RISOLUZIONE SOVRANA intorno all’amministrazione del Teatro in Piacenza.
Colorno 25 Ottobre 1816.
NOI MARIA LUIGIA PRINCIPESSA IMPERIALE ED ARCIDUCHESSA D’AUSTRIA PER LA GRAZIA Di Dio DUCHESSA DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA ECC. ECC. ECC.
Volendo ordinare il modo con che sarà amministrato il Teatro di Piacenza ceduto a quella Città con Decreto Nostro del 7 scaduto Settembre, e regolare l’assegno de’ fondi che debbono formarne l’assegno,
ABBIAMO STABILITO QUANTO SEGUE:
TITOLO I. Del modo d’amministrazione.
1. L’amministrazione del Teatro di Piacenza è commessa ad una deputazione del Consiglio degli Anziani di quella Città, in numero di cinque Membri, compreso il Podestà che ne è il Presidente di pieno diritto.
2. Saranno prescelti a quella deputazione gl’Individui del Consiglio degli Anziani che sono nello stesso tempo proprietarj d’uno o più palchi nel Teatro; né potrà la scelta cadere su Consiglieri non proprietarj di palco, che a mancanza assoluta de’ primi.
3. La prima nomina de’ deputati sarà fatta dal Nostro Ministro, dietro una lista dupla presentata dal Podestà, e corredata del parere del Governatore: la tabella de’ Candidati indicherà
il numero e l’ordine de’ palchi o palco, di che ciascheduno Candidato è proprietario.
4. La deputazione sarà rinnovata per un quarto ogni anno, il Presidente non essendo amovibile: l’uscita pei tre primi anni sarà determinata dalla sorte: quindi dalla priorità di nomina, in modo che l’esercizio d’ogni deputato d’ allora in poi duri quattro anni intieri consecutivi. Le nomine de’ deputati subentrati avranno luogo siccome è detto per quelle di primo istituto. I deputati che sortono sono immediata mente rieleggibili.
5. La deputazione provvederà d’ufficio 1.° Alla scelta degli spettacoli che dovranno aver luogo nelle diverse stagioni dell’anno a norma di quanto verrà qui appresso indicato;
2.° Allo stabilimento de’ carichi, obblighi e condizioni da imporsi agl’Impresarj degli spettacoli, alla stipulazione delle indennità da accordare ai medesimi per ciascheduno spettacolo, come pure al regolamento delle epoche de’ pagamenti;
3.° Allo stanziamento della paga de’ Professori dell’Orchestra, sia che si stabilisca a sti pendio fisso, sia che venga ripartita per ogni stagione e genere di spettacoli;
4.° All’esame e proposizione di tutte le spese straordinarie che esiger potessero il mantenimento del Teatro e de’ fabbricati annessi, come pure di tutte le feste e spettacoli straordinari che occorressero per qualunque cagione;
5.° Alle proposizioni di nomina e rivocazione di nomina degl’Impiegati e serventi del Teatro.
6. Le deliberazioni della deputazione saranno sottoposte all’approvazione del Nostro Ministro, dietro il parere del Governatore. L’eseguimento delle deliberazioni approvate spetterà al Podestà, siccome agente d’esecuzione in ogni parte dell’amministrazione comunitativa.
TITOLO II. Spettacoli.
7. Si eseguiranno in ogni anno tre Opere in musica, due con ballo ed una senza ballo. Le Opere con ballo avran luogo l’una in carnevale e l’altra in primavera. L’Opera senza ballo avrà
luogo nella state.
8. Nel rimanente dell’anno si daranno due l o più corsi di rappresentazioni comiche.
9. Gli spettacoli saranno dati a impresa, né si potrà derogare a questa massima che previa la Nostra approvazione.
TITOLO III. Della dote del Teatro.
10. La dote del Teatro è composta, a principiar coll’anno 1817,
1.° D’un assegno annuale sul Nostro Tesoro di fr. 6000
2.° D’un assegno di pari somma sui redditi comunitativi della Città 6000
3.° Del provento della locazione de’ Palchi, valutato all’annua somma di 12000
Somma totale franchi 24000
Pel solo anno 1817 e stanti le circostanze in cui si trova l’Annona di questi Ducati i 6000 fr. assegnati sul Tesoro saranno rimessi al Comitato di Beneficenza per essere distribuiti a titolo di soccorsi a domicilio.
11. Il prezzo d’affitto de’ Palchi è regolato per ogni corso di rappresentazioni come segue, cioè per opera con ballo:
Ordine 1.º fr. 42.00.
Ordine 2.º fr. 52.00.
Ordine 3.º fr. 35.00.
Ordine 4.º fr. 22 00.
Ordine 5.º fr. 12 00.
Per l’opera senza ballo e per le commedie:
Ordine 1.º fr. 16.00.
Ordine 2.º fr. 20.00.
Ordine 3.º fr. 14.00.
Ordine 4.º fr. 8 00.
Ordine 5.º fr. 6 00.
12. Non si potranno variare i prezzi stabiliti nell’art. precedente, senza la Nostra approvazione data dietro la proposizione della Deputazione, corredata del parere del Governatore, e del rapporto del Nostro Ministro.
13. Faranno parimente parte della dote del Teatro i prodotti della locazione del Caffè e della Trattoria, come pure le indennità a titolo d’affitto cui saranno soggette le Compagnie Comi che, e tutti quegli altri spettacoli eventuali, che la Polizia locale giudicasse conveniente di permettere.
14. Mediante la dote stabilita nel presente titolo, è proibito di aumentare gli attuali prezzi del viglietto serale, e di quello detto di abbonamento, tanto per l’Opera con ballo, quanti o per l’Opera senza ballo e per le Commedie.
TITOLO IV. Contabilità ed impiego de’ fondi.
15. La riscossione de’ fondi assegnati al Teatro, ed il pagamento delle spese in che dovranno erogarsi, saranno eseguiti dal Cassiere municipale: la deputazione proporrà la gratificazione da accordare ogni anno al Cassiere, in compenso di questo aumento di lavoro e di responsabilità.
16. Il Cassiere terrà un conto separato per l’azienda del Teatro rimanendo soggetto alle regole stabilite pei Cassieri che servono a due o più Amministrazioni.
17. Tutte le Leggi e tutti i Regolamenti in vigore per la contabilità de’ Comuni sono dichiarati applicabili a quella del Teatro.
18. Potrà inoltre il Cassiere, per la riscossione del canone de’ palchi e delle indennità dovute dai Capi di Compagnie Corniche e dagli Impresarj degli spettacoli volanti, valersi de’ mezzi di coazione in uso per la riscossione delle imposte dirette.
19. La dote del Teatro è particolarmente destinata
1.° Al pagamento dell’indennità che sarà pattuita cogl’Impresarj degli spettacoli;
2.° Alle spese di riparazioni così dette locative del Teatro e de’ fabbricati annessi.
20. Se rimanesse un’eccedenza di fondi, dopo i saldi delle spese prestanziate, potrà essere impiegata, mediante la Nostra previa approvazione, a terminare le parti dell’edifizio che rimangono imperfette, o in oggetti d’ornato e di migliora mento della parte che già esiste.
21. Le riparazioni straordinarie sono dichiarate a carico del Comune.
TITOLO V. Disposizioni generali.
22. Tanto per ogni opera in musica quanti o per ogni corso di commedie sarà riservato il prodotto di una serata a benefizio de’ poveri della Città; questa condizione farà parte degli obblighi cui saranno sottoposti gl’Impresarj, sia che espressa venga nel capitolato, sia che non ne sia fattl o menzione in quello.
23. Questo prodotto netto da ogni spesa terrà luogo del decimo a benefizio de’ poveri che si levava altre volte sul provento dell’ingresso ai pubblici spettacoli. Egli sarà immediatamente versato alla cassa dell’Uffizio di Beneficenza.
24. Gli atti di locazione degli spettacoli o d’affitto del Teatro saranno esenti dal diritto di Controllo. Gl’Impresarj sì di opere, che di commedie non saranno per ciò che spetta al Teatro di Piacenza sottoposti al pagamento della Contribuzione delle Patenti.
25. Fermi rimangono in tutte le loro parti i Regolamenti in vigore per la polizia del Teatro e per la revisione de’ poemi e composizioni da rappresentarvisi.
26. La deputazione stabilirà, sotto l’approvazione del Nostro Ministro, il regolamento de’ doveri ed obblighi degl’impiegati del Teatro, tanto per la parte dell’arte, quanto per quella de’ varj servigi dell’Amministrazione.
27. Essa proporrà pure il numero e la situazione de’ Palcbi che saranno esenti dal pagamenti o del prezzo di locazione, non che la quantità di entrate gratuite che saranno accordate agli agenti di pulizia; rimanendo d’ora innanzi soppressi o qualunque privilegio di palco o d’entrata che non fosse accordato nel modo prestabilito.
Dato a Colorno il giorno 25 Ottobre 1816.
MARIA LUIGIA.
MAGAWLY.
Be First to Comment