Sistema d’importazione ed esportazione di sete, cotoni e lane del 1817

Nuovo sistema d’importazione ed esportazione di sete, cotoni e lane, e relativa tariffa di dazio.

2 ottobre 1817.
IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.
NOTIFICAZIONE.
Con sovrane risoluzioni 1.º d’aprile, 28
giugno e 2 agosto prossimi passati S. M. I. R. A., sul rapporto dell’aulica commissione di commercio, si è degnata di stabilire per tutta la monarchia un nuovo sistema d’importazione ed esportazione di sete, cotoni e lane.
In esecuzione delle dette sovrane risoluzioni viene determinato quanto segue:
1. Dal giorno della pubblicazione della presente è posta in attività la nuova tariffa annessa a piedi di questa notificazione, da osservarsi per tutte le importazioni ed esportazioni degli articoli ivi descritti su tutta la frontiera verso l’estero.
2. Il commercio o sia la circolazione interna dei detti articoli è intieramente libera tra le antiche provincie della monarchia e quelle nuovamente acquistate, eccettuati l’Ungheria,
la Transilvania, la Dalmazia, l’Istria ed i porti franchi di Trieste e Fiume unitamente ai loro rispettivi territori situati fuori della linea doganale. I singoli carichi di dette merci sono soltanto soggetti alla visita degli agenti delle dogane situate lungo le linee intermedie, i quali debbono riconoscere se nei trasporti non vi siano compresi altri generi soggetti a dazio.
3. Il color rosso usato per le cifre di alcuni articoli di nota il divieto d’importazione ed esportazione da osservarsi in tutta la monarchia per gli articoli medesimi.
I divieti d’importazione di alcuni generi indiziati o dichiarati nelle tariffe non sono assoluti, e lasciano anzi la facoltà ai particolari d’introdurne a proprio uso contro licenza. In questo caso sarà pagato per le merci di seta il dazio fissato nella tariffa, e per le merci di cotone e di lana quello del 6o per cento sul valore da indicarsi per ogni volta dall’impetrante stesso. L’uffizio delle dogane, presso il quale dovrà essere daziata la merce introitata mediante licenza, è autorizzato ad aumentare il valore indicato dalla parte ogni qual volta lo trovasse troppo basso.
Rimarrà però libero alla parte o di cedere la merce così stimata all’ufficio delle dogane, o di pagarne il dazio in ragione del 6o per cento, oppure, se essa credesse esagerata tale stima, di chiedere che venga nuovamente peritata la merce da esperti imparziali; ciò che dovrà ammettere l’ufficio delle dogane, e la parte, oltre ad incontrare le spese occorse in questa perizia, dovrà senz’altro pagare l’eccedente del dazio che ne risulterà.
4. L’importare dei diritti delle diverse qualità di seta e delle merci di cotone si esige sul peso brutto, compresi il filo, la carta e le assi sopra le quali saranno piegate; delle merci di lana poi sul loro imballaggio proprio, compresivi pure la carta, i cartoni, le assi, le tavolette ed i piombi.
5. Se però entro cinque giorni dalla pubblicazione venisse provato dai libri commerciali regolarmente tenuti, che simili mercanzie siano state commesse nell’estero innanzi alla pubblicazione della presente tariffa, e che la commissione data non potesse essere ritrattata, ne sarà permessa l’importazione, osservando le discipline sin qui vigenti.
6. Le merci di lana, di cotone e di seta forestiere depositate nei magazzini doganali dovranno entro tre mesi dalla pubblicazione della presente essere rispedite per l’estero, o ritirate in consumo contro pagamento del dazio d’entrata finora vigente.
7. Il commercio delle merci di lana, di cotone e di seta forestiere già daziate o da daziarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della tariffa, a tenore del precedente artico lo, sarà limitato alle provincie del regno lombardo-veneto e del Tirolo. Perché poi le manifatture nazionali della detta natura non corrano-pericolo di essere confuse con le forestiere, e non abbiano da soffrire impedimento nella loro circolazione per le antiche provincie della monarchia, dovranno essere i tutte scortate dal solito certificato d’origine.
8. Del resto si stabilisce contemporanea mente il dazio di transito, tanto per le di verse qualità di sete, quanto per le loro manifatture in generale e senza distinzione, a 3′ fiorini e carantani 2; per centinajo, peso brutto di Vienna, di modo che l’importo del detto dazio di transito una volta pagato (il quale ridotto a peso e a moneta corrente del regno lombardo-veneto vi si esigerà a ragione di lire 14. 11 per quintale metrico), non si potrà esigere più alcun altro dazio di transito di queste merci proseguenti la loro destinazione nel traversare il territorio della monarchia austriaca.
L’imperiale regia direzione delle dogane delle privative e dei dazi di consumo è in caricata dell’esecuzione.”
Milano, il 2 ottobre 1817.
IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.
cose MELLERIO, Vicepresidente
REDAELLI, Consigliere


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