Regolamento per la formazione di Bersaglieri

Approvazione e promulgazione di un Regolamento per la formazione ed il servizio di Bersaglieri della Guardia civica

Per approfondire: Cronologia di Venezia

21 luglio 1848.
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA CIVICA
Avviso
Il Comando generale della Guardia civica ha trovato convenevole di accrescere lustro al Corpo cui ha l’onore di trovarsi preposto coll’aggiungervi alquante compagnie di Bersaglieri, obbligate anche alle difese dei forti ogni volta che vi sieno chiamate. Giunta appena col Decreto governativo 18 corrente, n 10379-2237, l’approvazione del Regola mento a questo effetto propostogli, il Co mando generale si fa sollecito di pubblicarlo, sperando che le guardie che si tengono adatte a questo speciale servizio vorranno accorrere ad empiere le file del nuovo Corpo, della cui esistenza pareva molto gene male il desiderio.

Venezia, 21 luglio 1848.
Il Generale in capo MENGALDO
Il Capo dello Stato maggiore BERTI

REGOLAMENTO per le Compagnie di Bersaglieri volontarii

1. Nella Guardia civica stazionaria si forme ranno per via di arrolamento volontario delle compagnie stabili di bersaglieri. Per ora viene organizzata la prima.
2. Queste compagnie sono obbligate, oltre che al servizio ordinario in città, a concorrere alla difesa dei forti ogni volta che vi siano chiamate.
3. Per la formazione della 1º compagnia viene aperto un ruolo d’inscrizione presso il Comando generale della Guardia civica: tutti gli aspiranti verranno prima dell’accettazione obbligati a dare un saggio della loro perizia nel maneggiare le armi e cogliere al segno, e la preferenza verrà data ai più esperti.
Chiunque si presenta volontario per essere ascritto non può essere definitivamente accettato senza le seguenti condizioni:
a) non deve appartenere alla riserva della Guardia civica;
b) deve avere compiuti i 20 anni e non oltrepassati i 35;
c) deve essere di sana e robusta costituzione fisica, comprovata dal giudizio di un Consiglio sanitario che esaminerà l’aspirante al momento della sua ascrizione presso il Co mando generale della Guardia civica;
d) deve conoscere il maneggio delle armi e aver bene corrisposto nell’esperimento del bersaglio.
Scorso il termine accordato per l’iscrizione, tutti gli aspiranti saranno radunati per l’esperimento del bersaglio. Saranno esclusi quelli che in cinque colpi non cogliessero il segno a centocinquanta passi di distanza.
6. L’uniforme sarà quello della Guardia civica, sostituendo il color verde in tutto quello ch’è rosso, comprese le spalline: invece dell’elmo viene adottato il berretto di ordinanza, ma con la fascia verde, coperto nel cattivo tempo con tela cerata nera: sul berretto sarà ricamata una cornetta, in seta gialla per le guardie e i sottufficiali, e in oro per gli ufficiali: nel centro della cornetta sarà il numero della compagnia. – I distintivi dei gradi sono quei medesimi della Guardia civica in servizio ordinario.
7. L’arma dei bersaglieri è la carabina rigata a zinder, con baionetta a sciabola perle guardie e lo stutzen pei sottufficiali. La baionetta sarà portata in luogo della daga.
7. Ogni compagnia si compone di 1 capitano, 1 tenente, 2 sottotenenti, 1 sergente maggiore, 4 sergenti, 1 caporale foriere, 8 caporali, 3 trombetti, 100 bersaglieri.
9. I sottufficiali, meno il sergente maggiore e il caporale foriere, verranno scelti tra gli iscritti ed eletti dalle guardie medesime. Il sergente maggiore ed il caporale foriere sono nominati dal Comando generale sulla proposta del capitano. Gli ufficiali saranno nominati dal Comando generale della Guardia civica, dietro espresso ordine dato dal Governo provvisorio con Decreto 18 luglio, n° 10379.
10. Ogni due compagnie vi sarà un ufficiale superiore.
11. La elezione delle cariche verrà fatta tosto che gli iscritti arrivino a novanta, cioè a tre quarti del numero normale della compagnia. Elette le cariche, verranno assegnati i locali per la caserma e consegnate le armi.
12. Le compagnie di bersaglieri sono, quando prestano servigio di guerra, parificate, quanto alle competenze in natura, alla truppa i linea: ed egualmente saranno parificati, quanto al soldo, quegli individui che provassero di non poter servire gratuitamente. Nel locale per la caserma della compagnia saranno custodite le armi e avranno luogo le riunioni e le istruzioni.
13. Sarà stabilito un locale per la caserma della compagnia, dove saranno custodite le armi e avranno luogo le riunioni e le istruzioni.
14. La carabina completa sarà consegnata ad ogni iscritto ed accettato, che è responsabile della sua conservazione e pulizia.
15. Le compagnie dei bersaglieri, quando non sono in servizio di guerra, prestano il servizio di città che verrà loro indicato dallo Stato maggiore generale, dal quale diretta mente dipendono.
16. Le compagnie dovranno esercitarsi nella manovra di bersaglieri almeno una volta il giorno, cinque volte la settimana, sino a tanto che non siano addestrate e possano essere poste a disposizione del Governo. A questi esercizi devono intervenire tutti gli ufficiali delle compagnie sotto la direzione dell’istruttore generale.
17. Ogni individuo delle compagnie dei bersaglieri vi entra come semplice guardia, comunque avesse già un grado nella Guardia civica stazionaria.
18. L’iscrizione nelle compagnie dei bersaglieri toglie per un anno il diritto di rientrare nelle compagnie della Guardia civica stazionaria, ma non toglie al Comando di rimandarvi quelli che fossero riconosciuti in seguito non adatti a questo speciale servizio.
19. Essendo le compagnie dei bersaglieri espressamente obbligate anche al servizio di guerra, chiunque chiamato al servizio mancasse verrà punito colla prigionia dai 15 giorni ai sei mesi, secondo il giudizio di un Consiglio di guerra. Chi dopo essere inscritto ed accettato abbandonasse la compagnia senza permesso verrà dopo il terzo giorno di assenza considerato come refrattario, e come tale punito a norma delle leggi militari.
20. Tosto che il Governo domanda la cooperazione delle compagnie dei bersaglieri, queste vengono sottoposte a tutte le discipline e leggi militari.
21. Si eccitano quelle guardie che possedessero o potessero procacciarsi carabine rigate di ordinanza a portarle seco per servirsene e diminuire il numero delle armi a carico dello Stato. Saranno pubblicati i nomi di quei benemeriti che risponderanno col fatto a questo eccitamento.
22. I ruoli per la iscrizione rimarranno aperti dal 21 al 24 luglio inclusivamente, dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane,

Venezia, 9 luglio 1848.

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