Regolamento per la libera navigazione del fiume Po.
Parte I Massime e basi fondamentali.
1. La navigazione del Po è libera lungo tutto il tratto di territorio degli Stati d’Austria, Modena, Parma e Pontificio, e precisamente dallo sbocco del Ticino sino al mare Adriatico.
Questa massima e le discipline tutte che la regolano, in appresso indicate, sono comuni e si estendono anche ai con fluenti inferiormente alla foce del Ticino che scorrono fra i confini degli Stati segnatari, dal punto in cui abbandonano lo Stato da cui derivano, sino e compreso il loro sbocco nel Po. In questo tratto se esistessero dei semplici diritti di navigazione non potranno essere per gli esteri maggiore che pei nazionali.
2. Conseguentemente è tolto a qualsiasi associazione ed ai singoli individui di poter esercitare in tutto il suddetto tratto un diritto esclusivo o in qualsiasi modo privilegiato di navigazione; ed è tolto di poter difficoltare a chi che sia e sotto qualunque pretesto tale libera navigazione, salvo il caso d’inosservanza delle discipline che la regolano e tutelano come appresso.
3. È abolita lungo il fiume Po e suoi confluenti descritti all’articolo 1 ogni tassa ed ogni gravezza sussistente sotto qualunque titolo e denominazione, ad eccezione delle seguenti, cioè:
a) delle competenze per gli Uffici di sanità e di porto sui navigli che entrano e sortono per mare, conosciute sotto i nomi di tasse sanitarie e diritti di tonnellaggio o di porto, che riflettono propriamente la navigazione marittima;
b) delle competenze di passaggio ai ponti e porte o chiuse, conosciute sotto il nome di diritti uniti – pontatico e di porte, in quanto abbia realmente luogo tale passaggio, le quali competenze seguiteranno per ora ad esigersi secondo i metodi in corso;
c) delle spese che s’incontrano nell’ingresso del porti, darsene e scali;
d) delle spese di carico e scarico, di pesatura e misurazione e di magazzinaggio delle merci, le quali appartengono più propriamente alla manipolazione delle merci stesse pel daziato o pel deposito, e vanno soddisfatte allora soltanto che seguono le corrispondenti pratiche.
4. In luogo di tutte le abolite gravezze sarà pagata dai naviganti un’unica tassa con cui far fronte alle spese dei miglioramenti da introdursi nella navigazione del Po, di manutenzione delle vie d’alzaja (strade d’attiraglio), e di stipendio al personale incaricato dell’esazione della tassa medesima e della necessaria sorveglianza.
5. Questa tassa sarà riscossa nei punti, modi e forme, colle norme, misure ed eccezioni stabilite negli articoli 20, 21 e 27 e nella tariffa unita al presente Regolamento, né potrà es
sere aumentata che per giusti, importanti ed urgenti motivi col comune pieno consenso dei Governi contraenti.
Parte II Condizioni e discipline relative alla libera navigazione del fiume Po.
6. Restando inalterate le leggi e discipline vigenti nei porti austriaci e pontifici alle foci del fiume, ogni naviglio che entra in Po procedente dal mare dovrà averle esattamente osservate ed adempiute, ed esser essenzialmente provveduto dei ricapiti da quelle leggi prescritti, ed aver riportato l’attestato di libera pratica, da rendere ostensibile a qualunque richiesta del l’Autorità competente, dietro di che potrà liberamente navi gare nel Po. – L’esercizio poi della navigazione sul detto fiume per tutte le altre barche propriamente dette fluviali è condizionato all’obbligo di possedere i seguenti ricapiti:
a) la licenza al proprietario del naviglio per la libera navigazione di esso sul Po;
b) la matricola al conduttore od allo stesso proprietario, s’egli fosse anche il conduttore;
c) il ruolo dell’equipaggio del bordo.
7. La licenza viene rilasciata da un bollettario a madre e figlia dalla Commissione, o dall’Autorità da essa delegata nei diversi distretti degli Stati contraenti, al proprietario del naviglio, previa giustificazione della sua proprietà, e contiene le seguenti principali indicazioni:
Stato a cui appartiene | Austria Parma Modena Pontificio |
Distretto a cui pure appartiene;
Numero progressivo nel distretto ove fu rilasciata:
Classe cui appartiene il naviglio | Burchio Rascona Peota Battello ec. ec. |
Nome del suo proprietario;
Portata del naviglio in quintali;
Nome applicato al naviglio;
Durata del documento (che sarà di tre anni);
Numero dell’equipaggio compreso il conduttore;
Obbligo di farvi apporre ogni anno la dichiarazione dell’Autorità competente chiamata a qualificare il naviglio atto alla continuazione della navigazione, e di farvi annotare i cambia menti di proprietà ogni qual volta avvengano.
Tanto per ottenere tale licenza, quanto per riportare sulla medesima la suddetta annuale dichiarazione, dovranno prima i navigli essere ispezionati da periti in riguardo alla loro buona condizione materiale ed al loro perfetto attrezzamento; e venendo ciò ineccezionabilmente dichiarato, sarà rilasciato dall’Autorità politica un certificato da custodirsi dall’Autorità che in base di esso rilascia la licenza o atterga in questa l’annuale dichiarazione, coll’indizione della licenza in esso certificato a cui si riferisce.
8. La matricola sarà da rilasciarsi da altro bollettario a madre e figlia dalla competente Autorità del distretto cui appartiene il conduttore. Non potrà essa però concedersi a chi non abbia compiuti 20 anni d’età, non consti indubbiamente probo e d’incensurabile condotta, idoneo all’esercizio della navigazione sul Po, e non potrà usarne se non sia fornito d’uno de legni pei quali riportò il proprietario la suindicata licenza.
La prima condizione sarà comprovata dalla fede di nascita, la seconda dalle informazioni da ritirarsi dall’Autorità politica, la terza da attestato di periti.
Questi tre documenti saranno custoditi dall’Autorità che sul loro appoggio rilascia la matricola, coll’indicazione del numero della matricola stessa a cui si riferiscono.
9. Il ruolo viene rilasciato dall’Autorità indicata all’articolo 8 e dove si arma il naviglio, e contiene, oltre alle indicazioni generali dello Stato, distretto, nome del naviglio, sua portata ec. ec.,
Il nome e cognome, età e grado degl’individui componenti l’equipaggio:
Il luogo per cui è destinato:
Se carico o vuoto in genere.
Esso ruolo dev’essere sempre insinuato all’arrivo presso le competenti Autorità e da loro vidimato alla partenza, indicando nel visto La direzione;
Se carico o vuoto;
Con o senza cangiamento nell’equipaggio, accennando il motivo dello sbarco o la diserzione che di taluno fosse seguita.
10. Ad appoggio dell’esazione della tassa ogni conduttore, sia di barche fluviali che di marittime, deve possedere il certificato di stazatura (portata in tonnellate) ossia della portata della barca in tonnellate, ragguagliate a quintali metrici.
Un apposito regolamento stabilirà la maniera di mettere in esecuzione la presente disposizione.
11. Finalmente dovrà il conduttore di barca carica, sia fluviale che marittima, possedere oltre alle solite polizze di carico, anche un regolare manifesto certificato in calce per l’esatta sua corrispondenza coll’effettivo carico, e firmato dallo stesso conduttore.
Questo manifesto dovrà contenere le seguenti esatte indicazioni:
Data e luogo di caricazione;
Specie, o classe, e denominazione del naviglio;
Stato e distretto a cui appartiene:
Nome e numero applicatovi:
Portata o capacità in tonnellate, ragguagliate a quintali metrici;
Nome del suo proprietario;
Nome, luogo di nascita e di domicilio del conduttore (ove non fosse egli lo stesso proprietario, ciò che sarà in tal caso accennato);
Nome degli speditori o caricatori e dei destinatari, colla vidimazione dei sensali da trasporto patentati, e di quella del capitano del porto;
Luogo di destinazione delle merci;
Formato, marca, numero mercantile e quantitativo dei colli;
Qualità e quantità delle merci;
Riferimento partitario di dette merci al numero progressivo delle relative polizze di carico.
Nel manifesto devono pur figurare chiaramente tutti i cangiamenti che avvenissero dopo la sua compilazione in causa di scarichi o di carichi accessori avvenuti lungo il viaggio.
Il conduttore poi è risponsabile dell’esattezza del manifesto, anche nel caso che si fosse servito, come gli è libero, d’altra persona per la sua compilazione, ed è punibile per le inesattezze d’indicazione che vi si rilevassero colla multa contemplata dall’art. 31.
12. Ogni conduttore dovrà regolare il carico del proprio naviglio in relazione alla sua portata ed anche alla qualità del volume de’ colli, onde evitare con esorbitante carico ogni pericolo. – L’esuberanza di carico in confronto alla portata del legno è punibile colla multa determinata dall’art. 33, oltre al risarcimento del danno derivato a terzi in causa del sopraccarico.
13. La polvere da schioppo e le altre materie esplosive di qualunque sorta non dovranno mai collocarsi sotto le altre merci di cui componesi il carico. – I conduttori di tali articoli esplosivi devono usare di tutte le cautele necessarie lungo il viaggio e ne’ luoghi d’approdo, ed essenzialmente tenersi discosti dalle altre barche e dalle rive. – Devono inoltre appena approdati in qualunque punto, e senza frapporre il minimo ritardo, farne rapporto all’Autorità locale per le necessarie misure di sorveglianza che le corre obbligo di prendere per la sicurezza pubblica, ed alle quali dovranno essi conduttori indiminutamente uniformarsi,
Ogni violazione e trascuranza alle prescrizioni del presente articolo è punibile colla multa stabilita dall’altro art. 34.
14. Lungo il viaggio sul Po non potrà il conduttore abbandonare la propria barca che per brevi istanti e per urgenti motivi da giustificarsi soddisfacentemente ove occorra.
15. In quei punti ove per le condizioni del corso del fiume si rendesse necessario, o per le costumanze e discipline locali fosse in pratica l’uso di valersi di piloti, il conduttore è obbligato a valersi dell’opera loro ed a prenderne uno sul proprio bordo. – Circa al servizio che devono prestare siffatti piloti ed alle retribuzioni che loro competono verrà pubblicato in appresso un apposito regolamento.
46. È vietato nelle vie d’alzaja della massima larghezza l’accoppiamento di più di tre cavalli di fronte, sotto pena della multa fissata all’art. 35.
Sarà poi determinata con speciale disposizione la larghezza della strada d’alzaja o d’attiraglio lungo il fiume, come sarà stabilito pure se, in quali casi, in quali punti, in qual numero e sotto quali discipline si potranno attaccare più barche di trasporto una dietro dell’altra.
17. Qualunque danno e guasto recato alle suddette vie, e qualunque impedimento frapposto al passaggio sulle medesime, è punito colla multa pronunziata all’art. 36.
18. Tutte le leggi e discipline doganali a tutela delle imposte daziarie del rispettivi Stati sulle merci che si scaricano per porle in consumo ne’ circondari confinanti o per introdurle nell’interno dello Stato, dovranno essere da conduttori fedelmente osservate; né la libera navigazione del Po può preservare chi tentasse di esercitare il contrabbando dalle pratiche d’Ufficio degl’impiegati doganali e del funzionari di finanza.
19. Tutte le discipline stabilite agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15 del presente regolamento dovranno raggiungere il loro pieno effetto nel più breve termine possibile, mentre le altre saranno immediatamente poste in vigore all’epoca di loro pubblicazione.
Parte III Punti ed Uffici d’esazione della tassa di navigazione sul Po, norme relative al pagamento della medesima.
20. Per l’esazione della tassa di navigazione contemplata dall’art. 4, vengono designati gli Uffici doganali
A. estremi di | Cavanella di Po, colla sussidiaria di S. Maria in A. Punta, questa per le procedenze dal Po di Goro. |
Pavia, colla sussidiaria in Porto la Becca, e questa per le provenienze dal Piemonte.
B. estremi di | Pontelagoscuro, Guastalla, Piacenza. |
Essi assumono in riguardo allo speciale incarico dell’esazione di detta tassa il nome di Uffici d’esazione della tassa di navigazione sul Po.
Il tratto estremo a valle dalla Cavanella di Po fino alla foce essendo composto da varie ramificazioni viene considerato dalla Commissione come attinente al mare o alle lagune, e similmente il ramo di Goro inferiore a S. Maria in Punta.
21. Tutti i conduttori di navigli sul Po tanto carichi che vuoti devono a seconda del loro viaggio ascendente, discendente o intermedio, presentarsi al primo fra i cinque Uffici d’esazione designati al precedente articolo 20 che incontreranno per soddisfare la tassa di navigazione a seconda della loro destinazione.
Sono pure tenuti passando eglino lungo il loro viaggio da vanti ad un altro dei cinque posti d’esazione suddetti d’approdarvi e ritirare a propria giustificazione il visto a tergo della bolletta dell’eseguito pagamento della tassa di navigazione.
Chi contravviene a tali discipline incorre nella multa contemplata dall’art. 32.
Da questa massima è però fatta eccezione per le barche tanto cariche quanto vuote a) d’una portata inferiore ai cinque quintali metrici;
b) di qualunque portata, quando nel loro viaggi fra l’uno e l’altro Ufficio d’esazione restano fra questo e quello senza toccare le acque che li fronteggiano.
intermedi di Dette barche a) e b) sono dichiarate esenti dal pagamento della tassa, e quelle ad a) anche dagli obblighi imposti dai precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15.
Sono pure esenti dal pagamento della tassa le barche di qualunque portata e destinazione nel caso che dopo essere passate per un posto d’esazione e di avere colà soddisfatta la tassa fossero costrette a retrocedere collo stesso carico per insorta burrasca od altro accidente fortuito.
Tutti i suddetti conduttori, ad eccezione di quelli delle barche ad a) e b), dovranno assoggettare all’ispezione de predetti Uffici d’esazione i documenti menzionati agli art. 6, 7, 8, 9, 10 e 15.
22. Oltre ai detti punti estremi ed intermedi non potranno i conduttori essere obbligati a fermarsi in altri luoghi estranei alla loro destinazione: solo sarà loro facoltativo di approdare, caricare e scaricare nei porti, luoghi e punti che dai Governi limitrofi sono già determinati o potessero determinarsi sul proprio territorio.
23. Nella ricorrenza però di circostanze fortuite, come di tempi burrascosi, naufragi e straordinarie insorgenze d’urgenti riparazioni ai navigli, potranno essi approdare anche in punti diversi, ed in caso di necessità effettuare lo scarico senza che abbiano a sottostare ad alcuna gravezza, salvo l’indennizzo soltanto relativo all’uso delle grue, del carretti, attrezzi, cordami ed altro di cui si fossero prevalsi.
24. Nel caso preveduto dal precedente articolo il naviglio ed il carico saranno assunti in sorveglianza dagli impiegati doganali del più prossimo Ufficio esecutivo di finanza, ed in difetto dall’Autorità locale, che prenderà poi tosto gli opportuni concerti con quella di finanza.
È obbligo del conduttore di possibilmente prevenire, ed in caso d’urgenza d’informare successivamente l’Ufficio doganale o l’Autorità locale, a seconda delle circostanze, del necessitato approdo.
25. Presso gli Uffici d’esazione ai quali devono presentarsi i conduttori a termini e colle eccezioni dell’art. 21 verrà esatta la tassa di navigazione sul Po una volta sola per ciascun viaggio in ragione della capacità dei navigli carichi, senza figuardo alla qualità e quantità delle merci e dei generi che trasportano.
Gli stessi navigli vuoti pagano la metà.
Tale esazione seguirà per l’intiera corsa dall’una all’altra estremità del fiume giusta la sezione A della tariffa in fine unita, e per le corse intermedie fra l’uno e l’altro dei punti intermedi giusta la sezione B della medesima.
26. Ciò nulla ostante verrà rilevata la quantità del carico pei legni carichi dietro un’apposita scala d’immersione che sarà pubblicata ed affissa presso tutti gli Uffici d’esazione, ed inoltre dal manifesto di carico del conduttore di cui al l’art. 11. Nel solo caso di fondato sospetto di rilevante inesattezza nelle indicazioni del manifesto medesimo potrà aver luogo anche una materiale verificazione del carico per parte dell’Ufficio doganale di esazione della tassa.
La capacità del navigli sarà desunta dal certificato di stazatura di cui all’art. 10.
27. La tassa potrà essere pagata tanto in moneta effettiva italiana, quanto in quella specie di effettiva valuta che trovasi in corso di tariffa nel territorio in cui segue il pagamento;
verrà però sempre conteggiata in lire italiane mediante tavola di ragguaglio.
28. Il conduttore verrà quietanzato di volta in volta mediante una bolletta giusta il formolare annesso alle istruzioni di contabilità, nella quale sarà pur fatto cenno in apposita sede ch’egli esibì all’ispezione dell’Ufficio d’esazione la matricola, il ruolo, il certificato di stazatura ed il manifesto di carico, di cui agli art. 6, 10 e 11. Egli verrà inoltre quietanzato di tale pagamento anche mediante analogo cenno nel suddetto manifesto.
29. Chi contravvenisse all’obbligo del pagamento di detta tassa, o tentasse di sottrarsi dalla stessa evitando di approdare all’Ufficio competente, o cercando di allontanarsi da esso senza averla soddisfatta, e chi denunziasse inesattamente la capacità in guisa di riportare una classe inferiore alla realmente competente, è punito colla multa contemplata dall’art. 32.
30. Allo scopo di sorvegliare e controllare l’esatto adempimento dell’obbligo dei conduttori di soddisfare la tassa prescritta in ogni loro corsa intiera o intermedia a seconda del caso viene disposto quanto segue:
a) ogni conduttore è tenuto di custodire la bolletta riportata come all’articolo 28 sino ad una corsa successiva in cui sarà in obbligo di consegnarla all’Ufficio d’esazione presso cui deve soddisfare la successiva tassa, ritenuto che per ogni suo uso rimane ad esso conduttore altra quietanza nell’attestazione che deve riportare dall’Ufficio d’esazione sul manifesto di carico come all’articolo stesso;
b) l’Ufficio d’esazione contrapporrà la ritirata bolletta alla matrice della nuova bolletta da rilasciare.
In tal guisa il conduttore possederà sempre l’ultima bolletta, cioè quella riferibile all’ultima sua corsa, e l’Ufficio d’esazione avrà sempre contrapposta quella riferibile alla corsa precedente.
I Parte I Ve Compendio delle contravvenzioni, multe annessevi e norme di procedura.
31. Inesattezze rilevanti nel manifesto di carico (art. 11 del presente Regolamento) multa dalle lire 5 alle lire 50 italiane.
In caso di recidività la multa si raddoppia, e colla terza contravvenzione va ad essere spenta per sempre la matricola per la navigazione.
32. Ommissione del pagamento della tassa di navigazione – attentata evitazione degli Uffici d’esazione, o partenza da’ medesimi per defraudare la tassa, o senza avere riportato il visto nella bolletta della tassa pagata – inesatta denunzia della capacità del naviglio per riportare una classe di tassazione inferiore alla competente (art. 24 e 29): multa del quintuplo importo della tassa relativa.
33. Caricazione superiore alla portata e capacità del naviglio (art. 12): multa dalle lire 10 alle lire 50 indipendentemente dal risarcimento a chi di ragione del danno occasionato dal sopraccarico.
34. Infrazione delle discipline imposte a carichi di polvere da schioppo e di materie esplosive, ed ommessa denunzia al l’Autorità locale del luogo d’approdo (art. 13): multa dalle lire 25 alle lire 50.
85. Accoppiamento di più di tre cavalli uno a lato dell’altro in attiraglio delle barche (art. 16): multa dalle lire 5 alle lire 40.
36. Danneggio della strada d’attiraglio ed impedimento recato al passaggio sulla medesima (art. 17): multa dalle lire 20 alle 50 oltre l’emenda del danno.
37. La procedura per constatare le contravvenzioni dei precedenti art. 34 al 36, e per l’applicazione delle multe sarà sommaria e consisterà in un verbale in duplo descrittivo in succinto l’epoca e l’indole della seguita contravvenzione, con indicazione della multa applicabile e del corrispondente arti colo di questo Regolamento. Esso verbale comprenderà pure in succinto le eccezioni per avventura introdotte dall’imputato, o il cenno di non averne egli introdotta alcuna: sarà corre dato della di lui firma o testimoniata segnatura di croce e di quella dell’estensore. Un esemplare del verbale verrà contrapposto alla matrice della bolletta da rilasciarsi al conduttore per la soddisfatta multa, giusta il formolare annesso alle istruzioni di contabilità, l’altro sarà custodito pei possibili usi d’Ufficio.
38. Le penalità nei casi preveduti dagli art. 11, 12, 13, 16, 17, 21 e 29 e determinati dagli altri art. 31 al 36 del presente Regolamento saranno pronunziate e riscosse dagli Uffici nel modo accennato dal precedente art. 37.
Parte V Della competenza delle procedure.
39. Gli oggetti contenziosi o controversi in generale riflettenti la navigazione sul Po, in quanto non involgano un titolo politico, criminale o finanziario propriamente detto, sono decisi dagli Uffici d’esazione, ed in caso d’appellazione dalla Commissione o da quell’Autorità che sarà istituita a rappresentarla durante la sua assenza.
40. Quanto si riferisce a trasgressioni di polizia ed a delitti criminali è di esclusiva competenza delle rispettive Autorità politica o giudiziaria del territorio in cui vengono commesse le trasgressioni medesime.
41. Finalmente quanto concerne al contrabbando è di spettanza delle Autorità di finanza del rispettivi Governi, le cui disposizioni però dovranno conciliarsi collo spirito del trattato tendente al maggior sviluppo e progresso dell’onorato commercio sul Po.
Dalla Commissione per la libera navigazione del Po.
Ferrara, 12 Dicembre 1850.
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