Riordinamento del servizio del Porto di Genova

Riordinamento del servizio del Porto di Genova

Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri

26 agosto 1814.
PADRI DEL COMUNE PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA
La conservazione del Porto di Genova, dalla quale dipende la felicità e ricchezza di tutto lo Stato, è sempre stata la primaria inspezione del Magistrato illustrissimo dei Padri del Comune, loro appoggiata per legge d’instituzione; e conoscendo noi quanto contribuisca a detta conservazione l’esatta osservanza delle Leggi e Regolamenti tuttora vigenti, ne abbiamo ordinata la pubblicazione e ristampa all’oggetto che sia noto ad ognuno che il Magistrato ne esigerà la piena e rigorosa osservanza.
1. Viene quindi comandato a tutti i capitani di nave e qualunque altro bastimento di non poter ricevere né dar fuori savorra dai loro bastimenti se non col mezzo dei liuti da minollo e coll’intervento ed assistenza del Custode del porto, e dopo averne ottenuta la licenza dalla Cancelleria nostra, e senza che vi sia apposto un velone, tenda o altro riparo all’oggetto che dette savorre non possano cascare in mare a danno del porto; e tale maneggio di savorra non si potrà mai per qualsivoglia motivo fare di notte tempo.
2. I minolli per loro mercede di dare o levare la savorra a bastimenti non potranno pretendere né ricevere più di quello che viene prescritto dalle tariffe, sotto pena si pecuniaria che di carcere, a giudizio ed a norma delle attribuzioni del Magistrato.
3. Resta bensì permesso ai capitani e padroni de’ bastimenti, all’occasione che dovessero carenare i loro bastimenti, di travasarla loro savorra sopra altro bastimento a cui fossero immediatamente attaccati, con l’obbligo di ripigliarsela terminato il lavoro, e ciò previa la dovuta licenza da staccarsi dalla Cancelleria nostra e mediante gli opportuni ripari come sopra, e coll’assistenza del Custode del porto.
Sarà altresì permesso a detti capitani il poter travasar la loro savorra sopra altro bastimento a cui fossero immediatamente attaccati, per ivi lasciarvela, col pagamento però in Cassiere di soldi 40 per ogni barcata da minollo, secondo l’estimo da farsene dal Sotto-sindaco del porto, e fatto deposito in Cassiere di lire 25 per cautela di detto pagamento; il tutto previa l’opportuna licenza, assistenza del Custode, e soliti ripari.
4. Niun capitano, marinaio o qualunque altra persona, compresi i minolli, oserà o presumerà di gettare o far gettare savorre, arene, pietre, terreni, immondezze, e qualsi voglia altra cosa in mare, entro del porto o fuori di esso, se non dalla parte di ponente al di là della batteria della Lanterna né siti destinati per lo sbarco de’ gettiti e savorre de’ minolli e delle bette e bettine che sbarazzano il porto, e dalla parte di levante se non al di là delle ferriate della cava di Carignano, e verso mezzogiorno se non oltre miglia quattro.
5. Non potranno essi minolli entrare in porto coi loro liuti carichi di savorra o arena di notte tempo, né pernottare in esso con detto carico.
6. È espressamente proibito il gettare o far gettare nel porto, sopra del ponti, moli e calate, dalle pubbliche muraglie ed altri siti che circondano il porto, come pure dalle muraglie della città, gettiti, immondezze ed altro, da Capo di Farro sino alle ferriate della cava di Carignano.
7. È proibito a capitani e padroni di bastimenti il poter carenarli, spalmarli, calafatarli, né con fuoco né senza, prima che ne abbiano ottenuta la solita licenza dalla Cancelleria nostra, come pure dar fondo ai loro bastimenti con pietre o qualunque altra cosa se non con ferri annellati.
8. Non sarà lecito ai capitani e padroni di poter sbarcare o mettere in terra in qualunque luogo del porto, cioè sopra de’ moli e loro calate, come pure sopra de’ ponti tutti e spiaggette, alcuna sorta di ferramenti, ancore, artiglierie, timoni, antenne, alberi, pennoni, fusti, legnami, tavole, marmi di qualunque sorte, mole da molino, mattoni, chiappami e pietre, senza licenza;
quale sarà accordata per transito, fatto prima deposito in Cassiere di lire 25 per cautela non solo di essere trasportati detti generi al loro destino fra giorni tre ma ancora perassicurarsi del pagamento delle solite stallie quando oltrepassasse detto termine, e perrifacimento del danno che dal loro sbarco potesse causarsi a dette calate, spiaggette, ponti e moli; restando assegnato ai proprietarii di detti generi il termine di giorni otto a far portar via tutti quei di detti generi che al presente vi fossero; come pure non sarà lecito tirare sopra detti ponti, moli, calate e spiaggette gozzi o liuti senza la dovuta licenza, fatto deposito di lire 10.
9. Potrà bensì l’illustrissimo Deputato al porto pro tempore permettere la stallia di marmi, ancore, cannoni, bombe, alberi, mole da molino, legnami grossi ed altre consimili cose sulle dette calate, ponti, moli, spiaggette ecc., escluso sempre il Ponte reale e quello delle legna assegnato pel solo sbarco di queste, mediante la licenza da sottoscrversi dall’illustrissimo Deputato, e fatto deposito di lire 25 o altro maggiore a suo giudizio per cautela del pagamento di lire tre annue da pagarsi dal proprietario perciascuno pezzo di detti generi. Non saranno permesse stallie di marmi sul ponte Spinola.
10. Il Ponte de’ Spinoli resta assegnato per le sbarco del carbone, calcina, mattoni, arene, pozzolana, pietre, chiappami ed altro per uso di fabbriche; per lo sbarco de’ quali generi, escluso il carbone e calcina, vi è necessaria la licenza che si rilascia ea officio dalla Cancelleria per transito e per giorni tre, ancorché li mattoni si sbarcassero nel gabbioli affittati; quale licenza dovrà anche essere firmata dall’illustrissimo Deputato qualora si ponesse alcuno di detti materiali fuori dei gabbioli.
11. Viene ordinato a facchini da carbone il dover ogni sera nettare e sbarazzare detto Ponte de Spinoli dalla carboniglia e terraglia che esce dal carbone e di trasportarla nel gabbiolo; come pure a mulattieri il doversimilmente ogni sera nettare detto Ponte dà gettiti, arene ed altro che detti mulattieri trasportano e scaricano alla bocca del gabbiolo; di modo che di esso gettito non ne resti sul detto Ponte e non ne vada in mare.
12. Il Ponte della Mercanzia resta assegnato anche per lo sbarco ed imbarco de’ generi che godono del benefizio del portofranco, e perciò per detti generi che vanno in dogana o portofranco non è necessaria licenza alcuna: è bensì necessaria detta licenza e deposito per li marmi, artiglierie, cannoni, legnami, come nell’articolo 8.
13. Agli arcellatori, che si esercitano tanto nel presente porto che nelle darsine in estrarre le arcelle, viene espressamente ordinato di ritenere sopra del loro gozzi ossia liuti tutte le pietre ed altre materie che caveranno da fondi del porto e darsina, per farne lo scarico quando avranno terminato la loro pesca, o nella spiaggetta della Lanterna o nel gabbiolo del Ponte Spinoli.
14. Viene espressamente ordinato e comandato ai possessori di stabili situati da Capo di Farro sino a Multedo, ossia entro il circuito fra le nuove e vecchie mura, di non poter dar principio né aprire cave indetti stabili né continuare le cave già aperte senza espressa licenza e concessione del Magistrato, il quale potrà far pagare per detta permissione quella somma di denaro che gli parrà giusta, ordinando quei ripari che meglio stimerà per ovviare al pregiudizio che da tali cave può risentire il porto. Sono di più tenuti i proprietarii di detti stabili confinanti alli fossati che corrono nel porto a fare in essi fossati un gabbiolo a malta e calcina, dell’altezza di palmi sei da terra e di grossezza palmi due, con archere ossiano scoli per dar esito alle acque e ritenere le pietre, terra ed altro che discendono in essi fossati in tempo di pioggia, come pure di far ogni anno spacciare ed evacuare quella parte di detti fossati e gabbioli che resta di rimpetto a loro stabili, di modo che ogni anno nel mese di luglio restino essi fossati spacciati, non essendo lecito a coloro che non avessero circondate dette loro ville con muraglie il coltivarle o farle coltivare.
15. Dovendo tutti i capitani del bastimenti che vengono a gettar le ancore nel presente porto, e sue adiacenze, alla forma della Legge del 1637, pagare il diritto d’ancoraggio, sia noto ad essi che chi partirà dal porto senza il pagamento di detto diritto incorrerà nella penale del doppio, nella quale pena del doppio similmente incorreranno tutti coloro che variando i loro bastimenti più piccoli in altri più grossi non li facessero misurare e continuassero a pagare l’ancoraggio o bollo sulla portata de’ primi.
16. Nelle due darsine delle Galee e del Vino non potrà mai entrare alcun bastimento nazionale senza licenza, che dovrà essere staccata dalla Cancelleria nostra, sottoscritta dall’illustrissimo Deputato al porto per con segnarsi alla guardia alla bocca della darsina. Per li bastimenti esteri la licenza sarà accordata dal Magistrato.
17. I padroni del bastimenti che entreranno mediante l’opportuna permissione, nella darsina delle Galee per ivi farsi carenare o per farvi stallia dovranno far deposito di lire 25 per cautela di detta stallia, a ragione di lire 7. 12 il mese, da doversi rimpiazzare detto deposito quando la loro dimora in detta darsina assorbisse il deposito medesimo.
18. I capitani che entrassero nella darsina del Vino per ivi sbarcar vino staccheranno all’occasione la licenza di entrarvi, quale non si rilascerà mai senza il deposito di lire 25 per cautela della stallia, alla detta ragione di lire 7. 12 al mese: le stallie comincieranno a decorrere dopo giorni dieci da quello dell’ingresso in detta darsina.
19. I capitani de’ bastimenti introdotti indetta darsina colla debita permissione e deposito potranno ivi carenare, spalmare e ariondare detti loro bastimenti, tanto velieri che ad uso di magazzeno, pagate però prima in Cassiere lire 38 per l’intiera carena e lire 7. 12 per ognuna delle altre operazioni, cioè spalmare, calafatare, nettare e ariondare, per quali operazioni resta fissato il deposito in Cassiere non minore di lire 38, quali lire 38 si passeranno in pagamento qualora siasi data la generale carena, e si restituirà il soprapiù qualora venisse eseguita una o più di dette operazioni.
Si avverte però che, all’oggetto non sieguano incendi in detta darsina, le carene mai si potranno eseguire a fuoco ardente, detto fuoco vivo, assolutamente proibito indetta darsina, ma bensì coll’instrumento del fastero con cui si fa un tenue fuoco, e mai, tanto in porto che nelle darsine, si potranno eseguire dette carene di notte tempo, cioè dall’imbrunire della sera sino allo spuntar del giorno.
20. Coerentemente all’articolo 8, resta proibito senza licenza e deposito l’occupare alcuna parte della calata delle due darsine suddette con cannoni, fusti da vino, tanto pieni come vuoti, gozzi, liuti, legnami, alberi, attrezzi ed ordigni, e qualunque altro ingombro, sotto la pena della perdita e confisca di tutto ciò vi si sbarcasse senza licenza e previo deposito.
21. Non sarà lecito ad alcuno fare ossia cavare dattili nel presente porto, con rompere scogli e pietre, senza licenza dell’illustrissimo Deputato, da staccarsi in iscritto dalla Cancelleria, nella quale sarà specificato il giorno determinato per farsi tali dattili ed il numero de medesimi, con obbligo al pescatore che avesse staccata la licenza di portare fuori del presente Porto nella scogliera del molo nuovo li frammenti delle pietre che avrà rotto per l’estrazione di essi dattili.
22. A porre in chiaro le contravvenzioni al presente Regolamento ed a farle constare, basterà la denunzia d’uno o più de cavalleri inservienti il Magistrato illustrissimo, o di qualunque agente di polizia, che restano incaricati d’invigilare a tutti gl’inconvenienti suddetti e di farne le loro giurate denunzie nella nostra Cancelleria, ed a quali sarà corrisposta la terza parte delle condanne che in seguito di dette denunzie venissero pronunziate.
Restano nel loro pieno vigore tutti i precedenti Ordini e Regolamenti in tutto ciò che non è contrario al presente.


Dato dalla Camera nostra, questo giorno 26 agosto 1814.
PESSAGNO, Priore
B. Gazzo, Cancelliere

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