ufficio daziario.
7. Trasporto della merce all’ufficio cui fu assegnata.
§ 194. Nel trasporto della merce all’ufficio daziario, cui è assegnata, non è lecito di caricarla sopra altro legno, né di scaricarla in un’isola, o in un porto, o in un altro luogo fuori dei magazzini d’ufficio, eccettuato il caso di necessità per forza maggiore di un fortuito avvenimento.
Si applicano anche ai trasporti di merci per mare le disposizioni concernenti lo scarico ed il ricarico di merci estere assegnate non daziate (§§ 159 e 160).
Le merci spedite per mare da una parte del territorio all’altra dovranno sempre essere indicate distintamente nel manifesto del legno, su cui si trasportano.
8. Reingresso della merce nel territorio doganale.
a. Metodo relativo.
§ 195. Pervenuta la merce al luogo di sua destinazione, sarà trasportata immediatamente dal legno all’ufficio, cui venne assegnata, e sarà ivi sottoposta alla visita doganale secondo le norme prescritte per il daziato d’entrata. Trovandosi regolare e senza eccezione tanto lo stato esterno, quanto la qualità del carico, l’ufficio rilascia un ricapito in iscritto, col quale permette l’introduzione della merce nel territorio doganale con esenzione dal dazio.
Riguardo alla restituzione della cauzione prestata in contanti, si procede come fu disposto relativamente all’uscita di articoli di transito (§ 176).
b. Prova del reingresso.
§ 196. Incumbe all’autore della dichiarazione della merce, e in generale a colui, sotto la cui garanzia ne ebbe luogo l’assegnamento, di produrre all’ufficio assegnante entro quarantacinque giorni a contare dal momento, nel quale la merce avrebbe dovuto pervenire all’ufficio cui fu assegnata, la prova dell’effettiva regolare presentazione della medesima.
Se questa prova non venisse prodotta e non pervenisse all’ufficio assegnante nemmeno diretta mente da quello, per il quale doveva effettuarsi il reingresso nel territorio doganale, in tal caso, se trattasi di oggetti di permessa esportazione, pei quali il dazio di uscita non fu pagato in contanti;
si esigerà questo dazio da colui sotto la cui garanzia è seguito l’assegnamento, e se gli oggetti esportati appartengono alla classe di quelli, di cui è vietata l’esportazione, si darà corso alla procedura penale contro i colpevoli e partecipi della illecita esportazione.
9. Infortuni di mare.
§ 197. Se per un avvenimento fortuito la merce venne a perire in tutto od in parte durante il viaggio di mare, si può chiedere la remissione di quanto dovrebbe pagarsi da chi è garante, ma a questo uopo debbe al più tardi entro il termine prefisso nel precedente paragrafo prodursi all’ufficio, donde la merce è sortita, la piena prova del sofferto infortunio e dell’estensione del danno derivatone. Se le indagini sopra un tale infortunio fossero presso l’autorità competente ancora pendenti, basterà giustificare questa circostanza.
Riguardo al modo come debba istituirsi la prova, serviranno di norma le disposizioni generali relative al procedimento nel caso d’infortuni di mare (§ 48).

CAPITOLO VI. Del dazio.

SEZIONE PRIMA. OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL DAZIO.
1. Che cosa s’intenda per dazio.
§ 198. Il dazio abbraccia non solo i diritti doganali, ma ben anco i particolari diritti addizionali, ed in generale le imposte, che sotto diverse denominazioni sono da pagarsi all’entrata, all’uscita, e al transito delle merci, non che i diritti accessori, che debbono pagarsi in causa di un operazione daziaria. La tariffa determina la misura del dazio, e dinota le persone, e le cose, che ne vanno esenti.
Per gli articoli posti fuori di commercio, pei quali la tariffa non determina il dazio d’entrata, questo è costituito da quella parte di valore della merce, che nella sua importazione permessa con licenza per uso dell’acquirente deve pagarsi dal medesimo.
2. Massima riguardo all’obbligo di pagamento del dazio.
§ 199. Il pagamento del dazio costituisce la con dizione, senza l’adempimento della quale non è lecito di mettere in consumo o circolazione le merci importate dall’estero o da un territorio estradoganale, né di far uscire dalla linea daziaria le merci destinate all’esportazione.
3. Garanzia della merce pel pagamento del dazio senza riguardo al possessore.
§ 200. Il dazio è inerente alla merce, ed ha la priorità in concorso di qualunque siasi pretesa di privato diritto sino che la merce si trova nel trasporto dalla linea doganale all’ufficio daziario di confine, o nel circuito d’ufficio, ove fu tradotta per le pratiche daziarie, o in custodia d’ufficio, o sotto suggello di finanza. In quale maniera possano essere conservate le azioni di privato diritto fu stabilito di sopra (§§ 111 e 1 12).
4. Obbligo personale di pagare il dazio.
a. A chi incumba.
§ 201. È tenuto al pagamento del dazio a) chi è garante per la dichiarazione (§§ 71, 73, 77, 128 e 141);
b) chi assume espressamente l’obbligo di pagare il dazio;
c) chi, riguardo alla merce non daziata, si è reso colpevole di un’azione od ommissione, che in forza della legge penale sulle contravvenzioni di finanza può essergli imputata come defraudazione dei diritti di finanza, o violazione di un divieto d’entrata o d’uscita, come complicità o partecipazione a simile contravvenzione, o come attentato della medesima;
d) chi acquistò la merce sapendo, che essa fu illegalmente sottratta al pagamento del dazio.
b. Estensione dell’obbligo di due o più persone.
§ 202. Se negli ultimi due casi succitati (§ 201 c, d) due o più persone sono tenute al paga mento del dazio per la stessa merce, il loro obbligo è solidario.
5. Garanzia della merce mentre è posseduta da chi è tenuto al pagamento del dazio.
§ 203. La finanza non ha solamente il diritto personale per l’esazione del dazio contro le persone, che ne sono tenute al pagamento (§ 201), ma per il dazio non pagato è garante sempre anche la merce finché trovasi in possesso di una delle dette persone.
6. Diritto sulla merce non daziata.
a. In confronto di un terzo.
§ 204. In concorso di un terzo, che non è tenuto per le precedenti disposizioni (§ 201) al pagamento del dazio, può la finanza esercitare l’azione sulla merce non daziata per esigerne il dazio solo nei casi seguenti, cioè:
a) contro chi detiene o ha in custodia la merce in nome e per l’interesse di chi è obbligato al pagamento del dazio, ovvero in conseguenza di un diritto di pegno statogli da questo concesso;
b) contro colui, dal quale chi è tenuto al pagamento del dazio ha il diritto secondo i principi della legge civile di ripeterla con azione rivendicatoria;
c) contro il possessore della merce, il quale all’atto dell’acquisto, sia per la qualità della medesima, sia per il prezzo manifestamente troppo tenue, sia per le notorie qualità personali, per il mestiere o per l’occupazione del suo autore, o per altre circostanze, avrebbe dovuto concepire fondato sospetto che la merce non fosse daziata;
d) contro l’esercente traffico o mestiere, che abbia acquistata una merce, la cui alienazione è proibita dalle prescrizioni daziarie, e ciò benché conoscesse la qualità dell’oggetto, o del detentore sulla quale è fondata l’applicazione del divieto, b. In particolare contro un creditore avente diritto di pegno.
§ 205. Sulla merce non daziata, che si detiene e possiede da un terzo a titolo di pegno, non po trà questi far valere il proprio diritto se prima non sia pagato il dazio, quando all’atto dell’acquisto di questo diritto sapeva, oppure dalla natura della merce, o dalle notorie qualità personali, dall’esercizio o dall’occupazione del debitore, o da altre circostanze avrebbe dovuto concepire fondato so spetto, che la merce non fosse daziata.
7. Esercizio del diritto della finanza sulla merce non daziata.
§ 206. Nei casi, in cui giusta la presente legge (§§ 200 e 203 sino al 205) per l’esazione del dazio non pagato la finanza ha diritto sulla merce non daziata, dovrà questa presentarsi all’ufficio daziario più vicino autorizzato al daziato, ed ivi sottoporsi alle prescritte operazioni daziarie.
Se però la merce costituisce il soggetto di una procedura penale per contravvenzione di finanza, dovrà di essa disporsi secondo le prescrizioni relative a questa procedura. Al contrario qualora vengano insinuate delle pretensioni contenziose di diritto civile, e non si verifichi il caso d’una procedura penale per contravvenzione di finanza, né concorrano le condizioni sopra espresse (§ 200), in tale caso, per garantire i diritti di finanza sino a che siano definite nella via giudiziaria le emerse contestazioni, si prenderanno in via regolare per cura delle autorità a ciò chiamate le cautele provvisionali ammesse dal regolamento del processo ci vile, onde garantire l’interesse della finanza.

SEZIONE II. NORMA PER LA DETERMINAZIONE DEL DAZIO RIGUARDO ALLA SCADENZA.
1. Riguardo alle merci d’entrata, d’uscita, e di transito.
a. Epoca della scadenza.
§ 207. Il dazio d’entrata è esigibile al momento, in cui sono esaurite le operazioni daziarie per il daziato d’entrata, ed immediatamente prima che sia dato il permesso di levare la merce a libera disposizione dal circuito o magazzino d’ufficio (§§ 94 e 98).
Il dazio d’uscita e quello di transito sono esigibili all’atto, che sono ultimate le rispettive pratiche daziarie dall’ufficio d’uscita immediatamente prima, che questi dia il permesso che la merce soggetta a dazio venga tradotta dal circuito o dal magazzino d’ufficio oltre la linea doganale.
I diritti accessori si pagano all’atto di quelle pratiche d’ufficio, donde ne nasce la competenza, quando per i medesimi non siano in vigore delle determinazioni particolari.
b. Pagamento prima di questo termine.
§ 208. A chi è tenuto al pagamento del dazio è permesso di pagarlo prima della scadenza. In ispecie può pagarsi il dazio d’uscita ad una do gana posta nel territorio doganale, ed il dazio di transito all’ufficio d’entrata o ad una dogana.
c. Cambiamenti nella misura del dazio dopo il tempo della scadenza.
§ 209. I cangiamenti avvenuti nella misura del dazio dopo il tempo della scadenza non tornano né a vantaggio, né a danno di chi è tenuto al paga mento di esso.
Per le merci d’uscita, per le quali fu pagato anticipatamente il dazio ad un ufficio non posto immediatamente alla linea daziaria, avrà luogo la restituzione del dazio pagato, o di una parte di esso a cagione di cambiamento nella sua misura soltanto allorché la merce sia stata messa sotto il suggello di finanza e presentata all’ufficio d’uscita entro il termine prescritto.
2. Riguardo alle merci assegnate, che rimangono nel territorio doganale senza essere presentate ad un ufficio.
§ 210. Per le merci assegnate, che, cambiando destinazione, sono eccettuate riguardo al daziato d’entrata dalla prescritta presentazione ad un ufficio daziario (§ 172), e che possono rimanere nel territorio doganale senza essere presentate entro il termine stabilito, e giusta le prescrizioni generali (§ 171) all’ufficio, cui erano assegnate, o ad altro ufficio posto sullo stradale designato, il dazio d’entrata si regola secondo le disposizioni vigenti al tempo, in cui l’ufficio assegnante sotto osservanza delle norme prescritte (§ 172) diede il permesso di levar la merce dal circuito o dalla custodia d’ufficio libera dal suggello di finanza.
5. Riguardo a merci di transito, che traversano il territorio doganale senza essere ivi scaricate.
§ 211. Se la merce di transito percorre il territorio doganale senza interruzione e senza esservi scaricata, e durante il tempo di questo transito, e prima che esca dal territorio doganale si aumenta il dazio di transito, questo cambiamento non è applicabile alla medesima, ma il dazio di transito deve esigersi secondo la misura minore, che vigeva al tempo, in cui entrò nel territorio doganale.
4. Riguardo ad oggetti d’una contravvenzione.
a. Riguardo a merci illegalmente importate dall’estero.
aa. Se si trovano nello stato originario non alterato presso una persona tenuta al pagamento del dazio.
§ 212. Se le merci illegalmente importate dal l’estero, o da un territorio estradoganale, trovansi ancora nel pristino loro stato, ed al possessore incumbe l’obbligo di pagare il dazio (§ 201 sino al 205), esse saranno sottoposte alle operazioni del daziato d’entrata, quando non vengano rispedite all’estero o in un territorio estradoganale. In questo caso il dazio si misura secondo la regola generale (§ 207).
bb. In altri casi.
§ 213. In tutti gli altri casi il dazio della merce importata illegalmente nel territorio doganale si re gola secondo la misura prescritta, la quale a) era in vigore al tempo della contravvenzione, mediante la quale venne illegittimamente importata nel territorio doganale, o sottratta dal circuito o dalla custodia d’ufficio, o dal suggello di finanza; e b) corrisponde allo stato, in cui allora si trovava la merce.
b. Riguardo ad articoli d’uscita o di transito.
§ 2 14. Anche per le merci di uscita o di transito, che furono esportate dal territorio doganale senza essere presentate all’ufficio d’uscita, e senza pa gare il dazio, dovrà questo determinarsi dietro la misura, che era in vigore al tempo, in cui la merce fu esportata oltre la linea doganale.
c. Quando non si possa verificare il tempo della contravvenzione.
§ 215. Nel caso, che non possa verificarsi precisamente il tempo, in cui venne commessa la contravvenzione alle prescrizioni vigenti per il commercio soggetto al regime daziario, ed essendo seguito un cangiamento nella prescritta misura del dazio, non possa nemmeno desumersi dalle circo stanze, se la contravvenzione abbia avuto luogo prima o dopo tale cambiamento, il dazio si regola dietro la misura, che era in corso al tempo dello scoprimento della contravvenzione.

SEZIONE III. BASE PER LA DETERMINAZIONE DEL DAZIO RIGUARDO ALLA QUALITÀ E QUANTITÀ.
1. Di regola.
§ 216. Il dazio si determina secondo la quantità e la qualità delle merci indicate nella dichiarazione.
Scoprendosi però nella visita, che la merce non corrisponde alle indicazioni della dichiarazione, senza che il caso, in forza della legge penale sulle contravvenzioni di finanza, possa considerarsi qual defraudazione dei diritti di finanza, o quale attentato di essa, il dazio sarà commisurato secondo le risultanze della visita. Se al contrario le false indicazioni della dichiarazione fossero tali da costituire una defraudazione dei diritti di finanza, o un attentato di essa, il dazio dovrà regolarsi secondo quella quantità e qualità, da cui esso risulta di maggiore importo.
2. Per oggetti guasti.
§ 217. Se un oggetto regolarmente dichiarato per entrata si trova guasto in tutto od in parte, non si esige dazio d’entrata per la quantità riconosciuta guasta ed inservibile. La merce inservibile sarà però distrutta alla presenza di un impiegato dell’ufficio daziario, o rispedita all’estero. Pari mente non si esige dazio di transito per le merci di transito distrutte da un caso fortuito legalmente notificato (§ 160) e provato, o che nella visita doganale siano trovate guaste, e quindi vengano distrutte alla presenza di un impiegato di finanza.

SEZIONE IV. ESAZIONE DEL DAZIO.
1. Credenza del dazio.
§ 218. Di regola non si fa credenza del dazio scaduto. Anche ove da speciali disposizioni sia per messo di far credenza per determinati oggetti, questa concessione è di sua natura sempre rivocabile.
2. Conseguenze d’un errore di calcolo o della falsa applicazione d’un’imposta della tariffa.
§ 219. L’errore di calcolo, e la falsa applicazione d’un imposta della tariffa non possono essere di pregiudizio né alla finanza, né a chi è tenuto al pagamento del dazio.
L’importo indebitamente pagato si restituisce a chi ne prova il pagamento.
Quando senza intenzione di defraudare i di ritti di finanza si fosse pagato meno dell’importo legale del dazio, chi è tenuto al pagamento deve supplirvi sborsando l’importo mancante. Questo di ritto della finanza può tuttavia esercitarsi soltanto entro il termine di un anno a contare dal tempo, in cui fu fatto il pagamento.
E riservato alla finanza il diritto di esigere la somma mancante, prima o dopo che sia decorso questo termine, dagli impiegati, per colpa dei quali fu esatto meno del legale importo, o che per il loro impiego sono risponsabili della minore esazione.
All’impiegato, contro cui si fa uso di questo diritto, non è permesso regresso né verso chi è tenuto al pagamento del dazio, né verso chi non lo ha pagato nella sua totalità.

SEZIONE V. DISPOSIZION1 PARTICOLARI PEL DAZIO D’ENTRATA E DI TRANSITO.
1. Competenza del dazio d’entrata senza riguardo all’origine della merce.
§ 220. Gli oggetti, che vengono importati nel territorio doganale dall’estero o da territorj estradoganali, soggiacciono al dazio d’entrata senza riguardo alla loro origine. I prodotti indigeni per dono la loro nazionalità per ciò, che risguarda il trattamento daziario, quando vengono esportati oltre la linea doganale senza che siasi adempito alle discipline prescritte per l’assegnamento delle merci, che nell’interna circolazione toccano la linea suddetta.
2. Bestiame da pascolo e da lavoro.
§ 221. Il bestiame, che si conduce al pascolo e ne ritorna, può entrare ed uscire per la linea doganale esente da dazio. Anche i prodotti del bestiame condotto al pascolo, come il latte, il burro, il formaggio, ed i parti nati in quell’intervallo, possono essere introdotti esenti da dazio.
Il bestiame da pascolo o da lavoro, concorrendo le condizioni, sotto cui può entrare ed uscire per strade laterali (§ 25 n° 1), non soggiace, né entrando, né uscendo, a pratiche daziarie, ma solo alle misure di cautela prescritte secondo le circo stanze locali. Al contrario il bestiame, che non ritorna nel medesimo giorno dal pascolo o dai lavori agrari, ma vien condotto a pascoli lontani, o debbe permanere più lungo tempo al pascolo, dovrà notificarsi all’ufficio daziario più vicino.
Anche in questo proposito si daranno particolari disposizioni sul metodo da tenersi secondo le circostanze locali.
Nel caso, che il bestiame venisse alienato sul pascolo, si pagherà il dazio a norma della tariffa, che era in vigore allorché il bestiame oltrepassò la linea doganale per esservi condotto.
5. Entrata delle merci all’uopo di manifattura.
§ 222. Le merci non ispettanti alla categoria di quelle poste fuori di commercio, che s’importano per essere apparecchiate, trasformate o perfezionate, possono entrare esenti da dazio, ed indi egualmente esenti da dazio uscire nel termine fissato, passando dallo stesso ufficio per ove entrarono. Questo favore non si estende però a quegli oggetti, che colla manifattura cambiano talmente la loro forma o qualità essenziale da non essere più riconoscibili.
Prescrizioni apposite determineranno se, e come oggetti della categoria di quelli che sono posti fuori di commercio, possano entrare ed uscire esenti da dazio per essere sottomessi a manifattura.
Nella introduzione all’uopo di manifattura deve darsi cauzione del dazio d’entrata, quando il dichiarante non sia un esercente conosciuto ed accreditato.
4. Esportazione per tentare la vendita.
§ 223. I prodotti nazionali di non proibita esportazione sono esenti da dazio tanto nella spedizione all’estero per tentarne la vendita ossia per commercio di ventura, quanto nel reingresso, purché questo segua per lo stesso ufficio entro il termine fissato nella bolletta. All’atto della spedizione si depositerà interinalmente il dazio d’uscita.
5. Procedura daziaria.
a. Per l’entrata o uscita delle merci all’uopo di manifattura o per ispeculazione.
§ 224. Gli oggetti dichiarati all’entrata per la manifattura, e quelli dichiarati all’uscita per tentarne la vendita verranno sottoposti alla visita doganale interna ed esterna nei modi prescritti per il daziato d’entrata, e muniti di una marca riconoscibile, o quando non ne fossero suscettibili, sa ranno esattamente descritti. Al loro ritorno se ne eseguirà diligentemente la visita doganale nella stessa maniera, e si dovrà assicurarsi, che gli oggetti siano quei medesimi, cui fu concessa la riserva del ritorno esente da dazio.
4. Per il loro ritorno.
§ 225. Per gli, oggetti, che ritornano nel termine stabilito, si restituirà la somma depositata a cauzione del dazio. Per quelli poi, che entro questo termine non ritornano, quando il dazio non sia già stato depositato, si pagherà il dazio d’entrata, se trattasi di oggetti importati per la mani fattura, e quello d’uscita se trattasi di oggetti esportati per tentarne la vendita; e ciò secondo la misura, che vigeva al tempo che dall’ufficio di confine fu permessa l’importazione o l’esportazione al fine indicato.
6. Speciali concessioni per la circolazione ai confini
§ 226. Restano ferme le concessioni speciali relative alla misura del dazio, e tendenti a facilitare agli abitanti al confine il traffico e l’acquisto di quanto loro occorre.

CAPITOLO VII. Dei magazzini d’ufficio.

SEZIONE PRIMA. LUOGO E DESTINAZIONE DEI MAGAZZINI.
1. Ufficj, presso i quali si trovano magazzini.
§ 227. Si trovano magazzini d’ufficio presso le dogane principali e le dogane. Gli altri ufficj, ai quali non siasi specialmente conceduta una più ampia facoltà, sono autorizzati a ricevere in custodia sotto l’osservanza delle norme prescritte soltanto le merci d’entrata o di transito (§§ 53, 55, 79, 80, 82, 111 e 112), per cui non vennero adempiute pienamente le condizioni prescritte per l’entrata, o sulle quali si spiegarono azioni in via giudiziaria.
2. Oggetti.
a. Qualificati per r ammissione i giri
§ 228. Di regola i magazzini d’ufficio sono e destinati a, ricevere soltanto oggetti che soggiacciono ad un’operazione daziaria.
b. Che ne sono esclusi.
§ 229. La polvere ardente e gli oggetti, la cui conservazione esige delle spese, o che si trovano in istato di corruzione, sono esclusi in via assoluta dal deposito nei magazzini d’ufficio.
Gli oggetti, la custodia dei quali richiede una cura particolare ed un trattamento tecnico, o che sono infiammabili da se stessi, i veleni e gli oggetti, che con esalazione di odori forti o in altra maniera possono divenir nocivi agli altri generi, che si trovano nel magazzino, si ricevono soltanto in quei magazzini, che sono provveduti degli appositi apparecchi occorrenti per la loro custodia.

SEZIONE II. A CHI SIA ACCORDATA INGERENZA RIGUARDO ALLE MERCI, DEPOSITATE.
1. Deponente
§ 230. Si considera come deponente delle merci ricevute nei magazzini d’ufficio quegli, cui corre l’obbligo di garantire per la dichiarazione (§§ 71, 73, 77 e 128).
2. Fidejussore trattandosi di merci assegnate.
§ 231. Per le merci assegnate, chi alla loro entrata prestò la fidejussione richiesta per l’assegna mento, si ritiene autorizzato a fare in nome del deponente tutto ciò, che risguarda il deposito della merce nei magazzini d’ufficio, ed il suo ritiro da quelli in quanto nella dichiarazione non siasi data in modo espresso una diversa disposizione ed indicata all’ufficio.
Quest’autorizzazione dura soltanto sino che il consegnatario della merce indicato nella dichiarazione non notifichi all’ufficio di volerla ricevere.
5. Conducente.
§ 232. Il conducente, che presenta la merce al l’ufficio, si considera come autorizzato a deporla nei magazzini, ed anche a levarla da quelli, qualora nella dichiarazione o nella bolletta, da cui è coperta la merce, o nei ricapiti, che servono di giustificazione al conducente, non sia espressa la disposizione, di lasciar la merce presso l’ufficio ove fu depositata, ma quella di farla proseguire il viaggio.
L’autorizzazione del conducente di levare la merce dal magazzino cessa tosto, che si presenta all’ufficio il consegnatario della merce, od il fidejussore sotto la cui garanzia ebbe luogo l’assegna mento. Se l’autore della dichiarazione avesse nella medesima altrimenti disposto riguardo alla persona autorizzata a levar la merce dal magazzino, si dovrà attenersi alla sua disposizione.

SEZIONE III. DEPOSITO NEL MAGAZZINO.
1. Procedura relativa.
§ 233. All’atto di ricevere la merce nel magazzino d’ufficio dovrà la medesima sottoporsi in presenza del conducente alla visita esterna; se ne rileverà il peso sporco, e si aprirà almeno un collo o recipiente, nella cui scelta non è permesso al conducente alcuna ingerenza, e se ne riconoscerà il contenuto. Nascendo sospetto di falsa indicazione nella dichiarazione, si assoggetterà quella parte di carico, su cui cade il sospetto, ad un’esatta visita interna alla presenza delle persone risponsabili per la dichiarazione, se trovansi nel luogo d’ufficio, ed è noto il loro domicilio, come pure del conducente e di un impiegato dell’autorità locale, od in sua mancanza in presenza di un membro del l’amministrazione comunale, o in mancanza anche di questo, in concorso di due testimoni imparziali.
In questo caso di sospetto, onde poter eseguire le indicate pratiche d’ufficio, si può esigere, che il conducente per quarant’otto ore a contare dal tempo della consegna della merce nei magazzini d’ufficio non si allontani dalla residenza del medesimo.
In questo termine non sono compresi i giorni di domenica e le feste di precetto.
2. Certificato della consegna nel magazzino.
§ 234. A chi consegnò la merce sarà rilasciato dietro richiesta un ricapito di ricevuta. Questo ricapito conterrà però soltanto il numero dei colli o recipienti consegnati, il numero, sotto cui fu registrata la spedizione nei libri del magazzino, ed il giorno della consegna. Questa ricevuta potrà anche scriversi a tergo della lettera di porto, che si fosse presentata.
Rilasciando questo ricapito, la finanza assume la garanzia soltanto per il numero dei colli o recipienti, e non già per la specie, qualità e quantità della merce indicata.

SEZIONE IV. FACOLTÀ CONGIUNTE AL DEPOSITO NEI MAGAZZINI D’UFFICIO.
1. Libera disposizione delle merci depositate.
§ 235. Le merci depositate in un magazzino d’ufficio possono, durante questa custodia, dichiararsi per il daziato d’entrata, per la spedizione ad un altro magazzino, o per l’uscita all’estero.
2. Sballaggio e reimballaggio, e suddivisione dei colli.
§ 236. E pure permesso 1. di cambiare in tutto o in parte la destinazione dei carichi di merci custoditi nei magazzini d’ufficio, e quindi di dichiarare d’entrata delle merci destinate prima al transito, e di far daziare d’uscita degli oggetti dati in custodia d’ufficio al l’uopo di farne seguire il daziato d’entrata (§§ 164 e 235);
2. sotto l’osservanza delle discipline stabilita tutela dell’ordine e della sicurezza ne’ magazzini, di procedere nei magazzini d’ufficio
a) allo sballaggio e reimballaggio delle merci;
b) alla suddivisione delle medesime in colli più piccoli, onde spedirle in diverse direzioni o cambiarne la destinazione. Il dividere i colli di mercanzie all’uopo di spedire i colletti o recipienti di minore mole, in cui si suddivisero, nella stessa direzione, non ha luogo che presso gli uffici, che vi vengono specialmente autorizzati. Non si accorderà tale autorizzazione, che quando lo richiegga l’agevolazione del commercio legale.
5. Modo della custodia
§ 237. Niuno può esigere, che le merci vengano custodite altrove, che nei pubblici locali destinati al deposito, né in altra maniera, che in quella adottata in ciascun magazzino e resa pubblicamente nota.
4. Vigilanza sullo stato della merce.
§ 238. Il proprietario della merce e il suo man datario hanno non solo il diritto, ma anche l’obbligo di rivedere lo stato della merce depositata a congrui intervalli secondo la sua qualità, di rendere senza indugio avvertito l’ufficio, cui appartiene il magazzino, dei difetti, che trovassero nel metodo di custodia, e di darne notizia all’autorità, cui l’ufficio è subordinato, quando esso non vi ponga riparo.
Riguardo alle conseguenze della colpa sarà applicato secondo la qualità delle circostanze il di sposto dal § 1304 del codice civile generale.

SEZIONE V. DOVERI DEL DEPONENTE.
1. Lavori e spese per la conservazione della cosa.
§ 239. La finanza non assume in verun caso l’esecuzione delle opere, né le spese necessarie per conservare la merce in buono stato, o per le occorrenti operazioni tecniche relative. Se e come sia permesso di eseguire tali operazioni nei magazzini d’ufficio sarà stabilito, avuto riguardo ai rapporti particolari di ciascun magazzino.
2. Pagamento della tassa di magazzinaggio.
a. A chi incumba.
§ 240. Il deponente, e chi è garante per lui è tenuto a pagare la tassa di magazzinaggio secondo quella misura, che è fissata dai regolamenti particolari.
b. Base sulla quale si determina.
aa. Di regola.
§ 241. La tassa di magazzinaggio si misura sul peso sporco, che la merce aveva allorché fu ricevuta nel magazzino, non avuto riguardo alla diminuzione di peso prodotta da spolverizzamento, disseccamento od evaporazione, né all’accrescimento del medesimo verificatosi per attrazione di umidità.
bb. In caso di distruzione o sottrazione violenta della merce.
§ 242. Se la merce o parte di essa fosse per caso fortuito distrutta o sottratta dal magazzino, la tassa di magazzinaggio da pagarsi è regolata sul peso della porzione, che ne sarà rimasta, principiando dal momento in cui si è verificato il caso fortuito, e se non potesse precisarsene il tempo, dal momento, in cui venne a cognizione dell’ufficio.
Non può chiedersi diminuzione, né remissione della tassa di magazzinaggio, quando la merce tuttavia esistente si trova guasta ed inservibile.
c. Tempo del pagamento.
§ 243. La tassa di magazzinaggio deve pagarsi all’atto, che dal magazzino vien fatta la riconsegna della merce, e quando essa rimanga in custodia più d’un anno, alla fine di ciascun anno decorribile dal giorno del deposito nel magazzino.
d. Garanzia della merce per la tassa di magazzinaggio.
§ 244. Alla merce è inerente la garanzia per la tassa di magazzinaggio finché trovasi in custodia d’ufficio, né può pretendersene per qualunque siasi titolo legale il rilascio prima, che questa tassa sia stata soddisfatta in ragione della durata della custodia.
3. Indicazione dell’abitazione o d’un mandatario.
§ 245. Se il deponente o il suo fidejussore di mora stabilmente nel luogo, ove si trova il magazzino, renderà nota la sua abitazione o quella del fidejussore all’ufficio cui il magazzino appartiene.
In caso diverso, vale a dire, se né egli, né il fidejussore non dimorano stabilmente in quel luogo, il deponente deve nominarvi un mandatario per gli atti relativi alla custodia della merce nel magazzino, e notificarlo all’ufficio.
Gli esercenti, che si trovano sovente nel caso di deporre delle merci nel magazzino, possono fare anticipatamente questa notificazione all’ufficio per tutti i depositi di merci, che potessero aver luogo in un periodo di tempo determinato od in determinato.

SEZIONE VI. CESSAZIONE DEL DEPOSITO.
1. Spazio di tempo, per cui ha luogo l’ammissione nel magazzino.
§ 246. Pagandosi regolarmente la tassa di magazzinaggio, il deposito nei magazzini d’ufficio non è circoscritto ad un determinato periodo di tempo, eccettuato il caso, che la merce sia in custodia presso un ufficio inferiore ad una dogana (§§ 53, 79, 80, 82, 111 e 112).
2. Eccitamento del deponente o del fidejussore.
§ 247. Avendo il deponente o il suo fidejussore adempiuto all’obbligo di notificare la sua abitazione, od il suo mandatario (§ 245), dovrà l’uno dei primi o quest’ultimo essere eccitato a levare la merce dal magazzino entro un periodo di tempo proporzionato allo stato della medesima, ed a corrispondere la tassa di magazzinaggio scaduta, sotto comminatoria, che in caso contrario se ne passerà alla vendita col mezzo di una pubblica asta nei seguenti casi:
I. Se alla scadenza di un anno dal tempo, in cui la merce fu ricevuta in magazzino, o dall’ultimo pagamento della tassa di magazzinaggio, non fosse stata soddisfatta la tassa scaduta.
2. Se entro l’anno si scoprisse, che la merce sia di una qualità, per cui avrebbe dovuto essere assolutamente esclusa dal magazzino.
3. Se nello stato della merce depositata fosse succeduta o minacciasse di succedere un’alterazione, che non permettesse di ritenerla in custodia d’ufficio.
5. Vendita della merce all’asta.
a. Casi in cui ha luogo.
§ 248. Nei casi indicati nel precedente paragrafo (247) sarà ordinata e pubblicata la vendita della merce all’asta,
a) quando entro il termine prefisso non venga corrisposto al dato eccitamento;
b) quando né il deponente, né il fidejussore abbia fatta la prescritta notificazione (§ 245);
c) quando lo stato della merce esiga una disposizione con tanta urgenza da non poter far luogo all’eccitamento del deponente.
b. Pubblicazione.
§ 249. Gli avvisi d’asta si pubblicano in ciascun luogo nel modo solito, e quando il deponente o chi è autorizzato ad agire per lui abbia fatta la notificazione prescritta al paragrafo 245, ne viene informato in iscritto. Ove lo comporti lo stato della merce, gli avvisi d’asta saranno affissi almeno per tre consecutivi giorni non festivi alle porte del l’ufficio e del magazzino doganale, e pubblicandosi nel luogo un giornale, saranno inseriti per tre volte nel foglio destinato per le pubblicazioni o notificazioni d’ufficio.
c. Esecuzione.
§ 250. L’asta si terrà nell’ufficio daziario se condo le norme stabilite in generale per gl’incanti pubblici in presenza d’un delegato dell’autorità locale, e se questa non risiede nel luogo, in presenza d’un delegato dell’amministrazione comunale.
d. Destinazione della merce messa all’asta.
§ 251. La vendita può farsi destinando la merce al consumo nel territorio doganale, ovvero alla spedizione fuori di esso. Nel primo caso il compratore assume l’obbligo di pagare il dazio d’entrata se trattasi di merce introdotta dall’estero o da un territorio estradoganale. Nel secondo caso incumbe al compratore l’obbligo di esportare la merce dal territorio doganale sotto l’osservanza delle prescrizioni vigenti per l’assegnamento di oggetti esteri non daziati.
Se la merce non è di una qualità esclusa dal deposito nei magazzini d’ufficio, potrà l’acquirente, dopo aver soddisfatto il prezzo di compra, lasciarvela in custodia.
e. Disposizione del prezzo ricavato dalla vendita.
§ 252. Dal prezzo ricavato dall’asta si deducono le spese occorse per la conservazione e vendita della merce, non che la competente tassa di magazzinaggio; il residuo si consegna al deponente, tosto che si presenta per riceverlo. Qualora però si fossero notificate all’ufficio nella via giudiziaria le pretensioni di un terzo sulla cosa, o sul prezzo, questo residuo dovrà depositarsi in giudizio.

SEZIONE VII. DEPOSITO FUORI DEI MAGAZZINI D’UFFICIO.
Dove e sotto quali condizioni abbia luogo.
§ 253. Per facilitazione di commercio può per mettersi, quando sia conciliabile colla tutela del l’industria nazionale, e dell’interesse della finanza, di deporre e custodire fuori dei magazzini d’ufficio mercanzie estere non daziate, con riserva di poterle poscia dichiarare per il daziato d’entrata, per ulteriore spedizione, o per uscita. Il dicastero aulico determina in quali luoghi, e sotto quali cautele possa concedersi tale favore. In questo caso le merci non daziate, finché si trovano fuori dei magazzini d’ufficio in custodia di chi ha ottenuto questo favore, si considerano come in custodia d’ufficio per quanto riguarda la garanzia del competente dazio (§ 200).

CAPITOLO VIII. Della circolazione nel territorio doganale, e delle relative misure di sorveglianza in generale.

SEZIONE PRIMA. DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO DOGANALE.
1. Massima.
§ 254. La circolazione nel territorio doganale delle merci indigene e di quelle legalmente introdotte dall’estero o dai territori estradoganali è libera sotto l’osservanza delle prescrizioni concernenti l’esercizio delle arti e del commercio, quando particolari disposizioni non istabiliscano un eccezione o restrizione di questa massima.
2. Trasporto delle merci daziate per importazione al luogo di destinazione.
a. Obbligo relativo.
§ 255. Le merci daziate per entrata debbono essere tradotte dall’ufficio daziario, che ha eseguito la procedura daziaria, al luogo della loro destinazione per lo stradale, e nel termine prefisso nella bolletta.
La bolletta deve scortare l’oggetto fino al detto luogo, e non serve di legittimazione per il trasporto né fuori dell’accennato stradale, né dopo il termine prescritto, quando non venga provato, che un caso fortuito abbia impedito di attenersi allo stradale ed al termine fissato.
Non si avrà alcun riguardo ad una bolletta, che non accompagni, e non si trovi presso l’oggetto in movimento, benché venisse successiva mente prodotta, se non sia provato, che la bolletta sia stata disgiunta dal carico per effetto di un evento fortuito.
b. Cambiamento della direzione nel trasporto.
§ 256. Se durante il trasporto al luogo di desti nazione viene data alla merce una direzione diversa, essa deve presentarsi a quell’ufficio daziario, o ad altro autorizzato alle pratiche di controlleria, che si trovasse sullo stradale avanti di giungere al luogo del deviamento dalla direzione prestabilita, o nel luogo medesimo, o sul nuovo stradale.
In mancanza di un tal ufficio la merce si presenterà a quel distaccamento della guardia di finanza, che trovasi prima del luogo, o nel luogo, dove la condotta si scosta dalla direzione prefissa, o che è il più vicino nella presa direzione.
L’ufficio o il distaccamento della guardia di finanza noterà sulla bolletta la nuova direzione, ed il termine, entro cui la mercanzia debbe giungere al luogo della cambiata destinazione, sempreché non emergano eccezioni riguardo allo stato ed
alla qualità della spedizione, né riguardo al tempo decorso dall’emissione della bolletta.
c. Se nel luogo della destinazione si trovi un ufficio daziario.
§ 257. Se nel luogo di destinazione della merce stata sottoposta al daziato d’entrata per commercio, o per l’esercizio di arti o mestieri, trovasi un ufficio daziario, dovrà la merce prima di scaricarsi essere presentata al medesimo insieme colla bolletta d’entrata. L’ufficio, fatto il riscontro del carico della merce colla bolletta, certificherà senza indugio sulla medesima l’adempimento di questa prescrizione, in forza di che la bolletta è resa valida a legittimare la merce durante la sua detenzione nel suddetto luogo.
5. Legittimazione dei viaggiatori sulle eseguite pratiche d’ufficio.
§ 258. I viaggiatori debbono conservare la bolletta ricevuta all’ingresso nel territorio doganale (§ 100) fino all’uscita, quando lo traversano, e quando in vece vi si trattengono, sino all’arrivo al luogo di stabile loro domicilio, ed anche quivi, finché durano le condizioni dell’obbligo di legittimare la provenienza.
4. Merci messe fuori di commercio.
a. Cessione e custodia delle medesime.
§ 259. Gli oggetti posti fuori di commercio introdotti legalmente dall’estero o dai territori estradoganali, finché sono nuovi e non usati, non possono custodirsi fuori dei locali formanti parte dell’abitazione di chi ha ottenuto la licenza d’introdurli per proprio uso, né possono cedersi ad altri senza preventiva licenza speciale.
Se quegli, cui fu permessa a proprio uso l’introduzione di articoli posti fuori di commercio, è negoziante, gli è vietato di tenerli nei locali destinati all’esercizio del commercio.
b. Prova della loro legale introduzione.
§ 260. Per legittimare la provenienza degli articoli posti fuori di commercio non si ammette al tra prova per colui, cui incumbe la legittimazione del daziato, che la bolletta rilasciata in testa del possessore.
c. Merci messe fuori di commercio trovate in una massa ereditaria.
§ 261. Trovandosi in una massa ereditaria oggetti posti fuori di commercio dal defunto legalmente introdotti e coperti dalla prescritta bolletta (§ 260), potranno gli eredi farne uso e consumarli senza speciale licenza. Se però trattasi di alienare o cedere siffatti oggetti ancor nuovi non usati, è applicabile anche agli eredi la premessa generale prescrizione (§ 259), in forza della quale gli articoli posti fuori di commercio non possono cedersi ad altri senza speciale licenza.
5. Introduzione di tessuti, lavori a maglia, chincaglierie e mercerie in comuni chiusi.
§ 262. I tessuti, i lavori a maglia, le chincaglierie e mercerie di origine tanto nazionale, che estera in quantità eccedente, riguardo alle chincaglierie il peso di libbre venticinque viennesi (libbre quattordici metriche), e riguardo alle altre merci quì nominate un centinajo di Vienna (libbre cinquantasei metriche) entrando in un comune chiuso da linea daziaria, e custodito agl’ingressi da uffici di finanza per esservi scaricate, o per transitarvi, dovranno notificarsi a voce o in iscritto al l’ufficio d’ingresso, e presentarsi all’ufficio daziario del luogo insieme coi ricapiti giustificativi. L’ufficio daziario confronta la merce coi ricapiti prodotti, e rilascia un certificato in iscritto sulla eseguita operazione.
6. Introduzione di spezierie e drogherie in luoghi ove si trovano dogane.
a. Regola.
§ 263. Le drogherie, cioè lo zucchero, le farine di zucchero, il siroppo di zucchero, il caffè, il caccao, i garofani, il macis, le noci moscate, il pepe bianco e nero, il pimento (semen amomi), lo zen zero, la vaniglia, la cannella possono introdursi nei comuni, dove è stabilita una dogana o una dogana principale, soltanto direttamente dall’estero, o da un territorio estradoganale, ovvero da quei luoghi del territorio doganale, nei quali trovasi parimente una dogana o una dogana principale, osservando sempre le particolari disposizioni, che si riferiscono a tali merci.
b. Prodotti delle raffinerie e fabbriche di zucchero nazionali.
§ 264. Alle fabbriche nazionali però, le quali estraggono zucchero greggio da materie indigene, o raffinano zucchero greggio indigeno, ed a quelle che si occupano della raffinazione di farine di zucchero estero daziate, non è proibito di spedire o smerciare i prodotti della loro industria in un comune, dove risiede una dogana o una dogana principale, non ostante che nel luogo, ove le medesime sono stabilite, non si trovi né dogana, né dogana principale, purché si osservino le prescrizioni vigenti per la circolazione di questi generi.
7. Esercizj posti sotto sorveglianza.
§ 265. Le prescrizioni, colle quali un esercizio viene espressamente posto sotto sorveglianza d’ufficio (controlleria) determinano le particolari cautele da osservarsi in questo esercizio, e quali oggetti non possano provvedersi per il medesimo, né essere tenuti nei locali dell’esercizio stesso e nei relativi depositi di vendita, né smerciarsi dall’esercente.
8. Traffico girovago.
§ 266. Oltre le discipline particolari stabilite dalla presente legge per l’esercizio del traffico girovago, le prescrizioni di polizia vigenti per questo genere di traffico determinano sotto quali con dizioni, e per quali oggetti esso venga permesso.
9. Vendita al minuto degli oggetti esclusi dal traffico girovago.
§ 267. Gli oggetti, dei quali il traffico girovago è vietato in generale o per un determinato luogo, non possono dai negozianti smerciarsi ai consuma tori in verun luogo nel primo caso, e nel secondo nel luogo, per cui vale il divieto, se non nei pubblici locali di vendita e nelle botteghe. È vietato ai negozianti nei luoghi, pei quali è in vi gore il divieto del traffico girovago, di portare, o far portare dai loro commessi i suddetti oggetti nelle case dei consumatori fuori del comune, in cui è stabilito l’esercizio del loro traffico, come pure di offrirli in vendita anche nel detto comune girando da una casa all’altra.
10. Tenuta dei libri di commercio.
§ 268. Le prescrizioni generali sul commercio, arti e mestieri, come pure i particolari regolamenti sulla sorveglianza (controlleria), cui certi esercizi vanno soggetti, determinano a quali esercenti incumba l’obbligo di tener libri regolari sull’andamento del loro esercizio.

SEZIONE II. MISURE DI SORVEGLIANZA SULLA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO DOGANALE.
1. Obbligo di dar ragguagli nel trasporto.
§ 269. I condottieri, i portatori di merci, i conducenti bestiami sono tenuti, durante il trasporto, di esibire, a richiesta degl’impiegati di finanza e delle guardie di finanza o di confine, i ricapiti di legittimazione, e d’indicare esattamente dove, quando e da chi furono loro consegnati gli oggetti, dei quali fanno il trasporto, come pure di indicare dove ed a chi sono diretti.
A quest’obbligo soggiace altresì qualunque al tra persona, che trasporta merci in quantità, che evidentemente eccede il proprio bisogno, o le trasporta in concorso di circostanze, per le quali è espressamente stabilito, che il carico debba essere coperto da ricapiti giustificativi.
2. Diritto degl’impiegati di finanza di entrare nelle botteghe e nei magazzini degli esercenti.
Condizioni.
§ 270. Anche fuori dei casi di regolare perquisizione, o d’ispezione dei libri di commercio, è permesso agl’impiegati di finanza ed alle guardie di finanza o di confine di entrare di giorno, cioè dopo il levare e prima del tramontar del sole, ogni volta che lo credono opportuno, nei locali di vendita, nelle botteghe e nei magazzini degli esercenti, che si occupano della fabbricazione, dell’apparecchio, dello spaccio o del trasporto di merci, e di permanervi il tempo opportuno allo scopo.
Gl’impiegati e le guardie, che fanno uso di questa facoltà, debbono però essere premuniti di un particolare mandato in iscritto dell’autorità provinciale ossia distrettuale di finanza (intendenza), nel quale sarà nominatamente dinotato l’esercente, ed a di lui richiesta dovranno con quello legittimarsi.
In nessun caso sarà permesso di far uso di questa facoltà, quando si venga a disturbare l’andamento regolare dell’esercizio. Né si potrà pretendere che quando i sunnominati locali in via ordinaria non sono aperti per l’andamento dell’esercizio, si abbiano ad aprire al solo effetto che gl’impiegati o le guardie di confine o di finanza possano entrarvi, eccettuato il caso che si verifichino le condizioni di una perquisizione.
5. Perquisizione.
a. Nei locali d’esercizio degli esercenti sottoposti a controlleria.
aa. Casi della perquisizione.
§ 271. Per gli esercizi sottoposti da espressa prescrizione a controlleria è in facoltà degl’impiegati e funzionari, che ne hanno l’incarico, di praticare nei relativi locali, ed in quelli di vendita del l’esercizio medesimo, ogni qual volta lo trovano opportuno, delle perquisizioni, rilevando le merci ivi esistenti, ed esigendo intorno alle medesime le legittimazioni, alle quali è obbligato il detentore ne limiti delle norme veglianti.
bb. Tempo e maniera d’eseguirla.
§ 272. Questi atti nei locali e botteghe di vendita degli esercizi sottoposti a controlleria debbono eseguirsi di regola soltanto nei giorni di lavoro dopo il levare e prima del tramontare del sole. Da questa regola potrà tuttavia declinarsi quando l’esercizio si attivi di notte, od in giorno festivo, ed
anche qualora militi un fondato sospetto di contravvenzione o di attentato della medesima, in guisa che per impedirla o scoprirla si appalesi la necessità d’intraprendere o continuare questi atti in tempo diverso dal sopra stabilito.
Nell’esecuzione dei medesimi devesi pure con ogni cura evitare qualunque sospensione od interruzione dell’ordinario andamento dell’esercizio, che lo scopo della sorveglianza non renda indispensabile.
b. Fuori dei locali d’esercizio soggetti a controlleria e presso altri esercenti.
aa. Casi della perquisizione.
§ 273. Si possono praticare delle perquisizioni presso gli esercenti, il cui esercizio è posto sotto controlleria, anche in quei locali di abitazione o di esercizio, che non sono compresi nelle disposizioni speciali della controlleria prescritta, ed in generale anche presso esercenti, il cui esercizio non sta sotto controlleria, quando importanti motivi inducano a sospettare che personalmente, o col mezzo altrui siansi resi colpevoli o partecipi di una defraudazione dei diritti di finanza;
2. che stiasi appunto disponendo o consumando presso di loro una defraudazione dei diritti di finanza;
3. che si trovino presso di essi l’oggetto, l’autore, le tracce od i mezzi di una eseguita defraudazione dei diritti di finanza, o finalmente 4, che sia presso di loro clandestinamente in attività un esercizio posto sotto controlleria, sottraendolo così alla cognizione delle autorità di finanza,
bb. Diritto d’ordinarla.
§ 274. In questi casi le perquisizioni possono ordinarsi nel luogo, ove risiede l’autorità provinciale di finanza (intendenza), dal capo di essa o da chi ne fa le veci, ed in altri luoghi dall’impiegato superiore, che dirige un ufficio di finanza composto almeno di due impiegati, ovvero da quell’impiegato, a cui è affidata la direzione della guardia di finanza stazionata nei dintorni.
c. Presso altre persone non esercenti commercio o mestiere.
aa. Casi della perquisizione.
§ 275. Presso persone, che non appartengono alla classe degli esercenti, le perquisizioni possono aver luogo solamente quando da gravi argomenti emerga l’urgente sospetto 1. che si stia appunto commettendo presso di loro una defraudazione dei diritti di finanza, ovvero 2. che presso di loro si trovino l’oggetto, l’autore od i mezzi di una simile defraudazione, ovvero.
3. che sia presso di loro clandestinamente in attività un esercizio sottoposto a controlleria, sottraendolo così alla cognizione delle autorità di finanza.
bb. Diritto d’ordinarla.
§ 276. La facoltà di ordinare la perquisizione presso queste persone sotto la stretta osservanza delle condizioni richieste (§ 275) è riservata al capo dell’autorità provinciale di finanza (intendenza) od a chi ne fa le veci, od a quell’impiegato, che è rivestito di una tale facoltà dalla superiore autorità dirigente di finanza (magistrato camerale).
d. Nell’inseguimento d’un fuggitivo.
§ 277. Nel caso che taluno, formalmente richiesto dalla guardia di confine a fermarsi, tenti di sottrarsi alle ispezioni d’ufficio, fuggendo in un edificio od in un altro luogo chiuso, potrà chi dirige il distaccamento della guardia di confine esigere, che l’edificio od il luogo chiuso venga aperto, e reso praticabile l’ingresso al distaccamento suddetto, per poter fermare il fuggitivo e le cose che seco portava, sottoponendoli alla procedura legale. Ricusandosi di aprire il luogo chiuso, sarà richiesta l’assistenza dell’autorità incaricata di vegliare per il mantenimento della quiete, dell’ordine e della sicurezza nel luogo, ed in sua mancanza l’assistenza dell’amministrazione comunale, ed in presenza del loro delegato si procederà all’aprimento.
Sino a che siasi ciò eseguito la guardia di confine può tenere occupati gli accessi, e prendere le opportune disposizioni per impedire, che il fuggitivo si evada, e che vengano trafugati gli oggetti che si trovano presso di lui.
e. Prescrizioni sull’esecuzione della perquisizione.
aa. Tempo dell’esecuzione e richiesta d’assistenza.
§ 278. Le perquisizioni seguiranno solo dopo il levare e prima del tramontare del sole coll’assistenza di un impiegato delegato dall’autorità, che veglia pel mantenimento della quiete, dell’ordine e della sicurezza, ed in sua mancanza coll’assistenza d’un membro dell’amministrazione comunale, eccettuati i casi, nei quali la perquisizione s’intraprende col l’immediato inseguimento di una persona fuggitiva, o trattandosi di esercizio sottoposto a controlleria, ed avuto riguardo alle particolari condizioni di questo esercizio, non venga disposto altrimenti da una espressa determinazione speciale.
Se la perquisizione dovesse praticarsi presso l’autorità locale medesima, o presso l’impiegato, che esercita le funzioni di giudice, o presso gli amministratori di un comune, ove non risiede autorità locale, vi dovrà intervenire un impiegato dell’autorità locale più vicina.
bb. Modo dell’esecuzione.
§ 279. Nell’eseguire le perquisizioni si procederà coi maggiori riguardi possibili verso le persone, presso cui vengono praticate, e per quanto sarà compatibile collo scopo della perquisizione, si avrà cura di non disturbare l’andamento dell’esercizio, e di evitare ogni inutile pubblicità.
cc. Intervento della persona, presso cui devesi praticare la perquisizione.
§ 280. La perquisizione deve eseguirsi in presenza di colui, presso il quale viene praticata. Quando però essendo assente non potesse esser chiamato senza pregiudizio della perquisizione stessa, o senza un notabile ritardo della medesima, essa seguirà in presenza di chi ha la cura dei locali, ove la perquisizione deve aver luogo, o dell’edificio, in cui questi si trovano.
dd. In caso d’assenza di chi ha la cura dei locali.
§ 281. Essendo assente anche chi ha la cura dei locali, in cui deve farsi la perquisizione, o del l’edificio che li comprende, e non potendo esserci chiamato senza nuocere allo scopo della perquisizione, l’impiegato che dirige gli atti ed il delegato dell’autorità del luogo o dell’amministrazione comunale apporranno entrambi ai locali ove è da praticarsi la perquisizione i rispettivi loro suggelli, ovvero li faranno custodire da guardie sino a che sia tolto l’impedimento.
ee. Aprimento dei locali e ripostigli in via d’ufficio.
§ 282. Se però questa misura non potesse assolutamente eseguirsi senza pregiudizio dei diritti di un terzo, o del servizio pubblico, o dello scopo della perquisizione, ovvero non si potesse prati care in modo sicuro, o senza una spesa rilevante, i locali e ripostigli si apriranno a richiesta dell’impiegato, che dirige la perquisizione, col l’assistenza e sotto la direzione del delegato del l’autorità locale o dell’amministrazione del comune, e si eseguirà la perquisizione nel modo di sopra prescritto (§§ 278 e 279).
f. Perquisizioni in luoghi destinati ad uno scopo pubblico.
§ 283. Nel caso, che debbasi procedere alla perquisizione in edifici o luoghi chiusi destinati ad uno scopo pubblico, dovrà assistervi colui, al quale ne è affidata l’amministrazione, o l’uso diretto a tale scopo.
Quando né egli, né chi ne facesse le veci, fosse presente, si procederà come è prescritto per il caso di assenza di colui, presso il quale si fa la perquisizione (§ 280 sino al 282).
f Obbligo di coloro, presso i quali si fa la perquisizione.
§ 284. Coloro, presso i quali si fa la perquisizione, sono tenuti di aprire a richiesta degli impiegati e della guardia di finanza o di confine, senza muovere difficoltà alcuna, i locali chiusi, i fondachi, le botteghe, le casse, gli armadj ed in genere tutti i ripostigli, che si giudicano atti alla custodia dell’oggetto, cui è diretta l’investigazione, in quanto sia conosciuto; di offrire inoltre al l’ispezione le merci esistenti, e legittimarne, in quanto ciò loro per legge incumba, l’origine o la provenienza.
Prima che sia compiuta la perquisizione, essi non possono pretendere, che sia loro fatto conoscere il fondamento del sospetto contro di essi emerso, né in generale che venga giustificata la concorrenza dei requisiti legali prescritti per far luogo ad una perquisizione.
g. Rifiuto di adempiere a quest’obbligo.
§ 285. Se taluno ricusa di soddisfare all’obbligo espresso nel precedente paragrafo (284), si farà uso a suo rischio e pericolo delle misure sopra enunciate (§§ 281 e 282) riguardo ai locali, ripostigli, colli o recipienti chiusi, che si ricusa di aprire o sottoporre alla visita.
Se i medesimi furono messi sotto sigillo, se ne disporrà giusta la legge sulla procedura per le contravvenzioni alle leggi di finanza.
4. Ispezione e revisione dei libri di commercio.
a. Riguardo agli esercenti posti sotto controlleria.
§ 286. Le determinazioni speciali di sorveglianza sugli esercenti sottoposti a controlleria stabilisco no, quali libri d’esercizio essi abbiano ad offrire per l’ispezione all’atto della perquisizione, od a rassegnare alle autorità di finanza a determinati intervalli.
b. Riguardo ad altri esercenti.
aa. Massima.
§ 287. Ove non sono applicabili le suddette norme si può esigere l’ispezione dei libri d’esercizio soltanto per gli stessi motivi, che autorizzano una perquisizione (§§ 273 e 275), ovvero quando si tratti di libri di un esercente, dal quale un terzo nella sua legittimazione indica aver provenienza una merce.
bb. Ispezione de libri nelle perquisizioni.
§ 288. In questi casi gli agenti di finanza, che eseguiscono la perquisizione, hanno la facoltà di chiedere soltanto immediatamente all’atto della medesima l’ispezione di quelle parti dei libri, le quali si riferiscono tassativamente a determinate ricevute, spedizioni o vendite di merci.
cc. Suggellamento di alcuni fogli, o di parte dei libri.
§ 289. Sono pure autorizzati, in concorso della persona addetta all’autorità del luogo od all’amministrazione comunale che assiste alla perquisizione, a porre sotto comune sigillo quei fogli, o quelle parti dei libri d’esercizio, riguardo a cui evvi fondato sospetto, che contengano false indicazioni o tracce di contravvenzione, facendone poscia rapporto all’autorità provinciale di finanza per le ulteriori disposizioni.
dd. Revisione dei libri relativamente ad un tempo determinato.
§ 290. In quei casi, pei quali le norme sugli esercizi sottoposti a controlleria non contengono alcuna disposizione, non ispetta, che all’autorità suddetta, ed ai dicasteri dai quali ella dipende, come pure ai giudizi, ai quali spetta di decidere sulle penalità delle contravvenzioni di finanza, di ordinare la revisione dei libri d’esercizio nelle parti relative ad un tempo determinato.
ee. Custodia dei libri destinati alla revisione, e posti sotto sigillo.
§ 291. I libri d’esercizio, dei quali fu ordinata la revisione, o che all’atto d’una perquisizione furono messi in tutto od in parte sotto sigillo (§ 289), si lasceranno di regola nelle mani del l’esercente. Se vi si oppongono motivi di fondato sospetto, si consegneranno questi libri all’autorità provinciale di finanza (intendenza), quando essa risieda nel medesimo luogo od in vicinanza; in caso contrario si consegneranno a quell’ufficio daziario nel luogo od in vicinanza, che fosse qualificato alla loro custodia, ed in caso che pur manchi un simile ufficio, saranno consegnati all’autorità politica, affinché siano custoditi sino alla ispezione delle partite o parti sottoposte a sigillo, o sino alla revisione dei libri stessi, o sino a che più non occorrano allo scopo della prescritta procedura.
All’atto della consegna si apporranno ai libri i sigilli degli esercenti e dell’impiegato della finanza, quando ciò venga dall’uno o dall’altro richiesto.
f Aprimento dei sigilli.
§ 292. I sigilli apposti all’atto della consegna vengono levati dall’impiegato, che dall’autorità provinciale di finanza (intendenza) ha l’incarico di farne l’ispezione o la revisione. Quest’apertura debbe eseguirsi in presenza dell’esercente, quando egli non rinunzii al diritto di assistervi, ed una tale rinunzia si ritiene fatta tacitamente nel caso, che mal grado gli sia pervenuta a tempo debito la citazione ad assistere a questa operazione, non vi comparisce né in persona, né col mezzo di man datario.
gg. Riserva dell’uso dei libri per parte dell’esercente.
§ 293. Resta libero all’esercente di esaminare in presenza di un impiegato a ciò destinato dall’autorità provinciale di finanza (intendenza) tanto i libri d’esercizio lasciati presso di lui sotto sigillo, quanto quelli, che si trovano in custodia presso un’autorità od un ufficio, e di farne degli estratti.
Trovandosi i libri o fogli di essi sotto sigillo, l’impiegato suddetto lo leva, quando l’esercente lo richiede per l’ispezione.
Dopo che questa sarà ultimata, i sigilli vengono di nuovo apposti, se l’impiegato lo trova opportuno.
c. Doveri degli uffici e degl’impiegati riguardo all’ispezione dei libri e loro revisione.
aa. Sollecitazione della procedura.
§ 294. Le pratiche, per le quali fu richiesta la presentazione dei libri d’esercizio, debbono sempre compiersi colla maggiore sollecitudine. In generale tutte le autorità e tutti gl’impiegati ed agenti autorizzati a prender ingerenza nella richiesta dei libri dell’esercente, nella loro ispezione e revisione sono tenuti di non levarli all’esercente, che per grave motivo, e di non impedirne il libero uso al proprietario, che per il tempo possibilmente più breve.
bb. Custodia del segreto.
§ 295. Tutti gl’impiegati e funzionari, che fanno l’ispezione dei libri d’esercizio, e tutti gli uffici e tutte le autorità, che ricevono questi libri dagli esercenti o li custodiscono, sono rigorosamente tenuti di fedelmente riguardarne il contenuto ed i lumi che ne desumono come segreto inviolabile di ufficio. I capi dei detti uffici ed autorità sono obbligati sotto personale loro risponsabilità di prendere le disposizioni necessarie, perché i libri di esercizio, che vi pervengono, siano custoditi colla cura dovuta per ovviarne ai possibili abusi e alle arbitrarie comunicazioni di notizie desunte dai medesimi.
d. Scritture di conti, di cui non si può mai chiedere l’ispezione.
§ 296. Per oggetti finanziari non può mai chiedersi la presentazione dei conti finali, né del bilancio, né dello stato attivo e passivo.
5. Denunzie di contravvenzioni di finanza.
a. A chi possano esser fatte.
§ 297. Le autorità, gli uffici, ed i singoli funzionari, incaricati dello scoprimento e dell’inquisizione delle contravvenzioni di finanza, sono tenuti di ricevere ogni denunzia, che loro pervenga. Le denunzie possono farsi anche alle autorità politiche.
Incumbe a queste il dovere di farne senza indugio comunicazione al prossimo ufficio daziario, od al l’impiegato che dirige i distaccamenti della guardia di finanza o di confine stazionati nei dintorni. Se però la denunzia fosse diretta contro un’autorità dirigente, un ufficio od impiegato di finanza, dovrà comunicarsi all’autorità, da cui il denunziato immediatamente dipende.
b. Uso delle medesime.
§ 298. Nei casi, nei quali per legge la perquisizione, o l’ordine di presentare i libri all’ispezione possono aver luogo soltanto per fondato sospetto di una contravvenzione di finanza (§§ 273, 275 e 287), le denunzie non possono servire di base ad una di queste misure, se non quando nella denunzia siano distintamente indicate la contravvenzione e le circostanze nelle quali dovrebbe essere stata commessa o commettersi, o le circostanze che si riferiscono al luogo, dove si trova l’oggetto della contravvenzione, od al soggiorno del contravventore, ed inoltre la denunzia medesima provenga da persona verosimilmente informata delle circo stanze riferite.
c. Requisiti esterni.
§ 299. Le denunzie possono essere fatte a voce od in iscritto. Le denunzie fatte a voce vengono assunte a protocollo.
Il denunziante deve sempre indicare nella denunzia il suo nome, la sua condizione e dimora.
Egli può tuttavia sigillare questa indicazione, e chiedere che sia custodita sigillata, e venga aperta soltanto dall’impiegato, che debbe dare in conseguenza della denunzia le occorrenti disposizioni, o dalle autorità chiamate all’inquisizione o al giudizio sulla contravvenzione denunziata. Le denunzie mancanti dell’indicazione del nome, o di uno dei requisiti prescritti nel precedente paragrafo possono bensì servire ad investigazioni preliminari, ma non mai di fondamento ad una perquisizione, né all’ordine di presentare i libri di esercizio, né in genere ad una inquisizione per contravvenzione di finanza, quando non emerga dalle circostanze un fondato legale sospetto.
d. Rimunerazione dei denunzianti.
aa. In generale.
§ 300. Se per effetto della denunzia è seguita la scoperta della contravvenzione denunziata, e la condanna ad una pena, il denunziante riceve a titolo di premio, nel caso, che siasi fermato sol tanto l’oggetto della contravvenzione, senza poter punire il contravventore, un terzo dell’importo della somma percepita siccome pena; negli altri casi il denunziante riceve un terzo della pena pecuniaria inflitta dalla legge, in quanto che questo terzo possa essere coperto dal prezzo dell’oggetto fermato, sempre però senza deduzione delle spese cagionate dal fermo dell’oggetto o del contravventore, e dall’inquisizione e decisione relativa.
bb. Nel caso d’inesigibilità, ovvero di remissione o mitigazione della pena in via di grazia.
§ 301. Se la pena riconosciuta fondata in via di diritto viene rimessa in via di grazia, o mode rata in modo, che non raggiunga il minimo della misura della pena dalla legge stabilita, il premio del denunziante debbe regolarsi secondo questo minimo della pena legale, e gli verrà corrisposto in quanto possa ricavarsi dall’oggetto fermato.
Si procede nello stesso modo quando la multa pronunziata debbe commutarsi in arresto per impotenza al pagamento.
cc. Nel caso d’una pena personale.
§ 302. Quando la denunzia condusse alla scoperta, ed alla punizione di una contravvenzione di finanza colpita dalla legge esclusivamente con una pena personale considerata per se stessa come pena principale, e non come la conseguenza di commutazione od esacerbazione di una multa, sarà dato al denunziante un premio in danaro da regolarsi dall’autorità secondo l’importanza della contravvenzione.
dd. Perdita della rimunerazione per omessa o falsa indicazione, del proprio nome.
§ 303. Non hanno alcun diritto a premio quei denunzianti, che tralasciarono d’indicare il proprio nome, o ne indicarono un falso.
e. Obbligo di tener segreto il denunziante.
§ 304. Il nome del denunziante sarà tenuto segreto dalle autorità di finanza e dagl’impiegati e funzionari, che ne vengono in cognizione. Risultando però dalle fatte indagini, che la denunzia, di cui si fece uso, venne inventata, o che nella medesima fu maliziosamente alterata la verità, saranno rimessi gli atti all’autorità competente per l’applicazione delle leggi penali generali contro il denunziante, e notificato il suo nome alla persona, contro cui era diretta la denunzia, qualora essa lo dimandi.
L’obbligo di tener segreto il denunziante non si estende neppure a tanto da sottrarlo alla procedura legale, quando la suddetta autorità trovasse necessario di sentirlo come testimonio, come complice, o come autore in una inquisizione penale.
6. Disposizioni generali.
e. Obbligo degli uffici e degl’impiegati di osservare esattamente la legge.
§ 305. Tanto nell’ordinare una perquisizione, ovvero l’ispezione o la revisione dei libri di esercizio, quanto nell’eseguire queste operazioni si dovranno osservare esattamente le determinazioni della presente legge. Chi si permette di deviarne, ordinando una perquisizione, ovvero l’ispezione o revisione dei libri, nei casi nei quali non si verificano le condizioni volute dalla legge, e chi procede illegalmente nell’esecuzione di taluna di queste misure, se ne rende risponsabile delle conseguenze dannose, e deve essere severamente punito dalle autorità, da cui dipende.
b. Legittimazione del carattere d’ufficio per parte degl’impiegati di finanza.
§ 306. Per eseguire le operazioni indicate nel presente capitolo, gl’impiegati di finanza, e le guardie di finanza e di confine debbono comparire nel loro uniforme di ufficio, e non portandone i distintivi, debbono legittimare il loro carattere a richiesta della parte, contro cui esercitano le loro funzioni, con aperto mandato in iscritto. Senza l’osservanza di questa prescrizione non possono esigere che si aderisca alle loro richieste.

CAPITOLO IX. Della legittimazione della provenienza, dell’origine e del daziato delle merci.

SEZIONE PRIMA. OBBLIGO DELLA LEGITTIMAZIONE
1. Definizione ed estensione di quest’obbligo.
a. Che cosa s’intenda per legittimazione della provenienza, dell’origine e del daziato.
§ 307. Si legittima
a) la provenienza della merce, provando quando e da qual persona l’abbia acquistata colui, che ha l’obbligo di legittimare la provenienza;
b) l’origine, provando quando, in qual luogo del territorio doganale, e da chi siasi prodotta la merce;
c) il daziato, provando quando e presso qual ricevitoria la merce sia stata sottoposta alla procedura daziaria prescritta per l’entrata dall’estero e dai territori estradoganali.
b. Estensione dell’obbligo della legittimazione riguardo all’oggetto.
§ 308. L’obbligo di legittimare la provenienza, l’origine, o il daziato ha luogo soltanto per gli oggetti ancora realmente esistenti, ma non per quelli consumati, né per quelli, che soliti ad adoperarsi senza che ne succeda immediatamente la loro distruzione od il consumo, portano chiare tracce di un uso continuato.
Da questa regola ha luogo una eccezione sol tanto per gli esercenti, ai quali la legge fece espresso obbligo di legittimare presso le autorità di finanza la totalità delle merci, che sono l’oggetto del loro negozio.
c. Quando la prova dell’origine o del daziato racchiuda quella della provenienza.
§ 309. Chi è tenuto a giustificare la provenienza della merce, e ne comprova in vece l’origine, ovvero il daziato, senza legittimarsi riguardo alla persona, da cui la acquistò, e riguardo al tempo dell’acquisto, ha con ciò soddisfatto al suo dove re, qualora sia messa fuori di dubbio la circostanza, che la merce, della quale fu provata l’origine o il daziato, sia quella medesima della cui provenienza si tratta.
2. Persone tenute alla legittimazione.
a. Chi eseguisce il trasporto di merci da un luogo all’altro.
aa. In generale,
§ 310. Chiunque eseguisce il trasporto di merci da un luogo all’altro, ed essendone richiesto, ricusa di adempiere all’obbligo d’indicare dove, quando, e da chi gli furono consegnate, come pure a chi, e per dove siano dirette (§ 269), ovvero adduce d’averle ricevute da uno sconosciuto, o da alcuno, la cui dimora gli è ignota, è obbligato a legittimarsi sulla provenienza degli oggetti trovati presso di lui, pei quali gl’incumbevano queste indicazioni.
Ciò ha pur luogo nel caso, che le praticate ulteriori indagini dimostrino false le sue indicazioni.
bb. Quando non esibisca i prescritti documenti di legittimazione.
§ 311. Parimente chi eseguisce il trasporto di merci, le quali secondo la legge debbono essere coperte di un ricapito giustificativo, e non adempie all’obbligo di presentare i ricapiti, che servono di legittimazione al carico, è tenuto di provare la provenienza di queste merci.
Le prescrizioni che impongono l’obbligo di tenere coperta la merce di un determinato ricapito (§ 255) stabiliscono, in quanto il voluto ricapito giustificativo possa prodursi successivamente, nel caso che la merce non ne sia accompagnata nel suo trasporto.
b. Persone esercenti commercio.
aa. Legittimazione della provenienza.
§ 312. I commercianti, cioè gli esercenti, che si occupano dello spaccio o del trasporto di merci, sono obbligati anche fuori dei casi, di cui trattano i precedenti paragrafi (310 e 311), di provare ad ogni richiesta degl’impiegati di finanza e delle guardie di finanza o di confine la provenienza delle merci, che trovansi presso di loro.
bb. Legittimazione dell’origine o del daziato.
§ 313. Essi devono provare l’origine, od il daziato di quegli oggetti, riguardo ai quali sussiste contro di loro uno degli speciali sospetti espressi nei paragrafi 324 e 325.
cc. Legittimazione del daziato.
§ 314. I commercianti sono tenuti a provare il daziato a) degli oggetti appartenenti alla categoria delle merci poste fuori di commercio, delle quali è provata l’origine estera;
b) delle merci, riguardo alle quali è provato, che sono ad essi pervenute dall’estero o da un territorio estradoganale.
dd. Legittimazione delle merci che non formano l’oggetto del loro esercizio.
§ 315. Se presso commercianti trovansi merci, che senza dubbio non costituiscono l’oggetto del loro esercizio, ma sono destinate all’uso loro, o degli attinenti, eglino saranno a trattarsi riguardo all’obbligo della legittimazione di queste merci come non esercenti.
c. Esercenti che si occupano dell’apparecchio di merci.
§ 316. Gli esercenti, che si occupano dell’apparecchio di merci, come i tintori, gli stampatori, i follatori, gl’imbiancatori e simili, sono equi parati ai commercianti relativamente all’obbligo di giustificare la provenienza, l’origine od il daziato delle merci, che trovansi presso di loro, e costituiscono un oggetto del loro esercizio.
Eglino sono pure tenuti di provare quando, ed in qual luogo del territorio doganale abbiano ottenuto l’apparecchio o la conformazione dipendenti dal loro esercizio le merci, che presso loro si rinvengono già apparecchiate.
d. Altri esercenti.
§ 317. Al contrario gli esercenti, che lavorano materie gregge, o riducono le manifatture in mo do, che il loro prodotto venga a cangiare di specie o di uso, debbono dare tanto per le materie gregge lavorate o non lavorate, quanto per i pro dotti di fabbrica presso di loro esistenti e costituenti oggetto del loro esercizio le stesse giustificazioni, che incumbono ai commercianti. Per le merci presso di loro esistenti, della produzione delle quali essi si occupano, debbono legittimarne l’origine.
e. Non esercenti.
aa. Legittimazione della provenienza.
§ 318. Chi non esercita commercio, né altro mestiere, è tenuto a giustificare la provenienza delle merci, che si trovano presso di lui nuove e non usate, quando queste per la quantità e qualità eccedono evidentemente il bisogno del detentore, avuto riguardo alle circostanze personali; ovvero quando si trovano in tale quantità che giusta le prescrizioni vigenti relative alla circolazione di queste merci nel luogo, in cui vengono trovate, devono essere coperte di un ricapito di legittimazione, ed oltre di ciò tanto nel primo che nel secondo caso appartengono ad una delle seguenti specie:
a) Merci, che riguardo al luogo, in cui vengono trovate, sono sottoposte alla controlleria daziaria (§§ 337 e 360).
b) Oggetti, che portano una marca denotante espressamente un luogo di produzione estero.
c) Prodotti di fabbrica mancanti di quella mar ca, di cui, giusta le veglianti prescrizioni, dovrebbero essere. muniti nel caso di fabbricazione o preparazione nazionale.
bb. Dell’origine o del daziato.
§ 319. La prova dell’origine o del daziato incumbe loro nei casi seguenti:
a) Quando il detentore della merce entrando in un comune chiuso (murato) custodito agl’ingressi da uffici daziari, o all’atto di una perquisizione abbia tentato di sottrarre la merce stessa alle ispezioni degl’impiegati di finanza o delle guardie di finanza o di confine.
b) Quando siasi opposto alla perquisizione, che condusse alla scoperta di merce ancor nuova e non usata.
c) Quando questa merce consiste in un oggetto di privativa, e nel suo esame si riconosca, che non proviene dalle fabbriche dello stato.
cc. Del daziato.
§ 320. Essi sono tenuti alla prova del daziato a) quando, verificandosi le condizioni espresse nel paragrafo 318, sia provata l’origine estera di un oggetto appartenente alla categoria di quelli posti fuori di commercio;
b) quando consti, che il detentore abbia ricevuto dall’estero o da un territorio estradoganale una merce trovatasi ancora nuova e non usata.
f Possidenti.
§ 321. Riguardo all’obbligo di giustificare la provenienza, l’origine ed il daziato, i possidenti di beni stabili sono equiparati agli esercenti traffico o mestiere solo in quanto la loro occupazione, anziché limitarsi esclusivamente all’agricoltura, si estenda anche all’acquisto di materie gregge od altre mercanzie, ed allo smercio delle medesime lavorate o non lavorate.
g. Obbligo generale di colui, da cui si è provato che la merce proviene.
§ 322. Se taluno ha provato la provenienza, ma non l’origine, né il daziato, l’antecedente possessore, contro il quale è provato, che l’oggetto fu da lui ceduto ad altri, deve darne quella legittimazione, cui era tenuto, in forza del disposto da questa legge (§ 308 sino al 321), allorché l’oggetto si trovava in suo possesso.

SEZIONE II. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESIGERE LA LEGITTIMAZIONE
1. Massima.
§ 323. Eccettuati i casi di spedizione o di cessione ad altro possessore, nei quali è prescritto di addurre certe determinate legittimazioni, ovvero nei quali si tratta di esercenti posti sotto controlleria, le autorità sono incaricate di usare del di ritto di richiedere la legittimazione, soltanto allorché concorra un sospetto di contravvenzione alle prescrizioni daziarie.
Quelli, a carico dei quali concorrono le con dizioni dell’obbligo di legittimarsi (§ 308 sino al 322), non hanno però la facoltà di chiedere, che vengano loro comunicati i motivi di sospetto, dai quali le autorità sono condotte a far uso del di ritto di esigere la legittimazione, quando questi motivi dalle precedenti disposizioni (§ 310 sino al 322) non siano espressamente annoverati tra le condizioni del detto obbligo; e neppure hanno la facoltà di muovere pretensioni di risarcimento per essersi prestati alla prescritta legittimazione.
Incumbe però alle autorità superiori di provvedere con efficacia, affinché i loro subalterni nel l’usare del diritto di chiedere la legittimazione si conformino strettamente alla legge, non molestino alcuno con tale richiesta senza rilevante motivo, né in verun caso abusino con vessazioni del diritto medesimo.
2. Motivi speciali di sospetto, in forza dei quali devesi chiedere la legittimazione.
§ 324. Motivi speciali di sospetto, per cui devesi chiedere la legittimazione da coloro, riguardo ai quali si verificano le condizioni dell’obbligo di darla (§ 310 sino al 322), sorgono nei seguenti casi:
1. Quando la merce appartenente alla classe di quelle, che secondo le prescrizioni devono essere munite di una marca privata, o d’ufficio, si trova in uno stato, in cui è prescritto di conservare la marca, e questa manca o è falsificata, o fu trasportata da un oggetto all’altro.
2. Quando la merce porta una marca indicante un luogo di produzione estero, o uno stabilimento di fabbricazione estero.
3. Quando all’atto della spedizione della merce, od all’arrivo nel luogo di sua destinazione, dovendo la medesima notificarsi o presentarsi ad un ufficio di finanza, o ad altra autorità, non fu adempiuto a quest’obbligo.
4. Quando un esercente commercio adduce di aver acquistato la merce da uno sconosciuto, o da una persona, la cui dimora gli è ignota.
5. Quando chi è obbligato a legittimarsi in dica bensì una persona, da cui pretende di aver acquistata la merce, ma dalle ulteriori investigazioni risulta, che questa indicazione, o le giustificazioni scritte addotte in prova sono false, o che queste ultime furono falsamente supposte.
6. Quando chi è tenuto alla giustificazione non produce i libri del proprio esercizio, ovvero quando da questi, o nei documenti eretti per pro pare la provenienza si scoprono delle essenziali indicazioni false relativamente alla provenienza, od allo spaccio delle merci.
7. In particolare quando presso un esercente obbligato alla tenuta dei libri, una merce, sullo spaccio della quale fu emessa una fattura, non si trova registrata nei libri, ovvero vi si trovi registrata in modo non corrispondente alla fattura.
8. Quando la merce fu trovata presso un esercente in un ripostiglio segreto, che prima della perquisizione ommise d’indicare ed aprire, come accessorio del suo locale di esercizio, agli agenti che erano per eseguirla.
9. Quando in generale il detentore della merce all’atto delle investigazioni degl’impiegati di finanza o delle guardie di finanza o di confine procurò di sottrarla alla loro cognizione, sia durante il trasporto, sia nei locali ove si conserva.
10. Quando egli si oppose alla perquisizione, che condusse alla scoperta della merce.
11. Quando, trattandosi di un esercente, il cui esercizio è posto sotto controlleria, ed al quale in forza degli speciali regolamenti relativi a questa controlleria non è lecito di tenere certi oggetti o assolutamente, o in una data quantità o qualità, o in un determinato luogo, si rinvengono presso di lui tali oggetti, ad onta del divieto, nella quantità e qualità e nel luogo cui questo divieto si riferisce.
3. A cagione di commesse contravvenzioni.
§ 325. La circostanza, che la persona obbligata alla giustificazione sia già stata punita per contrabbando, o sia convinta di occuparsi abitualmente del contrabbando, o della sua protezione od assicurazione, o della custodia degli oggetti illegalmente introdotti dall’estero, costituisce un motivo speciale di sospetto, che potendo accrescere i dubbj sulla provenienza regolare, o sull’origine nazionale di una merce, obbliga a procedere con maggior rigore nell’esercizio del diritto di chiedere la legittimazione.
4. Garanzia della cosa per le conseguenze dell’ommessa legittimazione.
§ 326. La cosa, il cui proprietario ha adempiuto all’obbligo della giustificazione, che per essa gl’incumbe, non soggiace alla garanzia per le pene comminate per la mancanza di giustificazione, benché i precedenti possessori, dai quali la cosa per venne al proprietario, non abbiano addotto la prescritta giustificazione, o non l’abbiano addotta che imperfettamente.
Si considera come proprietario della cosa chi la possiede in proprio nome, e quindi non compare soltanto qual detentore in nome o per mandato di un terzo.

SEZIONE III. MEZZI DI GIUSTIFICAZIONE DELLA PROVENIENZA OD ORIGINE DELLA MERCE.
1. Disposizione generale.
§ 327. La legge sulla procedura per le contravvenzioni di finanza stabilisce tanto i mezzi di prova ammissibili per giustificare la provenienza o l’origine della merce, quanto il modo di procedere per questa giustificazione. Nella presente legge si tratta soltanto dei particolari requisiti di alcuni documenti, che possono esser prodotti a giustificazione.
2. Documenti.
a. Condizioni della loro ammissibilità in generale.
§ 328. I documenti, che si producono a giustificazione, devono concordare colla qualità e collo stato esterno degli oggetti, per cui hanno a servire di giustificazione. Quindi riguardo agli oggetti, nei quali il decorso del tempo suole produrre cambiamenti, non può ammettersi in giustificazione un pubblico o privato documento, a) quando esso esprime una durata dell’esistenza o detenzione, le cui tracce mancano nella cosa;
b) ovvero viceversa quando l’oggetto porta i segni di origine più antica, o detenzione più lunga di quella, che emergerebbe dal documento pro dotto.
b. Durata dell’ammissibilità.
§ 329. I documenti relativi ad oggetti tuttora esistenti non usati del genere di quelli, pei quali è stabilita espressamente da particolari prescrizioni la durata dell’ammissibilità (valitura), non possono accettarsi in giustificazione dopo il termine di questa durata, benché non risulti alcuna discordanza tra lo stato della merce e la durata della detenzione apparente dal documento.
c. Conseguenze della scadenza di questa durata.
aa. Riguardo alle bollette.
§ 330. Nei casi, nei quali alla forza di prova della bolletta osta il difetto di concordanza collo stato della merce, ovvero la scadenza del tempo utile della valitura, il detentore della merce è ammesso a provare, che sia quella medesima, per cui fu rilasciata la bolletta; quindi a) nel primo caso può provare, che la cosa per circostanze straordinarie si è mantenuta o ridotta in uno stato, che non corrisponde alla indicata durata della sua detenzione;
b) nel secondo caso può provare, che circo stanze speciali hanno impedito lo smercio o l’uso dell’oggetto. Questa prova si ammette però sola mente in quanto non trattasi di merci, per le quali è ordinato da apposite prescrizioni, che prima dello spirare della valitura debba notificarsi il bisogno di una prolungazione e farsene ricerca.
bb. Riguardo a documenti privati.
§ 331. Se uno dei premessi impedimenti osta all’ammissione di un documento privato, è libero sotto la stessa condizione al detentore della merce di far uso di altri mezzi legali per istabilire la prova, che gl’incumbe sull’origine e sulla provenienza, e per togliere i dubbi, che nascono dallo stato in cui si trova la merce.
d. Accettazione di documenti relativi a merci, che devono essere presentate ad un ufficio.
§ 332. I documenti relativi ad oggetti, che al l’atto della spedizione, o durante il trasporto, od all’arrivo devono essere presentati ad un ufficio, ed ivi assoggettati ad un’operazione d’ufficio, non sono ammissibili in giustificazione, se manca la prova dell’adempimento di tale pratica.
5. Marca della merce.
a. Quali oggetti vi soggiacciano.
§ 333. Leggi speciali determinano quali merci debbano essere munite di una marca dal producente o da un pubblico ufficio, sino a qual tempo corra obbligo al proprietario degli oggetti marcati di conservarvi la marca, ed in quanto questa costituisca una condizione della prova dell’origine nazionale.
b. Sua applicazione alla prova dell’origine nazionale.
§ 334. Per gli oggetti, che all’atto del daziato d’entrata debbono munirsi della prescritta marca d’ufficio, e trovansi tuttora in istato nuovo non alterato, e consistendo in tessuti, si trovano in pezze intiere, questa marca costituisce una condizione, senza la quale il daziato degli oggetti trovati senza marca non può considerarsi per legittimato, quando non si provi che la marca fu distrutta o staccata dalla merce per caso fortuito (§ 255).

CAPITOLO X. Delle misure speciali di sorveglianza della circolazione.

SEZIONE PRIMA. DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA DELLA CIRCOLAZIONE NEL CIRCONDARIO CONFINANTE.
a I. Disposizioni generali.
1. Trasporto di notte.
a. Massima.
§ 335. In tempo di notte, cioè prima del leva re, o dopo il tramontar del sole, è vietato ogni trasporto di merci da un luogo all’altro entro il circondario confinante senza una speciale licenza dell’ufficio daziario, nella quale sia espressamente permesso il trasporto in tempo di notte.
b. Eccezioni.
§ 336. Sono eccettuati da questa determinazione 1. gli oggetti, che di notte possono entrare nel territorio doganale, od uscirne (§ 33);
2. i prodotti greggi dell’agricoltura, dei boschi e delle miniere, che si traducono dai fondi donde provengono ai luoghi di custodia, in ispecie i frutti dell’economia rurale, del bestiame e delle miniere, come i grani nella spica, il fieno, l’erba, gli erbaggi da foraggio, l’uva, la frutta fresca, le piante bulbose e tuberose, gli ortaggi verdi, le legne da fuoco, il legname d’opera, le canne palustri, gli alberi, le viti, gli alveari, il fogliame, la paglia, la paglia trita, la loppa, il concime, le terre, i minerali, le pietre lavorate e non lavorate, la sabbia, la torba, il carbone, il carbon fossile, quando questi oggetti vengono condotti aperti e non imballati;
3. il bestiame che va al pascolo o ne ritorna, salva l’osservanza delle speciali prescrizioni vigenti nei singoli luoghi, onde impedire il contrabbando del bestiame.
4. Nei dintorni dei luoghi, ove si tengono fiere o mercati, le autorità superiori dirigenti l’amministrazione daziaria (magistrati camerali) di concerto coi governi daranno delle disposizioni analoghe alle circostanze locali, onde agevolare il traffico sulle dette fiere e sui mercati.
2. Sorveglianza sui trasporti.
a. Merci soggette a controlleria.
§ 337. E determinato da speciali notificazioni, quali oggetti ed in quale quantità soggiacciano nel circondario confinante ad una speciale sorveglianza (controlleria) nel trasporto, nella detenzione e nel commercio. Essi chiamansi merci soggette a controlleria.
b. Spedizione da un luogo posto nel circondario, confinante.
da. impetrazione della licenza daziaria.
§ 338. Le merci soggette a controlleria non possono essere spedite da un luogo posto nel circondario confinante in una quantità, che non sia esente dalla controlleria senza licenza della finanza. Questa licenza si chiederà all’ufficio residente nel luogo od all’ufficio più vicino, dal quale il luogo dipende per queste operazioni. La merce deve presentarsi all’ufficio daziario contemporaneamente alla domanda della licenza, se l’ufficio si trova nel luogo, dal quale si fa la spedizione; in caso di verso gli verrà presentata dopo essersi ottenuta la licenza. Unitamente alla merce si deve produrre allo stesso ufficio la giustificazione della provenienza, quando non si tratti di prodotti propri dello speditore.
bb. Procedura dell’ufficio all’atto della spedizione.
§ 339. L’ufficio visita le merci nella maniera prescritta per gli assegnamenti (§ 145), esamina la prodotta legittimazione, e non trovando ostacolo mette la merce sotto il suggello di finanza, e la assegna mediante una carta di spedizione all’ufficio posto nel luogo della destinazione, ed in sua mancanza all’ufficio, dal quale il luogo della destinazione dipende per queste operazioni.
cc. Contegno durante il trasporto e dopo l’arrivo nel luogo della destinazione.
§ 340. La merce deve essere tradotta all’ufficio cui è assegnata. Tanto durante il trasporto al luogo della destinazione, quanto per parte dell’ufficio, cui la merce fu assegnata, debbono osservarsi le determinazioni relative all’assegnamento di oggetti non daziali (§ 153 sino al 165).
Se la merce prende la direzione verso il territorio doganale interno, debbe assegnarsi all’ufficio autorizzato alle pratiche della controlleria residente nel luogo della destinazione, ed in caso di sua mancanza, alla dogana o ad altro ufficio daziario, che sul preso stradale, prima di giungere al luogo della destinazione, vi si trovino più vicini. In mancanza poi anche di questi uffici debbe la merce assegnarsi al distaccamento della guardia di finanza del circondario, in cui è posto il detto luogo.
c. Spedizioni dal territorio doganale interno nel circondario confinante.
aa. Impetrazione della licenza daziaria.
§ 341. Senza previa licenza della finanza è vietato di trasportare dal territorio doganale interno nel circondario confinante merci soggette a controlleria.
b Procedura riguardo alle medesime.
§ 342. Se nel luogo, dal quale la merce viene spedita al circondario confinante, trovasi un ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria, o se lungo lo stradale nel territorio doganale interno od a ia linea interna viene la medesima a toccare un luogo, in cui trovasi un tale ufficio, essa dovrà esservi presentata, e l’ufficio procederà nel modo prescritto al § 339 per le spedizioni, che hanno luogo entro il circondario confinante.
Se nel luogo della spedizione non trovasi un ufficio autorizzato alle dette pratiche, e non esistono tali uffici nemmeno lungo la strada nel territorio doganale interno, in siffatto caso prima d’introdurre la merce nel circondario confinante si chiederà la licenza all’ufficio più vicino residente in detto circondario. La licenza, che si sarà ottenuta, accompagnerà la merce sino a questo ufficio al quale essa sarà presentata, dovendosi nel resto procedere nel modo prescritto per le spedizioni da un luogo del detto circondario (§§ 339 e 340).
d. Facilitazioni nell’esecuzione delle prescrizioni.
§ 343. Queste pratiche di controlleria delle spedizioni potranno modificarsi dall’aulico dicastero secondo che lo richiederanno le circostanze locali, ed in quanto sia compatibile colla tutela dovuta all’industria nazionale, ed ai diritti della finanza.
5. Sorveglianza sugli ammassi.
a. Legittimazione delle merci soggette a controlleria.
§ 344. Nel circondario confinante ogni ammasso di oggetti ancora nuovi e non usati sottoposti a controlleria, il quale eccede la misura dalla controlleria eccettuata, debbe essere coperto da un ri capito d’ufficio comprovante la sua legittima provenienza, qualora, a richiesta degli impiegati di finanza o delle guardie di finanza o di confine non venga provato, che gli oggetti di cui trattasi furono prodotti nel luogo ove si trovano.
b. Delle merci non soggette controlleria.
§ 345. Se un esercente domiciliato nel circonda rio confinante, o che possiede in esso un magazzino, ammassa presso di se oggetti non sottoposti a controlleria estranei al suo esercizio, o se taluno, che non appartiene alla classe degli esercenti, ammassa presso di se nel circondario confinante merci non soggette a controlleria, ed in entrambi i casi la quantità eccede evidentemente il bisogno del detentore, egli deve, prima di ricevere siffatte merci ne’ suoi locali di esercizio o nella sua abitazione, darne avviso all’ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria od al distaccamento della guardia di finanza che si trovasse nel luogo medesimo, Sull’adempimento di questa prescrizione si rilascerà un certificato in iscritto.
c. Degli ammassi, riguardo ai quali è spirata la valitura dei documenti.
§ 346. Quando non si verifica,prima della scadenza della valitura dei ricapiti di giustificazione, lo smercio, il consumo o la manifattura degli oggetti esistenti nel circondario confinante, ed inoltre con corrano le condizioni, dalle quali nasce l’obbligo di giustificare la provenienza, l’origine od il daziato, il difetto dello smercio, del consumo o della manifattura degli oggetti rimanenti dovrà notificarsi all’ufficio di finanza più vicino autorizzato alle pratiche di controlleria, almeno quattordici giorni prima della scadenza del termine della valitura dei ricapiti, chiedendone la prolungazione. Nel caso che ciò venga ommesso, i ricapiti, di cui trattasi, non potranno più valere per le prescritte legittimazioni.
II. Esercizio del commercio, delle arti e dei mestieri nel circondario confinante.
1. Ricapiti in iscritto sulla provenienza e sulla spedizione d’oggetti dell’esercizio.
a. Oggetti pei quali si devono impiegare.
§ 347. Le merci non soggette a controlleria costituenti una materia, un prodotto, ed in generale un oggetto della occupazione di un esercente, sia che egli le acquisti da altri, sia che gli vengano da altro luogo spedite, debbono essere coperte da una nota rilasciata da chi le ha cedute o spedite, e ciò tanto nel trasporto al luogo di detenzione, quanto in questo luogo medesimo. Sono eccettuati da questa prescrizione
1. gli oggetti, dei quali è permesso il trasporto di notte nel circondario confinante, enunciati nel § 336 n.° 2;
2. gli oggetti appartenenti alla categoria di quelle merci, che possono daziarsi per entrata alle ricevitorie sussidiarie.
b. Contenuto de ricapiti.
§ 348. Queste note (fatture di acquisto o di vendita, o lettere di porto) debbono esprimere il nome e domicilio del venditore o speditore, del consegnatario e di chi eseguisce il trasporto;
2. la qualità e quantità della merce secondo le denominazioni e misure usate ordinariamente in commercio;
3. il numero e le marche delle casse, dei colli o altri recipienti;
4. lo stradale che la merce deve tenere, ed il tempo, entro il quale debbe arrivare al luogo della destinazione.
c. Uso del medesimi nel trasporto.
§ 349. Durante il trasporto queste note non si ammettono qual mezzo di giustificazione fuori dello stradale prefisso, né dopo la scadenza del tempo stabilito per il cammino, né quando non corrispondono allo stato della merce, qualora non si provi che un caso fortuito abbia impedito di attenersi allo stradale od al tempo prefisso. Trovandosi nel luogo della destinazione un ufficio daziario autorizzato alle pratiche di controlleria, o un distacca mento della guardia di finanza, la merce, prima di scaricarsi, sarà presentata a quest’ufficio o distaccamento di guardia, producendo il ricapito che l’accompagna.
2 Esercizi posti sotto controlleria
a In generale.
§ 350. Gli esercenti, che producono, apparecchiano o trasformano oggetti sottoposti a controlleria, ed in generale i commercianti sono posti sotto sorveglianza d’ufficio o controlleria relativamente al loro esercizio nel circondario confinante.
b A cagione di scoperte contravvenzioni
§ 351. Anche altri stabilimenti di esercizio nel circondario confinante possono venir sottoposti a controlleria quando nei locali di esercizio o nei relativi magazzini di vendita si trovino oggetti appartenenti all’esercizio medesimo provenienti da contrabbando, od in generale quando se ne sia abusato per esercitare, favorire o celare il contrabbando.
Questa disposizione sarà intimata in iscritto all’esercente cui riguarda, lasciando libero il ricorso.
§ 352. Non si possono erigere nel circondario confinante stabilimenti di esercizio, che si occupano della produzione, dell’apparecchio o della trasformazione di oggetti sottoposti a controlleria senza preventiva licenza del governo e dell’autorità superiore dirigente l’amministrazione dei dazi (magistrato camerale).
Non sono compresi in queste disposizioni gli esercizi degli artigiani.
b. Commercio e merceria.
aa. In quanto si richiegga una speciale licenza.
§ 353. I negozianti all’ingrosso e mercanti, che tengono i libri d’esercizio giusta le prescrizioni, sono autorizzati nelle città e nei borghi al commercio di oggetti sottoposti a controlleria. Per il commercio di oggetti sottoposti a controlleria fuori delle città e dei borghi, ed in generale per la professione di merciajo cogli oggetti stessi occorre nel circondario confinante un’apposita licenza rilasciata dall’autorità locale ed approvata dall’autorità provinciale di finanza. Non è però necessaria questa speciale licenza per l’esercizio della professione di merciajo in luoghi chiusi da linee daziarie, e custoditi agl’ingressi da ufficj di finanza.
bb. Cautele nell’accordare la licenza.
§ 354. Non si accorderà nel circondario confinante la licenza dell’esercizio della professione di merciajo con oggetti sottoposti a controlleria, né quella dell’esercizio del commercio dei medesimi fuori della città e dei borghi, qualora avuto riguardo alla situazione del luogo, e specialmente a quella del locale d’esercizio, come pure alla probabile quantità dello smercio, nascano fondati dubbj, che quello stabilimento d’esercizio non sia necessario al bisogno degli abitanti del luogo e dei vicini dintorni, ovvero emerga il sospetto, che possa offrire un pericoloso appoggio al contrabbando.
Nella licenza si esprimerà sempre il luogo, al quale essa è circoscritta. Venendo ricusata la licenza o la sua approvazione, si potrà ricorrere contro tale decisione al governo, il quale delibererà d’intelligenza coll’autorità superiore dirigente l’amministrazione dei dazj.
ee. Introduzione degli oggetti occorrenti per l’esercizio.
§ 355. Se i mercanti, i merciai e gli esercenti, che si occupano della produzione, dell’apparecchio o della trasformazione di oggetti sottoposti a controlleria, non introducono questi oggetti occorrenti al loro esercizio direttamente dall’estero o da un territorio estradoganale sotto l’osservanza delle prescritte discipline, possono acquistarli soltanto da altri esercenti, l’occupazione dei quali consiste nella produzione, nell’apparecchio o nella trasformazione di tali oggetti, ovvero da negozianti all’ingrosso e mercanti, il cui esercizio trovasi in un luogo ove si trova una dogana od un altro ufficio daziario autorizzato alle pratiche di controlleria delle merci.
dd. Vendita di merci per parte de’ merciai e dei venditori al minuto.
§ 356. I merciai, ed in generale i trafficanti al minuto, che non tengono libri regolari di commercio, possono vendere nel territorio confinante oggetti sottoposti a controlleria ai soli consumatori, ma non ad altri esercenti per ulteriore commercio o per le operazioni del loro esercizio.
c. Traffico girovago.
aa. Condizioni.
§ 357. La licenza del traffico girovago non autorizza ad esercirlo nel circondario, se non ne contiene espressamente il permesso, ed anche questo si ritiene circoscritto ai luoghi espressamente indicati nella licenza.
bb. Limitazione della licenza.
§ 358. Questo permesso si accorda dalla delegazione provinciale (capitanato circolare) d’intelligenza coll’autorità provinciale di finanza solamente per motivi importanti, e quando, non vi abbia motivo di temere, che ne sia fatto abuso. Le dette autorità possono limitarlo a determinati oggetti, o ad un determinato periodo di tempo.
In ogni caso dovranno esserne esclusi gli oggetti sottoposti a controlleria.
cc. Vendita ad esercenti.
§359. Gli esercenti non possono acquistare dai venditori girovaghi le materie o merci occorrenti per il loro esercizio.

SEZIONE II. DELLE SPECIALI MISURE DI SORVEGLIANZA, SULLA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO DOGANALE INTERNO
I. Disposizioni relative all’esercizio del commercio, delle arti e dei mestieri.
o Merci soggette a controlleria.
§ 360. Anche nel territorio doganale interno certi oggetti determinati vengono sottoposti a controlleria da speciali notificazioni.
2. Esercizj posti sotto controlleria.
§ 361. Gli esercizi che si occupano della produzione, dell’aparecchio, della trasformazione, della vendita al minuto o del commercio di oggetti sottoposti a controlleria soggiacciono alla sorveglianza d’ufficio.
3. Scadenza del tempo utile per l’ammissione dei documenti di legittimazione.
§ 362. Se lo smercio, il consumo, od il lavoro di oggetti sottoposti a controlleria, che si trovano presso gli esercenti, non segue prima che sia scaduta la valitura dei ricapiti giustificativi, questa circostanza debbe portarsi a cognizione dell’autorità provinciale di finanza almeno quattordici giorni prima della scadenza della valitura, chiedendone la prolungazione, altrimenti tali ricapiti non saranno più ammessi per la legittimazione prescritta.
4. Acquisto degli oggetti occorrenti per l’esercizio.
§ 363. Gli esercenti che si occupano della produzione, dell’apparecchio, della trasformazione, della vendita al minuto o del commercio di oggetti sottoposti a controlleria, se non gl’introducono nei modi prescritti direttamente dall’estero o da un territorio estradoganale, possono acquistarli soltanto da altri esercenti, l’occupazione dei quali consiste nella produzione, nell’apparecchio o nella trasformazione di queste merci, oppure da negozianti all’ingrosso e mercanti.
I venditori girovaghi, che hanno la licenza dello smercio di oggetti sottoposti a controlleria, i merciai ed in generale i venditori al minuto, che non tengono libri regolari di esercizio, possono spacciare oggetti sottoposti a controlleria solamente ai consumatori, e non ad altri esercenti per ulteriore commercio, per la vendita, o per le operazioni del loro mestiere.
5. Traffico girovago.
§ 364. Le merci soggette a controlleria sono escluse dal traffico girovago. Dove però le circostanze consigliassero un eccezione a questa re gola per facilitare ai consumatori l’acquisto di quanto loro occorre, potrà la delegazione provinciale, d’intelligenza coll’autorità provinciale di finanza, accordare ai venditori girovaghi, per eccezione, il permesso di trafficare con merci sottoposte a controlleria da nominarsi tassativamente nella licenza, eccettuate però sempre quelle, che le prescrizioni di polizia escludono il via assoluta dal traffico girovago.
II. Sorveglianza sulle spedizioni e sulla custodia di merci soggette a controlleria.
1. Specie di sorveglianza.
§ 365. La sorveglianza (controlleria), alla quale le merci soggette a controlleria sono sottoposte nel territorio doganale interno nella loro spedizione e detenzione, è di due sorta; alcune merci sono soggette alla controlleria rigorosa, altre alla semplice.
2. Controlleria rigorosa.
a. Sua natura.
§ 366. Alla spedizione, cessione e detenzione di merci sottoposte a controlleria rigorosa si applicano nel territorio doganale interno le norme vigenti per la spedizione, cessione e detenzione di oggetti sottoposti a controlleria nel circondario confinante (§§ 338 sino al 340 e 344).
b. Spedizioni delle merci che vi soggiacciono.
§ 367. Le merci sottoposte a controlleria rigorosa non possono spedirsi ad esercenti, che si occupano dell’apparecchio della manifattura o del traffico di tali oggetti, né in generale in quantità non eccettuata dalla controlleria, se non dai luoghi, ove trovasi un ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria.
c. Traffico con tali merci sui mercati.
§ 368. Inoltre con queste merci possono frequentarsi soltanto le fiere ed i mercati dei luoghi, ove risiedono siffatti uffici da quegli esercenti, che non vi hanno la loro dimora, o non vi tengono i loro locali di esercizio.
5. Controlleria semplice.
a. Ricapiti in iscritto.
§ 369. Le merci, che nel territorio doganale interno soggiacciono a controlleria semplice, venendo cedute in qualsiasi quantità ad un esercente per uso dell’esercizio, o venendo spedite ad altro luogo in quantità non espressamente eccettuata dalla controlleria, debbono essere coperte, tanto nel trasporto al luogo della loro destinazione, quanto durante la loro conservazione in istato nuovo, della nota (fattura di provenienza o lettera di porto) rilasciata da chi le ha cedute o spedite.
Questi ricapiti soggiacciono a quelle stesse determinazioni, che debbono osservarsi nel circondario confinante per le note di cessione o spedizione di merci non sottoposte a controlleria (§§ 348 e 349).
b. Riguardo alle spedizioni.
aa. Da luoghi ove si trova un ufficio daziario.
§ 370. Se da un luogo, ove trovasi un ufficio daziario od altro autorizzato alle pratiche di controlleria, vengono spedite merci soggette a controlleria semplice ed in quantità non espressamente eccettuata dalla controlleria, debbono le medesime tradursi a quest’ufficio, ed ivi dichiararsi, giustificando inoltre la provenienza degli oggetti che non sono di produzione di chi gli spedisce.
bb. Da luoghi ove non si trova un tale ufficio.
§ 371. Se all’incontro vengono spedite merci del detto genere in quantità non eccettuata dalla controlleria da un luogo, ove non trovasi un ufficio autorizzato alle pratiche relative, ma in una direzione, sulla quale evvi un tale ufficio, esse debbono presentarsi al medesimo. Se sullo stradale si trovassero più uffici, le merci si presenteranno al più vicino.
Questa disposizione non si estende però agli oggetti, che si spediscono col mezzo della diligenza da un luogo ove non si trovano uffici auto rizzati alle pratiche di controlleria.
cc. Procedura dell’ufficio.
§ 372. L’ufficio verifica la qualità ed il peso della merce, esamina le prodotte giustificazioni, e rilascia il ricapito in prova delle eseguite pratiche d’ufficio. Se la merce è destinata ad essere tradotta nel circondario confinante, od in luogo ove risiede un ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria, essa debbe assegnarsi al medesimo previa apposizione del suggello di finanza.
dd. Applicazione del suggello di finanza.
§ 373. Anche in altri casi non contemplati nel precedente paragrafo è riservato agli uffici incaricati delle pratiche di controlleria di porre la merce sotto il suggello di finanza, e di assegnarla ad un ufficio posto in vicinanza del luogo di destinazione ogni qual volta lo trovano necessario. Non dovrà però in tal caso prolungarsi notabilmente alle parti la strada.
ee. Per luoghi dove si trovano degli uffici.
§ 374. Quando una spedizione di merci soggette a controlleria semplice, ed in quantità non eccettuata dalla controlleria, è diretta ad un luogo ove trovasi un ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria, essa deve esservi presentata all’arrivo nel luogo prima che ivi ne sia fatto lo scarico.
L’ufficio procede nella maniera prescritta per le spedizioni (§ 372). Esso leva il suggello di finanza, se la merce fu assegnata sotto suggello, verifica il peso e la qualità della merce, e rilascia il ricapito.
c. Nel trasporto.
αα. Sotto il suggello di finanza.
§ 375. Le merci soggette a controlleria, assegnate ad un altro ufficio sotto il suggello di finanza, soggiacciono nel trasporto alle determinazioni relative agli oggetti assegnati non daziati (§ 153 sino al 164).
bb. Senza suggello.
α. Cambiamento della direzione.
§ 376. Se una spedizione di merci soggette alla controlleria semplice, non poste sotto il suggello di finanza, prende durante il trasporto una direzione diversa da quella espressa nel ricapito di cui le merci sono coperte, essa deve presentarsi all’ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria che si trova avanti di deviare dalla prima direzione, o nel luogo della deviazione medesima, o sullo stradale della nuova direzione, ed in mancanza di tali uffici, al prossimo distaccamento della guardia di finanza, notificandovi la nuova direzione che si è presa.
L’ufficio o il distaccamento di guardia passa alle pratiche prescritte, quando la merce non vi fosse già stata sottoposta all’atto della spedizione o durante il trasporto. In caso contrario nota sul ricapito, da cui la merce è coperta, la nuova direzione ed il tempo entro cui la spedizione debbe arrivare al luogo di sua destinazione.
β. Alienazione d’una parte del carico.
aa. In generale.
§ 377. Qualora il conducente durante il cammino verso il luogo della destinazione smerciasse una parte del carico, e questo non fosse sotto il suggello di finanza, dovrà farsi rilasciare dall’acquirente una ricevuta in iscritto, indicante la qualità e la quantità dell’oggetto smerciato, ed il giorno e luogo in cui si sarà fatto lo smercio.
Questa ricevuta può essere attergata al ricapito che accompagna la merce.
ββ. Sopra mercati.
Se si trova in luogo un ufficio.
§ 378. Se vengono tradotte merci soggette a controlleria semplice alla fiera od al mercato in un luogo ove trovasi un ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria, debbono le medesime essere presentate a quest’ufficio all’arrivo nel luogo prima di essere scaricate, ed indi finita la fiera od il mercato, prima di partirne debbono pure esservi presentate le rimanenze invendute. L’ufficio nota sul ricapito emesso all’arrivo al mercato od alla fiera la quantità della merce rimasta invenduta, la direzione che prenderà, ed il tempo entro cui dovrà giungere al luogo della sua destinazione.
Se non vi si trova alcun ufficio.
§ 379. Se nel luogo ove merci del suddetto genere si traducono alla fiera od al mercato non evvi un ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria, il ricapito che accompagna la spedizione debbe indicare espressamente essersi emesso per il trasporto al mercato od alla fiera. Quando una porzione del carico fu smerciata al minuto sul mercato o sulla fiera, la parte, finita la fiera od il mercato, prima di partirne noterà chiaramente sul ricapito la quantità rimasta invenduta, il luogo ove vien portata, lo stradale da percorrersi, ed il tempo entro cui deve arrivare al luogo di sua destinazione. Non osservandosi questa prescrizione, si presume che tutta la merce portata alla fiera od al mercato sia ivi stata venduta, ed il ricapito che l’accompagnò al mercato od alla fiera non può servire di legittimazione né per il ritorno al luogo donde venne la spedizione, né per il trasporto in un altro.
4. Facilitazioni nell’esercizio della controlleria.
§ 380. Anche nel territorio doganale interno il dicastero aulico accorderà delle facilitazioni riguardo alle pratiche di controlleria in quanto ciò possa occorrere per animare il commercio e proteggere l’attività degli esercizi, e sia inoltre compatibile colla tutela dell’industria nazionale e dei diritti di finanza.

CAPITOLO XI. Dei generi di privativa.

SEZIONE PRIMA. DELLE PRIVATIVE IN GENERALE.
1. Definizione.
§ 381. I generi riservati per l’erario pubblico all’esclusiva disposizione dello stato sono i seguenti:
1. il sale comune tanto puro, quanto misto con altre sostanze;
2. il tabacco greggio o preparato ed i suoi rimasugli;
3. il salnitro greggio o raffinato o misto con altre sostanze;
4. la polvere da fuoco.
2. Denominazione.
§ 382. Questi articoli chiamansi generi di privativa dello stato, od anche soltanto generi di privativa
5. Determinazione più speciale del tabacco.
383. Intendonsi per tabacco non solo le foglie ed i rimasugli delle piante del tabacco, ma in generale tutte le materie vegetabili che si usano come surrogato ordinario del tabacco, sia per se sole, sia miste con tabacco o con altre sostanze.
Questa determinazione è però limitata, oltre la pianta del tabacco, a quelle sole sostanze vegeta bili che mediante speciale notificazione saranno dichiarate comprese nella medesima.
4. Territorio in cui sono in vigore le privative della finanza.
§ 384. Le determinazioni concernenti l’esercizio del diritto sui generi di privativa riservato esclusivamente all’erario non si limitano al territorio doganale, ma si estendono anche ai territorj estradoganali.

SEZIONE II. DEL COMMERCIO DI GENERI DI PRIVATIVA COLL’ESTERO.
I. Disposizioni generali.
1. Importazione.
a. Dall’estero.
§ 385. Senza speciale licenza i generi di privativa non possono essere introdotti dall’estero, né dal mare nelle provincie ove ha vigore la presente legge, né per consumo, né per esservi depositate, né per transito.
b. Da luoghi in cui non ha vigore la privativa.
§ 386. Se in una parte del territorio dello stato non è introdotta taluna delle suddette privative sussistenti nelle altre, quella parte si considera, riguardo all’esercizio di tale privativa in confronto di queste, come paese estero, e non è lecito d’introdurre generi della detta privativa da quella in queste senza speciale licenza.
2. Procedura all’entrata od uscita per la linea doganale.
§ 387. I generi di privativa entrando nel territorio doganale, ed uscendo dal medesimo soggiacciono alle disposizioni generali vigenti per il commercio di oggetti sottoposti al regime daziario.
II. Disposizioni particolari pei territori estradoganali.
1. Luoghi pei quali può seguire l’importazione.
a. In generale.
§ 388. I generi di privativa possono introdursi colla licenza delle autorità di finanza dall’estero o dal mare nei territori estradoganali, solo passando per quei luoghi ove trovasi un ufficio daziario od altro ufficio autorizzato alle operazioni prescritte per questi generi.
b. In particolare pei viaggiatori.
§ 389. È limitato a questi luoghi di entrata dall’estero o dal mare nei territori estradoganali anche il favore concesso ai viaggiatori riguardo al tabacco che portano seco per proprio uso (§ 19).
c. Procedura quando l’ufficio non si trova immediatamente alla linea di confine.
§ 390. Se l’ufficio autorizzato alle operazioni prescritte per i generi di privativa nei territori estradoganali non si trova immediatamente alla linea di confine del territorio dello stato, i generi di privativa, che vengono introdotti dall’estero o dal mare, debbono tradursi direttamente all’ufficio per lo stradale che nel commercio serve alla ordinaria comunicazione tra la frontiera ed il luogo ove l’ufficio è posto, ed ivi assoggettarsi alle pratiche prescritte.
Il cammino debb’essere fatto senza interruzione, ed il genere di privativa non può scaricarsi nel territorio estradoganale prima dell’esaurimento delle accennate pratiche, tranne il caso di necessità per forza maggiore di un fortuito evento.
d. Ove si trovano posti d’avviso.
§ 391. Trovandosi immediatamente al confine estero del territorio estradoganale un posto d’avviso istituito per i generi di privativa, si osserveranno riguardo ai medesimi le prescrizioni relative alle funzioni dei posti d’avviso nel territorio doganale (§§ 29 e 30).
2. Tempo del trasporto oltre i confini.
a. Regola.
§ 392. Prima del levare e dopo il tramontare del sole è proibito di oltrepassare la linea di confine dei territori estradoganali verso l’estero con oggetti di privativa, sia entrando, sia uscendo, e pari mente di caricare e scaricare questi generi nelle acque di confine.
b. Eccezione.
§ 393. Da questo divieto (§ 392) è eccettuato solamente il tabacco, che i viaggiatori portano seco per proprio uso in quantità non eccedente cinque libbre peso di Vienna (metriche libbre 2 8/10), salva, riguardo all’entrata dall’estero o dal mare, la disposizione che limita a certi luoghi determinati il favore concesso ai viaggiatori (§ 389).
Essi non sono però dispensati dall’obbligo di notificare il tabacco al posto d’avviso ed all’ufficio incaricato delle prescritte pratiche, e di assoggettarlo alle operazioni relative.
3. Indicazione dei generi di privativa e pratiche d’ufficio relative.
§ 394. Per la notificazione dei generi di privativa, che vengono introdotti dall’estero o dal mare nei territori estradoganali, e per le consecutive pratiche degli uffici a ciò istituiti si osservano le determinazioni relative alla dichiarazione delle merci ed alla procedura daziaria.
4. Disposizioni particolari per le coste marittime, a. Porti di mare nei quali possono entrare legni carichi di generi di privativa.
§ 395. Notificazioni particolari determinano in quali porti di mare non compresi nel territorio doganale possano entrare legni carichi di generi di privativa. Tutti gli altri porti, le rade, baje e spiagge, come pure le adjacenti maremme e lagune, compresi i canali che le intersecano, sono chiusi nei territori estradoganali al trasporto d’ogni genere di privativa, o specialmente di quel li, pei quali le dette notificazioni non ne contengono il permesso.
b. Divieto d’approdare, di gettar l’ancora o toccar la riva fuori di questi porti.
§ 396. Fuori dei porti dei territori estradoganali stabiliti da queste notificazioni non è per messo ad alcun legno carico di generi di privativa di approdare, ancorare, prender terra, o mettersi in comunicazione colla spiaggia per mezzo di battelli, tavole, corde od altri corpi natanti, eccettuato il caso di necessità per forza maggiore di fortuito evento.
c. Imbarchi e sbarchi nei porti di mare.
§ 397. Nei porti non compresi nel territorio doganale, che sono aperti ai legni carichi di generi di privativa, si osserveranno per questi generi le norme relative al carico e scarico di merci nei porti di mare del territorio doganale (§ 38 sino al 41).
Con ispeciali regolamenti si daranno nei singoli porti franchi per favorire il commercio quelle disposizioni analoghe alle circostanze locali, che saranno compatibili colla tutela dei diritti della finanza.
d. Facoltà degl’impiegati di finanza e degl’individui addetti ai corpi di sorveglianza relativamente ai legni entrati nei porti.
§ 398. Gl’impiegati daziari e gl’individui ad detti alle guardie di finanza e di confine sono autorizzati a recarsi sui legni entrati nei porti dei territori estradoganali, e se sono carichi di generi di privativa, sono autorizzati a trattenervisi sino a che questi siano posti sotto custodia d’ufficio, o sino a che il legno esca dal porto, come anche a dare le disposizioni necessarie per impedire che sia trafugata alcuna parte dei medesimi.
Nel caso di fondato sospetto, che si celino generi di privativa, è data facoltà ai suddetti impiegati e guardie di aprire e visitare in concorso di un impiegato dell’autorità locale, ed in sua mancanza di un membro dell’amministrazione comunale, l’interno del legno, le camere, gli armadj, le casse, i colli, i barili od altri recipienti, di porre guardie sul legno sino a che la visita sia ultimata, e di prendere le sopra indicate misure onde impedire ogni trafugamento.
Agli agenti di finanza, che rimangono sul legno per l’esercizio delle loro funzioni, dovrà darsi gratuitamente un congruo ricovero.
e Trasporto d’oggetti di privativa col mezzo di barche pescarecce.
§ 399. Alle coste marittime escluse dal territorio doganale non possono adoperarsi barche pescarecce per il trasporto di generi di privativa.
f. Procedura nel caso d’infortunio di mare.
§ 400. Pei casi, nei quali un legno carico di generi di privativa è costretto da un infortunio di mare a deviare dalle prescrizioni dei §§ 395 e 396, e pei generi di privativa gettati alla spiaggia dei territori estradoganali serviranno di norma le disposizioni relative alle coste marittime del territorio doganale (§ 46 sino al 48).

SEZIONE III.
DELLA PRODUZIONE, PREPARAZIONE E DELL’USO DEI GENERI DI PRIVATIVA.
I. Disposizioni generali.
1. Massima.
§ 401. Senza licenza dell’autorità di finanza non è lecito ad alcuno di produrre generi di privativa, di prepararli nei casi indicati dalla legge, né di usarne in maniera da essa vietata.
2. Proprietà riservata alla finanza del sale e del nitro.
§ 402. È di esclusiva proprietà dello stato tutto il sale comune prodotto dalla natura sopra o sotto la superficie del suolo nel territorio dello stato, sia puro, sia misto con altre sostanze, e tutto il nitro prodotto dalla natura o formatosi sopra o sotto la superficie medesima.
5. Condizione d’ogni licenza per la produzione o preparazione.
§ 403. La licenza di produrre o preparare un genere di privativa si concede sempre sotto la condizione, che non s’intraprenda altro processo, che quello espressamente permesso, che venga praticato soltanto sui fondi o nei luoghi designati, e che la totalità del prodotto venga consegnata ai magazzini della finanza nello stato convenuto.
4. Compensazione per parte della finanza.
§ 404. Pei generi consegnati, ed ammissibili in conformità delle condizioni della licenza tanto riguardo alla qualità che alla quantità (§ 418), la finanza presta un congruo corrispettivo. La sua misura, il luogo e tempo della consegna vengono fissati da disposizioni speciali.
5. Pretensioni d’un terzo, a. Se per esse viene impedita la produzione, la preparazione o la consegna.
§ 405. Sui generi di privativa, che vengono prodotti da taluno coll’obbligo di consegnarli alla finanza, o preparati per conto della medesima, non può farsi valere veruna pretensione atta ad interrompere o sospendere la produzione o la preparazione, o ad impedire la consegna del prodotto alla finanza.
b. Sul prezzo o sulla mercede.
§ 406. Sul prezzo o sulla mercede dovuti dalla finanza pei generi consegnati o per la loro preparazione possono aver luogo le azioni fondate nel diritto civile, e tutti i mezzi ammessi dalla legge per la loro assicurazione e realizzazione, quando una speciale determinazione non disponga altrimenti.
c. Sugli attrezzi, apparati o requisiti della fabbricazione o della preparazione.
§ 407. Sugli attrezzi, apparati od altri requisiti per la produzione o preparazione di generi di privativa da consegnarsi alla finanza, o preparati per la medesima, non può farsi luogo senza il con senso dell’autorità superiore dirigente l’amministrazione della privativa, di cui si tratta, a veruna misura giudiziaria di assicurazione o di esecuzione, colla quale venga interrotta, sospesa o resa impossibile la produzione o la preparazione dei generi suddetti.
II. Disposizioni speciali per la produzione del sale e del nitro.
1. Scoperta d’una sorgente d’acqua salsa o di materie saline.
§ 408. Scoprendosi una sorgente d’acqua salsa, od uno strato o filone di sale, o di salgemma puro, o combinato con altre sostanze, ovvero formandosi una sorgente d’acqua salsa, o cominciando una sorgente d’acqua dolce a divenir salsa, colui che ha il godimento del fondo, e se questo non fosse goduto, il proprietario di esso è obbligato di darne avviso all’autorità provinciale di finanza al più tardi entro novanta giorni decorribili dal tempo, in cui ne venne in cognizione.
2. Facoltà delle autorità di finanza.
a. Riguardo alle sorgenti d’acqua salsa.
§ 409. Le autorità di finanza hanno il diritto di far otturare le sorgenti d’acqua salsa, delle quali non trovano conveniente di servirsi per la finanza, o di rendere impossibile l’uso del sale che contengono nel modo che reputano più conveniente ad assicurare l’interesse dell’erario.
b. Riguardo allo stabilimento di saline.
§ 410. Queste autorità sono pure autorizzate a stabilire delle saline ed esigere la cessione dei terreni ed edifizi occorrenti ovunque vi sieno sorgenti salse, o si scopra sale sotto o sulla superficie del suolo.
e. Indennizzazione del proprietario.
§ 41 1. Al proprietario del fondo sul quale fu otturata o resa inutile una sorgente d’acqua salsa con danno della sua proprietà, ed al proprietario dei terreni o degli edifizi ceduti per lo stabilimento d una salina si presta l’indennizzazione giusta il disposto dal § 365 del codice civile generale.
5. Speciali facoltà de’ salnitrai.
§ 412. Prescrizioni speciali determinano i diritti concessi ai salnitrai relativamente all’uso della terra nitrosa e del calcinaccio, ed alla ricerca del nitro negli edifizi, come pure i loro doveri sotto questo riguardo, e come debbansi mantenere i diritti concessi ai salnitrai e far adempiere i doveri che loro incumbono.
4. Consegna del sale risultante da qualche operazione qual rimanenza o prodotto accessorio.
a. Obbligo relativo.
§ 413. Chi raffina nitro, od esercita in generale una professione, dal cui processo risulta del sale comune qual rimanenza o prodotto accessorio, è tenuto di consegnare al principio di ogni mese sempre per intiero il sale ottenuto nell’ultimo mese decorso all’ufficio indicatogli in conseguenza del l’avviso che avrà dato sulla detta sua professione, e ciò verso il pagamento del valore corrispondente alla qualità del genere, previa detrazione dell’imposta di consumo compresa nel prezzo della privativa.
b. Procedura quando il sale sia di cattiva qualità.
§ 414. Se il sale ottenuto nella maniera suddetta è di qualità tanto inferiore, che non si riconosca qualificato alla vendita nei magazzini della finanza, sarà pesato ed indi reso inutile ad ogni uso alla presenza degl’impiegati o commessi di finanza a ciò destinati, qualora le autorità di finanza non trovassero conveniente di esimere il producente dall’obbligo della consegna.
III. Divieto di produzione, preparazione od uso di generi di privativa.
1. Vietata produzione.
a. Per mancanza della licenza.
aa. Del sale.
§ 415. Si considera come vietata produzione di generi di privativa se taluno senza licenza delle autorità di finanza
1. scava sul proprio fondo o sul fondo altrui salgemma, terre saline, od altri minerali contenenti sale;
2. apre sorgenti d’acqua salsa;
3. produce sale da suoi elementi chimici;
4. estrae sale da acque, da terre o da altri minerali, senza alcuna differenza se l’acqua salsa sia stata attinta al mare od a sorgenti, o prodotta dalla mistura d’acqua dolce e sale, o se il sale sia una rimanenza del processo d’un esercizio, o se il sale misto coll’acqua provenga o no dai magazzini della finanza.
bb. Del tabacco, salnitro e della polvere da fuoco.
§ 416. È pure compreso nella vietata produzione di generi di privativa se taluno senza licenza delle autorità di finanza
5. pianta tabacco;
6. coltiva tabacco cresciuto spontaneamente;
7. raccoglie o detiene foglie, steli, fusti, rimasugli qualificati al consumo come tabacco, 8. estrae nitro da terre, da minerali o da acque, o lo produce artificialmente;
9. fabbrica polvere da fuoco.
b. Per aver ecceduto i limiti della licenza.
aa. Riguardo ai luoghi o terreni assegnati.
§ 417. Trasgredisce il divieto di non autorizzata produzione di generi di privativa anche quel producente, che ha ottenuto bensì dalle autorità di finanza la licenza di produrli o prepararli, ma intraprende il processo permessogli in luoghi diversi da quelli a lui stabiliti, o trattandosi di generi che vengono piantati od estratti dal suolo, impiega terreni diversi da quelli che gli vennero all’uopo designati.
bb. Riguardo alla quantità o qualità dell’oggetto.
§ 418. La produzione di generi di privativa nei fondi o nei luoghi assegnati in quantità maggiore o di qualità diversa da quella determinata nella licenza non si considera come vietata produzione: ma se le autorità che dirigono l’amministrazione di quella privativa trovano che i generi consegnati in quantità o qualità non corrispondente alla licenza non sono accettabili per uso della finanza, dovranno questi rimanere in custodia della medesima fino a che siano tolti gl’impedimenti al loro acquisto per uso della medesima. La finanza ha il diritto di esigere dal producente la compensazione delle spese particolari che occorressero per la custodia. La presente disposizione non altera i diritti e gli obblighi rispettivi della finanza e del producente nascenti da contratti che si fossero stipulati.
2. Vietata preparazione.
§ 419. In forza del divieto di preparare generi di privativa non si può senza licenza delle autorità di finanza
1. raffinare il sale, separandolo dalle sostanze eterogenee con mezzi chimici;
2. ridurre in corda, macinare, conciare, od in qualsiasi altro modo preparare tabacco che non provenga dai magazzini della finanza;
3. ridurre a tabacco da naso il tabacco greggio o da fumo, quand’anche provenga dai magazzini della finanza;
4. in generale erigere o mantenere un esercizio, in cui per conto d’altri o per metterlo in vendita a) si prepara tabacco, b) si raffina nitro o si prepara artificialmentle.
5. Uso vietato.
a. In generale.
§ 420. Fa uso proibito dei generi di privativa quegli che non avendo la licenza delle autorità di finanza
1. attinge acqua salsa a sorgenti saline;
2. fa uso dell’acqua salsa del mare per la preparazione dei commestibili;
3. raccoglie o leva il sale prodotto natural mente sulla spiaggia del mare, od in altri luoghi sulla superficie del suolo;
4. raccoglie o leva il nitro che si forma sul suolo senza il soccorso dell’arte;
5. sottrae generi di privativa al possesso della finanza, od alla consegna da farsi ad essa, levandoli sia dai luoghi di produzione, preparazione o detenzione, in cui si trovano sott’obbligo di con segna alla finanza, sia dai magazzini della medesima o de suoi commessi.
b. Per parte di quelli che producono o preparano i generi di privativa.
§ 421. Contravviene al divieto dell’uso dei generi di privativa chi, avendo ottenuto la licenza di produrli o prepararli, ritiene senza speciale licenza dell’autorità di finanza in tutto od in parte il genere da lui prodotto o preparato che doveva consegnarsi alla finanza, sia ch’egli stesso lo abbia consumato, sia che l’abbia ceduto ad altri, sia che, senza esservi astretto da forza maggiore di fortuito evento, abbia trattenuto il genere dopo il tempo, in cui avrebbe dovuto seguirne la con segna.
4 Riserva di permesso speciale per gli abitanti di determinati luoghi o per determinati esercizi.
§ 422. Dalla presente legge non vengono tolte le eccezioni dalle norme generali relative alla produzione e preparazione, od all’uso di generi di privativa, che si fossero accordate a favore degli; abitanti di luoghi determinati, od a favore di de terminati esercizi; salve però quelle mutazioni e misure di precauzione, che fossero richieste per la sicurezza dei diritti della finanza, o potessero in avvenire rendersi necessarie.

SEZIONE IV DEL TRAFFICO DEI CENI DI PRIVATIVA.
I. Disposizioni generali.
1. Divisione dei generi di privativa riguardo all’esercizio della riserva esclusiva.
§ 423. Riguardo al traffico con generi di privativa la finanza ne esercita la riserva esclusiva a favore dello stato o pienamente, o limitatamente.
2. Parti del territorio, nelle quali ha luogo la riserva esclusiva.
§ 424. Notificazioni speciali determinano in quali parti del territorio dello stato, e per quali oggetti la finanza eserciti limitatamente i suoi diritti di riserva esclusiva.
II. Pieno esercizio della riserva esclusiva.
1. Alienazione.
§ 425. I generi, riguardo ai quali la finanza ha il pieno esercizio dei di privativa, non possono essere venduti nelle parti del territorio, ove la privativa si esercita pienamente, se non da chi ne ha ottenuto espressamente la facoltà dalle autorità di finanza.
2. Acquisto.
§ 426. Nessuno può acquistare questi generi nelle suddette parti del territorio da chi non è munito della licenza di vendita rilasciata dall’autorità di finanza specialmente per il luogo, ove succede lo smercio.
3. Pignorazione.
§ 427. Questi generi non possono per ciò servire di pegno senza il permesso delle autorità di finanza 4. Applicazione delle disposizioni oc relative alle merci messe fuori di commercio.
§ 428. I suddetti generi soggiacciono nelle provincie del territorio dello stato, ove sussiste la privativa, (§ 384), alle prescrizioni relative agli getti posti fuori di commercio (§ 19 lettera 259 sino al 261) quando vengono importati dall’estero, o dalle parti di territorio, ove la privativa o non sussiste, o si esercita soltanto limitatamente.
5 venditori dei generi di privativa.
a. Istituzione de’ medesimi.
§ 429. Per questi generi le autorità, che dirigono l’amministrazione della privativa, istituiscono nelle provincie suddette, nel numero occorrente ed in luoghi adattati, dei venditori tanto per lo smercio all’ingrosso, quanto per la vendita ai consumatori.
b. Loro doveri.
aa. Riguardo al luogo della vendita.
§ 430. Questi venditori devono esercitare il traffico loro affidato in pubbliche botteghe o magazzini.
Ogni locale di vendita di tal natura sarà reso riconoscibile col mezzo di una distinta insegna.
bb. Custodia dei generi di privativa nel loro stato primitivo.
§ 431. E vietato ai venditori di alterare i generi ricevuti per la vendita, e di aggiungervi acqua od altre qualsiansi sostanze eterogenee.
cc. Osservanza della misura, del peso e dei prezzi, i fissati nella tariffa.
§ 432. Nella vendita dovranno attenersi esatta mente alla misura ed al peso normale. Non è loro lecito di vendere un genere ad un prezzo maggiore di quello stabilito nella tariffa, e trattandosi di un genere, la di cui vendita in via assoluta o ad un prezzo minore può farsi soltanto a determinate persone o sotto certe condizioni, non potranno venderlo ad altre persone nelle quali non concorrano le condizioni prescritte.
dd. Obbligo di tener affisse nelle botteghe la licenza di vendita e la tariffa.
§ 433. In ogni locale di vendita deve tenersi affissa in luogo visibile la tariffa, stampa, e la licenza la vendita dei generi di privativa rilasciata al venditore dalle autorità, che dirigono l’amministrazione della privativa.
Tanto l’una che l’altra sarà mostrata a chiunque lo domandi.
III. Esercizio limitato della riserva esclusiva.
§ 434. I generi, riguardo ai quali la finanza esercita limitatamente la privativa, e che provengono dalle fabbriche della finanza, possono sotto osservanza delle norme relative al commercio in generale circolare nelle parti del territorio dello stato, ove ha luogo l’esercizio limitato della privativa, come le altre merci legalmente acquistate.
1. Principj generali.
2. Traffico tra i paesi nei quali ha luogo il pieno esercizio della riserva esclusiva e le altre parti del territorio dello stato.
§ 435. Senza speciale licenza delle autorità di finanza i generi di privativa non possono traspor tarsi o spedirsi da paesi o circondarj, nei quali i diritti esclusivamente riservati alla finanza sulla privativa medesima si esercitano limitatamente in altri paesi o circohdarj, nei quali la finanza esercita questi diritti esclusivi senza limitazione.
IV. Disposizioni generali.
1. Alienazione dei generi di privativa acquisiti con favore.
§ 436. Coloro ai quali in via di eccezione proprio consumo, per uso dell’economia domestica, o per un esercizio, si accordano generi di privativa a prezzi minori degli ordinari, non possono cederli ad altri, e ciò senza distinzioni se i diritti esclusivi riservati alla finanza relativamente alla privativa, di cui si tratta, vengano esercitati pienamente o limitatamente.
2 Circolazione in parti del territorio, nelle quali la vendita è permessa solo per una determinata specie di generi di privativa
§ 437. Qualora in forza di un espressa, disposizione fosse permesso, in una parte, del territorio dello stato soltanto il consumo di una specie determinata, e chiaramente specificata degli oggetti di privativa con esclusione delle altre specie dei medesimi, in questo caso è proibito di trasportare o spedire dalla detta parte del territorio dello stato nelle altre oggetti della suindicata specie, di cui è esclusivamente prescritto il consumo, e viceversa di trasportare o spedire nella suddetta parte del territorio dello stato dalle altre generi di privativa permessi in queste ultime.
3. Marca d’ufficio
a. Dei generi di privativa comprati nei magazzini della finanza.
§ 438. Regolamenti particolari determinano quali generi di privativa ed in quale quantità all’atto della vendita nei magazzini della finanza o de’ suoi commessi vengono muniti di una marca d’ufficio da applicarsi all’involto, od in altro modo in prova della loro provenienza dai magazzini della finanza.
b. Dei generi provenienti dall’estero.
§ 439. Anche vengono legalmente introdotti l’estero, debbono in prova del seguito daziato essere muniti dall’ufficiò, che ne compie le pratiche prescritte, non solo della bolletta, ma quando la natura dei medesimi il comporta anche di una marca distinta sull’involto od in altro modo.
e. Conseguenze della mancanza della marca d’ufficio.
§ 440. Chi è trovato detentore di generi di privativa senza marca d’ufficio in quella quantità, che all’atto della vendita nei magazzini della finanza o de’ suoi commessi deve esserne munita (§ 438), è tenuto a giustificare la provenienza dei medesimi.
4. Facoltà degli impiegati di finanza e degli individui addetti ai corpi di sorveglianza
§ 441. Le facoltà accordate da questa legge agl’impiegati di finanza, ed alle guardie di finanza o di confine per la sorveglianza della circolazione (§ 269 sino al 306), si esercitano valida mente non solo nel territorio doganale, ma beni anche nei territorj, estradoganali riguardo a quelle privative che sono nei medesimi introdotte.

SEZIONE V. DELL’IMPOSTA DI CONSUMO SUI GENERI DI PRIVATIVA.
I. Modo di esazione di questa imposta.
1.Pei generi che si comprano nei magazzini della finanza.
§ 442. L’imposta di consumo pei generi di privativa, che si acquistano nei magazzini della finanza o de’ suoi commessi, è compresa nel prezzo di vendita, e si soddisfa col pagamento del prezzo stesso.
2. Pei generi che si comprano fuori di questi magazzini.
a Misura dell’imposta.
§ 443. La misura dell’imposta di consumo da pagarsi sui generi di privativa non acquistati nei magazzini della finanza o dei suoi commessi è stabilita da una tariffa apposita sotto la denominazione tassa di licenza.
Nell’introduzione, dall’estero.
§ 444. Non si accorda il permesso d’introdurre di privativa dall’estero, che sotto la condizione del previo pagamento di questa tassa.
c Qual addizione al dazio d’importazione
§ 445. Questa tassa costituisce pei generi, che s’importano dall’estero nel territorio doganale, un diritto addizionale al dazio d’entrata, e debbe pagarsi congiuntamente con questo.
Ciò vale anche per il caso, in cui un genere di privativa, non acquistato nei magazzini della finanza, si introduce nel territorio doganale da una territorio estradoganale, o da un paese appartenente, al territorio dello stato, ove non è introdotta la privativa.
II. A Garanzia per a l’imposta di consumo.
1. Pei generi introdotti dall’estero.
§ 446 Le disposizioni concernenti le persone tenute al pagamento del dazio e, la garanzia, della cosa pel medesimo (§ 199 sino al 206) sono applicabili anche riguardo all’imposta, di consumo sui generi di privativa, che dall’estero o da una parte del territorio, in cui non sussiste la priva, vengono importati nei paesi nei quali essa è introdotta.
2. Pei generi prodotti o preparati nel territorio dello stato
a. Garanzia della cosa senza riguardo al possessore.
aa Condizioni di questa garanzia.
§ 447 Se trattasi di generi di privativa pro dotti o preparati in un territorio all’esercizio della stessa privativa, o di generi, la o preparazione dei quali fu incominciata, ma noi ultimata nel detto territorio, o che in esso vennero affidati ad alcuno per la preparazione per conto della finanza, allora l’imposta di consuma è inerente agli stessi generi sino che si trovano in uno dei seguenti casi, cioè:
a) presso chi li produce o prepara;
b) nei magazzini della finanza o delle persone, che ne eseguiscono la vendita per conto della medesima;
c) sotto il suggello di finanza.
bb Conseguenze della medesima
§ 448. Allorché si verificano queste condizioni (§447) i suddetti generi di privativa non possono passare in circolazione, né in consumo per qualsiasi pretensione fondata sopra un titolo di diritto privato, senza il preventivo permesso delle autorità di finanza, e il preventivo pagamento dell’imposta competente (§ 405).
b. Garanzia personale.
aa A chi incumbe
§ 449. È tenuto al pagamento dell’imposta di consuma dei generi di privativa prodotti o preparati nel territorio soggetto alla privativa
a) Chi assunse espressamente quest’obbligo;
b) Chi acquista i detti generi dai magazzini della finanza o da suoi venditori;
c) Chi sottrae o tenta di sottrarre questi generi alla riservata esclusiva disposizione della finanza mediante un’azione od omissione, che per la legge penale sulle contravvenzioni può essergli imputata come defraudazione dei diritti di finanza, come complicità o partecipazione alla medesima, o come attentato della stessa;
d) Chi acquistò questi generi sapendo e furono illegalmente sottratti alla riservata esdisposizione della finanza.
bb Estensione di quest’obbligo a più persone
§ 450. Nei due ultimi casi (§449 c, d), l’obbligo incumbe a due o più persone di esse è tenuta solidariamente.
c. Garanzia della cosa avuto riguardo alla persona del possessore.
αα Se è tenuto al pagamento dell’imposta.
§ 451. Per l’esazione dell’imposta di consumo la finanza non ha soltanto un diritto personale verso quelli che ne sono tenuti al pagamento (§§ 446 e 449), ma gli stessi generi, pei quali l’imposta non fu pagata, servono alla medesima di garanzia finché si trovano in possesso di alcuno degli obbligati personalmente.

bb. In altri casi.
a. Riguardo ai generi d’una privativa esercitata pienamente
§ 452. In concorso del terzo che non sia già tenuto in forza delle premesse norme (§§446 e 449) al pagamento dell’imposta di consumo, i generi di una privativa, riguardo alla quale i diritti della finanza vengono esercitati pienamente, possono nei luoghi, ove si verifica questo pieno esercizio, essere rivendicati per l’esercizio dell’esclusiva disposizione riservata alla finanza e per l’esenzione dell’imposta non pagata, se il possessore gli ha acquistati da persona non munita della prescritta licenza di vendita.
Riguardo ad altri generi di privativa § 453. In concorso del terzo; che non sia già tenuto in forza delle norme premesse (§§ 446 e 449) al pagamento dell’imposta di consumo, il diritto della finanza per l’esazione dell’imposta non pagata può esercitarsi sui generi di una privativa di limitato esercizio nei luoghi, ove questo esercizio è limitato, soltanto nei seguenti casi, cioè:
a) contro chi detiene il genere in nome e per l’interesse della persona obbligata al pagamento della imposta di consumo, ovvero in forza d’un diritti di pegno statogli da questa concesso;
b) contro colui dal quale chi è personalmente tenuto al pagamento dell’imposta di consumo può rivendicare la cosa secondo i principi del diritto civile;
c) contro chi all’atto dell’acquisto della cosa, dalla natura di essa, dal prezzo evidentemente tenue, dalle notorie qualità personali, dal mestiere o, dalla occupazione del suo autore, o da altre circo stanze avrebbe dovuto concepire fondato sospetto, che la cosa sia stata illegalmente sottratta all’esclusiva disposizione riservata alla finanza, od al pagamento dell’imposta di consumo;
d) contro chi acquistò i generi di privativa da una persona, cui dai regolamenti è vietata la vendita, benché conoscesse la qualità dell’autore, sulla quale è fondata l’applicazione del divieto.
cc. Quando il diritto di pegno abbia la prelazione.
Quando il possessore o detentore di generi d’una privativa esercitata limitatamente ha acquistato su di essi il diritto di pegno, non lo potrà far valere prima che siano stati esercitati i diritti esclusivamente riservati alla finanza, e sia stata pagata la dovuta imposta di consumo, se egli all’atto dell’acquisto del diritto di pegno sapeva, o dalla natura della cosa, dalle notorie qualità personali, dal mestiere o dall’occupazione del debitore, o da altre circostanze avrebbe dovuto concepire fondato sospetto, che il genere sia stato illegalmente sottratto all’esclusiva disposizione riservata alla finanza, ed al pagamento dell’imposta di consumo.
III. Metodo di procedimento riguardo ai generi di privativa soggetti all’azione della finanza.
Disposizioni generali a. Loro rilascio all’attuale, possessore.
§ 455. I generi, sui quali ha luogo l’azione della finanza per l’esazione dell’imposta di consumo insoluta e per l’esercizio dell’esclusiva disposizione riservata alla finanza (§ 446 sino al 454) possono a richiesta del possessore essergli lasciati previa verificazione del peso e della qualità, e verso il pagamento dell’imposta di consumo insoddisfatta, qualora le autorità lo trovino ammissibile.
b Consegna ai magazzini d’ufficio.
§ 456. Quando il possessore non faccia tale richiesta, o non paghi l’imposta insoddisfatta o le autorità di finanza non trovino di permettere, che i generi soggetti all’azione della finanza siano lasciati al possessore, essi si consegneranno a magazzino d’ufficio più vicino.
2 Disposizione dei generi d’una privativa esercitata pienamente.
a Acquisto per la finanza
§ 457. Sei generi, consegnati, soggetti al pieno esercizio dei diritti riservati,allo stato, e dalle autorità di finanza vengono riconosciuti, qualificati, alla vendita per conto della finanza, o per uso nella preparazione di generi di privativa, ne paga il valore, previa detrazione dell’imposta di consumo compresa nel prezzo di vendita della privativa.
b Spedizione fuori del territorio soggetto alla privativa
§ 458. Se le autorità di finanza riconoscono, che questi oggetti non sono qualificati all’acquisto per la medesima, essi debbono spedirsi sotto sorveglianza d’ufficio ed a spese di chi ne era possessore, all’estero, od in una parte del territorio dello stato, ove non sussiste la privativa od ove non sussiste l’impedimento all’acquisto per la finanza.
3. Metodo di procedimento esercitata riguardo ai generi d’una privativa esercitata pienamente.
a Spedizione fuori dal territorio oggetto di una privativa
§ 459. Si procederà nella maniera stabilita nel paragrafo precedente (458) anche allorché, riguardo ai generi soggetti all’azione della finanza, i diritti riservati alla medesima si esercitano limitatamente, qualora questi generi siano tali che nel paese in cui si trovano non sia permesso di porli in circolazione.
b. Alienazione.
460. Se non sussiste siffatto impedimento, i suddetti generi verranno alienati nel modo prescritto per l’esazione della tassa di magazzino (§ 249 sino al 251). Il prezzo ricavatone verrà rimesso al proprietario, previa detrazione delle spese di custodia e di vendita e dell’imposta di consumo.
c. Metodo di procedimento nel caso di controversie civili.
§ 461. Quando su questi generi di privativa qualificati per la libera circolazione vengano spiegate azioni civili contenziose da un terzo, che non è obbligato al pagamento dell’imposta di consumo (§§ 453 e 454), e non concorrano le condizioni di sopra espresse (§§ 200, 446,447) per la garanzia della cosa, i generi, sui quali cade la pretensione spiegata, saranno custoditi nel magazzino d’ufficio sino al seguito giudizio sulla medesima, qualora la loro condizione non ne renda necessaria la vendita prima di questo termine, ovvero non venga intanto prestata cauzione alla finanza per l’imposta non pagata e per le spese occorse
4. Riserva.
a. Dell’applicazione delle prescrizioni relative alla procedura penale.
§ 462. Le disposizioni sin quì enunciate (§ 455 sino al 461) hanno valore solo nei casi, nei quali i generi soggetti all’azione della finanza non hanno ad essere oggetto di procedura penale per contravvenzione di finanza. Se ha luogo, questa procedura, si dispone dei generi secondo le relative prescrizoni.
b. Dei diritti di proprietà della finanza sulla cosa.
§ 463. Quando i generi di privativa sottratti al pagamento dell’imposta di consumo sono di proprietà, dello stato, rimane fermo il suo diritto di far valere in via regolare le azioni che da tale proprietà gli derivano.

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