Statuto del Banco di Napoli

Statuto del Banco di Napoli del 1895

TITOLO I. Del Banco e dei suoi uffici.

Art. 1.
Il Banco di Napoli è un pubblico stabilimento di credito, autonomo, sottoposto alla vigilanza del ministro del tesoro, ed è governato dal presente statuto:
Art. 2.
L’amministrazione centrale del Banco è in Napoli.
Art. 3.
Il Banco conserva le sue sedi e succursali attuali, con facoltà di sopprimerne, o d’istituirne altre nei capoluoghi di provincia del Regno.
L’istituzione di nuove sedi o succursali o la soppressione di una sede o succursale, quando richiesta nell’interesse del Banco dallo scarso movimento degli affari, avranno luogo con decreto reale, promosso dal ministro del tesoro su proposta motivata del consiglio d’amministrazione, approvata con deliberazione del consiglio generale.
Potranno essere istituite agenzie del Banco con decreto del ministro del tesoro su proposta del consiglio d’amministrazione, approvata dal consiglio generale.

TITOLO II. Funzioni ed operazioni.

Art. 4.
Le funzioni del Banco sono ripartite come segue:
1° emissione di biglietti a vista e al portatore, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi;
2° emissione di titoli nominativi, come allo articolo seguente;
5° sconti e anticipazioni;
4″ conti correnti ad interesse o senza, ai termini di legge; e
5° cassa di risparmio;
6° monte di pietà.
Il Banco può, inoltre, assumere l’esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.
Art. 5.
Fra i titoli nominativi che il Banco può emettere contro versamento della valuta corrispondente sono compresi i seguenti:
a) vaglia cambiari ed assegni bancari trasmissibili con semplice firma o per girata;
b) fedi di credito da lire 50 in più, al nome di privati, ditte, società, o pubbliche amministrazioni, trasmissibili con semplice firma o per girata;
c) polizzini di somma inferiore a lire 50, trasmissibili come sopra;
d) polizze notate, tratte su fedi che, per successivi versamenti, siano state convertite in madrefedi;
e) tratte sull’estero all’ordine di terzi.
Art. 6.
Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:
a) cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;
b) buoni del tesoro;
c) note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi;
d) cedole di titoli sui quali l’istituto può fare anticipazioni.
Art. 7.
Il Banco fa anticipazioni a non più di sei mesi:
a) sopra titoli del debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro; sui buoni del tesoro a lunga scadenza l’anticipazione può farsi fino a due anni, giusta l’art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;
b) sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gl’interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;
c) sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;
d) sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.
Per i titoli del debito pubblico dello Stato e pei buoni del tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a quattro quinti del loro valore di borsa, e non oltre.
Per i buoni del tesoro ordinari possono farsi sopra l’intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra dei tre quarti del loro valore nominale; di borsa, e, in ogni caso, mai al disopra del valore nominale;
e) sopra valute d’oro e d’argento, tanto nazionali, quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d’oro;
f) sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame, e sopra verghe d’argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;
g) sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;
h) sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac, esistenti nei magazzini di cui agli articoli 6, 8 e 9 del l’allegato D alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per non più di metà del valore dell’alcool e cognac depositati.
Art. 8.
Il Banco, mediante il monte di pietà, fa prestiti sopra pegni di verghe o di oggetti d’oro e di argento, sopra brillanti, diamanti e perle; sopra metalli rozzi e su tessuti nuovi ed usati; e sopra mercanzie, delle quali sarà formato ogni anno un elenco dal consiglio di amministrazione.
Le relative cartelle di pegno saranno considerate al portatore, nonostante qualunque indicazione o nome vi sia scritto.
Art. 9.
Il Banco riceve versamenti:
a) in conto corrente con o senza interesse, nei limiti stabiliti dalla legge e nei modi prescritti dal regola mento;
b) in conto corrente infruttifero sulle fedi di credito che si convertono in madrefedi.
Art. 10.
Il Banco accetta in custodia depositi volontari di titoli e documenti, di verghe, monete d’oro e d’argento, gioie ed altri oggetti preziosi, secondo le norme stabilite nel regolamento;
acquista e vende a contanti, per proprio conto tratte, cambiali ed assegni sull’estero, osservando le disposizioni dell’art. 12, n. 3, della legge 10 agosto 1893, n. 449;
s’incarica, per conto di terzi, dell’incasso di effetti pagabili nelle piazze in cui abbia uno stabilimento, una rappresentanza o corrispondenza diretta o indiretta.
Art. 11.
Il Banco può investir somme, nei limiti stabiliti dalla legge, in titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.

TITOLO III. Cassa di risparmio.

Art. 12.
La cassa di risparmio del Banco ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.
Essa e sottoposta alla vigilanza del ministro del tesoro.
Il Banco garantisce con l’intiero suo patrimonio tutte le obbligazioni della cassa di risparmio di fronte ai terzi.
Il direttore generale del Banco amministra la cassa di risparmio, valendosi degli uffici e degli impiegati del Banco.
Il Banco potrà tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d’interesse non inferiore alla metà dell’interesse pagato dalla cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalità delle attività della cassa.
Ogni altra attività della cassa dovrà essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
le attività della cassa, che fossero impiegate in modo diverso, dovranno essere liquidate entro cinque anni, a partire dal 10 agosto 1895, salvi i termini più lunghi dipendenti da contratti stipulati precedentemente. Tutte le somme ricavate da tale liquidazione dovranno essere impiegate esclusivamente nei titoli indicati nel comma precedente.

TITOLO IV. Amministrazione.

Art. 13.
L’amministrazione del Banco è affidata al direttore generale ed al consiglio d’amministrazione, sotto la sorveglianza del consiglio generale, Composizione del consiglio generale.
Art. 14.
il consiglio generale si compone:
del sindaco di Napoli;
del presidente del consiglio provinciale di Napoli;
del presidente della camera di commercio di Napoli;
di tre delegati eletti: uno dal consiglio comunale, uno dal consiglio provinciale e uno dalla camera di commercio di Napoli;
di un delegato eletto dal consiglio provinciale di Dari;
di un delegato eletto dalla camera di commercio di Bari;
di un delegato eletto dal consiglio provinciale di ognuna delle seguenti provincie: Aquila, Avellino, Bene vento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo;
di un delegato eletto dalle camere di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede.
del direttore generale e dei due consiglieri d’amministrazione di nomina governativa.
Nei casi d’incompatibilità determinati dalle leggi, il sindaco di Napoli e il presidente del consiglio provinciale e della camera di commercio di Napoli, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti a termini di legge.
Art. 15.
I membri elettivi del consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.
Le funzioni di componente il consiglio generale sono gratuite.
Esse sono, eccezione fatta dall’ufficio di consigliere di amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.
I componenti il consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale, che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.
È pure esclusa ogni indennità di soggiorno o di rappresentanza.
Art. 16.
I componenti il consiglio generale non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori di altre aziende.
I componenti del consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell’esame del rendiconto e del bilancio dell’esercizio annuale.
Sessioni del consiglio generale.
Art. 17.
Il consiglio generale si riunisce, in Napoli, nel primo trimestre di ogni anno in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni.
La durata della sessione non può eccedere i quindici giorni. Può prorogarsi per altri dieci giorni a richiesta di otto dei suoi componenti presenti.
Il consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria, sia per invito promosso direttamente dal ministro del tesoro, sia in seguito a domanda fatta al ministro del tesoro o dal consiglio d’amministrazione o dal presidente del consiglio generale, d’accordo con almeno otto membri del consiglio medesimo.
In tale domanda deve essere indicato l’oggetto per il quale si crede necessaria la convocazione.
Art. 18.
L’ordine del giorno delle sessioni è stabilito da chi promuove la convocazione del consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate nel regolamento, potrà aggiungervi altri argomenti, dandone comunicazione al delegato del Ministero del tesoro che assiste alle adunanze.
Nelle sessioni straordinarie saranno messe all’ordine del 3 59,3 giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.
Il ministro del tesoro può far inserire nell’ordine del giorno tanto delle sessioni ordinarie, quanto delle straordinarie, le proposte che creda di far discutere nell’adunanza generale del consiglio.
Nessuna deliberazione può essere presa dal consiglio sopra affari non iscritti nell’ordine del giorno.
Art. 19.
Per la validità delle deliberazioni deve essere presente la metà più uno dei componenti il consiglio generale, non tenendo calcolo in questo computo dei membri legalmente in congedo.
Non trovandosi in numero legale per deliberare, sia nella prima che nelle successive sedute, si procede ad una seconda convocazione. Questa sarà valida quando all’adunanza intervenga almeno un terzo dei componenti il consiglio.
Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all’ordine del giorno della prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Attribuzioni del consiglio generale.
Art. 20.
Il consiglio generale ha la sorveglianza sull’indirizzo amministrativo del Banco.
Esamina ed approva il bilancio dell’esercizio decorso, udita la relazione di due revisori dei conti, eletti fra i propri componenti nella prima tornata della sessione;
discute ed approva il rendiconto sull’operato del consiglio di amministrazione durante il medesimo esercizio;
dà voto, in conformità dell’art. 3, sulle proposte di istituzione e soppressione di sedi, succursali e agenzie, presentate dal consiglio di amministrazione;
approva i ruoli organici del personale, e le loro modificazioni;
delibera sulle transazioni, alienazioni e permute dei beni patrimoniali del Banco, sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione;
dà voto sulle modificazioni allo statuto che il consiglio di amministrazione credesse di proporre al Governo;
dà voto sulle modificazioni che il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni statutarie, propone al Governo di introdurre nel regolamento;
nomina annualmente, fra i suoi membri, tre delegati effettivi e un delegato supplente a far parte del consiglio di amministrazione;
nomina le commissioni che crede necessarie per la istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni, e per le inchieste e verifiche che ritiene opportune.
Il consiglio generale non può deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto, Composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 21.
Il consiglio di amministrazione si compone:
del direttore generale, che lo presiede;
di tre delegati effettivi e di un delegato supplente, scelti annualmente dal consiglio generale tra i suoi membri;
di due consiglieri d’amministrazione nominati con decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facoltà di riconferma del l’uscente.
Il direttore generale e i due consiglieri nominati con decreto reale non possono essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa. Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri d’amministrazione, agl’impiegati che abbiano le guarentigie dell’inamovibilità.
Art. 22.
Ai consiglieri di nomina governativa è assegnato un emolumento fisso di lire 6,000 annue.
Quando il direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri attribuzioni amministrative di carattere permanente, potrà loro essere assegnato un emolumento supplementare in ragione di non più di lire 250 al mese, perla durata della delegazione.
Art. 23.
I delegati elettivi del consiglio d’amministrazione duramo in ufficio un anno e sono rieleggibili.
I delegati elettivi, in seguito a deliberazione del consiglio generale, potranno ricevere, a titolo di indennità, oltre le spese di viaggio, per quelli che non hanno resi denza abituale in Napoli, una diaria non superiore a lire 20, per ciascun giorno in cui intervengano al consiglio d’amministrazione.
Art. 24.
Il consiglio di amministrazione si aduna ogni settimana in tornata ordinaria.
Art. 25.
Il numero dei presenti, perché una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di quattro.
Art. 26.
Le deliberazioni del consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 27.
Il consiglio d’amministrazione:
delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore, per la parte che riguarda l’Istituto, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni di legge;
formula le proposte sulla creazione, il ritiro e l’abbruciamento dei biglietti al portatore, in conformità alla legge e ai regolamenti;
determina le condizioni delle operazioni del Banco;
fissa la ragione dello sconto e quella dell’interesse sulle anticipazioni, osservate le disposizioni dell’art. 26 dell’allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486;
delibera sull’impiego dei fondi ordinari disponibili e sull’investimento dei capitali costituenti la massa di rispetto;
assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi, e prescrive le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie specie di operazioni;
fissa i corrispondenti del Banco all’interno e all’estero;
approva e modifica le norme disciplinari pel buon andamento del servizio, ai termini del regolamento;
delibera sulle proposte da presentare al Governo, dopo il voto del consiglio generale, per le modificazioni dello statuto e del regolamento;
propone al consiglio generale i ruoli organici del personale con la indicazione degli stipendi rispettivi;
propone al ministro del tesoro la terna per la nomina del segretario generale e dei direttori di sede;
delibera sulla destinazione, sul collocamento in aspettativa, sulla disponibilità, sulla revoca, sulla destituzione e sul collocamento a riposo del segretario generale e dei direttori di sede;
nomina, secondo i ruoli organici e le norme stabilite dal regolamento, gli altri impiegati del Banco, e prende tutti i provvedimenti che li riguardano;
determina le cauzioni che devono essere prestate dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e, ai termini del regolamento, ne delibera lo svincolo:
delibera, in conformità all’art. 3, sulle proposte da presentare al consiglio generale per la istituzione o la soppressione di sedi, succursali od agenzie;
approva i contratti;
delibera sulle transazioni, alienazioni per asta pubblica e sulle permute dei beni patrimoniali del Banco, quando il loro valore complessivo non sia superiore a lire 30,000: queste deliberazioni devono essere prese ad unanimità di voti, e devono essere comunicate al consiglio generale nella sua prima adunanza;
propone al consiglio generale l’approvazione delle transazioni, alienazioni e permute di che sopra, le quali
siano state deliberate a semplice maggioranza, o quelle ie quali superino il valore di lire 30,000;
delibera sulle proposte di affitto dei beni del Banco:
delibera le cancellazioni e le restrizioni di ipoteche iscritte a favore del Banco, nonché le surrogazioni a favore di terzi;
ha facoltà, altresì, di deliberare, nei casi di urgenza, le alienazioni a trattativa privata, di immobili di pertinenza dell’istituto, purché la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello di inventario o a quello in base a cui siano, in qualunque modo, pervenuti all’istituto: queste deliberazioni devono essere prese ad unanimità di voti e comunicate al consiglio generale nella sua prima adunanza.

Direttore generale.
Art. 28.
Il direttore generale è nominato con regio decreto, su proposta del ministro del tesoro, sentito il consiglio dei ministri.
Art. 29.
Esso rappresenta il Banco di fronte ai terzi. Convoca il consiglio generale e il consiglio d’amministrazione del Banco; ed è incaricato della esecuzione del regolamento e delle deliberazioni dei detti consigli;
interviene con voto deliberativo alle tornate dei consigli medesimi;
provvede all’ordinamento generale del servizio;
sottopone alle deliberazioni del consiglio generale il rendiconto e il bilancio dell’esercizio decorso;
provvede alle operazioni in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e in divise estere, osservando le disposizioni di legge;
provvede, sulla proposta dei direttori degli stabilimenti, alla restituzione delle somme che oltrepassino lire 4,000, dovute dal Banco su fedi di credito, polizze, polizzini ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalità e le cautele richieste dai regolamenti;
propone al consiglio di amministrazione le terne da sottoporsi al ministro del tesoro per la nomina del segretario generale e dei direttori di sede;
propone al consiglio medesimo la destinazione, il collocamento in aspettativa, la disponibilità, la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo del segretario generale e dei direttori di sede;
propone allo stesso consiglio la nomina, destinazione, promozione, il collocamento in aspettativa, la disponibilità, la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo, di tutti gli altri impiegati del Banco;
senza diminuzione della propria responsabilità, può farsi coadiuvare dai consiglieri di amministrazione di nomina governativa in quelle attribuzioni amministrative nelle quali creda utile il loro diretto concorso;
propone al consiglio di amministrazione i nomi dei corrispondenti e rappresentanti del Banco all’interno ed all’estero;
provvede alla sostituzione temporanea dei direttori e dei cassieri delle sedi e delle succursali nei casi d’assenza o d’impedimento dei titolari;
accorda agli impiegati ed ai salariati i congedi che non oltrepassino un mese, e per una sola volta all’anno, prende quei provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale, che il regolamento gli dà facoltà di adottare, salvo a riferirne al consiglio d’amministrazione nella sua prossima tornata;
ordina le verifiche e le ispezioni che crede necessarie;
destina gli avvocati e i procuratori per la difesa del 3600 Banco nelle cause in cui sia impegnato, scegliendoli nel l’albo approvato dal consiglio di amministrazione:
destina gli ingegneri per qualsiasi lavoro di carattere tecnico, scegliendoli nell’albo approvato come sopra, esamina ed approva le situazioni generali del Banco;
firma la corrispondenza, la girata degli effetti, gli ordinativi, le polizze e i mandati di pagamento, ai termini del regolamento;
fa al consiglio di amministrazione ed al consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco e al buon andamento dell’amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni;
in generale, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al consiglio generale ed al consiglio di amministrazione.
Art. 30.
È vietato al direttore generale di concedere sconti e anticipazioni.
Art. 31.
Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, designa il consigliere di nomina governativa che dovrà sostituirlo.

Segretario generale.
Art. 32.
Il segretario generale è nominato dal ministro del tesoro, sopra una terna proposta dal consiglio di amministrazione, Egli è alla immediata dipendenza del direttore generale, lo coadiuva in tutte le sue incombenze, e sopraintende al servizio di tutti gli uffici del Banco.

TITOLO V. Sedi e succursali.

Art. 33.
Le sedi e succursali del Banco sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza della amministrazione centrale.
Art. 34.
I direttori di sede sono nominati dal ministro del tesoro sopra terne proposte per ciascuno di essi dal consiglio di amministrazione.
I direttori di succursali sono nominati dal consiglio di amministrazione, osservate le norme del regolamento per l’esecuzione del presente statuto.
Art. 35.
I direttori rappresentano verso i terzi la sede o la succursale alla quale sono preposti;
firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate;
distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo stabilimento per le varie specie di operazioni, osservate le istruzioni della direzione generale, e provvedono all’esecuzione di tutte le deliberazioni dell’amministrazione centrale;
custodiscono una delle chiavi del tesoro;
vigilano sulla regolare gestione delle casse;
dispongono verifiche di cassa, del portafoglio e quelle altre che credano necessarie, riferendone poi il risultato alla direzione generale;
destinano, in caso di urgenza, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, scegliendoli nell’albo approvato dal consiglio di amministrazione e dandone avviso alla direzione generale;
accordano congedi per un tempo non maggiore di otto giorni e per una sola volta all’anno;
prendono, riguardo al personale, quei provvedimenti disciplinari che il regolamento dà loro facoltà d’adottare.
In caso d’assenza o di legittimo impedimento sono sostituiti da un funzionario designato dall’amministrazione centrale.

Commissioni di sconto.
Art. 36.
Ciascuna sede e succursale del Banco ha non più di dodici e non meno di otto commissari di sconto, nominati dal consiglio d’amministrazione su proposta dei direttori locali.
I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.
Due commissari, che prestano servizio per turno, e il direttore dello stabilimento, che la presiede, formano la commissione di sconto.
È vietato lo sconto di effetti che portino la firma dei direttori e di qualunque impiegato del Banco.
Il direttore ha facoltà di sospendere le deliberazioni della commissione di sconto. Quando si valga di questa facoltà, è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni alla direzione generale, che decide in modo definitivo.
Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte e società commerciali delle quali siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio, non possono essere ammessi allo sconto se non da una commissione alla quale niuno di essi prenda parte.
I componenti del consiglio generale e quelli del consiglio d’amministrazione non possono far parte delle commissioni di sconto, né intervenire alle sedute di esse.
Art. 37.
È nelle attribuzioni dei commissari di sconto il servizio dell’apertura e della chiusura giornaliera delle casse. A questo scopo la commissione designa quello fra i commissari che deve tenere, per turno, una delle tre chiavi delle casse medesime.

TITOLO VI. Stato degli impiegati.

Art. 38.
Le norme per l’ammissione agli impieghi nel Banco, per le promozioni di classe e di grado e per tutto ciò che si attiene al personale saranno stabilite col regolamento, Le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati del Banco, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, salve le disposizioni speciali di che all’art. 11, dell’allegato T, alla legge 8 agosto 1895, n. 486, Alle controversie fra gli impiegati del Banco e l’amministrazione di esso per la liquidazione delle pensioni, è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

TITOLO VII. Incompatibilità.

Art. 39.
I membri dei due rami del Parlamento non possono esercitare nel Banco alcun ufficio retribuito o gratuito.
Art. 40.
Il direttore generale, i direttori delle sedi, succursali e dipendenze e tutti gl’impiegati del Banco non possono esercitare commerci e industrie, fare operazioni di borsa né aver parte, a qualsiasi titolo, nell’amministrazione di altri istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali.
I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, di stabilimenti industriali, i rappresentanti di ditte commerciali, e, in genere, coloro i quali abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del consiglio generale e del consiglio di amministrazione.
I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente, possono far parte del consiglio generale, ma non possono essere delegati al consiglio di amministrazione.
Art. 41.
Non possono far parte del consiglio generale e del consiglio di amministrazione coloro che abbiano lite vertente col Banco, o abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, o siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti verso il Banco.
I falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall’albo secondo le disposizioni del codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, e coloro che abbiano lite vertente col Banco od effetti in sofferenza º che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco, non possono far parte delle commissioni di sconto.
Art. 42.
Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, e più componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa società, non possono fare contemporaneamente parte di una commissione di sconto.

TITOLO VIII. Disposizioni generali.

Art. 43.
Quando risultino disordini nell’azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti, che rivelino gravi irregolarità nell’amministrazione, il ministro del tesoro, sentito il consiglio di Stato e in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri, ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione del direttore generale e dei consiglieri di nomina governativa.
Qualora fatti di eguale indole si possano attribuire a membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il ministro del tesoro, sentito il consiglio di Stato, avrà facoltà di scioglierlo, provvedendo a che il consiglio generale proceda senza indugio alla nomina di altri delegati.
Fino a che il consiglio di amministrazione non sia regolarmente ricostituito, le funzioni ad esso demandate dal presente statuto saranno esercitate dal direttore generale o, in sua mancanza, da quel consigliere di nomina governativa che sarà designato dal ministro del tesoro.
Art. 44.
Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del consiglio generale del Banco, il ministro del tesoro, senza pregiudizio delle facoltà di sospensione e di revoca delle deliberazioni di esso, conferitegli dalle disposizioni in vigore, può, sentito il consiglio di Stato e in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri, promuovere un decreto reale per lo scioglimento del consiglio generale avanti la scadenza del biennio di cui all’art. 15, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni demandate al consiglio medesimo ed al consiglio di amministrazione dal presente statuto.
In questo caso, il consiglio generale e il consiglio di amministrazione dovranno essere ricostituiti entro sei mesi.

Visto d’ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
SIDNEY SONNINO

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