Riordinamento dell’Università di Genova
Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri
8 novembre 1814.
GOVERNATORI E PROCURATORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA
Intesa la relazione della Deputazione agli Studi, incaricata di formar un piano generale per l’instruzione pubblica;
Decretano:
1. L’Università di Genova sarà riaperta secondo il consueto nel prossimo mese di novembre. Gli attuali suoi Statuti e Regolamenti continueranno provvisoriamente ad essere in vigore, si rispetto alla direzione degli studi che alla concessione dei gradi nelle Facoltà, salve le modificazioni stabilite nel presente Decreto.
2. Le Scuole, Collegi ed altri Stabilimenti d’instruzione, tanto nella città di Genova quanto nel resto dello Stato, dipenderanno, come in passato, dall’Università, che a taleffetto sarà rappresentata dalla Deputazione agli Studi.
3. Le funzioni attribuite dagli attuali Statuti e Regolamenti al gran Maestro, al Rettore, all’Inspettore ed al Consiglio accademico apparterranno d’ora innanzi alla Deputazione agli Studi, che potrà esercitarle direttamente o delegarle in tutto o in parte, come giudicherà più conveniente.
Le funzioni attribuite ai Decani delle Facoltà continueranno ad essere esercitate dai Decani attuali.
4. Sono conservate sino a nuove disposizioni le cattedre al presente esistenti, le quali continueranno ad essere occupate dagli attuali professori. Potrà per altro la Deputazione agli Studi determinare le variazioni che stimerà opportune rispetto a quelle di dette cattedre il cui oggetto fosse divenuto meno utile dopo i cambiamenti occorsi nel sistema politico dello Stato.
5. Le iscrizioni e diritti per esami, e quelli per i diplomi dei diversi gradi nelle Facoltà sono ridotti al terzo, e si esigeranno a questo ragguaglio nei modi usati in passato.
Il prodotto di dette iscrizioni e diritti sarà diviso, metà fra i professori della Facoltà a cui apparterranno gli studenti che gli avranno pagati, e l’altra metà fra tutti i professori dell’Università che in passato vi partecipavano, compreso il Segretario della Deputazione agli Studi, il quale ne eserciterà pure le funzioni presso le rispettive Facoltà riguardo agli esami ed alla concessione de’ gradi.
6. Il sussidio fornito all’Università dal cessato Governo francese continuerà ad esserle corrisposto nella somma di lire quarantaquattromila, e verrà pagato per quarto, di trimestre in trimestre, dalla Cassa camerale.
7. l’onorario dei professori è fissato provvisoriamente in lire 1600 annue, e quello dei professori aggiunti che hanno cattedra in lire 1000. I professori aggiunti o supplementarii continueranno a ricevere quanto viene loro assegnato dagli attuali Regolamenti.
8. L’Università, oltre gli onorarii de professori e degli altri impiegati presso la medesima, ed oltre le spese della Biblioteca, del Gabinetto fisico, del Museo, del Giardino botanico, ed altre per la propria amministrazione, dovrà provvedere ai seguenti assegni, cioè: 1° lire 4000 per supplimento di dotazione al Collegio; 2° lire 1200 per l’Accademia di scienze e belle lettere; 3° lire 2400 per sussidio all’Accademia di belle arti, metà delle quali destinate a mantenere a Roma quello degli allievi di pittura, scultura, architettura che si sarà più distinto in detta Accademia, e ciò per il tempo e ne modi che verranno determinati dalla Deputazione agli Studi; 4° lire 2000 per mantenere alle Scuole di Parigi, di Londra o d’Edimburgo, a giudizio della predetta Deputazione, quello degli studenti di medicina o di chirurgia che avrà più profittato nello studio di dette scienze, per il tempo e ne modi da determinarsi come sopra.
9. Coerentemente alle disposizioni dei due articoli precedenti, è approvato lo stato generale dei redditi e delle spese dell’Università, da effettuarsi queste dalla Deputazione agli Studi.
10. La predetta Deputazione è similmente autorizzata a dare tutte le altre provvidenze che giudicherà necessarie per l’esecuzione del presente Decreto.
Il Presidente
SERRA
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