Regolamento elettorale per le diete provinciali di Gorizia, Gradisca e Istria

Regolamento elettorale per le diete provinciali della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca e per il Margraviato d’Istria.

Categoria: Impero Austriaco

1. Dei distretti e luoghi elettorali.
§. 1.
Per la elezione dei deputati della classe del grande possesso fondiario, tanto la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, quanto tutto il Margraviato d’Istria formano ciascuno un solo distretto elettorale.
I luoghi elettorali sono le città di Gorizia e Parenzo.
§. 2.
Gli elettori dei deputati della classe del grande possesso fondiario formano ciascuno un corpo elettorale, che eleggerà sei deputati nella Contea Principesca di Gorizia o Gradisca e cinque nel Margraviato d’Istria.
§. 3.
Per la elezione dei deputati delle città, borgate e paesi industriali formano:
A. Nella Contea Principesca di Gorizia e Gradisca.
a) Gorizia un distretto elettorale;
b) Cormons e Gradisca, insieme un distretto elettorale;
c) Cervignano, Monfalcone o Grado, insieme un distretto elettorale;
d) Tolmino, Pletz, Caporetto, Canale, Aidussina, insieme un distretto elettorale.
B. Nel Margraviato d’Istria.
a) Rovigno o b) Pirano ciascuno un distretto elettorale;
c) Capo d’Istria ed Isola insieme un distretto elettorale;
d) Parenzo, Umago, Cittanuova, insieme un distretto elettorale;
e) Dignano, Pola, Albona, e Fianona insieme un distretto elettorale;
f) Montona, Buje, Visinada e Pinguente insieme un distretto elettorale;
g) Pisino, Volosca, Castua, Lovrana, Moschenizze, insieme un distretto elettorale.
§. 4.
Quelle città che per sé sole formano un distretto elettorale, sono nello stesso tempo luoghi elettorali dei rispettivi distretti.
lo ogni distretto elettorale composto di due o più città, borgate o paesi industriali, è luogo elettorale del rispettivo distretto, quello primo nominato al precedente paragrafo nell’indicazione di ciascun distretto elettorale.
§. 5.
Nel distretto elettorale della città di Gorizia si eleggeranno due deputati e negli altri distretti elettorali indicati nel § 3, si eleggerà un deputato per ciascuno, Tutti gli aventi diritto di elezione in ciascuno di questi distretti elettorali formano un corpo elettorale.
§. 6.
Le Camere di Commercio e d’industria di Gorizia o di Rovigno eleggono ciascuna due deputati alla dieta provinciale.
I membri e supplenti di ciascuna camera compongono il corpo elettorale per tali elezioni.
§. 7.
Per la elezione dei deputati dei Comuni foresi compongono i distretti politici;
cioè:
A. Nella Contea Principesca SC di Gorizia e Gradisca:
1. Gorizia (circondario), Canale, Aidussina, insieme un distretto elettorale;
2. Gradisca, Cormons, Monfalcone, Cervignano, insieme un distretto elettorale;
3. Tolmino, Pletz, Kirchheim, insieme un distretto elettorale;
4. Sessana, Comen, insieme un distretto elettorale.
B. Nel Margraciato d’Istria:
1. Rovigno, Parenzo, Dignano, Pola, insieme un distretto elettorale.
2. Capodistria, Pirano, insieme un distretto elettorale;
3. Montona, Buje, Pinguente, insieme un distretto elettorale;
4. Pisino, Albona insieme un distretto elettorale;
5. Volosca, Castelnuovo, insieme un distretto elettorale;
6. Lussin, Voglia, Cherso, insieme un distretto elettorale.
§. 8.
Luogo elettorale per ciascuno dei distretti elettorali composti per la elezione dei deputati dei comuni foresi, è la sede dell’ufficio distrettuale politico, del distretto politico primo nominato al § 7, nella composizione dei distretti elettorali.
§. 9.
i Ciascuno dei distretti elettorali indicati nel § 7 eleggerà due deputati.
Gli elettori di tutti i Comuni situati in un distretto elettorale (ad eccezione delle città, borgate, o luoghi industriali, che secondo il § 3 hanno diritto all’elezione di deputati) formano un corpo elettorale.

II. Del distretto di elezione e dell’eleggibilità.
§. 10.
I deputati della classe elettorale del grande possesso fondiario sono da eleggersi con elezione diretta dai possidenti maggiorenni appartenenti allo Stato Austriaco, che nella Contea Principesca di Gorizia o di Gradisca devono pagare per il loro possesso tavolare, e nel Margraviato d’Istria per il loro possesso fondiario, un’annua imposta reale al sovrano erario di almeno cento fiorini (esclusa l’addizionale di guerra).
§. 11.
Fra più comproprietarj di un fondo dante diritto di elezione, può eleggere soltanto quello fra essi, che viene a ciò autorizzato dagli altri.
Il possesso di due o più fondi, che insieme devono pagare al Sovrano erario un’annua imposta reale di almeno cento fiorini (esclusa l’addizionale di guerra), dà pure diritto all’elezione.
§. 12.
Per quei fondi danti diritto di elezione, che sono in possesso di una corporazione o società, il diritto di elezione sarà da esercitarsi da quella persona, la quale a termini delle norme legali o sociali vigenti, è chiamata a rappresentare al di fuori la corporazione o società.
I Comuni che sono in possesso di fondi danti diritto di elezione non possono, come tali, esercitare questo diritto di elezione.
§. 13.
I deputati delle città, borgate, o paesi industriali, indicati nel § 3, sono da eleggersi mediante elezione diretta di tutti quei membri comunali, aventi diritto, secondo gli speciali Statuti comunali, o secondo la legge ‘comunale del 17 Marzo 1849 N. 170 B. L. I., di eleggere la rappresentanza comunale delle città, borgate e paesi industriali formanti un solo distretto elettorale, ed i quali membri a) in comuni con tre corpi elettorali appartengano al primo e secondo corpo elettorale, e nel terzo corpo elettorale paghino almeno dieci fiorini d’imposte dirette;
b) in comuni con meno di tre corpi elettorali formano le due prime terze parti di tutti gli elettori comunali elencati secondo l’altezza dell’importo che sono obbligati a pagare annualmente per imposte dirette.
Vi si aggiungono quelle persone che secondo la loro qualità personale hanno il diritto attivo di elezione nel comune
§. 14.
L’elezione dei deputati dei Comuni foresi avviene a mozzo di elettori eletti.
Ogni comune del distretto elettorale elegge un elettore per ogni cinque cento abitanti. I residui, risultanti dalla divisione del numero degli abitanti per cinquecento, si calcolano, so ammontano a due cento cinquanta o più, come cinquecento, se ammontano a meno di due cento cinquanta, non vi si ha alcun riguardo.
Piccoli comuni, il cui numero di abitanti ammonta a meno di cinquecento, eleggono un elettore.
§. 15.
Gli elettori di ogni Comune sono da eleggersi da quei membri comunali che secondo la legge comunale del 17 Marzo 1849 N. 170 B. L. I. hanno diritto di eleggere la rappresentanza comunale e
a) in comuni con tre corpi elettorali formano il primo e secondo corpo elettorale;
b) in comuni con meno di tre corpi elettorali formano le due prime terze parti di tutti gli elettori comunali elencati secondo l’altezza dell’importo che sono obbligati a pagare annualmente per imposte dirette.
Vi si aggiungono quelle persone che secondo la loro qualità personale hanno il diritto attivo di elezione nel comune.
§. 16.
Ogni elettore può esercitare il suo diritto di elezione soltanto in un distretto elettorale, e di regola solo personalmente.
la via di eccezione gli aventi diritto di elezione della classe degli elettori del grande possesso fondiario possono esercitare il loro diritto di voto a mezzo di un procuratore. Lo stesso dove avere il diritto di elezione nella stessa classe elettorale e può rappresentare un solo elettore.
Chi ha il diritto di elezione nella classe elettorale del grande possesso fondiario non può eleggere in alcun distretto elettorale delle altre due classi, e chi ha il diritto di elezione nelle città, borgate, e paesi industriali indicati nel §. 3 non può eleggere in alcun comune forese.
Un elettore delle classi elettorali delle città, borgate, o luoghi industriali e dei comuni foresi, che sia membro di varj comuni, esercita il suo diritto di elezione soltanto in quel comune, nel quale tiene l’ordinaria sua dimora.
§. 17.
È eleggibile a deputato alla dieta provinciale ciascuno che:
a) sia suddito Austriaco;
b) abbia trent’anni;
c) si trovi nel pieno godimento dei diritti civili;
d) abbia il diritto di elezione dei deputati alla dieta provinciale, secondo le disposizioni dei precedenti S§. 10 fino 15, in una classe di elettori della provincia, cioè o in quella del grande possesso fondiario, o in quella dello città, borgate, e paesi industriali, o in quella dei comuni foresi.
Tali qualifiche per l’eleggibilità valgono anche per i deputati della
Camera di commercio o d’industria.
§. 18.
Dal diritto di elezione e dall’eleggibilità alla dieta provinciale sono escluse:
a) Le persone che furono dichiarate colpevoli di un crimine, o un delitto, o di una contravvenzione commessa per cupidigia di lucro, o contro la pubblica moralità, o che furono soltanto sciolte per insufficienza di prove dal l’accusa di un crimine, delitto o contravvenzione commessa per cupidigia di lucro.
b) Le persone che furono sottoposte ad inquisizione per una delle azioni punibili indicate sotto la lettera a) fino a tanto che dura tale inquisizione.
c) Le persone sulla cui sostanza fu aperto il concorso od avviata la procedura di componimento, fino alla durata della procedura concursuale o di componi mento, o dopo ultimata la procedura, se non vi sieno state ritenute innocenti.
III. Della pubblicazione e dei preparatioi per le elezioni.
§. 19.
L’eccitamento a procedere all’elezione, avviene di regola mediante decreti del Luogotenente, che devono contenere l’indicazione del giorno pel quale deve procedersi, nei luoghi elettorali stabiliti dal presente Regolamento elettorale, all’elezione dei deputati alla dieta provinciale.
La destinazione del giorno di elezione deve seguire in modo, che prima del medesimo si possano ultimare tutti i necessari preparativi.
§. 20.
La pubblicazione di elezioni generali per la dieta provinciale deve seguire in modo, che vengano eletti prima i deputati dei comuni foresi, poi i deputati delle città, borgate, e paesi industriali nonché delle Camere di commercio e d’inustria, e fimalmente quelli del grande possesso fondiario, o che le elezioni di ciascuna delle duo prime classi elettorali, avvenga in tutta la provincia nel giorno stesso.
§. 21.
La pubblicazione di elezioni generali avviene mediante la Gazzetta provinciale, o con affissi in tutti i comuni.
La pubblicazione di singolo elezioni avviene, rispettivamente alla classe elettorale del grande possesso fondiario, mediante la Gazzetta provinciale, o mediante affissi rispettivamente alla classe elettorale dello città, borgate o paesi industriali, non che a quella dei comuni foresi.
§. 22.
Tutti gli aventi diritto di elezione, che secondo le disposizioni del presente regolamento elettorale, formano un corpo elettorale, sono da inscriversi in un apposito elenco.
La lista degli elettori di ciascun corpo elettorale dove tenersi in evidenza dagli organi chiamati ad estenderla, ed estendersi in due esemplari per procedere all’elezione.
§. 23.
La lista degli elettori per il corpo elettorale del grande possesso fondiario deve estendersi dal Luogotenente o pubblicarsi mediante inserzione nella Gazzetta provinciale, fissando un termine di quattordici giorni dal giorno della pubblicazione, per insinuare i reclami.
Reclami presentati dopo spirato il termine, sono da respingersi come estemporanei.
§. 24.
Il Luogotenente decide se sieno fondati o meno i reclami relativi all’ammissione di non aventi diritto di elezione, o alla esclusione di aventi diritto; al mode simo spetta pure il diritto di rettificare d’ufficio fino al giorno dell’elezione la lista elettorale del grande possesso fondiario.
§. 25.
Rettificata che sia la lista degli elettori per il corpo elettorale del grande possesso fondiario, dopo seguita la decisione sui reclami presentati in tempo utile, si rilasciano carte di legittimazione per i singoli elettori, le quali devono contenere il numero progressivo della lista elettorale, il nome e la dimora dell’elettore, il luogo, il giorno e l’ora dell’elezione.
Agli elettori dimoranti nel Litorale, vengono trasmesse le loro carte di legittimazione; gli elettori dimoranti fuori del Litorale, sono da eccitarsi mediante la gazzetta provinciale a ritirare le loro carte di legittimazione.
§. 26.
La lista degli elettori in ciascuna delle città, borgate e paesi industriali indicali nel §. 3 deve estendersi dal capo comunale con esalta osservanza delle disposizioni dei §§. 13 e 18 e deve firmarsi anche dal proposto dell’autorità politica alla quale è soggetto il comune, dopo averne riscontrata l’eguaglianza con la lista elettorale per la rappresentanza comunale, certificandone la esattezza.
Nello estendere tali liste elettorali serviranno di base le rettificate liste degli elettori comunali dell’ultima nuova elezione della rappresentanza comunale.
§. 27.
Tutte le autorità politiche chiamate a termini dei precedenti paragrafi alla certificazione dell’esattezza della lista degli elettori alla dieta provinciale, delle città borgate e paesi industriali, dovranno rilasciare ed intimare agli inscritti elettori carte di legittimazione, contenenti il nome e la dimora dell’elettore, il luogo, il giorno o l’ora dell’elezione.
Le liste degli elettori di quelle città, borgate, e paesi industriali, che non sono luogo elettorale, devono trasmettersi al preposto dell’ufficio politico residente nel luogo elettorale stabilito per il distretto elettorale, e dovranno ripetersi dal medesimo anche le necessarie nozioni per le inserzioni nelle carte di legittimazione, del luogo, giorno ed ora dell’elezione.
§. 28.
Se duo o più città, borgate, o paesi industriali sono uniti in un distretto elettorale, il preposto dell’ufficio politico residente nel luogo elettorale stabilito per il distretto rispettivo, dovrà unire le liste degli elettori dei singoli luoghi in una lista principale del distretto elettorale, e prepararla per la elezione in doppio esemplare.
§. 29.
Per la elezione dei deputati dei comuni foresi, ciascuna autorità distrettuale politica dei due territorii provinciali, dovrà per ogni comune esistente entro il suo raggio giurisdizionale, ad eccezione soltanto delle città, borgate e luoghi industriali indicati nel §. 3 stabilire secondo il disposto dal §. 14 il numero degli elettori da eleggersi da ciascun comune, in base all’ammontare della popolazione indigena rilevato nell’ultima numerazione popolare. Ne darà poi avviso al capo comunale, con ordine di redigere o rassegnare in base alle rettificate liste degli elettori comunali dell’ultima nuova elezione della rappresentanza comunale, l’elenco dei membri comunali aventi diritto secondo le disposizioni dei §§. 15 e 18 all’elezione degli elettori.
§. 30.
Il proposto dell’autorità politica distrettuale dovrà, pervenuto che gli sia l’elenco dei membri comunali, aventi diritto all’elezione degli elettori, stabilire il giorno, l’ora ed il luogo di tale elezione, destinare per dirigerla un delegato quale Commissario elettorale, e rendere edotto di tali disposizioni in tempo utile il Capo comunale, con incarico d’invitare all’elezione i membri Comunali che vi hanno diritto.
§. 31.
Il Commissario elettorale esaminerà l’elenco dei membri comunali aventi di ritto di volo, ne certificherà l’esattezza, come pure il seguito invito degli elettori, e consegnerà l’elenco degli elettori colla predisposta lista di votazione al Capo Comunale, che assieme al Commissario elettorale forma la Commissione elettorale.
§. 32.
L’elezione degli elettori avverrà nello stabilito giorno di elezione, all’ora prefissa, e nell’indicato luogo di riunione senza riguardo al numero degli elettori comparsi, e vi si applicheranno analogamente lo disposizioni dei susseguenti §§. 39, 40, 41, nonché 43 fino inclusivamente al 47.
Ciascun elettore indicherà tanti nomi quanti sono gli elettori da eleggersi.
Per la validità dell’elezione degli elettori è necessaria l’assoluta maggioranza di voti.
So tale maggioranza non viene raggiunta nella prima votazione, si procederà secondo le disposizioni dei §§. 48, 49 50.
§. 33.
Il Capo distrettuale politico dovrà in ciascun comune constatare la legalità dell’atto di elezione degli elettori, e qualora non si renda necessaria una nuova elezione, che con indicazione dei motivi devo tosto ordinarsi, inscriverà gli eletti nella lista degli elettori di tutto il distretto politico, da estendersi in doppio esemplare.
§. 34.
Appena a mozzo della seguita elezione degli elettori sia completata in tutti i comuni foresi del distretto la lista elettorale degli elettori, il Capo distrettuale politico rilascierà e trasmetterà agli elettori le carte di legittimazione che dovranno contenere il numero progressivo della lista distrettuale degli elettori, il nome ed il luogo di dimora dell’elettore, il luogo, il giorno o l’ora della elezione dei deputati alla dieta provinciale.
Le liste degli elettori di quei distretti, la cui residenza d’ufficio non è nello stesso tempo luogo di elezione, sono da trasmettersi unitamente agli atti relativi all’elezione degli elettori al preposto dell’ufficio distrettuale politico residente nel luogo di elezione stabilito per il distretto elettorale, dal quale si ripeteranno pure le necessarie nozioni sul luogo, giorno ed ora dell’elezione, onde inserirli nelle carte di legittimazione.
§. 35.
Il preposto dell’ufficio politico residente nel luogo elettorale stabilito per il rispettivo distretto, dovrà unire le liste degli elettori di tutti i distretti politici formanti un distretto elettorale in una lista principale degli elettori del distretto elettorale o predisporla in doppio esemplare per l’elezione.

IV. Dell’elezione dei deputati alla dieta provinciale.
§. 36.
La direzione dell’elezione di ciascun corpo elettorale, a cui si procede in presenza d’un Commissario governativo viene demandata ad una Commissione elettorale formata dal corpo stesso, e che si compone:
1. per il corpo elettorale del grande possesso fondiario di quattro membri nominati dagli aventi diritto di elezione, o di tre membri nominati dal Luogotenente;
2. per ogni corpo elettorale delle città, borgate e paesi industriali indicati al § 3 del Podestà o del da lui destinato sostituto, di duo membri della rappresentanza comunale del luogo elettorale o di quattro membri nominati dal Commissario elettorale;
3. per ogni corpo elettorale dei comuni foresi di tre membri del corpo elettorale nominati dal Commissario elettorale o di quattro nominati dagli stessi elettori.
§. 37.
Lo carte di legittimazione rilasciate agli elettori e rispettivamente agli elettori eletti danno il diritto di entrare nel locale destinato all’elezione, o valgono come eccitamento ad intervenire, senza ulteriore invito, nel giorno in esse indicato o nell’ora stabilita all’elezione.
§. 38.
Nel giorno dell’elezione all’ora stabilita o nel locale di radunanza destinato, si darà principio all’atto di elezione, senza riguardo al numero dei comparsi elettori, colla formazione della Commissione elettorale, che dal suo seno nomina il presidente, e prende in consegna le liste elettorali coi predisposti elenchi di votazione.
§. 39.
Il presidente della Commissione elettorale farà presente ai radunati elettori il tenore dei §§. 17 e 18 del Regolamento elettorale sulle qualifiche necessarie all’eleggibilità, spiegherà loro il procedimento da tenersi nella votazione, e nel contare i voti, e li ecciterà a dare i loro voti secondo la libera loro convinzione, senza personali riguardi secondarj, e nel modo che secondo la loro migliore scienza e coscienza ritengono il più proficuo al pubblico beve.
§. 40.
Se taluno prima che abbia principio la votazione, eleva un’eccezione sul diritto di eleggere di una persona indicata nella lista degli elettori, sostenendo che l’estensione della stessa, tale persona abbia perduta una delle qualifiche danti il diritto di eleggere, la Commissione elettorale deciderà tosto in proposito senza ammissione di ricorso.
§. 41.
La votazione stessa comincia col voto che danno i membri della Commissione elettorale, in quanto abbiano il diritto di elezione.
Dopo ciò uno dei membri della Commissione elettorale chiama gli elettori a dare il loro voto secondo l’ordine progressivo nel quale i loro nomi sono inscritti nella lista elettorale.
Gli elettori che si presentano nella radananza elettorale dopo la chiamata dei loro nomi, daranno il loro voto dopo la lettura di tutta la lista degli elettori, o s’insinueranno all’uopo presso la Commissione elettorale.
§. 42.
Ogni elettore chiamato alla votazione consegnerà la sua carta di legittimazione e nominerà con precisa indicazione quella persona che secondo il di lui desiderio dovrebbe esser deputato alla Dieta provinciale.
Se a un corpo elettorale spetta l’elezione di due o più deputati, ogni elettore indicherà tanti nomi quanti sono i deputati da eleggersi.
§. 43.
Se durante la votazione insorgono degli ostacoli sull’identità di un elettore, la Commissione elettorale decide tosto in proposito, senza ammissione di ricorso.
§. 44.
Ogni voto viene registrato nelle predisposte rubriche del doppio elenco di votazione vicino al nome dell’elettore.
La registrazione si effettua in uno degli elenchi a mezzo del Protocollista che il Commissario elettorale dove destinare alla Commissione elettorale, o contemporaneamente a mezzo di un membro della Commissione elettorale nel secondo elenco, che quale contro lista serve di controllo della registrazione.
§. 45.
Sono invalidi i voti dati sotto condizioni, o con aggiunta di incarichi all’eleggendo. Sulla validità od invalidità di singoli voti decide tosto la Commissione elettorale senza ammissione di ricorso.
§. 46.
L’elezione deve di regola terminarsi nel corso della giornata all’uopo prefissa.
Qualora però sopraggiungano circostanze che impediscano il principio, la continuazione, o la fine dell’elezione, la Commissione elettorale può col consenso del Commissario elettorale differirla o prolungarla al giorno immediatamente susseguente. La notificazione ve seguirà agli elettori nel modo usitato in passé.
§. 47.
Appena tutti i presenti elettori avranno dato i loro voti, il presidente della Commissione elettorale dichiarerà chiusa la votazione, la Commissione ed il Commissario elettorale firmeranno il duplico elenco di votazione, e s’incomincierà tosto collo scrutinio.
Il risultato della seguita numerazione dei voti dovrà dal presidente tosto parteciparsi alla Commissione elettorale.
Per la validità dell’elezione di ogni deputato alla Dieta provinciale è necessaria l’assoluta maggioranza di voti.
Se havvi parità di voti decide in tutti i casi la sorte, alla cui estrazione si procede dal presidente della Commissione elettorale.
§. 48.
Per la validità dell’elezione di ogni deputato alla Dieta provinciale è necessaria l’assoluta maggioranza di voti.
Se havvi parità di voti decide in tutti i casi la sorte, alla cui estrazione si procede dal presidente della Commissione elettorale.
§. 49.
Non ottenendosi all’atto di votazione una tale maggioranza di voti per l’uno o per l’altro dei deputati da eleggersi, si procede ad un secondo squittinio, ed in caso anche in questo non si ottenga la necessaria maggioranza, si passa all’elezione più stretta.
§. 50.
Nell’elezione più stretta gli elettori dovranno limitarsi a quelle persone che nel secondo squittinio ottennero la relativa maggioranza di voti dopo quelli che raggiunsero la maggioranza assoluta.
Il numero delle persone da introdursi nell’elezione più stretta è sempre il doppio di quello dei deputati ancora da eleggersi.
Ogni voto che nel terzo squittinio vien dato ad una persona non introdotta nell’elezione più stretta, è da risguardarsi siccome invalido.
§. 51.
Eletto che sia regolarmente il numero necessario di deputati, si chiude il protocollo tenuto sull’elezione, che viene firmato dai membri della commissione elettorale o dal commissario governativo, o suggellato in comune con acchiudimento degli elenchi di votazione e delle liste di numerazione dei voti, (nelle elezioni dei deputati dei comuni foresi anche allegandovi contemporaneamente gli atti di elezione degli elettori), lo si munisce di una soprascritta indicante il contenuto o lo si con segna al commissario governativo per la trasmissione al Luogotenente.
§. 52.
Il Luogotenente, presa ispezione degli atti di elezione a lui pervenuti rilascierà e farà intimare ad ogni deputato eletto contro il quale non si presenti uno dei motivi di esclusione dall’eleggibilità indicati dal §. 18, un certificato di elezione.
Tale certificato autorizza il deputato eletto ad entrare nella dieta provinciale, o fonda la presunzione della validità della sua elezione fino a tanto che sia deciso il contrario.
§. 53.
Gli atti tutti di elezione dovranno trasmettersi dal Luogotenente alla Giunta provinciale, che li esaminerà e no farà rapporto alla dieta provinciale, cui spetta la decisione sull’ammissibilità degli eletti. (§. 31. del Regolamento provinciale).
Nella prima elezione, cui si procederà secondo il presente regolamento elettorale, tutti gli atti di elezione dovranno per tale decisione direttamente consegnarsi alla dieta provinciale.

V. Disposizione finale.
§. 54.
Durante la durata della prima epoca della dieta provinciale, potranno, dalla stessa, qualora in generale sia capace di deliberazione a termine del §. 38 del Regolamento Provinciale, deliberarsi a maggioranza assoluta ” di voti, proposte per modificazioni delle disposizioni del presente Regolamento elettorale.
Trascorsa la prima epoca di sei anni della dieta provinciale, è necessaria per una deliberazione della stessa sopra proposti cangiamenti del Regolamento elettorale, la presenza di almeno tre quarti di tutti i membri, o l’adesione di almeno due terzi dei presenti.

Appendice

Regolamento Provinciale per il Litorale.
I.
La ripartizione dei sei membri da inviarsi dal Litorale alla Camera dei deputati del Consiglio dell’Impero, sui singoli territorii, città o corporazioni, si stabilisce come segue:
A. Il Consiglio della città di Trieste immediata dell’Impero col suo territorio elegge dal suo seno . . . . . . . . . due membri;
B. La dieta provinciale della Contea Principesca di Gorizia o Gradisca elegge:
1. Fra il membro avente per la sua posiziono diritto di voto secondo il §. 4 A. a) del Regolamento Provinciale, i sei deputati del grande possesso fondiario, i due deputati della città di Gorizia, o fra i due deputati della Camera di commercio ed industria di Gorizia, insieme . . . . . . . un membro;
2. Fra i tre deputati dei distretti elettorali indicati alle lettere b), c) d) del §. 3 A del Regolamento elettorale per le diete provinciali e fra gli otto deputati dei distretti indicati sotto i numeri 1, 2, 3, 4 del § 7 A del Regolamento stesso, insieme un membro;
C. La dieta provinciale del Margraviato d’Istria elegge:
1. Fra i tre membri aventi per la loro posizione diritto di voto secondo il §. 4, B. a) b) c), fra i cinque deputati del grande possesso fondiario, i due deputati della Camera di commercio e d’industria in Rovigno, e fra i tre deputati dei distretti elettorali indicati nel §. 3, B sotto le lettere a) b) d) del Regolamento elettorale per le diete provinciali, insieme . . . un membro;
2. Fra i cinque deputati dei distretti elettorali indicati alle lettere c), e), f), g), h) del §. 3 B del Regolamento elettorale per le diete provinciali e fra i dodici deputati dei distretti elettorali indicati dal N. 1 fino 6 del §. 7 B del Regolamento stesso, insieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . un membro;
II.
Proposte di modificazioni della presente ripartizione sono di competenza del Consiglio dell’Impero, e sono da trattarsi a termine delle disposizioni del §. 14 sulla rappresentanza dell’Impero.

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