Statuto di Confindustria del 1920

Statuto della Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria) del 1920

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA
STATUTO e REGOLAMENTI

STATUTO

Art. 1. È costituita con sede Centrale in Roma, la Confederazione Generale dell’Industria Italiana. La Confederazione potrà avere sedi ed altri uffici staccati in altre città sia del Regno sia all’Estero.

Art. 2. La Confederazione si propone:
1) di promuovere tutelare in ogni campo gli interessi generali della industria nazionale;
b) di promuovere lo sviluppo dell’organizzazione associativa delle forze industriali di coordinarne le iniziative le attività.

Art. 3. La Confederazione si compone di due Sezioni disciplinate da appositi regolamenti:
a) Sezione Economica che si propone la tutela degli interessi industriali di qualunque ordine, purché non di carattere sindacale. Appartengono questa Sezione le Associazioni nazionali di industria di carattere non esclusivamente sindacale l’Associazione fra le Società italiane per azioni,
b) Sezione Sindacale che si propone lo studio la soluzione dei problemi relativi ai rapporti fra industriali ed il personale dipendente ed alla legislazione sociale. Appartengo- no questa Sezione tutte le Associazioni che sono costituite per tali scopi.
Le Associazioni nazionali che si occupano sia delle questioni economiche, sia di quelle sindacali, dovranno trattarle costituendo nel loro seno due sezioni distinte, ed apparterranno ad ambedue le Sezioni della Confederazione Generale dell’Industria norma dei rispettivi regolamenti.

Art. 4. La Sezione Economica la Sezione Sindacale saranno ciascuna rette nel loro funzionamento interno da speciali regolamenti da approvarsi dall’assemblea generale dei Delegati di cui ai successivi articoli

Art. 5.
Sull’ammissione delle Associazioni delibererà la Giunta Esecutiva della Confederazione; la Giunta delibererà pure sulla loro assegnazione alle due Sezioni. Contro tali decisioni ammesso il ricorso all’Assemblea Generale dei Delegati.

Art. 6.
L’iscrizione alla Confederazione da parte delle Associazioni ha la durata di un triennio che decorre dal primo giorno del semestre in cui l’iscrizione avviene. L’Associazione che non intendesse mantenere l’iscrizione per il triennio successivo, dovrà dame avviso alla Confederazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza del triennio.

Art. 7.
Sono organi della Confederazione Generale:
a) l’Assemblea Generale dei Delegati;
b) la Giunta Esecutiva.

Art. 8.
L’Assemblea Generale dei Delegati formata dai Delegati delle Assemblee della Sezione Economica della Sezione Sindacale.
Allo scopo di rendere equipollenti voti delle due Sezioni nelle votazioni delle Assemblee dei Delegati, si stabilisce che voti di cui dispongono i Delegati della Sezione Economica, quali risultano delle disposizioni dell’art. del Regolamento della Sezione stessa, verranno moltiplicati per un coefficiente di equipollenza da determinarsi ogni semestre dalla Giunta Esecutiva. voti dei Delegati della sezione Sindacale saranno computati come risultano dalle disposizioni del regolamento di questa Sezione, senza nessun coefficiente. La determinazione del coefficiente di equipollenza si fa dividendo il numero totale dei voti che risultano dalle denunzie semestrali delle organizzazioni appartenenti alla sezione Sindacale per il numero totale dei voti che risultano dalle denunzie semestrali delle organizzazioni appartenenti alla Sezione Economica. Quanto alle rappresentanze ed alle deleghe di voto valgono le stesse norme che per le Assemblee delle singole Sezioni, Non avranno diritto partecipare alle Assemblee quelle Associazioni che non siano in regola col versamento dei contributi alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana. Alle Assemblee generali dei Delegati possono presenziare Segretari delle Organizzazioni confederate anche quando non siano stati nominati Delegati.

Art. 9. L’Assemblea Generale dei Delegati si raduna non meno di due volte all’anno, Spetta alla Giunta Esecutiva di determinare quando dove l’Assemblea deve convocarsi di fissare l’ordine del giorno per le discussioni. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta da tante Associazioni Confederate che rappresentino un quinto dei voti.

Art. 10. Per la validità delle sedute in prima convocazione necessario che Delegati presenti dispongano almeno della metà dei voti totali delle Associazioni;
in seconda convocazione la seduta valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati, Le deliberazioni saranno prese maggioranza di voti, Quando non sia indicato diversamente nell’avviso di convocazione la seconda convocazione seguirà tre ore dopo quella fissata per la prima.

Art. 11
Le sedute dell’Assemblea Generale dei Delegati potranno essere tenute fuori della Sede confederale; esse saranno convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza, nei quali la convocazione potrà essere fatta anche telegraficamente, ma sempre giorni prima.

Art. 12.
Spetta all’Assemblea Generale dei Delegati la no- mina del Presidente della Confederazione dei quattro Vice-Presidenti d’Assemblea, il Presidente della Confederazione presiede di diritto l’Assemblea;
in sua mancanza od impedimento l’Assemblea presieduta dal più anziano dei quattro Vice-Presidenti di Assemblea intervenuti. L’Assemblea Generale discute ed approva bilanci, determina le direttive della Confederazione nelle materie comuni alla Sezione Economica ed quella Sindacale, autorizza eventuali accordi con altri Enti affini, delibera sulla istituzione di Sedi staccate. L’Assemblea nomina anche un tesoriere due revisori dei conti.

Art. 13.
Il Presidente Vice-Presidenti di Assemblea, il Tesoriere, due Revisori dei conti sono eletti nella prima seduta di ogni anno non sono immediatamente rieleggibili più di tre volte. Essi debbono essere scelti tra rappresentanti di Ditte associate. La carica di Presidente incompatibile con la qualità di Presidente di Associazioni confederate.

Art. 14. La Giunta Esecutiva formata dalla riunione della Giunta Esecutiva della sezione Economici di quella della Sezione Sindacale quindi composta di 10 membri, per ciascuna Sezione. La Giunta Esecutiva presieduta dal Presidente della Confederazione Generale dell’Industria ed in caso di sua assenza dal più anziano dei due Presi. denti di Sezione, Essa delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 15. La Giunta Esecutiva:
1° Attua le direttive stabilite dall’Assemblea Generale dei Delegati.
2° Ha l’alta sorveglianza dell’andamento della Confederazione, coordinando l’azione delle due Sezioni in cui essa divisa.
3° Nomina il Segretario Generale, stabilendone le condizioni la durata del mandato.
4° Delibera sulla istituzione di uffici staccati fuori della Sede Centrale.
La Giunta Esecutiva convocata dal Presidente tutte le volte che egli lo creda necessario quando tre lei suoi membri ne facciano richiesta.

Art. 16.
Spetta al Segretario Generale, sotto l’alta vigilanza del Presidente della Confederazione Generale dell’Industria:
1° l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea della Giunta Esecutiva;
2° la direzione degli Uffici dei servizi della Confederazione.
Il Segretario Generale può intervenire tutte le sedute degli Enti ed organi confederali.

Art. 17.
contributi annuali dovuti alla Confederazione Generale dell’Industria sono fissati dai rispettivi regolamenti delle due Sezioni, sia per la misura che per le modalità di pagamento,

Art. 18. Possono essere escluse dalla Confederazione, con deliberazione insindacabile presa della Giunta Esecutiva con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti, le Associazioni che non si uniformino alle direttive della Confederazione, salvo quelle altre sanzioni che possano essere previste dagli speciali regolamenti della Sezione Economica della Sezione Sindacale.

Art. 19. La Confederazione non potrà essere sciolta che per deliberazione dell’Assemblea dei Delegati, presa con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti la presenza di almeno tre quarti dei Delegati. L’Assemblea delibererà sulla devoluzione dei fondi.

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