Statuto del Fascio di Vicenza

Statuto del 1921 del Fascio di Vicenza

Art. 1. – È costituito in Vicenza il Fascio Vicentino di Combattimento, Sezione dei Fasci Italiani di Combattimento.
Art. 2. – Può esservi iscritto ogni cittadino non inferiore di età ai 18 anni compiuti, politicamente e moralmente degno, che s’impegni all’osservanza del programma generale dei Fasci e del Presente Statuto. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Art. 3. – Per programma generale dei Fasci resta stabilito che la sua caratteristica è data dalla dichiarazione pregiudiziale approvata all’unanimità dalla Adunata Nazionale tenutasi in Milano nei giorni 24 e 25 maggio 1920 e che si trascrive testualmente: «I Fasci di Combattimento non vogliono, nell’attuale periodo storico, essere un nuovo partito; perciò non si sentono legati a nessuna specifica formula dottrinaria ed a nessun dogma tradizionale: perciò si rifiutano di schematizzare e di riprodurre, nei limiti angusti ed artificiosi di un programma intangibile, tutte le mutevoli e multiformi correnti del pensiero e le indicazioni e le esperienze che l’opera del tempo e la realtà delle cose suggerisce ed impone». Le linee generali dell’opera immediata che i fasci si propongono sono tracciate dai seguenti capisaldi: 1. La difesa dell’ultima guerra nazionale. 2. La valorizzazione della vittoria. 3. La resistenza e l’opposizione alle degenerazioni teoriche e pratiche del socialismo politicante.
Art. 4. – Ogni socio ha l’obbligo:
a) di pagare le quote stabilite dal regolamento;
b) di agire con disciplina e serietà fascista, prendendo attiva parte alla vita sociale del Paese;
c ) di portare il distintivo sociale nelle cerimonie ufficiali.
Art . 5. – Ogni socio dovrà essere provvisto della tessera con fotografia e firma.
Art. 6. – Ogni socio ha il diritto di partecipare alle Assemblee per discutere e votare sugli argomenti in deliberazione.
Art. 7. – Il Fascio è retto da un Consiglio di 11 membri che elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Cassiere, un Segretario politico e un Segretario amministrativo.
Art. 8. – Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un direttorio di tre membri per le decisioni sugli affari urgenti: il Presidente fa parte di diritto del Direttorio.
Art. 9. – Il Presidente ha la rappresentanza del Fascio ed in sua assenza le funzioni della carica sono devolute al Vice Presidente: il Segretario politico dirige l’azione politica in accordo col Direttorio: Il Segretario amministrativo presiede all’organizzazione amministrativa in accordo col Direttorio e con Cassiere.
Art. 10. – I consiglieri sono eletti dall’Assemblea: durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 11. – L’assemblea è convocata a domicilio o con avvisi sui giornali cittadini o con manifesti murali, salvo casi di urgenza nei quali il Consiglio provvederà con le forme della maggiore pubblicità.
Art. 12. – L’assemblea deve essere interpellata su tutte le questioni essenziali riguardanti la vita, l’organizzazione e l’atteggiamento politico del Fascio, salvo i casi di urgenza nei quali il Consiglio potrà deliberare con l’obbligo di proporre al più presto le proprie decisioni alla ratifica dell’assemblea. L’assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne facciano domanda scritta almeno 40 soci specificando l’oggetto di discussione.
Art. 13. – Gli argomenti da discutersi devono essere posti all’ordine del giorno.
Art. 14. – L’assemblea delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno il quinto dei soci iscritti ed in regola con le quote sociali.
Art. 15. – Il Consiglio delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri.
Art. 16. – Per indisciplina ed in seguito ad azioni lesive agli interessi materiali e morali del Fascio, il Consiglio Direttivo può prendere i seguente provvedimenti in confronto di qualsiasi socio o consigliere:
a) deplorazione per iscritto;
b) deplorazionein assemblea generale;
c) sequestro del distintivo ed esclusione del socio dalle assemblee generali per un dato periodo di tempo;
d) espulsione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio avrà diritto di appello all’assemblea che dovrà essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo.
Art. 17. – Le espulsioni saranno rese note di pubblica ragione dopo trascorso il termine di appello.
Art. 18. – Il Direttorio politico e quello amministrativo sono nominati dal Consiglio e sono sottoposti al controllo di questo.
Art. 19. – Potranno essere costituite anche delle Sezioni femminili, di avanguardia studentesca e delle squadre di azione e dei corpi tecnici.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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