Statuto Unione Sindacale Italiana

Statuto dell’Unione Sindacale Italiana (USI), anno 1912

Scopi e funzionamento

Articolo 1.
L’Unione Sindacale Italiana ha per iscopo di riunire in un’organizzazione Nazionale di classe, all’infuori di tutte le scuole politiche o confessioni religiose, tutti i lavoratori di ogni sesso o nazionalità residenti in Italia, coscienti della lotta da condurre per la conquista del loro benessere e del loro diritto fino alla sparizione del salariato e del padronato. Nessuno può servirsi del titolo d’iscritto all’Unione o di una funzione affidatagli dall’Unione per qualsiasi atto elettorale politico.

Articolo 2.
Compongono l’Unione Sindacale Italiana le organizzazioni di resistenza (leghe, sindacati o federazioni provinciali, regionali e nazionali, Camere del Lavoro, ecc.) che accettano il presente statuto, accogliendo nel proprio seno soltanto operai salariati.
Articolo 3.
L’Unione Sindacale Italiana è organizzata tenendo conto da un lato della località e dall’altro lato del ramo d’industria cui appartengono le organizzazioni aderenti.
Perciò queste associazioni si raggruppano:
a) nei Comitati locali;
b) nei Sindacati nazionali d’industria.

Comitati locali

Articolo 4.
In tutte le località ove esistano leghe aderenti all’Unione verrà nominato previo accordo con le leghe stesse un Comitato locale composto, a seconda dei casi, da 3 a 7 membri coi seguenti incarichi:
a) tenere la corrispondenza con la Segreteria dell’Unione fornendole tutti i dati che questa richiederà sulle organizzazioni del luogo ed eventualmente su quelle circonvicine;
b) riscuotere e trasmettere le quote di adesione alla segreteria stessa;
c) ricevere e far conoscere agli interessati le comunicazioni dell’Unione;
d) fare la propaganda e curare l’inscrizione nell’Unione delle organizzazioni locali non ancora inscritte.

Articolo 5.
I comitati locali nominano nel proprio seno un segretario, che ha l’incarico di corrispondere con la Segreteria dell’Unione sia per l’organizzazione sia per la propaganda, sia per l’amministrazione.

Articolo 6.
Nelle località ove il Comitato locale già esiste in base al regolamento camerale e dove tutte le leghe aderiscono all’Unione, il Comitato stesso si assumerà gli incarichi suddetti.
Se le organizzazioni di più comuni limitrofi credono meglio di costituire un solo Comitato locale, possono farlo liberamente.
Nelle località ove ciò una sola lega aderente all’Unione sarà sufficiente che questa nomini il corrispondente, senza formare il Comitato locale.
Le Camere di lavoro aderenti in blocco all’Unione stabiliranno a loro gradimento se questa deve corrispondere con i Comitati locali direttamente o pel loro tramite.
Sindacati nazionali

Articolo 7.
Sindacati nazionali d’industria si compongono delle leghe esistenti in Italia appartenenti ad un determinato ramo della produzione o dello scambio. È loro scopo estendere sempre più la potenzialità della resistenza coll’affiatamento di tutti i lavoratori che, pur esercitando mestieri diversi, hanno un’affinità fondamentale pel lavoro che compiono.

Articolo 8.
Ogni Sindacato nazionale d’industria è libero di darsi l’organizzazione interna che crede ed e autonomo nel suo funzionamento, dovendo soltanto di fronte all’Unione assolvere ai seguenti incarichi:
a) Provvedere alla speciale propaganda tra gli operai del ramo d’industria e fra essi promuovere la costituzione di nuove leghe;
b) dirigere in genere i movimenti di sua spettanza che abbiano carattere nazionale ed assistere quelli di carattere locale;
c) convocare gli speciali congressi nazionali;
d) dirimere le vertenze che sorgessero fra le leghe o le categorie ascritte al sindacato.

Articolo 9.
Ogni Sindacato nazionale d’industria nomina un suo delegato permanente presso l’Unione, per comporre la Giunta Esecutiva.

Organi deliberativi

Articolo 10
Gli organi deliberativi dell’Unione sono:
a) il Congresso;
b) il Comitato Centrale.

Articolo 11
Il Congresso si convoca normalmente ogni anno, nell’epoca e nel luogo fissati dal Comitato Centrale almeno tre mesi prima della data di convocazione. Il Congresso ha poteri sovrani e quindi:
a) rivede, modifica o rinnova come costituente lo Statuto dell’Unione, quando lo ritenga necessario;
b) dà il suo voto sull’indirizzo generale, sulla gestione amministrativa, sulla stampa e su tuttociò che è stato fatto, indicando al tempo istesso la futura base d’azione dell’Unione;
c) giudica tutte le controversie interne che non si poterono risolvere in altra sede;
d) nomina la Segreteria;
e) designa l’organo ufficiale dell’Unione.

Articolo 12.
Possono far parte del Congresso tutte le leghe che hanno adempiuto agli obblighi statutari, inviando un rappresennante ogni 200 soci o frazione. Le ulteriori norme pel funzionamento del Congresso verranno fissate in apposito regolamento.

Articolo 13.
In caso di necessità il Congresso potrà essere convocato in anticipazione o straordinariamente, quando lo richiedano il Comitato Centrale od almeno un quarto dei Comitati locali.

Articolo 14
Il Comitato Centrale si compone dei rappresentanti nominati dalle organizzazioni locali in ragione di uno ogni 10.000 iscritti o frazione, e di un rappresentante per ogni sindacato di industria.

Articolo 15
Il Comitato Centrale ha i seguenti incarichi:
a) decidere sulle applicazioni pratiche dei voti emessi dal Congresso;
b) regolare e sorvegliare il funzionamento della Giunta Esecutiva e della Segreteria;
c) esaminare bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Giunta Esecutiva, prima di presentarli al Congresso;
d) convocare i congressi ordinari e straordinari, fissandone la data, il luogo e l’ordine del giorno;
e) stabilire quando lo crede necessario, o quando lo richiedano un quarto delle organizzazioni aderenti il referendum su questioni di grande importanza, per la cui soluzione non si possa attendere il Congresso;
f) decidere quanto altro può essere necessario al buon andamento dell’Unione.

Articolo 16.
Il Comitato Centrale si aduna regolarmente ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che la Giunta Esecutiva od un quarto dei propri membri dei ne ravvisano la necessità. I membri della Segreteria assisteranno alle sedute del Comitato Centrale; ma avranno voto puramente consultivo.

Organi Esecutivi

Articolo 17.
Gli organi esecutivi dell’Unione sono:
a) la Giunta Esecutiva;
b) la Segreteria.

Articolo 18.
La Giunta esecutiva è composta di 7 delegati scelti dal Comitato Centrale nel proprio seno fra quelli che abitano nella città a sede dell’Unione e nelle località immediatamente vicine, in modo che di essa facciano parte 4 rappresentanti di organizzazioni locali e 3 rappresentanti dei Sindacati Nazionali d’Industria. La Giunta Esecutiva ha i seguenti incarichi:
a) dar corso alle deliberazioni dei Congressi e del Comitato Centrale;
b) disporre il lavoro della Segreteria e controllarne il funzionamento;
c) sorvegliare l’indirizzo dell’organo ufficiale dell’Unione e riferirne al Comitato Centrale;
d) rivedere i conti dell’amministrazione e presentare la relazione relativa al Comitato Centrale;
e) attivare la propaganda e il lavoro di organizzazione in favore dell’Unione;
f) convocare straordinariamente il Comitato Centrale;
g) indire in caso di urgenza il referendum fra gli organizzati.

Articolo 19.
La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando la segreteria lo giudica necessario o ne fanno richiesta almeno tre delegati.

Articolo 20.
La Segreteria dell’Unione è nominata dal Congresso a scrutinio segreto e si compone:
– di un segretario generale;
– di un segretario amministrativo;
– di un segretario per la corrispondenza e la statistica.

Articolo 21.
Il segretario generale ha la direzione e la responsabilità morale degli uffici di segreteria, cura la propaganda generale dell’Unione la rappresenta in tutte le circostanze ordinarie, convoca – d’accordo con gli altri membri della Segreteria – in seduta straordinaria la Giunta Esecutiva, riferisce a questa sull’andamento della Segreteria dell’Unione, compila e trasmette al giornale prescelto i comunicati ufficiali della Giunta Esecutiva.

Articolo 22
Il Segretario Amministrativo tiene il ruolo delle organizzazioni aderenti, cura la riscossione delle quote, dispone pel collocamento dei fondi in base alle indicazioni della Giunta Esecutiva, presenta a questa in ogni riunione ordinaria e tutte le volte che ne è richiesto un prospetto della situazione finanziaria, prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione della Giunta Esecutiva e del Comitato Centrale, è responsabile delle somme riscosse e di tutte quelle affidate alla sua custodia.

Articolo 23
Il segretario per la corrispondenza e la statistica tiene la corrispondenza ordinaria con i singoli inscritti, con i comitati locali, con le Camere del Lavoro, con i Sindacati nazionali d’industria ecc.; compila – in base ai dati ufficiali e privati che può ottenere – le statistiche degli aderenti all’Unione per località e per mestiere, come pure degli organizzatori non aderenti e dei disorganizzati, delle organizzazioni padronali e quelle riguardanti il movimento industriale nazionale ed internazionale in modo da offrire l’indicazione più completa possibile del lavoro fatto, e di quello da fare e delle forze degli avversari da combattere in tutti i campi.

Articolo 24
La Segreteria è riunita in permanenza nella località indicata dal Congresso come sede dell’Unione. I segretari partecipano con voto consultivo alle adunanze della Giunta Esecutiva.

Entrate dell’Unione

Articolo 25
L’Unione fa fronte alle spese inerenti al suo funzionamento:
a) con un contributo fisso obbligatorio di cent. 10 all’anno pagato dalle organizzazioni aderenti per ogni socio inscritto; b) con sopratasse imposte dal Comitato Centrale, in caso di bisogno assoluto ed urgente;
c) con sottoscrizioni volontarie.

Articolo 26
Il contributo fisso e obbligatorio dovrà essere pagato dalle organizzazioni aderenti non oltre il mese di aprile di ciascun anno. Le organizzazioni che non avranno pagato le loro quote entro il 30 aprile saranno dichiarate morose e private dei diritti statutari, che riacquisteranno soltanto dopo essersi messe in pari. Se un’organizzazione si renderà morosa per due anni consecutivi potrà essere anche radiata dall’Unione.

Articolo 27
Per le sopratasse imposte dal Comitato Centrale vigono le stesse norme che pel contributo fisso ed obbligatorio. Il Comitato Centrale a seconda dell’urgenza fisserà il termine pel versamento della sopratassa, trascorso il quale le organizzazioni che non avranno compiuto il versamento saranno dichiarate morose e trattate come è detto nell’art. precedente.

Articolo 28
Le sottoscrizioni volontarie fatte per conto ed in nome dell’Unione dovranno essere sempre deliberate dal Comitato Centrale, o – in caso d’urgenza – dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 29
I fondi dell’Unione raccolti sia come contributi fissi, che come sopratasse o per sottoscrizione volontaria saranno amministrati dal segretario amministrativo che ne sarà materialmente responsabile, sotto il controllo di una commissione di tre persone nominate dal Comitato Centrale.

Organo ufficiale

Articolo 30
Oltre ai giornali che dichiarano di essere disposti ad accogliere i comunicati degli organi deliberativi ed esecutivi dell’Unione, questa designerà, in sede di Congresso, un giornale ufficiale che potrà venire sussidiato nella misura del possibile. Il controllo sul giornale ufficiale spetta al Comitato Centrale.
Alle organizzazioni aderenti è fatto obbligo di abbonarsi al giornale ufficiale dell’Unione.
Disposizioni transitorie
Articolo 31
Fino a che le forze aderenti all’Unione non saranno organizzate regolarmente sulle basi indicate dal presente statuto, i membri del Comitato Centrale verranno eletti dal Congresso per quel che riguarda i Sindacati nazionali d’industria. Il Congresso delegherà pure ai compagni scelti a tale titolo a far parte del Comitato Centrale l’incarico di organizzare ciascuno il rispettivo Sindacato Nazionale d’Industria.
Articolo 32
Non appena i Sindacati Nazionali d’industria saranno formati a termine dello Statuto, e in ogni caso non oltre il dicembre 1913, verrà convocato un nuovo Congresso generale dell’Unione, per dare ad essa il suo assetto definitivo.

Articolo 33
Nelle località ove esistono organizzazioni non inscritte all’Unione, saranno accettate le adesioni individuali dei soci di quelle organizzazioni. Le adesioni individuali saranno ricevute dal Comitato locale col pagamento della quota di cent. 10 all’anno. Gli aderenti individuali godranno di tutti i diritti al pari degli altri soci dell’Unione, salvo quelli di partecipare al referendum ed alle nomine dei delegati ai congressi. Nelle località ove non esiste alcuna organizzazione inscritta all’Unione, gli organizzati che volessero aderire a questa potranno formare un gruppo locale, che avrà tutte le prerogative dei Comitati locali, salvo quella di partecipare ai referendum. Inoltre i rappresentanti dei gruppi locali ai congressi avranno soltanto voto consultivo.

Articolo 34
La sede dell’Unione Sindacale Italiana è fissata fino al nuovo congresso in Parma, ed il suo organo ufficiale è l’Internazionale.

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