Regolamento sul credito comunale e provinciale

Regio Decreto n. 501 24 dicembre 1900 che approva il regolamento per l’esecuzione della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale

(GURI 18 gennaio 1901, n. 15)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduta la legge 17 maggio 1900, n. 173, e quella del 23 dicembre 1900, n. 435;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente del Consiglio dei ministri, del ministro del tesoro e del ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.
È approvato l’unito regolamento per l’esecuzione della legge 17 maggio 1900, n. 173, visto, d’ordine Nostro, dal ministro dell’interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1900.
VITTORIO EMANUELE

Regolamento per l’esecuzione della legge 7 maggio 1900, n. 73, sul credito comunale e provinciale

CAPO I. Della commissione e della sua costituzione.

Art. 1.
La commissione centrale, istituita coll’art. 5 della legge 17 maggio 1900, n. 173, si riunisce presso il Ministero dell’interno.
La commissione ha alla sua dipendenza un ufficio di segreteria.
Tiene il suo carteggio per mezzo del presidente o di chi ne fa le veci.
Per ciascuna delle categorie dei componenti la commissione, indicate nell’art. 5 della legge, si designa, parimenti per decreto reale, un supplente.
I supplenti non hanno voto nella commissione se non quando mancano i rispettivi membri effettivi.
Art. 2.
Per la validità delle sedute basta l’intervento della maggioranza dei membri della commissione. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; ma una proposta non s’intende adottata, se non accoglie quattro voti.
Art. 3.
Per le notificazioni agli interessati, e per gli atti d’istruttoria e d’esecuzione, la commissione può avvalersi dell’opera dei prefetti, delle giunte provinciali amministrative e delle altre autorità locali, a seconda delle rispettive competenze, sentendone anche il parere.
Art. 4.
Le ordinanze emesse dalla commissione per l’istruttoria degli atti non possono essere impugnate che insieme colla decisione definitiva.
Le decisioni definitive possono essere impugnate solamente nei modi indicati dagli articoli 12, n. 4, e 24 della legge sul consiglio di Stato, testo unico del 2 giugno 1889.
Art. 5.
Quando non sia diversamente stabilito nel presente regolamento, la commissione centrale, nell’esercizio delle sue funzioni, seguirà le norme fissate dalla legge comunale e provinciale e del regolamento per l’esecuzione della medesima, in quanto siano applicabili.

CAPO II. Del presidente.

Art. 6.
Le funzioni di presidente della commissione sono esercitate dal consigliere di Stato più anziano; in caso di sua assenza o impedimento, dall’altro consigliere di Stato.
Art. 7.
Spetta al presidente della commissione, od a chi ne fa le veci:
1° determinare i giorni per le sedute;
2° proporre l’ordine del giorno;
3° provvedere, per mezzo dell’ufficio di segreteria, all’esecuzione delle deliberazioni della commissione;
4° curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle amministrazioni ed agli interessati;
5° provvedere a quant’altro occorra pel regolare e proficuo esercizio delle attribuzioni della commissione.
Per la corrispondenza, il presidente può delegare la firma ad altro membro della commissione.
È pure in facoltà del presidente e della commissione di delegare ai propri membri l’esame di speciali affari, per riferirne alla commissione stessa.

CAPO III. Dell’ufficio di segreteria.

Art. 8.
Alla istituzione dell’ufficio di segreteria sarà provveduto con apposito decreto reale.
Art. 9.
L’ufficio di segreteria tiene il registro delle deliberazioni, coll’indicazione dei membri intervenuti ad ogni seduta, i verbali trascritti in detto registro sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 10.
Il segretario, o chi ne fa le veci, assiste alle sedute della commissione, ne redige i verbali e, per incarico del presidente, riferisce sugli oggetti all’ordine del giorno.

CAPO IV. Riscatto anticipato di debiti.

Art. 11.
Oltre quanto è disposto dall’art. 1° della legge 17 maggio 1900, n. 173, i comuni, le provincie ed i consorzi potranno anche avvalersi, fino a tutto il 30 aprile 1903, delle facoltà loro concesse dall’art. 2, comma 2, della legge 24 aprile 1898, n. 132, per quanto riguarda l’anticipato riscatto dei propri debiti, nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario, anche quando l’interesse sia inferiore alla misura legale e non siano decorsi cinque anni dalla contrattazione del debito riscattando, e comunque si provvedano i mezzi necessari.
La disposizione del succitato art. 1 non è applicabile ai contratti di rendita vitalizia.

CAPO V. Prestiti sottoposti all’ingerenza della commissione centrale.

Art. 12.
I comuni, le provincie, i loro consorzi, i consorzi di bonificazione, di irrigazione e quelli per le opere idrauliche di 3° categoria possono ottenere prestiti in cartelle dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per trasformazione di prestiti e per unificazione di debiti esistenti al 31 dicembre 1896, ai termini dell’art. 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, oppure in contanti, dalla cassa depositi e prestiti, per riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899, giusta l’art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173.
Nel primo caso gli enti potranno anche ottenere prestiti in contanti, avvalendosi della facoltà concessa da quest’ultimo articolo di legge.
Art. 13.
Ferma restando, per le operazioni in cartelle, la esclusione contemplata dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, i debiti verso la cassa depositi e prestiti, che, al solo scopo di portare fino a 50 anni l’ammortamento del capitale residuo, sono riscattabili ai termini e nei casi indicati dall’art. 4, comma 2°, della legge 17 maggio 1900, n. 173, non sono passibili di transazione.
Fra i debiti riscattandi, sopra indicati, non sono compresi quelli derivanti da concessioni posteriori al 31 dicembre 1899, né quelli che provengono da prestiti concessi in base alle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, e 27 giugno 1897, n. 227.

CAPO VI. Garanzia dei prestiti.

Art. 14.
La garanzia ammessa dall’art. 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173, colle condizioni ivi stabilite, non solo può essere applicata ai prestiti da concedersi dalla cassa depositi e prestiti e dalla sezione di credito comunale e provinciale, sia in base alle leggi 24 aprile 1898 e 17 maggio 1900, che a quelle precedenti, ma può anche sostituire la garanzia già data in altro modo.
La rendita consolidata dello Stato, oltre all’essere vincolata d’usufrutto a favore della cassa depositi e prestiti e della sezione di credito comunale e provinciale a garanzia rispettivamente dei loro prestiti, deve essere intestata all’ente mutuatario, libera da ipoteca o da qualsiasi altro vincolo.
Quando la garanzia è data con deposito, alla cassa depositi e prestiti, di rendita consolidata dello Stato al portatore, la polizza relativa dovrà essere intestata alla cassa predetta e non è ammesso sul deposito stesso altro vincolo, oltre quello derivante dalla garanzia prestata.
Il certificato d’usufrutto è ritirato e custodito, a seconda dei casi, dalla cassa depositi e prestiti o dalla sezione di credito comunale e provinciale.
Ove, per qualsiasi eventualità, la garanzia, prestata nella suddetta guisa, non fosse più sufficiente, dovrà il mutuatario supplirvi o con imposizione speciale di sovraimposta fondiaria, col corrispettivo rilascio di delegazioni sull’agente della riscossione a favore dell’istituto mutuante, o negli altri modi stabiliti dall’art. 2 della legge 17 maggio 1900, numero 173.

CAPO VII. Istruttoria preliminare per le domande dei prestiti.

Art. 15.
Gli enti interessati, allo scopo di cui all’art. 12, dovranno redigere, in doppio esemplare, un’apposita memoria diretta al prefetto, la quale dovrà contenere:
1° la dichiarazione se intendono avvalersi dell’art. 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, per prestiti con emissione di cartelle, oppure dell’art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, per prestiti in contanti;
2° l’indicazione di tutti i debiti esistenti all’atto della domanda, raggruppandoli in categorie distinte secondo che trattasi:
a) di debiti patrimoniali, specificando i privilegiati e gli ipotecari;
b) di passività fluttuanti, derivanti da impegni ordinari di bilancio;
3° l’elenco dei debiti, che si intende di comprendere nell’operazione.
Nell’elenco dovranno, per ciascun debito, essere fornite le notizie seguenti:
a) data di creazione del debito e sua scadenza;
b) ammontare originario e residuo vigente, coll’indicazione delle singole annualità, che ancora restano a pagarsi;
c) nome del creditore originario e di quello attuale e degli aventi causa per effetto di cessione o successione o per altro motivo che abbia in altri trasferita la proprietà del credito;
d) saggio d’interesse, coll’indicazione se al netto o al lordo dell’imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione;
e) modo e periodo di estinzione del debito e garanzia pattuita;
f) trattandosi di debiti in obbligazioni, si dovrà indicare il valore nominale unitario delle obbligazioni, il loro prezzo di emissione, quello medio reale nell’ultimo triennio e le condizioni speciali stabilite nella contrattazione dei relativi debiti;
g) per i debiti esistenti ai 1º gennaio 1897, od al 1° gennaio 1900 e che si trovano in istato d’insolvenza, oltre alle suddette indicazioni dovrà essere specificato quando l’insolvenza si è verificata, se fu interrotta, quali ne sono state le cause, a quali controversie e sentenze abbia dato luogo, e quale è l’ammontare del debito arretrato, distinto per capitale e per interessi;
4° l’indicazione del periodo d’ammortamento ritenuto necessario per l’estinzione del nuovo prestito, tenendo presente che tale periodo non potrà essere spinto al massimo di anni cinquanta, se non nel caso di assoluta e provata necessità;
5° la situazione economica del richiedente e la dimostrazione del vantaggio derivante dalla progettata operazione di unificazione e trasformazione di debiti.
Alla memoria dovranno essere allegati:
a) gli atti originali costitutivi dei debiti, per i quali si vorrebbe chiedere l’applicazione delle leggi suaccennate. Trattandosi di debiti in obbligazioni dovranno essere uniti, agli atti costitutivi, anche i piani di ammortamento dai quali risulti distintamente la quota di capitale, che dovrebbe estinguersi in ciascun anno, l’importo dell’interesse, quello dell’imposta di ricchezza mobile e quello della tassa di circolazione;
b) il bilancio dell’esercizio corrente;
c) uno stato da cui si rilevi:
1º l’ammontare dell’imposta erariale principale sulla fondiaria, distinta per terreni e per fabbricati;
2° l’aliquota e l’ammontare delle sovrimposte comunale e provinciale, esse pure distinte per terreni e per fabbricati;
3° la tangente di sovrimposta già delegata, per ammortamento di mutui, od alla cassa depositi e prestiti od alla sezione di credito comunale e provinciale;
4° la tangente di sovrimposta liberamente delegabile per l’ammortamento del nuovo mutuo, tenuto conto, ove del caso, della disposizione dell’art. 4 della legge 24 aprile 1898, n. 132.
Art. 16.
I consorzi di bonificazione e d’irrigazione e quelli delle opere idrauliche della 3° categoria dovranno, inoltre, allegare:
1º la copia dello statuto consorziale e di tutte le sue eventuali modificazioni;
2° la relazione storica del consorzio, dalle origini allo stato presente.
In quanto ai consorzi di bonifica dovrà essere fornita la dimostrazione che essi, in conformità dell’art. 5 della legge 24 aprile 1898 predetta, non si sono valsi della facoltà di emissione, consentita dall’art. 40 della legge 25 giugno 1882, n. 869, ovvero la dichiarazione che si obbligano a rinunciarvi o in fine che intendono di riscattare, coi fondi del nuovo mutuo, i titoli emessi a proprio debito diretto;
3° il prospetto delle tasse consorziali dell’ultimo triennio e dei contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni e loro vincoli in ragione al servizio dei debiti e alle altre spese;
4° la dimostrazione delle produttività della tassa consorziale, segnalando in quale rapporto quella attualmente imposta trovasi colla potenzialità economica del consorzio;
5° gli atti che, secondo le diverse leggi e i regolamenti speciali, valgono a comprovare la regolarità dei catasti, delle delegazioni, dei ruoli di riscossione, dei contratti di esattoria e delle cauzioni degli esattori.
Art. 17.
Quando una provincia o un comune aspiri alla preferenza nella concessione del prestito, prevista dal n. 2 dell’art. 3 della legge 24 aprile 1898, n. 122, dovrà unire alla memoria preliminare una deliberazione, rispettivamente della deputazione provinciale o della giunta comunale, con cui dichiari se intenda di volgere il benefizio derivante dall’unificazione e trasformazione dei suoi debiti:
a) al raggiungimento del pareggio o al consolidamento del pareggio del bilancio;
b) all’alleviamento del dazio di consumo, specialmente sul pane, sulle paste e sulle farine;
c) all’alleviamento delle tasse e sovrimposte locali.
Art. 18.
La memoria di cui all’art. 15, dovrà essere approvata, rispettivamente, dalle giunte comunali, deputazioni provinciali o delegazioni consorziali, secondo che riguardi i comuni, le provincie od i consorzi.
Art. 19.
Il prefetto, appena ricevute le memorie dovrà accertare l’esattezza delle notizie in esse contenute, facendone constare in apposito certificato, e le rimetterà quindi alla giunta provinciale amministrativa, la quale dovrà esprimere il suo parere sulla possibilità e convenienza di attuare la divisata operazione di prestito.
Così istruiti, gli atti saranno trasmessi alla commissione centrale, per mezzo del Ministero dell’interno.
Art. 20.
La commissione esaminerà gli atti e dopo avere eseguita, se la riterrà opportuna, una maggiore istruttoria o verifica od ispezione a mezzo dei funzionari del suo ufficio, o delle autorità locali, accerterà lo stato economico e finanziario in cui l’ente richiedente trovasi all’atto della domanda del prestito e determinerà:
1º se per la eventuale concessione del prestito non sieno richiesti provvedimenti eccezionali e perciò basti il parere, di cui all’art. 6 della legge 17 maggio 1900, n. 173;
2° oppure, se trattisi di ente, che trovasi in istato di insolvenza.
In questo caso determinerà:
a) se basti, a renderlo solvente, il provvedere a termine dell’art. 7 della legge succitata;
b) oppure se, oltre ai provvedimenti predetti e nonostante l’aumento della sovrimposta e delle tasse al massimo tollerabile, sia necessario addìvenire a transazione coi creditori, in base all’art. 3 della legge stessa.
Art. 21.
Nel caso di cui al n. 1 del precedente articolo, la commissione, dopo aver accertata la liquidazione dei debiti, procurando di risolvere amichevolmente le eventuali contestazioni, e determinato l’ammontare del prestito occorrente, rinvierà gli atti all’amministrazione interessata, a mezzo della prefettura, invitandola a deliberare la contrattazione del prestito, a norma delle prescrizioni dettate dalla commissione stessa e col procedimento stabilito dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento.
Art. 22.
Nel caso previsto dal n. 2, lettera a, dell’art. 20, in cui sia necessario provvedere ai termini dell’art. 7 della legge, la commissione, occorrendo, farà eseguire, direttamente o per mezzo delle autorità locali, apposita inchiesta sul luogo, per quelle constatazioni e proposte che saranno ritenute opportune.
Raccolti tutti gli elementi necessari, la commissione proporrà le modificazioni al bilancio e gli altri provvedimenti, che riterrà indispensabili pel completo definitivo assetto finanziario ed amministrativo dell’ente, e, previo il parere della giunta provinciale amministrativa, del prefetto e di altre autorità competenti, comunicherà, con sua ordinanza, le proposte all’ente stesso, per le sue osservazioni e contro proposte, ai sensi del penultimo comma dell’art. 7 della legge.
Trascorso il termine di trenta giorni stabilito dalla legge, e sentite nuovamente, se del caso, le autorità predette, la commissione provvederà, in via definitiva, con decisione motivata.
Dopo di che saranno restituiti gli atti alla prefettura, per gli effetti di cui all’art. 21.
Art. 23.
Nel caso di cui al n. 2, lettera b, dell’art. 20, dopo aver provveduto ai termini dell’articolo precedente, la commissione, o direttamente o per mezzo di delegati, potrà mettersi in relazione coi creditori, procurando di risolvere le eventuali contestazioni per la liquidazione dei debiti, ed iniziando preliminari trattative coi creditori stessi.
Quindi, dopo di aver provveduto, nella sistemazione del bilancio, alle passività fluttuanti, la commissione determinerà l’ammontare del passivo soggetto a transazione.
Art. 24.
I creditori saranno convocati per mezzo di avviso da pubblicarsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, nello stesso termine, all’albo pretorio, se trattisi di comune, e nel foglio degli annunzi legali, se l’ente debitore è una provincia, stabilendo, nell’avviso di convocazione, il giorno, l’ora ed il luogo della riunione.
Quando sia necessaria la seconda convocazione, questa sarà indetta nello stesso modo sopraindicato.
Le adunanze saranno presiedute da un delegato della commissione centrale.
Art. 25.
Deliberata la transazione ed approvata dalla commissione centrale, essa diventa obbligatoria tanto pei creditori che per gli enti debitori, salva la definitiva approvazione dei ministri dell’interno e del tesoro, di cui all’ultimo comma dell’art. 3 della legge.
Art. 26, Approvata definitivamente la transazione e determinato l’ammontare del prestito occorrente, la commissione rinvierà gli atti alla prefettura per gli effetti di cui all’art. 21.
Art. 27.
I provvedimenti della commissione centrale, in base agli articoli 3 e 7 della legge 17 maggio 1900, n. 173, possono essere presi d’ufficio, ovvero promossi, oltre che dagli enti interessati, dalla giunta provinciale, di sua iniziativa o sopra denunzia dei creditori.
In tutti questi casi la commissione, sentiti, occorrendo, gli enti interessati e la giunta provinciale amministrativa, deciderà, con ordinanza motivata, sulla necessità che gli enti stessi provvedano alla sistemazione dei loro debiti, invitandoli a presentare i documenti prescritti dagli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
In caso di rifiuto, la commissione potrà procedere d’ufficio.

CAPO VIII. Deliberazioni per la contrattazione dei prestiti.

Art. 28.
Le deliberazioni di cui all’art. 21 saranno prese dai comuni e dalle provincie nei modi e nelle forme prescritte, rispettivamente, dagli articoli 162 e 237 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164, e debitamente approvate.
Nelle deliberazioni di contrattazione dovrà essere stabilito quali sono i debiti da riscattare, colle indicazioni di cui all’art. 15.
Per ciascuno di questi debiti dovrà essere precisato il nome del creditore attuale o dei suoi aventi causa, al quale o ai quali dovrà essere pagato direttamente l’ammontare del debito, ritirandone quietanza di saldo, per conto del comune o della provincia interessati.
Trattandosi di prestiti da farsi colla sezione di credito comunale e provinciale, mediante emissione di cartelle, saranno da osservarsi le norme, di cui al n. 2 dell’art. 33 del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, avuto presente quanto alla garanzia, la disposizione dell’art. 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173.
Trattandosi di prestiti in contanti da farsi colla cassa depositi e prestiti, in conformità dell’art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, dopo avere nelle deliberazioni di contrattazione, descritto i debiti da riscattare e determinata la somma del prestito per dimetterli, dovrà essere stabilito il periodo di ammortamento, il saggio d’interesse fissato dal Ministero del tesoro, la garanzia della sovraimposta o quella consentita dall’art. 2 della legge suddetta, e la riserva di deliberare l’accettazione del prestito in base al relativo decreto di concessione.
Art. 29.
Le deliberazioni dei consorzi di bonificazione e d’irrigazione e di quelli per le opere idrauliche della terza categoria sono presi dalle assemblee consorziali o dal consiglio dei delegati, quando questo sia autorizzato a ciò dallo statuto, e sono approvate dalla giunta provinciale amministrativa.
Nelle deliberazioni di contrattazione dovrà essere stabilito quali sono i debiti da riscattare, colle indicazioni di cui all’art. 15.
Per ciascuno di questi debiti dovrà essere precisato il nome del creditore attuale o dei suoi aventi causa, al quale o ai quali dovrà esser pagato direttamente l’ammontare del debito, ritirandone quietanza di saldo, per conto del consorzio interessato.
Trattandosi di prestiti da farsi colla sezione di credito comunale e provinciale, mediante emissione di cartelle, saranno da osservarsi le norme di cui al n. 2 dell’art. 34 del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, avuto presente, quanto alla garanzia, le disposizioni dell’art. 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e quelle dell’art. 35 del regolamento suddetto, Trattandosi di prestiti in contanti, da farsi colla cassa depositi e prestiti, in conformità dell’art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, dopo avere, nelle deliberazioni, descritti i debiti da riscattare e determinata la somma del prestito per dimetterli, dovrà essere stabilito il periodo d’ammorta mento, il saggio d’interesse fissato dal Ministero del tesoro, la garanzia della tassa consorziale o quella di cui all’art. 2 della legge suddetta e all’art. 35 del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, e la riserva di deliberare l’accettazione del prestito in base al relativo decreto di concessione.

CAPO IX. Provvedimenti per la concessione dei prestiti.

Art. 30.
Le deliberazioni, colla domanda del prestito e cogli atti tutti, saranno dal prefetto trasmesse alla commissione centrale, la quale le rimetterà, col prescritto parere, alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale od alla cassa depositi e prestiti, secondo il caso, per la concessione del prestito.
Art. 31.
Ricevute dalla commissione le domande di prestito completamente istruite, la sezione di credito, d’accordo colla competente amministrazione finanziaria, determinerà ai sensi dell’art. 76 del regolamento 31 dicembre 1899, l’ammontare dell’imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione sulla cui base è da calcolarsi la quota costante, che, secondo l’art. 9 della legge 24 aprile 1898, deve essere aggiunta all’annualità del prestito e versata all’erario.
Le domande suddette e quelle che riguardano i prestiti autorizzati dall’art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, saranno rassegnate al consiglio permanente d’amministrazione della cassa depositi e prestiti, notando che quelle relative a prestiti colla sezione di credito comunale e provinciale saranno corredate da una situazione da cui si rilevi il riassunto delle concessioni fatte dalla sezione stessa e il preventivo di quelle a farsi nell’anno, per stabilire se tali domande possano, senz’altro, essere accolte o, se occorra, per incapienza nel limite legale, di seguire le disposizioni dell’art. 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132.
Art. 32.
Lo schema di decreto reale, per le concessioni di prestiti, è rassegnato al ministro del tesoro dalla sezione di credito comunale e provinciale o dalla cassa depositi e prestiti, a seconda dei casi.
Trattandosi di prestiti colla sezione predetta, dovrà essere pure rassegnata la relazione per il parere da chiedersi al consiglio di Stato, e nel decreto:
a) dovrà essere indicato l’ammontare e l’annualità del nuovo prestito in cartelle, calcolando il prezzo di queste in base a quanto è disposto dall’art. 49 del regolamento 31 dicembre 1899;
b) dovranno essere segnalati, ove sia il caso, gli impegni presi dal comune o dalla provincia per accordare, conformemente all’art. 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, la preferenza alla concessione.
I decreti reali di concessione dei prestiti saranno, dalla sezione di credito comunale e provinciale o dalla cassa depositi e prestiti, direttamente trasmessi alla corte dei conti per la registrazione, dopo la quale verranno comunicati, per mezzo delle prefetture, agli enti mutuatari colle istruzioni per la definitiva deliberazione di riconoscimento e d’accettazione del prestito, per il rilascio delle delegazioni e per quanto altro occorre per la somministrazione dei prestiti concessi.
Art. 33.
I consigli comunali e provinciali e le rappresentanze consorziali seguiranno, per le deliberazioni di riconoscimento dei prestiti in cartelle, le norme dell’art. 39 del regolamento 31 dicembre 1899.
Per i prestiti concessi in conformità dell’art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, gli enti interessati, con deliberazioni debitamente approvate, stabiliranno l’accettazione del prestito, l’imposizione della sovrimposta o della tassa consorziale, in corrispondenza all’annualità d’ammortamento e il rilascio delle delegazioni ai sensi di legge.
In ambedue i casi, di prestiti in cartelle o in contanti, i consigli comunali e provinciali e le rappresentanze consorziali dovranno, colle deliberazioni suddette, espressamente autorizzare l’amministrazione mutuante, esonerandola da ogni e qualsiasi responsabilità, ad erogare il prestito nel soddisfacimento dei debiti descritti nelle deliberazioni di contrattazione, emettendo i mandati a favore dei rispettivi creditori.
Ove questi non fossero più quelli specificati nelle suddette deliberazioni, per effetto di successione, cessione e via dicendo, i consigli e le rappresentanze suddette dovranno indicare quali siano, a data corrente, i creditori cui debbono essere effettuati i pagamenti, in base ai nuovi documenti giustificativi da esibirsi.
Art. 34.
Le prefettura riceverà dal mutuatario le deliberazioni, di cui al precedente articolo, le delegazioni a favore della sezione di credito comunale e provinciale o della cassa depositi e prestiti, la bolletta del ricevitore del registro, comprovante la seguita riscossione della tassa di concessione, la domanda per la somministrazione del prestito, i documenti giustificanti le successioni, cessioni, ecc., e gli altri accennati nel primo comma dell’art. 40 del regolamento 31 dicembre 1899, ferma restando, per i debiti in obbligazioni, la disposizione dell’art. 41 del regolamento suddetto.

CAPO X. Somministrazione dei prestiti.

Art. 35.
Per la somministrazione dei prestiti verranno eseguite le norme dettate cogli articoli 40, 41, 72, 74 e 75 del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, salvo che alla competenza della sezione di credito comunale e provinciale sarà sostituita quella della cassa depositi e prestiti, qualora le somme vengano concesse agli enti mutuatari in base all’articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

CAPO XI. Ammortamento dei prestiti.

Art. 36.
Le disposizioni degli articoli 42, 43, 44 e 45 del regolamento 31 dicembre 1899, informate a quelle vigenti per i prestiti che la cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare nei modi del suo istituto, sono applicabili anche alle operazioni consentite dall’art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173.
Art. 37.
La sezione di credito comunale e provinciale, finché non saranno stati allestiti i titoli rappresentativi delle cartelle di credito comunale e provinciale, è autorizzata ad emettere, in loro temporanea rappresentanza, dichiarazioni provvisorie, analogamente al disposto dell’art. 6 dell’allegato alla legge 24 dicembre 1896, n. 551.
La cassa depositi e prestiti e le altre istituzioni pubbliche obbligate a tenere i titoli di credito intestati, sono però autorizzate a conservare, in tutto od in parte, le dichiarazioni provvisorie, che già possiedono, e potranno ottenerne il rilascio di altre in rappresentanza delle cartelle, che fossero per acquistare in seguito.

CAPO XII. Vigilanza speciale della commissione.

Art. 38.
Per la vigilanza speciale stabilita dall’art. 8 della legge 17 maggio 1900, n. 173, la commissione centrale si varrà dell’opera dei prefetti e delle giunte provinciali amministrative, sia per quanto riguarda la esatta erogazione dei prestiti concessi agli scopi rispettivamente determinati, che per la conservazione del bilancio consolidato.
Art. 39.
Entro il mese di settembre di ciascun anno, le amministrazioni interessate delibereranno le variazioni al bilancio consolidato che riterranno indispensabili per l’anno successivo.
Eseguita la pubblicazione, le deliberazioni relative, unitamente alla copia del bilancio consolidato, ai documenti giustificativi, all’elenco delle variazioni, eventualmente approvate per gli esercizi precedenti ed a quello delle variazioni che si chiedono per l’esercizio successivo, saranno immediata mente trasmesse al prefetto, che lo sottoporrà al parere della giunta provinciale amministrativa.
Gli atti, così istruiti, verranno comunicati dal prefetto, per mezzo del Ministero dell’interno, alla commissione centrale, pei provvedimenti di sua competenza, non più tardi del 15 novembre.
Art. 40.
I poteri attualmente affidati dalle leggi e dai regolamenti ad altre autorità, i quali sono trasferiti alla commissione centrale, in base all’art. 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono i seguenti:
1º la facoltà di fare eseguire ispezioni presso gli uffici comunali, provinciali e consorziali, sia per accertare il regolare andamento dell’amministrazione, in analogia agli articoli 193 della legge comunale e provinciale e 44 del regolamento relativo, sia per qualsiasi oggetto avente relazione coll’amministrazione finanziaria ed economica dell’ente, salve sempre le attribuzioni al riguardo affidate dalle leggi alle autorità locali;
2° l’approvazione delle deliberazioni che vengono prese durante l’esercizio per modificazioni al bilancio, anche se trattisi di semplici storni di fondi, di competenza del consiglio;
3° l’approvazione degli atti e delle deliberazioni che, per l’art. 194 della legge comunale e provinciale, è di competenza della giunta provinciale amministrativa, in quanto tali atti possano influire sul bilancio;
4° la facoltà di fare in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, e di emettere mandati d’ufficio, ai termini degli articoli 196 e 197 della legge comunale e provinciale, quando non vi provvedano le giunte provinciali amministrative;
5° la facoltà di ordinare il deposito e l’impiego fruttifero di fondi di cassa, eccedenti i bisogni ordinari di amministrazione o provenienti da straordinarie riscossioni, ai termini dell’art. 107 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, quando non vi provvedano le giunte provinciali amministrative.
A tale uopo i prefetti ed i sottoprefetti dovranno denunziare alla commissione tutte le entrate non comprese nei bilanci, di cui all’art. 179 della legge comunale e provinciale.
Art. 41.
Per l’esercizio delle proprie funzioni la commissione avrà facoltà di richiedere, per semplice comunicazione o per essere conservati in copia nel proprio archivio, quegli atti e documenti che ritenesse del caso. Dovranno però sempre comunicarsi alla commissione le copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti sottoposti alla speciale vigilanza, appena approvati dalle autorità competenti.
Art. 42.
La giunta governativa per la Sicilia, le sotto giunte per la Sardegna ed i prefetti di Livorno e di Grosseto, per le isole di Elba e del Giglio, denuncieranno alla commissione quelle provincie e quei comuni, che abbiano ottenuto ed ottengano prestiti ai sensi della legge 24 dicembre 1896, n. 551, e che si fossero trovati o che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 7 della legge 17 maggio 1900, n. 173.
La commissione, anche per questi enti, eserciterà la vigilanza speciale di cui all’art. 8 della legge predetta.

CAPO XIII. Disposizione generale.

Art. 43.
Restano in vigore le disposizioni del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, in quanto non siano contrarie al presente regolamento o con questo non siasi specialmente provveduto.

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