Ripartizione dei Collegi elettorali tra le provincie dell’Italia Centrale

Numerazione e ripartizione dei Collegi elettorali tra le varie Provincie; norme relative alle prossime elezioni politiche.

25 gennaio 1860.
REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE DELLE R. PROVINCIE DELL’EMILIA
Visto il Decreto delli 20 gennaio corrente, che ordinò pubblicarsi la Legge elettorale Sarda delli 20 novembre 1859;
Visto quanto è disposto nel Capo 1°, Titolo II, della Legge surriferita;
Sovra proposta del Ministro dell’Interno,
Decreta:

Art. 1. È approvata la quì unita Tabella di ripartizione dei Collegi elettorali delle regie Provincie dell’Emilia.
Art. 2. Le Amministrazioni comunali inviteranno entro il giorno 1° febbraio prossimo venturo col mezzo di pubblico avviso tutti coloro che dalla Legge sono chiamati all’esercizio dei diritti elettorali a fare le dichiarazioni richieste dall’articolo 19 della Legge medesima.
Art. 3. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo il termine assegnato per la pubblicazione dell’invito agli elettori a norma dell’articolo precedente.
Art. 4. Entro ai cinque giorni successivi le Amministrazioni comunali dovranno aver formato le liste elettorali di conformità agli articoli 22 e 25, da tenersi affisse per tre giorni consecutivi a norma dell’articolo 26 e per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29.
Art. 5. Per Giunte municipali s’intendono gli attuali Magistrati nelle
Romagne e i Consigli delegati nelle Provincie Modenesi e Parmensi; e per Sindaco s’intende anche il Capo dei suddetti Magistrati o chi ne faccia le veci.
Art. 6. I funzionarii ed impiegati civili e militari in attività di servizio nelle regie Provincie dell’Emilia equivalgono agl’impiegati e funzionarii nominati dal Re, contemplati nell’articolo 5, § 5°.
Art. 7. Per le Città che hanno più Collegi e pei Collegi da dividersi in più Sezioni, le Amministrazioni comunali ne proporranno il riparto all’Intendente, coll’indicazione del luogo per l’adunanza degli elettori. La proposta sarà trasmessa dall’Intendente generale al Ministro dell’Interno.
Art. 8. Il Ministro dell’Interno è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto, da pubblicarsi nelle forme di Legge.


Dato a Modena, il 25 gennaio 1860.
FARINI
Il Ministro dell’Interno
C. MAYR

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *