Riforme amministrative del 1848 nel Regno delle Due Sicilie

Atto sovrano del Re delle Due Sicilie sulla Consulta di Stato ed i Consigli provinciali e comunali: 18 gennaio 1848.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

FERDINANDO II ecc.
Dopo di avere col nostro real decreto del 13 agosto 1847 provveduto al ben essere de’ nostri amatissimi popoli con la abolizione del dazio sul macino, con la diminuzione di qu
sul sale nei nostri Reali Domini al di quà del Faro, e altri disgravi sulla Sicilia noi ci proponevamo di portare utili miglioramenti nella grande amministrazione dello Stato, Noi abbiamo considerato che le nostre leggi, le istituzioni civili e le garentie che i nostri augusti predecessori avevano concedute, contengono tutti i germi della pubblica prosperità;
se non che queste istesse civili istituzioni possono ricevere dei miglioramenti, perocchè è questa la condizione delle umane COS6.
Per tali considerazioni, di nostra piena e spontanea volontà ordiniamo quanto segue:
I. Alle attribuzioni accordate alle Consulte di Napoli e di Sicilia con la legge organica del 14 giugno 1824, aggiungiamo le seguenti:
1. Di dar parere necessario sopra tutti i progetti di leggi e regolamenti generali.
2. Di esaminare e dar parere rispettivamente sugli Stati discussi generali delle Reali Tesorerie dei Reali Dominj di qua e di là dal Faro, sugli Stati discussi provinciali e su quelli comunali di cui per legge è a noi riserbata l’approvazione, sulle imposizioni del dazi comunali e sulle tariffe di essi.
3. Sull’amministrazione ed ammortizzazione del debito pubblico.
4. Sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.
5. Sui voti emessi dai Consigli provinciali a termini dell’articolo 30 della legge del 12 dicembre 1816.
6. Sugli affari qui annunziati i Ministri a portafoglio non potranno portare a noi proposizioni in Consiglio, senza aver prima sentito il parere della Consulta.
II. I Consigli provinciali di Napoli e di Sicilia, da cui le provincie, giusta la legge del 12 dicembre 1816, sono rappresentate, godono tra noi da lungo tempo di preziosi privilegi; a Noi piace aggiungervi i seguenti:
1. L’amministrazione dei fondi provinciali è affidata ad una deputazione che i Consigli provinciali nella loro annua riunione nomineranno, ed alla quale ne sarà affidata l’amministrazione sotto la presidenza dell’intendente.
2. Gli atti dei Consigli provinciali preveduti nell’art. 30 della legge del 12 dicembre 1816, ed i loro stati discussi dopo la sovrana approvazione, saranno resi pubblici per la stampa.
III. Volendo noi confidare agli stessi comuni di Napoli e di Sicilia l’amministrazione del loro beni, per quanto sia compatibile col potere riservato sempre al Governo per la conservazione del patrimonio del comuni, vogliamo che la Consulta Generale ci presenti un progetto che deve aver per basi;
1. La libera elezione dei decurioni conferita agli elettori.
2. Ogni attribuzione deliberativa conceduta ai consigli comunali.
3. Ogni incarico di esecuzione confidata ai Sindaci, 4. La durata della carica de Cancellieri comunali.
IV. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri, tutti i nostri Ministri, ed il Luogotenente Generale nei nostri Dominj al di là del Faro,
sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.


Napoli, 18 gennaio 1848.
(Firmato) FERDINANDO.
Marchese DI PIETRACATELLA.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *