Trattato di commercio tra Germania ed Etiopia

Trattato di commercio sottoscritto in Addis Abeba fra il Rappresentante di S. M. l’Imperatore di Germania e Menelik II, Imperatore d’Etiopia, il 7 marzo 1905.

S. M. Guglielmo II, Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero germanico, e S. M. Menelik II, Re dei Re d’Etiopia, guidati dal desiderio di rendere durevolmente amichevoli i rapporti tra i due Stati e di facilitare il movimento commerciale tra i nazionali rispettivi, hanno convenuto, a tale scopo, di concludere un trattato.
Ed in conformità, S. M. l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, per mezzo del suo inviato in missione straordinaria, dottor Federico Rosen, i cui pieni poteri sono stati riscontrati in buona e debita forma, e S. M. l’Imperatore Menelik, agendo in nome proprio come Re dei Re d’Etiopia, hanno concordato le seguenti disposizioni, alle quali intendono vincolare sé stessi come i loro eredi e successori:
Art. 1. I nazionali e protetti di ciascuno degli Stati contraenti godranno nei territori dell’altro Stato piena li berta di soggiornare, di viaggiare e di esercitare il commercio e l’industria.
Art. 2. Ciascuno degli Stati contraenti garantisce ai nazionali e protetti dell’altro Stato, i quali soggiornano nel suo territorio, la sicurezza della persona e della proprietà.
Art. 3. Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e protetti dell’altro Stato tutti i diritti, vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali d’un terzo Stato, specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte interne ed alla giurisdizione.
Art. 4. I nazionali dell’Impero germanico ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, degli stabilimenti postali e di tutti gli altri mezzi di traffico esistenti in Etiopia, alle stesse condizioni ed alle stesse tasse che gli indigeni od i nazionali d’un terzo Stato.
Art. 5. Ciascuna delle due parti contraenti potrà inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell’altra;
questi risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria o desiderabile la loro presenza, ma avranno anche il diritto di visitare in ogni tempo qualsiasi parte del territorio medesimo.
Art. 6. Il presente trattato rimarrà in vigore per dieci anni a datare dal giorno della sua andata in esecuzione.
Se né l’una, né l’altra delle due parti annuncerà, mediante dichiarazione ufficiale, dodici mesi prima della decorrenza di questo termine, la sua intenzione di porre fine all’efficacia del trattato, questo rimarrà in vigore per un altro anno e così durerà fino allo scadere di un anno dal giorno in cui la summenzionata denuncia avrà avuto luogo.
Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo la data nella quale la ratifica, a mezzo del Governo germanico, sarà stata comunicata a S. M. l’Imperatore d’Etiopia, In fede di che, S. M. Menelik II, Re dei Re d’Etiopia, in nome del suo Impero, e l’imperiale inviato germanico, dottor Federico Rosen, per S. M. l’Imperatore di Germania.
Re di Prussia, hanno firmato questo trattato in due esemplari di uguale tenore in lingua tedesca ed amarica e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in Addis Abeba il 7 marzo 1905 (il 28 yekatit 1897).

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