Riordinamento dell’Ufficio centrale sanitario

Regio Decreto 14 gennaio 1900, n. 4 Sul riordinamento dell’Ufficio centrale sanitario del Ministero dell’Interno

(GURI n. 15, 19 gennaio 1900)

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Veduta la legge in data 17 dicembre 4899, n.437, con la quale fu approvato, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario 1899-1900;
Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica, ed il relativo Regolamento 9 ottobre 1889, n. 6442;
Visto il Nostro decreto 21 giugno 1896, n. 247;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
L’Ufficio sanitario presso il Ministero dell’Interno veglia sulle condizioni dell’igiene e della sanità pubblica del Regno; propone al Ministro o al Sottosegretario di Stato i provvedimenti necessari alla tutela di esse e ne invigila l’esecuzione nei limiti della propria competenza tecnica; istruisce per la parte tecnica gli affari sui quali debba essere udito il parere del Consiglio Superiore sanitario e presenta al Consiglio medesimo le relazioni degli Uffici amministrativi sugli affari istruiti da questi ultimi; comunica ai competenti Uffici i voti manifestati dal detto Consiglio e propone le misure da adottarsi per l’attuazione di essi; dà il proprio parere, quando sia proscritto dalle leggi o dai Regolamenti ovvero richiesto dagli Uffici amministrativi.

Art. 2.
Gli affari, ora attribuiti alla Divisione IV del Ministero, saranno ripartiti, per la parte che non abbia indole esclusivamente tecnico-sanitaria, fra le Divisioni amministrative. Sugli affari che, per la loro natura, non possano essere risoluti dagli Uffici amministrativi senza tenere presenti le esigenze dell’igiene e della sanità pubblica, le competenti Divisioni dovranno promuovere il parere e le proposte dell’Ufficio sanitario, che poscia presenteranno, unitamente alle proprie relazioni, al Ministro o al Sottosegretario di Stato pei definitivi provvedimenti.
Tutto il personale dell’Amministrazione sanitaria dipenderà dalla Divisione I del Ministero, ma nessun provvedimento relativo ad esso potrà essere adottato senza il preventivo parere dell’Ufficio sanitario.
Questo potrà sempre formulare le proposte che reputerà necessarie al buon andamento dei servizi.

Art. 3.
L’Ufficio sanitario si comporrà di un Ispettore Generale della sanità pubblica, di un Vice Ispettore Generale della sanità pubblica e di tre Ispettori sanitari.
Ai servizi d’ordine occorrenti al detto Ufficio si provvederà con impiegati di 36 categoria del Ministero.
L’Ispettore Generale ed il Vice Ispettore Generale della sanità pubblica formeranno ruolo separato da quello del personale amministrativo del Ministero.
Gli stipendi ad essi dovuti sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d’ordine Nostro, dal Ministro dell’Interno.

Art. 4.
In nomina al grado d’Ispettore Generale della sanità,pubblica sarà conferita con R. decreto, su proposta del Ministro dell’Interno, o al Vice Ispettore Generale della sanità pubblica, ovvero, udito il Consiglio Superiore di sanità, a persona che per opero, o per insegnamento o per servigi resi all’Amministrazione sanitaria del Regno, abbia dato provo di singolare perizia nella pubblica igiene.
Il Vice Ispettore Generale della sanità pubblica sarà nominato con R. decreto, su proposta del Ministro dell’Interno, a scelta fra i medici provinciali che abbiano adempiuto o adempiano le funzioni d’Ispettore sanitario.
Le funzioni d’Ispettore sanitario saranno affidato con decreto Ministeriale, udito l’Ispettore Generalo della sanità pubblica, a medici provinciali.
L’incarico di esercitare le dette funzioni non darà diritto a speciale compenso o potrà, con lo stesso modalità, essere revocato per ragioni di servizio o anche in seguito a domanda dell’interessato.

Art. 5.
Il posto d’Ispettore Generale della sanità pubblica sarà per la prima volta conferito, nell’andata in vigore del presente decreto, all’attuale Direttore Capo della Divisione IV del Ministero, e quello di Vice Ispettore Generale della sanità pubblica allo attuale Capo della III Sezione della Divisione medesima, il quale però non comincerà a percepire lo stipendio annesso alla nuova carica, se non dopo un anno almeno dal giorno del conseguimento di essa, continuando nel frattempo a percepire lo stipendio di cui è provveduto come Capo Sezione di la classe.
Nulla è innovato nella composizione dei Laboratori della sanità pubblica, i quali continueranno a dipendere, per la parte tecnica, dall’Ufficio sanitario centrale.

Art. 6.
È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 14 gennaio 1900.
UMBERTO.

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