Statuto per il Consiglio di Stato austriaco

Statuto per il Consiglio di Stato.

Categoria: Impero Austriaco

§. 1.
Il Consiglio di Stato è composto di un Presidente e di più Consiglieri di Stato.
§. 2.
Il Presidente del Consiglio di Stato ha il rango di Ministro.
Egli interviene alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri senza prender parte alla votazione
§. 3.
L’Imperatore nomina il Presidente del Consiglio di Stato ed i Consiglieri di Stato.
§. 4.
Nella nomina dei Consiglieri di Stato si avrà l’opportuno riguardo all’eminente capacità ed esperienza in affari di giustizia , finanza , militari e di amministrazione politica, nonché all’esatta cognizione delle condizioni dei singoli Regni e Paesi.
§. 5.
Il Consiglio di Stato è destinato in generale ad ajutare consigliando coi suoi lumi, collo suo cognizioni ed esperienza l’Imperatore ed il suo Ministero, onde raggiungere stabili, fondati ed uniformi principj.
Sono in ispecialità da assegnarsi al Consiglio di Stato, per il suo parere i progetti di legge destinati ad essere proposti alle rapresentanze dell’Impero o di singoli paesi, o che sorti dall’iniziativa delle medesime vengono rassegnati alla Sovrana sanzione, come pure importanti Ordinanze di massima in affari amministrativi.
L’Imperatore si riserva di sentire il parere del Consiglio di Stato anche in altri affari.
Con una legge speciale verrà stabilito, a completazione del presente Statuto, quale ingerenza spelli al Consiglio di Stato sulla decisione in conflitti di competenza ed in affari contenziosi di diritto pubblico, nonché il modo di esecuzione di tali funzioni.
§. 6.
Gli incarichi di dare il parere pervengono al Presidente del Consiglio di Stato o dietro ordine dell’Imperatore, o in seguito a conchiuso del Consiglio dei Ministri a mezzo del Presidente dello stesso.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a far intervenire alle deliberazioni persone distinto, senza differenza se coprano un pubblico impiego o meno, qualora le loro cognizioni, i loro lumi o la loro esperienza possano influire sulla fondata decisione dell’oggetto.
§. 7.
Il Presidente del Consiglio di Stato assegnerà, con riguardo al precedente articolo, gli affari ai singoli membri del Consiglio di Stato, e destinerà quali debbano prender parto alla deliberazione.
È riservato alla decisione del Presidente secondo la natura dell’oggetto, se un parere sia da darsi da tutto il corpo del Consiglio di Stato o da una Sezione del medesimo.
I pareri del Consiglio di Stato devono firmarsi dal Presidente e dal relatore.
§. 8.
Tanto il Consiglio di Stato quanto anche ogni singolo membro dello stesso, sono pienamente liberi ed indipendenti nelle loro opinioni e nei loro pareri.
§. 9.
Ogni Ministro o Capo di un’Autorità Centrale, alla cui sfera d’attribuzioni appartiene un oggetto sul quale si delibera nel Consiglio di Stato, è autorizzato alla deliberazione, ed invitato dal Presidente del Consiglio di Stato, deve intervenirvi.
A tale scopo egli dovrà essere opportunamente avvertito dal Presidente del Consiglio di Stato. La sua opinione non si calcola nella votazione.
§. 10.
Il Presidente del Consiglio di Stato rimetterà i pareri per le ulteriori disposizioni o direttamente all’Imperatore od al Presidente del Consiglio dei Ministri.
§. 11.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può far intervenire alle sedute del medesimo singoli, più o tutti i Membri del Consiglio di Stato.
§. 12.
Restano riservate ad una separata ordinanza le disposizioni sul numero e rango dei Consiglieri di Stato, sul giuramento ed emolumenti degli stessi e del loro Presidente, sul personale ausiliario e sul modo di trattare gli affari.

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