Riforma dell’amministrazione della Sicilia del 1848

Atto sovrano del Re delle Due Sicilie sull’amministrazione della Sicilia: 18 gennaio 1848.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

FERDINAND0 II ecc.
Veduta la legge dell’8 dicembre 1816, che dopo essersi nel Congresso di Vienna confermata e riconosciuta da tutte le Potenze la riunione delle Due Sicilie in un sol regno, stabili delle regole fondamentali per l’amministrazione dei nostri Stati;
Veduta la legge degli 11 dicembre 1816, con la quale i privilegi anticamente conceduti ai Siciliani, furono messi di accordo con la unità delle instituzioni politiche, che in forza dei trattati di Vienna costituir doveano il diritto politico del Regno delle Due Sicilie;
Veduto l’atto sovrano di questo giorno, con il quale abbia mo di nostra spontanea volontà date delle benefiche disposizioni per i nostri popoli di Napoli e di Sicilia;
Volendo di più che la Sicilia continui a godere di tutti i vantaggi di un’amministrazione distinta e separata da quella di Napoli;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
I. Le leggi degli 8 e 11 dicembre 1816 sono richiamate nel loro pieno vigore.
II. Il decreto del 31 ottobre 1837, per la promiscuità di cariche e d’impieghi, è abrogato.
III. Confermiamo per sempre la reciproca indipendenza giudiziaria de’ nostri Dominj al di qua e al di là del Faro, ed in conseguenza le cause ordinarie dei Siciliani continueranno ad essere giudicate, sino all’ultimo appello, dai tribunali di Sicilia- Del pari continueranno in Sicilia la Suprema Corte di Giustizia e la Gran Corte di Conti, uguali a quelli di Napoli.
IV, L’amministrazione della Sicilia continuerà ad essere se parata. come lo è stata sinora, da quella dei nostri Reali Dominj al di qua del Faro.
V. Tutti gli impieghi, tutte le cariche in Sicilia saranno d’oggi innanzi occupate dai soli Siciliani, come nella parte continentale del regno dai soli Napolitani.
Per non portare un disordine nei diversi rami di amministrazione, la promiscuità attuale d’impieghi e cariche dovrà cessare nel più breve tempo possibile da non oltrepassare quattro mesi.
E per le cariche ecclesiastiche, tosto che gli attuali titolari cesseranno di occuparle.
VI. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Presidente Interino del Consiglio de’ Ministri, e tutti i nostri Ministri sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.


Napoli, 18 gennaio 1848.
(Firmato) FERDINANDO.
Marchese DI PIETRACATELLA.

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