Statuto della società per la conservazione dei monumenti dell’arte cristiana

Statuto Organico della società per la conservazione dei monumenti dell’arte cristiana in Pavia

CAPITOLO I. Origine, nome e sede dell’istituzione.

Art. 1.
La società per la conservazione dei monumenti dell’arte cristiana di Pavia, costituita nell’anno 1875, trae la sua origine dalla compagnia laicale della Beata Vergine del Rosario sorta nella stessa città fino dalla prima metà del secolo XVI per opera del patriziato pavese. Aveva per iscopo la coltura della musica sacra celebrando con musicali concerti le festività della Madonna.
Art. 2.
La modificazione ora introdotta nello scopo per volontà stessa della compagnia, come risulta dalla relazione e dal verbale di seduta in data amendue 6 dicembre 1874 (Allegati A e B ), fu approvata con decreto reale dell’11 aprile 1875, n. 2439, che erige in ente morale nella città di Pavia la suddetta compagnia col titolo di Società per la conservazione dei monumenti dell’arte cristiana in Pavia.
Art. 3.
È mantenuto però l’onere portato dall’istrumento 6 luglio 1630, a rogito del notaio di Pavia Francesco Vilanova, di una annua commemorazione religiosa per voto fatto dalla compagnia del Rosario nello stesso anno, mentre dominava in Pavia un fiero contagio pestilenziale. Le norme direttive saranno indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente statuto.

CAPITOLO II. Scopo dell’istituzione.

Art. 4.
Lo scopo della società è di provvedere alla conservazione dei monumenti dell’arte cristiana in Pavia, massimamente di quelli che godono maggior fama di celebrità storica artistica.
Inoltre essa eserciterà un’attenta sorveglianza su tutti i monumenti d’arte cristiana di Pavia, onde non siano in alcun modo manomessi. S’intende che l’azione della società, relativamente alle opere di restauro da farsi mano mano ai monumenti secondo il bisogno, debba essere sempre subordinata alle deliberazioni della regia commissione consultiva di belle arti esistente in Pavia.

CAPITOLO . III. Sorgente dei suoi mezzi.

Art. 5.
Ritrae la società i mezzi di mantenimento dal patrimonio già spettante all’antica compagnia laicale della Beata Vergine del Rosario.
La rendita del medesimo trovasi ora costituita come segue:
a) Da livelli per la rendita annua di………L. 113.14
b) Da capitali dati a mutuo……………L. 326. 95
c) Da rendite inscritte sul gran libro del debito pubblico del Regno d’Italia…………….L. 400.
E quindi dispone complessivamente di una rendita annua di………… L. 840.09
na renda erogarsi allo scopo di cui sopra, colla deduzione però dell’importo annuo dell’onere di cui all’articolo 3, delle spese di amministrazione, delle imposte, ecc.
Art. 6.
All’incremento del reddito annuale si provvede mediante contributo da parte di soci fondatori e di soci aggregati.

CAPITOLO IV. Costituzione della società e modo di amministrazione.

Art. 7.
La società si compone di
Soci fondatori,
Soci aggregati,
Soci onorarii.
Le condizioni richieste, onde poter appartenere all’una od all’altra di queste classi, sono indicate nell’udito regolamento.
Art. 8.
La società è rappresentata ed amministrata da una direzione costituita di 10 soci fondatori tolti dalla società, riuniti in adunanza generale.
Art. 9.
La direzione elegge nel proprio seno il presidente e il vice-presidente, il segretario e il contabile cassiere.
Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione assistito da un segretario e da un contabile, che esercita anche le funzioni di cassiere. L’esercizio di tutte queste cariche è puramente onorario.
Art. 10.
I membri della direzione durano in ufficio cinque anni e sono rieleggibili. Essi si rinnovano per quinto ogni anno e la loro scadenza pei primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall’anzianità. Verificandosi la morte o la rinuncia dell’uno o dell’altro dei membri, la società raccolta in generale adunanza nomina il successore nella persona che avrà raccolto sopra di sé la maggioranza assoluta dei voti; la parità dei medesimi sarà ritenuto risultato negativo.
Art. 11.
La nomina del presidente e del vice presidente, del segretario e del contabile cassiere si farà dai membri componenti la direzione e dovrà cadere sull’uno o sull’altro dei medesimi, scelti a maggioranza assoluta di voti segreti.
Non riuscendo la nomina nei due primi scrutinii, si passerà al ballottaggio fra coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
Art. 12.
Le adunanze sono convocate dal presidente ed in caso di mancanza o d’impedimento del medesimo, dal vice-presidente.
Sono valide le adunanze alle quali sarà presente la metà dei soci; quando il numero fosse minore, dovranno essere convocati una seconda volta, nel qual caso potrà essere deliberato
qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione che si trattasse di variazioni nello stato patrimoniale, per le quali occorrerà l’intervento di quattro quinti dei soci.
Art. 13.
E obbligatoria l’adunanza da tenersi nel mese di gennaio d’ogni anno per la presentazione del rendiconto dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’esercizio del nuovo anno.
Di ogni adunanza sarà tenuto processo verbale.

CAPITOLO V. Disposizioni transitorie.

Art. 14.
Ai quattro delegati dalla compagnia laicale della Beata Vergine del Rosario, per l’esecuzione della deliberazione di cui all’articolo 2, è devoluta la nomina dei membri che devono comporre per la prima volta il consiglio direttivo.
Art. 15.
Fino a tanto che la società non abbia preso tale sviluppo da suggerire la costituzione di un proprio ufficio, le carte riguardanti l’amministrazione staranno presso il presidente.

Regolamento Interno per la società di conservazione dei monumenti dell’arte cristiana di Pavia

CAPITOLO I. Presidenza della società.

Art. 1.
Il presidente, allorché convoca un’adunanza, ne designa il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattarsi in un avviso che dirama ai soci costituenti il consiglio, di cui egli è presi dente, almeno due giorni prima dell’adunanza.
Art. 2.
I pareri che venissero trasmessi alla presidenza da qualunque dei soci saranno sempre comunicati al consiglio a sua maggiore istruzione.
Art. 3.
Al presidente della società spettano in special modo la rappresentanza, l’iniziativa e l’indirizzo dell’ufficio.

Segretario e contabile cassiere.
Art. 4.
Il segretario si presterà nel disimpegno delle mansioni della presidenza in tutto quello che verrà richiesto, stende i rapporti e i verbali d’ufficio.
Art. 5.
Il contabile cassiere provvede a raccogliere le somme dovute dai singoli debitori e se li trova morosi ne avverte la presidenza.
Ogni introito dovrà risultare da una bolletta di quitanza da staccarsi da un registro a madre e figlia ed inoltre s’incarica della tenuta dei registri e custodisce il denaro raccolto. Egli non potrà fare alcun pagamento per conto della società, se non dietro mandato che dovrà essere firmato dal presidente o da chi ne fa le veci.
Art. 6.
Le spese da farsi ogni anno, compresi i sussidi pei monumenti, non potranno mai essere maggiori della rendita annuale disponibile.
Potrà però la rendita netta annuale essere vincolata per un periodo non maggiore di anni cinque a favore di un determinato monumento, e quando la necessità o un’evidente utilità lo richiedesse, potrà tale beneficio essere ripetuto.

Del portiere.
Art. 7.
Pel recapito di qualsiasi atto relativo all’amministrazione sociale, la direzione si vale dell’opera di un inserviente o portiere eletto dal presidente e retribuito dalla società, nella misura che la direzione stessa troverà più opportuna.

CAPITOLO II. Commemorazione annua religiosa.

Art. 8.
La società si obbliga a mente dell’articolo 3 dello statuto organico di far celebrare nel giorno 5 agosto di ogni anno, in cui ricorre la festività della Beata Vergine della Neve, la solita commemorazione religiosa stabilita per voto dell’antica compagnia della Madonna del Rosario, allorché nell’anno 1630 dominava la peste in Pavia. Così pure è mantenuto il peso della festività della Beata Vergine del Rosario nella prima domenica di ottobre di ogni anno a ricordo della pia fondazione da cui riconosce la sua origine questa società.
Art. 9.
Per le funzioni sacre, di cui all’articolo precedente, non sarà vincolato che un decimo della rendita netta, giusta la deliberazione di cui nel verbale di seduta 6 dicembre 1874 (Allegato B ), né potrà mai oltrepassare la somma di lire 125.

CAPITOLO III. Soci fondatori e soci aggregati.

Art. 10.
Saranno distinti colla qualifica di soci fondatori tutti coloro che offriranno, per l’incremento del patrimonio sociale, un valore capitale fruttante un’annua rendita di lire 5.
Con tale offerta rimangono inscritti quali soci perpetui a titolo di giusta onoranza. Soci aggregati saranno invece coloro che si obbligano di pagare annualmente alla società, in via anticipata, una quota di lire 5. Il socio aggregato che lascia trascorrere due anni senza pagare la quota volontariamente offerta alla società, sarà cancellato d’ufficio dal ruolo dei soci aggregati.
Art. 11.
Saranno inscritti col titolo di soci onorari coloro che per gli studi e le cognizioni speciali loro proprie potrebbero prestare alla società utilissimi servigi, senza essere obbligati al pagamento di qualsiasi contributo. La nomina di questi soci si farà nell’adunanza generale della società che si tiene in gennaio.
Art. 12.
Apposito bollettino, da pubblicarsi in fine di ogni anno come organo ufficiale della società, porterà stampati i nomi dei soci colle loro rispettive qualifiche e indicherà il modo con cui furono erogati i redditi di quell’anno. Esso sarà diramato a tutti i soci.

CAPITOLO IV. Norme di vigilanza sui monumenti.

Art. 13.
A cura della direzione sarà compilato un elenco circostanziato dei monumenti pavesi interessanti per l’arte cristiana e sarà reso di pubblica ragione nel primo numero del bollettino ufficiale della società.
Art. 14.
La direzione eserciterà su di essi continua sorveglianza e ne promuoverà la conservazione con tutti i mezzi che crederà più opportuni, sentito il voto della locale commissione consultiva di belle arti.
Art. 15.
Qualunque de’ soci può fare proposte relative a questo o a quell’oggetto, ma non si potrà convocare la società in via straordinaria, se non quando risulti da una domanda firmata da 10 soci almeno, indirizzata alla presidenza della società stessa.
Art. 16.
Le amministrazioni preposte ai singoli monumenti di cui interessa la conservazione potranno far conoscere gli urgenti bisogni dei medesimi, e qualora venissero soccorsi da questa società, prima di conseguire il pagamento della somma loro assegnata, dovranno comprovare di aver lodevolmente eseguito l’opera da loro indicata. La direzione della società avrà il diritto di visitare i lavori in qualunque stadio di loro esecuzione per assicurarsi che l’opera venga eseguita a dovere.

CAPITOLO V. Disposizione transitoria.

Art. 17.
I membri della cessata compagnia della Beata Vergine de Rosario avranno diritto di appartenere alla nuova società colla qualifica di soci fondatori, senza che sia da loro dovuta l’offerta in denaro di cui all’articolo 10, e ciò a titolo di onore e di benemerenza verso i medesimi che diedero la vita a questa
nobile istituzione.

A di 23 aprile 1876.

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