Ricostituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato

Decreto legislativo del Duce 3 dicembre 1943, n. 794. Ricostituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 295, 20 dicembre 1943)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO D’ITALIA
CAPO DEL GOVERNO
Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008 e le ulteriori disposizioni di attuazione e di modificazione;
Vista la legge 29 luglio 1943, n. 668 abrogativa delle precedenti;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla ricostituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato;
Ritenuta la opportunità di istituire sezioni regionali del Tribunale stesso, allo scopo di attuare una più rapida definizione dei precedenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della Giustizia, d’intesa col Ministro per l’Interno e per le Finanze;
Decreta:

Art. 1
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, è ricostituito con le attribuzioni, con le sfere di competenza, coi poteri e con le norme di costituzione e di funzionamento vigenti al 28 luglio 1943, salve le varianti di cui ai seguenti articoli.
Art. 2
Oltre che nei casi previsti nelle norme vigenti, saranno puniti con la morte, durante lo stato di guerra, dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato:
a) l’accaparramento o l’occultamento o il commercio clandestino di generi alimentari in quantità rilevante o a scopo di speculazione;
b) i reati di disfattismo politico di cui all’art. 265 C.P. e di disfattismo economico di cui all’art. 267 C. P. quando le circostanze in cui sono stati commessi hanno determinato pubblico allarme.
Art. 3
I componenti del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato sono nominati con decreto dal Ministro della Giustizia al quale sono altresì attribuiti tutte le facoltà, iniziative e controlli per il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria di tale organo.
Art. 4
Con decreti del Ministero per le Finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per il funzionamento del Tribunale Speciale.
Art. 5
Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato ha sede in Mantova.
Art. 6
È in facoltà del Ministro per la Giustizia di istituire, in considerazione di urgenti necessità di servizio e per il periodo richiesto da tali necessità, sezioni regionali del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.
Il numero di essi, la sede e la circoscrizione, nonché la nomina dei componenti sono decretati, di volta in volta, con provvedimento Ministeriale.
È anche in facoltà del Ministro per la Giustizia di dettare norme in modificazione delle disposizioni vigenti per quanto concerne la formazione dell’organico del Tribunale Speciale e la destinazione dei giudici e dei funzionari.
I relativi provvedimenti saranno emanati di concerto con il Ministro per le Finanze.
Art. 7
Gli atti, i documenti, incarti processuali, corpi di reato, archivi e cose in genere esistenti al 28 luglio 1943 presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e tuttora non ancora presi in formale consegna dalle Cancellerie di altri organi giudiziari, restano a disposizione del ricostituito Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.
Art. 8
È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili con esso.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartiere Generale, addì 3 dicembre 1943-XXII
MUSSOLINI

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