Regolamento per un’Accademia di Studio Musicale in Piacenza

Regolamento per un’Accademia di Studio Musicale in Piacenza

progettato il 3 agosto 1822, approvato dall’Inclita Presidenza dell’Interno il 13 novembre 1822
Art. I
L’oggetto principale dell’Accademia è lo studio della Musica Vocale ed Istrumentale.

ART. II.
L’Accademia si compone in genere di due classi di Soci: l’una di Dilettanti di musica e l’altra di Ascoltanti. Anche le signore sono ammesse nell’una o nell’altra classe.

ART. III.
Ciascun Socio ha l’obbligo di pagare anticipatamente tre lire nuove in ciascun mese dell’anno, compresi quelli delle vacanze, a contare dal 1 ° luglio 1822 in avanti. Sono esenti da questo pagamento i Soci Onorari e quei Dilettanti che per alcun rispetto possono meritare i riguardi dell’Adunanza. Questi ultimi saranno a tal uopo distinti col titolo di Soci Aggregati.

ART. IV. In tutti i mesi dell’anno, tranne quelli di settembre e di ottobre, le Accademie si tengono almeno una volta in ciascuna settimana nelle sale a ciò destinate dalla Società.

ART. V.
Ordinariamente intervengono sempre alle Accademie i principali Professori di musica della città in quel numero che sarà creduto necessario e conveniente.

ART. VI.
L’Adunanza generale, a cui sono chiamati tutti i Soci, delibera legittimamente anche col solo intervento di un quarto di tutti i Soci, Le sue deliberazioni si formano a pluralità di voti.

ART. VII.
Essa nomina fra i suoi Individui:
1) Un Conversatore Generale: il quale presiede sempre l’Adunanza dei Soci ed ha cura che tutto proceda a forma de’ Regolamenti. Può, quando lo crede a proposito, convocare straordinariamente i Soci ed ivi reclamare delle provvidenze ai disordini che avrà potuto osservare, proporre dei cambiamenti delle modifiche od aggiunte ai Regolamenti per un miglior andamento dell’Accademia e denunciare infine le Deliberazioni degli infrascritti signori Direttore, Cassiere ed Ispettore alla musica, quando le creda irregolari o pregiudizievoli dell’Accademia.
2 ) Un Direttore dell’Accademia e della Sala. Esso è incaricato della disciplina interna della sala, provvede a quanto è necessario per l’Accademia, convoca regolarmente i Soci negli ultimi giorni di ciascun anno, fa osservare il prescritto dai Regolamenti e fa eseguire le Deliberazioni del l’Adunanza.
3) Un Tesoriere che riceve da ciascun Socio l’anticipata mensile retribuzione di cui all’art. III. Paga gli onorari dei Professori, il salario del Bidello e le altre spese tutte dell’Accademia. Tali pagamenti però sono eseguiti sopra ordini rilasciati dal Direttore.
4) Un Ispettore alla musica, a cui s’appartiene di farne la scelta, sentito però il parere dei primi due Professori, di provvedere, distribuire, raccogliere, conservare o restituire, se d’altrui ragione, la musica. Esso regola i posti e le preminenze dei componenti l’Orchestra e concilia e decide le questioni di convenienza che potessero farsi a questo riguardo.
5) Un Segretario generale dell’Accademia che ne controfirma tutti gli atti ed ha la custodia di tutti i registri e carte dell’Accademia.
6) Finalmente un Vice-Direttore ed un Vice – Ispettore alla musica, che in mancanza del Direttore o dell’Ispettore ne disimpegnano rispettivamente le incombenze.

ART. VIII.
Tutti gli Ufficiali, di cui all’articolo precedente, sono confermati o rinnovati in ciascun anno dall’ordinaria Adunanza dei Soci, alla quale rendono conto del loro operato; quelli però che sono nominati per la prima volta sono conservati sino a tutto il prossimo anno 1823.

ART. IX
Sull’invito del Direttore o del Vice-Direttore si uniscono seco lui almeno una volta al mese l’Ispettore o il Vice – Ispettore alla musica ed il Tesoriere per la buona direzione dell’Accademia. Le loro deliberazioni si fanno a pluralità di voti e sono scritte sommariamente su d’un libro del Segretario.

ART. X.
Tali riunioni hanno per scopo:
1) di provvedere all’ordine interno od altra disciplina e decenza della sala;
2) di nominare i Professori di musica, il Bidello ed altri Impiegati che crederanno necessari all’Accademia e loro fissarne il mensile assegno;
3) di trattare e determinare tutto ciò che concerne l’eseguimento delle rispettive loro incombenze;
4) di concretare sul modo e spesa della musica, dei mobili, del fuoco, della illuminazione della sala e di tutt’altro che sarà necessario per l’Accademia.

ART. XI.
Il Conservatore Generale ha diritto a intervenire a tutte le riunioni di cui si è parlato nei due articoli precedenti. Esso non ha voto, ma può opporsi all’eseguimento delle deliberazioni e portarle al giudizio dell’Adunanza generale dei Soci che sarà tosto a tal uopo convocata.

ART. XII.
Ordinariamente tutte le settimanali Accademie sono private ed i soli Soci hanno diritto di intervenirvi. Quando però il Direttore, dietro parere dei primi due Professori di musica, lo crede conveniente, l’Accademia diventa pubblica e sono allora distribuiti a ciascun Socio dei biglietti d’ingresso alla sala in numero proporzionale alla sua capacità.

ART. XIII
Chiusa la prima nota di sottoscrizione, l’ammissione di un nuovo Socio all’Accademia sarà deliberata dal Direttore, dall’Ispettore e dal Tesoriere con l’approvazione però del Conservatore Generale.

ART. XIV.
Non sarà ammesso all’Accademia verun Professore o Virtuoso di musica senza una deliberazione dei tre Ufficiali di cui all’articolo precedente, deliberazione che sarà presa sul parere dei primi due Professori dell’Accademia.

ART. XV.
Monsignor Vescovo, il Signor Consigliere Delegato, il Podestà, il Comandante Superiore Austriaco, il Comandante Nazionale di questa nostra città di Piacenza, ed i signori Conte Pietro Dal Verme, Contessa Carolina Landriani Dal Verme, e Conte Angelo Bianchi sono nominati Soci Onorari, come lo sono il Maestro Nicolini, il Professor De Cesaris e la virtuosa Rosmunda Pisaroni.

Fatto in Piacenza nell’Adunanza tenutasi il 3 agosto 1822 alle ore 5 pomeridiane, a forma della sovrana risoluzione comunicata ai sottoscritti con lettera dell’Ill.mo Signor Conte Podestà per esser sottoposta assieme all’elenco dei Soci alla Sovrana Sanzione.

I Rappresentanti provvisori
Carlo Scotti di Mezzano
Giuseppe Guastoni
Approvato dalla Commissione Delegata a trattare gli Affari durante l’assenza di S.M.
Parla, li 13 novembre 1822.
F. Cornacchia
F. Bondani
L. Bolia

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