Regolamento sul servizio delle Guardie di polizia

Approvazione e promulgazione di un Regolamento sul servizio delle Guardie di polizia

Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri

10 giugno 1814.
Obbligazioni d’ogni Individuo e Brigate

Art. 1. Ogni Brigata dovrà fare delle gite e pattuglie e corse giornali pel territorio del suo Circondario, in numero più o meno secondo il bisogno, facendole constatare sopra il foglio di servizio dal Capo-anziano de’ paesi sotto pena di sospensione, ed eserciterà una inspezione esattissima sopra tutti gli oggetti di buon ordine e polizia.
2. Prenderà tutte le notizie e schiarimenti sopra i delitti di qualunque sorta per darne conoscenza alle Autorità locali.
3. Ricercherà ed arresterà tutti i rei, malfattori ed assassini, come pure tutte le persone colte in fragrante delitto o persegui tate dalla voce pubblica, vagabondi o altri che per mala condotta danneggiassero i passaggieri e viandanti o le campagne.
4. Arresterà tutti coloro che saranno trovati esercitare atti e violenze contro la sicurezza delle persone o delle proprietà nazionali e particolari.
5. Proteggerà e presterà aiuto, occorrendo, a Ricevitori delle pubbliche imposte e dogane ed esecutori degli ordini e comandi pubblici.
6. Proteggerà e difenderà la libera circolazione delle derrate e il trasporto delle mercanzie, proteggendo anche colla forza il commercio interno, dando ogni sicurezza a mercadanti e negozianti, artigiani e ad ogni cittadino che viaggiassero.
7. Sorveglierà ai mendicanti e vagabondi e genti senza mezzi di sussistenza, e prenderà per questi le misure che le saranno prescritte da Capi-anziani dei rispettivi luoghi.
8. Formerà processo verbale del cadaveri trovati sopra le strade, nelle campagne, o ritirati dalle acque, con obbligo di avvertirne il Capo-anziano più vicino ed il Capo-brigata, i quali saranno obbligati di portarsi sul luogo appena ne avranno ricevuto l’avviso, per instruirne in seguito le Autorità immediate.
9. Estenderà similmente processo verbale degl’incendi, rotture, assassinii, e di tutti i delitti che lasciano delle traccie dopo di essere stati commessi, delle dichiarazioni che saranno loro fatte dagli abitanti, parenti, amici, vicini o altre persone che fossero al caso di dare delle prove, indizi e schiarimenti sopra gli autori del delitti e loro complici; instruendo di tutto quanto il Governatore della Giurisdizione, il Tribunale criminale e, occorrendo, il Capo-anziano del Comune.
10. Si terrà a portata delle radunanze di persone, fiere, mercati, feste o cerimonie pubbliche, di portarvisi per impedire i disordini e mantenervi il buon ordine, e di arrestare coloro che vi tenessero pubblicamente de’ giuochi proibiti o vi esercitassero delle superstizioni.
11. Condurrà alle prigioni e luoghi destinati i prigionieri o condannati, prendendo tutte le precauzioni per impedire la loro fuga.
12. Arresterà i militari e disertori non aventi le loro carte in regola.
13. Si farà presentare i passaporti da viaggiatori forestieri, e si assicurerà di coloro che circolano sul territorio della Repubblica senza passaporto o con dei passaporti non conformi alle leggi, con obbligo di condurli al momentu nanti il Capo-anziano del Comune ove saranno stati ritrovati, perché abbia a dirigerli al signor Governatore del Distretto; ed alcun viaggiatore non potrà ricusarsi dal mostrare il passaporto a membri della Guardia di polizia che si presenteranno vestiti in uniforme.
14. Le funzioni suddette saranno esercitate dalla Guardia di polizia senza che vi sia bisogno di alcuna dimanda delle Autorità civili. Sarà tenuto nota di questo servigio giornale, fatto indistintamente da tutti o da alcuno, dal Comandante, da ogni Capo, il quale alla fine del mese ne instruirà pel mezzo di un rapporto il Governatore ed il Comandante del Distretto perché questi ne corrisponda direttamente col Governo o Senatore delegato alla polizia.
15. I connotati del briganti, assassini, ladri, perturbatori e d’ogni altra persona contro la quale sarà decretato l’arresto verranno trasmessi alla Guardia di polizia, la quale in caso d’arresto di qualcheduno di questi individui lo condurrà di brigata in brigata sino alla destinazione indicata nel mandato d’arresto.
16. La Guardia di polizia sarà obbligata di visitare frequentemente le locande, osterie, alberghi ed altre case aperte al pubblico, anche in tempo di notte, sino a quell’ora in cui le dette case devono essere chiuse, per farvi la ricerca di quegl’individui che le saranno stati segnalati e il di cui arresto sarà stato ordinato da Tribunali competenti; e i locandieri e albergatori dovranno presentarle i loro registri tutte le volte che ne saranno richiesti.
17. La casa d’ogni cittadino essendo un asilo sicuro, in tempo di notte la Guardia di polizia non potrà entrarvi che nel caso d’incendio, d’inondazione o di riclami e clamori provenienti dall’interno della casa. Ella potrà nondimeno in tempo di giorno eseguirvi gli ordini e ricerche ordinate dalle Autorità civili nei casi e forme prescritte, non potendo fare alcuna visita nelle case del particolari senza un ordine speciale di ricerca emanato dal Capo-anziano del Comune o Governatore del Distretto, aventi la polizia.
18. Tutti i processi verbali del corpo del delitto, d’arresto ecc. saranno spediti al Giudice di pace o a qualunque altro Agente di polizia giudiziaria del Distretto nel quale i delitti saranno stati commessi o i prevenuti arrestati, e ne sarà egualmente fatto rapporto al Governatore del Distretto.
19. La Guardia di polizia non potrà essere richiesta dai Capi-anziani e Governatori che nell’estensione del loro territorio, e la medesima dovrà essere pronta ad ogni chiamata ed accorrere all’ordine.
20. Ogni Governatore sarà incaricato di sorvegliare immediatamente le Brigate di polizia del suo territorio, ed instruirà direttamente il signor Senatore deputato alla polizia delle lagnanze che gli fossero fatte contro qualcheduno dei membri della stessa dai Capi-anziani del Distretto o da particolari.
21. Il Comandante del Distretto sarà egualmente incaricato di dare parte al suo Governatore delle lamente che a lui pervenissero.

Genova, 10 giugno 1814.
IL MAGISTRATO
DELLA POLIZIA GENERALE
Letta la suddetta Instruzione,

Decreta:
È approvata la detta Instruzione.
Il Senatore Deputato alla Polizia generale
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