Statuto del Banco di Napoli del 1895

Testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Napoli del 1895

TITOLO I. Disposizioni generali.

Art. 1.
Il Banco di Napoli è un pubblico Stabilimento di credito, sottoposto alla sorveglianza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ed è governato dal presente statuto.
Art. 2.
La universalità degli interessi del Banco è rappresentata dal Consiglio generale, che sopraintende alla stretta osservanza dello statuto e dei regolamenti.
Art. 3.
L’Amministrazione centrale del Banco è in Napoli.
Art. 4.
Il Banco ha sedi in Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino:
ed ha succursali nelle Provincie di Avellino, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cagliari, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno e Venezia, con facoltà di crearne altre, e di sopprimerme alcune, tranne le sedi istituite per legge.
Ha facoltà di avere Agenzie e Rappresentanze proprie in quei luoghi del Regno che stimerà opportuno.
Art. 5.
Ogni succursale del Banco, esistente in città la cui popolazione abbia raggiunto il numero di centomila abitanti, dovrà essere convertita in sede, quando dia un utile netto annuale maggiore di lire 300,000, per tre anni consecutivi.

TITOLO II. Operazioni.

Art. 6.
Le funzioni del Banco di Napoli sono ripartite nei seguenti rami:
1. Emissione di biglietti al portatore, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi che regolano tale funzione, 2. Emissione di titoli nominativi;
3. Conti correnti ad interesse o senza;
4. Credito fondiario;
5. Credito agrario;
6. Monte di Pietà.
Art. 7.
Il Banco emette:
a) biglietti pagabili in contanti al potatore ed a vista, nei modi stabiliti dalle leggi che regolano tale funzione;
b) fedi di credito da lire 50 in sopra, al nome di particolari, di Società o di pubbliche Amministrazioni, trasmissibili con semplice firma o per girata;
c) polizzini non oltre le lire 50, trasmissibili come sopra;
d) vaglia cambiarii, trasmissibili per sola firma o per girata;
e) assegni bancari al portatore ed all’ordine;
f) delegazioni di pagamento sopra i propri Stabilimenti pel servizio governativo.
Art. 8.
Le somme depositate nel Banco non potranno essere sequestrate, salvo le disposizioni per le polizze o fedi di credito disperse.
Le fedi di credito e le polizze di Banco non potranno essere sequestrate se non nei casi e nei modi con cui può essere sequestrato il danaro contante.
Art. 9.
Il Banco sconta:
a) pagherò cambiarii e cambiali tratte;
b) cedole (coupons) delle cartelle del Debito pubblico italiano, degl’Istituti di Credito fondiario del Regno, e di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato;
c) buoni del Tesoro;
d) semestri di rendita sopra titoli motivati del Debito pubblico e del proprio Credito fondiario.
Art. 10.
Il Banco fa anticipazioni sopra deposito di:
a) titoli del Debito pubblico dello Stato, e di altri titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato medesimo;
b) cartelle degl’Istituti di Credito fondiario del Regno;
c) titoli di prestito ai Comuni, alle Provincie ed agli Stabilimenti pubblici, quando siano stati regolarmente emessi ed abbiano scadenze fisse, cosi per l’interesse come per le quote di riscatto, fino alla concorrenza di tre quarti del loro valore corrente e purché siano quotati in Borsa;
d) azioni ed obbligazioni d’Imprese industriali, alle quali lo Stato abbia garantito un interesse od un prodotto determinato, sia stata già versata almeno una metà del loro valore nominale, e ciò fino a tre quarti del loro valore corrente, e purché siano quotate in Borsa;
e) ordini in derrate purché, oltre la firma del traente, ve ne siano altre due accettate dalla Commissione di sconto;
f) note di pegno dei certificati di deposito di merci e derrate (narrants) rilasciati da Magazzini generali a ciò legalmente autorizzati;
g) semestri di rendita sopra titoli dello Stato e del proprio Credito fondiario.
Art. 11.
Il Banco, nei suoi Monti di Pietà, fa prestiti sopra pegno di verghe o di oggetti di oro e di argento; sopra brillanti, diamanti e perle; sopra metalli rozzi e su tessuti nuovi ed usati, e sopra mercanzie delle quali sarà formato ogni anno un elenco dal Consiglio di amministrazione.
Le relative cartelle di pegno saranno considerate al portatore, non ostante
qualunque indicazione o nome vi sia scritto.
Art. 12.
Il Banco riceve versamenti: e
a) in conto corrente ad interesse, pagando i mandati ed assegni (checks)
sulle somme versate; –
b) in conto corrente senza interesse alcuno, anche con volture di partite, da potersi ritirare con assegni o mandati;
c) sulle fedi di credito di cui all’art. 7, che restano così invertite in madre fedi, sulle quali si operano i rimborsi mediante polizze notate, o mandati tratti e firmati dall’intestatario.
Art. 13.
Il Banco accetta in custodia depositi volontari di titoli e documenti, di verghe, monete di oro o di argento, di gioie ed altri oggetti preziosi di qualunque sorta.
Art. 14.
Il Banco, per conto di privati, di Banche, Società o pubblici Stabilimenti, s’incarica dell’incasso degli effetti, nei propri Stabilimenti, o presso i suoi rappresentanti o corrispondenti.
Art. 15.
Acquista divisa estera ed effetti pagabili fuori d’Italia, ed apre conti correnti con Stabilimenti esteri nei casi speciali di rifornire le sue casse di riserva metalica.
Art. 16.
Il Banco esercita il Credito fondiario ed il Credito agrario, secondo le leggi e i regolamenti in vigore.

TITOLO III. Amministrazione.

Art. 17.
L’Amministrazione del Banco è affidata ad un Consiglio centrale di amministrazione, presieduta dal direttore generale, sotto la suprema vigilanza del Consiglio generale.

SEZIONE I. – Consiglio generale.

Art. 18.
Il Consiglio generale del Banco di Napoli si compone:
per Napoli, del sindaco della città, del Presidente della Camera di commercio, e di dodici delegati eletti, quattro dal Consiglio provinciale, quattro dal Consiglio comunale e quattro dalla Camera di commercio;
per Bari, di sei delegati eletti, due dalla Camera di commercio, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale;
per tutte le altre Provincie napoletane, cioè Acquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo, di un delegato eletto dal Consiglio provinciale;
per le sedi (escluse Bari e Napoli), di due delegati eletti dalla Camera di commercio del Comune nel quale è posta;
per le succursali, quando le operazioni da esse compiute producano, almeno per un triennio, un utile netto annuo di 100,000 lire, di un delegato eletto dalla Camera di commercio del luogo nel quale sono poste. Le succursali che hanno attualmente una rappresentanza la conservano, quantunque non si trovano nelle condizioni sopra indicate.
I membri elettivi del Consiglio generale potranno essere scelti anche fuori del propio seno, dai Consessi chiamati all’elezione. È fatto obbligo ai Corpi che eleggono più di un delegato di nominarne una metà fuori dei loro componenti e fuori degli altri Consessi chiamati alla elezione.
Fanno parte altresì del Consiglio generale il direttore generale ed i due consiglieri di amministrazione.
Art. 19.
Il direttore generale, i due consiglieri di Amministrazione, ed i delegati ai Consigli d’amministrazione, non hanno voto deliberativo nell’esame dei conti ed in ogni affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori.
Art. 20.
Sono considerati come dimissionari quei membri che per cinque sedute consecutive non intervenissero nel Consiglio generale, a meno che non abbiano ottenuto un regolare congedo.
Art. 21.
Il Consiglio generale si rinnoverà per metà ogni triennio.
Nel primo triennio si procederà per via di sorteggio. I membri uscienti sono rieleggibili.
Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.
Art. 22.
Il Consiglio generale si riunisce in Napoli nel primo quadrimestre di ogni anno in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutt’i giorni della sessione.
La durata della sessione non può eccedere i trenta giorni. Può prorogarsi ancora per altri dieci giorni a richiesta di quattro dei suoi componenti presenti.
Art. 23.
Il Consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria, sia direttamente dal Governo, sia sulla domanda sporta al Governo dal Consiglio centrale d’amministrazione, ovvero dal presidente d’accordo con quattro membri del Consiglio generale.
In tale dimanda saranno indicate le materie per le quali la convocazione straordinaria si crede necessaria.
Art. 24.
Nelle sessioni ordinarie nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio generale sopra affari che non siano prima inscritti all’ordine del giorno.
Quest’ordine del giorno sarà per la prima volta formato dall’Autorità che convoca il Consiglio generale. Costituito che sarà il Consiglio generale, formerà esso medesimo i successivi ordini del giorno, con intelligenza dell’Ufficio preposto alla vigilanza governativa sugli Istituti di credito.
Art. 25.
Nelle sessioni straordinarie saranno messe all’ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali fu autorizzata la convocazione.
Art. 26.
Il Governo può fare inserire nell’ordine del giorno le proposte che credesse far discutere nell’adunanza generale del Consiglio; e, sentito il Consiglio centrale di amministrazione o sulla sua domanda, può vietare che vi siano inserite quelle che fossero contrarie allo statuto del Banco, alle leggi o agli interessi generali dello Stato.
Art. 27.
Qualora alla prima convocazione del Consiglio generale non siano presenti la metà più uno dei componenti, si procederà ad una seconda convocazione, la quale sarà valida qualunque sia il numero degl’intervenuti, purché non minore del terzo.
Della seconda convocazione sarà per lettera dato avviso al domicilio di tutti i componenti il Consiglio. L’avviso sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Tra la data della pubblicazione dell’avviso e l’adunanza dovranno intercedere almeno 15 giorni.
Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all’ordine del giorno della prima.
Art. 28.
Il Consiglio generale ha la suprema vigilanza sull’indirizzo amministrativo del Banco.
Delibera sulle proposte di modificazioni che il Consiglio centrale di amministrazione intende apportare allo statuto ed al regolamento, salvo l’approvazione del Governo.
Delibera sull’istituzione o la soppressione delle sedi e succursali, salvo l’approvazione del Governo.
Delibera sull’alienazione o permuta dei beni patrimoniali del Banco.
Discute ed approva i conti annuali che gli saranno presentati dal Consiglio centrale di amministrazione e dai censori unitamente ad una relazione sull’operato nell’anno e sui miglioramenti che l’esperienza abbia suggerito. La relazione dev’essere accompagnata dai prospetti dimostrativi delle alienazioni, transazioni e sofferenze, e delle operazioni di Credito fondiario ed agrario.
Delibera sui ruoli organici del personale, sui mutamenti che vi si possono introdurre, e sulla proposta di qualunque spesa straordinaria. Nei casi urgenti può provvedere il Consiglio centrale di amministrazione, salvo l’approvazione del Consiglio generale.
Stabilisce le norme per le pensioni di ritiro e per gli assegni di aspettativa.
Approva e quindi rende esecutorii i bilanci preventivi preparati dal direttore generale e discussi dal Consiglio centrale di amministrazione.
Nomina quattro delegati e due supplenti a far parte del Consiglio centrale di amministrazione; due delegati ed un supplente a far parte del Consiglio di amministrazione di ciascuna sede; un solo delegato ed un supplente a ciascuna succursale del Banco.
Nomina due censori ed un supplente presso il Consiglio centrale di amministrazione, ed un censore ed un supplente presso il Consiglio di amministrazione di ciascuna sede; e fissa l’indennità dovuta a ciascuno per le proprie funzioni.
Nomina la Commissione per l’esame del bilancio e le Commissioni speciali per le inchieste e le verificazioni che stimerà opportune.
Delibera infine su quegli affari che il Consiglio di amministrazione giudicherà di presentargli.
SEZIONE II. – Consiglio centrale d’amministrazione.
Art. 29.
Il Consiglio centrale di amministrazione si compone del direttore generale, che ne è il presidente, di quattro delegati scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri, e di due Consiglieri di amministrazione nominati dal Governo.
Tutt’i membri del Consiglio generale, salvo i casi d’incompatibilità previsti dal presente statuto, possono far parte del Consiglio centrale di amministrazione.
Art. 30.
I delegati elettivi del Consiglio centrale di amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.
I supplenti sono chiamati a surrogare i delegati che cessassero dalle loro funzioni per morte o dimissione, o che, per assenza temporanea o altro impedimento dichiarato, non potessero intervenire alle tornate del Consiglio.
Art. 31.
Il Consiglio si aduna almeno una volta la settimana in tornata ordinaria, e chiama per l’ufficio di segretario uno degl’impiegati del Banco.
Art. 32.
Il numero dei presenti, perché una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di cinque.
Art. 33.
Le deliberazioni del Consiglio centrale di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, e nei processi verbali, che dovranno essere firmati da tutt’i membri presenti all’adunanza, sarà fatto constatare il voto affermativo o negativo dato da ciascuno di essi. In caso di parità di voti
prevale quello del presidente.
Art. 34.
Il Consiglio centrale di amministrazione, sul rapporto del direttore generale:
Stabilisce i ruoli organici e i relativi stipendii, da essere sottoposti all’approvazione del Consiglio generale.
Forma la terna per i direttori delle sedi di nomina del Governo.
Nomina i direttori delle succursali, gl’ispettori e tutti gli altri impiegati, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Destina, sospende, mette a riposo e destituisce i medesimi.
Delibera sull’opportunità e convenienza di istituire Agenzie.
Delibera sullo schema di bilancio preventivo e sul consuntivo da sotto porre all’approvazione del Consiglio generale. Esamina ed approva tutt’i bilanci di scrittura, e gli stati di situazione da pubblicarsi per le stampe.
Ordina, approva e modifica i regolamenti esecutivi e le istruzioni di massima.
Determina le cauzioni che debbono essere prestate dagl’impiegati che sono responsabili.
Osservate le speciali disposizioni di legge, stabilisce la ragione dello sconto e quella dell’interesse sopra tutte le operazioni di collocamento dei capitali del Banco, e sulle somme che si versano in conto corrente, dandone avviso
al pubblico.
Ripartisce il fondo disponibile alle operazioni di sconto ed alle altre operazioni del Banco.
Esamina, udito, ove ne sia il caso, l’ispettore incaricato del Contenzioso, lo stato delle liti, e decide se debbano introdursi o continuarsi, ovvero se meglio convenga venire ad una composizione; in questo caso ne stabilisce i termini.
Ordina la verificazione del portafoglio, dei valori e le visite straordinarie di cassa.
Approva l’albo degli avvocati e procuratori del Banco e li nomina per la difesa delle cause.
Autorizza i progetti di nuove costruzioni dopo che ne fu approvata la spesa, ne determina i modi di esecuzione e nomina gli ingegneri cui vanno affidati.
Delibera, infine, su tutti gli affari dell’Amministrazione non devoluti al direttore generale o ai direttori degli Stabilimenti.
Art. 35.
L’ufficio di delegato al Consiglio centrale d’amministrazione è incompatibile con quello di delegato ai Consigli locali delle sedi o succursali.

SEZIONE III. – Direttore generale e Consiglieri d’amministrazione.

Art. 36.
Il direttore generale viene nominato con R. decreto, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
Art. 37.
Esso ha la rappresentanza del Banco; ne dirige e regola gli affari; sopraintende, a termini dello statuto, all’esecuzione del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio centrale d’amministrazione.
Convoca e presiede il Consiglio centrale d’amministrazione.
Fa parte del Consiglio generale.
Ha la corrispondenza col Governo e con tutti i capi d’amministrazione.
Provvede all’ordinamento generale del servizio.
Prepara i bilanci di previsione.
Emette tutte le ordinanze di urgenza per la regolarità del servizio, facendone rapporto al Consiglio centrale di amministrazione nella prima tornata.
Firma tutti gli ordinativi, polizze e mandati di pagamento, ai termini dei regolamenti.
Propone al Consiglio centrale di amministrazione la nomina, sospensione, revoca e destituzione degl’impiegati.
Destina i consiglieri di amministrazione a sopraintendere a quelle operazioni alle quali egli crede delegarli più specialmente.
Accorda i congedi ai funzionari ed impiegati del Banco, non eccedenti un mese e non più di una volta all’anno. I congedi che oltrepassano il mese non sono accompagnati da stipendio, eccetto che per cagione di malattia.
Dispone le verifiche del portafoglio e le sorprese di cassa, quando lo creda necessario, indipendentemente da quelle che possono eseguire i censori.
Ordina sul rapporto e parere dei direttori degli Stabilimenti dell’Istituto la restituzione dei valori per le fedi di credito, polizze, polizzini, libretti di Cassa di risparmio ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalità e le cautele richieste dai regolamenti.
Destina i difensori pei giudizi di urgenza, scegliendoli fra quelli ammessi nell’albo di cui all’art. 34.
Destina del pari gl’ingegneri pei lavori di riparazione di urgenza, scegliendoli dall’albo approvato.
Art. 38.
Al direttore generale è vietato di concedere sconti o anticipazioni.
Art. 39.
In caso di assenza o di altro impedimento, il direttore generale sarà supplito da un consigliere governativo di amministrazione in ordine di anzianità.
Art. 40.
I consiglieri di amministrazione governativi sono due. Essi vengono nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
Fanno parte del Consiglio generale, e del Consiglio centrale d’amministrazione, con voto deliberativo.
Sopraintendono a quelle operazioni ed uffizi cui il direttore generale crede delegarli più specialmente.

SEZIONE IV. – Censori.

Art. 4 l.
Presso il Consiglio centrale d’Amministrazione sono due censori ed un supplente; e presso ciascuna delle Sedi ve n’è uno solo, con un supplente.
Essi vengono nominati dal Consiglio generale.
Durano in uffizio un anno, e sono rieleggibili.
Le loro funzioni saranno retribuite con indennità da fissarsi del Consiglio generale.
Art. 42.
È uffizio dei censori d’invigilare nelle rispettive sedi sull’esecuzione delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle disposizioni del Banco, La loro vigilanza si estende a tutti gli Uffizi dello Stabilimento.
Non debbono intervenire nelle Commissioni di sconto.
Hanno facoltà d’intervenire con voto consultivo alle tornate del Consiglio centrale d’amministrazione, e di fare inserire nei processi verbali dell’adunanza i loro avvisi; di esaminare i registri e i portafogli; di verificare le casse in presenza di due testimoni, coi quali firmeranno il processo verbale; e di fare le proposte che crederanno utili.
Art. 43.
Chiuso il conto dell’esercizio annuale, tutti i censori si riuniscono a Napoli, in Comitato, per esaminare i conti parziali di ciascuna Sede ed il bilancio generale dell’Istituto; e riferiscono di tutto, con apposita relazione scritta, nell’adunanza del Consiglio generale.
Art. 44.
Il Comitato dei censori, di cui all’articolo precedente, è legalmente costituito con lo intervento della metà più uno dei censori medesimi.

SEZIONE V. – Ispettorato centrale.

Art. 45.
Presso la Direzione generale del Banco è istituito un Uffizio centrale d’ispezione per il servizio di vigilanza su tutte le sedi, succursali e dipendenze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

TITOLO IV. Sedi e Succursali.

Art. 46.
Le sedi del Banco sono amministrate da un Consiglio di amministrazione, composto del direttore, presidente, di due delegati del Consiglio generale, oltre il censore, e dell’ispettore, di che all’articolo 51.
Le Succursali sono amministrate da un Consiglio d’amministrazione, composto del direttore, presidente, di un delegato del Consiglio generale e del ragioniere.
I delegati elettivi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

SEZIONE I. – Consigli di amministrazione.

Art. 47.
I Consigli d’amministrazione delle sedi e delle succursali, sul rapporto dei direttore, concorrono a regolare il collocamento dei fondi nei limiti fissati dall’Amministrazione centrale in conformità dei regolamenti che provvede ranno alla distribuzione delle somme, in guisa da non escludere dal beneficio dello sconto il piccolo commercio.
Esaminano le situazioni e gli altri stati o conti, che si rimettono all’Amministrazione medesima, e deliberano sugli affari che concernono la Sede o Succursale.

SEZIONE II. – Direttori.

Art. 48.
I direttori di sede sono nominati dal Governo, su terne formate per ciascun di loro dal Consiglio centrale di amministrazione.
Quelli di succursale sono nominati dal Consiglio centrale di amministrazione, osservate le norme stabilite dal regolamento.
Art. 49.
I direttori emettono tutte le ordinanze di urgenza che credono opportune per il regolare andamento del servizio.
Rappresentano la sede o succursale verso i terzi in tutti i contratti, stipulazioni e giudizi relativi al proprio Stabilimento.
Presiedono la Commissione di sconto.
Destinano, in caso di urgenza, i periti e gli avvocati ammessi negli elenchi.
Soprintendono al buon andamento dell’Amministrazione loro affidata, della quale sono responsabili, e delle Casse che ne dipendono.
Conservano una delle chiavi del Tesoro, la custodia del quale è affidata al cassiere dello Stabilimento; e possono disporre verificazioni straordinarie di cassa.
Sospendono o riducono i pagamenti di sconti già concessi nel caso e nei modi indicati al capoverso della lettera d dell’art. 52.
Art. 50.
I direttori hanno facoltà di sospendere gl’impiegati da loro dipendenti, riferendone al Consiglio d’amministrazione. Se la sospensione è confermata, e vengono proposti altri provvedimenti più severi, se ne informerà il direttore generale, affinché provvegga.

SEZIONE III. – Ispettori.

Art. 51.
Presso ciascuna sede vi sarà un ispettore.
Egli coadiuva il direttore, e lo supplisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.
E tenuto inoltre d’invigilare quotidianamente sull’andamento degli Uffizi, sulla diligenza e frequenza di ciascun impiegato, con obbligo di riferirne al direttore per gli opportuni provvedimenti.

SEZIONE IV. – Commissioni di sconto.

Art. 52.
Presso ogni sede e succursale del Banco è istituita una Commissione di sconto.
a) Nessun effetto cambiario può essere ammesso allo sconto nei detti Stabilimenti, senza una deliberazione di tale Commissione;
b) Per la composizione della Commissione di sconto la Camera di commercio del Circondario in cui ha sede lo Stabilimento, designa ogni anno ventiquattro persone; per la sede di Napoli, la Camera di commercio ne designa trentasei.
L’Amministrazione del Banco designa ogni anno, per l’ufficio anzidetto ventiquattro persone;
c) Ciascuna Commissione di sconto è composta del direttore dello Stabilimento, che la presiede, e di quattro persone tra quelle designate ai termini del comma precedente.
La Commissione di sconto della sede di Napoli è composta di sei persone, oltre il presidente.
La nomina dei commissari di sconto è fatta dal Consiglio centrale di amministrazione, sulla proposta dei Consigli locali degli Stabilimenti, in parti eguali fra le persone designate dalla Camera di commercio e dall’Amministrazione dell’Istituto.
Alla fine di ogni mese una metà dei commissari cessa dall’ufficio, e gli uscenti non possono essere richiamati a far parte della Commissione durante il bimestre successivo. La cessazione è determinata prima dalla sorte e successivamente dall’anzianità;
d) Il direttore deve sottoporre all’esame della Commissione tutti gli effetti che vengono presentati per lo sconto allo Stabilimento. La Commissione non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza dei commissari; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il direttore ha il diritto di veto sulle deliberazioni della Commissione; allorché lo esercita, è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni al direttore generale, il quale decide definitivamente;
e) Non possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall’albo, secondo le disposizioni del Codice di commercio; coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali; coloro che abbiano lite vertente col Banco o che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, o che siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti del Banco. Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote, più componenti di una medesima Ditta, gerenti o amministratori di una Società, non possono simultaneamente far parte della medesima Commissione di sconto.
Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da un Commissario di sconto possono essere sottoposti alla Commissione di sconto quando egli si astenga dall’intervenire all’adunanza del giorno in cui ha luogo l’esame di essi, e ne avverta anticipatamente il Direttore, che lo farà sostituire da un Commissario supplente.
Art. 53.
Nel caso che sorga dubbio ad alcuno dei membri della Commissione di sconto sull’accettazione di un effetto, dovrà procedersi a votazione segreta.
La Commissione di sconto redigerà un processo verbale sommario.

TITOLO V. Incompatibilità.

Art. 54.
Il direttore generale, i direttori degli Stabilimenti, il segretario generale e tutti gl’impiegati del Banco non possono esercitare commerci o industrie, fare operazioni di Borsa, né far parte, a qualsiasi titolo, dell’Amministrazione di altri Istituti di credito.
I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito e i banchieri, che banno una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e dell’Amministrazione del Banco.
I direttori e gli amministratori degli altri Istituti di credito possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere eletti agli uffici di componenti i Consigli di amministrazione e di censori del Banco.
I componenti dei Consigli di amministrazione devono essere estranei all’Amministrazione di altri Istituti di credito.
Non possono far parte del Consiglio generale e dei Consigli di amministrazione coloro che abbiano lite vertente col Banco o che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto o che sieno per qualsiasi titolo debitori morosi del Banco.
Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, e più competenti di una medesima Ditta, non possono simultaneamente far parte dei Consigli di amministrazione, e del Comitato dei censori.
Non sono eleggibili a censori e decadono dall’ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità e affinità.
I deputati al Parlamento non possono essere né direttore generale, né impiegati di qualsiasi grado del Banco di Napoli, né far parte del Consiglio centrale d’amministrazione.

TITOLO VI. Vigilanza governativa.

Art. 55.
Quando risultino d sordini nell’azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell’Amministrazione, il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, la sospensione, la destituzione, la dispensa dal servizio e il collocamento a riposo del Direttore generale e dei Consiglieri governativi. Il provvedimento di destituzione e di collocamento a riposo deve essere preceduto dalla notificazione in iscritto al funzionario dei fatti che gli si attribuiscono, stabilendo un equo termine perché possa presentare le sue giustificazioni. Infino a che non sia promulgata la legge sullo stato degl’impiegati civili, nel qual caso ai nominati Direttore e Consiglieri saranno concesse le guarentigie in essa stabilite per i Direttori generali delle Amministrazioni governative, prima di procedere alla destituzione, alla dispensa dal servizio o al collocamento a riposo, il Ministro di agricoltura, industria e commercio dovrà chiedere il parere del Consiglio di Stato, a cui saranno comunicati tutti gli atti; dopo di che deciderà, sentito il Consiglio dei Ministri.
Qualora atti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo udite le giustificazioni del Consiglio di amministrazione, cui saranno notificati i fatti, e udito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione, invitando senza indugio il Consiglio generale a procedere alla nomina dei suoi delegati. Intanto è data facoltà al Ministro di agricoltura, industria e commercio di nominare un Commissario, che eserciterà le attribuzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovrà essere ricostituito nel termine non maggiore di un mese.
Art. 56.
Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie, per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dovrà richiamare il Consiglio generale alla osservanza di esse, con invito di astenersi da ulteriori infrazioni e con ingiunzione di rientrare nella legalità entro un termine che sarà in sua facoltà di stabilire.
Qualora si ripeta la violazione delle disposizioni statutarie, udito il parere del Consiglio di Stato in sezioni riunite, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio potrà provocare un decreto reale di scioglimento del Consiglio generale.
In questo caso cessano dalle loro funzioni il Direttore generale e i componenti del Consiglio di amministrazione centrale e dei Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali.
Un commissario straordinario assume temporaneamente l’amministrazione fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio generale.
La ricostituzione dell’Amministrazione deve seguire entro tre mesi dalla data dello scioglimento.

Visto, d’ordine di Sua Maestà:
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio: DI RUDINÌ.
UMBERTO

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