Società promotrice dell’industria nazionale

Statuto Organico della Società promotrice dell’industria nazionale in Torino del 1869

Per approfondire: Cronologia di Torino

Art. 1.
È instituita in Torino una Società promotrice dell’industria nazionale.
Essa ha per iscopo di fare in Torino, in ogni anno, una esposizione parziale o generale dei prodotti dell’industria agraria e manifattrice italiana.
Si propone anche di prestare il suo concorso a una grande esposizione industriale di Torino nell’anno 1871, e più precisamente nell’epoca cui sarà aperto al pubblico il traforo del Moncenisio, offrendo a tal uopo al Governo la sua cooperazione.
Si riserva, dietro gli opportuni studi, di stabilire in Torino una mostra permanente di saggi per quelle industrie a cui la giudicherà poter essere profittevole.
Art. 2.
I Soci contraggono l’obbligazione triennale di una quota annua di lire 50, da versarsi in due rate eguali, l’una non più tardi del mese di febbraio, l’altra entro tutto agosto.
La prima rata del primo anno si paga all’atto della sottoscrizione.
L’obbligazione del Socio s’intende rinnovata di triennio in triennio, ove nel primo semestre del terzo anno il Socio non dichiari per iscritto di ritirarsi.
Art. 3.
Le quote sociali sono conferite a titolo gratuito; tuttavia i Soci hanno i seguenti diritti:
1° Di ricevere un esemplare di tutte le pubblicazioni della Società, mandandolo a ritirare all’Ufficio sociale;
2° Di essere preferiti a parità di condizioni, e sotto il prudente apprezzamento della Direzione sociale, nella destinazione degli spazi per la mostra delle loro merci;
3° Di avere libero accesso personale alla visita delle esposizioni ordinate dalla Società, oltre a dieci biglietti d’invito pei membri della famiglia del Socio.
L’esercizio di questi diritti è subordinato all’osservanza dei Regolamenti interni della Società, ed è sospeso per il Socio che non abbia soddisfatto alla sua obbligazione semestrale.
Art. 4.
I Municipi e gli altri Corpi morali, che si iscriveranno come Soci, avranno facoltà di delegare una persona che eserciti a nome loro i diritti di Socio.
Quelli poi fra i detti Corpi morali, come pure i privati, che facessero speciali largizioni alla Società, potranno ottenere dalla Direzione quei particolari favori e vantaggi, che saranno determinati dai Regolamenti interni, senza che possa mai venir leso il diritto individuale di alcuno degli altri Soci.
Art. 5.
Alle esposizioni ordinate dalla Società sono ammessi i prodotti d’ogni terra italiana, sotto il giudizio inappellabile di una Commissione eletta dalla Direzione sociale.
Sono pure ammessi, sotto le stesse norme, i prodotti degli industriali italiani stabiliti all’estero.
Art. 6.
Gli esponenti non Soci debbono pagare la somma di L. 25 per ciascuna esposizione, cui intendono di partecipare.
Avranno anche l’entrata libera per sé, e cinque biglietti di invito per la famiglia.
Art. 7.
Ogni espositore, senza distinzione, debbe accompagnare i suoi prodotti con una dichiarazione per doppio originale, da lui firmata, esprimente la qualificazione dei prodotti, il loro prezzo di vendita, e la fabbrica in cui sono stati lavorati. L’uno degli originali sarà ritenuto negli archivi della Società; l’altro sarà restituito col visto della Direzione sociale all’espositore coll’annotazione dello spazio destinatogli, e servirà di titolo per il ricupero degli oggetti al fine dell’esposizione.
Art. 8.
Le spese di trasporto e di collocamento, e la custodia degli oggetti sono a carico dell’espositore.
Art. 9.
Negli ultimi giorni di ciascuna esposizione, la Direzione potrà permettere, sotto la forma di fiera, la vendita di quei prodotti che gli espositori intendono di liquidare. Uno speciale Regola mento determinerà in tal caso le opportune norme.
Art. 10.
L ‘amministrazione della Società è affidata ad una Direzione composta di un Presidente, e di dodici Consiglieri, uno dei quali sarà l’Economo, nominati dall’assemblea generale dei Soci a maggioranza assoluta.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili.
Dopo il primo triennio i Consiglieri si rinnovano per terzo ogni anno per via di sorteggio.
Art. 11.
Le funzioni dei Membri della Direzione sono gratuite.
Sulla proposta del Presidente verranno dalla Direzione nominati a maggioranza di voti un Segretario contabile ed un Custode, con quello stipendio che sarà giudicato conveniente.
Nello stesso modo verranno accettati gli altri impiegati di cui occorra il bisogno.
Art. 12.
Il Presidente dirige le adunanze della Società e della Direzione, e la rappresenta in tutti gli atti.
In caso di assenza è rappresentato dal Consigliere anziano.
Art. 13.
Nel principio d’ogni anno è convocata regolarmente dal Presidente l’assemblea generale dei Soci.
Potrà anche essere convocata straordinariamente per speciale deliberazione della Direzione, o sull’istanza scritta di venti Soci.
La convocazione si fa con avviso pubblicato almeno dieci giorni prima nel Giornale ufficiale, ed in quegli altri che saranno designati dalla Direzione.
L’ordine del giorno sarà visibile alla sede della Società.
Tutti i Soci hanno diritto di intervenire e di votare; possono farsi rappresentare da un altro Socio, in modo però che ciascheduno presente non possa mai avere più di dieci voti.
Art. 14.
L’assemblea generale delibera i bilanci, ed approva i conti e i Regolamenti della Società.
Nell’assemblea generale il Presidente è assistito da quattro Scrutatori, tratti a sorte fra i presenti, i quali firmeranno col Presidente il relativo verbale.
Art. 15.
Le adunanze non possono deliberare in una prima convocazione, se non interviene almeno la metà dei Membri. Però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Membri intervenuti.
Art. 16
La Società s’intenderà costituita quando vi siano almeno centoventi Soci sottoscritti per assicurare un’entrata annuale di lire seimila.
Art. 17.
L’attuale Amministrazione durerà in carica fino alla convocazione dell’assemblea generale dei Soci, la quale dovrà aver luogo subito dopo raggiunto il numero dei Soci sovra indicato, e l’approvazione del presente Statuto.
Art. 18.
In caso di scioglimento della Società, i suoi fondi saranno versati in quello Stabilimento di pubblica beneficenza che sarà determinato dall’assemblea generale.

Visto d’ordine di S. M.
Il Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio
A. CICCONE.

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