Statuto del Banco di Sicilia del 1892

Testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Sicilia del 1892

Operazioni del Banco.
Art. 1, Il Banco di Sicilia, riordinato in base alla legge 23 agosto 1890 e al regio decreto 22 settembre 1890, è governato dal presente statuto.
Art. 2.
Il Banco ha la sua residenza in Palermo e nella stessa città ha una sede speciale, costituita, ordinata e governata come quelle poste nelle altre città, e con le attribuzioni proprie delle sedi, ma senza diritto a rappresentanza.
Alle sedi ed alle succursali esistenti potrà aggiungere altre sedi o succursali ed agenzie, osservato il disposto dell’articolo 15 del presente statuto.
Art. 3.
Le operazioni che il Banco ha fatto e potrà fare sono:
1. – Ricevere moneta di corso legale che si versa nelle sue casse dai particolari, da pubblici Stabilimenti e da pubbliche Amministrazioni e far circolare in sua vece fedi di credito e polizzini.
Sull’ammontare delle dette fedi l’intestatario può fare altri versamenti successivi ed ordinare pagamenti a conto corrente senza interessi, mediante polizze notate fedi, ovvero mandati ed assegni, nel modo e forma determinati dal regolamento.
2. – Emettere, contro versamento delle somme equivalenti, vaglia cambiari a vista, pagabili presso qualunque sede o succursale del Banco.
3. – Ricevere per deposito ad interesse somme disponibili a conto corrente con voltura di partite, nei modi e alle condizioni da determinarsi nel regolamento. Questa operazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio generale.
4. – Scontare cambiali ed assegni bancari pagabili in Palermo o dove il Banco abbia una sede, una succursale od agenzia, oppure un rappresentante o corrispondente, a scadenza non maggiore di quattro mesi, e firmati di tre persone notoriamente solvibili, delle quali due abbiano od eliggano domicilio, cioè, l’accettante nella sede ove è pagabile l’effetto, ed il presentatore ove si operi lo sconto.
Se le cambiali ed assegni bancari abbiano la scadenza di tre mesi o meno, saranno ammesse allo sconto anco con due firme notoriamente solvibili e colle condizioni del domicilio come sopra.
5. – Scontare cedole (coupons) di rendita sullo Stato, e quelle di prestiti provinciali e comunali sopra i cui titoli sono autorizzate le anticipazioni come infra art. 4.º, e la cui scadenza non ecceda sei mesi.
6. – Scontare buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge, pagabili nelle città ove il Banco abbia sedi o succursali, di scadenza non maggiore di mesi quattro, girati dal presentatore domiciliato nella città della sede ove eseguisce si lo sconto e con interesse non minore del tasso stesso di emissione
per detta scadenza.
Art. 4.
Il Banco può altresì fare anticipazioni pel termine non maggiore di mesi quattro sopra deposito:
1.º Di titoli del debito dello Stato.
2.º Di obbligazioni di Comuni, di Provincie, di Stabilimenti pubblici ed altri Enti morali, quando siano state regolarmente emesse, abbiano scadenze fisse così per gli interessi come per le quote di riscatto e siano ammesse alla negoziazione nelle Borse ove il Banco ha sedi o succursali.
3.° Di azioni o di obbligazioni d’Imprese industriali alle quali lo Stato abbia garantito un interesse o un prodotto determinato, e purché sia versata una metà del loro valore, dovendo sempre essere ammessi alla negoziazione nelle Borse ove il Banco ha sede o succursale, o altre rappresentanze.
Le anticipazioni sopra i titoli compresi nei precedenti tre numeri possono estendersi sino a quattro quinti del loro valore corrente secondo il corso legale del giorno precedente, o il criterio del Consiglio d’amministrazione.
4.º Di ordini su derrate debitamente accettati con tre firme notoriamente solvibili a giudizio della Commissione di sconto, il di cui presentatore abbia od eligga domicilio nella città della sede o succursale che ne fa l’anticipazione, e purché la scadenza del rimborso della somma anticipata preceda almeno di venti giorni la scadenza dell’ordine pignorato.
5.º Di certificati di deposito di merci e derrate, rilasciati da Magazzini generali a ciò legalmente autorizzati. Questa operazione sarà attuata dietro espressa deliberazione del Consiglio generale ed è riserbata al Consiglio d’amministrazione centrale la facoltà di autorizzare le Amministrazioni delle di pendenze a siffatte anticipazioni.
6.° Di sete greggie e lavorate in organzini o trame.
Le anticipazioni come ai tre numeri precedenti possono estendersi sino a tre quarti del prezzo corrente delle derrate e merci cui si riferiscono, a giudizio della Commissione di sconto.
7.° Di verghe, oggetti lavorati o monete di oro ed argento, calcolati pel solo valore del metallo e sino a quattro quinti di questo valore.
Chi riceve l’anticipazione sottoscriverà a favore del Banco l’obbligazione di rimborsarnelo entro il termine come sopra; si obbligherà altresì a compiere, ogni qualvolta il corso dei titoli o merci depositate venisse a soffrire uno scapito del 10 per 100, un supplemento di cauzione, in ragione dell’avvenuto ribasso, entro tre giorni dall’avviso che ne sarà dato.
Qualora la persona a cui venne fatta l’anticipazione non adempia all’obbligazione del rimborso nel giorno successivo alla scadenza o non provveda al supplemento di deposito sovra contemplato, il Banco, senzaché occorra veruna costituzione in mora, od altra formalità, nei giorni successivi potrà vendere in tutto o in parte i titoli e le merci depositate, cioè i titoli per mezzo d’uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati o in mancanza di essi di un pubblico notaro, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti per traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio.
Col prodotto della eseguita vendita il Banco si rimborserà dell’importare del suo anticipo in capitale, interessi e spese, ed ove vi fosse una deficienza il depositante sarà tenuto a rimborsarla, e per contro gli verrà restituito il soprappiù che potesse risultare.
Queste condizioni saranno espresse e consentite da chi riceve le anticipazioni.
Art. 5.
Potrà inoltre il Banco tenere una cassa per custodire titoli e documenti di qualunque specie, come altresì verghe, gioie ed altri oggetti preziosi, rilasciandone certificato e mediante una piccola indennità di custodia.
Art. 6.
Il Banco esercita, a termine di legge, il Credito fondiario ed agrario e può assumere il servizio delle Ricevitorie provinciali.
Art. 7.
Il Banco potrà, in seguito a concerti presi col Governo, fare il servizio di Tesoreria.
Art. 8.
Di contro ai depositi, come nell’art. 3, n. 1, il Banco rilascerà fedi di credito “nominative. fedi di credito continueranno a portare l’intestazione come al passato, cioè:
REGNO D’ITALIA – BANCO DI SICILIA.
Fede di credito.
Nel mezzo lo scudo di Savoia, indi la formola dell’obbligazione:
Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per Lire . . . . che pagherà in effettivo oro ed argento contro la presente firmata.
In piede l’indicazione della sede che rilascia la fede, colle consuete garanzie del bollo e delle firme.
Le fedi di credito possono formarsi per qualunque somma da lire 50 in sopra.
Infra le lire 50 sono ammessi polizzini formati, sulla carta filogranata del Banco, dalle parti stesse che operano il versamento, ai sensi del regolamento.
Le polizze notate fedi che dispongono pagamenti sulla madrafede possono formarsi per qualunque somma.
Le fedi di credito, polizze e polizzini sono trasmessibili per gira, così dall’intestatario come dai successivi giratari nominativi, o possessori.
La gira può essere nominativa con causale o senza: può farsi anche per semplice firma e senza nome di persona. E sempre necessaria l’intera firma dell’intestatario in conformità dell’intestazione, come di ogni giratario nominativo; per ogni altro possessore anche la soscrizione col solo prenome posto in piede della fede, polizza e polizzino, equivale a gira: il tutto come si è praticato. – Tali titoli di credito muniti delle firme necessarie come sopra, sono rimborsabili a vista in moneta di corso legale, o in fedi nominative a scelta dell’esibitore e tanto dalla sede che li ha emessi, quanto da altre sedi o succursali, previa bensì la firma dell’esibitore stesso per quietanza, conosciuta ed accettata dal Cassiere, o in caso contrario autenticata da pubblico notaro.
Il regolamento determinerà su tal punto la responsabilità del cassiere e gli effetti del pagamento come sopra eseguito.
Art. 9.
Le fedi di credito, polizze notate fedi e polizzini continueranno ad essere ricevuti dalle Casse pubbliche giusta le leggi.
Art. 10.
Le somme depositate nel Banco, e tutti gli effetti e generi di pignorazione a garanzia delle anticicipazioni, sono insequestrabili giusta gli ordinamenti.
I depositi per cui siansi rilasciati titoli nominativi che per 30 anni non siansi ritirati, restano acquistati al Banco in aumento del suo capitale.
Amministrazione del Banco.
Art. 11.
L’Amministrazione del Banco è affidata ad un Consiglio generale, ad un Consiglio d’amministrazione centrale ed ai Consigli amministrativi speciali di sede e di succursale.
Composizione del Consiglio generale.
Art. 12.
Il Consiglio generale risulta dalla rappresentanza delle Provincie siciliane e delle sedi e delle succursali che si trovino nelle condizioni stabilite dal presente statuto.
Per Palermo concorrono:
Il sindaco della città, il presidente della Camera di commercio e dodici delegati eletti: quattro dal Consiglio provinciale, quattro dal Consiglio comunale e quattro dalla Camera di commercio.
Per Messina, Catania e Girgenti concorrono:
Il sindaco della città, il presidente della Camera di commercio e sei delegati eletti: due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale e due dalla Camera di commercio.
Per le Provincie di Caltanissetta, Siracusa e Trapani concorrono:
Due delegati eletti: uno dal Consiglio provinciale ed uno dalla Camera di commercio.
Ogni nuova sede sarà rappresentata da due delegati eletti dalla Camera di commercio del Comune nel quale è posta.
Le succursali avranno la rappresentanza di un delegato della Camera di commercio quando le operazioni da esse compiute abbiano prodotto almeno per un triennio un utile netto annuo di lire 100,000.
I Corpi chiamati, come sopra, ad eleggere più di un delegato, debbono nominarne una metà fuori dei loro componenti e degli altri Consessi chiamati alla elezione.
Più, fanno parte del Consiglio generale il direttore generale ed i consiglieri governativi; ma tanto essi quanto i componenti il Consiglio d’amministrazione centrale non avranno voto deliberativo nell’esame dei conti consuntivi, ed in ogni affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori.
I Consiglieri elettivi del Consiglio generale durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili – Le loro funzioni sono gratuite. – In ogni anno se ne rinnoverà un terzo.
Pei primi due anni la serte indicherà i membri da uscire.
I componenti non elettivi che fanno parte del Consiglio generale per ragione della loro carica non possono delegare ad altri la loro rappresentanza.
Le loro funzioni sono gratuite.
Composizione dei Consigli amministrativi.
Art. 13.
Il Consiglio d’amministrazione centrale si compone: del direttore generale che ne è il presidente, di quattro delegati scelti dal Consiglio generale e di due consiglieri di amministrazione nominati dal Governo. Fanno parte anche di esso con voto consultivo due censori nominati dallo stesso Consiglio generale. Tutti i membri del Consiglio generale, salvo i casi d’incompatibilità previsti dal presente statuto, possono farne parte.
Più, il Consiglio generale nominerà due delegati supplenti pel Consigli d’amministrazione centrale ed uno per ogni Consiglio amministrativo delle sedi e delle succursali, destinati a rimpiazzare quelli fra i delegati elettivi titolari che mancassero per morte, dimissione o altro impedimento legittimo.
I Consigli amministrativi speciali di sedi si compongono di un direttore locale, che ne è presidente, di due delegati e di un censore, quest’ultimo con voto consultivo, scelti dal Consiglio generale, e di un delegato dal Consiglio d’amministrazione centrale col titolo d’ispettore.
I Consigli amministrativi delle succursali si compongono: del direttore che ne è il presidente; di un delegato o del supplente, nominato dal Consiglio generale, e dell’ispettore.
I delegati elettivi ed i censori, così nel Consiglio di amministrazione centrale come nei Consigli locali, durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.
I delegati al Consiglio centrale di amministrazione sono incompatibili come delegati ai Consigli locali delle sedi e delle succursali.
sessioni del Consiglio generale.
Art. 14.
Il Consiglio generale si riunisce in Palermo ogni anno il primo marzo in sessione ordinaria, la cui durata non può eccedere trenta giorni, salva la proroga che potrà chiedere ed ottenere con decreto ministeriale.
Può essere convocato in sessione straordinaria dal Governo spontanea mente o per domanda sporta dal Consiglio d’amministrazione centrale, o dal presidente d’accordo con quattro membri del Consiglio generale. – In tali documenti si spiegherà l’oggetto per cui crede necessaria la convocazione.
Nelle sessioni ordinarie nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio generale sopra affari non iscritti all’ordine del giorno, che sarà formato per la prima seduta dall’Autorità che convoca il Consiglio, e per le sedute successive dal Consiglio stesso, con intelligenza dell’ispettore di sindacato
governativo.
Nelle sessioni straordinarie saranno messe all’ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali fu autorizzata la convocazione.
In ogni sessione ordinaria viene eletto il seggio presidenziale, composto del presidente, del vice-presidente, di un segretario, di un vice-segretario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Per la validità delle delibezioni deve esser presente la metà più uno dei componenti il Consiglio generale, ed in ogni caso un numero non minore della metà dei membri elettivi. In questo computo non si terrà calcolo dei membri legalmente in congedo.
Non trovandosi in numero legale per deliberare, sia nella prima che nelle successive sedute, si procederà ad una seconda convocazione che segua l’avviso almeno di dieci giorni; ed allora la deliberazione sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, per gli affari posti all’ordine del giorno della precedente convocazione.
Attribuzioni del Consiglio generale.
Art. 15.
Il Consiglio generale ha la suprema vigilianza sull’indirizzo amministrativo del Banco.
Discute ed approva il conto consuntivo, udita la relazione dei censori.
Discute ed approva la relazione sull’operato del Consiglio centrale d’amministrazione durante l’anno decorso. Questa relazione deve essere accompagnata dai prospetti dimostrativi delle alienazioni, transazioni e sofferenze, e delle operazioni di credito fondiario ed agrario.
Discute ed approva il bilancio annuo preventivo delle spese.
Delibera sui ruoli organici degli impiegati e sulle norme regolamentari alle quali deve attenersi il Consiglio centrale di amministrazione nella loro nomina, revoca, disponibilità, collocamento a riposo e liquidazione delle pensioni agli impiegati.
Delibera sulle transazioni, sulle alienazioni e permute dei beni del Banco.
Delibera, salvo l’approvazione governativa, sulle modificazioni dello statuto e del regolamento, e sulla istituzione di nuove sedi e succursali e di agenzie.
Nomina annualmente fra i suoi membri i delegati titolari e supplenti ed i censori del Consiglio amministrativo centrale e di quelli delle sedi e delle succursali, come nell’art. 13.
Nomina le Commissioni per l’esame del bilancio preventivo e per le in chieste e verificazioni che stimerà opportune.
Sessioni ed attribuzioni del Consiglio d’amministrazione centrale.
Art. 16.
Il Consiglio d’amministrazione centrale si aduna ogni settimana in tornata ordinaria; ha per segretario un impiegato del Banco; delibera validamente con quattro consiglieri presenti, oltre il direttore presidente.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, prevalendo in caso di parità quello del presidente.
Delibera su tutti gli affari dell’amministrazione del Banco non riservati al Consiglio generale ed al direttore, e precipuamente:
1. forma i progetti del bilancio preventivo da presentarsi al Consiglio generale per l’approvazione.
2. prepara il suo conto morale e materiale consuntivo, che presenta al Consiglio generale, accompagnato da una relazione che spieghi le operazioni eseguite, lo sviluppo dello Stabilimento, e ciò che occorre pel suo progressivo incremento;
3. esamina ed approva le situazioni decadarie da pubblicarsi ai sensi di egge;
4. ripartisce i fondi disponibili del Banco fra le varie sue sedi e succursali;
5. stabilisce la ragione dello sconto e gli interessi per tutte le operazioni che farà il Banco, nonché l’indennità di custodia degli oggetti che il Banco conserva a norma dell’art. 5;
6. propone al Governo la terna per la nomina dei direttori delle sedi; la revoca, la disponibilità ed il ritiro di essi;
7. nomina, secondo i ruoli organici, tutti gli altri impiegati, conformandosi, in quanto concerne le nomine del segretario generale e dei direttori delle succursali, alle norme determinate dal regolamento per l’esecuzione della legge del 23 agosto 1890, n. 7041 (serie 3.º), approvato con regio decreto; li revoca, li sospende, li trasloca, li pone in disponibilità, li colloca in riposo, e ne liquida le pensioni e gli assegni entro i limiti e secondo le norme stabilite dal Consiglio generale;
8. propone al Consiglio generale i ruoli organici per gli impiegati e le norme regolamentari per la loro assunzione in servizio, revoca, disponibilità, collocamento a riposo e per la liquidazione delle pensioni e degli assegni:
9. provvede alle norme disciplinari pel buon andamento del servizio a norma del regolamento;
10. delibera sulle proposte da farsi al Consiglio generale intorno a modificazioni dello statuto, dei regolamenti, sulla istituzione di nuove sedi e succursali ed agenzie, e su quanto riguarda l’ordinamento generale del servizio;
11. esamina i progetti di transazioni, alienazioni o permute dei beni del Banco, da sottoporsi all’approvazione del Consiglio generale;
12. delega ispettori per le verifiche di cassa e del portafoglio dei valori che stima necessarie nelle varie sedi e succursali del Banco;
13. sorveglia sulla condotta degl’impiegati e può sospenderli;
14. accorda i congedi oltre i 15 giorni agli impiegati degli Uffici dipendenti dalla Direzione generale ed ai funzionari dell’Istituto, ed oltre il mese a tutti gli impiegati e funzionari dell’Istituto. I congedi, quando eccedono il mese, portano necessariamente sospensione dello stipendio, meno il caso di malattia.
Sessioni ed attribuzioni dei Consigli amministrativi speciali.
Art. 17.
I Consigli amministrativi speciali amministrano la rispettiva sede o succursale.
Si riuniscono ogni settimana in seduta ordinaria, hanno per segretario un impiegato; deliberano validamente: le sedi con tre membri, le succursali con due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, prevalendo, in caso di parità, quello del presidente.
Nell’interesse del rispettivo Stabilimento, i Consigli amministrativi speciali:
ripartiscono il fondo disponibile fra lo sconto e le altre operazioni autorizzate dallo statuto;
sorvegliano sulla condotta degl’impiegati dello Stabilimento;
accordano i congedi oltre i 15 giorni;
nominano, sospendono e revocano i salariati di basso servizio addetti allo Stabilimento;
dispongono le verifiche ordinarie e le sorprese del portafoglio dei valori e della cassa, sulla proposta anche di un solo dei loro membri;
approvato l’albo degli avvocati e procuratori della sede;
provvedono, sulla proposta del direttore, alla restituzione dei valori che oltrepassano le lire 4000 per dispersioni di fedi di credito e polizze, previe le formalità e cautele prescritte dal regolamento;
dànno i necessari ragguagli e fanno le opportune proposte al direttore generale su tutti gli argomenti concernenti i servizi dello Stabilimento e il regolare andamento di esso.
Direttore generale.
Art. 18.
Il direttore generale è nominato dal Governo; ha la rappresentanza del Banco, dirige e regola gli affari, sopraintende, ai termini dello statuto, alla esecuzione dei regolamenti, nonché delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio d’amministrazione:
presiede il Consiglio d’amministrazione e ne convoca le tornate ordinarie e straordinarie;
ha la corrispondenza col Governo, coi direttori locali di sede e succursale con tutti i capi di amministrazione;
propone al Consiglio d’amministrazione le terne da sottoporsi al Governo per la nomina dei direttori delle sedi e le nomine e le promozioni degl’impiegati;
prepara i bilanci di previsione e gli affari da trattarsi nel Consiglio d’amministrazione, provvede all’ordinamento del servizio ed emette all’uopo tutte le ordinanze di urgenza, facendo rapporto al Consiglio d’amministrazione nella prossima seduta;
rappresenta il Banco nella stipulazione dei contratti, negli appalti ed in giudizio; firma tutti gli ordinativi, polizze, mandati di pagamento, di quietanze, gire ed altro, ai termini del regolamento;
accorda ai funzionari dell’Istituto ed agl’impiegati degli Uffici dipendenti dalla Direzione generale i congedi, che non oltrepassino i 15 giorni, e per una sola volta all’anno;
sospende gl’impiegati, dandone conto al Consiglio d’amministrazione nella immediata tornata;
dispone la verifica del portafoglio e le sorprese di cassa;
destina i difensori pei giudizi fra quelli ammessi nell’albo approvato dal Consiglio d’amministrazione centrale.
In caso d’impedimento ne fa le veci il più anziano di nomina dei delegati governativi ed, a data uguale di nomina, il più anziano per età.
vietato al direttore generale di concedere sconti e anticipazioni.
Segretario generale.
Art. 19.
Il segretario generale è nominato secondo le norme determinate dai regolamenti, a mente dell’articolo 7 della legge 23 agosto 1890, n. 704l (serie 3.º).
Esso coadiuva il direttore in tutte le sue incumbenze. E capo dell’Ufficio del segretariato e sopraintende all’Archivio ed al servizio di tutti gli altri Uffici del Banco.
Il regolamento determinerà le sue speciali attribuzioni.
Direttori locali.
Art. 20.
I Direttori di Sede sono nominati dal Governo sopra terne proposte dal Consiglio di Amministrazione centrale.
I Direttori di succursale sono nominati secondo le norme determinate dai regolamenti, a mente dell’articolo 7 della legge predetta.
I Direttori locali hanno funzioni analoghe a quelle del Direttore generale per quanto concerne la propria sede e le materie attribuite ai Consigli amministrativi speciali.
Provvedono all’esatto andamento del servizio della sede.
Rappresentano il Direttore generale in tutti gli atti determinati dal Regolamento.
Provvedono all’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione centrale, e di quelle del Consiglio amministrativo speciale, secondo la rispettiva competenza.
Conservano una delle chiavi del Tesoro, la cui custodia è affidata al Cassiere della Sede.
Dispongono le verifiche di cassa e del portafoglio dei valori, riferendone il risultamento anche al Direttore generale.
Censori.
Art. 21.
I censori in vigilano la esecuzione dello statuto e dei regolamenti del Banco.
Hanno facoltà d’intervenire con voto consultivo nelle riunioni dei Consigli amministrativi rispettivi, di esaminare i registri ed i portafogli, di verificare le casse e di fare tutte le proposte che credono utili agli interessi del Banco.
Non debbono intervenire nelle Commissioni di sconto.
Nella riunione del Consiglio generale, i censori presenti uniti in Comitato, esaminano il conto consuntivo materiale e morale, e ne riferiscono al Consiglio.
Commissioni di sconto.
Art. 22.
Presso ogni sede e succursale del Banco di Sicilia è istituita una Commissione di sconto.
Per la composizione delle Commissioni di sconto, la Camera di commercio del Circondario in cui ha sede lo Stabilimento designa, ogni anno, 24 persone.
L’Amministrazione del Banco designa ogni anno per l’ufficio anzidetto, al tre 24 persone.
Ciascuna Commissione di sconto è composta del direttore dello Stabilimento, che la presiede, e di quattro persone fra quelle designate ai termini dell’articolo precedente.
La nomina dei commissari di sconto è fatta dal Consiglio di amministrazione centrale, sulla proposta dei Consigli locali degli Stabilimenti in parti eguali fra le persone designate dalla Camera di commercio e dall’Amministrazione dell’Istituto.
Alla fine di ogni mese una metà dei commissari cessa dall’ufficio, e gli uscenti non possono essere richiamati a far parte della Commissione durante il bimestre successivo. La cessazione è determinata prima dalla sorte e successivamente dall’anzianità.
Art. 23.
Nessun effetto cambiario può essere ammesso allo sconto nei detti Stabili menti senza una deliberazione di tale Commissione.
Il direttore deve sottoporre all’esame della Commissione tutti gli effetti che vengono presentati per lo sconto allo Stabilimento. La Commissione non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza dei Commissari; le deliberazioni sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il direttore ha il diritto di veto sulle deliberazioni della Commissione; allorché lo esercita è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni al direttore generale. Il direttore generale decide definitivamente. Delle operazioni della Commissione di sconto sarà redatto, seduta stante, verbale a firma dei componenti la medesima.
Non possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall’albo secondo le disposizioni del Codice di commercio; coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali; coloro che abbiano lite vertente col Banco e che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, e che siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti del Banco.
Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote, più componenti di una medesima Ditta, gerenti o amministratori di una stessa Società, non possono simultaneamente far parte della Commissione di sconto.
Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da un commissario di sconto possono essere sottoposti alla Commissione di sconto quando egli si astenga dall’intervenire all’adunanza del giorno in cui ha luogo l’esame di essi, e ne avverta anticipatamente il direttore che lo farà sostituire da un Commissario supplente.
I delegati del Consiglio generale e i censori non devono intervenire nelle Commissioni di sconto.
Incompatibilità.
Art. 24.
Il direttore generale, i direttori locali, il segretario generale e tutti gli impiegati del Banco non possono esercitare commerci o industrie, fare operazioni di Borsa, né far parte, a qualsiasi titolo, della Amministrazione di altri Istituti di credito.
I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito e i banchieri che hanno una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere
eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e dell’Amministrazione del Banco.
I direttori e gli amministratori degli altri Istituti di credito possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere eletti agli uffici di componenti i Consigli amministrativi e di censori del Banco.
I componenti dei Consigli d’amministrazione devono essere estranei all’Amministrazione di altri Istituti di credito.
Non possono far parte del Consiglio generale e dei Consigli amministrativi coloro che abbiamo lite vertente col Banco o che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto o che siano, per qualsiasi titolo, debitori inadempienti del Banco.
Art. 25.
Il padre ed il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, e più componenti di una medesima Ditta, non possono simultaneamente far parte dei Consigli amministrativi e del Comitato di censura.
Non sono eleggibili a censori e decadono dall’ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità od affinità.
I deputati al Parlamento non possono essere né direttori generali, né impiegati di qualsiasi grado del Banco di Sicilia, né far parte dei Consigli centrali d’amministrazione.
Disposizioni generali.
Art. 26.
Quando risultino disordini nell’azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell’Amministrazione, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, la sospensione, la destituzione, la dispensa dal servizio e il collocamento a riposo dei direttori generali e dei consiglieri governativi del Banco.
Il provvedimento di destituzione e di collocamento a riposo deve essere preceduto dalla notificazione in iscritto al funzionario dei fatti che gli si attribuiscono, stabilendo un equo termine perché possa presentare le sue giustificazioni.
Insino a che non sia promulgata la legge sullo stato degli impiegati civili, nel qual caso ai nominati direttori e consiglieri saranno concesse le guarentigie in essa stabilite per i direttori generali delle Amministrazioni governative, prima di procedere alla destituzione, alla dispensa dal servizio o al collocamento a riposo, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dovrà chiedere il parere del Consiglio di Stato, a cui saranno comunicati tutti gli atti dopo di che deciderà sentito il Consiglio dei Ministri.
Qualora atti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo, udite le giustificazioni del Consiglio di amministrazione, cui saranno notificati i fatti, e udito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione invitando, senza indugio, il Consiglio generale a procedere alla nomina dei suoi delegati.
Intanto è data facoltà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di nominare un commissario, che eserciterà le funzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovrà essere ricostituito nel termine non maggiore di un mese.
Art. 27.
Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dovrà richiamare il Consiglio generale alla osservanza di esse, con invito di astenersi da ulteriori infrazioni e con ingiunzione di entrare nella legalità entro un termine che sarà in sua facoltà di stabilire.
Qualora si ripeta la violazione delle disposizioni statutarie, udito il parere del Consiglio di Stato in sezioni riunite, e in seguito a deliberazioni del Consiglio dei Ministri, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio potrà provocare un decreto reale di scioglimento del Consiglio generale.
In questo caso cessano dalle loro funzioni il direttore generale e i componenti del Consiglio d’amministrazione centrale e dei Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali.
Un commissario straordinario assume temporaneamente l’amministrazione fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio generale.
La ricostituzione dell’Amministrazione deve seguire entro tre mesi dalla data dello scioglimento.
Art. 28.
Alla fine d’ogni sessione il bilancio presuntivo, il conto delle operazioni annuali, la relazione del Consiglio di amministrazione e il resoconto delle deliberazioni del Consiglio generale saranno stampati e pubblicati, inviandosi ai membri del Consiglio generale, ai Consigli comunali delle località ove il Banco ha sedi o succursali e a tutte le Camere di commercio ed arti del Regno.
Art. 29.
La situazione del Banco sarà regolarmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


Visto, d’ordine di Sua Maestà:
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:
DI RUDINÌ.

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