Trasferimento della capitale da Firenze a Roma

Legge 3 febbraio 1871, n. 33. Pel trasferimento della Capitale del Regno da Firenze a Roma.
(GURI n.35 del 04-02-1871)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
La città di Roma è la Capitale del Regno.

Art. 2.
La sede del Governo vi sarà stabilita non più tardi del giugno 1871.

Art. 3.
Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell’anno 1871 ed anni successivi, secondoché verrà determinato per Decreto Reale, la somma di lire 17,000,000, colla denominazione: Trasporto della Capitale.

Art. 4.
Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessità di occupare in quella città edifizi o altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose, potrà pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalità.
Questo Decreto avrà tutti gli effetti del Decreto del Prefetto, di cui all’articolo 48 della Legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicato in Roma il 17 novembre 1870.

Art. 5.
Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scadere del quale il Governo prenderà possesso dell’immobile.
Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti di arte o d’antichità, se mai ve ne saranno, annessi all’immobile.

Art. 6.
Qualunque opposizione non potrà sospendere la presa di possesso.
Nell’atto di prendere possesso sarà compilata la descrizione dello stato dell’immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunali civile, sopra dimanda dell’Autorità incaricata della espropriazione.
Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato dell’immobile per fare i loro rilievi.

Art. 7.
Ai detti Corpi morali sarà data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell’immobile espropriato, tenendo ragione de’ frutti a loro favore dal giorno del possesso.
Il reddito netto dell’immobile sarà stabilito nella misura delle denuncie accertate o dello accertamento d’ufficio, che possa mai esser fatto, per l’applicazione d’imposte dirette.
In difetto si terrà ragione degli affitti, e, dove questi mancassero, si procederà per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.
L’offerta della rendita sarà fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l’espropriazione.

Art. 8.
Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti così della notificazione del correspettivo in rendita, come dell’espropriazione, riguardo ai Corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge suddetta 25 giugno 1865.

Art. 9.
I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull’immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la Città di Roma e Provincia vietò che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in correspettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.
La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sarà sottratta dalla rendita spettante al Corpo morale, giusta l’articolo 7.
La disposizione del presente articolo non è applicabile quando sono creditori altri Corpi o Enti religiosi o ecclesiastici.

Art. 10.
La facoltà accordata al Governo di espropriare colle forme e ne’ modi indicati nei precedenti articoli, potrà essere esercitata per un biennio dalla data della presente Legge, la quale sarà obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 11.
A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.


Dato a Torino addì 3 febbraio 1871.
VITTORIO EMANUELE

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