Ricostituzione della Commissione sui proventi illegittimi

Decreto legislativo del Duce 8 dicembre 1943, n. 795. Ricostituzione della Commissione per l’accertamento e la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza

Categoria: RSI – Salò

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 295, 20 dicembre 1943)

IL DUCE
DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO D’ITALIA
CAPO DEL GOVERNO
Visto il Regio Decreto Legge 9 agosto 1943, n. 720 col quale si procedette alla costituzione della Commissione per l’accertamento e la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;
Visto il successivo Decreto del Duce 11 novembre 1943 che, confermando la Commissione, ne ampliava i poteri;
Ritenuta la necessità dello spostamento della sede della Commissione nell’Italia settentrionale ha determinato la dimissione dei suoi componenti;
Ritenuta altresì la necessità – data la natura e la mole del lavoro da svolgere – di adottare provvedimenti che rendano quanto più rapido possibile il funzionamento della Commissione stessa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministero per la Giustizia e d’intesa col Ministro per le Finanze;
Decreta:

Art. 1
È devoluta al Ministro per la Giustizia la ricostituzione della Commissione prevista dal R.D. Legge 9 agosto 1943 n. 720.
Art. 2
Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per il funzionamento della Commissione.
Art. 3
I capoversi 1. e 2. dell’articolo 2 del R.D. Legge 9 agosto 1943, n. 720 sono così modificati:
«La Commissione è costituita con Decreto del Ministro per la Giustizia e composta di Magistrati dell’ordine giudiziario, anche se a riposo; i membri effettivi saranno in numero di sette di cui uno di grado non inferiore al 3º, Presidente, e gli altri di grado non inferiore al 5º».
«Possono essere nominati anche membri supplenti scelti fra i Magistrati di grado non inferiore al 5º. I supplenti coadiuvano i titolari e, ove occorra, li sostituiscono».
Art. 4
La Commissione di cui al precedente articolo avrà sede in Brescia. Essa avrà facoltà di richiedere al Ministro per la Giustizia la costituzione di Commissioni regionali aventi sede presso le Corti d’Appello; in tal caso saranno ad esse rimessi i procedimenti riferibili a persone domiciliate o residenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
Tali Commissioni regionali potranno essere anche costituite d’ufficio dal Ministro per la Giustizia.
I relativi provvedimenti saranno emanati di concerto col Ministro delle Finanze.
Art. 5
Le norme circa la costituzione della Commissione e la nomina dei suoi componenti, e tutte le altre disposizioni relative al procedimento ed al funzionamento di essa valgono anche per le Commissioni regionali.
Art. 6
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.


Dal Quartiere Generale addì 8 dicembre 1943-XXII
MUSSOLINI

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