Statuto del Regno di Sicilia del 1848

Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento

TITOLO I RELIGIONE, INDIPENDENZA, SOVRANITÀ

Art. 1 – La religione dello Stato è la cattolica, apostolica romana.
Quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto.

Art. 2 – La Sicilia sarà sempre Stato indipendente.
Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese.
Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto.
La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere ipso facto nella decadenza.

Art. 3 – La sovranità risiede nella università dei cittadini siciliani: niuna classe, niun individuo può attribuirsene l’esercizio. Il poteri dello Stato sono delegati e distinti secondo il presente statuto.

TITOLO II POTERE LEGISLATIVO

Art. 4 – Il potere di far leggi, interpretarle e derogare ad esse appartiene esclusivamente al parlamento.

Art. 5 – Il parlamento composto da rappresentanti del popolo, è diviso in due camere, dette l’una dei deputati, e l’altra dei senatori.

CAPO I ELEZIONI E RAPPRESENTANZA

Art. 6 – Tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni 21, e che sappiano leggere e scrivere, sono elettori nel luogo del proprio domicilio, o dove abitano da tre mesi.

Art. 7 – Non sono elettori:
1) i soldati delle truppe di terra e di mare;
2) i regolari;
3) i condannati per delitti, durante la pena;
4) i condannati per delitti di furto, frode, calunnia o falsa testimonianza sino a due anni dopo l’espiazione della pena;
5) i condannati per misfatti, sino alla riabilitazione.

Art. 8 – Possono essere deputati, purché abbiano compiuti gli anni 25:
1) i professori delle università, de’ licei e de’ collegii;
2) i membri dell’istituto d’incoraggiamento, delle società e delle commissioni economiche del regno;
3) i membri delle accademie letterarie, scientifiche ed artistiche del regno;
4) i dottori e licenziati in qualunque facoltà;
5) coloro che dall’esercizio d’una professione scientifica ricavano un emolumento di once 18 annuali;
6) i commercianti con case e stabilimenti di commercio;
7) i professori di arti liberali;
8) i proprietari d’una rendita perpetua o vitalizia di once diciotto annuali.

Art. 9 – Possono essere senatori, purché abbiano compiuti gli anni trentacinque:
1) i già presidenti e vice-presidenti della camera dei deputati;
2) coloro che per due legislature sono stati deputati;
3) i già ministri, ambasciatori e plenipotenziarii costituzionali;
4) i già direttori di ministero costituzionale;
5) il giudice della monarchia, i vescovi, arcivescovi, archimandrita di Messina, abate di Santa Lucia, siciliani;
6) i professori delle Università;
7) i socii dell’instituto d’incoraggiamento;
8) coloro che dall’esercizio d’una professione scientifica ricavano un emolumento di once duecento annuali;
9) i proprietari d’un’annua rendita perpetua o vitalizia di once cinquecento annuali.

Art. 10 – Non possono essere deputati né senatori:
1) i ministri o direttori di ministero in esercizio;
2) i magistrati e gl’impiegati dell’ordine giudiziario in esercizio;
3) i funzionarii e gl’impiegati dei ministeri e d’ogni ramo d’amministrazione dello Stato;
4) gli uffiziali e soldati delle truppe di terra e di mare;
5) coloro che hanno cariche ed uffici di corte e gli impiegati di casa reale;
6) coloro che godono pensioni amovibili dal potere esecutivo;
7) i regolari;
8) gli analfabeti;
9) i debitori morosi dello Stato o dei Comuni;
10) gli accusati per misfatti, finché non tornino in libertà assoluta;
11) i condannati per delitti durante la pena;
12) i condannati per delitti di furto, frode, falsità, calunnia o falsa testimonianza fino a due anni dopo la espiazione della pena;
13) i condannati per misfatti sino alla riabilitazione.
Le incompatibilità previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 8 non avranno vigore nel solo caso che l’impiegato o funzionario eletto a rappresentante nell’una o nell’altra camera rinunzi al suo ufficio pria di sedere in parlamento.

Art. 11 – Per ogni comune di 6.000 abitanti sarà scelto un deputato.

– Per ogni comune di 18.000 due.
– Per ogni comune capo-luogo di circondario, sebbene non abbia la popolazione di seimila abitanti, sarà scelto un rappresentante.
– Dalle università degli studi di Catania e Messina sarà scelto un rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo.
– Da’ comuni che sceglievano rappresentanti per la costituzione del 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta dal presente articolo, e non siano capoluoghi di circondario, sarà scelta il numero di rappresentanti stabilito dalla costituzione del 1812.
– Per tutt’altri comuni sono formate tante associazioni di 8.500 abitanti, da ciascuna delle quali sarà scelto un deputato secondo l’apposito regolamento.
– Dal comune di Palermo ne verranno scelti 10; da quei di Messina e Catania 5 per ognuno.
– Dall’isola di Lipari due.

Art. 12 – I senatori saranno 120; si eleggeranno dalle associazioni distrettuali in proporzione degli abitanti d’ogni distretto. Dei senatori del distretto di Messina, uno sarà eletto dagli elettori dell’isola di Lipari e sue adiacenze.

Art. 13 – L’ufficio dei deputati durerà per due anni; quello dei senatori per sei.
Gli uni e gli altri potranno essere rieletti.

Art. 14 – I deputati e i senatori, durante il loro ufficio e per due anni dopo, non potranno accettare benefizii, cappellanie, cariche o impieghi, il cui conferimento appartiene al potere esecutivo. Potranno essere eletti ministri, restando sospesi dalla funzione di deputato o senatore, durante tale carica.

Art. 15 – Potranno i comuni concedere ai rappresentanti, pel periodo delle sessioni, una indennità non eccedente tarì venti al giorno, tranne a coloro che risiedono nella capitale.

Art. 16 – Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi in cui si danno le elezioni. Se vi si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menoché il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia otto giorni prima, e ritornare otto giorni dopo le elezioni.

Art. 17 – I membri del parlamento sono inviolabili per tutto ciò che avranno detto, scritto o votato nell’esercizio delle loro funzioni. Qualunque magistrato attenti a tale inviolabilità sarà destituito ed esiliato dal regno per anni dieci. Il re non potrà mai fargli grazia.
Nessun senatore o deputato, durante la sessione e per un mese antecedente e susseguente, potrà essere arrestato senza permesso della camera cui appartiene, tranne il caso di flagranza.

Art. 18 – I membri del parlamento rappresentano l’intiera Sicilia, non i comuni o distretti particolari dai quali sono eletti.

CAPO II DEL PARLAMENTO

Art. 19 – Il parlamento si riunirà di diritto in Palermo il 12 di gennaio di ogni anno. Alla solenne apertura, che avrà luogo nella chiesa di S. Domenico, il re interverrà personalmente o per mezzo di un suo delegato.
Potrà il re, al bisogno, straordinariamente convocarlo.

Art. 20 – La carriera dei deputati è legalmente costituita con la presenza di sessanta, e quella dei senatori con trenta componenti.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta. Il presidente avrà voto nel solo caso di parità.

Art. 21 – Ciascuna Camera verifica i poteri dei suoi membri, e ne giudica.

Art. 22 – Ogni sessione parlamentaria avrà la durata di tre mesi: potrà dalla camera essere di accordo prolungata.

Art. 23 – La sessione delle due camere sarà contemporanea.

Art. 24 – Le sedute saranno pubbliche. Ciascuna camera si unirà in comitato segreto sulla richiesta di 5 membri. La camera deciderà in seguito se la seduta debba riaprirsi al pubblico.

Art. 25 – Ciascuna camera avrà un regolamento per l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 26 – L’iniziativa della legge appartiene ad ambe le camere. Ogni camera ha il diritto di assentire, dissentire o proporre modificazioni alla legge votata dall’altra camera.
Nessun progetto sarà legge ove non sia consentito da ambe le camere.

Art. 27 – Nel caso che le due camere siano d’accordo in alcuni punti e discordi in altri dello stesso progetto di legge, potranno deputare un numero eguale de’ rispettivi membri perché sedendo insieme procurino conciliare le differenze, e ridurre le camere alla conformità dei voti. Il nuovo progetto sarà recato alla discussione delle camere. Una proposta definitivamente rigettata non può riprodursi che alla nuova sessione.

Art. 28 – Le leggi relative alle entrate e spese dello Stato, ed al quantitativo dell’esercito e dell’armata, dovranno iniziarsi esclusivamente nella camera dei deputati.
La camera de’ senatori avrà solamente il diritto di assentire o dissentire, senza farvi modificazioni.

Art. 29 – Ciascuno de’ membri del parlamento ha diritto di proporre leggi. Ogni cittadino ha facoltà di presentare in suo nome, ma solo in iscritto, petizioni e progetti per mezzo de’ componenti la camera. I ministri possono presentare e discutere progetti di legge.

Art. 30 – La legge fatta dal parlamento sarà nello spazio di trenta giorni promulgata dal re, o con apposite osservazioni rimandata al parlamento.
Quante volte nella sessione immediata a quella in cui la legge fu fatta, il parlamento vi persista, il re fra quindici giorni dovrà necessariamente promulgarla.

Art. 31 – Appartiene a ciascuna camera il diritto di fare rimostranze e indirizzi per qualunque atto del potere esecutivo.

Art. 32 – Ciascuna camera avrà il diritto di ordinare l’arresto di chiunque l’abbia oltraggiata, giudicarlo e punirlo; potrà invece, se lo crede, inviarlo a’ magistrati ordinari per subire il competente giudizio.

Art. 33 – La camera de’ deputati si rinnoverà per intero, quella dei senatori per terzo, in ogni biennio.
Le camere non possono essere disciolte, né sospese dal re.

TITOLO III POTERE ESECUTIVO

Art. 34 – Il potere esecutivo sarà esercitato dal re per mezzo dei ministri responsabili, ed eletti da lui.

CAPO I DEL RE

Art. 35 – La persona del re è inviolabile.

Art. 36 – I poteri conferiti al re dalla costituzione si trasmettono per successione.
La sola discendenza del primo re potrà regnare in Sicilia, morendo egli senza discendenti maschi, o pure estinta la di costoro linea discendenza maschile, la nazione sceglierà la novella dinastia.
La successione al reame di Sicilia sarà sempre regolata con ordine di primogenitura agnatizia tra i discendenti maschi del re con diritto di rappresentazione; in modo che i figli del primogenito predefunto escluderanno lo zio secondogenito vivente, e così di seguito. Sono perpetuamente ed in tutti i casi escluse le femmine, ed i loro discendenti anche maschi.
Morto un re senza discendenti maschi, succederà il fratello secondogenito, ed in difetto i di costui discendenti maschi, collo stesso ordine di primogenitura agnatizia.
Estinta la di costui linea maschile, succederà quella del terzogenito, e così di seguito; ben inteso però che in ogni caso di successione collaterale, dovrà sempre darsi la preferenza alla linea ingressa e di qualità più prossima all’ultimo defunto re.

Art. 37 – Tutte le quistioni di successione saranno decise dal parlamento.

Art. 38 – In mancanza di legittimi successori nell’ordine come sopra stabilito, la nazione eleggerà il nuovo re.

Art. 39 – Gli atti dello stato civile della famiglia reale saranno ricevuti nella forma comune dall’intiero magistrato municipale del luogo ove si celebrano; una copia di essi sarà depositata nell’archivio dello stato.

Art. 40 – Alla morte del re l’immediato successore assumerà il governo del regno. Dovrà però farsi riconoscere dal parlamento e presterà il giuramento alle camere riunite nel duomo di Palermo, e nelle mani dell’arcivescovo. Se la sessione del parlamento non trovisi aperta, deesi fra un mese convocare.
Le parole del giuramento sono:

“Io… re dei Siciliani giuro e prometto innanzi a Dio, e per questi santi Evangelii, di osservare e far osservare la costituzione del regno di Sicilia, in virtù della quale sono chiamato a regnare”.

Art. 41 – L’istruzione del re minore sarà regolata dal parlamento. La Maggiore età del re è fissata a 18 anni compiti: appena giuntovi, presterà il giuramento nei modi e colle condizioni prescritte nell’articolo precedente.

Art. 42 – L’incapacità del re per difetto intellettuale sarà giudicata dal parlamento e dichiarata con un decreto.

Art. 43 – Nei casi di minor età, imbecillità del re o vacanza di trono, appartiene al parlamento istituire la reggenza.

Art. 44 – Se il parlamento non vi abbia provveduto, e le camere non sieno riunite, si formerà di diritto una reggenza provvisoria composta dall’arcivescovo di Palermo, da’ due presidenti delle camere, o da coloro che lo furono nell’ultima sessione, e dal presidente del primo magistrato giudiziario del regno.

Art. 45 – Il parlamento fisserà, ad ogni caso di successione, la lista Civile da durare per tutta la vita del re.

Art. 46 – Alla morte del re il parlamento, nel fissare la lista civile del successore, provvederà al mantenimento della regina vedova.

Art. 47 – Il re e tutti i successibili al trono non potranno contrarre matrimonio senza il consenso del parlamento.

Art. 48 – Come qualunque cittadino, nei negozi civili, il re è sottoposto alle leggi di privato diritto. La lista civile è immune da ogni azione.

Art. 49 – I principi e le principesse sono sottoposti alla regola di privato diritto, come tutti i Siciliani.

Art. 50 – Il re non potrà per qualsiasi cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del parlamento, il quale non potrà accordarlo che per un termine fisso.
Il re che abbandonasse il regno senza un tale consenso o prolungasse la sua dimora fuori dell’isola al di là del termine prefisso, non avrà più diritto a regnare: il suo successore, ove ne abbia, salirà al trono, o la nazione eleggerà il nuovo re.

Art. 51 – Non potrà il re esercitare alcuno dei poteri delegati a lui dalla costituzione senza consultare il consiglio dei ministri.

Art. 52 – Niun ordine del re sarà eseguito se non sottoscritto da un ministro.

Art. 53 – Il re rappresenterà la Sicilia nei rapporti colle altre potenze.

Art. 54 – Egli ha il diritto di coniare monete, conformandosi alla legge, facendovi imprimere la sua effige da un lato, dall’altro lo stemma della Sicilia.

Art. 55 – Potrà intimare la guerra e conchiudere la pace; e come la sicurezza e l’interesse dello stato il permetteranno, ne darà comunicazione al parlamento.

Art. 56 – Potrà conchiudere trattati di alleanza e di commercio, i quali non avranno effetto senza l’assenso del parlamento.

Art. 57 – Non potrà introdurre né tenere nel regno altre truppe e forze di terra e di mare, se non quelle per le quali avrà ottenuto il consenso del parlamento.

Art. 58 – Conferirà il comando e tutti i gradi militari delle forze di terra e di mare giusta la legge: salvo quel che è stabilito per la guardia nazionale.

Art. 59 – Eleggerà gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici.

Art. 60 – Provvederà le magistrature e tutte le cariche ed uffici amministrativi dello stato, secondo le leggi particolari.

Art. 61 – Eserciterà tutti i diritti che per la legazia apostolica appartengono alla monarchia di Sicilia.

Art. 62 – Presenterà a tutti i beneficii ecclesiastici di patronato nazionale, ai quali è annessa cura di anime, e provvederà a tutt’altre nomine ecclesiastiche secondo le leggi.

Art. 63 – Potrà far grazia, attenuare, commutare, condonare le pene, tranne i casi eccettuati dalla costituzione, e salve sempre le azioni civili. L’atto di grazia sarà motivato e reso pubblico.

Art. 64 – Il re, a peso della lista civile, potrà istituire quegli ufficii di corte che riputerà convenienti al servizio e decoro della sua casa.
Essi saranno incompatibili con qualsiasi carico od uffizio dello stato: non daranno privilegio di sorta, né preminenza o distinzione di grado sugli altri.

Art. 65 – Il re nell’istituzione degli ufficii di corte non potrà stabilire condizioni di classi o di ceti, né categorie dentro le quali abbiano a conferirsi.

Art. 66 – Il re non ha altri poteri al di là di quelli conferitigli dallo statuto.
Egli si intitolerà Re dei Siciliani per la costituzione del Regno.

CAPO II DE’ MINISTRI

Art. 67 – Al re solo appartiene la elezione o revocazione dei ministri.

Art. 68 – I ministri sono risponsabili. Essi potranno esser processati e puniti ne’ casi e modi stabiliti dall’apposita legge. Potrà il parlamento domandar conto de’ loro atti, sottoporli a giudizio e punirli.
Il re non potrà loro far grazia attenuando, commutando o condonando la pena.

Art. 69 – L’ordine del re, verbale o iscritto, non potrà in alcun caso sottrarre il ministro dalla responsabilità.

Art. 70 – I ministri devono render conto in ogni anno al parlamento delle spese, e proporranno lo stato preventivo dei bisogni del loro ripartimento. Quello della finanza renderà il conto dell’entrate e delle spese pubbliche, e proporrà il bilancio preventivo per l’anno seguente.

TITOLO IV DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 71 – Il potere giudiziario sarà esercitato dai magistrati istituiti dalla legge ed eletti dal re.
La legge non costituirà che soli magistrati e giurisdizioni ordinarie, così civili, che criminali, salvo le giurisdizioni ecclesiastiche secondo la disciplina della chiesa di Sicilia, e le giurisdizioni militari per i reati e le persone militari, e per le altre da leggi speciali espressamente sottoposte allo statuto penale militare e salvo i giudizi per giurati nelle materie in cui saranno stabiliti dal parlamento.
Il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie criminali, e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa. Per tali delitti al solo giurì appartiene pronunziare anche pei danni ed interessi.
Nessun cittadino potrà ricusarsi di esser giudice nei giudizi di fatto.

Art. 72 – Il potere giudiziario nell’esercizio, delle sue funzioni sarà indipendente. I giudici saranno sottoposti a giudizio a’ termini della legge, e senza bisogno di autorizzazione.
La udienze de’ magistrati dell’ordine giudiziario sono publiche.

Art. 73 – L’alta corte del parlamento è composta dalla camera dei deputati, che accusa, e da quella dei senatori che giudica.

Art. 74 – Sono giudicabili dall’alta corte del parlamento, per tutti i fatti relativi all’esercizio delle loro funzioni, i ministri ed i magistrati supremi dello Stato, secondo la legge che ne stabilisce le forme e le classi.

Art. 75 – La giustizia sarà sempre amministrata in nome della legge.
L’esecuzione sarà ordinata in nome della legge e del re.

TITOLO V DI ALTRE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI

Art. 76 – La guardia nazionale è una istituzione essenzialmente costituzionale. Gli ufficiali saranno scelti dalla stessa guardia. Essa sarà ordinata da un’apposita legge.

Art. 77 – La guardia nazionale non potrà essere giammai disciolta né sospesa dal potere esecutivo.

Art. 78 – I forti di ogni città del regno saranno affidati alla custodia della guardia nazionale.
Le truppe in linea potranno essere richieste dal comandante locale della guardia nazionale per prestare nelle fortificazioni dello stato quel servizio che essa crederà necessario.

Art. 79 – La truppa nazionale di qualunque arma non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della guardia nazionale di tutto il regno.

Art. 80 – I Municipii, in ciò che concerne l’azienda del proprio comune, si amministreranno da sé con quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale.
Nessun cittadino può ricusare gli ufficii municipali gratuiti nel municipio al quale appartiene.

Art. 81 – La publica salute sarà affidata ad un supremo magistrato di salute, indipendente da qualunque potere nell’esercizio delle sue funzioni. Una legge speciale ne ordinerà i poteri, e darà le norme per bene esercitarli.

TITOLO VI DE’ SICILIANI E DE’ LORO DIRITTI

Art. 82 – La qualità di Siciliani si acquista e si perde nei modi prescritti dalle leggi civili.
La naturalizzazione non potrà concedersi che in virtù della legge.

Art. 83 – I Siciliani sono tutti uguali innanzi alla legge. Essi soli e senza altra distinzione che il merito e la capacità, sono ammessi agli uffizii, a beneficii ed alle pensioni di qualunque natura e grado.

Art. 84 – Un solo ordine nazionale di merito sarà stabilito come semplice designazione alla publica stima.
Non vi sarà ammessa alcuna precedenza e privilegio.
Nessun altro ordine precedente è riconosciuto.

Art. 85 – Nessun cittadino potrà essere giudicato se non in vigore di una legge promulgata pria del fatto che dà luogo al procedimento, e per un regolare giudizio reso dal magistrato competente.

Art. 86 – Il domicilio del cittadino è inviolabile. L’autorità publica non potrà penetrarvi per investigazioni, che nei casi stabiliti e con le forme ordinate dalla legge.

Art. 87 – Nessun cittadino può essere arrestato fuori i casi stabiliti e senza le forme ordinate dalla legge. Ciascuno ha il diritto di resistenza contro ogni publico uffiziale che volesse arrestarlo, o con vie di fatto o minacce usargli violenza.

Art. 88 – La parola e la stampa sono libere. I reati commessi per mezzo della parola e della stampa saranno puniti secondo la legge.

Art. 89 – L’insegnamento è libero. Il pubblico insegnamento sarà gratuito e regolato da apposita legge.

Art. 90 – Il secreto delle lettere è inviolabile.

Art. 91 – I cittadini hanno diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, per privata o pubblica utilità, senza permesso alcuno, salvo l’applicazione delle leggi penali pei reati che si commettessero per l’abuso di questo diritto.

Art. 92 – Niuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, ne’ casi e coi modi stabiliti dalla legge e mediante giusto precedente compenso.

Art. 93 – Tutto ciò che non è proibito da una legge è permesso. Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti del cittadino non si estendono al di là dei tempi e dei casi in esse espressi.

TITOLO VII DELLA REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 94 – Nessun articolo dello statuto potrà essere modificato se non dopo una dichiarazione del parlamento che proponga la riforma a farsi; in tal caso il parlamento resterà disciolto per riunirsi dopo una nuova elezione.
Tanto la deliberazione che propone la riforma, quanto quella del nuovo parlamento, non saranno efficaci se non prese col concorso di due terzi dei votanti presenti di ciascuna camera.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 95 – Nella prima sessione i senatori si divideranno a sorte in tre classi. La prima durerà per due anni, la seconda per quattro, la terza per sei.

Art. 96 – Saranno chiamati, durante la loro vita, a far parte del senato, oltre il numero dei 120, quei pari temporali che siedono per la costituzione del 1812, e che il giorno 13 aprile firmarono personalmente l’atto di decadenza.

Art. 97 – Niun senatore potrà farsi rappresentare da procura.

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