Regolamento Provinciale per il Litorale, cioè per Trieste città immediata dell’Impero col suo territorio, per la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, e per il Margraviato d’Istria.
Categoria: Impero Austriaco
CAPO PRIMO. Della Rappresentanza Provinciale in generale.
§. 1.
La città di Trieste, immediata dell’Impero col suo territorio, viene rappresentata dai suoi organi municipali stabiliti nello Statuto della città, ed invierà due membri alla Camera dei deputati del Consiglio dell’Impero.
La scelta di tali membri dal seno del Consiglio della città avverrà nel modo indicato dal § 7 della legge organica per la rappresentanza dell’Impero.
§. 2.
La Contea Principesca di Gorizia e Gradisca ed il Margravjato d’Istria, verranno rappresentati in affari provinciali da due separate Diete provinciali.
§. 3.
Le facoltà demandate alla rappresentanza provinciale verranno esercitate o dalla Dieta provinciale stessa, o dalla giunta provinciale.
§. 4.
La Dieta provinciale è composta:
A. Nella Contea Principesca di Gorizia o Gradisca di ventidue membri, cioè:
a) del Principe Arcivescovo di Gorizia; poi
b) di ventuno deputati eletti, e cioè:
I. di sei deputati del grande possesso fondiario;
II. di sette deputati delle città, borghi, e paesi industriali indicati dal Regolamento elettorale, nonché della Camera di commercio e d’industria;
III. di otto deputati degli altri Comuni della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca.
B. Nel Margraviato d’Istria, di trenta membri, cioè:
a) del Vescovo di Trieste e Capodistria;
b) del Vescovo di Parenzo e Pola,
c) del Vescovo di Veglia; poi
d) di ventisette deputali eletti, e cioè:
I. di cinque deputati del grande possesso fondiario;
II. di dieci deputati delle città, borgate, o paesi industriali indicati dal Regola mento elettorale, e della Camera di commercio e d’industria;
III. di dodici deputati degli altri Comuni del Margraviato d’Istria.
§. 5.
l’Imperatore nomina per la dirigenza di ogni Dieta provinciale, dal sono della stessa, il Capitano provinciale ed il suo sostituto.
§. 6.
Il Regolamento elettorale contiene le speciali disposizioni intorno al diritto di elezione ed all’eleggibilità dei deputati delle città e comuni foresi, intorno alla ripartizione dei deputati sui distretti elettorali da formarsi, nonché al modo di procedere nell’elezione.
§. 7.
La durata delle funzioni del Capitano Provinciale e del suo sostituto, nonché degli eletti membri di ogni Dieta provinciale (epoca della Dieta provinciale) viene stabilita a sei anni.
Le elezioni dei deputati alla Dieta provinciale non possono venire ritrattato dagli elettori.
Spirata l’epoca regolare della Dieta provinciale, o sciolta prima la medesima, come pure ogni qualvolta singoli deputati cessino dalle funzioni, muojano, o perdano le qualifiche necessarie all’eleggibilità, verranno pubblicate nuove elezioni.
Chi fu membro della Dieta provinciale può essere rieletto.
§. 8.
Ai deputati eletti alla Dieta . provinciale non è lecito ricevere istruzioni, o possono esercitare il loro diritto di votazione soltanto personalmente.
§. 9.
La Dieta provinciale dietro convocazione Sovrana, si riunirà di regola una volta all’anno, e cioè in quanto non venga altrimenti disposto dall’Imperatore, in Gorizia per la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, ed in Parenzo per il Margraviato d’Istria.
§. 10.
I deputati alla Dieta provinciale dovranno, al loro ingresso nella Dieta, promettere a mani del Capitano Provinciale, in luogo di giuramento, fedeltà ed obbedienza all’Imperatore, osservanza dello leggi e coscienzioso adempimento dei loro doveri.
§. 11.
Il Capitano Provinciale apre la Dieta provinciale convocata dall’Imperatore, presiede alle sessioni e dirige le per trattazioni; egli chiude la Dieta provinciale dopo ultimati gli affari o dietro speciale incarico Sovrano.
La Dieta provinciale può essere sciolta dall’Imperatore in qualunque tempo anche durante l’epoca regolare della stessa, verso contemporaneo ordine di procedere a nuove elezioni.
§. 12.
La giunta provinciale quale organo amministrativo ed esecutivo della rappresentanza provinciale, è composta, sotto la Presidenza del Capitano Provinciale, di quattro assessori scelti dal seno dell’assemblea provinciale.
Il Capitano Provinciale nomina per i casi d’impedimento, un Sostituto per dirigere la giunta provinciale, e ciò dal seno della stessa.
§. 13.
Un Assessore della Giunta Provinciale viene nominato dai deputati eletti dalla classe elettorale del grande possesso fondiario (§ 4 A, I e B, I.) uno da quelli eletti dalla classe elettorale delle città, borgate, e paesi industriali, e dalle Camere di commercio e d’industria (§ 4 A, II e B, II), uno dai deputati eletti dalla classe elettorale dei Comuni foresi (§ 4 A, III e B, III) ed uno da tutta l’assemblea provinciale dal seno della Dieta provinciale.
Ciascuna di tali elezioni si effettua a maggioranza assoluta di voti.
Non ottenendosi maggioranza assoluta di voti nella prima e seconda votazione, dovrà procedersi alla più stretta elezione fra quelle due persone, che nella seconda votazione ebbero i maggiori voti.
Ottenendosi parità di voti, decide la sorte.
§. 14.
Per ogni paragrafo Assessore della Giunta viene eletto, secondo il modo di elezione del precedente paragrafo, un supplente.
Morendo un Assessore della Giunta durante il tempo in cui la Dieta provinciale non è radunata, od essendo per lungo tempo impedito dall’attendere agli affari della Giunta, subentra quel supplente, che fu eletto a supplirlo.
Se la Dieta provinciale è riunita, si procederà all’elezione di un nuovo Assessore in sostituzione di quello che cessasse stabilmente dalle funzioni.
§. 15.
La durata delle funzioni degli Assessori della Giunta Provinciale e dei supplenti, è eguale a quella della Dieta provinciale che li ha eletti. Continua però anche dopo spirata l’epoca della Dieta provinciale, come pure in caso dello scioglimento della stessa, fino a tanto che dalla nuova Dieta provinciale venga nominata un’altra Giunta.
Chi cessa dal far parte della Dieta provinciale, cessa di conseguenza dal far parte della Giunta rispettiva.
§. 16.
Gli Assessori della Giunta provinciale sono obbligati a prender dimora in Gorizia e rispettivamente in Parenzo.
Essi ricevono un annuo indennizzo dai fondi provinciali, il cui ammontare viene stabilito dalla Dieta provinciale, sotto riserva dell ‘approvazione dell’Imperatore.
CAPO SECONDO. Sfera ďattribuzioni della rappresentanza provinciale.
1. Sfera d’attribuzioni della Dieta provinciale.
§. 17.
La Dieta provinciale è chiamata a cooperare all’esercizio dell’autorità legislativa a sensi delle disposizioni del Diploma Imperiale 20 ottobre 1860 Nro. 226 Boll. Legg. Imp., ed invierà alla Camera dei deputati del Consiglio dell’Impero il numero di membri stabilito dal § 6 della legge fondamentale sulla rappresentanza dell’Impero, cioè duo per Gorizia e Gradisca, e due pure per l’Istria.
L’elezione di tali membri avverrà nel modo stabilito dal § 9 della legge fondamentale sulla rappresentanza dell’Impero.
La ripartizione degli eleggendi Membri della Camera dei deputati del Consiglio dell’Impero, sui singoli territorii, città e corporazioni, è stabilita nell’appendice al presente Regolamento Provinciale.
§. 18.
Proposte di legge in affari provinciali pervengono alla Dieta provinciale quali proposte governative.
Anche alla Dieta Provinciale spetta il diritto di proporre leggi in affari provinciali.
Per ogni legge provinciale è necessario l’accordo fra l’Imperatore e la Dieta provinciale.
Proposte di emanazione di leggi che non furono accolte dalla Dieta provinciale o dall’Imperatore, non possono più essere riprodotte nella stessa sessione.
§. 19.
Quali affari provinciali si dichiarano:
1. Tutte le disposizioni risguardanti:
1. L’agricoltura;
2. Le pubbliche costruzioni, a carico dei fondi provinciali;
3. Gli istituti di beneficenza dotati da fondi provinciali.
4. I conti preventivi e consuntivi della provincia tanto
a) delle rendite provinciali provenienti dall’amministrazione della sostanza appartenente alla provincia, dalle sovra imposte per scopi provinciali, e dall’utilizzazione del credito provinciale, quanto
b) delle ordinarie e straordinarie spese provinciali.
II. Le disposizioni speciali entro i limiti segnati dalle leggi generali;
1. In oggetti comunali.
2. In oggetti del culto e della pubblica istruzione.
3. Per la somministrazione dei trasporti, viveri ed alloggi militari; finalmente
III. Le disposizioni concernenti altri oggetti relativi alla prosperità od ai bisogni della provincia, che da particolari disposizioni vengono demandate alla rappresentanza provinciale.
§. 20.
La Dieta provinciale è chiamata:
1. a dare il suo voto ed a fare proposte:
a) sopra leggi generali o disposizioni pubblicate, in quanto alla speciale influenza che esercitano sulla prosperità della provincia, o
b) sull’emanazione di leggi generali e disposizioni richieste dai bisogni e dalla prosperità della provincia,
2. a fare proposte sopra tutti gli oggetti sui quali viene domandato il suo parere dal Governo.
§. 21.
La Dieta provinciale ha cura della conservazione della sostanza che per la sua origine o per dedicazione forma una proprietà della provincia, nonché delle fondazioni e degli istituti eretti e conservati con mezzi provinciali.
Deliberazioni della Dieta provinciale importanti una vendita, un permanente aggravio od on pegno della sostanza stabile, devono riportare l’approvazione Sovrana.
§. 22.
La Dieta provinciale amministra la sostanza provinciale ed i crediti e debiti provinciali, e cura l’adempimento delle obbligazioni relative incombenti alla provincia.
Essa amministra ed impiega il fondo provinciale e quello dell’esonero del suolo, con scrupoloso riguardo agli scopi legali ed alle dedicazioni di tali fondi.
§. 23.
La Dieta provinciale discute e delibera definitivamente sul rintracciamento dei mezzi necessarii all’adempimento dei suoi incombenti per iscopi provinciali, per la sostanza, lo fondazioni ed istituti della provincia, in quanto non sieno sufficienti le rendite dell’esistente sostanza stabile.
A tale scopo essa è autorizzata ad imporre ed incassare delle addizionali sulle imposte dirette del Sovrano erario fino al dieci per cento. Addizionali più alte sopra un imposta diretta od altre sovraimposte provinciali, abbisognano della Sovrana approvazione.
§. 24.
L’attività della Dieta provinciale in affari comunali verrà regolata dalla legge comunale o dai particolari statuti comunali.
§. 25.
L’influenza cooperante e sorvegliante della Dieta provinciale in affari d’imposto, o principalmente relativamente al riparto, esazione ed incasso delle imposto dirette del Sovrano erario, verrà stabilita da speciali disposizioni.
§. 26.
La Dieta provinciale delibera sulla sistemazione dello stato del personale e dei salari degli impiegati ed inservienti da destinarsi presso la giunta provinciale, o per singoli oggetti d’amministrazione; essa stabilisce il modo di nomina, e procedura disciplinare, le pensioni, le provvigioni, e le basi per le istruzioni da impartirsi relativamente al loro servizio.
II. Sfera d’attribuzioni della Giunta Provinciale.
§. 27.
La Giunta provinciale evade gli affari ordinarj d’amministrazione della sostanza provinciale dei fondi provinciali ed istituti, dirige o sorveglia il servizio dei dipendenti impiegati e servi.
Essa ne renderà conto alla Dieta provinciale, cui riferirà pure sull’esecuzione delle eseguibili deliberazioni della stessa, discuterà altresì preliminarmente, dietro incarico della dieta provinciale o di proprio suo moto, progetti in affari provinciali per la dieta stessa.
§. 28.
La Giunta Provinciale esercita i diritti di patronato o presentazione spettanti alla provincia, il diritto di proposta e di nomina per posti di fondazione e stipendi, il diritto di accettazione in istituti provinciali e fondazioni.
§. 29.
La Giunta Provinciale sostiene le veci della rappresentanza provinciale in tutti gli affari di diritto.
I documenti da rilasciarsi in nome della rappresentanza provinciale verranno firmati dal Capitano provinciale e da due Assessori della Giunta, o muniti del sigillo provinciale.
§. 30.
La Giunta provinciale appronta l’occorrente per le sedute della dieta provinciale e provvede al rintracciamento, conservazione ed ammobigliamento delle località destinate per la rappresentanza provinciale e per gli uffizii ed organi immediatamente da essa dipendenti.
§. 31.
La giunta provinciale esaminerà le carte di legittimazione dei neoentranti deputati alla dieta provinciale e riferirà in proposito alla dieta stessa, cui spetta la decisione sull’ammissione dell’eletto.
§. 32.
Le disposizioni speciali sugli affari demandati alla Giunta provinciale, e sul modo della loro evasione, restano riservato alla istruzione da impartirsi dalla dieta provinciale; relativamente poi all’influenza da prendersi in affari comunali e di imposto erariali, restano riservato alle speciali leggi comunali ed a quelle sopra le imposte.
CAPO TERZO. Sul modo di trattare gli affari.
§. 33.
La dieta provinciale riunita dietro regolare convocazione permetterà e darà evasione agli affari di sua competenza in sedute.
Il Capitano provinciale ordina, apre e chiude le sedute.
§. 34.
Le sedute della dieta provinciale sono pubbliche.
In via eccezionale può tenersi una seduta segreta, quando cioè o il presidente, od almeno cinque membri lo domandino è la dieta provinciale, allontanati gli uditori, lo decida.
§. 35.
I singoli affari da discutersi pervengono alla dieta provinciale:
a) o quali proposte governative a mezzo del Capitano Provinciale,
b) o quali proposte della Giunta provinciale o di una giunta speciale eletta dalla dieta provinciale durante la riunione della stessa;
c) o mediante proposte di singoli membri.
Proposte proprie di singoli membri che non si riferiscono ad una proposta del Governo o di una Giunta devono prima notificarsi in iscritto al Capitano provinciale ed assoggettarsi preliminarmente alla deliberazione della Giunta.
Il Capitano provinciale escluderà dalla discussione le proposte sopra oggetti non demandati alla competenza della dieta provinciale.
§. 36.
Il Capitano provinciale stabilisce l’ordine in cui devono seguire gli oggetti da pertrattarsi.
Le proposte del Governo pervenienti alla dieta provinciale, dovranno essere pertrattate ed evase prima di ogni altro affare.
§. 37.
Il Luogotenente del Litorale ed i commissarj dal medesimo delegati hanno il diritto d ‘ intervenire alla dieta provinciale e di prendere in qualunque tempo la parola; non prenderanno parte alla votazione che qualora siano membri della dieta provinciale.
Rendendosi necessario o desiderabile l’intervento di membri di autorità governative per dare informazioni e dilucidazioni in singole pertrattazioni, il Capitano Provinciale dovrà rivolgorsi ai preposti delle rispettive autorità.
§. 38.
La dieta non può devenire ad una definitiva deliberazione se non vi sia presente più della metà del complessivo numero dei membri, e per la validità di un conchiuso è necessaria l’assoluta maggioranza di voti dei presenti.
Ottenendosi parità di voti la relativa proposta assoggettata alla deliberazione è da risguardarsi come respinta.
Per deliberare definitivamente sopra proposte modificazioni del Regolamento Provinciale è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri, o l’adesione di almeno due terzi dei presenti.
§. 39.
La votazione di regola è vocale; a parere del presidente può aver luogo anche coll’alzarsi in piedi e collo star seduti.
Elezioni e nomine hanno luogo mediante biglietti di votazione.
§. 40.
Le pertrattazioni della dieta provinciale coi protocolli di seduta, verranno portati a conoscenza Sovrana a mezzo del Luogotenente.
Il modo di pubblicazione dello seguito pertrattazioni, viene stabilito dalla dieta provinciale.
§. 41.
Non è lecito alla dieta mettersi in corrispondenza con altre rappresentanze provinciali, né il pubblicare notificazioni.
Non possono ammettersi deputazioni nell’assemblea della dieta provinciale, a la stessa riceverà suppliche solo allorché vengano presentate da un suo membro.
L’invio di deputazioni alla residenza Sovrana può aver luogo soltanto allorché siasi preventivamente ottenuto l’Imperiale consenso.
§. 42.
La Giunta provinciale pertratterà ed evaderà gli affari ad essa demandati in consigli collegiali.
Per la validità di una deliberazione si richiede la presenza di almeno tre membri.
Risguardando il capitano provinciale come contrario al pubblico bene ed alle vigenti leggi una deliberazione della Giunta provinciale, egli è autorizzato ed obbligato a sospenderne l’esecuzione, e ad assoggettare immediatamente l’affare alla decisione Sovrana a mezzo del Luogotenente.
§. 43.
La Giunta provinciale può mettersi in corrispondenza soltanto colla dieta provinciale dalla quale è sorta, e può pubblicare notificazioni solo relativamente agli affari amministrativi ad essa demandati.
Alla Giunta provinciale non è lecito ricevere deputazioni.
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