Sanzioni contro i renitenti alla leva

Decreto Legislativo del Duce 18 febbraio 1944-XXII, n. 30. Sanzioni di carattere economico-sociale ad integrazione delle disposizioni penali di cui al D.Lgs. 18/2/1944-XXII, n.30

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1944-XXII, n. 30, che commina la pena capitale ai renitenti di leva ed ai disertori in tempo di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, di concerto coi Ministri dell’Interno e della Giustizia;

Art. 1.
Decorsi tre mesi dalla data di latitanza, accertata nei modi di legge dalla Procure militari di Stato competenti per il relativo procedimento, i beni mobili ed immobili, i crediti ed ogni altra attività di proprietà del disertore o del mancante alla chiamata sono confiscati a favore dello Stato, il quale ne dispone a beneficio delle persone, delle famiglie, degli enti danneggiati dall’attività delittuosa dei ribelli.
Le norme di attuazione relative saranno fissate con separato decreto.

Decreta:
Art. 2.
Il provvedimento di confisca è emanato dal Procuratore militare di Stato competente, previo accertamento delle varie attività esistenti a nome del latitante, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia.
Per gli accertamenti in parola i Procuratori militari possono chiedere notizia a tutte le autorità statali, nonché ai notai ed a chiunque altro risulti in condizione di poter fornire elementi utili al riguardo.
Le eventuali copie di documenti o di atti che risultino necessarie ai fini del detto accertamento debbono essere rilasciate in via di urgenza e con esenzione dal pagamento di qualunque diritto o tassa.

Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto si intendono senz’altro vincolati, ope legis, a sequestro i beni indicati nell’articolo 1, e l’autorità giudiziaria militare, competente per il procedimento penale, può, ove ne sia il caso, provvedere alle misure conservative che si rendano necessarie per la tutela dei beni medesimi.

Art. 4.
Dalla stessa data chiunque sia richiesto della sua opera professionale o meno per l’alienazione di attività appartenenti a giovani di classi chiamate o richiamate alle armi o comunque per il compimento di operazioni riguardanti gli stessi beni, deve esigere preventivamente la presentazione di un documento rilasciato dalle competenti autorità militari comprovante la legittimità dell’assenza dal servizio alle armi.

Art. 5.
Gli uffici annonari comunali non possono concedere il rilascio o la rinnovazione di tessere al nome di persone appartenenti alle classi chiamate o richiamate alle armi, se non dietro presentazione dei documenti indicati nell’articolo precedente.

Art. 6.
Ogni violazione agli obblighi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2 ed ai divieti contenuti negli articoli successivi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 18 aprile 1944-XXII
MUSSOLINI
Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI
Il Ministro dell’Interno: BUFFARINI
Il Ministro della Giustizia: PISENTI
Visto il Guardasigilli: PISENTI

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