Riordinamento della Banca di san Giorgio

Ripristinazione e riordinamento della Banca di san Giorgio del 1814

Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri

2 dicembre 1814
GOVERNATORI E PROCURATORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA
Considerato che la soppressione della Casa o Banca di san Giorgio si deve annoverare fra le conseguenze più deplorabili delle passate vicende, e che il ristabilimento di un’istituzione così illustre, mentre assi cura ai creditori dello Stato i loro diritti, somministra pur anche la speranza di potere in progresso ritrarne quei vantaggi di cui è sempre stata feconda per gl’interessi pubblici e privati;
Viste le Leggi dei 28 dicembre 1804, per le quali si era provveduto dal Senato della Repubblica alla nuova sistemazione della Banca, riunendo nella medesima il re stante debito dello Stato;
Riconosciuta la necessità di effettuare, relativamente alla predetta sistemazione, i cambiamenti che le variazioni occorse nel sistema generale dello Stato e l’utilità dello stesso Stabilimento richiedono;
Decretano:
Art. 1. La Banca di san Giorgio, nella quale, coerentemente alle Leggi su mentovate, resta riunito tutto il debito pubblico, è ristabilita nei modi determinati dalla presente Legge.

TITOLO I. Della riunione del Debito pubblico nella Banca di san Giorgio

2. La Banca di san Giorgio si compone 1° dei Luoghi della Casa di san Giorgio e Comperette; 2° dei Luoghi della Scritta camerale, Scritta abbondanza, Scritte censori, ed Impieghi coattivi degli anni 1794 e 1796; 3º degl’Impieghi del 1608, 1788 e 1796 del Magistrato dell’olio, di quello del 1683 del Magistrato del vino, e di quelli del 1792, 1793 e 1795 del Magistrato dell’abbondanza, i quali impieghi sono riconosciuti debiti pubblici e ridotti in Luoghi, secondo la norma stabilita per i suddetti impieghi coattivi, cioè al ragguaglio di lire 194. 4. 4 per quelli a cui era assegnato l’interesse di due percento, e per gli altri a proporzione; 4° e di Luoghi 24537. 54. 19, da aggiungersi in supplimento alla porzione del residuo della colonna pubblica di antica spettanza delle Corporazioni religiose, a cui si valutano poter ascendere i resti delle assegnazioni fatte nell’anno 1805 dal Magistrato supremo per diversi crediti, e quelle ulteriori da farsi a termini delle successive disposizioni della presente Legge.
3. Il predetto residuo della colonna pubblica, ascendente a Luoghi 33799. 34. 9, è posto in testa e credito dei signori Coadiutori camerali in qualità di amministratori interinali, alla forma dell’articolo 2 della Legge dei 27 luglio p. p., o di chi succedesse nell’amministrazione de’ beni ecclesiastici, per esserne il provento applicato al pagamento delle pensioni religiose e all’adempimento dei carichi di cui fossero gravati i Luoghi suddetti.
4. Si procederà al più presto alla verificazione generale di tutti i Luoghi componenti il debito pubblico. Si eseguisce questa per mezzo della presentazione dei rispettivi estratti d’inscrizione sul gran libro del debito francese riguardo ai Luoghi liquidati dalla Francia, e per mezzo della ricognizione delle rispettive colonne riguardo a quelli non liquidati; come pure per mezzo degli estratti dei cartularii dell’abbondanza, olio e vino, riguardo agl’impieghi di detti Magistrati.
I Luoghi, di cui risulta che nel tempo dell’Amministrazione francese in Genova e sino alla pubblicazione della presente Legge sono trapassati da un primo possessore ad altri, vengono registrati in cartularii a parte.
Si eccettuano i Luoghi trapassati a titolo di successione ovvero di donazione, qualora però quest’ultima sia anteriore ai 23 settembre dell’anno 1805.
6. La verificazione prescritta all’articolo 4 si effettua nei modi da determinarsi dal Magi strato dei Protettori della Banca. Deve compiersi nel corso di due anni, da principiare al 1° gennaio 1815. I Luoghi dei quali non si presentasse il creditore entro il detto termine rimangono definitivamente annullati.
7. I Luoghi 24537. 54. 19 aggiunti, coerentemente al paragrafo 4 dell’articolo 2°, sono primieramente destinati a dar compimento alle indicate assegnazioni fatte dal Magi strato supremo come segue, cioè 1° per i biglietti di cartulario; 2° per i così detti Coponi dell’Imprestito coattivo dell’anno 1804; 3º per il monte annonario; 4° per gli onorarii dei giudici, anteriori al 1805;
5° per le paghe militari arretrate; 6° per i compratori de beni nazionali, che ne hanno sborsato il prezzo senza averne il possesso; 7° per i mandati di unica corresponsione; 8° per i crediti sulle Corporazioni religiose; 9° per gl’Imprestiti coattivi posteriori all’anno 1797; 10° per i mandati di spese fatte d’ordine del Governo; 11° per i crediti di forniture procedenti da mandati sulla Tesoreria nazionale.
8. Sono fatte inoltre sui predetti 24537.
54. 19 le seguenti ulteriori assegnazioni: 1° per le pensioni religiose, civili e militari anteriori alla riunione del Genovesato alla Francia; 2° per il pagamento dei crediti inscritti nei cartularii della Casa di san Giorgio; 3° per i mandati dei proventi camerali dell’anno 1798, e crediti inscritti nei cartularii della Camera a tutto detto anno 1798; 4° per aggiunta alle Comperette acciò il loro provento attuale abbia col provento degli altri Luoghi la stessa proporzione esistente prima dell’anno 1797 fra i Luoghi delle dette Comperette e quelli della Casa di san Giorgio.
9. I possessori dei titoli enunziati nei due articoli precedenti devono presentarli entro il detto termine di anni due al Magistrato dei Protettori della Banca per ottenerne la corrispondente assegnazione de’ Luoghi, la quale per quelli contemplati nell’articolo 7 vien fatta al ragguaglio stabilito dal Magistrato supremo, colle successive modificazioni però fatte dal Governo francese, e per quelli compresi nell’articolo 8 al ragguaglio legale di lire 194. 4. 4 per Luogo. Chi non avrà presentato i suddetti titoli entro il termine di sopra stabilito di anni due non può essere più ammesso a dette assegnazioni.

TITOLO II. Delle finanze da assegnarsi alla Banca di san Giorgio

10. Sono irrevocabilmente assegnate alla Banca di san Giorgio, come lo erano in passato, e senza pregiudizio delle ulteriori assegnazioni che coerentemente ai diritti dei luogatarii le venissero fatte in appresso, le finanze della Dogana e Portofranco, ossiamo i diritti di entrata e consumo, di transito per mare e per terra, di travaso, di sortita e di ostallaggio, come pure un terzo del totale netto prodotto delle gabelle e diritti privativi del sale e del tabacco. Sono similmente restituiti alla Banca i beni già dalla stessa posseduti e non per anche alienati.
11. Le suddette finanze sono esclusiva mente amministrate e si esigono per conto della Banca dai Protettori della medesima secondo le attuali tariffe, che non si possono in alcun tempo variare dal Governo se non col consenso della maggiorità dei luogatarii o di chi legittimamente li rappresenta, nei modi stabiliti dalla presente Legge, e salvo sempre a favore della Banca l’esatto compenso delle diminuzioni che ne derivassero né suoi introiti.
12. I restanti due terzi del prodotto delle gabelle sale e tabacco saranno versati di mese in mese dal Tesoriere della Banca nella Cassa camerale, rimanendo a carico di questa ultima i pagamenti pattuiti colla Commissione britannica delle prede per le compre dei sali e tabacchi.
13. Il prodotto delle suddette finanze, prelevate le spese di esigenza e quelle per l’amministrazione della Banca, è ripartito alla fine dell’anno fra i luogatarii, per modo che ai luoghi non trapassati in altro possessore durante l’Amministrazione francese in Genova, e sino alla pubblicazione della pre sente Legge, sia corrisposta l’intiera quota risultante dal dividendo, ed agli altri luoghi indicati nell’articolo 5 venga pagato l’interesse fisso di trenta soldi per luogo, tenendo in riserva l’eccedente delle quote di questi ultimi luoghi.
La quota del provento o interesse è determinata per ciascun anno dal Magistrato de’ Protettori entro il mese di febbraio dell’anno successivo, e ne comincia invariabilmente il pagamento il dì 1 marzo.
14. La riserva, di cui all’articolo prece dente, è destinata nel caso di un provento minore di trenta soldi a compiere sino a tale ragguaglio l’interesse fisso dovuto ai detti luoghi come sopra trapassati. Dopo tre anni la metà della riserva, che sopravanzasse all’uso surriferito, si divide fra i possessori dei luoghi non trapassati, conservando sempre l’altra metà, e così successivamente si ese guisce di triennio in triennio.

TITOLO III. Dell’amministrazione della Banca

15. La Banca è rappresentata dal Gran Consiglio dei luogatarii e da un Magistrato di otto Protettori, che ne ha la suprema amministrazione.
16. Il Gran Consiglio di san Giorgio si compone di tutti i luogatarii domiciliati nello Stato, maggiori di venticinque anni, e pro prietarii almeno di cinquanta luoghi, liberi da ogni attergazione o obbligazione, eccetto quelle a favore del Governo. Non può radunarsi in numero minore della metà de’ luogatarii residenti in Genova; è convocato e presieduto dal Magistrato dei Protettori, e delibera alla maggiorità assoluta dei voti.
17. Gli statuti o regolamenti generali della Banca sono sottoposti al Gran Consiglio per averne la definitiva approvazione nella sua sessione ordinaria del mese di febbraio, destinata, a norma delle successive disposizioni della presente Legge, a ricevere il rendi mento del conti dei Protettori. Può però il detto Consiglio essere convocato straordinariamente nel corso dell’anno, quando i Pro tettori lo giudichino opportuno. Le deroghe agli statuti esistenti, le cessioni di diritti ed obbligazioni appartengono esclusivamente al Gran Consiglio sulla proposizione dei Protettori: per le deroghe sono necessarii due terzi almeno de’ voti.
18. Per poter essere eletto al Magistrato dei Protettori è necessario 1º essere cittadino Genovese; 2° avere l’età d’anni trenta compiti; 3° possedere almeno cento luoghi liberi da ogni attergazione ed obbligazione, eccetto quelle a favore del Governo; 4° non avere direttamente né indirettamente alcun interesse nelle finanze cedute alla Banca, il che deve essere affermato con giuramento da ciascun Protettore.
Qualora l’eletto non fosse domiciliato in Genova, deve fissarvi la sua residenza per il tempo in cui dura detta carica.
Non possono essere ad un tempo Pro tettori padre e figlio, suocero e genero, zio paterno e nipote, né più fratelli.
19. I Protettori restano in carica per due anni, e si rinnovano per quarto in ciascun semestre, al 1° gennaio e 1° luglio. Quelli che ne escono non possono essere rieletti se non dopo due anni.
20. Per la prima volta i Protettori sono eletti dai Collegi; e la rinnovazione periodica prescritta dall’articolo precedente non comincia se non alla fine del dicembre 1815, al qual tempo si procede all’estrazione dei primi due che devono escire di carica, e così similmente si eseguisce in giugno e dicembre 1816, sino a che non sia stabilita la vicenda regolare delle sortite per anzianità.
21. Le successive elezioni si fanno, come per l’addìetro, da trentadue elettori. A tal effetto i Protettori, non prima dei 15 né più tardi dei 24 di giugno e dicembre di ciascun anno, scelgono alla pluralità assoluta dei voti ottanta fra i membri del Gran Consiglio. Radunati questi il giorno seguente in numero almeno di cinquanta alla presenza dei Pro tettori, si estraggono a sorte trentadue di loro, i quali immediatamente procedono in seduta permanente a detta elezione. Sono per questa necessari i due terzi de voti.
22. Se taluno degli eletti dimanda ed ottiene la demissione dai Protettori prima di entrare in carica, si passa alla nuova elezione dagli stessi trentadue elettori, il cui numero, se ne mancasse, è compiuto dai Pro tettori medesimi, scegliendoli a tale effetto nel numero degli ottanta nominati a tenore dell’articolo precedente. In caso di morte o demissione ottenuta dopo aver assunto l’esercizio della carica, si provvede provvisoria mente al rimpiazzo dai restanti Protettori sino alla prima adunanza degli elettori, nella quale ne eleggono questi uno di più per il restante tempo. Il surrogato deve avere i requisiti richiesti dall’articolo 18.
23. Il numero legittimo per le adunanze dei Protettori è di sei almeno. Si esige in ogni deliberazione il concorso di sei voti, se il Magistrato è radunato in pieno numero, e quello di cinque se in numero minore.
Sono essi presieduti dal seniore o priore di età.
24. I Protettori hanno la sopraintendenza della Casa di san Giorgio, della Dogana e del Portofranco, e l’amministrazione generale delle finanze assegnate alla Banca, che possono appaltare o conservare in economato.
Hanno similmente la superiore direzione del servigio della Banca medesima; fanno a tal fine i Regolamenti necessarii, ed invigilano alla loro esecuzione. Determinano provvisoriamente, sino ad uno stabilimento definitivo da approvarsi dal Gran Consiglio, il numero e l’onorario degl’impiegati e le altre spese ordinarie e straordinarie. Nomi nano e revocano detti impiegati.
Gli Statuti o Regolamenti generali da loro deliberati sono interinalmente eseguiti sino a che vengano definitivamente approvati o rigettati dal Gran Consiglio, purché non siano contrarii alle leggi esistenti.
25. Hanno la facoltà d’infliggere ai frodatori o contravventori qualunque alle Leggi e Regolamenti delle finanze cedute alla Banca le multe in cui fossero incorsi, da lire cinque sino in cinquanta, o ritenerli in arresto sino a dieci giorni. Formano similmente i processi di tutte le altre frodi che si commettessero come sopra a danno delle suddette finanze, i quali processi sono poi rimessi al Giudice competente per la pronuncia della sentenza, qualora sull’instanza della parte non si faccia luogo a transazione, che è sempre in loro potere di accettare, se lo stimano conveniente.
Il prodotto delle multe e confische pronunciate in seguito di dette frodi resta a profitto della Banca, eccetto le porzioni assegnate dalle leggi e regolamenti agl’impiegati, ai denunziatori, o a chi ne avesse eseguito o procurato l’arresto.
26. Sono tenuti a convocare nel mese di febbraio di ciascun anno il Gran Consiglio della Banca per sottoporgli il bilancio ed i conti dell’anno precedente, accompagnati da un rapporto sulla situazione dello stabili mento e su i diversi rami della loro amministrazione. Il Consiglio, che in tale occasione è presieduto dal decano de’ suoi membri, nomina una Commissione di cinque revisori affine di esaminare questi conti. Per essere revisore si esigono le qualità necessarie per la carica di Protettore.
27. I Protettori forniscono alla Commissione dei revisori le cognizioni e schiarimenti di cui sono richiesti. In seguito di questi la Commissione presenta entro il mese di marzo successivo il suo rapporto al Gran Consiglio, il quale è a tale effetto convo cato e presieduto dalla medesima. Nel caso che detti conti non venissero in tutto o in parte approvati, il Gran Consiglio prende, per assicurare l’interesse della Banca, le de liberazioni che giudica opportune, ed alle quali i Protettori devono conformarsi.
28. Vi sono per il servigio della Banca i seguenti impiegati: 1° un cancelliere, un sotto-cancelliere, ed un giovine o copista per la segreteria del Magistrato de’ Protettori e del Gran Consiglio; 2° un razionale, un sotto-scritturale, e due scritturali bilancisti; 3° un tesoriere ed un giovine della tesoreria; 4° cinque notari e cinque scritturali per altrettanti Banchi, dei quali quattro per i cartularii così detti delle Colonne, ed uno per i depositi; 5° un archivista ed un giovine dell’archivio; 6° un portiere e due traglietti o uscieri.
29. I Protettori determinano le sicurtà ed obbligazioni di Luoghi da prestarsi dai notari, scritturali e tesoriere, sì a favore della Banca che dei particolari i quali avessero danno dalle loro operazioni.

TITOLO IV. Disposizioni generali

30. La Cassa o Tesoreria della Banca è indipendente e separata dalla Cassa camerale e da ogni altra cassa pubblica. Conseguentemente, e come una proprietà privata, è in ogni tempo e per qualsiasi pubblico bisogno inviolabile.
31. I Luoghi della Banca godono di tutti i diritti e privilegi dei quali godevano per l’addìetro i Luoghi della Casa di san Giorgio. Essi appartengono solamente e privativamente a coloro nei quali sono intestati, salve le obbligazioni o attergazioni fatte col consenso espresso dei rispettivi proprietarii, che ne hanno l’intestazione. Nel resto sono liberi ed esenti da qualunque ipoteca, né si possono sequestrare se non se a cagione di dote legittima o debito fiscale.
32. Le obbligazioni o attergazioni dei Luoghi sono permesse tanto a favore della Repubblica che dei privati; sono similmente permesse le instituzioni di dispense e sussidi dotali, come pure li moltiplici che a qualunque proprietario dei Luoghi piacesse di ordinare tanto per atto fra vivi quanto di ultima volontà. Le disposizioni dei testatori rispetto a detti luoghi sono garantite dalla Legge. La presente disposizione non pregiudica al diritto di dividere i moltiplici preesistenti, accordato dalla Legge sull’escorporazione delle famiglie.
33 I depositi legali si fanno a cominciare dal 1° gennaio 1815 nella Banca: essa riceve parimente i depositi volontarii; ed è garante degli uni e degli altri. I depositi appartengono privativamente, come i luoghi, a coloro soltanto nei quali sono intestati, né si possono sequestrare se non per le cagioni indicate all’articolo 31.
34. I Protettori determinano la forma e le cautele necessarie per il biglietto di cartulario da emettersi, affine di facilitare il pagamento del proventi e di rappresentare i depositi che venissero fatti nella Banca.
35. A proporzione delle somme che si trovassero nella Cassa della Banca, sia per la riserva prescritta dagli articoli 13 e 14, sia per proventi inesatti, sia per altro qualsiasi motivo, i Protettori ed il Gran Consiglio avviseranno ai mezzi di prevalersene a vantaggio dei luogatarii, impiegandoli su pegni di generi solidi o con altre operazioni, tali che non possano in alcun caso comprometterne l’interesse.


Dal Palazzo del Governo, li 2 dicembre 1814.
Il Presidente SERRA

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