Riordinamento delle Accademie di belle arti di Parma, Modena e Bologna.
Per approfondire: Cronologia di Modena Dal 1815 ai giorni nostri
6 marzo 1860.
REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL’EMILIA
Considerando che le Belle Arti non possono fiorire quanto conviene all’utile e al decoro della Nazione ove si esercitino in una sfera angusta, nella quale i concorsi poco numerevoli male aiutano gl’ingegni più eletti e favori scono soverchiamente i mediocri;
Considerando doversi ricostituire l’Accademia di Belle Arti di Bologna, già stata sciolta, ed essere necessario assegnarle quel grado eminente che le compete per l’antica reputazione di quella Scuola e che le fu confermato già dal sapiente Governo di Napoleone il Grande;
Considerando essere necessario che si mantengano in fiore le Accademie di Modena e di Parma, che in ogni tempo diedero saggi non dubbi della bontà loro;
Considerando per ultimo che, per la Scuola fondatavi dal celebre Paolo Toschi, l’Accademia di Parma ha naturalmente il primato nell’arte dell’intaglio del rame;
Dietro proposta del Ministro di pubblica Istruzione,
Decreta:
Art. 1. Per le Accademie di Belle Arti esistenti in Bologna, Parma e Modena è stabilito l’ordinamento seguente.
Art. 2. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.
Dato in Modena, il 5 marzo 1860.
FARINI
Il Ministro dell’Istruzione pubblica
A. MONTANARI
STATUTO GENERALE delle Accademie di Belle Arti dell’Emilia
TITOLO I. ISTITUZIONI FONDAMENTALI
1. Le regie Provincie dell’Emilia per tutto ciò che concerne le arti del di segno formano una Provincia sola, di cui è capoluogo Bologna, con tre Accademie di Belle Arti mantenute a spese dello Stato e dipendenti dal Ministero di pubblica Istruzione; ufficio delle quali è
1° promuovere il lustro e l’incremento delle arti del disegno;
2° ammaestrarvi i giovani che vi dimostrano inclinazione;
3° vegliare alla conservazione dei monumenti e delle opere d’arte che appartengono allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, ai pubblici Istituti, ai Corpi morali, procurandone all’uopo dal Governo o da cui spetta gli opportuni ristauri;
4° dare giudizio intorno ad opere di belle arti e alla erezione di nuovi monumenti ed edifizi pubblici.
2. Ciascuna di dette Accademie, che esercita l’attività propria nel suo circondario, e tutte le scuole di belle arti Stato, che sono dipendono in esso, direttamente appartenenti da lei.
3. La prima e principale risiede a Bologna, ed è centro e capo delle altre due. Il suo circondario si compone delle Provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì.
Le altre due sono a Modena e a Parma.
Il circondario della prima si compone delle Provincie di Modena e Reggio, quello della seconda delle Provincie di Parma e Piacenza.
4. L’Accademia di scultura di Carrara, come speciale e posta oltre l’Appennino, non fa parte di questa Provincia: si regge da sé, e da lei dipende la scuola di Massa.
5. Nell’Accademia di Parma risiede la scuola superiore d’incisione in rame per tutta la Provincia, ed è costituita con un direttore e un sufficiente numero di artisti stipendiati dal Governo, i quali non fanno parte del Corpo accademico se non vengono nominati professori attivi od onorarii.
6. Ognuna delle tre Accademie ha una scuola od un Corpo accademico; ed in caso d’adunanze generali della Provincia, i tre Corpi accademici convocati nelle aule dell’Accademia di Bologna costituiscono il gran Corpo accademico dell’Emilia.
7. Il Corpo accademico dell’Emilia ha un Presidente, che è insieme direttore generale delle tre scuole principali della Provincia e di quelle da esse dipendenti; e ciascuna Accademia ha un direttore delle scuole, che insieme ha l’ufficio di Presidente del Corpo accademico locale.
8. I due direttori delle Accademie ove non risiede il Presidente sono Vice-Presidenti nelle adunanze generali della Provincia, delle quali è Segretario il segretario dell’Accademia di Bologna, e Vicesegretarii quelli delle altre Accademie.
9. Il Presidente generale e i di rettori delle singole Accademie debbono essere artisti di primo ordine, e sono nominati dal Governo dietro proposta del Corpo accademico del l’Emilia.
10. Il Presidente non ha obbligo assoluto di residenza nel capoluogo della Provincia, ma è tenuto a visitare di frequente le tre scuole, e in ispecial modo la principale di Bologna, e a dirigerle coll’autorità propria per un consentaneo andamento.
11. In quella delle tre Accademie ove risiede il Presidente non v’è di rettore, facendone egli l’ufficio.
12. Il segretario di quella delle tre Accademie presso la quale risiede il Presidente nei tempi ordinarii e fuori del tempo delle adunanze generali dell’Emilia è segretario altresì per ciò che concerne il Corpo accademico di tutta la Provincia, e per disimpegnare questo ufficio ha un Applicato di 2° o di 5° classe, che lo coadiuva nella parte materiale ed amministrativa, il quale segue il Presidente quando si reca a Bologna per le adunanze generali.
15. Per tutta la Provincia i premi maggiori d’incoraggiamento si danno a Bologna in occasione delle grandi esposizioni e delle adunanze generali dei tre Corpi accademici convocati dal Presidente.
I premi minori si danno agli allievi in ciascuna Accademia per via di concorso.
14. Oltre al giudizio intorno ai premi maggiori, il Corpo accademico dell’Emilia sceglie a pluralità di suffragi i nomi da proporsi al Governo per la nomina del Presidente generale e per quelle dei direttori, dei professori attivi e dei segretarii di ciascuna delle tre Accademie.
15. Quanto ai maestri ed aggiunti per le scuole elementari, non che agli impiegati ed agli inservienti, ciascuna Accademia propone i proprii direttamente al Governo.
16. In caso d’adunanze generali dei tre Corpi accademici in Bologna, i professori attivi degli altri due circondarii e quelli fra gli onorarii la cui presenza si reputasse necessaria a giudizio dei rispettivi Consigli accademici hanno una indennità di via ed una diaria pel tempo che vi si debbano fermare.
17. Queste adunanze generali hanno luogo ordinariamente ogni triennio per le grandi esposizioni e l’aggiudicazione dei premi maggiori, e straordinariamente ogniqualvolta non si potrà provvedere a cose importanti per via di proposte fatte separata mente ai singoli Corpi accademici e da essi separatamente discusse.
TITOLO II. DELL’ACCADEMIA E DEL CORPO ACCADEMICO
1. Ciascuna Accademia si compone di un Corpo accademico, di cui fa parte principale il Corpo insegnante per l’ammaestramento dei giovani.
Il Corpo accademico si compone:
1º di un direttore della scuola che fa l’ufficio di un Presidente;
2° di un segretario;
3° di professori attivi per l’insegnamento;
4° di professori onorarii;
5° di soci onorarii.
2. Il direttore, il segretario e i professori attivi, nominati come è detto nel Titolo I, § 14, hanno voto nelle adunanze. Solamente non ha voto il professore d’anatomia, il quale, considerandosi puramente come scienziato, non fa parte del Corpo accademico.
3. I professori onorarii e i soci onorarii sono nominati dall’Accademia a pluralità di voti.
4. I professori onorarii sono artisti sia della Provincia sia di qualsivoglia altra parte d’Italia, od anche stranieri venuti in fama per eccellenza di opere.
Per l’Accademia di Bologna non possono essere più di 50, per quelle di Modena e Parma non oltrepasse ranno il numero di 20. Per un decimo del loro numero si può prescindere dalla professione di artisti, purché siano scrittori singolarmente esimii in materia di belle arti.
Essi hanno voto nelle adunanze generali, alle quali sono invitati ad intervenire tutti quelli fra loro che si trovano nel luogo ove l’Accademia risiede.
5. I soci onorari sono od artisti o letterati insigni per ingegno ed amore alle arti, od uomini spettabili che in qualsivoglia modo le promuovano o le aiutino o si rendano particolar mente benemeriti dell’Accademia. Il loro numero è indeterminato. Essi non intervengono alle adunanze se non quando l’Accademia ne inviti alcuno per giovarsi del suo consiglio. Nel caso, l’invitato ha voto consultivo od anche deliberativo, secondochè l’Accademia avrà giudicato bene d’accordarglielo.
TITOLO III. ADUNANZE E CONCORSI
1. Le adunanze di ciascuna Accademia sono o private o generali.
Nelle private intervengono col direttore e il segretario i professori attivi e quelli soli tra i professori onorarii che l’adunanza medesima reputasse utile d’invitare.
2. In esse ogni anno si trattano gli interessi più vivi della scuola, si rivede ed approva o modifica il calendario, l’orario, il Regolamento che stabilisce le discipline da osservarsi nei concorsi, e il Regolamento di disciplina interna, per la prima volta proposti dal direttore.
3. Nelle generali intervengono cosi i professori attivi come gli onorarii.
Vi si trattano i maggiori interessi del l’Accademia, si giudica dei concorsi ai premi minori, si fanno le proposte dei nuovi membri onorarii, di nuovi maestri od impiegati od inservienti, si discutono quelle materie per le quali il Governo o il Comune od altri avessero richiesto il voto dell’Accademia.
4. Perché le adunanze generali siano valide, deve intervenirvi più della metà dei membri domiciliati nel luogo ove risiede l’Accademia.
5. Il direttore che presiede ha doppio voto in caso di parità di suffragi.
6. Gli Accademici s’intendono obbligati al segreto intorno ai voti, ai pareri ed alle deliberazioni che concernono i temi da proporsi e i premi da assegnarsi ai concorrenti.
TITOLO IV. UFFICI
Direttore
1. Il direttore deve essere artista di merito conosciuto ed insieme professore del disegno. d’una delle tre l principali arti.
2. Esso come Presidente convoca il Corpo accademico e ne modera le sedute; col consiglio del Corpo insegnante stabilisce, prescrive e regola il metodo d’insegnamento; sceglie gli esemplari da proporsi agli alunni; governa l’interna disciplina della Accademia; promuove gli allievi da una classe all’altra, sentite prima le proposte dei loro istitutori ed osservati i saggi del loro profitto; e può sospendere ed eziandio escludere dalla scuola quelli fra loro che commettessero gravi mancanze contro la disciplina interna della scuola; provvede perché in tutto e da tutti siano osservate le regole prescritte dal presente Statuto.
3. Esso veglia al mantenimento del locale dell’Accademia e delle sue suppellettili. Ha l’amministrazione e la cassa dell’Accademia e, coadiuvato dall’economo aggiunto di segreteria, d’accordo col Corpo accademico, or dina e regola le spese così ordinarie come straordinarie dell’Istituto. Delle ordinarie, che fa coll’assegno annuo dato dal Governo, rende conto al Ministero di pubblica Istruzione entro il giorno 31 ottobre di ciascun anno. Per le straordinarie, imprevedute e necessarie, che potessero occorrere, dimanda facoltà al Ministero medesimo.
4. In caso d’assenza impreveduta del direttore, lo supplisce momentanea mente il più anziano dei professori attivi, coadiuvato dal segretario. Protraendosi l’assenza oltre i dieci giorni, essi debbono convocare i professori attivi in adunanza privata acciocché a maggioranza di voti sia eletto il supplente.
Segretario
5. Il segretario ha grado e voto di professore attivo; deve essere uomo di lettere e possibilmente anche artista.
6. Esso dirama gli ordini del direttore e gli inviti per le adunanze, a cui partecipa e delle quali fa il processo verbale; sorveglia le stampe che si fanno per commissione dell’Accademia; firma insieme col Presidente i diplomi degli Accademici, e li trasmette loro con lettere accompagnatorie; firma pure o fa firmare dal l’aggiunto le schede d’ammissione degli alunni. Tiene la corrispondenza ordinaria colle altre Accademie e coi professori e soci onorarii. Parla pubblicamente in nome dell’Accademia nelle occasioni solenni e ove ne sia richiesto dal direttore; ha in custodia l’archivio, i sigilli, la libreria dell’Accademia, della quale tiene e continua gli atti, registrandovi le cose memorabili che la concernono, i doni, le commissioni, e alcuni cenni sulle vite dei professori defunti.
Economo Aggiunto di Segreteria
7. L’economo aggiunto di segreteria coadiuva il direttore nell’amministrazione dell’Accademia; fa per suo ordine e registra le spese ordinarie e straordinarie, notandone le cifre e conservandone i documenti; ne prepara il rendiconto; tiene l’inventario generale di tutti gli oggetti che esistono nell’Istituto; sorveglia i magazzini e ne tiene le chiavi. Coadiuva inoltre il segretario nelle faccende, d’uffizio e nella custodia delle cose che gli sono affidate.
Professori attivi
8. I professori attivi o insegnanti dipendono dal direttore; sono obbligati alla stretta osservanza dell’orario;
oltre all’ammaestrare i giovani nelle ore debite, curano il buon ordine della scuola e sono mallevadori della conservazione delle cose che in essa si trovano; debbono tenere informato il direttore del contegno e del profitto dei loro alunni; avvisarlo ogniqualvolta per gravi mancamenti fossero costretti ad espellerne provvisoriamente alcuno; additargli quelli che meritassero avanzamento a classe superiore, e quelli che a loro avviso non avessero alcuna attitudine all’arte, acciocché possano essere esortati umana mente a dedicarsi ad altre discipline di più sicuro profitto.
9. Ove ne sia richiesto dal direttore, niun professore può ricusare di porre in iscritto qualsivoglia rapporto fattogli verbalmente.
10. I professori di pittura, scoltura e di disegno delle statue, uno per settimana, dirigono a vicenda la scuola del nudo, ove atteggiano il modello, gli dispongono addosso i panneggiamenti, correggono i lavori dei giovani, e mantengono fra loro la disciplina.
Maestri od Aggiunti
11. I maestri od aggiunti sono per le classi elementari, dipendono dai rispettivi professori, né possono scostarsi dai loro metodi di insegna mento. Essi debbono osservare tutte quelle regole che sono prescritte pei professori.
12. Essi non fanno parte del Corpo accademico ove non siano nominati professori onorarii; ma quando l’ufficio di professore attivo sia dato per concorso, a pari merito fra i concorrenti, il maestro od aggiunto ha diritto di essere preferito.
Ispettore della Galleria e delle Opere pubbliche d’arte
15. L’ispettore è artista o almeno conosciutissimo intelligente di belle arti; e quando sia artista ha lo stipendio, il titolo e le attribuzioni di professore attivo.
14. Dipende dal direttore ed ha la sorveglianza immediata della Galleria, ove risiede in apposito Uffizio e ne fa osservare il Regolamento. Avvisa il di rettore di tutti gli inconvenienti che gli venga fatto d’osservarvi e gli propone quei traslocamenti e quei restauri che giudica opportuni.
15. Invigila inoltre sulle opere d’arte che esistono nei luoghi pubblici, ed appartengono allo Stato o al Comune, a chiese, conventi e corpi morali; e ove le vegga guaste o in procinto di guastarsi o di andare di sperse, ne avvisa il direttore. Ciò fa pure in ordine ai monumenti, acciocché l’Accademia riferisca al Governo per gli opportuni provvedimenti.
16. Dall’ispettore dipendono immediatamente tutti gli impiegati ed inservienti della Galleria.
Restauratore dei quadri e Custode della Galleria
17. La Galleria ha un pittore restauratore, il quale eseguisce quei ristauri ordinarii che sono comandati dal direttore dietro approvazione di una Commissione composta del direttore stesso, del segretario, del professore di pittura, dell’ispettore e di due professori onorarii.
18. Il restauratore ha studio apposito in uno dei locali annessi alla Galleria; è obbligato ai ristauri ordinarii detti disopra, ed è rimborsato delle spese sostenutevi dietro approvazione del direttore.
19. Il custode della Galleria è artista o conosciuto intelligente; di pende dall’ispettore, e lo coadiuva nell’esercizio dell’ufficio suo. Nella Galleria di Modena è affidata in ispecial modo al custode la ricca collezione dei disegni.
TITOLO V. SCUOLE
1. Le scuole dell’Accademia si aprono al cominciar di novembre e si chiudono al finire di giugno.
2. All’aprirsi delle scuole se ne pubblicano il calendario, l’orario, il Regolamento di disciplina interna e quello dei concorsi, stati preventiva mente discussi ed approvati dal Consiglio accademico, e si espongono in una sala ove rimangono a vista d’ognuno per tutto l’anno.
3. Le scuole dell’Accademia altre sono elementari o preparatorie, altre superiori. Le prime tendono a disporre gli allievi a quel ramo delle arti belle a cui vogliono dedicarsi; alle seconde si applicano coloro che di proposito vogliono diventare artisti.
4. Le scuole elementari o preparatorie sono:
disegno d’ornato,
disegno di figura,
disegno d’architettura e prospettiva,
studio preparatorio di scultura.
Le superiori sono:
pittura,
scultura,
architettura,
Ornato,
decorazione,
prospettiva,
scenografia,
paesaggio,
incisione;
oltre alle scuole sussidiarie, quali sono:
disegno dai gessi,
nudo,
anatomia pittorica,
storia applicata al bisogno del l’arte,
e critica artistica.
5. Varie delle materie dette di sopra, per ciò che concerne l’insegna mento, possono essere unite in una sola classe, secondo il maggior vantaggio di ciascuna Accademia in particolare e l’attitudine degli insegnanti;
e oltre ad esse, che si reputano necessarie, possono essere nelle singole Accademie altre scuole speciali, secondo i bisogni peculiari del paese ove l’Accademia risiede.
6. A niuna scuola superiore può passare chi non dia saggio di saper leggere e scrivere correttamente, e di essere a sufficienza istruito nelle inferiori e massime nella corrispondente elementare preparatoria.
7. Gli scolari delle classi superiori sono considerati come scolari dell’Università; e dove nella Guardia nazionale questi formassero separata mente un Battaglione universitario od altro simile Corpo speciale, essi ne farebbero parte; e così in genere godono tutti quei vantaggi che sono concessi agli studenti dell’Università.
8. Oltre gli scolari, l’Accademia ammette alle sue scuole i dilettanti, i quali non hanno obbligo di frequentare assiduamente la scuola, ma nell’interno dell’Accademia debbono osservarne le discipline sotto pena d’espulsione, e possono concorrere ai premi.
9. Si gli scolari che i dilettanti si presentano alla segreteria, e ne ricevono la scheda d’ammissione alla classe in cui debbono fare il loro tirocinio. Ogni allievo poi, terminato il corso regolarmente, ottiene dall’Accademia un certificato d’idoneità, ove è fatta menzione dei lavori da lui meglio condotti, dei premi conseguiti, e di tutto ciò che avrà operato di lodevole nel corso dei suoi studi.
TITOLO VI. SERVIGIO
Custode dell’Accademia
1. Un custode, un numero sufficiente di bidelli e di scopatori, due alabardieri, e almeno due modelli fanno il servigio dell’Accademia.
2. Il custode dipende direttamente dal direttore e dal segretario. È sopra gli altri inservienti e li sorveglia acciocché facciano il debito loro;
sta mallevadore della conservazione di tutte le suppellettili dell’Accademia, che gli sono affidate; cura per quanto lo concerne l’osservanza delle discipline interne, la pulitezza e l’ordine materiale del locale e di ciò che in esso si trova; serba le chiavi delle scuole e le apre e chiude a tempo debito, e nel tempo dei concorsi sorveglia le stanze dei concorrenti.
Bidelli e Scopatori
3. I bidelli mantengono l’ordine materiale e la pulitezza delle scuole; spolverano le suppellettili di maggior riguardo; stanno nella loro sala pronti agli ordini del direttore e dei professori e maestri; portano le lettere e i plichi dell’Accademia; preparano i piani di terra pei modellatori nella sala del nudo, e fanno tutti quei servigi che sono proprii dell’ufficio loro in tutti gli istituti di pubblica istruzione.
4. Agli scopatori è affidata la pulizia dei locali e il servigio grossolano e materiale dell’Accademia e della Galleria. Essi ogni giorno scopano pavimenti e scuole; spolverano mobili ed altri oggetti; apparecchiano ed accendono stufe e lumi, e fanno tutte le fatiche maggiori che sono necessarie alla buona e conveniente conservazione del locale.
5. Così i bidelli come gli scopatori debbono osservare scrupolosamente l’orario, né possono ricusarsi agli ordini dei loro superiori ove si tratti del servigio dell’Accademia.
6. Quelli addetti alla Galleria di pendono in ispecial modo dall’ispettore e dal custode della medesima, ed accompagnano i visitatori nelle sale, sorvegliandoli perché non rechino danno.
Alabardieri
7. Gli alabardieri sono soldati veterani che il Comando dell’esercito mette a disposizione dell’Accademia.
Uno è a servigio della Galleria né può uscire dalla anticamera ove osserva chi entra od esce; l’altro nel l’Accademia fa l’ufficio di portinaio, invigila perché non vi si facciano chiasso o lordure, sia nell’ingresso sia nella corte o nelle adiacenze. Essi dipendono dai rispettivi custodi e superiori immediati.
Modelli
8. I modelli non sono a servigio stabile dell’Accademia, ma vengono riconfermati o mutati di triennio in triennio dal direttore, d’accordo col Consiglio accademico, secondo la idoneità e moralità.
9. Per ogni lezione della durata di due ore percepiscono lire 5 e, cessando dal servigio a triennio non compiuto per cagione di deteriorata salute, hanno diritto ad una gratificazione che il Consiglio accademico stabilirà. Cessando a triennio compito, possono essere gratificati secondo il merito loro a giudizio del Consiglio medesimo.
10. Dipendono dal direttore e dal professore di settimana alla scuola del nudo, i quali li mettono in azione ed acconciano loro addosso le drapperie.
11. Gl’inservienti in genere, meno i modelli, sono nominati dal Governo dietro proposta del Consiglio accademico.
In caso di gravi mancanze possono essere sospesi dal servigio con ritenzione di soldo finché il Governo decida del fatto loro.
TITOLO VII. PENSIONI
1. La Provincia dell’Emilia a spese dello Stato mantiene di triennio in triennio tre giovani pensionati, uno per ciascuna delle tre arti maggiori.
2. Il diritto di pensione s’acquista per via di concorso all’Accademia centrale di Bologna; e tra le città, nelle quali gli allievi possono meglio apprendere l’arte, il Presidente, d’accordo coi direttori delle Accademie ed all’uopo anche coi Corpi accademici, sceglie ove si debba mandare il giovine pensionato, e se lo reputa utile al suo profitto, d’anno in anno lo fa passare da un luogo all’altro acciocché varie maniere d’operare gli divengano famigliari.
3. Ove al concorso niuno dimostri attitudine straordinaria alle artimaggiori, la pensione non è concessa ad alcuno. Pure in questo caso il con corso può avere luogo per le arti minori, per ciascuna delle quali i pensionati si debbono mandare in quelle città ove meglio le si esercitano e dove ne sono più belli esemplari.
4. Oltre a ciò ognuna delle tre Accademie dispone, ove occorra, sulla propria dote d’una somma annua, non minore di lire 2000 per Modena e Parma e 5000 per Bologna, per mandare giovani che ne siano meritevoli, per un trimestre od un quadrimestre, a Firenze od altrove a fare determinati studi prescritti dal direttore, al quale essi dovranno inviargli un saggio di profitto; rimanendo in facoltà del medesimo, d’accordo col Consiglio privato e dietro l’esame di detti saggi, di prolungare ai giovani la pensione provvisoria e di richiamarli a condurre qualche lavoro giovandosi degli studi fatti.
Intorno alle quali pensioni minori si deve osservare che le non debbono essere solo per le arti grandi, ma sibbene anche per le minori dei decora tori, degli orafi, dei cesellatori, degli intarsiatori, degl’intagliatori, degli incisori di medaglie e di cammei, dei fonditori di bronzo e simili, le quali, siccome belle insieme ed atte a procacciare la vita a molti, debbono in ispecial modo essere considerate e promosse.
TITOLO VIII. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Tutti i membri del Consiglio accademico hanno diploma o dal Governo di professori attivi o dall’Accademia di professori onorarii.
2. Il diploma di ciascuna Accademia ha in fronte il titolo dell’Accademia e lo stemma dello Stato e quello del Comune ove essa risiede, ed è munito del sigillo della medesima e firmato dal direttore e dal segretario, o dal più anziano dei professori in caso d’assenza del segretario.
3. Se nelle solennità l’Accademia deve comparire in forma pubblica, i professori attivi e onorarii verranno subito dopo quelli dell’Università, indossando la divisa dell’Accademia ove ne sia stabilita una uniforme per tutta l’Emilia.
4. L’Accademia provinciale di Ravenna, come quella che si regge con piccole spese per opera in parte della Provincia e in parte del Comune e dei privati cittadini, dovrà ricostituirsi colle norme prescritte dal presente Statuto in tutto ciò che sarà compatibile coi suoi mezzi, lasciando pur sempre luogo a maggiore quantità d’uffici onorari per eccitamento al buon volere di quanti la promuovano ed aiutino colla lodevole opera loro; e dipenderà da quella di Bologna, rimanendo in dipendenti quelle Accademie che nell’Emilia appartenessero esclusivamente ai Comuni e da essi fossero mantenute.
5. I concorsi ai grandi premi per tutta la Provincia hanno luogo a Bologna ogni triennio; i concorsi ai premi minori hanno luogo ogni anno in ciascuna Accademia.
6. Le norme da osservarsi pei concorsi ai premi minori saranno stabilite da ciascuna Accademia in adunanza privata: quelle pei concorsi ai premi maggiori e alle pensioni saranno proposte dal Presidente all’adunanza generale della Provincia. Nello stesso modo sarà determinato il numero e la qualità dei premi, ritenendo per massima di dare medaglie pei premi minori e danaro pei maggiori, quandegli allievi al cominciare della loro vita d’artisti abbisognino di aiuti a sostenerne le prime spese.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il presente Statuto avrà valore dopo la prima istituzione delle Accademie, per la quale il Governo procederà liberamente alle nomine, senza veruna proposta di Corpi accademici, ed ove lo reputasse utile, si terrà anche libero di prescindere dalla qualità d’artisti nelle persone che eleggerà a dirigere le Accademie.
Stipendi e Spese annue
Presidente generale delle Accademie dell’Emilia . . . . . Lire 6000
Più per indennità di viaggi . . . . . Lire 1000
Applicato di Segreteria per gli affari della Provincia . . . . . Lire 1200
Spese di cancelleria, posta e simili . . . . . Lire 400
Per le tre pensioni triennali, quando abbian luogo . . . . . Lire 5400
Pei grandi premi ogni triennio . . . . . Lire 4000
I viaggi e le diarie agli Accademici per le adunanze generali e per le ispezioni straordinarie possono essere pagati dallo Stato a richiesta del Presidente.
Accademia di Bologna
Direttore . . . . . Lire 3800
Segretario e Professori di pittura, di scultura, d’architettura e di storia . . . . . Lire 3500
Professori delle altre classi, compreso quello dell’anatomia pittorica . . . . . Lire 3000
Professori sostituti di pittura, scultura ed architettura, ove occorrano . . . . . Lire 2500
Maestri ed Aggiunti per le classi elementari, Ispettore della Galleria, ed Economo Aggiunto di Segreteria . . . . . Lire 2000
Aiuti alle scuole superiori quando occorrano, e Archivista protocollista . . . . . Lire 1200
Amanuense . . . . . Lire 800
Custode dell’Accademia . . . Lire 1000
Bidelli . . . . . . . . . . Lire 800
Scopatori e Portinaio (nel caso che manchi l’Alabardiere) . . . . . Lire 720
Dote annua pel mantenimento dell’Accademia e delle Gallerie, compresovi la spesa dei premi minori e delle piccole pensioni . . . . . Lire 15000
Accademie di Modena e di Parma
Direttore . . . . . . . . Lire 3000
Segretario e Professori di pittura, di scultura, di architettura e di storia . . . . . . . Lire 2500
Professori delle altre classi ed Ispettore della Galleria . . . . Lire 2000
Maestri ed Aggiunti per le scuole elementari, ed Economo Aggiunto di segreteria . . . . Lire 1500
Ristauratore dei quadri, e Custode dei disegni nella Galleria di Modena . . . . . . . . . . Lire 1200
Aiuto al Ristauratore, quando occorra . . . . . Lire 600
Direttore dello Studio d’incisione nell’Accademia di Parma . . . Lire 5000
Artisti impiegati nel detto Studio . . . . . Lire 1500
Custode dell’Accademia . . . . Lire 1000
Bidelli . . . . . . . . . . Lire 800
Scopatori e Portinai (ove manchino gli Alabardieri) . . . . . Lire 720
Dote annua pel mantenimento dell’Accademia e della Galleria, compresovi la spesa dei premi minorile delle piccolo pensioni . . . . . . Lire 10000
AVVERTENZE
Il Presidente generale non percepisce aumento del suo stipendio per la direzione dell’Accademia presso la quale risiede.
Il Direttore della grande Scuola d’incisione in Parma non percepisce aumento del suo stipendio ove il Governo gli affidi anche la direzione di quell’Accademia.
Il Segretario di ciascuna Accademia, quando sia anche Professore di storia, percepisce soltanto lo stipendio di Professore di prima classe, più lire 1000 per la Segreteria.
Quello dell’Accademia ove risiede il Presidente non ha diritto ad aumento di stipendio per la corrispondenza di tutta la Provincia, e solamente in caso di lavoro straordinario può essere compensato con una gratificazione equa, a proposta del Presidente. Lo stesso intendasi per l’Applicato di Segreteria.
Il Governo, trattandosi di fornire le Accademie d’uomini cospicui, si tiene libero di accordare aumenti di soldo ad personam ogni qualvolta lo reputi utile e decoroso.
Gl’impiegati attualmente in attività di servizio in alcuna delle tre Accademie, l’uffizio dei quali venisse a cessare in virtù del nuovo Statuto, saranno conservati cogli attuali stipendi finché il Governo assegni loro altre incombenze.
Visto
Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI
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