Statuto dell’Istituto per gli orfani degli impiegati

Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato

Statuto del 1892

CAPITOLO I. Dello Istituto e delle persone che ne possono far parte.

Art. 1.
È deliberata una Istituzione avente per obbietto di provvedere al sostenta mento, alla educazione ed alla istruzione degli orfani degli impiegati civili dello Stato.
Essa avrà sede in Roma ed assumerà il nome di:
Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.
Art. 2.
Col nome di orfani si intendono i figli legittimi o legittimati di ambo i sessi, che alla morte del genitore ascritto all’Istituto non abbiano ancora compiuti i diciotto anni di età.
Art. 3.
Nei limiti dei fondi disponibili l’Istituto adempie ai suoi fini:
In via normale:
a) con l’ammissione degli orfani e preferibilmente di quelli di ambedue i genitori nel proprio Convitto;
b) con la concessione di assegni annui a quegli orfani, che per giuste considerazioni non possono profittare del Convitto.
Ed in via eccezionale con la concessione di sussidi a quegli orfani che, avendo compiuto l’età di anni diciotto, dieno prove non dubbie di ingegno e di profitto nel corso intrapreso e facciano presagire, col conseguimento del relativo titolo professionale, uno splendido successo, o non possano per permanente infermità fisica procacciarsi altrimenti i mezzi di sussistenza.
Concederà inoltre agli orfani che lo domandano il suo appoggio morale nei limiti che l’indole dell’Istituto consente.
Art. 4.
I benefici di cui all’articolo precedente non possono essere concessi che su domanda di coloro che vi abbiano interesse, ed a decorrere da un tempo non anteriore alla domanda stessa.
Essi si perdono dagli orfani:
l. per il compimento del decimottavo anno di età;
2. per il conseguimento di un posto che dia loro modo di vivere;
3. per il passaggio delle orfane a matrimonio;
4. per condotta riprovevole.
Art. 5.
Nel provvedere a favore degli orfani saranno considerati con preferenza quelli che per le condizioni di famiglia abbisognano di più pronto ed efficace soccorso.
A parità di condizioni saranno preferiti i figli degli impiegati aventi maggiore anzianità di iscrizione.
Art. 6.
Possono essere ascritti all’Istituto degli impiegati civili di ruolo d’ambo i sessi:
a) delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato;
b) della Casa Reale;
c) del Parlamento:
d) del Gran Magistero degli Ordini equestri;
e) dell’Amministrazione del Fondo per il Culto e dell’Asse Ecclesiastico;
f) degli Economati dei benefici vacanti.
Possono anche esservi ascritti gli inpiegati straordinari d’ambo i sessi delle Amministrazioni sopradette dopo tre anni di servizio, purché possiedano i requisiti necessari per essere nominati impiegati di ruolo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al basso personale di servizio.
Art. 7.
La domanda d’iscrizione deve rivolgersi alla Commissione provinciale di cui all’art. 25 versando contemporaneamente a beneficio dell’Istituto una tassa d’ammissione di lire due.
Gli orfani non potranno fruire dei vantaggi dell’Istituto se il genitore non abbia pagato almeno il contributo di due anni, e non sia iscritto almeno da un anno, salvo però il disposto dell’art. 37.
Art. 8.
Gli impiegati cessano di far parte dello Istituto:
a) per morte;
b) per rinuncia presentata almeno tre mesi prima della fine dell’anno in corso;
c) per la perdita della qualità di impiegato, salvo per i collocati a riposo il disposto dell’articolo seguente;
d) per fatti che li rendano indegni di appartenere all’Istituto;
e) e per morosità alla contribuzione stabilita.
Coloro che sono reintegrati nel loro impiego possono essere riammessi a far parte dell’Istituto dopo che abbiano soddisfatto le quote arretrate.
I decaduti per morosità per essere nuovamente iscritti debbono uniformarsi al disposto dell’art. 7.
Art. 9.
Il collocamento a riposo con diritto alla pensione non nuoce agli effetti della iscrizione in favore degli orfani nati anteriormente alla data del decreto che porta tale provvedimento, purché l’impiegato si trovi ascritto da dieci anni all’Istituto, salvo il disposto dell’art. 37.

CAPITOLO II. Delle entrate e delle spese.

Art. 10.
L’impiegato in attività di servizio o in disponibilità contribuirà a beneficio dello Istituto, per tutto il tempo in cui vi rimane ascritto, con una quota annua corrispondente a due giornate dello stipendio che percepisce netto di ritenute.
Per gl’impiegati retribuiti ad aggio detta quota annua sarà in relazione alle stipendio che serve di base per la liquidazione della pensione.
Per l’impiegato in aspettativa, se questa è causata da motivi di famiglia, la contribuzione annua sarà in relazione con l’ultimo stipendio; se da motivi di salute, con l’assegno accordatogli.
Gli impiegati che compiono un tirocinio gratuito pagheranno una contribuzione annua corrispondente alla metà di quella dovuta dagli impiegati retribuiti che occupano il posto al quale essi possono essere nominati.
Gli impiegati in servizio militare, finché non cessano di appartenere ad un’Amministrazione civile, contribuiranno annualmente con due giornate di loro competenze militari; ma se il servizio è a causa di volontariato di un anno, l’impiegato sarà considerato in aspettativa per motivi di famiglia.
Per i pensionati la contribuzione annua sarà in relazione con la pensione.
La decorrenza dell’ammissione dei soci avrà effetto retroattivo dal primo giorno del semestre dell’anno durante il quale fu fatta la domanda.
Art. 11.
Le spese occorrenti per l’attuazione dei fini di cui all’art. 3, saranno principalmente sostenute, previa detrazione del quarto come fondo di riserva, con le contribuzioni annue degli impiegati, e con le tasse d’iscrizione.
Tutte le entrate straordinarie, quando non siano state destinate ad un determinato scopo, verranno impiegate ad accrescere il fondo di riserva.
A tale fondo saranno pure assegnati gli avanzi annuali dei bilanci.
Art. 12.
Fissata ogni anno, a termini dell’articolo precedente, la somma per le spese ordinarie, quella disponibile a favore degli orfani a carico dell’Istituto in quell’anno, deve restare impegnata insieme con gl’interessi che produrrà (e che si capitalizzeranno) per essere successivamente prelevata a favore degli orfani stessi, sino a che ciascuno di costoro non abbia compiuto i diciotto anni di età.

CAPITOLO III. Disposizioni transitorie.

Art. 13.
A cura del Consiglio di amministrazione sarà fatta domanda al Governo del Re per la erezione in Ente morale dell’Istituto.
Art. 14.
Mediante la donazione all’Istituto di un capitale il cui interesse al 5 % netto rappresenti una somma eguale alla retta annua da stabilirsi, potranno essere creati dei posti di fondazione privata, col diritto nel fondatore o in chi per esso di designare gli orfani di genitore impiegato anche non socio, che potranno successivamente fruirne non oltre i diciotto anni di età.

CAPITOLO IV. Del governo dell’Istituto.

§ 1. – Autorità preposte allo Istituto.
Art. 15.
Al governo dello Istituto sono preposti:
1. Un Comitato centrale;
2. Un Consiglio d’amministrazione;
3. Un Ufficio di sindacato;
4. Le Commissioni provinciali;
Il Comitato, il Consiglio e l’Ufficio di sindacato hanno sede in Roma; le Commissioni nei capiluoghi di ciascuna Provincia.
Il Consiglio, sentito il parere della rispettiva Commissione, potrà stabilire delle Rappresentanze in altri luoghi della Provincia.
§ 2. – Del Comitato centrale.
Art. 16.
Il Comitato centrale si compone:
1. Dei 60 componenti il Comitato permanente;
2. Dei presidenti delle Commissioni provinciali, i quali potranno farsi rappresentare da un altro impiegato ascritto all’Istituto, non membro del Comitato, né del Consiglio, né dell’Ufficio di sindacato.
Venendo a farsi vacante tra i membri del Comitato permanente, il Comitato centrale provvederà a surrogarli con impiegati iscritti residenti in Roma.
Il Comitato centrale si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, ed in via straordinaria ogni volta che ne sarà fatta richiesta dal Consiglio d’amministrazione, o da 30 membri del Comitato centrale, o dall’Ufficio di sindacato o dal decimo degli impiegati ascritti allo Istituto.
Art. 17.
Il Comitato centrale elegge nel suo seno:
Un presidente;
Un vice-presidente;
Un segretario;
Un vice-segretario.
Essi si rinnovano ogni due anni, e possono essere rieletti.
Art. 18.
E riserbata al Comitato centrale l’alta direzione e vigilanza dello Istituto.
Ad esso appartiene:
1. Eleggere i membri del Consiglio di amministrazione e dell’Ufficio di sindacato;
2. Discutere ed approvare i bilanci ed i conti consuntivi per l’esercizio finanziario dell’anno solare;
3. Deliberare sopra gli argomenti che dallo statuto sono riserbati alla sua competenza, sopra gli atti che eccedono la semplice amministrazione non de mandati al Consiglio, e in generale sopra tutti quelli di maggior rilievo per
l’Istituto.
§ 3. – Del Consiglio di amministrazione.
Art. 19.
Il Consiglio di amministrazione si compone di venti membri eletti dal Comitato centrale fra gli impiegati ascritti all’Istituto.
Esso elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti:
Un presidente;
Due vice-presidenti;
Un segretario capo;
Due segretari.
I membri del Consiglio durano in ufficio quattro anni, sono rinnovabili per un quarto ogni anno, e non sono rieleggibili che dopo un anno, salvo il caso dell’intera rinnovazione del Consiglio.
Nei primi tre anni la rinnovazione è determinata dalla sorte, ed i membri uscienti possono essere rieletti.
Art. 20.
Il presidente del Consiglio rappresenta l’Istituto nei rapporti con le Autorità costituite e col privati, firma la corrispondenza e, insieme ad un Consigliere di turno, gli ordini di pagamento e di riscossione, sopraintende alla Segreteria ed alla Cassa, fa eseguire i versamenti delle somme che pervengono all’Istituto nelle Casse all’uopo determinate, ed in vigila sul personale addetto all’Istituto, che può sospendere provvisoriamente, riferendone al Consiglio.
Deve riunire il Consiglio almeno una volta al mese e nei casi determinati dall’articolo seguente e dall’ultimo paragrafo dell’art. 22.
Art. 21.
Spetta pure al presidente di provvedere a tutti gli atti che non ammettono dilazione, e di riferirne al Consiglio convocato, ove occorra, anche straordinariamente.
Art. 22.
Il Consiglio d’amministrazione:
1. Ha la direzione dello Istituto e provvede a quanto è necessario perché esso funzioni nel miglior modo;
2. Esegue e fa eseguire le deliberazioni del Comitato centrale;
3. Compila il bilancio preventivo ed i conti consuntivi annuali, e ne trasmette copia, unitamente alla relazione dei sindaci, al Comitato almeno l5 giorni prima dell’assemblea indetta per la loro discussione ed approvazione;
4. Rivede le iscrizioni e delibera le cancellazioni degli impiegati ascritti allo Istituto;
5. Provvede alla concessione degli assegni annui e dei sussidi, alla ammissione degli orfani nel Convitto, e alla revoca di questi benefici nei casi previsti dall’art. 4;
6. Prende atto della elezione delle Commissioni provinciali, quando non abbia a fare osservazioni in contrario;
7. Nomina e revoca gli impiegati a servizio dell’Istituto;
8. Delibera sopra i provvedimenti d’urgenza presi dal presidente;
9. Provvede al rinvestimento dei capitali disponibili;
i l”opone al Comitato centrale le accettazioni delle donazioni, eredità e legati;
11. Decide sopra ogni controversia che insorga tra l’Istituto ed i soci, o i loro eredi ed aventi causa, salvo appello al Comitato centrale, la cui riso luzione sarà inoppugnabile.
Esso si raduna almeno una volta al mese, ed ogni qualvolta sia richiesto da 10 consiglieri.
§ 4. – Dell’Ufficio di sindacato.
Art. 23.
L’Ufficio di sindacato si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti,
eletti annualmente dal Comitato centrale fra gli impiegati ascritti allo Istituto e residenti in Roma.
Esso ha per compito:
a) Controllare gli atti del Consiglio di amministrazione che hanno relazione con le finanze dell’Istituto;
b) Ispezionare i libri e documenti di contabilità, la Cassa ed i titoli di credito;
c) Invigilare perché non avvengano storni di fondi da un capitolo all’altro del bilancio;
d) Presentare annualmente all’assemblea generale del Comitato centrale una relazione sulla gestione finanziaria del Consiglio d’amministrazione.
Questa relazione deve essere comunicata al Consiglio almeno un mese prima della riunione dell’Assemblea.
Art. 24.
I sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio, ma non hanno voto deliberativo.
§ 5. – Delle Commissioni provinciali.
Art. 25.
Le Commissioni provinciali sono nelle Provincie l’anello di congiunzione tra gli impiegati e l’Istituto.
Esse hanno il compito:
a) di far propaganda dello scopo benefico dell’Istituto, ricevere le domande d’iscrizione degli impiegati e deliberare in primo grado su di esse;
b) di promuovere oblazioni volontarie fra gli impiegati ed anche fra persone estranee alla classe, lotterie, feste, ecc., a beneficio dell’Istituto;
c) di ricevere le domande di soccorso degli orfani e di informarne immediatamente il Consiglio, con quelle proposte che esse reputino convenienti;
d) di vegliare sulla condotta degli orfani e sul modo come siano impiegati gli assegni o i sussidi ad essi concessi;
e) di eseguire, per quanto è di loro spettanza, le deliberazioni del Comitato centrale e del Consiglio di amministrazione;
f) di proporre la nomina delle rappresentanze nei Comuni della Provincia,
e di vigilare al buon andamento di esse;
g) d’informare il Consiglio di ogni fatto o circostanza che possa influire sull’andamento morale o materiale dell’Istituto, e di proporgli tutti quei mezzi che valgano a promuoverne lo sviluppo.
Art. 26.
Le Commissioni vengono ogni tre anni elette dagli impiegati ascritti all’Istituto residenti nella rispettiva Provincia.
Quelle che non adempiano il loro compito possono essere sciolte dal Consiglio di amministrazione, il quale nominerà in luogo di esse un commissario straordinario per un tempo non maggiore di sei mesi.
Art. 27.
Le Commissioni provinciali nominano nel loro seno:
Un presidente;
Un vice-presidente;
Un cassiere-economo,
Un contabile;
Un segretario, ed
Un vice-segretario.
Art. 28.
Le Commissioni provinciali sono composte di dodici membri nelle Provincie che non hanno più di 200 ascritti all’Istituto.
In quelle che ne contano un numero maggiore, i commissari saranno aumentati di uno per ogni cento impiegati ascritti.
In ogni caso però il numero dei membri delle singole Commissioni non può essere maggiore di venticinque.

CAPITOLO V. Disposizioni generali.

Art. 29.
I nomi di quelle persone che elargiranno a favore dell’Istituto una somma non inferiore a lire cento saranno scritti nel Libro d’oro. Se la somma non sarà inferiore a lire mille, i loro nomi saranno incisi in apposite tavole con i loro stemmi gentilizi nel Convitto.
I posti di fondazione privata porteranno il nome del fondatore.
Altri onori potranno essere concessi a più generosi benefattori.
Art. 30.
I membri del Consiglio e quelli del Comitato centrale, esclusi i rappresentanti delle Commissioni provinciali, che per due volte di seguito non interverranno alle sedute ordinarie senza giustificati motivi, saranno dichiarati dimissionari.
Art. 31.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato centrale occorre, in prima convocazione, la presenza almeno di un terzo dei membri che lo compongono.
Nella seconda convocazione, da tenersi al più tardi dopo cinque giorni, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni provinciali, è necessario che sia presente almeno la metà dei rispettivi componenti.
Art. 32.
In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio d’amministrazione e nelle Commissioni provinciali, per dimissioni, per morte, o per altre ragioni, l’uno e le altre procederanno (il primo unitamente ai sindaci) a surrogare i mancanti, sino alla convocazione delle rispettive assemblee, deliberando colla presenza di due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

CAPITOLO VI. Del Convitto

Art. 33.
Nel Convitto di cui all’art. 3 potranno essere ammessi anche i figli degli impiegati ascritti all’Istituto orfani del genitore non socio, mercé il pagamento della retta stabilita. A questi però, secondo le circostanze, potranno essere usate speciali facilitazioni, da determinarsi dal regolamento.
Art. 34.
Sarà formato entro il 1890 un regolamento dal Consiglio di amministrazione per determinare le norme sulle concessioni degli assegni e dei sussidi, sulle iscrizioni degli impiegati e sulle cancellazioni di essi nei registri dell’Istituto, sull’amministrazione, sul Convitto, sulle elezioni del Consiglio d’amministrazione e delle Commissioni provinciali, sul personale di Segreteria, sulla Cassa e su quanto altro sarà necessario per l’esecuzione del presente statuto.
Art. 35.
Finché non si siano raccolte le somme necessarie per la fondazione ed apertura del Convitto, il fondo di riserva di cui all’art. 11 sarà destinato a questo scopo.
Art. 36.
Prima che si apra il Convitto dello Istituto, gli orfani di ambedue i genitori potranno essere ammessi sulla domanda dei consigli di famiglia, in Convitti pubblici o privati da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.
Art. 37.
Il decorrimento del biennio di cui all’art. 7 e quello del decennio di cui all’art. 9 non sono applicabili a quegli impiegati che domanderanno la iscrizione entro l’anno 1891.
Art. 38.
Dopo l’approvazione del presente statuto, il Comitato promotore nominerà un Consiglio d’amministrazione ed un Ufficio di sindacato provvisori, che dureranno in funzioni sino alla costituzione di almeno la metà delle Commissioni provinciali.
Si procederà quindi alla nomina del Consiglio di amministrazione e dell’Ufficio di sindacato nel modo stabilito dagli art. 19 e 23.
Art. 39.
Per la formazione delle Commissioni provinciali sarà dal Consiglio provvisorio nominato in ciascun capoluogo di Provincia un Comitato speciale o un rappresentante con l’incarico di preparare le operazioni occorrenti a procedere alle elezioni di cui all’art. 26.


Roma, 2 giugno 1890.
Il presidente
Il segretario capo del Consiglio di amministrazione
A. C. ONETTI. GUIDO BACCELLI.
Roma, 28 febbraio 1892

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