Regolamento per il testo unico della legge sulle bonificazioni

Regio Decreto 21 ottobre 1900 n. 409 che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato col regno decreto 22 marzo 1900, n. 195.

(GURI 9 gennaio 1991, n. 7)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Veduto il testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195;
Veduti i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dell’agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l’unito regolamento per la esecuzione del te sto unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 22 marzo 1900, n. 195. Il regolamento stesso sarà vidimato e sottoscritto, d’ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell’agricoltura, industria e commercio.
È abrogato il regolamento approvato con regio decreto 7 settembre 1887, n. 4963.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo del Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti i osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), 21 ottobre 1900.
VITTORIO EMANUELE

Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 22 marzo 1900, n.195

TITOLO I. Bonificazioni di 1° categoria.

CAPO I. Bonificazioni da eseguirsi a cura dello Stato.

SEZIONE I. Progetti di massima.
Art. 1.
Quando si ritenga necessaria

Regio Decreto 21 ottobre 1900 n. 409 che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato col regno decreto 22 marzo 1900, n. 195.

(GURI 9 gennaio 1991, n. 7)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Veduto il testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195;
Veduti i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dell’agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l’unito regolamento per la esecuzione del te sto unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 22 marzo 1900, n. 195. Il regolamento stesso sarà vidimato e sottoscritto, d’ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell’agricoltura, industria e commercio.
È abrogato il regolamento approvato con regio decreto 7 settembre 1887, n. 4963.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo del Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti i osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), 21 ottobre 1900.
VITTORIO EMANUELE

Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 22 marzo 1900, n.195

TITOLO I. Bonificazioni di 1° categoria.

CAPO I. Bonificazioni da eseguirsi a cura dello Stato.

SEZIONE I. Progetti di massima.
Art. 1.
Quando si ritenga necessaria la compilazione di un progetto di massima, questo deve contenere, oltre quanto concerne le opere di bonificazione propriamente dette e quelle indicate alle lettere a, b, c dell’art. 7 della legge (testo unico), i seguenti documenti:
1° Un piano grafico rappresentante l’intiero territorio che si presume destinato a costituire il perimetro dei beni, che siano interessati nella bonificazione per ragione o di coltura agraria o d’igiene o dell’una e dell’altra insieme a mente degli articoli 6 e 8 della legge (testo unico), nel quale piano deve essere delineata con tinta diversa la parte del territorio, entro la quale si debbono svolgere i lavori;
2° Un elenco descrittivo dei beni compresi nel piano grafico;
3° La proposta di classificazione delle strade, quando ne sia il caso.
Per la formazione del piano e dell’elenco si osservano e valgono le norme stabilite negli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Art. 2.
Il progetto di massima viene comunicato, per mezzo dei prefetti, ai consigli sanitari delle provincie, nelle quali si trovano i terreni da bonificare, per averne il parere nei riguardi dell’igiene.
Nel trasmettere il progetto il prefetto fissa un congruo termine, entro il quale il parere deve essere reso.
Trascorso inutilmente il detto termine, i consigli sanitari sono considerati come assenzienti al progetto.

SEZIONE II. Progetti di esecuzione e progetti economici; loro pubblicazione ed approvazione.
Art. 3.
Il progetto di esecuzione viene compilato in conformità del disposto dell’art. 7 della legge (testo unico), e viene pubblicato nei termini e colle norme stabilite negli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
Art. 4.
Oltre al progetto esecutivo, di cui al precedente articolo, viene compilato un separato progetto economico comprendente:
a) il piano del territorio destinato a costituire il perimetro della bonificazione;
b) l’elenco descrittivo, ripartito per provincie e per comuni, di tutte le proprietà interessate nella bonificazione e di quelle sulle quali si devono estendere le opere di essa.
Nell’elenco sono indicati i confini, la natura, la quantità, l’allibramento e possibilmente il numero di mappa dei singoli terreni; il nome e cognome dei proprietari inscritti nei ruoli catastali e, in difetto, nei ruoli dell’imposta fondiaria;
c) la proposta di riparto delle quote comunali e provinciali di contributo nelle spese di bonificazione, in ragione del vantaggio agricolo od igienico, a senso dell’art. 6 della legge (testo unico);
d) la proposta della quota che in relazione agli articoli 6, 8, 39 e 53 della legge (testo unico) deve, a bonificazione compiuta, essere attribuita a ciascuna zona dei beni interessati nella bonificazione medesima;
e) la proposta relativa al numero delle annualità, in cui debbono ripartirsi i contributi indicati nelle lettere c e d;
f) l’ammontare preventivo delle rendite specificate nell’art. 14 della legge (testo unico). La riscossione dei proventi di tali rendite durante l’esecuzione dell’opera deve essere data a forfait all’appaltatore dei lavori, mediante disposizione del capitolato speciale, e il relativo ammontare deve essere conteggiato per intiero e senza ribasso nel prezzo netto dell’opera.
Art. 5.
Il progetto esecutivo viene pubblicato in quella parte, alla cui comunicazione non faccia ostacolo la esclusione contenuta nell’art. 330 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato I, n. 2248; ma la parte pubblicata deve sempre comprendere il tracciato ed i modi di esecuzione dell’opera e tutte le indicazioni che costituiscono il piano particolareggiato di esecuzione, a sensi e per gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa d’utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.
Il progetto economico si pubblica anche separatamente da quello esecutivo, e la pubblicazione dei due progetti ha luogo dopo che dal Ministero furono riconosciuti meritevoli di approvazione.
Una copia di ciascun progetto, salvo la suespressa limitazione, viene trasmessa alla prefettura della provincia in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi, affinché provveda alla pubblicazione.
Art. 6.
Il prefetto pubblica un manifesto col quale annuncia che una copia del progetto esecutivo e di quello economico rimarrà esposta per la durata di quindici giorni consecutivi a quello della pubblicazione nell’ufficio di prefettura, e che è libero agli interessati di prenderne visione in qualunque ora dell’orario ordinario dell’ufficio, e di presentare, entro il termine perentorio di giorni quindici successivi all’ultimo della pubblicazione, le loro osservazioni, o direttamente, o per mezzo dei rispettivi comuni.
Il manifesto viene inserito nel bollettino degli annunzi legali della provincia, e di esso è mandato almeno un doppio esemplare a tutti i comuni, nei quali si trovano le proprietà interessate nella bonificazione, per essere pubblicato all’albo pretorio in uno stesso giorno, stabilito dal prefetto per tutti i comuni. Tale manifesto deve rimanere affisso per quindici giorni consecutivi a quello dell’affissione.
Nel manifesto è precisata la data del giorno nel quale scade il termine per la presentazione delle osservazioni.
È fatto obbligo ai sindaci di spedire immediatamente al prefetto il certificato della seguita affissione del manifesto.
La pubblicazione del progetto esecutivo deve farsi anche in quei comuni, nei quali, pur essendo fuori del perimetro della bonifica, sono compresi terreni in cui debbono eseguirsi opere attinenti alla medesima, o che possono influire permanentemente sulle condizioni dei terreni stessi.
Art. 7.
Nel foglio degli annunzi legali viene inserito, oltre al manifesto del prefetto, l’elenco dei comuni interessati nella bonificazione e di quelli nei quali eventualmente si estendono le opere della medesima, e viene trascritto per intiero l’elenco di che nella lettera b del precedente art. 4.
All’avviso da pubblicarsi nei comuni va unito un esemplare del piano grafico indicato nella lettera a dell’art. 4, e la parte dell’elenco della proprietà relativa al comune, nel quale avviene la pubblicazione, con tutte le indicazioni prescritte nel citato paragrafo b dello stesso articolo.
Contemporaneamente all’invio del manifesto ai comuni, il prefetto ne rimette un esemplare alla deputazione provinciale e la invita a prendere visione degli atti pubblicati ed a presentare, entro lo stesso termine assegnato agli interessati, le eventuali osservazioni. Uguale facoltà compete alle giunte municipali dei comuni, nei quali è ordinata la pubblicazione, ed alle rappresentanze dei consorzi idraulici esistenti nel territorio dei detti comuni.
Art. 8.
Nel caso che la bonifica, o le opere ad essa attinenti, si estendano a diverse provincie, il prefetto incaricato della pubblicazione comunica, contemporaneamente al proprio manifesto, una copia del progetto esecutivo ed, occorrendo, del progetto economico, al prefetto di ciascuna provincia, affinché provveda alla pubblicazione nei modi sovrastabiliti.
Ciascun prefetto raccoglie le eventuali osservazioni dei privati, della rispettiva deputazione provinciale, delle giunte comunali e dei consorzi, e, udito sovra esse il parere dell’ufficio del genio civile, le rimette in originale col detto parere al prefetto che ha richiesto la pubblicazione.
Art. 9.
Il prefetto della provincia, in cui si trova la maggior estensione dei terreni da bonificare, riunisce le osservazioni ed opposizioni presentate e, col parere su le stesse del competente ufficio del genio civile e col proprio, le trasmette al Ministero.
Il Ministero dei lavori pubblici, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, provvede definitivamente con motivato decreto sulle eventuali opposizioni ed osservazioni, eccettuate quelle che siano state eventualmente presentate in ordine alla proposta di che alla lettera d del precedente art. 4, la risoluzione delle quali è rimandata al procedimento di formazione del consorzio di manutenzione. Con lo stesso decreto o con decreti distinti dichiara approvati il progetto esecutivo, il perimetro della bonifica ed il progetto economico.
Col decreto di approvazione del progetto economico il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, determina il numero delle rate annuali del contributo dovuto dagli interessati a mente del primo comma dell’art. 6, del secondo comma dell’art. 8 della legge (testo unico) e degli articoli 115 e 116 del presente regolamento.
Art. 10.
Quando il progetto di una bonificazione contempla lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei bacini montani, è sentito sovra di esso, a cura del prefetto che provvede alla istruttoria, il comitato forestale della provincia nella quale debbono eseguirsi i lavori di tal genere, e quindi, a cura del Ministero dei lavori pubblici e per mezzo di quello di agricoltura, industria e commercio, il consiglio forestale.
Se invece il progetto contempla opere di rinsodamento delle dune, è comunicato al Ministero della marina, perché dichiari se nulla osti negli interessi marittimi ai lavori divisati.
Art. 11.
I progetti che occorra di dover compilare per lavori addìzionali o di complemento, per variazioni ai progetti di esecuzione già approvati, per riparazione di danni, e per provvisoria manutenzione delle opere di bonificazione che occorrano fino alla consegna delle opere stesse ai consorzi di manutenzione, sono approvati nelle forme ordinarie; ed ogni maggiore spesa risultante è compresa in quella dell’opera di bonificazione, cui si riferisce, e viene ripartita con ruoli suppletivi biennali fra gli interessati.
Art. 12.
Sulle eventuali opposizioni riguardanti la classificazione delle strade, si provvede in conformità alle disposizioni del titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato F, n. 2248.

CAPO II. Bonificazioni da eseguirsi per concessione dai comuni e dalle provincie.

SEZIONE I. Progetti di massima.
Art. 13.
La proposta, da sottoporsi al consiglio provinciale o al consiglio comunale, che abbia per oggetto la domanda di concessione di eseguire un’opera di bonificazione di prima categoria o parte di essa secondo le disposizioni dell’art. 29 del presente regolamento, ai termini degli articoli 4 e 9 della legge (testo unico), è accompagnata:
a) dal progetto di massima della intiera bonificazione, che può essere anche quello che ha servito di base alla classificazione della bonifica, se corredato degli elementi e dei documenti economici prescritti nell’art. 1 del presente regolamento;
b) dal piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo;
c) dal piano finanziario;
d) dalla proposta relativa al numero delle annualità, in cui devono ripartirsi i contributi delle provincie, dei comuni e degli interessati.
Ove del piano finanziario faccia parte una operazione di credito, vi deve essere unita la dichiarazione di un istituto di credito, o di una casa bancaria o commerciale di notoria solvibilità, o di un privato anch’esso di notoria solvibilità, che assuma l’impegno di fornire al comune o alla provincia, appena ottenuta la concessione, i fondi necessari.
Art. 14.
Della proposta, di cui al precedente art. 13, e della presentazione di essa il presidente della deputazione provinciale o rispettivamente il sindaco spedisce avviso ai singoli consiglieri cinque giorni almeno prima della riunione del consiglio, anche se si tratti di convocazione straordinaria.
Nell’avviso è detto che tutti i consiglieri possono previa mente prendere conoscenza dei documenti allegati alla proposta che, nei giorni che precedono la riunione, sono tenuti a loro disposizione nell’ufficio provinciale o comunale per tutta la durata dell’orario ordinario di ufficio.
Art. 15.
I consigli deliberano partitamente sul piano di massima della bonificazione, sull’ordine dei lavori e sul tempo entro il quale si debbono svolgere, nonché sul piano finanziario.
Art. 16.
La suddetta deliberazione, ancorché di consiglio provinciale, è pubblicata per copia all’albo pretorio del comune, nel quale è stata presa, in conformità del disposto dell’articolo 123 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164).
Se la deliberazione è di un consiglio comunale, una copia di essa con una copia del piano grafico della intiera bonifica, nel quale devono essere indicate anche le opere da eseguirsi fuori del perimetro di essa, è trasmessa alla deputazione provinciale per le sue eventuali osservazioni.
Contemporaneamente il presidente della deputazione provinciale o il sindaco, secondo i casi di cui ai precedenti comma, pubblica un manifesto contenente l’estratto della deliberazione e un estratto del piano grafico relativo a ciascun comune, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella bonificazione o nel piano delle opere della medesima, nonché a ciascuno dei consorzi idraulici legalmente costituiti, il cui comprensorio entri in tutto o in parte nel perimetro presunto della bonificazione o delle opere esterne.
Nel manifesto è fissato un congruo termine, durante il quale i gli interessati potranno presentare le loro osservazioni.
Due esemplari almeno dell’avviso sono, a cura del sindaco o del presidente della deputazione provinciale, trasmessi ai sindaci dei comuni e alla presidenza dei consorzi idraulici suddetti, insieme ad altrettanti esemplari dell’estratto del piano grafico riproducente la parte del rispettivo territorio compresa nel perimetro della bonificazione o delle opere esterne.
Uno dei detti esemplari con l’estratto del piano grafico è fatto pubblicare, a cura del sindaco o del presidente del consorzio che lo ha ricevuto, all’albo pretorio o al luogo ove si fanno normalmente le pubblicazioni del consorzio, per rimanervi affisso al pubblico per tutto il tempo nell’avviso stesso stabilito.
L’altro esemplare, parimenti con l’estratto del piano grafico, viene comunicato alla giunta comunale e, se ne sia il caso, alla rappresentanza amministrativa del consorzio, alla quale per statuto è attribuita la parte esecutiva, per le loro eventuali osservazioni.
Le osservazioni dei privati interessati, che non appartengono ad un consorzio idraulico già costituito, devono essere presentate per iscritto, entro il termine stabilito nell’avviso, all’ufficio comunale del luogo ove è seguita la pubblicazione.
Quelle dei proprietari di beni compresi nel perimetro di un consorzio già esistente devono essere prodotte alla competente rappresentanza amministrativa.
Art. 17.
Scaduto il termine stabilito nell’avviso, computato dal giorno della avvenuta pubblicazione, il sindaco, raccolte le osservazioni che gli siano state presentate in termine, le trasmette, insieme alla deliberazione della giunta municipale e col certificato di eseguita pubblicazione, al richiedente. Parimenti alla scadenza del termine, la presidenza del consorzio raccoglie le osservazioni dei privati, che vi sono ascritti, e promuove sopra di esse il parere della rappresentanza amministrativa, da trasmettersi come sopra.
Art. 18.
Il sindaco del comune che fa la domanda o il presidente della deputazione provinciale sottopongono le osservazioni così raccolte all’esame della giunta municipale o della deputazione provinciale, le quali deliberano sulla ammissibilità parziale o totale di esse, esprimendone il motivo.
Nel caso che le modificazioni così deliberate avessero per effetto di restringere o di allargare il perimetro presunto della bonificazione di più di due decimi della superficie totale, dovrà la proposta relativa essere sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.
Art. 19.
La deliberazione del consiglio provinciale o comunale, relativa alla domanda di concessione, col progetto di massima, coi certificati di pubblicazione, con le osservazioni dei privati, dei comuni e dei consorzi, e con le deliberazioni del richiedente intorno alle anzidette osservazioni, è trasmessa al prefetto; il quale, dopo udito l’avviso del locale ufficio del genio civile, trasmette gli atti alla giunta provinciale amministrativa per l’approvazione nei riguardi economici e finanziari a mente dell’art. 194 della legge comunale (testo unico).
Art. 20.
La deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, coi documenti indicati nell’articolo precedente e corredata del parere dell’ufficio locale del genio civile, il tutto in copia autentica, viene quindi trasmessa al Ministero dei lavori pubblici per essere sottoposta al voto del consiglio superiore dei lavori pubblici, del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.
Art. 21.
Il consiglio superiore dei lavori pubblici, tenuti presenti i risultati della pubblicazione, dà parere motivato sull’ammissibilità nei rispetti tecnici del progetto di massima, suggerendo le modificazioni che debbono a suo avviso essere introdotte nel progetto di esecuzione; dopo di che il progetto è trasmesso al consiglio superiore di sanità per il suo voto nei riguardi igienici; ed indi al consiglio di Stato.
Quando, in seguito ai voti dei detti consigli, il Ministero, ritenga ammissibile il progetto di massima, lo approva con decreto motivato, provvedendo sulle opposizioni ed osservazioni: ed autorizza la compilazione del progetto esecutivo, prescrivendo altresì le eventuali modificazioni od aggiunto.
Ove invece, in base ai voti dei detti consigli, il Ministero non riconosca la ammissibilità del progetto, lo restituisce al comune o alla provincia, facendo conoscere le ragioni per le quali non è stato riconosciuto ammissibile, per le ulteriori deliberazioni che il comune o la provincia creda di adottare.

SEZIONE II. Progetti di esecuzione.
Art. 22.
Il progetto di esecuzione, con le modificazioni prescritte dal Ministero e corredato del piano finanziario definitiva mente stabilito, viene, previa approvazione del consiglio provinciale o comunale, da promuoversi nei modi e forme di che all’art. 14 del presente regolamento, trasmesso al prefetto della provincia; il quale, verificata preliminarmente la concordanza del piano definitivo finanziario col piano di massima approvato dalla giunta provinciale amministrativa, comunica tutto il progetto all’ufficio del genio civile per l’accertamento delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari, che hanno servito di base alla compilazione del progetto stesso, a senso e pei fini dell’art. 16 della legge (testo unico), e per l’accertamento della conformità del progetto a quello di massima e alle modificazioni richieste dal Ministero dei lavori pubblici.
Il progetto viene indi comunicato al consiglio provinciale di sanità per gli adempimenti di sua competenza.
Art. 23.
Quando sia riconosciuto che il progetto di esecuzione corrisponde nel piano fondamentale e nelle linee generali al progetto di massima, colle modificazioni ed aggiunte eventualmente prescritte dal Ministero dei lavori pubblici secondo il precedente art. 21, il prefetto provvede al deposito e alla pubblicazione di esso con tutti i documenti richiesti dallo art. 4, e nel modo e per il tempo prescritti nell’art. 5 di questo regolamento.
Art. 24.
Gli interessati possono, nel termine perentorio di un mese dal dì della prima affissione dell’avviso nel rispettivo comune, produrre le loro osservazioni ed opposizioni alla segreteria del proprio comune o alla sede del consorzio a cui si trovino ascritti.
Il segretario del comune o del consorzio deve, se richiesto, rilasciare ricevuta delle opposizioni ed osservazioni presentate, e deve in ogni caso segnare, a mano o con timbro a calendario, sul foglio che le contiene, la data della presentazione.
Art. 25.
Nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine si fa constare, mediante verbale firmato rispettiva mente dal sindaco o chi per esso e dal segretario comunale, ovvero dal presidente o membro di turno della presidenza del consorzio e dal segretario consorziale, il numero delle opposizioni ed osservazioni pervenute nel rispettivo ufficio prima della chiusura dell’ufficio stesso nel giorno antecedente.
Entro cinque giorni poi dalla scadenza del termine il sindaco o chi per esso, e il presidente del consorzio o chi per esso trasmettono al prefetto le osservazioni ed opposizioni loro pervenute, insieme a quelle che abbia deliberato di fare in proprio la giunta municipale e la rappresentanza amministrativa del consorzio.
Art. 26.
Nel caso che la bonifica si estenda a più provincie, si fanno, a cura del richiedente la concessione, altrettante copie del progetto quante sono le provincie.
Il prefetto della provincia, alla quale appartiene il richiedente la concessione, rimette una di tali copie a ciascuno dei prefetti delle provincie interessate nella bonificazione, per l’adempimento delle pratiche prescritte nell’articolo precedente.
Scaduti i termini nell’articolo stesso indicati, ciascun prefetto, sentito sulle osservazioni ed opposizioni presentate l’ufficio locale del genio civile, rimette tutti gli atti al prefetto che ha richiesta la pubblicazione.
Questi, sentito a sua volta l’ufficio del genio civile nella provincia, trasmette l’esemplare originale del progetto, con tutti i documenti raccolti nelle altre provincie e nella propria, al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 27.
Il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, sentiti nuovamente sul progetto nonché sulle condizioni della concessione il consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato, e sempre che il progetto sia stato riconosciuto meritevole di approvazione, con uno o con più decreti motivati:
a) provvede definitivamente sulle opposizioni ed osservazioni;
b) approva il progetto colle modificazioni e riforme che siano reputate necessarie;
c) determina il perimetro del territorio della bonifica;
d) determina le proporzioni nelle quali si debbono ripartire i contributi provinciali e comunali nelle spese della bonificazione, tenuto presente, nel caso di interessenza indiretta, il criterio del beneficio, stabilito nell’ultimo comma dell’art. 6 della legge (testo unico);
e) determina la misura del contributo che, a sensi del l’art. 39 della legge (testo unico), i proprietari dei terreni compresi nel perimetro della bonificazione sono tenuti a pagare durante il periodo d’esecuzione dei lavori;
f) approva in linea di massima e, salve le rettificazioni che possono venir riconosciute necessarie in occasione della liquidazione definitiva da farsi a bonifica compiuta a mente dell’art. 51 della legge (testo unico), le proposte presentate a termini dell’art. 53 della legge stessa relativamente al riparto per zone o per classi delle proprietà direttamente od indirettamente interessate;
g) determina in relazione al piano finanziario, di cui al successivo art. 139, il numero delle rate annuali del contributo dovuto dagli interessati a mente del primo comma dell’art. 6 e del secondo comma dell’art. 8 della legge (testo unico);
h) provvede alla concessione giusta l’art. 11 della legge (testo unico).
Art. 28.
Nel decreto di concessione deve sempre essere espressa la condizione, che la concessione è subordinata alla accettazione, da parte del concessionario, del progetto approvato con tutte le modificazioni, riduzioni ed aggiunte a sensi del precedente art. 27.
Art. 29.
Quando il territorio, a cui si estende un’opera di bonifica classificata in lº categoria, può essere, senza alcun pregiudizio di tutto l’insieme dell’opera stessa, diviso in più parti fra loro così distinte da consentire la separata bonificazione di ciascuna di esse, può per ognuna essere chiesta ed accordata le concessione a norma delle disposizioni contenute nel presente capo.

SEZIONE III. Appalto, esecuzione e collaudo dei lavori.
Art. 30.
I comuni e le provincie, che hanno ottenuto la concessione, possono procedere alla esecuzione dei lavori, anche mediante appalto per licitazione privata.
Quando la natura e l’importo dei lavori lo permetto, possono i comuni e le provincie provvedere all’appalto a società cooperative di produzione e di lavoro regolarmente costituite fra operai, a norma della legge 1 l luglio 1889, n. 6216, e del regolamento approvato con regio decreto 9 giugno 1898, n. 230.
Art. 31.
Dal 1° luglio successivo al giorno, in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo, decorre l’obbligo per le provincie, per i comuni e per i privati interessati di pagare al concessionario i contributi stabiliti dagli articoli 6, 8 e 39 della legge (testo unico).
Art. 32.
Indipendentemente da quanto è prescritto nell’art. 13 della legge (testo unico), l’ufficio del genio civile nella provincia alla quale appartiene il concessionario, mediante visita da farsi, se lo reputi necessario, due volte l’anno, verifica il modo col quale sono condotti i lavori, anche se si estendano fuori del territorio della provincia, vigilando specialmente a che il concessionario e l’appaltatore non si scostino dal progetto approvato e dalla rigorosa osservanza delle prescrizioni del capitolato d’appalto e delle speciali condizioni della concessione.
Le ispezioni straordinarie sono autorizzate dal prefetto, inteso il concessionario.
In caso di trasgressione, l’ufficiale del genio civile, che l’ha accertata, ne fa constare per mezzo di verbale, che rimette all’ingegnere capo, il quale a sua volta lo trasmette col proprio parere al prefetto. Il prefetto ha facoltà di ordinare, udito il concessionario e la commissione istituita dall’art. 13 della legge (testo unico), la sospensione dei lavori, riferendone al Ministero, al quale spetta in ogni caso il provvedimento definitivo.
Le spese per la suddetta vigilanza sono a carico del concessionario, e sono pagate in base a parcelle liquidate a norma del regolamento in vigore sul servizio del genio civile approvato con regio decreto 13 dicembre 1894, n. 568, previo congruo anticipato deposito che deve farsi dal concessionario presso la prefettura.
Art. 33.
Ove per circostanze sopravvenute od impreviste venga riconosciuta la necessità di modificare in qualche parte il progetto, la proposta relativa, deliberata previamente secondo i casi o dalla deputazione provinciale o dalla giunta municipale, viene trasmessa al prefetto, il quale, udito il voto dell’ufficio del genio civile, la rimette al Ministero per i suoi provvedimenti.
Tuttavia, se le modificazioni si riferiscano a qualche particolarità di ordine secondario, non importino aumento di spesa e non portino alterazioni negli altri lavori, possono essere autorizzate dal prefetto, previo il parere tecnico favorevole dell’ispettore del compartimento. In caso di dissenso fra i due pareri, la decisione spetta al Ministero dei lavori pubblici.
Nei casi di urgenza si provvede nei modi prescritti dagli articoli 69 e seguenti del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.
Art. 34.
Il collaudo dei lavori è fatto da ufficiali superiori del genio civile designati volta per volta dal Ministero; e si seguono le norme in vigore per il collaudo dei lavori per conto dello Stato.
Il Ministero, appena designato il collaudatore o la commissione di collaudo, secondo che sia reputato opportuno, ne dà notizia al prefetto, il quale fa tosto pubblicare in tutti i comuni interessati nella bonificazione e alla sede dei consorzi compresi nel perimetro della bonificazione, un avviso per annunciare agli interessati la imminenza del collaudo ed invitarli a far pervenire alla prefettura, entro un termine perentorio, i loro eventuali reclami.
Il prefetto, appena spirato il termine, trasmette i reclami al collaudatore, o gli dà avviso della mancanza di reclami.
Solamente dopo ricevuto tale avviso, il collaudatore inizia le sue operazioni.
Art. 35.
Sulle risultanze del collaudo, sulle conclusioni del collaudatore in ordine alle osservazioni degli interessati, a mente del precedente articolo, deve essere sentito il concessionario;
dopo di che il Ministero provvede sul collaudo a norma delle vigenti disposizioni pei collaudi di lavori dello Stato, decidendo in pari tempo sui reclami degli interessati contro le conclusioni del collaudatore.

SEZIONE IV, Associazioni volontarie fra provincie e comuni per assumere la concessione delle opere di bonificazione.
Art. 36.
Più provincie o più comuni, anche se questi appartengano a provincie diverse, purché interessati alla esecuzione di un’opera di bonificazione di 1º categoria, possono associarsi, riunendosi in consorzio volontario, per ottenere la concessione di eseguirla.
La proposta della formazione del consorzio volontario può essere fatta, o prima che sia iniziato il procedimento prescritto negli articoli 13 e seguenti del presente regolamento, o durante lo svolgimento di esso, purché prima che sia emanato il decreto di concessione; e può essere fatta tanto dall’ente, provincia o comune, che abbia assunta la iniziativa della domanda di concessione, quanto da un altro degli enti, provincie o comuni, interessati nella bonifica.
Art. 37.
Le deliberazioni che hanno per oggetto la formazione del consorzio volontario sono di competenza esclusiva dei colli sigli provinciali e comunali.
Le deliberazioni, colle quali i consigli provinciali e comunali abbiano aderito alla formazione del consorzio volontario, sono soggette all’approvazione della rispettiva giunta provinciale amministrativa.
Art. 38.
Quando la proposta di formare il consorzio volontario viene fatta prima che il procedimento abbia principio, la provincia o il comune che ne ha assunta l’iniziativa raccoglie e comunica agli enti, che crede di dovere invitare, gli elementi valevoli a dar ragione, colla maggiore possibile approssimazione, della importanza dell’opera e della spesa relativa, della estensione del territorio da bonificare e di quello nel quale si dovranno presumibilmente svolgere i lavori.
Nel tempo stesso comunica le proposte relative ai mezzi finanziari, alle basi sulle quali, in ragione di interesse fra i vari enti, dovrà stabilirsi il consorzio e la sua rappresentanza legale, e alla misura della quota di concorso di ciascuno degli enti chiamati a farne parte.
Art. 39.
L’adesione di un comune o di una provincia ad unirsi ad altri, che abbiano già iniziate le pratiche per la concessione di eseguire la bonifica, implica l’accettazione e il riconoscimento puro e semplice degli atti fino a quel giorno compiuti e degli impegni legalmente assunti dal comune o dalla provincia o dal gruppo di comuni o di provincie, che assunsero la iniziativa.
Art. 40.
Per la formazione della rappresentanza consorziale e per il modo di funzionare di questi consorzi valgono, in quanto siano applicabili, le norme vigenti per l’ordinamento e pel funzionamento dei consorzi stradali fra provincie e comuni.
Art. 41.
Divenute esecutive le deliberazioni relative alla formazione del consorzio, e addìvenutosi dai rispettivi consigli alla no mina dei propri delegati a costituire la rappresentanza amministrativa del consorzio, questa provvede alla formazione degli atti prescritti nell’art. 13 del presente regolamento; i quali vengono quindi sottoposti all’approvazione dei rispettivi consigli comunali o provinciali.
Alla deliberazione presa in tale occasione dai consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni degli articoli l 4 e 15 e primo comma dell’art. 16 del presente regolamento.
Art. 42.
Le incombenze ed attribuzioni affidate nell’art. 16, escluso il primo comma, e negli articoli seguenti del presente regolamento rimangono affidate alla delegazione del consorzio intercomunale o interprovinciale, salvo per quanto riguarda l’approvazione del progetto esecutivo e del piano definitivo finanziario, che è riservata ai consigli comunali e provinciali.
Quando non si possa ottenere l’accordo fra i comuni o fra le provincie intorno al progetto di esecuzione ed al piano finanziario definitivo, il consorzio s’intende senz’altro sciolto, e il collegio dei delegati comunali o provinciali procede alla liquidazione e al riparto delle spese fino a quel momento incontrate.
La liquidazione e il riparto sono in ogni caso resi esecutori dalla giunta provinciale amministrativa della provincia, alla quale appartiene la maggior estensione del territorio da bonificare.
Verificandosi il caso previsto nei precedenti capoversi del presente articolo, rimane sempre salva la facoltà della provincia o del comune, che abbia interesse ad accelerare l’opera di bonificazione, di continuare, per proprio conto, le pratiche per ottenere la concessione.
Art. 43.
Una volta emanato il decreto di concessione, il consorzio fra comuni o fra provincie s’intende duraturo fino a che, ultimati e collaudati i lavori, e costituito a sensi di legge il consorzio di manutenzione, sia venuto il momento di consegnare al medesimo le opere di bonificazione, I rapporti dei comuni o delle provincie consorziate, durante l’esecuzione delle opere di bonificazione, e i poteri del collegio dei loro delegati sono regolati e determinati, quando non sia altrimenti convenzionalmente stabilito, dalle leggi vigenti per i consorzi obbligatori costituiti fra comuni o fra provincie per la costruzione delle strade comunali o provinciali.

CAPO III. Bonificazioni da eseguirsi per concessione dai consorzi.

Art. 44.
La domanda di concessione delle opere di bonificazione di prima categoria può essere fatta da un consorzio già legalmente costituito e regolato dalle disposizioni delle leggi vigenti, previa autorizzazione dell’assemblea generale del consorzio validamente convocata e deliberante a termini dello statuto consorziale.
La proposta da sottoporre all’assemblea generale deve indicare i vantaggi della domanda di concessione, la spesa approssimativamente necessaria, il modo di farvi fronte e la durata probabile dell’impresa.
Art. 45.
Dopo che la deliberazione dell’assemblea generale sia di Venuta esecutoria, il consiglio di amministrazione provvede, entro i limiti della competenza attribuitagli dallo statuto, alla formazione e pubblicazione del progetto di massima, nonché a tutti gli atti successivi, in conformità delle norme stabilite nel precedente capo II per le domande di concessione presentate dalle provincie o dai comuni.
Quanto al progetto esecutivo, a meno che non sia altri menti disposto dallo statuto consorziale, il voto dell’assemblea generale è necessario soltanto nel caso che la spesa relativa superi di un quinto quella prevista nella prima deliberazione.
Art. 46.
Se siano più i consorzi che già si trovino legalmente costituiti nel perimetro della bonifica, il consorzio che abbia assunto l’iniziativa per la formazione di quello speciale di esecuzione, allo scopo di ottenere la concessione della bonificazione, comunica agli altri, invitandoli a convocare entro un congruo termine le rispettive assemblee generali, per deliberare le linee generali del lavoro da eseguire, la estensione del territorio al quale presumibilmente si estendono i vantaggi della bonificazione, il calcolo presunto della spesa, la durata approssimativa del consorzio da costituire, le basi sulle quali può essere costituito e la parte attribuita ad ognuno dei singoli consorzi nell’azienda e nella rappresentanza del nuovo ente, in ragione dell’interesse che rappresenta nel perimetro del territorio da bonificare.
Art. 47.
Avvenendo che per la costituzione di un consorzio Speciale di esecuzione si debbano riunire insieme uno o più consorzi già legalmente costituiti con proprietari di terreni non appartenenti ad alcun consorzio, si osservano le seguenti norme:
I proprietari di terreni appartenenti ad un consorzio, il quale, per avere la maggior parte del suo comprensorio fuori del perimetro della bonificazione, non abbia un interesse apprezzabile, come rappresentante la collettività dei suoi componenti, nella bonificazione medesima; come pure i proprietari di beni non appartenenti ad alcun consorzio, i quali si trovino nel perimetro della bonificazione, si riuniscono in una o più assemblee convocate nei modi e nelle forme stabilite nei seguenti articoli 55 a 62, per deliberare se intendano costituirsi in uno o più consorzi colla osservanza di tutte le formalità prescritte dal presente regola mento, o se intendano invece delegare ad un comitato di membri scelti nel loro seno i poteri necessari per tutelare i loro interessi nel processo di formazione del consorzio speciale di esecuzione, e per assicurare ad essi una giusta rappresentanza proporzionale nel collegio che deve rappresentare il consorzio speciale di esecuzione.
Deliberano inoltre nella stessa assemblea i casi in cui dovranno essere convocati dal comitato, e specialmente se al comitato o all’assemblea debba essere riservata la nomina della rappresentanza effettiva nel consorzio speciale di esecuzione, L’associazione degli interessati, dei quali si parla nel presente articolo, sebbene costituita in questa forma, ha tutti i caratteri di consorzio obbligatorio per gl’interessati stessi, non appena la deliberazione dell’assemblea sia divenuta esecutiva.
Tali interessati possono chiedere di essere aggregati, secondo la convenienza della ubicazione dei loro fondi, all’uno o all’altro dei consorzi già esistenti e legalmente costituiti per lo scopo di consorzio speciale di bonifica; e l’aggregazione s’intende a questo scopo definitiva, se il consorzio, cui è rivolta la domanda, vi annuisca nelle forme stabilite nel Suo statuto.
In ogni altro caso i consorzi già legalmente costituiti sono considerati come costituenti nella loro collettività altrettanti elementi del consorzio speciale di esecuzione; e come tali partecipano alla formazione del consorzio stesso, nel quale hanno una rappresentanza proporzionata all’interesse che ciascuno di essi rappresenta.
Tutte le divergenze, che possano sorgere intorno alla formazione e al numero proporzionale delle singole rappresentanze, sono risolute in via provvisoria dalla giunta provinciale amministrativa della provincia, nella quale è posta la maggior estensione dei terreni da bonificare, udito l’ufficio del genio civile nella provincia stessa, e sono risolute poi in via definitiva, insieme alle eventuali opposizioni contro il deliberato della giunta provinciale amministrativa, dal decreto reale di costituzione del consorzio speciale di esecuzione.
Frattanto però funziona la rappresentanza del consorzio stesso, stabilita in via provvisoria dalla giunta provinciale amministrativa; e le sue deliberazioni, purché prese nelle forme volute ed entro i limiti dei poteri ad essa attribuiti, sono valide a tutti gli effetti.
Art. 48.
Avvenuta la costituzione del consorzio di esecuzione, la concessione ha luogo a norma degli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento.

CAPO IV. Costituzione ed organizzazione dei consorzi d’interessati.

SEZIONE I. Costituzione dei consorzi di esecuzione.
Art. 49.
Per la esecuzione di opere di bonificazione di 1º categoria, il cui territorio non sia interamente compreso nel perimetro di un consorzio già legalmente costituito, o sia diviso fra diversi consorzi, od anche fra proprietari di terreni non consorziati, può a cura di qualunque ente o proprietario interessato essere promossa la costituzione del consorzio speciale, di cui agli articoli 9 e 12 primo comma della legge (testo unico).
Art. 50.
I promotori di tali consorzi debbono presentare al prefetto della provincia, in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggiore estensione di essi, la domanda per la costituzione del consorzio, corredata:
a) di una corografia del territorio da bonificare col perimetro dei beni interessati, chiaramente delineato e distinto con tinta diversa per la parte compresa nei diversi comuni;
b) di una relazione sommaria sulle opere da eseguirsi, e sulla loro presumibile spesa;
c) di un elenco nominativo dei proprietari dei beni compresi in detto territorio, con le indicazioni della paternità di ciascun proprietario e della di lui residenza abituale, e del reddito imponibile sui beni compresi nel perimetro della bonificazione.
Art. 51.
Il prefetto invita i richiedenti a fare presso la prefettura il deposito di una congrua somma per le spese di pubblicazione e di istruttoria della domanda; ed a presentare tante copie conformi della domanda stessa e dei documenti allegativi, quanti sono i comuni in cui si estende il territorio da bonificare.
Quando i richiedenti abbiano a ciò ottemperato, il prefetto trasmette a ciascun sindaco dei comuni, nei quali si trovano le proprietà interessate, una copia degli atti suindicati, ed alcuni esemplari di un avviso a stampa, con cui il prefetto medesimo dà notizia dell’eseguito deposito della domanda e dei documenti relativi presso la prefettura e tutti gli uffici dei comuni suddetti, invitando tutti gl’interessati a prenderne cognizione, ed a presentare le loro eventuali opposizioni ed osservazioni nel termine perentorio di quindici giorni dal l’affissione dell’avviso. Questo viene inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio ed altre località consuete, allo scopo di raggiungere la maggiore pubblicità.
Art. 52.
Nel caso che la bonifica si estenda al territorio di diverse provincie, il prefetto che dispone la pubblicazione trasmette un numero sufficiente di copie dell’avviso e dei documenti agli altri prefetti, affinché ciascuno di essi provveda nello stesso modo alla pubblicazione entro i confini della rispettiva provincia.
Art. 53.
Scaduto il termine di quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione dell’avviso prefettizio in ogni comune, ciascun sindaco trasmette al prefetto, dal quale ha ricevuto gli atti, il certificato dell’eseguita pubblicazione, da cui risulti che l’avviso rimase affisso per quindici giorni, senza interruzione, all’albo pretorio e presso le altre località prescelte; che la domanda e i documenti allegativi rimasero depositati nello stesso spazio di tempo presso l’ufficio comunale a disposizione di qualunque interessato; e se e da quali interessati furono presentate opposizioni ed osservazioni, le quali, nel caso che vi siano, debbono essere unite al certificato stesso.
Art. 54.
Quando la bonifica si estende al territorio di diverse provincie, i certificati summentovati insieme agli atti di opposizione od osservazione sono trasmessi da ciascun prefetto a quello che formulò l’avviso di pubblicazione.
Art. 55.
Il prefetto, ricevuti gli atti di cui nell’articolo precedente, e riconosciuto che non vi furono irregolarità nella pubblicazione, convoca con altro avviso tutti i proprietari interessati in assemblea generale, in un giorno di domenica, nel luogo che ravvisi più adatto, e nel termine non minore di tre settimane dalla data dell’avviso, per deliberare:
a) sulla costituzione del consorzio;
b) sulla nomina di una deputazione provvisoria incaricata della redazione dello statuto consorziale.
Qualora gli interessati siano tanto numerosi da rendere assai difficile la convocazione di tutti in un solo luogo, il prefetto può dividere l’assemblea in più sezioni, che convoca in luoghi diversi, per deliberare contemporaneamente sullo stesso ordine del giorno.
L’avviso di convocazione però, anche in caso che l’assemblea sia divisa in sezioni, deve essere unico e pubblicato nel modo stabilito negli articoli precedenti.
Art. 56.
L’assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del prefetto della provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.
Il presidente dell’assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti per assisterlo come scrutatori, e invita un altro, che ritenga idoneo fra gli stessi intervenuti, a fare da segretario.
Se nell’adunanza di prima convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengano complessivamente la metà più uno degli interessati indicati nell’elenco, che deve trovarsi nella sala, e i quali rappresentino più della metà del reddito imponibile, le deliberazioni non sono valide. In tal caso viene indetta nello stesso modo una seconda convocazione, nella quale è sufficiente alla validità delle deliberazioni l’intervento del quarto degli interessati, purché rappresentino più della metà del reddito imponibile.
Art. 57.
Ciascun interessato può farsi rappresentare all’assemblea da persona anche estranea, purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da pubblico notaio.
Per i corpi morali, e per le società industriali e commerciali, proprietari di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi, non possono intervenire che i loro legittimi rappresentanti.
La donna maritata può essere rappresentata dal marito;
i minori, gli interdetti e gli inabilitati lo sono dai rispettivi tutori e curatori.
La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei dominii utili, non dei dominii diretti.
Pei terreni, nei quali l’usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il proprietario o l’usufruttuario, secondo che l’uno o l’altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione.
I proprietari iscritti pro indiviso nei ruoli delle imposte dirette debbono designare uno di loro per l’intervento nell’assemblea.
Art. 58.
Chi presiede l’adunanza, dichiarata aperta la seduta, espone agli intervenuti lo scopo dell’adunanza stessa, e gli oggetti sui quali l’assemblea è chiamata a discutere e deliberare, e che debbono limitarsi a quelli inscritti all’ordine del giorno pubblicato nell’avviso di convocazione.
Invita poi ad eleggere fra i presenti, a maggioranza di voti, il presidente e il segretario dell’assemblea.
Nel caso di non accettazione o d’impedimento, gli eletti sono surrogati da quelli, che dopo di loro hanno riportato maggior numero di voti.
Le funzioni del presidente e del segretario durano, finché l’assemblea non ha esaurito gli oggetti all’ordine del giorno.
Art. 59.
Assunte le funzioni, il presidente:
a) nomina gli scrutatori;
b) invita coloro che presentarono opposizioni od osservazioni a manifestare le loro ragioni all’assemblea.
Nel caso che l’assemblea sia ripartita in sezioni, le eventuali opposizioni ed osservazioni devono essere comunicate ad ogni singola sezione.
Art. 60.
Chiusa la discussione, il presidente invita l’assemblea a deliberare sulla costituzione del consorzio. Gli interessati votano per appello nominale.
La proposta della costituzione del consorzio riesce approvata, quando ottiene tante adesioni quante rappresentino il quarto del numero degli interessati, inscritti nell’elenco, ed insieme più della metà del reddito imponibile sui beni compresi nel perimetro della bonificazione.
Deliberata la costituzione del consorzio, se l’assemblea è riunita in sezione unica, procede successivamente alla no mina della deputazione provvisoria, incaricata della redazione dello statuto consorziale. Se gli interessati furono convocati in più sezioni, il giorno della riconvocazione loro per la nomina suddetta viene fissato dai presidenti delle sezioni stesse.
Art. 61.
La deputazione provvisoria è costituita da sette deputati scelti tra i proprietari compresi nell’elenco. Cinque di questi vengono nominati dagli interessati favorevoli alla costituzione del consorzio; gli altri due dai dissenzienti.
La votazione si eseguisce mediante schede portanti rispettivamente cinque nomi o due, le quali, in seguito ad appello nominale, vengono presentate al presidente, che le depone in urne separate, secondo gli siano consegnate da interessati che nel precedente appello per la costituzione del consorzio si siano dichiarati favorevoli o contrari alla costituzione stessa, o da altri che facciano analoga dichiarazione nel presentare la scheda e che non abbiano preso parte al precedente appello.
Le dichiarazioni, che venissero espresse in occasione della presentazione delle schede, non possono invalidare gli effetti della votazione fatta per la costituzione del consorzio.
Non è dato alcun valore ai nomi scritti nelle schede in più dei cinque o dei due, che devono rispettivamente esservi segnati.
Terminato l’appello, ove siano sopraggiunti altri interessati, questi possono consegnare la scheda senza altro appello.
Trascorsa un’ora dal compiuto appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il presidente dichiara chiusa la votazione ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti.
Finito lo scrutinio, il presidente ne proclama l’esito, dichiarando eletti i cinque che ottennero maggior numero di voti in base alle schede di coloro che votarono per la costituzione del consorzio, ed i due che tale maggior numero raccolsero da quelli che votarono contro la costituzione stessa.
Art. 62.
Quando l’assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia i nomi di coloro che ottennero voti, e il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che la proclamazione degli eletti sarà fatta dopo che saranno conosciuti i risultati delle altre sezioni.
Fatta questa avvertenza, il presidente della sezione scioglie la seduta.
Nel giorno successivo tutti i presidenti coi componenti i Seggi si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gl’interessati. Ivi sono letti i verbali delle adunanze delle varie sezioni ed è fatto il computo generale dei voti.
Il presidente della prima sezione proclama eletti i sette interessati che ottennero il maggior numero dei voti, secondo la distinzione fatta nell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 63.
Quando non siasi raggiunto il numero legale, la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva, senz’uopo di ulteriore avviso.
Art. 64.
Il prefetto, che ha disposto la pubblicazione, dà notizia della costituzione del consorzio mediante avviso, che deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso come è stabilito nell’art. 51.
In tale avviso sono avvertiti gli interessati che possono, nel termine di trenta giorni, presentare i loro reclami intorno alla regolarità delle adunanze dell’assemblea, ed alla legalità delle sue deliberazioni.
I certificati dell’eseguita pubblicazione sono trasmessi al prefetto, che formulò l’avviso, con le opposizioni eventualmente presentate.
Il prefetto ricevuti gli atti e sentito, ove occorra, l’ufficio del genio civile, li trasmette al Ministero dei lavori pubblici con un rapporto, in cui esprime il suo avviso sulla regolarità della procedura seguita e sul merito delle opposizioni.
Art. 65.
Il Ministero, ove nulla trovi da osservare sulla procedura seguita e sugli atti ricevuti, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, promuove il regio decreto, col quale viene costituito il consorzio di esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria, statuendo sui reclami.
SEZIONE II. Costituzione dei consorzi di manutenzione.
Art. 66.
Quando le opere della bonifica siano eseguite entro i perimetro di un consorzio già legalmente costituito, questo deve con atto regolare della sua competente rappresentanza dichiarare al prefetto che, compiute le opere, ne assumerà la manutenzione. Il consorzio stesso funziona come consorzio di manutenzione a tutti gli effetti di legge dalla data della consegna dell’opera.
Art. 67.
All’infuori del caso di cui al precedente art. 66, le pratiche per la costituzione del consorzio obbligatorio di manutenzione, nel caso preveduto dal 1° comma dell’art. 52 della legge (testo unico), debbono essere promosse dal Ministero dei lavori pubblici in tempo, affinché il consorzio stesso venga a trovarsi definitivamente costituito od organizzato, prima che sia accertato il compimento della bonificazione.
Art. 68.
All’uopo il prefetto della provincia, nella quale si trovano i terreni compresi nel perimetro della bonificazione o la maggior parte di essi, provvede, o direttamente o rivolgendosi ai prefetti delle altre provincie interessate, alla formazione in ogni comune di un elenco nominativo dei possessori di fondi direttamente o indirettamente interessati nella bonificazione, desumendo gli elementi per la formazione del detto elenco, riguardo ai primi, dal ruolo dei possessori di fondi compresi nel perimetro della bonificazione approvato col decreto ministeriale di che all’art. 9 del presente regolamento; riguardo agli altri, dalle indicazioni dei ruoli catastali relativi ai fondi contemplati nella proposta contenuta nel progetto economico della bonificazione, a mente dell’ultimo capoverso dell’art. 53 della legge (testo unico).
L’elenco contiene la indicazione del nome e cognome, della paternità e del luogo di residenza abituale di ciascun possessore, colla indicazione del numero di mappa e della estensione del fondo a cagione del quale ciascun possessore viene inscritto nell’elenco, e colla indicazione della zona o classe in cui ciascun fondo deve presumibilmente essere compreso.
Art. 69.
Gli elenchi sono a cura dei sindaci pubblicati nei rispettivi comuni, nel giorno di domenica fissato preventivamente dal prefetto, nei modi e luoghi stabiliti nell’art. 51, insieme ad un avviso col quale s’invitano gl’interessati a produrre entro quindici giorni successivi a quello della pubblicazione le loro osservazioni e le loro proposte per aggiunte, rettificazioni o cancellazioni di nomi.
Scaduto il suddetto termine, gli elenchi coi certificati di pubblicazione e colle proposte ed osservazioni sono rimessi al prefetto richiedente, il quale provvede alla convocazione in assemblea generale dei possessori indicati nell’elenco.
Art. 70.
In quanto non siano contrarie alle norme contenute nella presente sezione sono estese ai consorzi di manutenzione le prescrizioni stabilite negli articoli 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 59.
Sono pure estese le disposizioni dei primi due comma dell’art. 6.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea occorre in prima convocazione l’intervento di un terzo degli interessati, e nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 71.
L’assemblea, dopo la nomina dell’ufficio presidenziale, provvede con sue deliberazioni:
a) sulle opposizioni ed osservazioni presentate o in occasione della pubblicazione del progetto esecutivo, o nel termine stabilito nel precedente art. 69;
b) alla delimitazione del comprensorio avvantaggiato dall’opera di bonificazione;
c) alla nomina della deputazione provvisoria incaricata della redazione dello statuto consorziale;
d) alla nomina della commissione tecnica incaricata di predisporre le operazioni indicate negli articoli 51, 52 e 53 della legge (testo unico), cioè:
1° il riparto dei terreni bonificati, in classi, in ragione dell’utile che avranno risentito o risentiranno in conseguenza delle opere di bonificazione;
2° il piano di liquidazione definitiva del contributo dovuto dai proprietari dei detti fondi nella spesa di esecuzione della bonificazione, colle proposte intorno al tempo nel quale dovrà compiersi il conguaglio fra la somma da ciascuno pagata, per effetto del riparto provvisorio del contributo eseguito a mente dello art. 39 della legge (testo unico), e quella che risulterà realmente dovuta in ragione del beneficio conseguito;
3° il piano di riparto per zone o per classi del territorio che per essere interessato alla sola manutenzione, non sia stato compreso nel perimetro della bonificazione approvato;
4° il progetto di riparto per carati in misura di interesse della spesa di manutenzione fra le varie zone e classi in cui debba andare ripartito l’intero comprensorio;
5° il progetto di riparto, per ettaro, del carato o dei carati assegnati a ciascuna zona o classe, a norma della disposizione contenuta nel numero precedente.
L’assemblea delibera parimenti se intenda riservare a sé o delegare ad altri l’esame e l’approvazione delle singole proposte della commissione tecnica.
Art. 72.
Il Ministero, ove trovi regolare la procedura seguita e gli atti ricevuti dal prefetto competente a norma dell’articolo 6S, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, emette il decreto col quale provvede sui reclami e dichiara costituito il consorzio di manutenzione.

SEZIONE III. Organizzazione e funzionamento dei consorzi di esecuzione e di manutenzione.

Art. 73.
Quando la concessione dell’esecuzione di un’opera di bonifica è fatta ad un consorzio, regolarmente costituito a senso dell’art. 9 della legge (testo unico), il consorzio di esecuzione funziona secondo le norme dello statuto, dal quale esso consorzio è retto.
Art. 74.
Quando non esista un consorzio regolarmente costituito ai sensi dell’art. 19 del presente regolamento, lo statuto del consorzio di esecuzione, compilato dalla deputazione di cui agli articoli 60 e 61, deve essere sottoposto alla approvazione dell’assemblea degli interessati, convocata secondo le norme dei precedenti articoli 55 a 62 dalla deputazione predetta.
Tale statuto deve contenere le sole norme necessarie per il retto funzionamento del consorzio durante il periodo del l’esecuzione dei lavori.
Sullo statuto proposto l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Gli eventuali dissenzienti hanno diritto di far inserire nel verbale le ragioni della loro opposizione.
lo statuto deliberato e il verbale dell’assemblea sono a cura della deputazione depositati per 8 giorni nel comune, nel quale si riunì l’assemblea, ed in luogo determinato in cui possano, in ore prestabilite, liberamente accedere gl’interessati, ciascun dei quali ha diritto di presentare in iscritto le proprie osservazioni.
La deputazione che preparò lo statuto, riunite le osservazioni a cui abbia dato luogo la pubblicazione, esprime sulle stesse il suo parere, e trasmette tutti gli atti al prefetto, il quale col suo avviso li invia al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministero, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, pronuncia definitivamente sulle eventuali osservazioni ed opposizioni, e con apposito decreto approva lo statuto colle necessarie modificazioni.
Lo statuto così approvato regola il funzionamento dei consorzi di esecuzione per tutta la durata dei lavori, e fino alla costituzione dei consorzi di manutenzione.
Art. 75.
Nel caso di scioglimento dell’amministrazione consorziale, il regio commissario ha tutti i poteri che sono dallo statuto consorziale attribuiti al consiglio dei delegati; e in caso di urgenza può assumere i poteri dell’assemblea.
Nel decreto di nomina del regio commissario è fissata l’indennità al medesimo spettante, che deve andare a carico esclusivo del consorzio.
La misura delle indennità non può superare lire dieci al giorno per le persone che già risiedono nel paese dove ha sede il consorzio, e lire venti, pure al giorno, per le persone chiamate alle funzioni di regio commissario da paesi fuori di detta sede consorziale.
Devono inoltre corrispondersi al regio commissario le spese di viaggio fatte nell’interesse del consorzio.
Art. 76.
Quando il territorio della bonifica si trovi compreso per intero di un consorzio già legalmente costituito, il consorzio di manutenzione funziona con le norme stabilite nel proprio statuto, Però per la gestione speciale della bonifica devono essere fatti il bilancio preventivo, i ruoli di contribuzione ed il bilancio consuntivo, separati e distinti dalla gestione del consorzio generale. Il bilancio preventivo ed i ruoli di esazione devono essere approvati dal prefetto.
Art. 77.
Quando trattasi di consorzio costituito a sensi degli articoli 66 e seguenti del presente regolamento, lo statuto redatto dalla deputazione provvisoria deve provvedere:
a) alla designazione della sede del consorzio, la quale, ove esso si estenda a più provincie, deve essere in quello ove è situata la maggior parte, in ragione di superficie, di terreni da bonificare;
b) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte ad un cosiffatto consiglio i poteri dell’assemblea;
c) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni di una deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo a presidente, ne abbia la rappresentanza;
d) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea generale, della deputazione amministrativa e del consiglio dei delegati, e sulle condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali;
e) alle norme sulla compilazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi, e sull’approvazione di essi per parte dell’assemblea generale o del consiglio dei delegati;
f) alle norme e alla vigilanza del servizio di cassa, ed alla misura della cauzione che dovrà essere prestata da chi sarà incaricato del servizio di tesoreria;
g) alle norme con le quali la commissione tecnica, di cui al precedente art. 71, dovrà preparare le operazioni l della distribuzione dei fondi consorziali per zone o per classi, in ragione del beneficio conseguito dall’opera di bonificazione;
h) alle norme per provvedere alla pubblicazione del progetto di classifica, ed al modo e tempo, in cui gli interessati potranno presentare le loro opposizioni;
i) alle norme di procedura per risolvere le opposizioni e rendere definitiva ed esecutoria la classifica;
l) agli obblighi da imporsi a tutti i proprietari dei consorzi di denunciare i contratti di compra-vendita, cessione, permuta e divisione, onde il catasto consorziale possa essere costantemente tenuto al corrente;
m) al modo di provvedere stabilmente al servizio tecnico necessario per la regolare manutenzione, conservazione e funzionamento delle opere di bonifica;
n) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.
Art. 75.
Per deliberare sullo statuto, redatto dalla commissione, è convocata l’assemblea dei possessori interessati nel modo prescritto dall’art. 74.
Lo statuto deliberato dall’assemblea è depositato presso la prefettura, e, se sono più le provincie cui si estende il consorzio, presso tutte le prefetture rispettive.
Un avviso inserito nel bollettino o bollettini degli annunzi legali della prefettura o delle prefetture anzidette, ed affisso all’albo pretorio di tutti i comuni, nel cui territorio si estende il consorzio, dà notizia dell’avvenuto deposito, ed invita gli interessati ad esaminare lo statuto ed a presentare nel termine di trenta giorni dalla data del detto avviso le loro eventuali osservazioni agli uffici di prefettura o comunali, dove ebbero luogo le pubblicazioni.
Spirato il termine suindicato, i sindaci devono trasmettere alle rispettive prefetture i certificati sui risultati delle pubblicazioni unendovi le opposizioni che fossero state presentate, Le varie prefetture trasmettono i detti atti a quella della provincia, in cui si trova la maggior estensione dei terreni
da bonificare.
Il prefetto di quest’ultima provincia trasmette al Ministero dei lavori pubblici lo statuto deliberato, tutti gli atti di pubblicazione e le osservazioni presentate, unendovi il proprio parere e quello del genio civile.
Art. 79.
Il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato, provvede con decreto ministeriale all’approvazione dello statuto consorziale, con le modificazioni che crede introdurre, decidendo nel tempo stesso sulle osservazioni presentate.
Art. 80.
Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto è definitivo.
Art. 81.
Le norme stabilite nei precedenti articoli per la formazione dello statuto del consorzio devono essere osservate per le modificazioni che convenga introdurvi successivamente.
Art. 82.
Approvato lo statuto, le deliberazioni dell’assemblea generale, del consiglio dei delegati e di quello di amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali, quante volte dagli statuti consorziali non si provveda altrimenti.
In qualunque caso però il bilancio preventivo ed il ruolo delle contribuzioni debbono essere approvati dal prefetto.
Art. 83.
Il prefetto della provincia, nella quale ricade il territorio della bonifica o la maggior parte di essa, esercita per mezzo del locale ufficio del genio civile l’alta sorveglianza tecnica sull’andamento dei lavori di manutenzione nello intero comprensorio consorziale, facendo eseguire, nei limiti del precedente art. 32, quelle visite che crede opportune nel corso dei lavori od alla chiusura di ogni annata di appalto.
Le spese per tali visite debbono essere rimborsate dal consorzio, il quale deve in precedenza versare alla prefettura un congruo deposito, secondo la richiesta.
Art. 84.
Sui progetti per gli appalti di mantenimento delle opere di bonifica, nuovi lavori di varianti, di consolidamento, di riparazioni straordinarie di danni ed altro, il prefetto della provincia deve richiedere l’esame in linea tecnica del genio civile nella provincia stessa.
Art. 85.
A questi consorzi si applicano le disposizioni degli arti coli 193, 196, 197 e 292 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164).

CAPO V. Accertamento del compimento delle opere e loro consegna al consorzio di manutenzione.

Art. 86.
Il consorzio di manutenzione, per mezzo dell’assemblea generale o del consiglio dei delegati, secondo la competenza stabilita dallo statuto, nomina la commissione incaricata di ricevere in consegna a nome del consorzio le opere di bonificazione.
La commissione così nominata è costituita quale mandataria del consorzio per procedere a tutti gli atti relativi alla consegna della bonificazione al consorzio stesso, e il suo operato vincola il consorzio nei rapporti con lo Stato, o col concessionario dell’esecuzione della bonificazione.
Art. 87.
La commissione governativa, alla quale, a norma dell’articolo 50 della legge (testo unico), spetta di procedere all’accertamento del compimento totale o parziale di una bonificazione, deve usare la massima cura nelle sue operazioni, verificando, con la scorta dei progetti, se tutti i lavori in essi contemplati siano stati eseguiti a norma dei progetti stessi e delle eventuali variazioni regolarmente approvate, e se i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.
Quando la commissione reputi non compiuta la bonificazione, deve indicare quali lavori debbono essere ancora eseguiti.
Le operazioni della commissione medesima sono oggetto di processo verbale sottoscritto dai suoi componenti.
Art. 88.
La commissione stessa comunica in ogni caso i suoi verbali alla commissione nominata dal consorzio di manutenzione, assegnandole un congruo termine per produrre in iscritto le sue eventuali osservazioni ed opposizioni.
Art. 89.
Ove la commissione governativa abbia riconosciuta compiuta la bonificazione dell’intero perimetro, o di uno dei bacini in cui sia stato diviso, e nessuna opposizione sia stata presentata dai delegati del consorzio di manutenzione entro il termine assegnato, procede essa stessa alla consegna delle Opere al suddetto consorzio.
La consegna ha luogo mediante atto pubblico redatto innanzi al prefetto, alla contemporanea presenza dei membri della commissione delegata dal consorzio, e firmato dal prefetto stesso e da tutti i detti membri.
La riunione ha luogo nell’ufficio della prefettura, alla quale si è fatto capo per gli atti relativi alla bonificazione.
L’atto è redatto dal segretario della prefettura incaricato di rogare i contratti.
Art. 90.
Qualora invece la commissione abbia riconosciuta la necessità di ulteriori lavori perché la bonificazione dell’intero perimetro o di uno dei suoi bacini possa dirsi compiuta, come nel caso che i delegati del consorzio abbiano sollevate opposizioni contro l’operato della commissione, si rimettono gli atti tutti al prefetto per la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, il quale pronuncia definitivamente con decreto motivato tanto sulla ammissibilità delle maggiori opere suggerite dalla commissione, quanto sulle opposizioni, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.
Se le divergenze cadono sui risultati della bonifica nei riguardi igienici, deve essere udito anche il consiglio superiore di sanità.
Nel caso previsto in questo articolo la dichiarazione di compimento della bonificazione viene emessa dal Ministero dei lavori pubblici, o nello stesso o con altro decreto, uditi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.
Art. 91.
Emanato il decreto ministeriale, che dichiara compiuta la bonificazione, si procede alla consegna delle opere che lo compongono al consorzio di manutenzione. La consegna è fatta dal prefetto, con l’intervento dell’ingegnere capo del genio civile, mediante atto pubblico redatto alla presenza dei componenti la commissione delegata dal consorzio, e firmato da tutti gl’intervenuti, applicandosi al detto atto le disposizioni del 2° e 3° capoverso dell’art. 89.
Art. 92.
Ove, malgrado il decreto ministeriale che dichiara compiuta la bonificazione, la commissione dei delegati del consorzio di manutenzione o taluno dei suoi componenti si rifiuti di firmare l’atto di consegna, si fa constare tale circostanza nell’atto stesso, che viene ad ogni modo firmato dal prefetto. La consegna ha egualmente luogo mediante decreto del prefetto, da notificarsi nelle forme giudiziarie ed a mezzo d’usciere al presidente del consorzio di manutenzione o a chi ne tiene le veci.
Da quel giorno il consorzio di manutenzione è ritenuto a tutti gli effetti consegnatario delle opere di bonifica, ed è tenuto alla conservazione e regolare manutenzione delle medesime, rimanendo soggetto, in caso di inadempimento e previo scioglimento dell’amministrazione consorziale, alle disposizioni dello art. 75 del presente regolamento.
Art. 93.
In applicazione dei principi stabiliti nel terzo comma del l’art. 8 e nell’art. 10 della legge (testo unico), l’assemblea generale o il consiglio dei delegati, se a questo sia stata attribuita dallo statuto la competenza relativa, appena accertata l’aliquota che ogni ettaro di terreno compreso nel perimetro della bonificazione avrebbe dovuto pagare a titolo di contributo nella spesa di esecuzione della medesima, se fin da principio si fosse potuto applicare il criterio definitivo dell’interesse, determina il periodo di tempo entro il quale devono essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori, in maniera che, senza aggravare soverchiamente il carico dei debitori, non si protragga oltre un giusto limite il tempo entro il quale i creditori debbono essere rimborsati.
L’amministrazione consorziale poi, avuto riguardo al periodo di tempo fissato per il conguaglio e alla gravità delle differenze di debito e credito risultate dalla liquidazione finale, procede alla determinazione della quota da applicarsi annualmente in aumento o in diminuzione dell’aliquota accertata a carico di ciascun ettaro di terreno fino a estinzione del debito o del credito.
A tutto ciò, nei casi del precedente art. 75, provvede il regio commissario.

TITOLO II. Bonificazioni di 2° categoria.

CAPO I. Consorzi volontari.

Art. 94.
Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono tra
smettere ai prefetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge (testo unico), debbono comprendere:
a) i documenti comprovanti il consentimento di tutti gl’interessati alla costituzione del consorzio; il quale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi degl’intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da qualcuno del maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non intervenuti;
b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le indicazioni stabilite all’art. 4, lettera b, del presente regolamento;
c) lo statuto consorziale.
Il prefetto, ricevuti i detti atti e assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla pubblicazione di essi per estratto nel bollettino degli annunzi legali della prefettura.
Tale pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua rappresentanza.
Questa pubblicazione è fatta a spese del consorzio.
Qualsiasi ulteriore modificazione agli anzidetti atti costitutivi del consorzio viene trasmessa al prefetto, insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della prefettura.
A richiesta del consorzio medesimo, il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l’adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in apposito registro.
l prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari.
Art. 95.
I consorzi volontari, i quali intendono profittare di quanto è disposto nell’art. 5 della legge (testo unico) devono presentare i progetti di esecuzione al prefetto della provincia, in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi.
Il prefetto li fa pubblicare e, sentito l’ufficio del genio civile, provvede con formale decreto alla loro approvazione, decidendo sulle eventuali opposizioni.

CAPO II. Consorzi obbligatori.

Art. 96.
Chiunque fra i privati od enti interessati intenda promuovere la costituzione di consorzi obbligatori di bonificazione, a termini dell’art. 23 della legge (testo unico), deve presentare alla prefettura una domanda corredata dei documenti, di cui alle lettere a, b, c, dell’art. 13 del presente regolamento.
La domanda ed i documenti annessivi sono pubblicati in quei luoghi e forme che la prefettura crede più opportuni per darne notizia ai proprietari interessati, prefiggendo ad essi un termine perentorio per le loro eventuali osservazioni od opposizioni.
Dopo la pubblicazione, riunite le osservazioni presentate, il prefetto invita i consigli comunali e provinciali interessati a pronunziarsi, nei termini rispettivamente stabiliti dall’articolo 22 della legge (testo unico), sulla costituzione del consorzio, sulle eventuali opposizioni e sulla proposta del loro rispettivo contributo.
Nel caso che l’iniziativa del consorzio sia venuta dalla minoranza degli interessati in ragione dell’estensione delle loro proprietà, sono inoltre osservate le norme stabilite dall’articolo 23 della legge (testo unico).
Art. 97.
Lo Stato, le provincie, i comuni e i privati, che prendono l’iniziativa di un consorzio obbligatorio, debbono sostenere le spese delle pubblicazioni prescritte nei precedenti articoli, ed ogni altra spesa inerente alla costituzione del consorzio, Salvo a rivalersene, in quanto sia del caso, a carico del consorzio medesimo, allorché sia costituito.
Art. 98.
Sulle domande e documenti, di cui al precedente art. 96, per la costituzione di consorzi obbligatori e sulle opposizioni presentate deve essere sentito il parere dell’ufficio del genio civile.
Se la bonificazione ha scopo igienico o può avere azione sulle condizioni igieniche, deve esser pure sentito il parere dei consigli sanitari delle provincie, nelle quali si trovano le proprietà interessate alla bonificazione, affinché propongano le cautele da usarsi per riguardo alla pubblica igiene.
Art. 99.
ll prefetto della provincia, nella quale si trovano i terreni da bonificarsi o la maggior estensione di essi, riunisce la domanda, le opposizioni presentate, i pareri degli uffici tecnici e dei consigli sanitari, e le deliberazioni, quando vi siano, dei consigli provinciali e comunali, e, salvo il caso contemplato dal penultimo comma dell’art. 22 della legge (testo unico), ne cura la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, accompagnandola col proprio avviso.
Art. 100.
Con decreto reale, su proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato, è costituito il consorzio ed approvato l’elenco dei proprie tari interessati alla bonificazione.
Nel caso contemplato dall’art. 96 del presente regolamento, il riparto delle quote di contributo dei comuni e delle provincie è determinato mediante decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato.
Art. 101.
Costituito il consorzio, il prefetto convoca l’assemblea generale nei modi stabiliti nel precedente art. 55.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide, se vi sono intervenuti o legalmente rappresentati tanti proprietari dei terreni interessati da rappresentare più della metà del reddito imponibile dei terreni stessi.
Mancando queste condizioni, è convocata entro un congruo termine, sempre a cura del prefetto, una nuova assemblea che è valida, qualunque sia il numero e l’ammontare della rendita imponibile dei proprietari intervenuti.
Art. 102.
L’assemblea è presieduta da un delegato del prefetto, ed elegge a maggioranza di voti la deputazione provvisoria, la quale è composta da tre o cinque membri, ed ha incarico di amministrare e rappresentare interinalmente il consorzio, e di compilare e sottoporre ad ulteriori adunanze dell’assemblea il progetto tecnico-economico della bonifica e lo statuto consorziale.
Art. 103.
La deputazione provvisoria elegge nel suo seno un presi dente, cui spetta pure di convocare e presiedere le ulteriori adunanze dell’assemblea, finché sia entrato in vigore lo statuto del consorzio.
Sono applicabili a queste adunanze le norme contenute negli articoli 57, 101 e 102 del presente regolamento, sui periodi di convocazione, sulla rappresentanza degli interessati, sulle condizioni di validità e sul diritto di voto.
Quando però un’assemblea non ha esaurite le materie per le quali fu convocata, può prorogarsi ad altro giorno, ed in esso deliberare sulle materie medesime, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 104.
Le statuto deve provvedere alle materie indicate nell’articolo 77 del presente regolamento, ed al modo in cui sono rappresentati nella deputazione amministrativa, nell’assemblea generale e, quando esista, nel consiglio dei delegati lo Stato, le provincie e i comuni che concorrano, indipendentemente dalla qualità di proprietari, alle spese del consorzio.
Art. 105.
Lo statuto è pubblicato nei comuni ove si trovano i terreni interessati, a cura della deputazione provvisoria, la quale stabilisce il termine per l’esame e per la presentazione delle eventuali osservazioni a norma dell’art. 96 del presente regolamento.
Art. 106, Dopo la pubblicazione il presidente della deputazione provvisoria convoca l’assemblea generale, perché deliberi sullo statuto e sulle osservazioni eventualmente presentate.
La deliberazione dell’assemblea viene comunicata, con lo statuto e le opposizioni presentate, al prefetto della provincia, ove si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi.
Il prefetto, sentito, ove lo ritenga opportuno, l’ufficio del genio civile, trasmette tutti gli atti al Ministero dei lavori pubblici col proprio avviso.
Il Ministero, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, provvede con suo decreto al l’approvazione dello statuto, decidendo sulle opposizioni presentate ed apportando le modificazioni che crede necessarie.
Art. 107.
La deputazione provvisoria, tosto che le sia comunicato il decreto che approva lo statuto del consorzio, convoca l’assemblea del consorzio per eleggere il consiglio dei delegati, se lo statuto lo ha istituito, e la deputazione amministrativa, se lo statuto medesimo non ne ha deferita la nomina al suddetto consiglio. In questo ultimo caso, appena il consiglio dei delegati sia stato eletto, esso deve essere convocato, per effettuare la detta nomina, a cura della stessa deputazione provvisoria e nel termine non minore di giorni quindici né maggiore di un mese.
I poteri della deputazione provvisoria cessano coll’elezione della deputazione amministrativa.
Art. 108.
Ai consorzi obbligatori sono applicabili le disposizioni del l’art. 75 del presente regolamento.
Art. 109.
La domanda dei consorzi volontari, per essere dichiarati obbligatori ai termini dell’art. 20 della legge (testo unico), deve essere presentata al prefetto.
Devono essere allegati alla domanda, oltre l’atto costitutivo del consorzio e alla descrizione dei lavori già fatti, il progetto tecnico-economico per il loro proseguimento, e come pimento, lo statuto compilato in conformità all’art. 104 del presente regolamento, coi verbali delle adunanze dell’assemblea, in cui furono deliberati il progetto, lo statuto e la domanda di cui sopra.
Art. 110.
Il prefetto provvede a spese del consorzio a che la domanda e gli atti indicati nell’articolo precedente siano depositati e recati a notizia degli interessati, osservate le norme stabilite nell’art. 96 del presente regolamento.
Il prefetto, sentito, ove del caso, l’avviso del consiglio sanitario delle provincie in cui sono situate le proprietà interessate alla bonificazione, e avuto in ogni caso l’avviso dell’ufficio del genio civile, cura la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici della domanda con gli allegati, con le opposizioni presentate, coi pareri anzidetti e col proprio voto.
Art. 111.
Per dichiarare obbligatorio il consorzio si provvede a norma dell’art. 100 del presente regolamento.

TITOLO III. Disposizioni finanziarie

CAPO I. Contributo degli enti e proprietari interessati.

Art. 112.
Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l’appalto dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici provvede, occorrendo anche d’ufficio, con le norme di legge, a che entro breve termine vengano rilasciate dalle provincie e dai comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e vengano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata d’imposta da tributo, porsi a carico da valere dei per proprietari il periodo per necessario la quota rispettiva fino al saldo.
Art. 113.
Le delegazioni su cespiti diretti, diversi falle sovrimposte fondiarie, non possono essere accettate, se essi non siano riscossi per appalto a mezzo di un agente, che abbia prestato cauzione e che sia tenuto al vincolo del non scosso per riscosso, e se non venga prodotta una deliberazione dell’ente debitore, regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.
In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovraimposte fondiarie, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.
Art. 114.
La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovraimposta degli altri fondiaria cespiti sui delegati, terreni sempre avvantaggiati quando dalla la bonifica bonifica, stessa o si effettui direttamente dallo Stato, è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell’appalto dei lavori.
Art. 115.
Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato tanto dalle provincie quanto dai comuni cointeressati, in caso di bonifica da esso direttamente eseguita, si tiene conto della entità del contributo medesimo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della comportabilità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri ai quali, per altri scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il paga mento delle annualità.
In nessuna considerazione è tenuto il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati o superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili.
Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.
Art. 116.
Il numero degli anni, nei quali la provincia, i comuni e i privati interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi debba essere versato, sino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale.
Tuttavia in circostanze speciali, riconosciute dall’amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali che dei proprietari ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.
Art. 117.
Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato, e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l’importo delle delegazioni e della tassa annua speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a partire dal 1° luglio successivo, viene accresciuto e scemato in proporzione secondo che ne sia il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali stabilito rispettivamente possa essere variato.
Art. 118.
Il decimo di contributo dello Stato per le spese di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto sia a saldo.
Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione del collaudo generale o parziale, in base a cui siano stati fatti i pagamenti, e con la produzione di un certificato dell’ufficio del genio civile nella provincia, attestante i pagamenti effettivamente fatti all’appaltatore.
Art. 119.
Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall’art. 25 della legge (testo unico) per il rimborso del decimo da esso contribuito nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietari da esse avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne; e il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20, tenuto conto della entità e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.
Art. 120.
Il debito dei proprietari dipendente dalla riscossione del decimo anticipato dallo Stato per le opere di seconda categoria, fra essi ripartito come nell’articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell’imposta fondiaria.

CAPO II, Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.

Art. 121.
La cassa dei depositi e prestiti, riceve in un conto corrente fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di bonificamento, che dal Ministero dei lavori pubblici le sono versate, tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli stanziamenti annuali, che, a decorrere dall’esercizio finanziario 1900-1901, sono stabiliti nelle tabelle I, II, III e IV annesse alla legge (testo unico).
Art. 122.
Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero dei lavori pubblici versa alla cassa dei depositi e prestiti le somme annuali stabilite dalle tabelle annesse alla legge (testo unico).
Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli enti concessionari, viene effettuato dal Ministero predetto; ed il relativo rimborso al tesoro è eseguito in base alle prescrizioni del presente regolamento.
A richiesta del Ministero dei lavori pubblici la cassa dei depositi e prestiti versa in tesoreria in conto «Entrate effettive» la somma corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto versare gli enti ed i proprietari interessati, ove l’opera di bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.
Art. 123.
I versamenti delle somme, di cui nel precedente articolo, sono fatti mediante l’emissione di mandati a favore della direzione generale della cassa dei depositi e prestiti ed a carico del capitolo appositamente inscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici alla categoria IV «Partite di giro colla seguente intitolazione: Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti».
Art. 124.
Nell’effettuare i versamenti sopra indicati il Ministero dei lavori pubblici denuncia a quali opere le somme corrispondenti siano da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i fondi versati, in conto di stanziamenti principali, da quelli versati in conto delle somme a disposizione dell’amministrazione.
La cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a discriminazione delle somme inscritte al conto.
Art. 125.
Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio, a decorrere dal 1900-1901.
Per questo primo esercizio, non potendo entro il mese di luglio 1900 essere accertati tali residui, il versamento della rata viene eseguito in base alle risultanze provvisorie dei conti al 30 giugno 1900, salvo a procedere al necessario conguaglio allorché, compiute le operazioni di annullamento, riduzione e trasporto dei mandati emessi a tutto giugno 1900, possano i residui stessi essere definitivamente stabiliti col conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1899-1900.
Il versamento delle assegnazioni di competenza è fatto in tre rate uguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.
Art. 126.
Se nel corso di un esercizio finanziario occorrano pagamenti sul fondo dei residui in misura superiore all’ammontare della rata annuale di cui al precedente articolo, il Mi mistero dei lavori pubblici promuove da quello del tesoro i provvedimenti relativi pel corrispondente maggior versamento alla cassa dei depositi e prestiti, onde assicurare il rimborso delle maggiori somme da erogarsi.
Art. 127.
Sulle somme versate nel conto corrente principale la cassa dei depositi e prestiti liquida, alla fine di ogni anno solare, gli interessi dovuti sulle medesime al saggio d’interesse dei depositi volontari, computato a norma dell’art. 44 del regolamento approvato col regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, come praticasi per gli altri conti correnti autorizzati dall’art. 11 del regolamento approvato col regio decreto 31 dicembre 1899, n. 505.
Art. 128.
La cassa dei depositi e prestiti, contemporaneamente al conto corrente principale, istituisce un conto corrente speciale col titolo: «Fondo di riserva per le opere di bonifica».
A questo conto speciale affluiscono tutte le somme che il Ministero dei lavori pubblici abbia denunciato come somme a disposizione, l’importo degli interessi annuali liquidati sulle disponibilità del conto corrente principale, nonché gli eventuali sopravanzi delle disponibilità stesse, accertati dopo il compimento di ciascuna opera di bonifica e denunciati dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 129.
I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza dei termini, entro i quali debbono essere eseguiti alla cassa dei depositi e prestiti i versamenti dei fondi di competenza di cui all’art. 125, sono rimborsati al tesoro, appena i versamenti stessi abbiano avuto luogo.
Art. 130.
Sulle somme disponibili sul conto corrente speciale viene liquidato, alla fine di ogni anno solare, l’interesse in una misura uguale a quella tenuta a base della liquidazione degli interessi sul conto corrente principale.
Gli interessi liquidati annualmente sul conto speciale sono portati in aumento del fondo di riserva, seguendo il procedimento indicato nel successivo art. 131.
Art. 131.
In esecuzione del disposto dell’art. 68, comma ultimo, della legge (testo unico) l’ammontare degli interessi liquidati, tanto sul conto corrente principale quanto su quello speciale, è dalla direzione generale della cassa dei depositi e prestiti versato in tesoreria in conto di «Entrate effettive» con imputazione al corrispondente capitolo inscritto nello stato di previsione dell’entrata con la seguente denominazione: «Interessi liquidati dalla cassa dei depositi e «prestiti sul conto istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell’art. 67 della legge medesima».
L’importo degli interessi come sopra versati in tesoreria è, con decreto del Ministero del tesoro da registrarsi alla corte dei conti, portato in aumento alla dotazione del capitolo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici tra le spese straordinarie di bonifica con la denominazione seguente: «Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nelle lettere a, b, c, d, e dell’art. 66 della legge stessa, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell’art. 69, secondo comma, della legge stessa».
Col predetto decreto del Ministero del tesoro è inoltre provveduto alle conseguenti variazioni in aumento nelle «Partite di giro» tanto dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, quanto di quello dell’entrata, per modo che l’importare degli interessi liquidati possa affluire senza indugio al conto corrente speciale istituito presso la cassa depositi e prestiti.
Art. 132.
Nessun prelevamento può farsi, sia dal conto corrente principale sia da quello speciale, se non allo scopo di rimborsare il tesoro dell’importo di mandati effettivamente pagati per spese dipendenti dalle opere di bonifica, sia di prima che di seconda categoria.

CAPO III. Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.

Art. 133.
Ai singoli mandati emessi dal Ministero dei lavori pubblici sui capitoli di spese effettive per le opere di bonifica
va unito un prospetto indicante il numero del capitolo di bilancio, quello del mandato, la data di ammissione a pagamento dalla direzione generale del tesoro, il cognome e nome del creditore, l’oggetto della spesa e il relativo ammontare.
Nell’elenco è pure indicato se le somme da rimborsarsi al tesoro dalla cassa dei depositi e prestiti debbano essere prelevate dal conto corrente principale o da quello speciale.
Art. 134.
La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale, appena effettuato il pagamento dei predetti mandati, del
bono trasmettere alla cassa dei depositi e prestiti il prospetto di cui è cenno nell’articolo precedente, con la dichiarazione della data in cui il mandato ivi descritto sia stato regolarmente estinto. Tale dichiarazione deve portare il visto della direzione generale del tesoro per i mandati pagati dalla tesoreria centrale, ed il visto delle rispettive delega zioni del tesoro per quelli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale.
Art. 135.
Per il pagamento di spese dipendenti da opere di bonifica non possono essere emessi dal Ministero dei lavori pubblici mandati collettivi.
Art. 136.
Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel precedente art. 134, la cassa depositi e prestiti rimborsa al tesoro sul conto competente l’importo del mandato estinto, e ne informa il Ministero dei lavori pubblici.
Art. 137.
Il rimborso al tesoro viene eseguito mediante l’emissione, da parte della cassa predetta, di apposito mandato commutabile in quietanza di tesoreria, con imputazione al capitolo appositamente inscritto nel bilancio dell’entrata alla categoria IV «Partite di giro» con la seguente intitolazione: «Somme da prelevarsi sul conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento – articoli 67 e 68 della legge (testo unico)».
Art. 138.
La cassa dei depositi e prestiti tiene nota, oltreché della entità, anche delle causali dei rimborsi fatti al tesoro, e ciò a discriminazione degli esiti cui debbono far fronte il conto corrente principale e quello speciale, e al fine di poter rendere ragione delle vicende dei medesimi in relazione alla
loro gestione.

CAPO IV. Contribuzioni e riscossioni.

Art. 139.
Nel caso di un’opera di bonifica da eseguire per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare fra l’altro i modi ed i termini nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprie tari interessati.
Art. 140.
L’interesse del quattro per cento, da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, s’intende al netto, e viene corrisposto sulla somma dei sei decimi dell’importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.
La somma erogata dev’essere comprovata con la produzione dei suddetti collaudi, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell’appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.
Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di che negli articoli precedenti.
Art. 141.
Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all’art. 39 della legge (testo unico), e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione di esse.
Art. 142.
Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all’articolo precedente, andasse in vigore nelle singole provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.
Art. 143.
Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a senso degli articoli 8 e 50 della legge (testo unico), sia stato diviso l’intero perimetro di essa, il Ministero dei lavori pubblici notifica per mezzo dei prefetti alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione, nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a verificarsi nell’ammontare del contributo che, a termini del primo comma dell’art. 6 della legge surriferita, le provincie, i comuni e i possessori dei fondi, compresi nel perimetro della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato o, in sua vece, al concessionario che l’abbia eseguita. Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.
Art. 144.
Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbliga tori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell’articolo 19 della legge (testo unico) e presentino al Ministero delle finanze, per mezzo del prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell’imposta fondiaria a termini dell’art. 55 della legge medesima.
In seguito a questa dichiarazione e previo accertamento della regolare loro costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del ministro delle finanze e mediante reale decreto, ai consorzi volontari anzidetti la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell’imposta fondiaria.
Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione amministrativa, s’intendono applicabili a quegli organi dei consorzi Volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l’incarico dell’ordinaria amministrazione.
Art. 145.
La deputazione amministrativa ha l’obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l’una riguardante i terreni, l’altra i fabbricati. Ciascuna proprietà deve esservi registrata col nome e cognome del rispettivo proprietario, con la indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.
Devono pure essere registrati per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, lo estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi. La deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunciate.
Essa deve inoltre, prima di addìvenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino.
Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria la deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopra indicate nell’elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato nell’art. 91 del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.
Art. 146.
Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
Art. 147.
l ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni comune e, colla firma della deputazione amministrativa o del suo presidente, vengono trasmessi al prefetto, che li rende esecutori, dopo averne riconosciuta la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato. Essi sono quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati allo esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.
Art. 148.
Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.
Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato, Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla giunta provinciale amministrativa.
Art. 149.
La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa.
Art, 150.
Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all’appalto delle esattorie, Tale partecipazione deve essere data in tempo utile, perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.
L’incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l’aggio è nella misura stessa stabilita per l’esazione delle imposte di rette.
Art. 151.
L’esattore speciale viene retribuito ad aggio e risponde a suo rischio e pericolo del non scosso per riscosso.
Art. 152.
Il modo di nomina dell’esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, vien determinato dalla deputazione amministrativa, la quale fissa pure la misura dell’aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.
Art. 153.
La nomina dell’esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti alla approvazione del prefetto.
Art. 154.
L’esattore speciale o uno degli esattori delle imposte di rette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato dell’ufficio di cassiere del consorzio.
Art. 155.
La nomina dell’esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre o dell’anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell’anno con cui scadono dall’ufficio l’esattore o gli esattori in funzione.
Art. 156.
Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali a sensi dei prece denti articoli 149 e 150, il prefetto nomina d’ufficio l’esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all’esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.
Art. 157.
L’esattore speciale, prima che la sua nomina sia sotto posta all’approvazione del prefetto, deve dichiarare se l’accetta, e garentire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.
Il consorzio non è obbligato verso l’esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l’approvazione del prefetto.
Art. 158.
L’esattore speciale, prima di assumere l’ufficio e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all’ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.
Quando l’esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un’altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.
La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.
Art. 159.
Se l’esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pien diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato a termini dell’art. 157 del presente regolamento, e risponde di ogni danno e spesa.
Art. 160.
Nel caso che durante il contratto per la esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte ovvero l’ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l’esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell’invito che gli viene all’uopo indirizzato.
Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui l’invito è stato notificato.
Se l’esattore lascia trascorrere il detto termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell’esattore e la nomina, in via provvisoria, di un sorvegliante, da retribuirsi a carico dell’esattore medesimo.
Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il prefetto può prenderli d’ufficio.
Art. 161.
Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.
Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall’assemblea generale o dal consiglio dei delegati.
Art. 162.
L’esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l’intero ammontare della rata consorziale scaduta.
Nel caso di ritardo nel versamento anzidetto ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall’amministrazione consorziale, l’esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.
Art. 163.
Nel caso di esecuzione a carico dell’esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizza la cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.
Art. 164.
Quando si proceda contro l’esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate o abbia commesso abusi nell’esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a termini dell’art. 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
Art. 165.
In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale della imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria.
Art. 166.
Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati; e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede a norma dell’art. 156 del presente regolamento.
Art. 167.
Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per la esecuzione della bonificazione viene fatta, ove non venga altrimenti disposto, dall’esattore del consorzio stesso, nei modi, tempi e con l’aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione.
Salvo pattuizioni speciali, l’esattore versa, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l’ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver esso eseguito direttamente la bonificazione, o altrimenti al concessionario.
I prefetti non approvano i provvedimenti e i contratti relativi alla nomina dell’esattore speciale, se non contengono l’obbligo per l’esattore di riscuotere insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni le somme relative al detto contributo, e di eseguirne il versamento alle epoche sovra stabilite.

TITOLO IV. Disposizioni di polizia,

CAPO I. Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze.

SEZIONE I. Atti vietati ed atti pei quali occorre una preventiva autorizzazione.
Art. 168.
Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 172, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d’acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall’art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangano asciutti; nonché negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.
In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentiti gli interessati.
Art. 169.
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere di una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a di stanza minore di metri due per le piantagioni; di metri uno a due per le siepi e smovimento del terreno; e di metri quattro a dieci per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua;
b) L’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali, a distanza minore della loro profondità dal piede
degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopradette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri due, quantunque l’escavazione del terreno sia meno profonda;
Tuttavia le piante e le siepi ora esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore sono tollerate, qualora noi, rechino si riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri cinquanta dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua od impaluda menti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti; od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell’acqua;
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a di stanza di metri dieci dai suddetti corsi d’acqua, che per una circostanza qualsiasi possono esservi trasportate ad ingombrarli;
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i) l’abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.
Art. 170.
Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 172 e 173, i sotto indicati:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d’acqua non contemplati nell’articolo 103 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d’acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l’abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno, secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d’acqua, la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti, il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo e con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d’acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.
È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuccie in quelle sole località, ove attualmente si esercita libero mente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d’acqua e loro accessori, e delle strade; e l’abbeveramento di animali e bestiami di ogni specie, salvo ove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d’arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d’acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso;
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione, già esistenti per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d’acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate o gli sfioratori, a restringere la sezione del canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nello intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
k) l’apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l’ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d’acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d’acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l’estrazione dei ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d’acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata, ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati.

SEZIONE II. Concessioni e licenze.
Art. 171.
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a, b, d, g, h, k del precedente art. 170.
Sono invece permessi con semplice licenza scritta e coll’obbligo all’osservanza delle condizioni, caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c, e, f, i, l, m ed n, dello stesso art. 170.
I contratti, regolarmente stipulati per la utilizzazione dei prodotti indicati all’art. 14 della legge (testo unico), tengono luogo della licenza di che è parola nel precedente articolo.
Art. 172.
Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori, atti o fatti contemplati nel precedente art. 170 sono date come appresso:
a) dal prefetto della provincia, sentito il locale – ufficio del genio civile, quando trattasi di bonificazione in corso di esecuzione direttamente dallo Stato;
b) dal prefetto medesimo, sentito l’ufficio del genio civile e l’ente concessionario, nel caso di bonificazione in corso di esecuzione per concessione;
c) dal consorzio interessato, sentito l’ufficio del genio civile, per le bonificazioni in manutenzione.
Art. 173.
Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate; e, se del caso, il prezzo dell’uso concesso o l’annuo canone.
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell’atto, s’intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
d) con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni della legge (testo unico), nonché quelle del presente regolamento;
e) con l’obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione; copie di atti ecc.;
f) con l’obbligo di rimuovere le opere e di rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.
Il prefetto deve comunicare al genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere, copia dell’atto di concessione o di licenza accordata.
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 172, deve provvedere alla sua trascrizione nell’ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.
Le concessioni sono rinnovabili; all’uopo però il concessionario deve farne domanda al prefetto della provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.
Art. 174.
Col permesso scritto degli uffici del genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; dell’ente concessionario, quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione; del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.
Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

SEZIONE III. Obblighi dei possessori di terreni compresi nella bonificazione.
Art. 175.
Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l’uso della irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l’obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere, mediante fossi di scarico, al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno della irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.
Art. 176.
I possessori a fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:
a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono e stagnano sui terreni medesimi;
c) estirpare per lo meno due volte all’anno, nei mesi di aprile e settembre, od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono in essi fossi;
d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d’argine, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l’importanza del corso d’acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d’acqua o sul piano viabile delle dette strade;
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d’acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte di uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari.

CAPO II. Dell e contravvenzioni.

SEZIONE I. Contravvenzioni e penalità relative.
Art. 177.
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmata, o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.
Art. 178.
Le contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 169 del presente regolamento sono punite con la pena dell’arresto sino a giorni cinque e dell’ammenda non superiore a lire cinquecento, a termini dell’art. 374 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.
Art. 179.
Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:
1º l’ammenda da lire venti a lire centocinquanta per aver eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 171, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, od al divieto imposto dall’autorità o dall’ente, cui compete la facoltà di dare la concessione;
2° l’ammenda da lire dieci a lire cento per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall’autorità o dall’ente, cui compete la facoltà di rilasciare la licenza;
3° l’ammenda da lire 0.50 a lire cinque, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. Nel caso però di una sola pecora l’ammenda non può essere minore di una lira; e, qualunque sia il numero delle bestie, l’ammontare totale dell’ammenda non può eccedere le lire trecento.
Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s’incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.
Art. 180, Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell’autorità od ente competente di che all’art. 172, e non comprese nel precedente art. 179, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni, a termini dell’art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici.
Art. 181.
La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena, nella quale sarebbe incorso, se non avesse ottenuta la concessione o licenza; salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell’atto di concessione o nella licenza.
Art. 182.
È a favore dell’agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all’art. 194.
Art. 183.
Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, si intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.
Art. 184.
Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 169, dell’art. 170, lettere a, b, c, d, g, h e k, e dell’art. 177, s’intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all’impedimento con l’intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi sopra richiesta del l’agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

SEZIONE II. Accertamento delle contravvenzioni e relativa procedura.
Art. 185.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell’articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell’amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, nonché dai carabinieri reali.
A tal uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia adibito dalle provincie, dai comuni o dai consorzi di concessione o di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all’ingegnere capo del genio civile nella provincia, nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, o dinnanzi al sindaco del comune, ove essi agenti risiedono.
Art. 186.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:
1º l’indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3° l’indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove ed indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall’agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore od i contravventori hanno fatto, se presenti, all’atto dello accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono a richiesta dei contravventori essere da loro stessi firmate;
5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che, a termini degli articoli 153 e 154 del codice civile, debbono rispondere civilmente, sia dell’operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termine del precedente art. 184.
Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è, sopra sua relazione, steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune, nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.
Art. 187. Se nel procedere all’accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al sindaco del comune, in cui fu accertata la contravvenzione.
Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all’ufficio del genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all’ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in mantenimento.
Il genio civile, l’ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al prefetto della provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno, e del valore delle cose asportate o distrutte.
Art. 188.
Il sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantia delle pene, indennità e spese, a termini del codice di procedura penale.
Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.
Art. 189.
Il prefetto, sentito il genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.
Nello stesso decreto è fissato il termine, entro il quale il contravventore deve eseguirne le disposizioni, con l’avvertenza che in mancanza si procederà alla esecuzione di ufficio a di lui spese.
La esecuzione di ufficio può essere ordinata immediata mente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d’urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l’aiuto della pubblica forza.
Il prefetto promuove, inoltre, l’azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.
Art. 190.
Il prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d’ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l’importo nelle forme e coni privilegi delle pubbliche imposte.
Art. 191.
La intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal prefetto è fatta dagli agenti del comune o della pubblica amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.
Art. 192.
Contro i decreti del prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità delle leggi amministrative, entro 30 giorni dalla loro intimazione.
Art. 193.
La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell’ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l’esecuzione d’ufficio, in base al decreto del prefetto che la ordina.
Art. 194.
Per le contravvenzioni, finché non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa l’oblazione, da parte del contravventore, di una somma, la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.
Non s’intendono mai comprese nell’oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall’autorità.
Spetta al prefetto, sentito l’ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l’oblazione col mezzo di apposito decreto.
Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si obblighi al pagamento di quelle da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal prefetto.
L’accettazione dell’oblazione esclude ogni atto ulteriore.

CAPO III. Disposizioni speciali.

Art. 195.
Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanati dai cessati Governi, in tutto quanto è provveduto in questo titolo, salve le seguenti di carattere puramente locale:
1° del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia delle bonificazioni delle paludi di Napoli, Volla e contorni;
2° del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi Lagni, solamente nella parte riflettente l’esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari); laterali ai detti canali dei Regi Lagni.
E per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione;
3° restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente.
Art. 196.
Tutte le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le bonificazioni di lº e 2 categoria già eseguite, in corso di esecuzione o da eseguire.

TITOLO V. Commissione di vigilanza e disposizioni generai.

CAPO I. Commissione di vigilanza.

Art. 197.
La commissione di vigilanza, istituita dall’art. 13 della legge (testo unico), è presieduta dal prefetto della provincia, nella quale è posta la maggiore estensione del terreno da bonificare.
Il consiglio provinciale di quella stessa provincia procede alla nomina del rappresentante provinciale nella commissione in una delle sue prime adunanze immediatamente successive alla richiesta del prefetto.
Art. 198.
Per la nomina dei due delegati dei comuni si osserveranno le norme seguenti:
se il perimetro della bonifica comprende un solo comune, la nomina dei due delegati è fatta dal consiglio comunale;
se i comuni compresi nel perimetro della bonificazione sono due, i rispettivi consigli nominano ciascuno un delegato;
se i comuni sono più di due, si procede con le norme degli articoli seguenti.
Art. 199.
Il prefetto, al quale spetta la presidenza della commissione, dispone la riunione dei consigli dei comuni interessati nella bonificazione, pertinenti alla propria provincia, affinché procedano ciascuno alla nomina di tre consiglieri, che, uniti a quelli nominati dagli altri consigli comunali, dovranno poi procedere alla elezione dei due delegati a rappresentare nella commissione i comuni interessati.
Per i comuni di altre provincie la convocazione è fatta a cura dei rispettivi prefetti, dietro richiesta del prefetto al quale spetta la presidenza della commissione.
Un esemplare della deliberazione è tosto inviato al prefetto presidente; il quale, riconosciuta la regolarità delle deliberazioni stesse, entro trenta giorni convoca i consiglieri così nominati, affinché procedano alla elezione dei delegati, fissando il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
La convocazione è fatta mediante avvisi scritti indirizzati personalmente ai consiglieri designati. Il prefetto trasmette tali avvisi pel recapito ai sindaci; ed i sindaci li fanno consegnare al domicilio dei destinatari per mezzo del messo comunale.
Nell’avviso è fissato il giorno della seconda convocazione, in caso di deserzione della prima.
Art. 200.
All’adunanza assiste il segretario comunale del luogo o il segretario del consorzio o un segretario della prefettura o sotto-prefettura, secondo che la riunione sia indetta nella sede di un comune o di un consorzio interessato o nell’ufficio di prefettura o sotto-prefettura.
Per la validità dell’adunanza e della deliberazione è necessaria la presenza e la partecipazione al voto della metà più uno del numero complessivo dei rappresentanti dei comuni.
Il segretario inscrive il nome degli intervenuti a misura che entrano. Il più anziano assume la presidenza provvisoria e chiama i tre più giovani a fungere da scrutatori provvisori, avvertendo che non più di uno di essi può appartenere al comune al quale appartiene il presidente, e che in niun caso possono essere scrutatori i tre consiglieri dello stesso comune.
Art. 201.
Trascorsa un’ora oltre quella fissata nell’avviso di convocazione senza che siasi potuto raggiungere il numero legale, l’adunanza è considerata deserta. Il segretario intervenuto fa risultare la deserzione mediante verbale, che nel giorno stesso o nel giorno immediatamente successivo è trasmesso al prefetto, che ha fatto la convocazione.
La nuova adunanza è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia in essa rappresentata la maggioranza dei comuni interessati.
Accertato il numero legale secondo che si tratti di prima o di seconda convocazione, si procede alla elezione del seggio definitivo, e, insediato questo, alla elezione a schede segrete dei due delegati e di due incaricati eventualmente a supplirli nel caso dell’articolo seguente.
S’intende eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più anziano di età.
Riuscendo vana anche la seconda convocazione, i due delegati sono nominati dal prefetto.
Art. 202.
Il rappresentante della provincia e i delegati dei comuni debbono riunire le condizioni prescritte dalla legge comunale e provinciale per la eleggibilità rispettivamente a consigliere provinciale e a consigliere comunale.
Le funzioni dei componenti la commissione sono gratuite;
ma è ammesso il rimborso, a carico del fondo della bonificazione, delle spese effettivamente incontrate per il loro adempimento.
La liquidazione è fatta dal prefetto.
L’incarico s’intende continuativo fino al termine dei lavori, In caso di morte o di dimissioni o di perdita dell’eleggibilità, il consiglio provinciale, se si tratta del delegato provinciale, procede ad una nuova elezione.
Se si tratta dei delegati dei comuni, entrano in carica per ordine di voti i supplenti eletti nella riunione dei consiglieri dei singoli comuni. Nel caso che i delegati siano stati nominati dal prefetto, provvede il medesimo alla sostituzione.
Art. 203.
Per la nomina dei due rappresentanti dei proprietari interessati nella commissione, si osservano le norme indicate negli articoli seguenti, secondo che si tratti di bonificazione eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione dalle provincie o dai comuni, o si tratti di bonificazioni eseguite per concessione dai consorzi interessati.
Art. 204.
Nelle bonificazioni eseguite direttamente dallo Stato o per via di concessione dalle provincie e dai comuni, quando tutto il territorio da bonificare faccia parte di uno o più consorzi legalmente costituiti:
a) la nomina dei due rappresentanti dei proprietari interessati nella commissione è fatta dal consiglio dei delegati del consorzio, se il consorzio si estende a tutto il perimetro;
b) se sono due i consorzi in cui è diviso l’intero perimetro della bonificazione, il consiglio dei delegati di ciascuno di essi nomina un proprio rappresentante;
c) se sono più di due i consorzi, i rispettivi consigli dei delegati procedono nel modo stabilito negli articoli precedenti per la nomina dei delegati dei comuni nella commissione.
Art. 205.
Ove non tutto il territorio da bonificare appartenga a consorzi legalmente costituiti, il prefetto convoca i proprie tari non consorziati, comprendendo fra questi i proprietari di beni aggregati ad un consorzio, il cui comprensorio sia in massima parte fuori del perimetro della bonificazione, come è detto nel secondo comma dell’art. 47 del presente regolamento, in una o più assemblee, avuto riguardo al numero di tali proprietari, alle distanze e alle comodità di accesso, per procedere alla nomina di uno o più gruppi di tre elettori, che, riuniti ai gruppi nominati dai consorzi, eleggeranno i due delegati.
Contemporaneamente i consigli dei delegati dei consorzi nominano a loro volta uno o più gruppi di tre elettori allo stesso scopo.
Art. 206.
Il numero dei gruppi di tre elettori da nominarsi rispettivamente dagli interessati e dai consorzi è determinato dal prefetto in via definitiva, udita la giunta provinciale amministrativa, in ragione di superficie del territorio consorziato e non consorziato, in modo che tanto i proprietari isolati, quanto i consorzi partecipino nella proporzione più equa possibile.
Nel procedere a siffatta determinazione, i prefetti debbono avere cura di limitare il numero di tali gruppi al minimo che sia indispensabile per stabilire un’adeguata proporzione fra la categoria degli elettori da nominarsi dai privati, e quella degli elettori da nominarsi dai consorzi.
Art. 207.
Quando nel perimetro non si trovino consorzi legalmente costituiti, gli interessati sono convocati nel comune nel quale hanno la residenza abituale, e, se risiedono in un comune posto fuori del perimetro della bonificazione, sono convocati nel comune nel quale hanno la maggiore proprietà, per procedere;
a) alla nomina diretta dei due rappresentanti, se appartengono tutti ad un comune solo;
b) alla nomina di un rappresentante, se i comuni sono due;
c) alla elezione di un gruppo di tre elettori per ciascuna assemblea comunale, se queste sono più di due.
Si intendono nominati in tutti i casi quelli che hanno riportato maggior numero di voti.
Art. 208.
I proprietari pertinenti ad un comune, il cui territorio entri per non oltre la decima parte nel perimetro della bonificazione, e che siano nello stesso tempo in numero non superiore a venti, votano per la nomina dei rappresentanti o degli elettori nel comune, il cui territorio confina con quello al quale appartengono i loro fondi. Nel caso che questi
fondi confinino col territorio di più comuni, votano in un comune a loro scelta, non potendo mai votare in più di un comune.
Art. 209.
Nelle bonificazioni eseguite per concessione dai consorzi nei modi stabiliti nel capo III del titolo I del presente regolamento, si seguono le norme dell’articolo precedente; con la differenza che la nomina diretta dei rappresentanti o la
designazione degli elettori delegati dai consorzi a nominarli è attribuita, anziché ai consigli dei delegati, alle rispettive assemblee generali convocate e deliberanti a norma dei relativi statuti.
Art. 210, L’assemblea degli elettori è convocata dal prefetto nel modo stabilito agli articoli 199, 200 e 201.
Art. 211.
La commissione visita collegialmente almeno una volta all’anno i lavori per verificarne l’avanzamento in relazione ai progetti approvati.
Può fare eseguire visite straordinarie da alcuni dei suoi componenti all’uopo delegati.
I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali sono obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed a fornire ad essi le indicazioni e gli schiarimenti che loro vengano richiesti.
Le osservazioni, che i delegati abbiano da fare sullo svolgimento dei lavori, sono comunicate alla commissione; la quale le comunica, insieme alle osservazioni proprie che ravvisa opportune, al Ministero dei lavori pubblici, o nella relazione annuale, o se sia d’uopo in una relazione straordinaria.
Art. 212.
La commissione elegge ogni anno un relatore per la compilazione della relazione periodica annuale sullo svolgimento dei lavori dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, La relazione approvata dalla commissione e firmata dal presidente e dal relatore, è trasmessa al Ministero non più tardi del 31 marzo dell’anno immediatamente successivo a quello al quale si riferisce.
Art. 213.
Con la consegna delle opere di bonifica al consorzio di manutenzione cessa l’ufficio della commissione di vigilanza, la quale passa i suoi atti all’amministrazione del consorzio stesso, che deve conservarli.

CAPO II. Disposizioni generali.

Art. 214.
Tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento ai delegati ed amministratori dei consorzi di esecuzione e di manutenzione, nonché dei delegati e rappresentanti delle provincie e dei comuni sono gratuite. Danno diritto però al rimborso delle spese effettivamente incontrate per il loro adempimento; le quali spese devono essere rimborsate rispettivamente dai consorzi, dalle provincie e dai comuni.
La durata in carica dei delegati può essere determinata negli atti di nomina o negli statuti consorziali.
Quando nulla sia stato stabilito, s’intende che i detti delegati durano in carica fino a completo esaurimento dell’incarico per il quale furono nominati.
Per le eventuali necessarie sostituzioni si seguono le norme stabilite per la nomina.
Art. 215.
In occasione della compilazione del progetto di esecuzione, il compilatore del progetto procede all’accertamento dello stato della rendita attuale dei cespiti indicati nell’art. 14 della legge (testo unico), e alla valutazione presuntiva della rendita che potranno verificarsi in seguito; e tiene conto dell’ammontare effettivo e del presuntivo di tali rendite nella compilazione del progetto.
All’atto del collaudo si procede all’accertamento delle rendite esistenti e alla valutazione approssimativa di quelle che si potranno verificare, per farne poi la consegna al consorzio di manutenzione al momento in cui gli verranno consegnate le opere.
È obbligatoria la iscrizione del provento di tali rendite nella parte ordinaria dei bilanci dei consorzi di manutenzione in titolo speciale. Esse devono parimenti figurare intitolo speciale nei conti consuntivi. Nei rendiconti annuali è data ragione degli aumenti o delle diminuzioni che si siano verificate.
Art. 216.
I contratti attualmente in corso per fitto d’erbe, di pesca o d’altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma della legge (testo unico), da chiunque stipulati, cessano di diritto alle loro scadenze naturali o alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento.
Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e si intende in ogni caso come apposta, la condizione che il contratto cessa di pien diritto nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori della bonificazione all’assuntore di essi, se si tratta di bonificazione eseguita direttamente dallo Stato;
e nel giorno in cui sia emanato il decreto di concessione, quando alla esecuzione dei lavori si provvede col sistema della concessione. Da quel giorno le rendite cedono a beneficio del concessionario, il quale deve imputarle in diminuzione della spesa totale.
Art. 217.
Quando si provvede all’esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata, giusta l’art. 62 della legge (testo unico), l’amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale che l’aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso, che i concorrenti possono offrire.
Nei capitolati speciali di appalto dei progetti di esecuzione o di manutenzione delle bonificazioni, sono stabilite, secondo i casi, le norme necessarie:
a) sulle stagioni in cui debbono sospendersi i lavori e l’introduzione delle acque nei canali di scolo o in quelli di colmata;
b) sulla mescolanza delle acque dolci con quelle salate;
c) sulle ore, nelle quali è interdetto il lavoro degli operai;
d) sui locali che occorre di costruire per dare ricovero agli operai;
e) sopra ogni altro argomento che richieda norme intese a tutelare la salute pubblica e quella dei lavoratori.
Art. 219.
I consorzi di bonifica esistenti, di costruzione o di manutenzione, sono conservati; ma, nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento, devono uniformare i loro statuti alle disposizioni del regolamento stesso.
Trascorso detto termine provvede il Ministero, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.
Art. 220.
I consorzi, attualmente esistenti per la costruzione di opere di bonifica già in via di esecuzione, continuano a funzionare con le norme per essi in vigore.
Quelli di manutenzione regolarmente esistenti continuano a funzionare, senza che occorra nessun atto di nuova costituzione; ma, se gli statuti, da cui sono retti, contengono disposizioni contrarie a quelle stabilite nel presente regolamento, debbono provvedere perché siano ad esse conformate entro due anni dalla pubblicazione del decreto che approva il presente regolamento. Non ottemperandosi dal consorzio a tale prescrizione, viene provveduto in conformità a quanto è disposto nel precedente articolo.


Visto, d’ordine di S. M.:
Il ministro pei lavori pubblici
BRANCA.
Il ministro del tesoro
G. RUBINI.
Il ministro d’agricoltura, industria e commercio
CARCANO.la compilazione di un progetto di massima, questo deve contenere, oltre quanto concerne le opere di bonificazione propriamente dette e quelle indicate alle lettere a, b, c dell’art. 7 della legge (testo unico), i seguenti documenti:
1° Un piano grafico rappresentante l’intiero territorio che si presume destinato a costituire il perimetro dei beni, che siano interessati nella bonificazione per ragione o di coltura agraria o d’igiene o dell’una e dell’altra insieme a mente degli articoli 6 e 8 della legge (testo unico), nel quale piano deve essere delineata con tinta diversa la parte del territorio, entro la quale si debbono svolgere i lavori;
2° Un elenco descrittivo dei beni compresi nel piano grafico;
3° La proposta di classificazione delle strade, quando ne sia il caso.
Per la formazione del piano e dell’elenco si osservano e valgono le norme stabilite negli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Art. 2.
Il progetto di massima viene comunicato, per mezzo dei prefetti, ai consigli sanitari delle provincie, nelle quali si trovano i terreni da bonificare, per averne il parere nei riguardi dell’igiene.
Nel trasmettere il progetto il prefetto fissa un congruo termine, entro il quale il parere deve essere reso.
Trascorso inutilmente il detto termine, i consigli sanitari sono considerati come assenzienti al progetto.

SEZIONE II. Progetti di esecuzione e progetti economici; loro pubblicazione ed approvazione.
Art. 3.
Il progetto di esecuzione viene compilato in conformità del disposto dell’art. 7 della legge (testo unico), e viene pubblicato nei termini e colle norme stabilite negli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
Art. 4.
Oltre al progetto esecutivo, di cui al precedente articolo, viene compilato un separato progetto economico comprendente:
a) il piano del territorio destinato a costituire il perimetro della bonificazione;
b) l’elenco descrittivo, ripartito per provincie e per comuni, di tutte le proprietà interessate nella bonificazione e di quelle sulle quali si devono estendere le opere di essa.
Nell’elenco sono indicati i confini, la natura, la quantità, l’allibramento e possibilmente il numero di mappa dei singoli terreni; il nome e cognome dei proprietari inscritti nei ruoli catastali e, in difetto, nei ruoli dell’imposta fondiaria;
c) la proposta di riparto delle quote comunali e provinciali di contributo nelle spese di bonificazione, in ragione del vantaggio agricolo od igienico, a senso dell’art. 6 della legge (testo unico);
d) la proposta della quota che in relazione agli articoli 6, 8, 39 e 53 della legge (testo unico) deve, a bonificazione compiuta, essere attribuita a ciascuna zona dei beni interessati nella bonificazione medesima;
e) la proposta relativa al numero delle annualità, in cui debbono ripartirsi i contributi indicati nelle lettere c e d;
f) l’ammontare preventivo delle rendite specificate nell’art. 14 della legge (testo unico). La riscossione dei proventi di tali rendite durante l’esecuzione dell’opera deve essere data a forfait all’appaltatore dei lavori, mediante disposizione del capitolato speciale, e il relativo ammontare deve essere conteggiato per intiero e senza ribasso nel prezzo netto dell’opera.
Art. 5.
Il progetto esecutivo viene pubblicato in quella parte, alla cui comunicazione non faccia ostacolo la esclusione contenuta nell’art. 330 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato I, n. 2248; ma la parte pubblicata deve sempre comprendere il tracciato ed i modi di esecuzione dell’opera e tutte le indicazioni che costituiscono il piano particolareggiato di esecuzione, a sensi e per gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa d’utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.
Il progetto economico si pubblica anche separatamente da quello esecutivo, e la pubblicazione dei due progetti ha luogo dopo che dal Ministero furono riconosciuti meritevoli di approvazione.
Una copia di ciascun progetto, salvo la suespressa limitazione, viene trasmessa alla prefettura della provincia in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi, affinché provveda alla pubblicazione.
Art. 6.
Il prefetto pubblica un manifesto col quale annuncia che una copia del progetto esecutivo e di quello economico rimarrà esposta per la durata di quindici giorni consecutivi a quello della pubblicazione nell’ufficio di prefettura, e che è libero agli interessati di prenderne visione in qualunque ora dell’orario ordinario dell’ufficio, e di presentare, entro il termine perentorio di giorni quindici successivi all’ultimo della pubblicazione, le loro osservazioni, o direttamente, o per mezzo dei rispettivi comuni.
Il manifesto viene inserito nel bollettino degli annunzi legali della provincia, e di esso è mandato almeno un doppio esemplare a tutti i comuni, nei quali si trovano le proprietà interessate nella bonificazione, per essere pubblicato all’albo pretorio in uno stesso giorno, stabilito dal prefetto per tutti i comuni. Tale manifesto deve rimanere affisso per quindici giorni consecutivi a quello dell’affissione.
Nel manifesto è precisata la data del giorno nel quale scade il termine per la presentazione delle osservazioni.
È fatto obbligo ai sindaci di spedire immediatamente al prefetto il certificato della seguita affissione del manifesto.
La pubblicazione del progetto esecutivo deve farsi anche in quei comuni, nei quali, pur essendo fuori del perimetro della bonifica, sono compresi terreni in cui debbono eseguirsi opere attinenti alla medesima, o che possono influire permanentemente sulle condizioni dei terreni stessi.
Art. 7.
Nel foglio degli annunzi legali viene inserito, oltre al manifesto del prefetto, l’elenco dei comuni interessati nella bonificazione e di quelli nei quali eventualmente si estendono le opere della medesima, e viene trascritto per intiero l’elenco di che nella lettera b del precedente art. 4.
All’avviso da pubblicarsi nei comuni va unito un esemplare del piano grafico indicato nella lettera a dell’art. 4, e la parte dell’elenco della proprietà relativa al comune, nel quale avviene la pubblicazione, con tutte le indicazioni prescritte nel citato paragrafo b dello stesso articolo.
Contemporaneamente all’invio del manifesto ai comuni, il prefetto ne rimette un esemplare alla deputazione provinciale e la invita a prendere visione degli atti pubblicati ed a presentare, entro lo stesso termine assegnato agli interessati, le eventuali osservazioni. Uguale facoltà compete alle giunte municipali dei comuni, nei quali è ordinata la pubblicazione, ed alle rappresentanze dei consorzi idraulici esistenti nel territorio dei detti comuni.
Art. 8.
Nel caso che la bonifica, o le opere ad essa attinenti, si estendano a diverse provincie, il prefetto incaricato della pubblicazione comunica, contemporaneamente al proprio manifesto, una copia del progetto esecutivo ed, occorrendo, del progetto economico, al prefetto di ciascuna provincia, affinché provveda alla pubblicazione nei modi sovrastabiliti.
Ciascun prefetto raccoglie le eventuali osservazioni dei privati, della rispettiva deputazione provinciale, delle giunte comunali e dei consorzi, e, udito sovra esse il parere dell’ufficio del genio civile, le rimette in originale col detto parere al prefetto che ha richiesto la pubblicazione.
Art. 9.
Il prefetto della provincia, in cui si trova la maggior estensione dei terreni da bonificare, riunisce le osservazioni ed opposizioni presentate e, col parere su le stesse del competente ufficio del genio civile e col proprio, le trasmette al Ministero.
Il Ministero dei lavori pubblici, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, provvede definitivamente con motivato decreto sulle eventuali opposizioni ed osservazioni, eccettuate quelle che siano state eventualmente presentate in ordine alla proposta di che alla lettera d del precedente art. 4, la risoluzione delle quali è rimandata al procedimento di formazione del consorzio di manutenzione. Con lo stesso decreto o con decreti distinti dichiara approvati il progetto esecutivo, il perimetro della bonifica ed il progetto economico.
Col decreto di approvazione del progetto economico il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, determina il numero delle rate annuali del contributo dovuto dagli interessati a mente del primo comma dell’art. 6, del secondo comma dell’art. 8 della legge (testo unico) e degli articoli 115 e 116 del presente regolamento.
Art. 10.
Quando il progetto di una bonificazione contempla lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei bacini montani, è sentito sovra di esso, a cura del prefetto che provvede alla istruttoria, il comitato forestale della provincia nella quale debbono eseguirsi i lavori di tal genere, e quindi, a cura del Ministero dei lavori pubblici e per mezzo di quello di agricoltura, industria e commercio, il consiglio forestale.
Se invece il progetto contempla opere di rinsodamento delle dune, è comunicato al Ministero della marina, perché dichiari se nulla osti negli interessi marittimi ai lavori divisati.
Art. 11.
I progetti che occorra di dover compilare per lavori addìzionali o di complemento, per variazioni ai progetti di esecuzione già approvati, per riparazione di danni, e per provvisoria manutenzione delle opere di bonificazione che occorrano fino alla consegna delle opere stesse ai consorzi di manutenzione, sono approvati nelle forme ordinarie; ed ogni maggiore spesa risultante è compresa in quella dell’opera di bonificazione, cui si riferisce, e viene ripartita con ruoli suppletivi biennali fra gli interessati.
Art. 12.
Sulle eventuali opposizioni riguardanti la classificazione delle strade, si provvede in conformità alle disposizioni del titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato F, n. 2248.

CAPO II. Bonificazioni da eseguirsi per concessione dai comuni e dalle provincie.

SEZIONE I. Progetti di massima.
Art. 13.
La proposta, da sottoporsi al consiglio provinciale o al consiglio comunale, che abbia per oggetto la domanda di concessione di eseguire un’opera di bonificazione di prima categoria o parte di essa secondo le disposizioni dell’art. 29 del presente regolamento, ai termini degli articoli 4 e 9 della legge (testo unico), è accompagnata:
a) dal progetto di massima della intiera bonificazione, che può essere anche quello che ha servito di base alla classificazione della bonifica, se corredato degli elementi e dei documenti economici prescritti nell’art. 1 del presente regolamento;
b) dal piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo;
c) dal piano finanziario;
d) dalla proposta relativa al numero delle annualità, in cui devono ripartirsi i contributi delle provincie, dei comuni e degli interessati.
Ove del piano finanziario faccia parte una operazione di credito, vi deve essere unita la dichiarazione di un istituto di credito, o di una casa bancaria o commerciale di notoria solvibilità, o di un privato anch’esso di notoria solvibilità, che assuma l’impegno di fornire al comune o alla provincia, appena ottenuta la concessione, i fondi necessari.
Art. 14.
Della proposta, di cui al precedente art. 13, e della presentazione di essa il presidente della deputazione provinciale o rispettivamente il sindaco spedisce avviso ai singoli consiglieri cinque giorni almeno prima della riunione del consiglio, anche se si tratti di convocazione straordinaria.
Nell’avviso è detto che tutti i consiglieri possono previa mente prendere conoscenza dei documenti allegati alla proposta che, nei giorni che precedono la riunione, sono tenuti a loro disposizione nell’ufficio provinciale o comunale per tutta la durata dell’orario ordinario di ufficio.
Art. 15.
I consigli deliberano partitamente sul piano di massima della bonificazione, sull’ordine dei lavori e sul tempo entro il quale si debbono svolgere, nonché sul piano finanziario.
Art. 16.
La suddetta deliberazione, ancorché di consiglio provinciale, è pubblicata per copia all’albo pretorio del comune, nel quale è stata presa, in conformità del disposto dell’articolo 123 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164).
Se la deliberazione è di un consiglio comunale, una copia di essa con una copia del piano grafico della intiera bonifica, nel quale devono essere indicate anche le opere da eseguirsi fuori del perimetro di essa, è trasmessa alla deputazione provinciale per le sue eventuali osservazioni.
Contemporaneamente il presidente della deputazione provinciale o il sindaco, secondo i casi di cui ai precedenti comma, pubblica un manifesto contenente l’estratto della deliberazione e un estratto del piano grafico relativo a ciascun comune, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella bonificazione o nel piano delle opere della medesima, nonché a ciascuno dei consorzi idraulici legalmente costituiti, il cui comprensorio entri in tutto o in parte nel perimetro presunto della bonificazione o delle opere esterne.
Nel manifesto è fissato un congruo termine, durante il quale i gli interessati potranno presentare le loro osservazioni.
Due esemplari almeno dell’avviso sono, a cura del sindaco o del presidente della deputazione provinciale, trasmessi ai sindaci dei comuni e alla presidenza dei consorzi idraulici suddetti, insieme ad altrettanti esemplari dell’estratto del piano grafico riproducente la parte del rispettivo territorio compresa nel perimetro della bonificazione o delle opere esterne.
Uno dei detti esemplari con l’estratto del piano grafico è fatto pubblicare, a cura del sindaco o del presidente del consorzio che lo ha ricevuto, all’albo pretorio o al luogo ove si fanno normalmente le pubblicazioni del consorzio, per rimanervi affisso al pubblico per tutto il tempo nell’avviso stesso stabilito.
L’altro esemplare, parimenti con l’estratto del piano grafico, viene comunicato alla giunta comunale e, se ne sia il caso, alla rappresentanza amministrativa del consorzio, alla quale per statuto è attribuita la parte esecutiva, per le loro eventuali osservazioni.
Le osservazioni dei privati interessati, che non appartengono ad un consorzio idraulico già costituito, devono essere presentate per iscritto, entro il termine stabilito nell’avviso, all’ufficio comunale del luogo ove è seguita la pubblicazione.
Quelle dei proprietari di beni compresi nel perimetro di un consorzio già esistente devono essere prodotte alla competente rappresentanza amministrativa.
Art. 17.
Scaduto il termine stabilito nell’avviso, computato dal giorno della avvenuta pubblicazione, il sindaco, raccolte le osservazioni che gli siano state presentate in termine, le trasmette, insieme alla deliberazione della giunta municipale e col certificato di eseguita pubblicazione, al richiedente. Parimenti alla scadenza del termine, la presidenza del consorzio raccoglie le osservazioni dei privati, che vi sono ascritti, e promuove sopra di esse il parere della rappresentanza amministrativa, da trasmettersi come sopra.
Art. 18.
Il sindaco del comune che fa la domanda o il presidente della deputazione provinciale sottopongono le osservazioni così raccolte all’esame della giunta municipale o della deputazione provinciale, le quali deliberano sulla ammissibilità parziale o totale di esse, esprimendone il motivo.
Nel caso che le modificazioni così deliberate avessero per effetto di restringere o di allargare il perimetro presunto della bonificazione di più di due decimi della superficie totale, dovrà la proposta relativa essere sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.
Art. 19.
La deliberazione del consiglio provinciale o comunale, relativa alla domanda di concessione, col progetto di massima, coi certificati di pubblicazione, con le osservazioni dei privati, dei comuni e dei consorzi, e con le deliberazioni del richiedente intorno alle anzidette osservazioni, è trasmessa al prefetto; il quale, dopo udito l’avviso del locale ufficio del genio civile, trasmette gli atti alla giunta provinciale amministrativa per l’approvazione nei riguardi economici e finanziari a mente dell’art. 194 della legge comunale (testo unico).
Art. 20.
La deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, coi documenti indicati nell’articolo precedente e corredata del parere dell’ufficio locale del genio civile, il tutto in copia autentica, viene quindi trasmessa al Ministero dei lavori pubblici per essere sottoposta al voto del consiglio superiore dei lavori pubblici, del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.
Art. 21.
Il consiglio superiore dei lavori pubblici, tenuti presenti i risultati della pubblicazione, dà parere motivato sull’ammissibilità nei rispetti tecnici del progetto di massima, suggerendo le modificazioni che debbono a suo avviso essere introdotte nel progetto di esecuzione; dopo di che il progetto è trasmesso al consiglio superiore di sanità per il suo voto nei riguardi igienici; ed indi al consiglio di Stato.
Quando, in seguito ai voti dei detti consigli, il Ministero, ritenga ammissibile il progetto di massima, lo approva con decreto motivato, provvedendo sulle opposizioni ed osservazioni: ed autorizza la compilazione del progetto esecutivo, prescrivendo altresì le eventuali modificazioni od aggiunto.
Ove invece, in base ai voti dei detti consigli, il Ministero non riconosca la ammissibilità del progetto, lo restituisce al comune o alla provincia, facendo conoscere le ragioni per le quali non è stato riconosciuto ammissibile, per le ulteriori deliberazioni che il comune o la provincia creda di adottare.

SEZIONE II. Progetti di esecuzione.
Art. 22.
Il progetto di esecuzione, con le modificazioni prescritte dal Ministero e corredato del piano finanziario definitiva mente stabilito, viene, previa approvazione del consiglio provinciale o comunale, da promuoversi nei modi e forme di che all’art. 14 del presente regolamento, trasmesso al prefetto della provincia; il quale, verificata preliminarmente la concordanza del piano definitivo finanziario col piano di massima approvato dalla giunta provinciale amministrativa, comunica tutto il progetto all’ufficio del genio civile per l’accertamento delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari, che hanno servito di base alla compilazione del progetto stesso, a senso e pei fini dell’art. 16 della legge (testo unico), e per l’accertamento della conformità del progetto a quello di massima e alle modificazioni richieste dal Ministero dei lavori pubblici.
Il progetto viene indi comunicato al consiglio provinciale di sanità per gli adempimenti di sua competenza.
Art. 23.
Quando sia riconosciuto che il progetto di esecuzione corrisponde nel piano fondamentale e nelle linee generali al progetto di massima, colle modificazioni ed aggiunte eventualmente prescritte dal Ministero dei lavori pubblici secondo il precedente art. 21, il prefetto provvede al deposito e alla pubblicazione di esso con tutti i documenti richiesti dallo art. 4, e nel modo e per il tempo prescritti nell’art. 5 di questo regolamento.
Art. 24.
Gli interessati possono, nel termine perentorio di un mese dal dì della prima affissione dell’avviso nel rispettivo comune, produrre le loro osservazioni ed opposizioni alla segreteria del proprio comune o alla sede del consorzio a cui si trovino ascritti.
Il segretario del comune o del consorzio deve, se richiesto, rilasciare ricevuta delle opposizioni ed osservazioni presentate, e deve in ogni caso segnare, a mano o con timbro a calendario, sul foglio che le contiene, la data della presentazione.
Art. 25.
Nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine si fa constare, mediante verbale firmato rispettiva mente dal sindaco o chi per esso e dal segretario comunale, ovvero dal presidente o membro di turno della presidenza del consorzio e dal segretario consorziale, il numero delle opposizioni ed osservazioni pervenute nel rispettivo ufficio prima della chiusura dell’ufficio stesso nel giorno antecedente.
Entro cinque giorni poi dalla scadenza del termine il sindaco o chi per esso, e il presidente del consorzio o chi per esso trasmettono al prefetto le osservazioni ed opposizioni loro pervenute, insieme a quelle che abbia deliberato di fare in proprio la giunta municipale e la rappresentanza amministrativa del consorzio.
Art. 26.
Nel caso che la bonifica si estenda a più provincie, si fanno, a cura del richiedente la concessione, altrettante copie del progetto quante sono le provincie.
Il prefetto della provincia, alla quale appartiene il richiedente la concessione, rimette una di tali copie a ciascuno dei prefetti delle provincie interessate nella bonificazione, per l’adempimento delle pratiche prescritte nell’articolo precedente.
Scaduti i termini nell’articolo stesso indicati, ciascun prefetto, sentito sulle osservazioni ed opposizioni presentate l’ufficio locale del genio civile, rimette tutti gli atti al prefetto che ha richiesta la pubblicazione.
Questi, sentito a sua volta l’ufficio del genio civile nella provincia, trasmette l’esemplare originale del progetto, con tutti i documenti raccolti nelle altre provincie e nella propria, al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 27.
Il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, sentiti nuovamente sul progetto nonché sulle condizioni della concessione il consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato, e sempre che il progetto sia stato riconosciuto meritevole di approvazione, con uno o con più decreti motivati:
a) provvede definitivamente sulle opposizioni ed osservazioni;
b) approva il progetto colle modificazioni e riforme che siano reputate necessarie;
c) determina il perimetro del territorio della bonifica;
d) determina le proporzioni nelle quali si debbono ripartire i contributi provinciali e comunali nelle spese della bonificazione, tenuto presente, nel caso di interessenza indiretta, il criterio del beneficio, stabilito nell’ultimo comma dell’art. 6 della legge (testo unico);
e) determina la misura del contributo che, a sensi del l’art. 39 della legge (testo unico), i proprietari dei terreni compresi nel perimetro della bonificazione sono tenuti a pagare durante il periodo d’esecuzione dei lavori;
f) approva in linea di massima e, salve le rettificazioni che possono venir riconosciute necessarie in occasione della liquidazione definitiva da farsi a bonifica compiuta a mente dell’art. 51 della legge (testo unico), le proposte presentate a termini dell’art. 53 della legge stessa relativamente al riparto per zone o per classi delle proprietà direttamente od indirettamente interessate;
g) determina in relazione al piano finanziario, di cui al successivo art. 139, il numero delle rate annuali del contributo dovuto dagli interessati a mente del primo comma dell’art. 6 e del secondo comma dell’art. 8 della legge (testo unico);
h) provvede alla concessione giusta l’art. 11 della legge (testo unico).
Art. 28.
Nel decreto di concessione deve sempre essere espressa la condizione, che la concessione è subordinata alla accettazione, da parte del concessionario, del progetto approvato con tutte le modificazioni, riduzioni ed aggiunte a sensi del precedente art. 27.
Art. 29.
Quando il territorio, a cui si estende un’opera di bonifica classificata in lº categoria, può essere, senza alcun pregiudizio di tutto l’insieme dell’opera stessa, diviso in più parti fra loro così distinte da consentire la separata bonificazione di ciascuna di esse, può per ognuna essere chiesta ed accordata le concessione a norma delle disposizioni contenute nel presente capo.

SEZIONE III. Appalto, esecuzione e collaudo dei lavori.
Art. 30.
I comuni e le provincie, che hanno ottenuto la concessione, possono procedere alla esecuzione dei lavori, anche mediante appalto per licitazione privata.
Quando la natura e l’importo dei lavori lo permetto, possono i comuni e le provincie provvedere all’appalto a società cooperative di produzione e di lavoro regolarmente costituite fra operai, a norma della legge 1 l luglio 1889, n. 6216, e del regolamento approvato con regio decreto 9 giugno 1898, n. 230.
Art. 31.
Dal 1° luglio successivo al giorno, in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo, decorre l’obbligo per le provincie, per i comuni e per i privati interessati di pagare al concessionario i contributi stabiliti dagli articoli 6, 8 e 39 della legge (testo unico).
Art. 32.
Indipendentemente da quanto è prescritto nell’art. 13 della legge (testo unico), l’ufficio del genio civile nella provincia alla quale appartiene il concessionario, mediante visita da farsi, se lo reputi necessario, due volte l’anno, verifica il modo col quale sono condotti i lavori, anche se si estendano fuori del territorio della provincia, vigilando specialmente a che il concessionario e l’appaltatore non si scostino dal progetto approvato e dalla rigorosa osservanza delle prescrizioni del capitolato d’appalto e delle speciali condizioni della concessione.
Le ispezioni straordinarie sono autorizzate dal prefetto, inteso il concessionario.
In caso di trasgressione, l’ufficiale del genio civile, che l’ha accertata, ne fa constare per mezzo di verbale, che rimette all’ingegnere capo, il quale a sua volta lo trasmette col proprio parere al prefetto. Il prefetto ha facoltà di ordinare, udito il concessionario e la commissione istituita dall’art. 13 della legge (testo unico), la sospensione dei lavori, riferendone al Ministero, al quale spetta in ogni caso il provvedimento definitivo.
Le spese per la suddetta vigilanza sono a carico del concessionario, e sono pagate in base a parcelle liquidate a norma del regolamento in vigore sul servizio del genio civile approvato con regio decreto 13 dicembre 1894, n. 568, previo congruo anticipato deposito che deve farsi dal concessionario presso la prefettura.
Art. 33.
Ove per circostanze sopravvenute od impreviste venga riconosciuta la necessità di modificare in qualche parte il progetto, la proposta relativa, deliberata previamente secondo i casi o dalla deputazione provinciale o dalla giunta municipale, viene trasmessa al prefetto, il quale, udito il voto dell’ufficio del genio civile, la rimette al Ministero per i suoi provvedimenti.
Tuttavia, se le modificazioni si riferiscano a qualche particolarità di ordine secondario, non importino aumento di spesa e non portino alterazioni negli altri lavori, possono essere autorizzate dal prefetto, previo il parere tecnico favorevole dell’ispettore del compartimento. In caso di dissenso fra i due pareri, la decisione spetta al Ministero dei lavori pubblici.
Nei casi di urgenza si provvede nei modi prescritti dagli articoli 69 e seguenti del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.
Art. 34.
Il collaudo dei lavori è fatto da ufficiali superiori del genio civile designati volta per volta dal Ministero; e si seguono le norme in vigore per il collaudo dei lavori per conto dello Stato.
Il Ministero, appena designato il collaudatore o la commissione di collaudo, secondo che sia reputato opportuno, ne dà notizia al prefetto, il quale fa tosto pubblicare in tutti i comuni interessati nella bonificazione e alla sede dei consorzi compresi nel perimetro della bonificazione, un avviso per annunciare agli interessati la imminenza del collaudo ed invitarli a far pervenire alla prefettura, entro un termine perentorio, i loro eventuali reclami.
Il prefetto, appena spirato il termine, trasmette i reclami al collaudatore, o gli dà avviso della mancanza di reclami.
Solamente dopo ricevuto tale avviso, il collaudatore inizia le sue operazioni.
Art. 35.
Sulle risultanze del collaudo, sulle conclusioni del collaudatore in ordine alle osservazioni degli interessati, a mente del precedente articolo, deve essere sentito il concessionario;
dopo di che il Ministero provvede sul collaudo a norma delle vigenti disposizioni pei collaudi di lavori dello Stato, decidendo in pari tempo sui reclami degli interessati contro le conclusioni del collaudatore.

SEZIONE IV, Associazioni volontarie fra provincie e comuni per assumere la concessione delle opere di bonificazione.
Art. 36.
Più provincie o più comuni, anche se questi appartengano a provincie diverse, purché interessati alla esecuzione di un’opera di bonificazione di 1º categoria, possono associarsi, riunendosi in consorzio volontario, per ottenere la concessione di eseguirla.
La proposta della formazione del consorzio volontario può essere fatta, o prima che sia iniziato il procedimento prescritto negli articoli 13 e seguenti del presente regolamento, o durante lo svolgimento di esso, purché prima che sia emanato il decreto di concessione; e può essere fatta tanto dall’ente, provincia o comune, che abbia assunta la iniziativa della domanda di concessione, quanto da un altro degli enti, provincie o comuni, interessati nella bonifica.
Art. 37.
Le deliberazioni che hanno per oggetto la formazione del consorzio volontario sono di competenza esclusiva dei colli sigli provinciali e comunali.
Le deliberazioni, colle quali i consigli provinciali e comunali abbiano aderito alla formazione del consorzio volontario, sono soggette all’approvazione della rispettiva giunta provinciale amministrativa.
Art. 38.
Quando la proposta di formare il consorzio volontario viene fatta prima che il procedimento abbia principio, la provincia o il comune che ne ha assunta l’iniziativa raccoglie e comunica agli enti, che crede di dovere invitare, gli elementi valevoli a dar ragione, colla maggiore possibile approssimazione, della importanza dell’opera e della spesa relativa, della estensione del territorio da bonificare e di quello nel quale si dovranno presumibilmente svolgere i lavori.
Nel tempo stesso comunica le proposte relative ai mezzi finanziari, alle basi sulle quali, in ragione di interesse fra i vari enti, dovrà stabilirsi il consorzio e la sua rappresentanza legale, e alla misura della quota di concorso di ciascuno degli enti chiamati a farne parte.
Art. 39.
L’adesione di un comune o di una provincia ad unirsi ad altri, che abbiano già iniziate le pratiche per la concessione di eseguire la bonifica, implica l’accettazione e il riconoscimento puro e semplice degli atti fino a quel giorno compiuti e degli impegni legalmente assunti dal comune o dalla provincia o dal gruppo di comuni o di provincie, che assunsero la iniziativa.
Art. 40.
Per la formazione della rappresentanza consorziale e per il modo di funzionare di questi consorzi valgono, in quanto siano applicabili, le norme vigenti per l’ordinamento e pel funzionamento dei consorzi stradali fra provincie e comuni.
Art. 41.
Divenute esecutive le deliberazioni relative alla formazione del consorzio, e addìvenutosi dai rispettivi consigli alla no mina dei propri delegati a costituire la rappresentanza amministrativa del consorzio, questa provvede alla formazione degli atti prescritti nell’art. 13 del presente regolamento; i quali vengono quindi sottoposti all’approvazione dei rispettivi consigli comunali o provinciali.
Alla deliberazione presa in tale occasione dai consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni degli articoli l 4 e 15 e primo comma dell’art. 16 del presente regolamento.
Art. 42.
Le incombenze ed attribuzioni affidate nell’art. 16, escluso il primo comma, e negli articoli seguenti del presente regolamento rimangono affidate alla delegazione del consorzio intercomunale o interprovinciale, salvo per quanto riguarda l’approvazione del progetto esecutivo e del piano definitivo finanziario, che è riservata ai consigli comunali e provinciali.
Quando non si possa ottenere l’accordo fra i comuni o fra le provincie intorno al progetto di esecuzione ed al piano finanziario definitivo, il consorzio s’intende senz’altro sciolto, e il collegio dei delegati comunali o provinciali procede alla liquidazione e al riparto delle spese fino a quel momento incontrate.
La liquidazione e il riparto sono in ogni caso resi esecutori dalla giunta provinciale amministrativa della provincia, alla quale appartiene la maggior estensione del territorio da bonificare.
Verificandosi il caso previsto nei precedenti capoversi del presente articolo, rimane sempre salva la facoltà della provincia o del comune, che abbia interesse ad accelerare l’opera di bonificazione, di continuare, per proprio conto, le pratiche per ottenere la concessione.
Art. 43.
Una volta emanato il decreto di concessione, il consorzio fra comuni o fra provincie s’intende duraturo fino a che, ultimati e collaudati i lavori, e costituito a sensi di legge il consorzio di manutenzione, sia venuto il momento di consegnare al medesimo le opere di bonificazione, I rapporti dei comuni o delle provincie consorziate, durante l’esecuzione delle opere di bonificazione, e i poteri del collegio dei loro delegati sono regolati e determinati, quando non sia altrimenti convenzionalmente stabilito, dalle leggi vigenti per i consorzi obbligatori costituiti fra comuni o fra provincie per la costruzione delle strade comunali o provinciali.

CAPO III. Bonificazioni da eseguirsi per concessione dai consorzi.

Art. 44.
La domanda di concessione delle opere di bonificazione di prima categoria può essere fatta da un consorzio già legalmente costituito e regolato dalle disposizioni delle leggi vigenti, previa autorizzazione dell’assemblea generale del consorzio validamente convocata e deliberante a termini dello statuto consorziale.
La proposta da sottoporre all’assemblea generale deve indicare i vantaggi della domanda di concessione, la spesa approssimativamente necessaria, il modo di farvi fronte e la durata probabile dell’impresa.
Art. 45.
Dopo che la deliberazione dell’assemblea generale sia di Venuta esecutoria, il consiglio di amministrazione provvede, entro i limiti della competenza attribuitagli dallo statuto, alla formazione e pubblicazione del progetto di massima, nonché a tutti gli atti successivi, in conformità delle norme stabilite nel precedente capo II per le domande di concessione presentate dalle provincie o dai comuni.
Quanto al progetto esecutivo, a meno che non sia altri menti disposto dallo statuto consorziale, il voto dell’assemblea generale è necessario soltanto nel caso che la spesa relativa superi di un quinto quella prevista nella prima deliberazione.
Art. 46.
Se siano più i consorzi che già si trovino legalmente costituiti nel perimetro della bonifica, il consorzio che abbia assunto l’iniziativa per la formazione di quello speciale di esecuzione, allo scopo di ottenere la concessione della bonificazione, comunica agli altri, invitandoli a convocare entro un congruo termine le rispettive assemblee generali, per deliberare le linee generali del lavoro da eseguire, la estensione del territorio al quale presumibilmente si estendono i vantaggi della bonificazione, il calcolo presunto della spesa, la durata approssimativa del consorzio da costituire, le basi sulle quali può essere costituito e la parte attribuita ad ognuno dei singoli consorzi nell’azienda e nella rappresentanza del nuovo ente, in ragione dell’interesse che rappresenta nel perimetro del territorio da bonificare.
Art. 47.
Avvenendo che per la costituzione di un consorzio Speciale di esecuzione si debbano riunire insieme uno o più consorzi già legalmente costituiti con proprietari di terreni non appartenenti ad alcun consorzio, si osservano le seguenti norme:
I proprietari di terreni appartenenti ad un consorzio, il quale, per avere la maggior parte del suo comprensorio fuori del perimetro della bonificazione, non abbia un interesse apprezzabile, come rappresentante la collettività dei suoi componenti, nella bonificazione medesima; come pure i proprietari di beni non appartenenti ad alcun consorzio, i quali si trovino nel perimetro della bonificazione, si riuniscono in una o più assemblee convocate nei modi e nelle forme stabilite nei seguenti articoli 55 a 62, per deliberare se intendano costituirsi in uno o più consorzi colla osservanza di tutte le formalità prescritte dal presente regola mento, o se intendano invece delegare ad un comitato di membri scelti nel loro seno i poteri necessari per tutelare i loro interessi nel processo di formazione del consorzio speciale di esecuzione, e per assicurare ad essi una giusta rappresentanza proporzionale nel collegio che deve rappresentare il consorzio speciale di esecuzione.
Deliberano inoltre nella stessa assemblea i casi in cui dovranno essere convocati dal comitato, e specialmente se al comitato o all’assemblea debba essere riservata la nomina della rappresentanza effettiva nel consorzio speciale di esecuzione, L’associazione degli interessati, dei quali si parla nel presente articolo, sebbene costituita in questa forma, ha tutti i caratteri di consorzio obbligatorio per gl’interessati stessi, non appena la deliberazione dell’assemblea sia divenuta esecutiva.
Tali interessati possono chiedere di essere aggregati, secondo la convenienza della ubicazione dei loro fondi, all’uno o all’altro dei consorzi già esistenti e legalmente costituiti per lo scopo di consorzio speciale di bonifica; e l’aggregazione s’intende a questo scopo definitiva, se il consorzio, cui è rivolta la domanda, vi annuisca nelle forme stabilite nel Suo statuto.
In ogni altro caso i consorzi già legalmente costituiti sono considerati come costituenti nella loro collettività altrettanti elementi del consorzio speciale di esecuzione; e come tali partecipano alla formazione del consorzio stesso, nel quale hanno una rappresentanza proporzionata all’interesse che ciascuno di essi rappresenta.
Tutte le divergenze, che possano sorgere intorno alla formazione e al numero proporzionale delle singole rappresentanze, sono risolute in via provvisoria dalla giunta provinciale amministrativa della provincia, nella quale è posta la maggior estensione dei terreni da bonificare, udito l’ufficio del genio civile nella provincia stessa, e sono risolute poi in via definitiva, insieme alle eventuali opposizioni contro il deliberato della giunta provinciale amministrativa, dal decreto reale di costituzione del consorzio speciale di esecuzione.
Frattanto però funziona la rappresentanza del consorzio stesso, stabilita in via provvisoria dalla giunta provinciale amministrativa; e le sue deliberazioni, purché prese nelle forme volute ed entro i limiti dei poteri ad essa attribuiti, sono valide a tutti gli effetti.
Art. 48.
Avvenuta la costituzione del consorzio di esecuzione, la concessione ha luogo a norma degli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento.

CAPO IV. Costituzione ed organizzazione dei consorzi d’interessati.

SEZIONE I. Costituzione dei consorzi di esecuzione.
Art. 49.
Per la esecuzione di opere di bonificazione di 1º categoria, il cui territorio non sia interamente compreso nel perimetro di un consorzio già legalmente costituito, o sia diviso fra diversi consorzi, od anche fra proprietari di terreni non consorziati, può a cura di qualunque ente o proprietario interessato essere promossa la costituzione del consorzio speciale, di cui agli articoli 9 e 12 primo comma della legge (testo unico).
Art. 50.
I promotori di tali consorzi debbono presentare al prefetto della provincia, in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggiore estensione di essi, la domanda per la costituzione del consorzio, corredata:
a) di una corografia del territorio da bonificare col perimetro dei beni interessati, chiaramente delineato e distinto con tinta diversa per la parte compresa nei diversi comuni;
b) di una relazione sommaria sulle opere da eseguirsi, e sulla loro presumibile spesa;
c) di un elenco nominativo dei proprietari dei beni compresi in detto territorio, con le indicazioni della paternità di ciascun proprietario e della di lui residenza abituale, e del reddito imponibile sui beni compresi nel perimetro della bonificazione.
Art. 51.
Il prefetto invita i richiedenti a fare presso la prefettura il deposito di una congrua somma per le spese di pubblicazione e di istruttoria della domanda; ed a presentare tante copie conformi della domanda stessa e dei documenti allegativi, quanti sono i comuni in cui si estende il territorio da bonificare.
Quando i richiedenti abbiano a ciò ottemperato, il prefetto trasmette a ciascun sindaco dei comuni, nei quali si trovano le proprietà interessate, una copia degli atti suindicati, ed alcuni esemplari di un avviso a stampa, con cui il prefetto medesimo dà notizia dell’eseguito deposito della domanda e dei documenti relativi presso la prefettura e tutti gli uffici dei comuni suddetti, invitando tutti gl’interessati a prenderne cognizione, ed a presentare le loro eventuali opposizioni ed osservazioni nel termine perentorio di quindici giorni dal l’affissione dell’avviso. Questo viene inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio ed altre località consuete, allo scopo di raggiungere la maggiore pubblicità.
Art. 52.
Nel caso che la bonifica si estenda al territorio di diverse provincie, il prefetto che dispone la pubblicazione trasmette un numero sufficiente di copie dell’avviso e dei documenti agli altri prefetti, affinché ciascuno di essi provveda nello stesso modo alla pubblicazione entro i confini della rispettiva provincia.
Art. 53.
Scaduto il termine di quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione dell’avviso prefettizio in ogni comune, ciascun sindaco trasmette al prefetto, dal quale ha ricevuto gli atti, il certificato dell’eseguita pubblicazione, da cui risulti che l’avviso rimase affisso per quindici giorni, senza interruzione, all’albo pretorio e presso le altre località prescelte; che la domanda e i documenti allegativi rimasero depositati nello stesso spazio di tempo presso l’ufficio comunale a disposizione di qualunque interessato; e se e da quali interessati furono presentate opposizioni ed osservazioni, le quali, nel caso che vi siano, debbono essere unite al certificato stesso.
Art. 54.
Quando la bonifica si estende al territorio di diverse provincie, i certificati summentovati insieme agli atti di opposizione od osservazione sono trasmessi da ciascun prefetto a quello che formulò l’avviso di pubblicazione.
Art. 55.
Il prefetto, ricevuti gli atti di cui nell’articolo precedente, e riconosciuto che non vi furono irregolarità nella pubblicazione, convoca con altro avviso tutti i proprietari interessati in assemblea generale, in un giorno di domenica, nel luogo che ravvisi più adatto, e nel termine non minore di tre settimane dalla data dell’avviso, per deliberare:
a) sulla costituzione del consorzio;
b) sulla nomina di una deputazione provvisoria incaricata della redazione dello statuto consorziale.
Qualora gli interessati siano tanto numerosi da rendere assai difficile la convocazione di tutti in un solo luogo, il prefetto può dividere l’assemblea in più sezioni, che convoca in luoghi diversi, per deliberare contemporaneamente sullo stesso ordine del giorno.
L’avviso di convocazione però, anche in caso che l’assemblea sia divisa in sezioni, deve essere unico e pubblicato nel modo stabilito negli articoli precedenti.
Art. 56.
L’assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del prefetto della provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.
Il presidente dell’assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti per assisterlo come scrutatori, e invita un altro, che ritenga idoneo fra gli stessi intervenuti, a fare da segretario.
Se nell’adunanza di prima convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengano complessivamente la metà più uno degli interessati indicati nell’elenco, che deve trovarsi nella sala, e i quali rappresentino più della metà del reddito imponibile, le deliberazioni non sono valide. In tal caso viene indetta nello stesso modo una seconda convocazione, nella quale è sufficiente alla validità delle deliberazioni l’intervento del quarto degli interessati, purché rappresentino più della metà del reddito imponibile.
Art. 57.
Ciascun interessato può farsi rappresentare all’assemblea da persona anche estranea, purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da pubblico notaio.
Per i corpi morali, e per le società industriali e commerciali, proprietari di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi, non possono intervenire che i loro legittimi rappresentanti.
La donna maritata può essere rappresentata dal marito;
i minori, gli interdetti e gli inabilitati lo sono dai rispettivi tutori e curatori.
La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei dominii utili, non dei dominii diretti.
Pei terreni, nei quali l’usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il proprietario o l’usufruttuario, secondo che l’uno o l’altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione.
I proprietari iscritti pro indiviso nei ruoli delle imposte dirette debbono designare uno di loro per l’intervento nell’assemblea.
Art. 58.
Chi presiede l’adunanza, dichiarata aperta la seduta, espone agli intervenuti lo scopo dell’adunanza stessa, e gli oggetti sui quali l’assemblea è chiamata a discutere e deliberare, e che debbono limitarsi a quelli inscritti all’ordine del giorno pubblicato nell’avviso di convocazione.
Invita poi ad eleggere fra i presenti, a maggioranza di voti, il presidente e il segretario dell’assemblea.
Nel caso di non accettazione o d’impedimento, gli eletti sono surrogati da quelli, che dopo di loro hanno riportato maggior numero di voti.
Le funzioni del presidente e del segretario durano, finché l’assemblea non ha esaurito gli oggetti all’ordine del giorno.
Art. 59.
Assunte le funzioni, il presidente:
a) nomina gli scrutatori;
b) invita coloro che presentarono opposizioni od osservazioni a manifestare le loro ragioni all’assemblea.
Nel caso che l’assemblea sia ripartita in sezioni, le eventuali opposizioni ed osservazioni devono essere comunicate ad ogni singola sezione.
Art. 60.
Chiusa la discussione, il presidente invita l’assemblea a deliberare sulla costituzione del consorzio. Gli interessati votano per appello nominale.
La proposta della costituzione del consorzio riesce approvata, quando ottiene tante adesioni quante rappresentino il quarto del numero degli interessati, inscritti nell’elenco, ed insieme più della metà del reddito imponibile sui beni compresi nel perimetro della bonificazione.
Deliberata la costituzione del consorzio, se l’assemblea è riunita in sezione unica, procede successivamente alla no mina della deputazione provvisoria, incaricata della redazione dello statuto consorziale. Se gli interessati furono convocati in più sezioni, il giorno della riconvocazione loro per la nomina suddetta viene fissato dai presidenti delle sezioni stesse.
Art. 61.
La deputazione provvisoria è costituita da sette deputati scelti tra i proprietari compresi nell’elenco. Cinque di questi vengono nominati dagli interessati favorevoli alla costituzione del consorzio; gli altri due dai dissenzienti.
La votazione si eseguisce mediante schede portanti rispettivamente cinque nomi o due, le quali, in seguito ad appello nominale, vengono presentate al presidente, che le depone in urne separate, secondo gli siano consegnate da interessati che nel precedente appello per la costituzione del consorzio si siano dichiarati favorevoli o contrari alla costituzione stessa, o da altri che facciano analoga dichiarazione nel presentare la scheda e che non abbiano preso parte al precedente appello.
Le dichiarazioni, che venissero espresse in occasione della presentazione delle schede, non possono invalidare gli effetti della votazione fatta per la costituzione del consorzio.
Non è dato alcun valore ai nomi scritti nelle schede in più dei cinque o dei due, che devono rispettivamente esservi segnati.
Terminato l’appello, ove siano sopraggiunti altri interessati, questi possono consegnare la scheda senza altro appello.
Trascorsa un’ora dal compiuto appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il presidente dichiara chiusa la votazione ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti.
Finito lo scrutinio, il presidente ne proclama l’esito, dichiarando eletti i cinque che ottennero maggior numero di voti in base alle schede di coloro che votarono per la costituzione del consorzio, ed i due che tale maggior numero raccolsero da quelli che votarono contro la costituzione stessa.
Art. 62.
Quando l’assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia i nomi di coloro che ottennero voti, e il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che la proclamazione degli eletti sarà fatta dopo che saranno conosciuti i risultati delle altre sezioni.
Fatta questa avvertenza, il presidente della sezione scioglie la seduta.
Nel giorno successivo tutti i presidenti coi componenti i Seggi si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gl’interessati. Ivi sono letti i verbali delle adunanze delle varie sezioni ed è fatto il computo generale dei voti.
Il presidente della prima sezione proclama eletti i sette interessati che ottennero il maggior numero dei voti, secondo la distinzione fatta nell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 63.
Quando non siasi raggiunto il numero legale, la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva, senz’uopo di ulteriore avviso.
Art. 64.
Il prefetto, che ha disposto la pubblicazione, dà notizia della costituzione del consorzio mediante avviso, che deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso come è stabilito nell’art. 51.
In tale avviso sono avvertiti gli interessati che possono, nel termine di trenta giorni, presentare i loro reclami intorno alla regolarità delle adunanze dell’assemblea, ed alla legalità delle sue deliberazioni.
I certificati dell’eseguita pubblicazione sono trasmessi al prefetto, che formulò l’avviso, con le opposizioni eventualmente presentate.
Il prefetto ricevuti gli atti e sentito, ove occorra, l’ufficio del genio civile, li trasmette al Ministero dei lavori pubblici con un rapporto, in cui esprime il suo avviso sulla regolarità della procedura seguita e sul merito delle opposizioni.
Art. 65.
Il Ministero, ove nulla trovi da osservare sulla procedura seguita e sugli atti ricevuti, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, promuove il regio decreto, col quale viene costituito il consorzio di esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria, statuendo sui reclami.
SEZIONE II. Costituzione dei consorzi di manutenzione.
Art. 66.
Quando le opere della bonifica siano eseguite entro i perimetro di un consorzio già legalmente costituito, questo deve con atto regolare della sua competente rappresentanza dichiarare al prefetto che, compiute le opere, ne assumerà la manutenzione. Il consorzio stesso funziona come consorzio di manutenzione a tutti gli effetti di legge dalla data della consegna dell’opera.
Art. 67.
All’infuori del caso di cui al precedente art. 66, le pratiche per la costituzione del consorzio obbligatorio di manutenzione, nel caso preveduto dal 1° comma dell’art. 52 della legge (testo unico), debbono essere promosse dal Ministero dei lavori pubblici in tempo, affinché il consorzio stesso venga a trovarsi definitivamente costituito od organizzato, prima che sia accertato il compimento della bonificazione.
Art. 68.
All’uopo il prefetto della provincia, nella quale si trovano i terreni compresi nel perimetro della bonificazione o la maggior parte di essi, provvede, o direttamente o rivolgendosi ai prefetti delle altre provincie interessate, alla formazione in ogni comune di un elenco nominativo dei possessori di fondi direttamente o indirettamente interessati nella bonificazione, desumendo gli elementi per la formazione del detto elenco, riguardo ai primi, dal ruolo dei possessori di fondi compresi nel perimetro della bonificazione approvato col decreto ministeriale di che all’art. 9 del presente regolamento; riguardo agli altri, dalle indicazioni dei ruoli catastali relativi ai fondi contemplati nella proposta contenuta nel progetto economico della bonificazione, a mente dell’ultimo capoverso dell’art. 53 della legge (testo unico).
L’elenco contiene la indicazione del nome e cognome, della paternità e del luogo di residenza abituale di ciascun possessore, colla indicazione del numero di mappa e della estensione del fondo a cagione del quale ciascun possessore viene inscritto nell’elenco, e colla indicazione della zona o classe in cui ciascun fondo deve presumibilmente essere compreso.
Art. 69.
Gli elenchi sono a cura dei sindaci pubblicati nei rispettivi comuni, nel giorno di domenica fissato preventivamente dal prefetto, nei modi e luoghi stabiliti nell’art. 51, insieme ad un avviso col quale s’invitano gl’interessati a produrre entro quindici giorni successivi a quello della pubblicazione le loro osservazioni e le loro proposte per aggiunte, rettificazioni o cancellazioni di nomi.
Scaduto il suddetto termine, gli elenchi coi certificati di pubblicazione e colle proposte ed osservazioni sono rimessi al prefetto richiedente, il quale provvede alla convocazione in assemblea generale dei possessori indicati nell’elenco.
Art. 70.
In quanto non siano contrarie alle norme contenute nella presente sezione sono estese ai consorzi di manutenzione le prescrizioni stabilite negli articoli 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 59.
Sono pure estese le disposizioni dei primi due comma dell’art. 6.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea occorre in prima convocazione l’intervento di un terzo degli interessati, e nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 71.
L’assemblea, dopo la nomina dell’ufficio presidenziale, provvede con sue deliberazioni:
a) sulle opposizioni ed osservazioni presentate o in occasione della pubblicazione del progetto esecutivo, o nel termine stabilito nel precedente art. 69;
b) alla delimitazione del comprensorio avvantaggiato dall’opera di bonificazione;
c) alla nomina della deputazione provvisoria incaricata della redazione dello statuto consorziale;
d) alla nomina della commissione tecnica incaricata di predisporre le operazioni indicate negli articoli 51, 52 e 53 della legge (testo unico), cioè:
1° il riparto dei terreni bonificati, in classi, in ragione dell’utile che avranno risentito o risentiranno in conseguenza delle opere di bonificazione;
2° il piano di liquidazione definitiva del contributo dovuto dai proprietari dei detti fondi nella spesa di esecuzione della bonificazione, colle proposte intorno al tempo nel quale dovrà compiersi il conguaglio fra la somma da ciascuno pagata, per effetto del riparto provvisorio del contributo eseguito a mente dello art. 39 della legge (testo unico), e quella che risulterà realmente dovuta in ragione del beneficio conseguito;
3° il piano di riparto per zone o per classi del territorio che per essere interessato alla sola manutenzione, non sia stato compreso nel perimetro della bonificazione approvato;
4° il progetto di riparto per carati in misura di interesse della spesa di manutenzione fra le varie zone e classi in cui debba andare ripartito l’intero comprensorio;
5° il progetto di riparto, per ettaro, del carato o dei carati assegnati a ciascuna zona o classe, a norma della disposizione contenuta nel numero precedente.
L’assemblea delibera parimenti se intenda riservare a sé o delegare ad altri l’esame e l’approvazione delle singole proposte della commissione tecnica.
Art. 72.
Il Ministero, ove trovi regolare la procedura seguita e gli atti ricevuti dal prefetto competente a norma dell’articolo 6S, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, emette il decreto col quale provvede sui reclami e dichiara costituito il consorzio di manutenzione.

SEZIONE III. Organizzazione e funzionamento dei consorzi di esecuzione e di manutenzione.

Art. 73.
Quando la concessione dell’esecuzione di un’opera di bonifica è fatta ad un consorzio, regolarmente costituito a senso dell’art. 9 della legge (testo unico), il consorzio di esecuzione funziona secondo le norme dello statuto, dal quale esso consorzio è retto.
Art. 74.
Quando non esista un consorzio regolarmente costituito ai sensi dell’art. 19 del presente regolamento, lo statuto del consorzio di esecuzione, compilato dalla deputazione di cui agli articoli 60 e 61, deve essere sottoposto alla approvazione dell’assemblea degli interessati, convocata secondo le norme dei precedenti articoli 55 a 62 dalla deputazione predetta.
Tale statuto deve contenere le sole norme necessarie per il retto funzionamento del consorzio durante il periodo del l’esecuzione dei lavori.
Sullo statuto proposto l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Gli eventuali dissenzienti hanno diritto di far inserire nel verbale le ragioni della loro opposizione.
lo statuto deliberato e il verbale dell’assemblea sono a cura della deputazione depositati per 8 giorni nel comune, nel quale si riunì l’assemblea, ed in luogo determinato in cui possano, in ore prestabilite, liberamente accedere gl’interessati, ciascun dei quali ha diritto di presentare in iscritto le proprie osservazioni.
La deputazione che preparò lo statuto, riunite le osservazioni a cui abbia dato luogo la pubblicazione, esprime sulle stesse il suo parere, e trasmette tutti gli atti al prefetto, il quale col suo avviso li invia al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministero, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, pronuncia definitivamente sulle eventuali osservazioni ed opposizioni, e con apposito decreto approva lo statuto colle necessarie modificazioni.
Lo statuto così approvato regola il funzionamento dei consorzi di esecuzione per tutta la durata dei lavori, e fino alla costituzione dei consorzi di manutenzione.
Art. 75.
Nel caso di scioglimento dell’amministrazione consorziale, il regio commissario ha tutti i poteri che sono dallo statuto consorziale attribuiti al consiglio dei delegati; e in caso di urgenza può assumere i poteri dell’assemblea.
Nel decreto di nomina del regio commissario è fissata l’indennità al medesimo spettante, che deve andare a carico esclusivo del consorzio.
La misura delle indennità non può superare lire dieci al giorno per le persone che già risiedono nel paese dove ha sede il consorzio, e lire venti, pure al giorno, per le persone chiamate alle funzioni di regio commissario da paesi fuori di detta sede consorziale.
Devono inoltre corrispondersi al regio commissario le spese di viaggio fatte nell’interesse del consorzio.
Art. 76.
Quando il territorio della bonifica si trovi compreso per intero di un consorzio già legalmente costituito, il consorzio di manutenzione funziona con le norme stabilite nel proprio statuto, Però per la gestione speciale della bonifica devono essere fatti il bilancio preventivo, i ruoli di contribuzione ed il bilancio consuntivo, separati e distinti dalla gestione del consorzio generale. Il bilancio preventivo ed i ruoli di esazione devono essere approvati dal prefetto.
Art. 77.
Quando trattasi di consorzio costituito a sensi degli articoli 66 e seguenti del presente regolamento, lo statuto redatto dalla deputazione provvisoria deve provvedere:
a) alla designazione della sede del consorzio, la quale, ove esso si estenda a più provincie, deve essere in quello ove è situata la maggior parte, in ragione di superficie, di terreni da bonificare;
b) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte ad un cosiffatto consiglio i poteri dell’assemblea;
c) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni di una deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo a presidente, ne abbia la rappresentanza;
d) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea generale, della deputazione amministrativa e del consiglio dei delegati, e sulle condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali;
e) alle norme sulla compilazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi, e sull’approvazione di essi per parte dell’assemblea generale o del consiglio dei delegati;
f) alle norme e alla vigilanza del servizio di cassa, ed alla misura della cauzione che dovrà essere prestata da chi sarà incaricato del servizio di tesoreria;
g) alle norme con le quali la commissione tecnica, di cui al precedente art. 71, dovrà preparare le operazioni l della distribuzione dei fondi consorziali per zone o per classi, in ragione del beneficio conseguito dall’opera di bonificazione;
h) alle norme per provvedere alla pubblicazione del progetto di classifica, ed al modo e tempo, in cui gli interessati potranno presentare le loro opposizioni;
i) alle norme di procedura per risolvere le opposizioni e rendere definitiva ed esecutoria la classifica;
l) agli obblighi da imporsi a tutti i proprietari dei consorzi di denunciare i contratti di compra-vendita, cessione, permuta e divisione, onde il catasto consorziale possa essere costantemente tenuto al corrente;
m) al modo di provvedere stabilmente al servizio tecnico necessario per la regolare manutenzione, conservazione e funzionamento delle opere di bonifica;
n) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.
Art. 75.
Per deliberare sullo statuto, redatto dalla commissione, è convocata l’assemblea dei possessori interessati nel modo prescritto dall’art. 74.
Lo statuto deliberato dall’assemblea è depositato presso la prefettura, e, se sono più le provincie cui si estende il consorzio, presso tutte le prefetture rispettive.
Un avviso inserito nel bollettino o bollettini degli annunzi legali della prefettura o delle prefetture anzidette, ed affisso all’albo pretorio di tutti i comuni, nel cui territorio si estende il consorzio, dà notizia dell’avvenuto deposito, ed invita gli interessati ad esaminare lo statuto ed a presentare nel termine di trenta giorni dalla data del detto avviso le loro eventuali osservazioni agli uffici di prefettura o comunali, dove ebbero luogo le pubblicazioni.
Spirato il termine suindicato, i sindaci devono trasmettere alle rispettive prefetture i certificati sui risultati delle pubblicazioni unendovi le opposizioni che fossero state presentate, Le varie prefetture trasmettono i detti atti a quella della provincia, in cui si trova la maggior estensione dei terreni
da bonificare.
Il prefetto di quest’ultima provincia trasmette al Ministero dei lavori pubblici lo statuto deliberato, tutti gli atti di pubblicazione e le osservazioni presentate, unendovi il proprio parere e quello del genio civile.
Art. 79.
Il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato, provvede con decreto ministeriale all’approvazione dello statuto consorziale, con le modificazioni che crede introdurre, decidendo nel tempo stesso sulle osservazioni presentate.
Art. 80.
Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto è definitivo.
Art. 81.
Le norme stabilite nei precedenti articoli per la formazione dello statuto del consorzio devono essere osservate per le modificazioni che convenga introdurvi successivamente.
Art. 82.
Approvato lo statuto, le deliberazioni dell’assemblea generale, del consiglio dei delegati e di quello di amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali, quante volte dagli statuti consorziali non si provveda altrimenti.
In qualunque caso però il bilancio preventivo ed il ruolo delle contribuzioni debbono essere approvati dal prefetto.
Art. 83.
Il prefetto della provincia, nella quale ricade il territorio della bonifica o la maggior parte di essa, esercita per mezzo del locale ufficio del genio civile l’alta sorveglianza tecnica sull’andamento dei lavori di manutenzione nello intero comprensorio consorziale, facendo eseguire, nei limiti del precedente art. 32, quelle visite che crede opportune nel corso dei lavori od alla chiusura di ogni annata di appalto.
Le spese per tali visite debbono essere rimborsate dal consorzio, il quale deve in precedenza versare alla prefettura un congruo deposito, secondo la richiesta.
Art. 84.
Sui progetti per gli appalti di mantenimento delle opere di bonifica, nuovi lavori di varianti, di consolidamento, di riparazioni straordinarie di danni ed altro, il prefetto della provincia deve richiedere l’esame in linea tecnica del genio civile nella provincia stessa.
Art. 85.
A questi consorzi si applicano le disposizioni degli arti coli 193, 196, 197 e 292 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164).

CAPO V. Accertamento del compimento delle opere e loro consegna al consorzio di manutenzione.

Art. 86.
Il consorzio di manutenzione, per mezzo dell’assemblea generale o del consiglio dei delegati, secondo la competenza stabilita dallo statuto, nomina la commissione incaricata di ricevere in consegna a nome del consorzio le opere di bonificazione.
La commissione così nominata è costituita quale mandataria del consorzio per procedere a tutti gli atti relativi alla consegna della bonificazione al consorzio stesso, e il suo operato vincola il consorzio nei rapporti con lo Stato, o col concessionario dell’esecuzione della bonificazione.
Art. 87.
La commissione governativa, alla quale, a norma dell’articolo 50 della legge (testo unico), spetta di procedere all’accertamento del compimento totale o parziale di una bonificazione, deve usare la massima cura nelle sue operazioni, verificando, con la scorta dei progetti, se tutti i lavori in essi contemplati siano stati eseguiti a norma dei progetti stessi e delle eventuali variazioni regolarmente approvate, e se i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.
Quando la commissione reputi non compiuta la bonificazione, deve indicare quali lavori debbono essere ancora eseguiti.
Le operazioni della commissione medesima sono oggetto di processo verbale sottoscritto dai suoi componenti.
Art. 88.
La commissione stessa comunica in ogni caso i suoi verbali alla commissione nominata dal consorzio di manutenzione, assegnandole un congruo termine per produrre in iscritto le sue eventuali osservazioni ed opposizioni.
Art. 89.
Ove la commissione governativa abbia riconosciuta compiuta la bonificazione dell’intero perimetro, o di uno dei bacini in cui sia stato diviso, e nessuna opposizione sia stata presentata dai delegati del consorzio di manutenzione entro il termine assegnato, procede essa stessa alla consegna delle Opere al suddetto consorzio.
La consegna ha luogo mediante atto pubblico redatto innanzi al prefetto, alla contemporanea presenza dei membri della commissione delegata dal consorzio, e firmato dal prefetto stesso e da tutti i detti membri.
La riunione ha luogo nell’ufficio della prefettura, alla quale si è fatto capo per gli atti relativi alla bonificazione.
L’atto è redatto dal segretario della prefettura incaricato di rogare i contratti.
Art. 90.
Qualora invece la commissione abbia riconosciuta la necessità di ulteriori lavori perché la bonificazione dell’intero perimetro o di uno dei suoi bacini possa dirsi compiuta, come nel caso che i delegati del consorzio abbiano sollevate opposizioni contro l’operato della commissione, si rimettono gli atti tutti al prefetto per la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, il quale pronuncia definitivamente con decreto motivato tanto sulla ammissibilità delle maggiori opere suggerite dalla commissione, quanto sulle opposizioni, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.
Se le divergenze cadono sui risultati della bonifica nei riguardi igienici, deve essere udito anche il consiglio superiore di sanità.
Nel caso previsto in questo articolo la dichiarazione di compimento della bonificazione viene emessa dal Ministero dei lavori pubblici, o nello stesso o con altro decreto, uditi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.
Art. 91.
Emanato il decreto ministeriale, che dichiara compiuta la bonificazione, si procede alla consegna delle opere che lo compongono al consorzio di manutenzione. La consegna è fatta dal prefetto, con l’intervento dell’ingegnere capo del genio civile, mediante atto pubblico redatto alla presenza dei componenti la commissione delegata dal consorzio, e firmato da tutti gl’intervenuti, applicandosi al detto atto le disposizioni del 2° e 3° capoverso dell’art. 89.
Art. 92.
Ove, malgrado il decreto ministeriale che dichiara compiuta la bonificazione, la commissione dei delegati del consorzio di manutenzione o taluno dei suoi componenti si rifiuti di firmare l’atto di consegna, si fa constare tale circostanza nell’atto stesso, che viene ad ogni modo firmato dal prefetto. La consegna ha egualmente luogo mediante decreto del prefetto, da notificarsi nelle forme giudiziarie ed a mezzo d’usciere al presidente del consorzio di manutenzione o a chi ne tiene le veci.
Da quel giorno il consorzio di manutenzione è ritenuto a tutti gli effetti consegnatario delle opere di bonifica, ed è tenuto alla conservazione e regolare manutenzione delle medesime, rimanendo soggetto, in caso di inadempimento e previo scioglimento dell’amministrazione consorziale, alle disposizioni dello art. 75 del presente regolamento.
Art. 93.
In applicazione dei principi stabiliti nel terzo comma del l’art. 8 e nell’art. 10 della legge (testo unico), l’assemblea generale o il consiglio dei delegati, se a questo sia stata attribuita dallo statuto la competenza relativa, appena accertata l’aliquota che ogni ettaro di terreno compreso nel perimetro della bonificazione avrebbe dovuto pagare a titolo di contributo nella spesa di esecuzione della medesima, se fin da principio si fosse potuto applicare il criterio definitivo dell’interesse, determina il periodo di tempo entro il quale devono essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori, in maniera che, senza aggravare soverchiamente il carico dei debitori, non si protragga oltre un giusto limite il tempo entro il quale i creditori debbono essere rimborsati.
L’amministrazione consorziale poi, avuto riguardo al periodo di tempo fissato per il conguaglio e alla gravità delle differenze di debito e credito risultate dalla liquidazione finale, procede alla determinazione della quota da applicarsi annualmente in aumento o in diminuzione dell’aliquota accertata a carico di ciascun ettaro di terreno fino a estinzione del debito o del credito.
A tutto ciò, nei casi del precedente art. 75, provvede il regio commissario.

TITOLO II. Bonificazioni di 2° categoria.

CAPO I. Consorzi volontari.

Art. 94.
Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono tra
smettere ai prefetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge (testo unico), debbono comprendere:
a) i documenti comprovanti il consentimento di tutti gl’interessati alla costituzione del consorzio; il quale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi degl’intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da qualcuno del maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non intervenuti;
b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le indicazioni stabilite all’art. 4, lettera b, del presente regolamento;
c) lo statuto consorziale.
Il prefetto, ricevuti i detti atti e assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla pubblicazione di essi per estratto nel bollettino degli annunzi legali della prefettura.
Tale pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua rappresentanza.
Questa pubblicazione è fatta a spese del consorzio.
Qualsiasi ulteriore modificazione agli anzidetti atti costitutivi del consorzio viene trasmessa al prefetto, insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della prefettura.
A richiesta del consorzio medesimo, il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l’adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in apposito registro.
l prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari.
Art. 95.
I consorzi volontari, i quali intendono profittare di quanto è disposto nell’art. 5 della legge (testo unico) devono presentare i progetti di esecuzione al prefetto della provincia, in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi.
Il prefetto li fa pubblicare e, sentito l’ufficio del genio civile, provvede con formale decreto alla loro approvazione, decidendo sulle eventuali opposizioni.

CAPO II. Consorzi obbligatori.

Art. 96.
Chiunque fra i privati od enti interessati intenda promuovere la costituzione di consorzi obbligatori di bonificazione, a termini dell’art. 23 della legge (testo unico), deve presentare alla prefettura una domanda corredata dei documenti, di cui alle lettere a, b, c, dell’art. 13 del presente regolamento.
La domanda ed i documenti annessivi sono pubblicati in quei luoghi e forme che la prefettura crede più opportuni per darne notizia ai proprietari interessati, prefiggendo ad essi un termine perentorio per le loro eventuali osservazioni od opposizioni.
Dopo la pubblicazione, riunite le osservazioni presentate, il prefetto invita i consigli comunali e provinciali interessati a pronunziarsi, nei termini rispettivamente stabiliti dall’articolo 22 della legge (testo unico), sulla costituzione del consorzio, sulle eventuali opposizioni e sulla proposta del loro rispettivo contributo.
Nel caso che l’iniziativa del consorzio sia venuta dalla minoranza degli interessati in ragione dell’estensione delle loro proprietà, sono inoltre osservate le norme stabilite dall’articolo 23 della legge (testo unico).
Art. 97.
Lo Stato, le provincie, i comuni e i privati, che prendono l’iniziativa di un consorzio obbligatorio, debbono sostenere le spese delle pubblicazioni prescritte nei precedenti articoli, ed ogni altra spesa inerente alla costituzione del consorzio, Salvo a rivalersene, in quanto sia del caso, a carico del consorzio medesimo, allorché sia costituito.
Art. 98.
Sulle domande e documenti, di cui al precedente art. 96, per la costituzione di consorzi obbligatori e sulle opposizioni presentate deve essere sentito il parere dell’ufficio del genio civile.
Se la bonificazione ha scopo igienico o può avere azione sulle condizioni igieniche, deve esser pure sentito il parere dei consigli sanitari delle provincie, nelle quali si trovano le proprietà interessate alla bonificazione, affinché propongano le cautele da usarsi per riguardo alla pubblica igiene.
Art. 99.
ll prefetto della provincia, nella quale si trovano i terreni da bonificarsi o la maggior estensione di essi, riunisce la domanda, le opposizioni presentate, i pareri degli uffici tecnici e dei consigli sanitari, e le deliberazioni, quando vi siano, dei consigli provinciali e comunali, e, salvo il caso contemplato dal penultimo comma dell’art. 22 della legge (testo unico), ne cura la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, accompagnandola col proprio avviso.
Art. 100.
Con decreto reale, su proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato, è costituito il consorzio ed approvato l’elenco dei proprie tari interessati alla bonificazione.
Nel caso contemplato dall’art. 96 del presente regolamento, il riparto delle quote di contributo dei comuni e delle provincie è determinato mediante decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato.
Art. 101.
Costituito il consorzio, il prefetto convoca l’assemblea generale nei modi stabiliti nel precedente art. 55.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide, se vi sono intervenuti o legalmente rappresentati tanti proprietari dei terreni interessati da rappresentare più della metà del reddito imponibile dei terreni stessi.
Mancando queste condizioni, è convocata entro un congruo termine, sempre a cura del prefetto, una nuova assemblea che è valida, qualunque sia il numero e l’ammontare della rendita imponibile dei proprietari intervenuti.
Art. 102.
L’assemblea è presieduta da un delegato del prefetto, ed elegge a maggioranza di voti la deputazione provvisoria, la quale è composta da tre o cinque membri, ed ha incarico di amministrare e rappresentare interinalmente il consorzio, e di compilare e sottoporre ad ulteriori adunanze dell’assemblea il progetto tecnico-economico della bonifica e lo statuto consorziale.
Art. 103.
La deputazione provvisoria elegge nel suo seno un presi dente, cui spetta pure di convocare e presiedere le ulteriori adunanze dell’assemblea, finché sia entrato in vigore lo statuto del consorzio.
Sono applicabili a queste adunanze le norme contenute negli articoli 57, 101 e 102 del presente regolamento, sui periodi di convocazione, sulla rappresentanza degli interessati, sulle condizioni di validità e sul diritto di voto.
Quando però un’assemblea non ha esaurite le materie per le quali fu convocata, può prorogarsi ad altro giorno, ed in esso deliberare sulle materie medesime, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 104.
Le statuto deve provvedere alle materie indicate nell’articolo 77 del presente regolamento, ed al modo in cui sono rappresentati nella deputazione amministrativa, nell’assemblea generale e, quando esista, nel consiglio dei delegati lo Stato, le provincie e i comuni che concorrano, indipendentemente dalla qualità di proprietari, alle spese del consorzio.
Art. 105.
Lo statuto è pubblicato nei comuni ove si trovano i terreni interessati, a cura della deputazione provvisoria, la quale stabilisce il termine per l’esame e per la presentazione delle eventuali osservazioni a norma dell’art. 96 del presente regolamento.
Art. 106, Dopo la pubblicazione il presidente della deputazione provvisoria convoca l’assemblea generale, perché deliberi sullo statuto e sulle osservazioni eventualmente presentate.
La deliberazione dell’assemblea viene comunicata, con lo statuto e le opposizioni presentate, al prefetto della provincia, ove si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi.
Il prefetto, sentito, ove lo ritenga opportuno, l’ufficio del genio civile, trasmette tutti gli atti al Ministero dei lavori pubblici col proprio avviso.
Il Ministero, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, provvede con suo decreto al l’approvazione dello statuto, decidendo sulle opposizioni presentate ed apportando le modificazioni che crede necessarie.
Art. 107.
La deputazione provvisoria, tosto che le sia comunicato il decreto che approva lo statuto del consorzio, convoca l’assemblea del consorzio per eleggere il consiglio dei delegati, se lo statuto lo ha istituito, e la deputazione amministrativa, se lo statuto medesimo non ne ha deferita la nomina al suddetto consiglio. In questo ultimo caso, appena il consiglio dei delegati sia stato eletto, esso deve essere convocato, per effettuare la detta nomina, a cura della stessa deputazione provvisoria e nel termine non minore di giorni quindici né maggiore di un mese.
I poteri della deputazione provvisoria cessano coll’elezione della deputazione amministrativa.
Art. 108.
Ai consorzi obbligatori sono applicabili le disposizioni del l’art. 75 del presente regolamento.
Art. 109.
La domanda dei consorzi volontari, per essere dichiarati obbligatori ai termini dell’art. 20 della legge (testo unico), deve essere presentata al prefetto.
Devono essere allegati alla domanda, oltre l’atto costitutivo del consorzio e alla descrizione dei lavori già fatti, il progetto tecnico-economico per il loro proseguimento, e come pimento, lo statuto compilato in conformità all’art. 104 del presente regolamento, coi verbali delle adunanze dell’assemblea, in cui furono deliberati il progetto, lo statuto e la domanda di cui sopra.
Art. 110.
Il prefetto provvede a spese del consorzio a che la domanda e gli atti indicati nell’articolo precedente siano depositati e recati a notizia degli interessati, osservate le norme stabilite nell’art. 96 del presente regolamento.
Il prefetto, sentito, ove del caso, l’avviso del consiglio sanitario delle provincie in cui sono situate le proprietà interessate alla bonificazione, e avuto in ogni caso l’avviso dell’ufficio del genio civile, cura la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici della domanda con gli allegati, con le opposizioni presentate, coi pareri anzidetti e col proprio voto.
Art. 111.
Per dichiarare obbligatorio il consorzio si provvede a norma dell’art. 100 del presente regolamento.

TITOLO III. Disposizioni finanziarie

CAPO I. Contributo degli enti e proprietari interessati.

Art. 112.
Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l’appalto dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici provvede, occorrendo anche d’ufficio, con le norme di legge, a che entro breve termine vengano rilasciate dalle provincie e dai comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e vengano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata d’imposta da tributo, porsi a carico da valere dei per proprietari il periodo per necessario la quota rispettiva fino al saldo.
Art. 113.
Le delegazioni su cespiti diretti, diversi falle sovrimposte fondiarie, non possono essere accettate, se essi non siano riscossi per appalto a mezzo di un agente, che abbia prestato cauzione e che sia tenuto al vincolo del non scosso per riscosso, e se non venga prodotta una deliberazione dell’ente debitore, regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.
In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovraimposte fondiarie, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.
Art. 114.
La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovraimposta degli altri fondiaria cespiti sui delegati, terreni sempre avvantaggiati quando dalla la bonifica bonifica, stessa o si effettui direttamente dallo Stato, è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell’appalto dei lavori.
Art. 115.
Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato tanto dalle provincie quanto dai comuni cointeressati, in caso di bonifica da esso direttamente eseguita, si tiene conto della entità del contributo medesimo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della comportabilità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri ai quali, per altri scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il paga mento delle annualità.
In nessuna considerazione è tenuto il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati o superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili.
Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.
Art. 116.
Il numero degli anni, nei quali la provincia, i comuni e i privati interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi debba essere versato, sino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale.
Tuttavia in circostanze speciali, riconosciute dall’amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali che dei proprietari ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.
Art. 117.
Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato, e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l’importo delle delegazioni e della tassa annua speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a partire dal 1° luglio successivo, viene accresciuto e scemato in proporzione secondo che ne sia il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali stabilito rispettivamente possa essere variato.
Art. 118.
Il decimo di contributo dello Stato per le spese di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto sia a saldo.
Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione del collaudo generale o parziale, in base a cui siano stati fatti i pagamenti, e con la produzione di un certificato dell’ufficio del genio civile nella provincia, attestante i pagamenti effettivamente fatti all’appaltatore.
Art. 119.
Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall’art. 25 della legge (testo unico) per il rimborso del decimo da esso contribuito nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietari da esse avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne; e il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20, tenuto conto della entità e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.
Art. 120.
Il debito dei proprietari dipendente dalla riscossione del decimo anticipato dallo Stato per le opere di seconda categoria, fra essi ripartito come nell’articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell’imposta fondiaria.

CAPO II, Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.

Art. 121.
La cassa dei depositi e prestiti, riceve in un conto corrente fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di bonificamento, che dal Ministero dei lavori pubblici le sono versate, tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli stanziamenti annuali, che, a decorrere dall’esercizio finanziario 1900-1901, sono stabiliti nelle tabelle I, II, III e IV annesse alla legge (testo unico).
Art. 122.
Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero dei lavori pubblici versa alla cassa dei depositi e prestiti le somme annuali stabilite dalle tabelle annesse alla legge (testo unico).
Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli enti concessionari, viene effettuato dal Ministero predetto; ed il relativo rimborso al tesoro è eseguito in base alle prescrizioni del presente regolamento.
A richiesta del Ministero dei lavori pubblici la cassa dei depositi e prestiti versa in tesoreria in conto «Entrate effettive» la somma corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto versare gli enti ed i proprietari interessati, ove l’opera di bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.
Art. 123.
I versamenti delle somme, di cui nel precedente articolo, sono fatti mediante l’emissione di mandati a favore della direzione generale della cassa dei depositi e prestiti ed a carico del capitolo appositamente inscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici alla categoria IV «Partite di giro colla seguente intitolazione: Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti».
Art. 124.
Nell’effettuare i versamenti sopra indicati il Ministero dei lavori pubblici denuncia a quali opere le somme corrispondenti siano da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i fondi versati, in conto di stanziamenti principali, da quelli versati in conto delle somme a disposizione dell’amministrazione.
La cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a discriminazione delle somme inscritte al conto.
Art. 125.
Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio, a decorrere dal 1900-1901.
Per questo primo esercizio, non potendo entro il mese di luglio 1900 essere accertati tali residui, il versamento della rata viene eseguito in base alle risultanze provvisorie dei conti al 30 giugno 1900, salvo a procedere al necessario conguaglio allorché, compiute le operazioni di annullamento, riduzione e trasporto dei mandati emessi a tutto giugno 1900, possano i residui stessi essere definitivamente stabiliti col conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1899-1900.
Il versamento delle assegnazioni di competenza è fatto in tre rate uguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.
Art. 126.
Se nel corso di un esercizio finanziario occorrano pagamenti sul fondo dei residui in misura superiore all’ammontare della rata annuale di cui al precedente articolo, il Mi mistero dei lavori pubblici promuove da quello del tesoro i provvedimenti relativi pel corrispondente maggior versamento alla cassa dei depositi e prestiti, onde assicurare il rimborso delle maggiori somme da erogarsi.
Art. 127.
Sulle somme versate nel conto corrente principale la cassa dei depositi e prestiti liquida, alla fine di ogni anno solare, gli interessi dovuti sulle medesime al saggio d’interesse dei depositi volontari, computato a norma dell’art. 44 del regolamento approvato col regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, come praticasi per gli altri conti correnti autorizzati dall’art. 11 del regolamento approvato col regio decreto 31 dicembre 1899, n. 505.
Art. 128.
La cassa dei depositi e prestiti, contemporaneamente al conto corrente principale, istituisce un conto corrente speciale col titolo: «Fondo di riserva per le opere di bonifica».
A questo conto speciale affluiscono tutte le somme che il Ministero dei lavori pubblici abbia denunciato come somme a disposizione, l’importo degli interessi annuali liquidati sulle disponibilità del conto corrente principale, nonché gli eventuali sopravanzi delle disponibilità stesse, accertati dopo il compimento di ciascuna opera di bonifica e denunciati dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 129.
I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza dei termini, entro i quali debbono essere eseguiti alla cassa dei depositi e prestiti i versamenti dei fondi di competenza di cui all’art. 125, sono rimborsati al tesoro, appena i versamenti stessi abbiano avuto luogo.
Art. 130.
Sulle somme disponibili sul conto corrente speciale viene liquidato, alla fine di ogni anno solare, l’interesse in una misura uguale a quella tenuta a base della liquidazione degli interessi sul conto corrente principale.
Gli interessi liquidati annualmente sul conto speciale sono portati in aumento del fondo di riserva, seguendo il procedimento indicato nel successivo art. 131.
Art. 131.
In esecuzione del disposto dell’art. 68, comma ultimo, della legge (testo unico) l’ammontare degli interessi liquidati, tanto sul conto corrente principale quanto su quello speciale, è dalla direzione generale della cassa dei depositi e prestiti versato in tesoreria in conto di «Entrate effettive» con imputazione al corrispondente capitolo inscritto nello stato di previsione dell’entrata con la seguente denominazione: «Interessi liquidati dalla cassa dei depositi e «prestiti sul conto istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell’art. 67 della legge medesima».
L’importo degli interessi come sopra versati in tesoreria è, con decreto del Ministero del tesoro da registrarsi alla corte dei conti, portato in aumento alla dotazione del capitolo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici tra le spese straordinarie di bonifica con la denominazione seguente: «Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nelle lettere a, b, c, d, e dell’art. 66 della legge stessa, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell’art. 69, secondo comma, della legge stessa».
Col predetto decreto del Ministero del tesoro è inoltre provveduto alle conseguenti variazioni in aumento nelle «Partite di giro» tanto dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, quanto di quello dell’entrata, per modo che l’importare degli interessi liquidati possa affluire senza indugio al conto corrente speciale istituito presso la cassa depositi e prestiti.
Art. 132.
Nessun prelevamento può farsi, sia dal conto corrente principale sia da quello speciale, se non allo scopo di rimborsare il tesoro dell’importo di mandati effettivamente pagati per spese dipendenti dalle opere di bonifica, sia di prima che di seconda categoria.

CAPO III. Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.

Art. 133.
Ai singoli mandati emessi dal Ministero dei lavori pubblici sui capitoli di spese effettive per le opere di bonifica
va unito un prospetto indicante il numero del capitolo di bilancio, quello del mandato, la data di ammissione a pagamento dalla direzione generale del tesoro, il cognome e nome del creditore, l’oggetto della spesa e il relativo ammontare.
Nell’elenco è pure indicato se le somme da rimborsarsi al tesoro dalla cassa dei depositi e prestiti debbano essere prelevate dal conto corrente principale o da quello speciale.
Art. 134.
La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale, appena effettuato il pagamento dei predetti mandati, del
bono trasmettere alla cassa dei depositi e prestiti il prospetto di cui è cenno nell’articolo precedente, con la dichiarazione della data in cui il mandato ivi descritto sia stato regolarmente estinto. Tale dichiarazione deve portare il visto della direzione generale del tesoro per i mandati pagati dalla tesoreria centrale, ed il visto delle rispettive delega zioni del tesoro per quelli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale.
Art. 135.
Per il pagamento di spese dipendenti da opere di bonifica non possono essere emessi dal Ministero dei lavori pubblici mandati collettivi.
Art. 136.
Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel precedente art. 134, la cassa depositi e prestiti rimborsa al tesoro sul conto competente l’importo del mandato estinto, e ne informa il Ministero dei lavori pubblici.
Art. 137.
Il rimborso al tesoro viene eseguito mediante l’emissione, da parte della cassa predetta, di apposito mandato commutabile in quietanza di tesoreria, con imputazione al capitolo appositamente inscritto nel bilancio dell’entrata alla categoria IV «Partite di giro» con la seguente intitolazione: «Somme da prelevarsi sul conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento – articoli 67 e 68 della legge (testo unico)».
Art. 138.
La cassa dei depositi e prestiti tiene nota, oltreché della entità, anche delle causali dei rimborsi fatti al tesoro, e ciò a discriminazione degli esiti cui debbono far fronte il conto corrente principale e quello speciale, e al fine di poter rendere ragione delle vicende dei medesimi in relazione alla
loro gestione.

CAPO IV. Contribuzioni e riscossioni.

Art. 139.
Nel caso di un’opera di bonifica da eseguire per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare fra l’altro i modi ed i termini nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprie tari interessati.
Art. 140.
L’interesse del quattro per cento, da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, s’intende al netto, e viene corrisposto sulla somma dei sei decimi dell’importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.
La somma erogata dev’essere comprovata con la produzione dei suddetti collaudi, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell’appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.
Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di che negli articoli precedenti.
Art. 141.
Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all’art. 39 della legge (testo unico), e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione di esse.
Art. 142.
Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all’articolo precedente, andasse in vigore nelle singole provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.
Art. 143.
Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a senso degli articoli 8 e 50 della legge (testo unico), sia stato diviso l’intero perimetro di essa, il Ministero dei lavori pubblici notifica per mezzo dei prefetti alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione, nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a verificarsi nell’ammontare del contributo che, a termini del primo comma dell’art. 6 della legge surriferita, le provincie, i comuni e i possessori dei fondi, compresi nel perimetro della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato o, in sua vece, al concessionario che l’abbia eseguita. Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.
Art. 144.
Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbliga tori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell’articolo 19 della legge (testo unico) e presentino al Ministero delle finanze, per mezzo del prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell’imposta fondiaria a termini dell’art. 55 della legge medesima.
In seguito a questa dichiarazione e previo accertamento della regolare loro costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del ministro delle finanze e mediante reale decreto, ai consorzi volontari anzidetti la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell’imposta fondiaria.
Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione amministrativa, s’intendono applicabili a quegli organi dei consorzi Volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l’incarico dell’ordinaria amministrazione.
Art. 145.
La deputazione amministrativa ha l’obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l’una riguardante i terreni, l’altra i fabbricati. Ciascuna proprietà deve esservi registrata col nome e cognome del rispettivo proprietario, con la indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.
Devono pure essere registrati per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, lo estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi. La deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunciate.
Essa deve inoltre, prima di addìvenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino.
Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria la deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopra indicate nell’elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato nell’art. 91 del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.
Art. 146.
Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
Art. 147.
l ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni comune e, colla firma della deputazione amministrativa o del suo presidente, vengono trasmessi al prefetto, che li rende esecutori, dopo averne riconosciuta la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato. Essi sono quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati allo esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.
Art. 148.
Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.
Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato, Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla giunta provinciale amministrativa.
Art. 149.
La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa.
Art, 150.
Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all’appalto delle esattorie, Tale partecipazione deve essere data in tempo utile, perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.
L’incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l’aggio è nella misura stessa stabilita per l’esazione delle imposte di rette.
Art. 151.
L’esattore speciale viene retribuito ad aggio e risponde a suo rischio e pericolo del non scosso per riscosso.
Art. 152.
Il modo di nomina dell’esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, vien determinato dalla deputazione amministrativa, la quale fissa pure la misura dell’aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.
Art. 153.
La nomina dell’esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti alla approvazione del prefetto.
Art. 154.
L’esattore speciale o uno degli esattori delle imposte di rette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato dell’ufficio di cassiere del consorzio.
Art. 155.
La nomina dell’esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre o dell’anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell’anno con cui scadono dall’ufficio l’esattore o gli esattori in funzione.
Art. 156.
Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali a sensi dei prece denti articoli 149 e 150, il prefetto nomina d’ufficio l’esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all’esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.
Art. 157.
L’esattore speciale, prima che la sua nomina sia sotto posta all’approvazione del prefetto, deve dichiarare se l’accetta, e garentire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.
Il consorzio non è obbligato verso l’esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l’approvazione del prefetto.
Art. 158.
L’esattore speciale, prima di assumere l’ufficio e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all’ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.
Quando l’esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un’altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.
La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.
Art. 159.
Se l’esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pien diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato a termini dell’art. 157 del presente regolamento, e risponde di ogni danno e spesa.
Art. 160.
Nel caso che durante il contratto per la esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte ovvero l’ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l’esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell’invito che gli viene all’uopo indirizzato.
Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui l’invito è stato notificato.
Se l’esattore lascia trascorrere il detto termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell’esattore e la nomina, in via provvisoria, di un sorvegliante, da retribuirsi a carico dell’esattore medesimo.
Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il prefetto può prenderli d’ufficio.
Art. 161.
Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.
Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall’assemblea generale o dal consiglio dei delegati.
Art. 162.
L’esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l’intero ammontare della rata consorziale scaduta.
Nel caso di ritardo nel versamento anzidetto ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall’amministrazione consorziale, l’esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.
Art. 163.
Nel caso di esecuzione a carico dell’esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizza la cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.
Art. 164.
Quando si proceda contro l’esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate o abbia commesso abusi nell’esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a termini dell’art. 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
Art. 165.
In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale della imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria.
Art. 166.
Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati; e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede a norma dell’art. 156 del presente regolamento.
Art. 167.
Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per la esecuzione della bonificazione viene fatta, ove non venga altrimenti disposto, dall’esattore del consorzio stesso, nei modi, tempi e con l’aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione.
Salvo pattuizioni speciali, l’esattore versa, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l’ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver esso eseguito direttamente la bonificazione, o altrimenti al concessionario.
I prefetti non approvano i provvedimenti e i contratti relativi alla nomina dell’esattore speciale, se non contengono l’obbligo per l’esattore di riscuotere insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni le somme relative al detto contributo, e di eseguirne il versamento alle epoche sovra stabilite.

TITOLO IV. Disposizioni di polizia,

CAPO I. Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze.

SEZIONE I. Atti vietati ed atti pei quali occorre una preventiva autorizzazione.
Art. 168.
Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 172, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d’acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall’art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangano asciutti; nonché negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.
In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentiti gli interessati.
Art. 169.
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere di una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a di stanza minore di metri due per le piantagioni; di metri uno a due per le siepi e smovimento del terreno; e di metri quattro a dieci per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua;
b) L’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali, a distanza minore della loro profondità dal piede
degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopradette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri due, quantunque l’escavazione del terreno sia meno profonda;
Tuttavia le piante e le siepi ora esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore sono tollerate, qualora noi, rechino si riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri cinquanta dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua od impaluda menti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti; od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell’acqua;
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a di stanza di metri dieci dai suddetti corsi d’acqua, che per una circostanza qualsiasi possono esservi trasportate ad ingombrarli;
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i) l’abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.
Art. 170.
Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 172 e 173, i sotto indicati:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d’acqua non contemplati nell’articolo 103 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d’acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l’abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno, secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d’acqua, la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti, il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo e con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d’acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.
È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuccie in quelle sole località, ove attualmente si esercita libero mente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d’acqua e loro accessori, e delle strade; e l’abbeveramento di animali e bestiami di ogni specie, salvo ove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d’arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d’acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso;
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione, già esistenti per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d’acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate o gli sfioratori, a restringere la sezione del canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nello intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
k) l’apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l’ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d’acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d’acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l’estrazione dei ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d’acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata, ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati.

SEZIONE II. Concessioni e licenze.
Art. 171.
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a, b, d, g, h, k del precedente art. 170.
Sono invece permessi con semplice licenza scritta e coll’obbligo all’osservanza delle condizioni, caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere e, e, f, i, l, m ed n, dello stesso art. 170.
I contratti, regolarmente stipulati per la utilizzazione dei prodotti indicati all’art. 14 della legge (testo unico), tengono luogo della licenza di che è parola nel precedente articolo.
Art. 172.
Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori, atti o fatti contemplati nel precedente art. 170 sono date come appresso:
a) dal prefetto della provincia, sentito il locale – ufficio del genio civile, quando trattasi di bonificazione in corso di esecuzione direttamente dallo Stato;
b) dal prefetto medesimo, sentito l’ufficio del genio civile e l’ente concessionario, nel caso di bonificazione in corso di esecuzione per concessione;
c) dal consorzio interessato, sentito l’ufficio del genio civile, per le bonificazioni in manutenzione.
Art. 173.
Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate; e, se del caso, il prezzo dell’uso concesso o l’annuo canone.
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell’atto, s’intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
d) con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni della legge (testo unico), nonché quelle del presente regolamento;
e) con l’obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione; copie di atti ecc.;
f) con l’obbligo di rimuovere le opere e di rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.
Il prefetto deve comunicare al genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere, copia dell’atto di concessione o di licenza accordata.
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 172, deve provvedere alla sua trascrizione nell’ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.
Le concessioni sono rinnovabili; all’uopo però il concessionario deve farne domanda al prefetto della provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.
Art. 174.
Col permesso scritto degli uffici del genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; dell’ente concessionario, quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione; del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.
Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

SEZIONE III. Obblighi dei possessori di terreni compresi nella bonificazione.
Art. 175.
Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l’uso della irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l’obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere, mediante fossi di scarico, al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno della irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.
Art. 176.
I possessori a fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:
a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono e stagnano sui terreni medesimi;
c) estirpare per lo meno due volte all’anno, nei mesi di aprile e settembre, od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono in essi fossi;
d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d’argine, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l’importanza del corso d’acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d’acqua o sul piano viabile delle dette strade;
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d’acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte di uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari.

CAPO II. Dell e contravvenzioni.

SEZIONE I. Contravvenzioni e penalità relative.
Art. 177.
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmata, o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.
Art. 178.
Le contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 169 del presente regolamento sono punite con la pena dell’arresto sino a giorni cinque e dell’ammenda non superiore a lire cinquecento, a termini dell’art. 374 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.
Art. 179.
Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:
1º l’ammenda da lire venti a lire centocinquanta per aver eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 171, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, od al divieto imposto dall’autorità o dall’ente, cui compete la facoltà di dare la concessione;
2° l’ammenda da lire dieci a lire cento per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall’autorità o dall’ente, cui compete la facoltà di rilasciare la licenza;
3° l’ammenda da lire 0.50 a lire cinque, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. Nel caso però di una sola pecora l’ammenda non può essere minore di una lira; e, qualunque sia il numero delle bestie, l’ammontare totale dell’ammenda non può eccedere le lire trecento.
Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s’incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.
Art. 180, Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell’autorità od ente competente di che all’art. 172, e non comprese nel precedente art. 179, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni, a termini dell’art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici.
Art. 181.
La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena, nella quale sarebbe incorso, se non avesse ottenuta la concessione o licenza; salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell’atto di concessione o nella licenza.
Art. 182.
È a favore dell’agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all’art. 194.
Art. 183.
Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, si intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.
Art. 184.
Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 169, dell’art. 170, lettere a, b, c, d, g, h e k, e dell’art. 177, s’intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all’impedimento con l’intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi sopra richiesta del l’agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

SEZIONE II. Accertamento delle contravvenzioni e relativa procedura.
Art. 185.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell’articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell’amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, nonché dai carabinieri reali.
A tal uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia adibito dalle provincie, dai comuni o dai consorzi di concessione o di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all’ingegnere capo del genio civile nella provincia, nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, o dinnanzi al sindaco del comune, ove essi agenti risiedono.
Art. 186.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:
1º l’indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3° l’indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove ed indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall’agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore od i contravventori hanno fatto, se presenti, all’atto dello accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono a richiesta dei contravventori essere da loro stessi firmate;
5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che, a termini degli articoli 153 e 154 del codice civile, debbono rispondere civilmente, sia dell’operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termine del precedente art. 184.
Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è, sopra sua relazione, steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune, nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.
Art. 187. Se nel procedere all’accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al sindaco del comune, in cui fu accertata la contravvenzione.
Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all’ufficio del genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all’ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in mantenimento.
Il genio civile, l’ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al prefetto della provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno, e del valore delle cose asportate o distrutte.
Art. 188.
Il sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantia delle pene, indennità e spese, a termini del codice di procedura penale.
Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.
Art. 189.
Il prefetto, sentito il genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.
Nello stesso decreto è fissato il termine, entro il quale il contravventore deve eseguirne le disposizioni, con l’avvertenza che in mancanza si procederà alla esecuzione di ufficio a di lui spese.
La esecuzione di ufficio può essere ordinata immediata mente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d’urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l’aiuto della pubblica forza.
Il prefetto promuove, inoltre, l’azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.
Art. 190.
Il prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d’ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l’importo nelle forme e coni privilegi delle pubbliche imposte.
Art. 191.
La intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal prefetto è fatta dagli agenti del comune o della pubblica amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.
Art. 192.
Contro i decreti del prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità delle leggi amministrative, entro 30 giorni dalla loro intimazione.
Art. 193.
La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell’ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l’esecuzione d’ufficio, in base al decreto del prefetto che la ordina.
Art. 194.
Per le contravvenzioni, finché non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa l’oblazione, da parte del contravventore, di una somma, la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.
Non s’intendono mai comprese nell’oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall’autorità.
Spetta al prefetto, sentito l’ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l’oblazione col mezzo di apposito decreto.
Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si obblighi al pagamento di quelle da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal prefetto.
L’accettazione dell’oblazione esclude ogni atto ulteriore.

CAPO III. Disposizioni speciali.

Art. 195.
Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanati dai cessati Governi, in tutto quanto è provveduto in questo titolo, salve le seguenti di carattere puramente locale:
1° del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia delle bonificazioni delle paludi di Napoli, Volla e contorni;
2° del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi Lagni, solamente nella parte riflettente l’esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari); laterali ai detti canali dei Regi Lagni.
E per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione;
3° restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente.
Art. 196.
Tutte le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le bonificazioni di lº e 2 categoria già eseguite, in corso di esecuzione o da eseguire.

TITOLO V. Commissione di vigilanza e disposizioni generai.

CAPO I. Commissione di vigilanza.

Art. 197.
La commissione di vigilanza, istituita dall’art. 13 della legge (testo unico), è presieduta dal prefetto della provincia, nella quale è posta la maggiore estensione del terreno da bonificare.
Il consiglio provinciale di quella stessa provincia procede alla nomina del rappresentante provinciale nella commissione in una delle sue prime adunanze immediatamente successive alla richiesta del prefetto.
Art. 198.
Per la nomina dei due delegati dei comuni si osserveranno le norme seguenti:
se il perimetro della bonifica comprende un solo comune, la nomina dei due delegati è fatta dal consiglio comunale;
se i comuni compresi nel perimetro della bonificazione sono due, i rispettivi consigli nominano ciascuno un delegato;
se i comuni sono più di due, si procede con le norme degli articoli seguenti.
Art. 199.
Il prefetto, al quale spetta la presidenza della commissione, dispone la riunione dei consigli dei comuni interessati nella bonificazione, pertinenti alla propria provincia, affinché procedano ciascuno alla nomina di tre consiglieri, che, uniti a quelli nominati dagli altri consigli comunali, dovranno poi procedere alla elezione dei due delegati a rappresentare nella commissione i comuni interessati.
Per i comuni di altre provincie la convocazione è fatta a cura dei rispettivi prefetti, dietro richiesta del prefetto al quale spetta la presidenza della commissione.
Un esemplare della deliberazione è tosto inviato al prefetto presidente; il quale, riconosciuta la regolarità delle deliberazioni stesse, entro trenta giorni convoca i consiglieri così nominati, affinché procedano alla elezione dei delegati, fissando il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
La convocazione è fatta mediante avvisi scritti indirizzati personalmente ai consiglieri designati. Il prefetto trasmette tali avvisi pel recapito ai sindaci; ed i sindaci li fanno consegnare al domicilio dei destinatari per mezzo del messo comunale.
Nell’avviso è fissato il giorno della seconda convocazione, in caso di deserzione della prima.
Art. 200.
All’adunanza assiste il segretario comunale del luogo o il segretario del consorzio o un segretario della prefettura o sotto-prefettura, secondo che la riunione sia indetta nella sede di un comune o di un consorzio interessato o nell’ufficio di prefettura o sotto-prefettura.
Per la validità dell’adunanza e della deliberazione è necessaria la presenza e la partecipazione al voto della metà più uno del numero complessivo dei rappresentanti dei comuni.
Il segretario inscrive il nome degli intervenuti a misura che entrano. Il più anziano assume la presidenza provvisoria e chiama i tre più giovani a fungere da scrutatori provvisori, avvertendo che non più di uno di essi può appartenere al comune al quale appartiene il presidente, e che in niun caso possono essere scrutatori i tre consiglieri dello stesso comune.
Art. 201.
Trascorsa un’ora oltre quella fissata nell’avviso di convocazione senza che siasi potuto raggiungere il numero legale, l’adunanza è considerata deserta. Il segretario intervenuto fa risultare la deserzione mediante verbale, che nel giorno stesso o nel giorno immediatamente successivo è trasmesso al prefetto, che ha fatto la convocazione.
La nuova adunanza è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia in essa rappresentata la maggioranza dei comuni interessati.
Accertato il numero legale secondo che si tratti di prima o di seconda convocazione, si procede alla elezione del seggio definitivo, e, insediato questo, alla elezione a schede segrete dei due delegati e di due incaricati eventualmente a supplirli nel caso dell’articolo seguente.
S’intende eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più anziano di età.
Riuscendo vana anche la seconda convocazione, i due delegati sono nominati dal prefetto.
Art. 202.
Il rappresentante della provincia e i delegati dei comuni debbono riunire le condizioni prescritte dalla legge comunale e provinciale per la eleggibilità rispettivamente a consigliere provinciale e a consigliere comunale.
Le funzioni dei componenti la commissione sono gratuite;
ma è ammesso il rimborso, a carico del fondo della bonificazione, delle spese effettivamente incontrate per il loro adempimento.
La liquidazione è fatta dal prefetto.
L’incarico s’intende continuativo fino al termine dei lavori, In caso di morte o di dimissioni o di perdita dell’eleggibilità, il consiglio provinciale, se si tratta del delegato provinciale, procede ad una nuova elezione.
Se si tratta dei delegati dei comuni, entrano in carica per ordine di voti i supplenti eletti nella riunione dei consiglieri dei singoli comuni. Nel caso che i delegati siano stati nominati dal prefetto, provvede il medesimo alla sostituzione.
Art. 203.
Per la nomina dei due rappresentanti dei proprietari interessati nella commissione, si osservano le norme indicate negli articoli seguenti, secondo che si tratti di bonificazione eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione dalle provincie o dai comuni, o si tratti di bonificazioni eseguite per concessione dai consorzi interessati.
Art. 204.
Nelle bonificazioni eseguite direttamente dallo Stato o per via di concessione dalle provincie e dai comuni, quando tutto il territorio da bonificare faccia parte di uno o più consorzi legalmente costituiti:
a) la nomina dei due rappresentanti dei proprietari interessati nella commissione è fatta dal consiglio dei delegati del consorzio, se il consorzio si estende a tutto il perimetro;
b) se sono due i consorzi in cui è diviso l’intero perimetro della bonificazione, il consiglio dei delegati di ciascuno di essi nomina un proprio rappresentante;
c) se sono più di due i consorzi, i rispettivi consigli dei delegati procedono nel modo stabilito negli articoli precedenti per la nomina dei delegati dei comuni nella commissione.
Art. 205.
Ove non tutto il territorio da bonificare appartenga a consorzi legalmente costituiti, il prefetto convoca i proprie tari non consorziati, comprendendo fra questi i proprietari di beni aggregati ad un consorzio, il cui comprensorio sia in massima parte fuori del perimetro della bonificazione, come è detto nel secondo comma dell’art. 47 del presente regolamento, in una o più assemblee, avuto riguardo al numero di tali proprietari, alle distanze e alle comodità di accesso, per procedere alla nomina di uno o più gruppi di tre elettori, che, riuniti ai gruppi nominati dai consorzi, eleggeranno i due delegati.
Contemporaneamente i consigli dei delegati dei consorzi nominano a loro volta uno o più gruppi di tre elettori allo stesso scopo.
Art. 206.
Il numero dei gruppi di tre elettori da nominarsi rispettivamente dagli interessati e dai consorzi è determinato dal prefetto in via definitiva, udita la giunta provinciale amministrativa, in ragione di superficie del territorio consorziato e non consorziato, in modo che tanto i proprietari isolati, quanto i consorzi partecipino nella proporzione più equa possibile.
Nel procedere a siffatta determinazione, i prefetti debbono avere cura di limitare il numero di tali gruppi al minimo che sia indispensabile per stabilire un’adeguata proporzione fra la categoria degli elettori da nominarsi dai privati, e quella degli elettori da nominarsi dai consorzi.
Art. 207.
Quando nel perimetro non si trovino consorzi legalmente costituiti, gli interessati sono convocati nel comune nel quale hanno la residenza abituale, e, se risiedono in un comune posto fuori del perimetro della bonificazione, sono convocati nel comune nel quale hanno la maggiore proprietà, per procedere;
a) alla nomina diretta dei due rappresentanti, se appartengono tutti ad un comune solo;
b) alla nomina di un rappresentante, se i comuni sono due;
c) alla elezione di un gruppo di tre elettori per ciascuna assemblea comunale, se queste sono più di due.
Si intendono nominati in tutti i casi quelli che hanno riportato maggior numero di voti.
Art. 208.
I proprietari pertinenti ad un comune, il cui territorio entri per non oltre la decima parte nel perimetro della bonificazione, e che siano nello stesso tempo in numero non superiore a venti, votano per la nomina dei rappresentanti o degli elettori nel comune, il cui territorio confina con quello al quale appartengono i loro fondi. Nel caso che questi
fondi confinino col territorio di più comuni, votano in un comune a loro scelta, non potendo mai votare in più di un comune.
Art. 209.
Nelle bonificazioni eseguite per concessione dai consorzi nei modi stabiliti nel capo III del titolo I del presente regolamento, si seguono le norme dell’articolo precedente; con la differenza che la nomina diretta dei rappresentanti o la
designazione degli elettori delegati dai consorzi a nominarli è attribuita, anziché ai consigli dei delegati, alle rispettive assemblee generali convocate e deliberanti a norma dei relativi statuti.
Art. 210, L’assemblea degli elettori è convocata dal prefetto nel modo stabilito agli articoli 199, 200 e 201.
Art. 211.
La commissione visita collegialmente almeno una volta all’anno i lavori per verificarne l’avanzamento in relazione ai progetti approvati.
Può fare eseguire visite straordinarie da alcuni dei suoi componenti all’uopo delegati.
I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali sono obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed a fornire ad essi le indicazioni e gli schiarimenti che loro vengano richiesti.
Le osservazioni, che i delegati abbiano da fare sullo svolgimento dei lavori, sono comunicate alla commissione; la quale le comunica, insieme alle osservazioni proprie che ravvisa opportune, al Ministero dei lavori pubblici, o nella relazione annuale, o se sia d’uopo in una relazione straordinaria.
Art. 212.
La commissione elegge ogni anno un relatore per la compilazione della relazione periodica annuale sullo svolgimento dei lavori dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, La relazione approvata dalla commissione e firmata dal presidente e dal relatore, è trasmessa al Ministero non più tardi del 31 marzo dell’anno immediatamente successivo a quello al quale si riferisce.
Art. 213.
Con la consegna delle opere di bonifica al consorzio di manutenzione cessa l’ufficio della commissione di vigilanza, la quale passa i suoi atti all’amministrazione del consorzio stesso, che deve conservarli.

CAPO II. Disposizioni generali.

Art. 214.
Tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento ai delegati ed amministratori dei consorzi di esecuzione e di manutenzione, nonché dei delegati e rappresentanti delle provincie e dei comuni sono gratuite. Danno diritto però al rimborso delle spese effettivamente incontrate per il loro adempimento; le quali spese devono essere rimborsate rispettivamente dai consorzi, dalle provincie e dai comuni.
La durata in carica dei delegati può essere determinata negli atti di nomina o negli statuti consorziali.
Quando nulla sia stato stabilito, s’intende che i detti delegati durano in carica fino a completo esaurimento dell’incarico per il quale furono nominati.
Per le eventuali necessarie sostituzioni si seguono le norme stabilite per la nomina.
Art. 215.
In occasione della compilazione del progetto di esecuzione, il compilatore del progetto procede all’accertamento dello stato della rendita attuale dei cespiti indicati nell’art. 14 della legge (testo unico), e alla valutazione presuntiva della rendita che potranno verificarsi in seguito; e tiene conto dell’ammontare effettivo e del presuntivo di tali rendite nella compilazione del progetto.
All’atto del collaudo si procede all’accertamento delle rendite esistenti e alla valutazione approssimativa di quelle che si potranno verificare, per farne poi la consegna al consorzio di manutenzione al momento in cui gli verranno consegnate le opere.
È obbligatoria la iscrizione del provento di tali rendite nella parte ordinaria dei bilanci dei consorzi di manutenzione in titolo speciale. Esse devono parimenti figurare intitolo speciale nei conti consuntivi. Nei rendiconti annuali è data ragione degli aumenti o delle diminuzioni che si siano verificate.
Art. 216.
I contratti attualmente in corso per fitto d’erbe, di pesca o d’altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma della legge (testo unico), da chiunque stipulati, cessano di diritto alle loro scadenze naturali o alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento.
Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e si intende in ogni caso come apposta, la condizione che il contratto cessa di pien diritto nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori della bonificazione all’assuntore di essi, se si tratta di bonificazione eseguita direttamente dallo Stato;
e nel giorno in cui sia emanato il decreto di concessione, quando alla esecuzione dei lavori si provvede col sistema della concessione. Da quel giorno le rendite cedono a beneficio del concessionario, il quale deve imputarle in diminuzione della spesa totale.
Art. 217.
Quando si provvede all’esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata, giusta l’art. 62 della legge (testo unico), l’amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale che l’aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso, che i concorrenti possono offrire.
Nei capitolati speciali di appalto dei progetti di esecuzione o di manutenzione delle bonificazioni, sono stabilite, secondo i casi, le norme necessarie:
a) sulle stagioni in cui debbono sospendersi i lavori e l’introduzione delle acque nei canali di scolo o in quelli di colmata;
b) sulla mescolanza delle acque dolci con quelle salate;
c) sulle ore, nelle quali è interdetto il lavoro degli operai;
d) sui locali che occorre di costruire per dare ricovero agli operai;
e) sopra ogni altro argomento che richieda norme intese a tutelare la salute pubblica e quella dei lavoratori.
Art. 219.
I consorzi di bonifica esistenti, di costruzione o di manutenzione, sono conservati; ma, nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento, devono uniformare i loro statuti alle disposizioni del regolamento stesso.
Trascorso detto termine provvede il Ministero, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.
Art. 220.
I consorzi, attualmente esistenti per la costruzione di opere di bonifica già in via di esecuzione, continuano a funzionare con le norme per essi in vigore.
Quelli di manutenzione regolarmente esistenti continuano a funzionare, senza che occorra nessun atto di nuova costituzione; ma, se gli statuti, da cui sono retti, contengono disposizioni contrarie a quelle stabilite nel presente regolamento, debbono provvedere perché siano ad esse conformate entro due anni dalla pubblicazione del decreto che approva il presente regolamento. Non ottemperandosi dal consorzio a tale prescrizione, viene provveduto in conformità a quanto è disposto nel precedente articolo.


Visto, d’ordine di S. M.:
Il ministro pei lavori pubblici
BRANCA.
Il ministro del tesoro
G. RUBINI.
Il ministro d’agricoltura, industria e commercio
CARCANO.

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