Trattato di commercio e navigazione tra Austria e Regno di Sardegna

Trattato di commercio e di navigazione tra l’Austria e la Sardegna

del 18 ottobre 1851, sottoscritto di Plenipotenziari d’amendue le parti il 18 Ottobre 1851 a Vienna, dove seguì anche lo scambio delle ratifiche il 22 Febbrajo 1852.
Noi FRANCESCO GIUSEPPE PRIMI0, per la grazia di Dio Imperatore d’Austria, ec. ec. cc. , Col tenore della presente facciamo noto ed attestiamo a tutti ed a ciascuno a cui interessa;
Poiché tra i Nostri plenipotenziari e quello a ciò delegato da Sua Maestà il Re di Sardegna, allo scopo di regolare le relazioni commerciali e marittime felicemente esistenti da tempo antico tra i domini ed i sudditi dei Nostri due Governi, venne conchiuso e sottoscritto a Vienna il giorno diciotto Ottobre dello scorso anno un trattato, il quale è del tenore seguente:

TESTO ORIGINALE.
Sua Maestà l’Imperatore d’Austria e Sua Maestà il Re di Sardegna desiderando facilitare ed estendere in modo reciproca mente vantaggioso le relazioni commerciali e marittime esistenti fra i due paesi, mettendo le loro bandiere sul piede di una per fetta eguaglianza, come pure i rispettivi sudditi sul piede della nazione la più favorita e riducendo scambievolmente le tasse doganali sopra un certo numero di prodotti naturali od altri, spe diti o transitanti dall’uno nell’altro paese, hanno convenuto di aprire una negoziazione ed hanno a ciò nominato a loro Plenipotenziarj:
Sua Maestà l’Imperatore d’Austria:
il signor Felice Principe di Schwarzenberg, Cavaliere Grancroce degli Ordini I. R. di Leopoldo e di Francesco Giuseppe, Cavaliere dell’Ordine I. R. militare di Maria Teresa, insignito delle Croci del merito dei servizi militari ec. ec., I. R. Ciambellano, Consigliere intimo attuale, Tenente Maresciallo, proprietario del reggimento fanti N. 2 1, Suo Ministro-Presidente e Ministro della Casa Imperiale e degli affari esteri, ed il signor Andrea Cavaliere di Baumgartner, Cavaliere dell’I. R. Ordine di Leopoldo ecc., Dottore in filosofia, Presidente dell’Academia imperiale delle scienze in Vienna, I. R. Consigliere intimo attuale, Suo Ministro del commercio, dell’industria e delle pubbliche costruzioni:
Sua Maestà il Re di Sardegna:
il signor Adriano Thaon dei Conti di Revel, Commendatore del Suo Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, Grancroce dell’Ordine di Cristo del Portogallo, Suo inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà imperiale e reale apostolica, i quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto gli articoli seguenti:
Art. 1. Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione fra l’Impero d’Austria ed il Regno di Sardegna. I sudditi di ognuna delle alte Parti contraenti avranno reciprocamente la piena libertà di viaggiare, di risiedere, e di fare delle compre e delle vendite in tutta l’estensione del territorio dell’altra, e godranno in affari di commercio e d’industria, sottoponendosi alle leggi ed ordinanze ivi vigenti, della stessa protezione e degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori ed immunità di cui godono o godranno gli abitanti del paese; nè saranno i medesimi obbligati, sotto verun pretesto a pagare perciò altre o più elevate tasse od imposte, che quelle cui vanno od andranno soggetti i nazionali.
Art 2. I sudditi di ognuna delle alte Parti contraenti, i quali secondo le leggi dello Stato cui appartengono, avendo pagato le imposte e tasse stabilitevi, hanno in esso il diritto di frequentare le fiere ed i mercati, di fare delle compre pei bisogni della propria arte ed industria, e di girare nel paese per ricevervi delle commissioni portando o no seco delle mostre, godranno dello stesso diritto nel territorio dell’altra, senza pagare tasse od imposte per i loro esercizi, e senza essere sottoposti ad altre restrizioni che a quelle, cui andranno soggetti gli abitanti del paese abilitati agli esercizi medesimi, ben inteso però, che non sia loro concesso di portare seco delle merci destinate o atte alla vendita.
Art. 3. I sudditi di ognuna delle alte Parti contraenti saranno nei paesi dell’altra esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare, sia nella milizia o nella guardia nazionale, e non potranno essere assoggettati per le loro proprietà mobili od immobili ad altre incumbenze, restrizioni, tasse ed imposte che a quelle, cui saranno sottoposti i nazionali. Saranno anche esenti da prestiti forzosi e da ogni contribuzione straordinaria, purché non siano generali e stabiliti per legge.
Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio o di residenza, sa ranno rispettati e non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie; non potrà farsi alcun esame od ispezione arbitraria delle loro carte, libri e conti commerciali, né potranno tali operazioni praticarsi altrimenti, che qualora ed in quanto ciò sia ammesso e regolato dalle leggi alle quali vanno soggetti i nazionali.
Art. 4. I sudditi di ciascuna delle alte Parti contraenti potranno liberamente disporre per testamento, donazione, cambio, vendita od altrimenti di tutti i beni, che potessero acquistare e possedere legalmente nei paesi dell’altra, e quelli che li rappresentano secondo le leggi, quantunque sudditi dell’altra parte, potranno ereditare siffatte proprietà sia per testamento, sia ab intestato, e prenderne possesso secondo le leggi; essi potranno disporne, come meglio loro piacerà, pagando soltanto le imposte, tasse od altri diritti, a cui in simile caso saranno pure soggetti gli abitanti del paese ove le dette proprietà esistono.
Nel caso di assenza degli eredi sarà seguita la stessa regola, che in simile caso è prescritta riguardo alle proprietà degl’indigeni, ſino a tanto, che gli aventi diritto abbiano fatto le ne cessarie disposizioni per prenderne possesso.
Qualora delle contestazioni si elevassero fra diversi pretendenti riguardo al diritto su tali proprietà, esse dovranno risolversi dai Tribunali competenti secondo le leggi del paese, ove sono situati i beni in discorso.
Vengono anche confermati i trattati per l’abolizione dei diritti d’albinaggio e di detrazione del 31 Agosto 1763 e del 19 Novembre 1824 già esistenti fra l’Austria e la Sardegna, dovendo interpretarsi il presente articolo in senso estensivo e non mai restrittivo.
Art. 5. I Sardi nell’Impero, d’Austria e gli Austriaci nel Regno di Sardegna saranno liberi di regolare come i nazionali i loro affari per sé stessi, o di affidarne la procura a persona di loro propria scelta, senza essere obbligati a pagare alcun salario o retribuzione a quelli agenti, fattori ecc. di cui non vogliono servirsi, non essendo in tale riguardo soggetti ad alcuna restrizione a motivo della loro nazionalità, ma soltanto a quelle stabilite dalle leggi generali del paese.
Essi saranno assolutamente liberi nel contrattare le compre e vendite, nel fissare i prezzi di tutti gli oggetti di commercio ed in tutte le disposizioni commerciali, assoggettandosi al legale regime doganale ed a quello delle privative dello Stato.
Essi avranno anche un libero e facile accesso presso i Tribunali di ogn’istanza e giurisdizione per agire e difendersi in giudizio. Saranno liberi di valersi dell’opera di quegli avvocati, notai ed agenti, che crederanno atti a rappresentare i loro interessi, e godranno generalmente nei rapporti giudiziari gli stessi 387 diritti e privilegi, che sono o saranno accordati ai sudditi dello Stato il più favorito.
Art. 6. Tutte le merci, delle quali nell’uno degli alti Stati contraenti è permessa l’importazione e l’esportazione, il transito od il deposito su bastimenti nazionali, potranno pure legalmente essere introdotte, esportate, transitate o depositate su bastimenti dell’altro Stato, senza pagare altri o maggiori dazi e diritti, senza essere sottoposte ad altre o maggiori restrizioni, e partecipando pienamente ai medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni, che vengono o verranno accordati alle merci introdotte, transitate e depositate su bastimenti nazionali.
Parimenti tutte le merci, che per la via di terra vengono introdotte, esportate, transitate o depositate mediante conduttori o con mezzi di trasporto appartenenti all’uno degli alti Stati contraenti, godranno nell’altro sott’ogni rapporto dello stesso trattamento al pari di quelle introdotte, esportate, transitate o depositate mediante conduttori o con mezzi di trasporto nazionali.
Art. 7. I bastimenti austriaci arrivando nei porti dei domini sardi e reciprocamente i bastimenti sardi giungendo nei porti dell’Impero d’Austria, saranno trattati al loro arrivo, durante la loro fermata ed alla loro uscita sullo stesso piede, come i bastimenti nazionali per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanali, di quarantena, di darsena e patente ed altri carichi, che gravitano sullo scafo del bastimento sotto qualunque denominazione, sia che i diritti sopra indicati si paghino a favore dello Stato, delle Autorità locali o di qualunque corporazione o stabilimento.
Anche in quanto, concerne il collocamento dei navigli, il loro carico e scarico nei porti, bacini o rade dei due Stati, nell’uso dei pubblici magazzini, bilancie, argani ed altri simili stabilimenti od ordigni ed in generale riguardo a tutte le formalità e disposizioni concernenti l’approdo, la fermata e la partenza dei bastimenti, non sarà accordato ai bastimenti nazionali alcun privilegio, che non sia egualmente accordato a quelli dell’altro Stato, essendo precisa volontà delle alte Parti contraenti che i rispettivi bastimenti siano trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.
Art. 8. Resta per altro eccettuato dalle stipulazioni degli articoli 6 e 7 tanto l’esercizio della pesca nazionale, riservandosi i Governi contraenti di regolarne le condizioni colle proprie leggi ed ordinanze, quanto la navigazione di costa o cabotaggio, che si fa in ciascuno dei due Stati da un porto all’altro, essendo la medesima esclusivamente riservata ai bastimenti nazionali.
Art. 9. Tuttavia i bastimenti di ciascuna delle alte Parti contraenti potranno prendere o disbarcare una porzione del loro carico in un porto del territorio dell’altra, e completare nel primo caso il loro carico per l’estero o disbarcare nel secondo caso il resto del carico proveniente dall’estero in uno o più porti dello stesso territorio, senza perciò pagare alcun diritto diverso da quello che pagasi dai legni nazionali.
Art. 10. In caso di naufragio od avaria di un legno appartenente al Governo od ai sudditi di una delle alte Parti contraenti sulle coste o nel dominio dell’altra di esse Parti, non soltanto sarà prestata ogni sorta di assistenza, ed usata ogni facilitazione ai naufraghi, ma anche i legni e le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli effetti e le merci che fossero state gettate al mare e che venissero salvate, oppure il prodotto della vendita, se fossero vendute, saranno fedelmente restituite ai proprietari dietro la loro domanda o quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati, e tutto ciò senza altro pagamento che quello delle spese del ricupero e della conservazione e di quelli eventuali diritti, e non altri che in caso simile si pagherebbero per un bastimento nazionale.
In mancanza del proprietario o di speciale agente sarà fatta la consegna ai Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari rispettivi; ben inteso che in caso di qualche legale reclamo su di un tale naufragio riguardo ai legni, effetti e mercanzie, la decisione sul medesimo sarà deferita ai Tribunali competenti del paese.
Per maggiore chiarezza si stabilisce espressamente, che per i legni, le loro parti ed avanzi, per gli effetti e le merci, che in caso di naufragio od avaria verranno depositati in qualunque punto del territorio, non si pagherà alcun dazio, in quanto questi oggetti vengano messi sotto la sorveglianza delle Autorità competenti, e non entrino in consumazione interna.
Art. 1 1. Le patenti e carte di bordo dei bastimenti austriaci e sardi, ammesse e riconosciute nel paese d’origine come sufficienti per comprovare la nazionalità dei medesimi, ne faranno fede anche nei porti dell’altra delle alte Parti contraenti.
Qualora le patenti e carte di bordo siano ammesse e riconosciute nel paese d’origine come sufficienti per comprovare la portata dei medesimi, ne faranno fede anche nei porti dell’altra delle alte Parti contraenti in quanto dalla portata dipenda la determinazione dei diritti, delle tasse e delle imposte, che gravitano sugli scafi dei legni, salva la riduzione da farsi in base di tabelle metronomiche delle indicazioni di quelle patenti e carte alle misure legalmente usate nei porti medesimi Art. 12. La navigazione del Po, del Ticino e dei loro affluenti, che sono sotto il dominio sardo od austro-sardo, sarà libera ed esente da qualunque aggravio, e le regole necessarie a tale oggetto come pure per la sorveglianza ed il miglioramento della navigazione, ” le alte verranno Parti contraenti stabilite si impegnano un’apposita mutualmente convenzione, di alla addivenire quanto prima.
Art. 13 Le due alte Parti contraenti s’impegnano di operare l’unione delle loro rispettive strade ferrate in modo che vengano congiunte Genova, Torino e Milano, sul punto che verrà giudicato il più conveniente agl’interessi dei due paesi ed ai bisogni del commercio.
Tutti i dettagli dell’unione e del modo d’esercizio verranno stabiliti con un’apposita convenzione.
Art. 14. Le alte Parti contraenti hanno convenuto nelle seguenti concessioni e riduzioni daziarie.
1. Dalla parte dell’Austria.
1. Il dazio di entrata per i vini comuni del Piemonte importati per uno degli uffici doganali della frontiera austriaca confinante cogli Stati sardi, ora stabilito in lire austriache 10.70 al quintale metrico sporco viene ridotto a sole lire austriache 7 al quintale metrico sporco.
2. Il dazio d’entrata per i risi vestiti, ora stabilito in lire austriache 4 1/2 al quintale metrico netto, viene ridotto a lire austriache 1 1/2.
3. Il dazio di entrata pei manzetti da uno a due anni ora stabilito in lire austriache 6 per cadauno, viene ridotto in lire austriache 1 1/4.
4. Tutte le riduzioni o restituzioni di dazio od altre concessioni per la importazione, esportazione od il transito delle merci, che fossero state accordate ad altri Stati riguardo al commercio che si fa per la via di mare, per i porti franchi ed attraverso la linea doganale fra il Regno lombardo-veneto e gli altri Stati d’Italia, vengono accordate anche alla Sardegna e per il traffico che si fa attraverso i confini austro-sardi.
5. I dazi attuali sui pesci, i crostacei e le altre bestie acquatiche, le frutta fresche e candite, il bestiame da macello, i cavalli, i muli e gli asini, i legumi freschi e secchi, il legname da costruzione comune e nobile, i saponi, le profumerie compresevi le acque odorifere, la terra di magnesia e di manganese, le pelli crude, il vetro in lastre ed i libri non verranno aumentati durante il presente Trattato per le provenienze sarde, oltre gli importi espressi nell’annesso A.

2. Dalla parte della Sardegna.
6. Tutti i favori e le riduzioni dei dazi, che dal Governo sardo mediante i suoi trattati colla Francia del 5 Novembre 1850 e del 20 Maggio 1851, col Belgio del 24 Gennaio 1851, coll’Inghilterra del 27 Febbrajo 1851, colla Grecia del 31 Marzo 1851, colla Confederazione Svizzera del 5 Giugno 1851, cogli Stati del Zollverein del 20 Giugno 1851, coi Paesi Bassi del 24 Giugno 185 , o mediante altri trattati furono accordati alle merci provenienti dai rispettivi paesi, sono nello stesso modo accordati ed applicati anche ai medesimi generi di mercanzie provenienti dall’Impero d’Austria, sia che vengano introdotti nella Sardegna per la via del mare, oppure per la via dei fiumi o per terra.
7. Il dazio di entrata per le coperte di borra, di lana, di ritagli e cimosse di panno stabilito nel trattato col Belgio in un franco il chilogramma, viene ridotto a 50 centesimi.
8. Il dazio d’entrata per i fornimenti da tiro semplici ora stabilito in franchi 100 i 100 chilogrammi, vien ridotto a franchi 75 e quello per i fornimenti da tiro guarniti ora stabilito in franchi 150 i 100 chilogrammi, a franchi 110.
9. Il dazio d’entrata per i balocchi da fanciulli e le mercerie comuni di legno viene ridotto da 5o franchi i 100 chilogrammi a 40 franchi.
10. I dazi d’entrata attualmente esistenti per i formaggi, i lavori da sellaio e da bastajo, i guanti di pelle, i tessuti, la bonnetteria e la passamenteria di ogni genere, i mobili, i cappelli, gl’istromenti da musica, le vetture a molle ed i waggons per viaggiatori, i paraaqua e parasoli, ottone, piombo, packſong, mercurio nativo, i lavori d’oro e d’argento, le pietre preziose, perle e granate fine, i marmi in tavole, in camini, o scolpiti, modellati; puliti od altrimenti lavorati, i vasellami, vetri e cri stalli, anche quando non fossero già fissati medianti i N. 6, 7, 8 e 9 di questo articolo, non verranno aumentati per le provenienze austriache durante il presente trattato.
Art. 15. Se nell’avvenire il Governo imperiale accordasse ad altri stati delle riduzioni o restituzioni di dazio od altre concessioni per la importazione, esportazione od il transito delle merci riguardo al traffico che si fa per la via di mare e nominatamente per i porti franchi od attraverso la linea doganale fra il Regno lombardo-veneto e gli altri stati d’Italia, tutte queste riduzioni, restituzioni, o concessioni verranno accordate da per sé e gratuitamente alla Sardegna ed al traffico che si fa attraverso i confini austro-sardi. Viceversa tutte le riduzioni o restituzioni di dazio od altre concessioni per la importazione, esportazione od il transito delle merci che il Governo sardo accordasse in avvenire ad altri stati, verranno da per sé e gratuitamente accordate all’Impero d’Austria. Quindi in nessun caso le merci introdotte od esportate attraverso i confini Austro-Sardi nel territorio doganale d’Austria non verranno colpite da maggiori od altri dazi di quelli che verranno imposti alle merci che fossero introdotte od esportate per la via del mare od attraverso i confini fra il Regno lombardo-veneto e gli altri stati d’Italia.
Reciprocamente in nessun caso le merci introdotte od esportate nel territorio doganale di Sardegna attraverso i confini sardo-austri non verranno colpiti da maggiori od altri dazi di quelli, che verranno imposti alle merci che fossero introdotte od esportate per la via del mare od attraverso gli altri confini del territorio doganale del Regno di Sardegna.
Art. 16 Per dare al traffico dei rispettivi distretti confinanti quelle facilitazioni, che i bisogni del commercio giornaliero esigono, le alte Parti contraenti hanno convenuto come segue:
1. Saranno esenti dal dazio tanto d’entrata quanto d’uscita nel commercio attraverso i confini austro-sardi in amendue gli Stati:
a) tutte le quantità di merci, per le quali il totale dei di ritti da riscuotersi importa meno di 5 centesimi;
b) erbe di pascolo, fieno, paglia, strame, muschio per imballaggio e per calafatare, foraggi, giunchi e canne comuni, rasperelle, piante vive (piantoni e magliuoli di viti) grani in covoni, legumi in erba, lino e canape non battuti;
c) alveari con api viventi;
d) sangue di bestiame;
e) uova di ogni genere;
f) latte, anche se coagulato;
g) carboni di legna, carboni fossili, torba e carboni di torba;
h) pietre da fabbrica e di cava, pietre da lastricato e da mulino, e pietre ordinarie da arrotare, coti greggie da affilare, falci o falciuole, tutte quelle scalpellate o no, per altro non mo late né tagliate in lastre, scoria, ghiaja, sabbia, calce e gesso crudo, marna, argilla, ed in generale ogni qualità di terre ordinarie da mattoni e pentole, pipe, stoviglie;
i) mattoni;
k) crusca, sansa (feccia di olive intieramente secca), panetti di noce ed altre focaccie prodotte con rimasugli di vegetabili, frutti e semi oleosi cotti o torchiati;
l) genere dirannata e genere di carbon fossile, concime (anche guano) fondacci, sciacquature, vinaccie (grappo o feccia di uve) resti di malto, rottami di merci di pietra o di argilla, calia d’oro e d’argento (spazzatura d’orefici), fango;
m) pane e farina in quantità di . . . . . . . . 10 chilogr.
castagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 “
carne fresca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 “
formaggi, burro fresco . . . . . . . . . . . . . 2 “
patate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 “
2. I prodotti naturali di quella parte delle possessioni dei sud diti di ognuna delle alte Parti contraenti, che mediante la linea confinante austro-sarda fosse separata dai rispettivi casali o fabbriche, potranno essere portati esenti dal dazio di uscita e di entrata a questi casali o fabbriche.
Mediante questa stipulazione non vengono punto alterate le stipulazioni maggiormente favorevoli dei Trattati sussistenti riguardo ai proprietari misti.
Art. 17. Potranno essere nominati e stabiliti dei Consoli, Vice-Consoli ed Agenti per la protezione del commercio di ciascuna delle alte Parti contraenti in tutti i porti e piazze di commercio dell’altra, dove già risiedono dei Consoli di altri Stati, o dove secondo le leggi, le convenienze e l’uso sia ammessa la residenza di Consoli ed altri Agenti stranieri.
Questi funzionari godranno nel paese della loro residenza degli stessi diritti, privilegi e poteri, dei quali godono quelli delle nazioni più favorite, ma non entreranno in attività e nel godimento dei diritti e privilegi loro spettanti, se non dopo avere ottenuto l’exeauatur di Governo territoriale nelle forme a lui consuete.
Nel caso in cui i detti Consoli od Agenti volessero esercitare il commercio, saranno soggetti alle stesse leggi ed usi, ai quali sono assoggettati gl’individui privati della loro nazione nel luogo dove risiedono.
Art. 18. I Consoli, Vice-Consoli ed Agenti, in quanto fossero autorizzati dai loro Governi ad intervenire come giudici od arbitri delle questioni civili derivanti da contratti fatti tra i Capitani e gli equipaggi dei bastimenti della loro nazione, non potranno essere impediti nell’esercizio di tali funzioni, e le Autorità locali non potranno ingerirsene, salvo il caso, in cui la condotta del Capitano o dell’equipaggio esigesse secondo le leggi e prescrizioni del paese ove trovansi, una siffatta ingerenza.
Questi funzionari riceveranno eziandio dalle Autorità locali tutta l’assistenza che potrà legalmente essere ad essi accordata e che viene accordata ai funzionari delle più favorite nazioni, per la restituzione dei disertori dei bastimenti da guerra o mercantili dei loro paesi rispettivi.
Art. 19 Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, assecondando il desiderio di Sua Maestà il Re di Sardegna, consente ad estendere le stipulazioni del presente Trattato al Principato di Monaco posto sotto il protettorato di Sua Maestà s” in quanto vi siano applicabili e verso reciprocità da parte di detto Principato.
Art. 20. Il presente Trattato viene stipulato per la durata di cinque anni dal giorno in cui saranno scambiate le ratifiche.
Ove non venga disdetto da alcuna delle alte Parti contraenti un anno prima della cessazione, s’intenderà prolungato per un quinquennio, e così di seguito si riterrà confermato nell’avvenire ogni volta per cinque anni, ove un anno prima dello spirare di ogni quinquennio non venga disdetto da alcuno degli Stati contraenti.
Art. 21. E riservata a S. A. R. l’Arciduca, Duca di Modena, ed a S. A. R. l’Infante di Spagna, Duca di Parma la facoltà di accedere al presente trattato.
Art. 22. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche verranno scambiate in Vienna nel termine di quattro settimane decorribili dal giorno d’oggi e più presto se sia possibile.
In fede del che i Plenipotenziari delle alte Parti contraenti l’hanno sottoscritto e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in Vienna li 18 Ottobre 1851.
SCHWARZENBERG m. p. A. DE REVEL m. p. BAUMGARTNER m. p.

Articolo separato.
Non saranno reputati derogare al principio di reciprocità, che forma la base del presente trattato:
a) i premj, che i rispettivi Governi accordano od accordassero ai loro nazionali in riguardo dei bastimenti mercantili di nuova costruzione eseguita nel paese, in quanto questi premi nonconsistessero in esenzioni o facilitazioni riguardo ai diritti di porto e riguardo ai dazi per le merci condotte su quei bastimenti.
b) le immunità accordate a diverse compagnie inglesi e russe dette Yacht-Clubs.
c) le immunità accordate nell’Austria ai battelli a vapore del Lloyd austriaco a cagione della speciale loro relazione col l’imperiale Istituto delle Poste, e reciprocamente le immunità
eguali che il Governo sardo potrebbe accordare alle compagnie incaricate del servizio postale;
d) i vantaggi e favori che venissero concessi ad altri Stati in conseguenza di una completa unione doganale;
e) i vantaggi e favori che venissero concessi nell’Impero d’Austria ad altri Stati della Lega germanica riguardo ai peculiari rapporti di federazione esistenti coi medesimi;
f) le speciali immunità, che godono in Austria i sudditi ottomani in base degli antichi trattati non applicabili ad altre nazioni.
Il presente articolo separato avrà la stessa forza e valore che se fosse stato inserito verbalmente nel trattato di questo giorno.
Esso sarà ratificato e le ratifiche ne saranno scambiate nel medesimo tempo.
SCHWARZENBERG m. p. A. DE REVEL m. p. BAUMGARTNER m. p
Noi, visti e ponderati gli articoli di questa convenzione, di chiariamo colla presente di ratificarli ed approvarli tutti, pro mettendo colla Nostra imperial regia parola di voler eseguir fedelmente quanto in essa si contiene e di non voler permettere che in alcun modo dai Nostri sudditi vi si contravvenga. In fede di che abbiamo sottoscritto di Nostra mano le presenti tavole di ratifica, ed abbiamo ordinato d’apporvi il Nostro suggello.


Dato nella Nostra imperiale città di Vienna il giorno sedici del mese di Febbrajo dell’anno mille ottocento cinquantadue, quarto dei Nostri Regni.
Francesco Giuseppe (e s)
F. Schwarzenberg m. p.
Per Ordine di Sua Maestà I. R. Apostolica:
Cav. IG. LIEHMANN DI PALMRODE, Consigliere aulico e ministeriale.

Annesso A1

Annesso A2

Annesso A3

AnnessoA4

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