Regolamento sussidi agli emigrati italiani

Regolamento disciplinare per l’amministrazione e distribuzione dei sussidi agli emigrati italiani

Emigrati politici

Articolo I
Emigrato politico è quegli che, per tedio di servitù, abbandona le Provincie italiane dominate dall’Austria o posseduto dal Papa, e si ricovera nel Regno d’Italia.
Questo emigrato, se consti la sua probità morale e politica, gode della ospitalità e della tutela delle leggi comuni ai Cittadini del Regno.

Emigrati politici e meritevoli di sussidio

Articolo II
L’emigrato politico bisognoso meriterà i sussidi governativi quando sia provata una delle seguenti condizioni:

a) che abbandonò il suo paese nativo al fine o di sottrarsi alla legge di coscrizione, o di fuggire un mandato d’arresto o il pericolo d’altra molestia per causa politica;
b) che per simile causa le Podestà Austriaca o Pontificia gli tolsero un pubblico impiego;
c) che per simile causa fu da quelle Podestà condannato, o imprigionato, o sbandito;
d) che servì militarmente l’Italia nelle guerre dell’indipendenza, e per età o per difetti fisici è reso inabile ad ulteriore servizio militare.

Commissione Governativa di sussidio

Articolo III
L’amministrazione e la distruzione dei sussidi agli emigrati politici è affidata a speciali Commissioni Governative, tratte dai Cittadini onorevoli dei vari paesi nei quali dimorano gli emigrati, nominate da’ Regi Prefetti o Sottoprefetti, approvate dal Governo.
Nei paesi dove trovisi accolti e sussidiati almeno 30 emigrati s’istituirà una Commissione Governativa di sussidio: in quelli che ne accoglievano minor numero, i sussidi saranno amministrati dalla Commissione Governativa del luogo vicino indicata dal Governo, e distribuiti a cura di persone dalla Commissione medesima delegate.
Le Commissioni saranno costituite e messe in ufficio non più tardi di un bimestre dalla approvazione del presente Regolamento.

Articolo IV
Ogni Commissione è composta di 7 membri al più o di 5 almeno.
Si aduna ordinariamente una volta alla settimana; straordinariamente, per invito del Presidente.
Delibera a maggioranza di voti.
Uno dei suoi membri per turno quotidiano eseguisce i deliberati; assiste come infra alla distribuzione dei sussidi accordati; provvede ai casi di urgenza, e poi ne riferisce alla Commissione.

Articolo V
Ogni Commissione ha un Segretario e un Tesoriere.
Nei paesi dove sono raccolti più di 150 sussidiati la Commissione può inoltre avere un Contabile o Ragioniere.
Il Segretario della Commissione è destinato dall’Autorità Governativa.
Il Tesoriere è eletto dalla Commissione. Può essere un Commissario o un estraneo.
Il Contabile, gli Impiegati subalterni che occorressero, e gli inservienti della Commissione, saranno scenti tra gli emigrati sussidiati, e potrà essere loro attribuito per questo titolo un aumento di sussidio giornaliero non minore di lire 1 e non maggiore di lire 1,50.

Articolo VI
La costituzione delle Commissioni sarà pubblicata a cura del Governo.
Entro un mese da quel giorno gli emigrati attualmente sussidiati dovranno dichiarare alla rispettiva Commissione locale se intendono continuare a goder del sussidio.

Attribuzioni delle Commissioni

Articolo VII
Appartiene alle Commissioni Governative di sussidio della emigrazione.

1) di classificare la emigrazione politica bisognosa.
2) di assegnare i sussidi giusta le norme sottoindicate.
3) di promuovere soccorsi dalla beneficenza privata, ed eccitare la formazione di Commissioni di patronato per gli Emigrati.
4) di adoperarsi o da sè o col mezzo delle Commissioni di patronato a procacciare impiego od occupazione agli idonei.
5) di amministrare i sussidi, curandone la regolare gestione e la esatta distribuzione.
6) di sospendere i sussidi a colore tra gli emigrati nei quali non si verificasse più la ragione o del bisogno o del merito; e di provocare, secondo i casi, dal Governo la definitiva loro cancellazione dal novero dei sussidiati.
7) di corrispondere direttamente colle Prefetture e colle Sottoprefetture e con Ministro dell’Interno sui negozi dell’Emigrazione e di domandare direttamente informazioni e schiarimenti sullo stesso soggetto alle altre Commissioni.
Sugli Emigrati politici, tuttoché sussidiati, le Autorità di Pubblica Sicurezza non eserciteranno altro sindacato o sorveglianza tranne quella che è imposta dalle leggi del Regno.

Classificazione della Emigrazione politica “bisognosa”

Articolo VIII
La classificazione degli Emigrati o già sussidiati o petenti il sussidio si farà mediante accertamento.

a) dell’identità personale dell’individuo, del suo nome e cognome, della paternità, degli anni di età, della condizione fisica, del luogo di origine, dell’ordinario ed ultimo domicilio, della condizione famigliare, della professione, arte, o mestiere;
b) dei motivi per quali egli emigrò;
c) dei servigi resi alla patria;
d) degli impieghi che sostenne;
e) delle persone che in patria o in emigrazione lo conoscono e possono dare informazioni intorno al di lui carattere morale e politico.
All’uopo di questo accertamento si invita l’emigrato a produrre i documenti e le attestazioni; mancandone, gli si assegna un congruo termine a provvedersene.

Articolo IX
1. Se dall’accennata classificazione rifletterà accertato il carattere morale e politico dell’Emigrato, e comprovato attendibilmente ch’ei sia bisognoso, lo si ammetterà al godimento del sussidio.
2. Se le prove non fossero sufficienti, la commissione procurerà di assumere informazioni da persone degne di fiducia; intanto l’Emigrato continuerà a ricevere il sussidio ch’è in corso.
3. Saranno immediatamente cancellati dal ruolo dei sussidiati coloro che dalla classificazione risultassero essersi intrusi con false allegazioni fra la emigrazione politica, o che constasse essere fuggiti dai loro paesi per sottrarsi alle conseguenze di reati comuni.
4. Successivamente saranno esclusi dal beneficio dei sussidi quegli emigrati che le assunte informazioni dimostrassero destituiti d’ogni carattere politico; e a questi, se immuni da reati, sarà accordata in via straordinaria, una sola ed ultima volta, la sovvenzione di due mesi di sussidio.
5. Per gli emigrati presentemente sussidiati lo sceveramento sarà esercitato con discreta mitezza.

Presentazione dei prospetti di classificazione

Articolo X
La classificazione dell’emigrazione sarà compiuta nel perentorio termine di un bimestre dall’ingresso in funzione, delle Commissioni, e nella prima quindicina del mese successivo dovranno essere per mezzo delle Prefetture o Sottoprefetture recapitati al Ministero dell’interno i Prospetti colle osservazioni relative.
La eliminazione definitiva degli Emigrati dal beneficio del sussidio (Art. IX 3.4) dovrà essere proposta motivatamente al Ministero dell’Interno per la sua approvazione.

Scrutinio degli emigrati non attualmente sussidiati

Articolo XI
Non si ammetteranno al sussidio definitivo altri emigrati oltre quelli che già ne godono, se non siano rispettivamente esaurite le indagini prescritte dall’Art. VIII, permodoché risulti provata nell’individuo la sua qualità di emigrato politico, la inettitudine al servizio militare, e la impossibilità a procacciarsi colle sue occupazioni un mezzo di sussistenza, e sia contemporaneamente stabilito ch’ei non riceve stipendio pensioni od altro sussidio dallo Stato da Municipi o che, salvo il disposto dell’articolo XVII, da altre Amministrazioni pubbliche o private.
Queste indagini saranno fatte dalle Commissioni delle Provincie di confine per gli emigrati che si presentassero alle frontiere, e dalle Commissioni locali per gli emigrati che già hanno nel Regno residenza o dimora.
Al nuovo emigrato, che comprovi attendibilmente la sua moralità sociale e politica e sia fornito di mezzi propri di sussistenza sarà accordata la residenza nel Regno, fornendolo dei ricapiti necessari per gli effetti di cui all’Articolo I.

Residenza degli emigrati sussidiati

Articolo XII
Ogni emigrato politico ammesso al sussidio dovrà denunciare alla Commissione il luogo di sua residenza. Né il Governo potrà obbligarlo a mutarla se non per causa di agglomeramento soverchio in quel dato luogo degli emigrati o per altro grave motivo.

Servizio militare degli emigrati

Articolo XIII
L’emigrato celibe, idoneo al servizio militare, non ha diritto a sussidio.
Da questa regola sono eccettuati:

1) lo Studente liceale od universitario, nonché l’Allievo delle Accademia di Belle Arti, i quali abbiano intramessi gli studi per impugnare le armi a prò della Patria, se vogliono compiere gli studi interrotti, o se riportarono congedo regolare;
2) il Volontario che, avendo grado di Ufficiale nell’Esercito Meridionale, abbia date le sue dimissioni quando questo fu sciolto o che, avendo grado di ufficiale nell’Esercito Regio, abbia cessato dal servizio per cause non disonoranti.

Norme per l’assegnamento dei sussidi

Articolo XIV
La diaria di sussidio per celibi non sarà minore di lire 1,20, né maggiore di lire 3.00: esclusa ogni ulteriore sovvenzione per vestiario od alloggio, e salvo il disposto dell’Art. XX.
Questa diaria non si accorderà né sarà mantenuta a favore di colui che già ne fosse in possesso, se oltre la sua qualità di emigrato politico bisognoso in lui non si verifichi taluna delle condizioni dichiarate nell’art. II del presente Regolamento.

Articolo XV
Tra gli emigrati bisognosi hanno titolo a sussidii maggiori quelli delle seguenti categorie:

1) chi in servizio della patria ha sofferto ferite o lesioni dannose al movimento degli arti o alla salute, e perciò riesce meno idoneo all’esercizio della sua professione, arte o mestiere;
2) gli studenti e gli ex Ufficiali indicati all’Art. XIII;
3) gli ammogliati;
4) gli Impiegati destituiti dalle Podestà Austriache o Pontificie per causa politica;
5) coloro che esercitano professioni liberali; i possidenti che, per emigrazione non autorizzata furono colpiti da’ sequestri Austriaci; i cittadini eminentemente benemeriti per opere patriottiche.

Per gli emigrati della 1a categoria la diaria sarà di lire 2, se celibi; e dalle lire 2 alle 3, se ammogliati, con prole o senza.
Quelli della 2a categoria avranno la diaria di lire 1.50.
Quelli della 3a categoria la diaria di lire 1.50, se non hanno prole; e, se ne abbiano, di lire 2.
Quelli della 4a categoria la diaria di lire 1.50 a lire 3, secondo la importanza dell’impiego perduto; e sempre la diaria di lire 3 se ammogliati e con prole.
Quelli della 5a categoria la diaria di lire 1.50 a lire 3, secondo le speciali loro circostanze.
La condizione di ammogliato, con prole o senza, non giova per ottenere le diarie stabilite dal presente Articolo se il matrimonio non fu anteriore alla emigrazione, e se l’emigrato non ha ancora con sé la moglie e i figli. I vedovi con prole sono parificati all’ammogliato.

Articolo XVI
E’ valida di per sé la deliberazione delle Commissioni Governative per l’assegnamento della diaria normale di lire 1.20.
Per l’assegnamento delle diarie che superano la misura normale è necessaria l’approvazione del Ministero.

Sussidi complementari

Articolo XVII
Le cifre delle diarie stabilite negli Articoli XIV e XV si applicano agli Emigrati politici bisognosi, i quali o siano disoccupati o non ricavino dalla loro occupazione soldo o retribuzione alcuna.
A coloro che esercitano arti o mestieri, ed agli impiegati inferiori presso Uffici Regi, Municipali, o Amministrazioni pubbliche, private, sarà accordato un sussidio complementare fino a raggiungere la cifra collettiva di lire 2.00 per celibi, e di L. 2.50 per gli ammogliati.
I sussidi complementari non eccederanno però mai le misure dei sussidi che, giusta i citati Articoli, si assegnerebbero all’emigrato senza occupazioni lucrose.

Decadenza dei sussidi

Articolo XVIII
Decaderò dal beneficio del sussidio:

1) chi mentisce il proprio nome, o produce falsi documenti, o si finge ammogliato, o non dichiara esattamente il soldo o lo stipendio che ritrae dalle sue occupazioni, o commette altre frodi per essere ammesso a sussidii che non merita od a sussidii complementari eccedenti le prescritte misure; salva del resto l’applicazione delle leggi penali;
2) che a causa di un reato incorresse in una pena non minore del carcere;
3) chi potendo occuparsi utilmente preferisce vivere nell’ozio. A costui, previa diffidazione scritta perché diasi ad un’utile occupazione, non sarà continuato il sussidio oltre un bimestre; spirato il quale sarà assolutamente eliminato dal novero dei sussidiati.

Periodicità della distribuzione dei sussidi

Articolo XIX
I sussidi, di regola, vengono corrisposti quotidianamente.
Potranno essere a giudizio della Commissione corrisposti a settimane, verso coloro che sono ammessi alla diaria normale di lire 1.20; e a settimane, a quindicine, od a mese, verso coloro che godono o le diarie maggiori, o le complementari indicate negli articoli XVI-XVII.
In codesto giudizio la Commissione deve avere riguardo alla opportunità dei luoghi, ed alle guarentigie del buon uso dei sussidi da parte degli emigrati.
Salvo il disposto dell’Art. XXII, non è permessa periodicità maggiore di un mese, senza speciale approvazione del Ministero.

Somministrazioni di vestiario e di alloggi

Articolo XX
Le somministrazioni di vestiario non saranno fatte gratuitamente: lo importo ne dovrà essere compensato dal sussidio con lo sconto di 1/10 della sua diaria sino al saldo. Tali somministrazioni saranno proporzionate alla condizione del sussidiato ed alla diaria che riceve.
Nei luoghi di scarsezza o di troppo caro degli alloggi il Governo, sia da sé, sia col mezzo dei Municipi, provvederà l’abitazione o radunerà in locali a ciò destinati gli emigrati, dietro loro domanda. In questi casi l’emigrato sconterà dalla sua diaria la quota di 10 centesimi.

Cangiamento di residenza dei sussidiati

Articolo XXI
L’emigrato sussidiato, volendo mutare la sua residenza, dorà darne previo avviso alla Commissione locale.
La Commissione ne darà notizia al Governo per gli effetti dell’Art. XII.

Disposizioni speciali

Articolo XXII
§ 1 Le Commissioni hanno facoltà di accordare anticipazioni, non maggiori di una o due mesate di sussidio, agli emigrati sussidiati che potessero giovarsene per avviarsi in qualche utile occupazione od industria.
§ 2 Sarà accordata quotidianamente agli emigrati sussidiati, se leggermente infermi, assistenza medica e medicinali. Nei casi di grave malattia, sarà loro procurata l’ammissione gratuita, od a pagamento, od a pensione, negli spedali e dove occorra, una parte del sussidio sarà devoluta a retribuzione di spedalità.
§ 3 Le somme che la carità cittadina destinasse a soccorso degli emigrati andranno in cumulo e saranno erogate insieme a quelle che alla Emigrazione assegna la legge. Se però le elargizioni private fossero fatte con condizione di sovvenire straordinariamente o in danaro, o in vestimenta, o in alloggi i bisognosi, saranno distribuite fra i più meritevoli.

Amministrazione e distribuzione dei sussidi

Articolo XII
Il Ministero dell’Interno darà le norme pratiche, e i modelli dei prospetti e dei Registri per la retta e regolare amministrazione dei sussidi la cui direzione spetta alle Commissioni.

Articolo XXIV
§ 1 Ogni emigrato sussidiato sarà munito d’un foglio mensile di assegno, sottoscritto dal Presidente o Vicepresidente della Commissione. Nel foglio di assegno (premessa la descrizione personale del sussidiato, e la indicazione se egli sia disoccupato od occupato, e se abbia pensioni o stipendi pubblici o privati) saranno notate le diarie di sussidio.
§ 2 I fogli di assegno dei sussidi non possono essere dagli emigrati ceduti e dati a pegno, né sequestrati dai loro creditori.
§ 3 I pagamenti dei sussidi saranno fatti alla persona dell’emigrato indicato dal foglio di assegno, e non ad altri; salvo che in caso di malattia l’Emigrato deleghi altra persona, la quale dovrà provvedersi di un biglietto di autorizzazione dal Presidente o Vicepresidente della Commissione, o dal Commissario di turno.
§ 4 I pagamenti si fanno in ore determinate, trascorse le quali il sussidio della giornata non viene pagato che insieme a quello del dì successivo.
§ 5 Compiuto il mese, l’Emigrato alla presenza di due testimoni, che seco si sottoscrivono, afferma sul Registro della Commissione la quietanza della somma ricevuta.

Articolo XXV
Tutti gli altri pagamenti sono fatti dietro regolari mandati, firmati dal Presidente o Vicepresidete della Commissione e dal Segretario. Gli Atti giustificativi di ogni mandato regolamentare approvati e firmati dalla Commissione si conservano presso il Segretario.

Articolo XXVI
Il Commissario di turno, come all’Art. IV dovrà redigere processo verbale che indichi la somma totale della uscite della giornata. Questo Processo Verbale, firmato dal Commissario di turno e del Segretario, farà parte del rendiconto trimestrale.
La scrittura giornaliera dovrà bilanciare completamente colle somme risultanti dai singoli processi verbali.

Articolo XXVII
Al termine di ogni mese la Commissione liquida la spesa occorsa, e ne dà notizia sommaria al Prefetto o Sottoprefetto, con un quadro della situazione numerica della Emigrazione e delle varianti sopravvenute nel mese.
Compiuto il trimestre, e non più tardi di giorni otto dopo la sua scadenza, la Commissione consegna al Prefetto o Sottoprefetto il Resoconto particolareggiato e documentato delle spese fatte.
Il Prefetto o Sottoprefetto munisce il Resoconto trimestrale del suo visto; lo trasmette con voto informativo al Ministero, non più tardi di giorni 15 dallo scaduto trimestre; vi unisce i preventivi del nuovo trimestre, e domanda la disposizione dei fondi relativi.

Atti e competenze d’ufficio

Articolo XXVIII
Di regola, le Commissioni dovranno corrispondere coi rispettivi Prefetti o Sottoprefetti per quanto riguarda la gestione dei sussidi dell’Emigrazione. Qualora le proposte della Commissione venissero rejette dai Prefetti o Sottoprefetti, la Commissione potrà appellarsene direttamente al Ministero dell’Interno.
Gli emigrati sussidiati o chiedenti sussidio dovranno presentare le loro petizioni alla Commissione locale; e questa non più tardi di giorni 8 darà la sua deliberazione; o secondo i casi, trasmetterà la domanda al Prefetto o Sottoprefetto.
Se la Commissione non abbia accolta la domanda, l’emigrato potrà ricorrere in appello al Prefetto o Sottoprefetto, ed in ultima istanza al Ministero dell’Interno.
Le domande, i Ricorsi, ed ogni altro Atto si fanno in carta libera.


Torino 2 agosto 1863
S. Tecchi
A. Cavalletto

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