Trattato di pace tra Italia ed Austria del 1866

Trattato di pace tra Italia ed Austria firmato a Vienna il 3 ottobre 1866

Categoria: Risorgimento

In nome della Santissima ed indivisibile Trinità Sua Maestà il Re d’Italia e sua Maestà l’Imperatore d’Austria avendo risoluto di stabilire fra i loro Stati rispettivi una pace sincera e durevole: Sua Maestà l’Imperatore d’Austria avendo ceduto a Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi il Regno Lombardo Veneto: Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi dal canto suo essendosi dichiarato pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo Veneto agli Stati di Sua Maestà il Re d’Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate; Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà l’Imperatore d’Austria hanno nominato per loro plenipotenziarii, cioè:
Sua Maestà il Re d’Italia, il signor Luigi Federigo conte Menabrea, senatore del Regno, Gran Cordone dell’Ordine militare di Savoia, cav. dell’Ordine del merito civile di Savoia, grande ufficiale dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, decorato della medaglia d’oro al valor militare, luogotenente generale, comandante generale del genio all’armata e presidente del Comitato dell’arma, ecc., ecc., ecc.
Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, il signor Felice conte Wimpffen, suo ciambellano attuale, inviato e ministro plenipotenziario in missione straordinaria, ecc.
I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1 Dai giorni dello scambio delle ratifiche del presente trattato vi sarà pace ed amicizia tra S. M. il Re d’Italia e S. M. l’Imperatore d’Austria, loro eredi e successori, loro Stati e sudditi respettivi in perpetuo.

Art. 2. I prigionieri di guerra italiani ed austriaci saranno immediatamente restituiti dall’una e dall’altra parte.

Art. 3. Sua Maestà l’Imperatore d’Austria consente alla riunione del Regno Lombardo Veneto al Regno d’Italia.

Art. 4. La frontiera del territorio ceduto è determinata dai confini amministrativi attuali del Regno Lombardo Veneto.
Una Commissione militare instituita dalle due Potenze con traenti sarà incaricata di eseguire il tracciato sul terreno entro il più breve tempo possibile.

Art. 5. L’evacuazione del territorio ceduto e determinato dall’articolo precedente comincierà immediatamente dopo la sottoscrizione della pace, e sarà determinata nel più breve termine possibile, conforme agli accomodamenti combinati fra i commissari speciali a questo effetto designati.

Art. 6. Il Governo Italiano prenderà a suo carico:
1. La parte del Monte Lombardo Veneto che rimase all’Austria in virtù della Convenzione conclusa a Milano nel 1860 per l’esecuzione dell’art. 7 del trattato di Zurigo.
2. I debiti aggiunti al Monte Lombardo Veneto dal 4 giugno 1859 fino al giorno della conclusione del presente trattato.
3. Una somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, danaro effettivo, per la parte d’imprestito del 1854 riguardante la Venezia e per il prezzo del materiale da guerra non trasportabile. Il modo di pagamento di tal somma di 35 milioni di fiorini valuta austriaca, danaro effettivo, sarà, conforme al precedente del trattato di Zurigo, determinato in un articolo addizionale.

Art. 7. Una Commissione composta dei delegati dell’Italia, dell’Austria e della Francia, procederà alla liquidazione delle differenti categorie enunciate nei due primi alinea dell’articolo precedente, tenendo conto delle ammortizzazioni effettuate e dei beni e capitali d’ogni specie costituenti i fondi d’ammortizzazione. – Questa Commissione precederà al definitivo regola mento dei conti fra le parti contraenti e fisserà l’ epoca ed il modo d’esecuzione della liquidazione del Monte Lombardo Veneto.

Art. 8. Il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia succede nei diritti ed obbligazioni resultati dai contratti regolarmente stipulati dall’Amministrazione Austriaca per oggetti d’interesse pubblico concernenti specialmente il paese ceduto.

Art. 9. Il Governo Austriaco resterà obbligato al rimborso di tutte le somme sborsate dagli abitanti del territorio ceduto dai comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose, nelle casse pubbliche austriache a titolo di cauzioni, depositi o consegne. Similmente i sudditi austriaci, comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose che avranno versato delle somme a titolo di cauzioni e depositi o consegne nelle casse del territorio ceduto saranno esattamente rimborsati dal Governo Italiano.

Art. 10. Il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia riconosce e conferma in tutte le loro disposizioni e per tutta la durata le concessioni di strade ferrate accordate dal Governo Austriaco sul territorio ceduto e in special modo le concessioni resultanti dai contratti stipulati in data del 14 marzo 1856, 8 aprile 1857, e 23 settembre 1858.
Il Governo Italiano riconosce e conferma parimente le disposizioni della convenzione fatta il 20 novembre 1861 fra l’Amministrazione Austriaca e il Consiglio d’amministrazione della Società delle ferrovie dello Stato del sud, lombardo -veneto e centrale -italiana, così come la convenzione fatta il 27 febbraio 1866 fra il Ministero imperiale delle finanze e del commercio e la Società austriaca del sud.
A datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato il Governo Italiano è surrogato in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni resultanti per il Governo Austriaco dalle suddette convenzioni per quanto riguarda le linee delle vie ferrate situate sul territorio ceduto.
In conseguenza il diritto di devoluzione che apparteneva al Governo Austriaco riguardo alle dette vie ferrate viene trasferito nel Governo Italiano.
I pagamenti che rimangono a farsi sulla somma dovuta allo Stato dai concessionari in virtù del contratto del 14 marzo 1856 come equivalente delle spese di costruzione delle dette strade ferrate saranno effettuati integralmente nel tesoro austriaco. I crediti degli intraprenditori di costruzioni e dei fornitori, come pure le indennità per le espropriazioni dei terreni relativi al periodo in cui le strade ferrate in questione erano amministrate a conto dello Stato, e che non fossero ancora stati soddisfatti, saranno pagati dal Governo Austriaco, e per quanto essi vi siano obbligati in virtù dell’atto di concessione, dai concessionari a nome del Governo Austriaco.

Art. 11. È stabilito che l’incasso dei crediti risultati dai paragrafi 12, 13, 14, 15, e 16 del contratto del 14 marzo 1856 non darà all’Austria alcun diritto di controllo e di sorveglianza sulla costruzione e sull’esercizio delle vie ferrate nel territorio ceduto. Il Governo Italiano s’impegna dal canto suo di dare tutte le informazioni che potrebbero essere richieste su questo rapporto dal Governo Austriaco.

Art. 12. All’effetto di estendere alle strade ferrate venete le prescrizioni dell’art. 15 della convenzione del 27 febbraio 1866 le alte Potenze contraenti s’impegnano a stipulare, tostochè far si possa, di concerto con la Società delle strade ferrate austriache del sul, una convenzione per la separazione amministrativa ed economica dei gruppi delle vie ferrate venete ed austriache.
In virtù della Convenzione del 27 febbraio 1866 la garanzia che lo Stato deve pagare alla Società delle strade ferrate austriache del sud, dovrà esser calcolata sulla base del prodotto lordo dell’insieme di tutte le linee venete e austriache costituenti la rete delle vie ferrate del Sud austriache attualmente concessa alla Società.
È inteso che il Governo Italiano prenderà a suo carico la parte proporzionale di questa garanzia che corrisponde alle linee del territorio ceduto, e che per la valutazione di questa garanzia si continuerà a prender per base l’insieme del prodotto lordo delle linee venete ed austriache concesse alla detta Società.

Art. 13. I Governi d’Italia e d’Austria desiderosi di estendere i rapporti fra i due Stati si impegnano a facilitare le comunicazioni per via ferrata e a favorire la creazione di nuove linee onde congiungere fra loro le reti italiana e austriaca.
Il Governo di S. d. I. R. Apostolica promette inoltre di affrettare per quanto far si possa il compimento della linea del Brennero destinata a unire la vallata dell’Adige con quella dell’Inn.

Art. 14. Gli abitanti originarii del territorio ceduto, godranno, per lo spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche e mediante una preventiva dichiarazione all’autorità competente, piena ed intera facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati di S. M. I. R. Apostolica, nel qual caso la qualità di sudditi austriaci sarà loro mantenuta. Saranno liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto.
La stessa facoltà è reciprocamente accordata agli individui originari del territorio ceduto e stabiliti negli Stati di S. M. l’Imperatore d’Austria.
Gli individui i quali profitteranno delle presenti disposizioni non potranno essere pel fatto di tale scelta inquietati ne da una parte né dall’altra nelle loro persone o beni situati nei rispettivi Stati.
Il termine d’un anno viene portato a due per quegli individui originari del territorio ceduto che, all’epoca dello scambio delle ratificazioni del presente trattato, si troveranno fuori del territorio della Monarchia Austriaca.
La loro dichiarazione potrà essere ricevuta dalla missione austriaca la più vicina o dall’autorità superiore di una provincia qualunque della monarchia.

Art. 15. I sudditi Lombardo-Veneti facenti parte dell’armata austriaca verranno immediatamente liberati dal servizio militare e rinviati alle loro case.
Resta convenuto che quelli i quali dichiarassero di rimanere al servizio di S. M. Imperiale Reale Apostolica, potranno farlo liberamente senza venire inquietati per questo motivo, sia nella loro persona che nelle loro proprietà.
Le stesse garanzie sono assicurate agli impiegati civili originari del Regno Lombardo-Veneto che manifestarono l’intenzione di restare al servizio dell’Austria.
Gli impiegati civili originari del Regno Lombardo-Veneto, avranno, la scelta, sia di rimanere al servizio dell’Austria, sia d’entrare nell’amministrazione italiana, nel quale caso il Governo di S. M. il Re d’Italia s’impegna a collocarli in funzioni analoghe a quelle che disimpegnavano, od assegnar loro delle pensioni, il di cui importo verrà stabilito secondo le leggi e regolamenti in vigore nell’Austria.
Resta convenuto che gli impiegati di cui trattasi verranno assoggettati alle leggi e regolamenti disciplinari dell’Amministrazione italiana.

Art. 16. Gli ufficiali d’origine italiana che trovansi attualmente al servizio dell’Austria, avranno la scelta di rimanere al servizio di S. M. J. R. A. o di entrare nell’armata di S. M. il Re d’Italia, con i medesimi gradi che occupano nell’armata austriaca, sempreché ne facciano la domanda nel termine fisso di 6 mesi a partire dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.

Art. 17. Le pensioni si civili che militari liquidate regolarmente, e che erano a carico, delle casse pubbliche del Regno Lombardo-Veneto, continueranno a rimanere acquisite ai loro titolari, e se vi è luogo, alle loro vedove e figli, e verranno in avvenire pagate dal Governo di S. M. Italiana.
Tale stipulazione viene estesa ai pensionati tanto civili che militari, come pure alle loro vedove e figli, senza distinzione d’origine, i quali conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto, e i cui stipendi, pagati fino al 1814 dal Governo delle provincie Lombarde-Venete di quella epoca, caddero allora a carico del tesoro austriaco.

Art. 18. Gli archivi dei territorii ceduti, contenenti i titoli di proprietà, i documenti amministrativi e di giustizia civile, come pure i documenti politici e storici dell’antica repubblica di Venezia, verranno consegnati nella loro integrità ai Commissari che saranno designati a tale scopo, ai quali verranno del pari consegnati gli oggetti d’arte e di scienza specialmente spettanti al territorio ceduto.
Reciprocamente, i titoli di proprietà, documenti amministrativi e di civile giustizia, concernenti i territori austriaci, che potessero trovarsi negli archivi del territorio ceduto verranno rimessi nella loro integrità ai Commissari di S. M. I. R. Apostolica. I Governi d’Italia e d’Austria si vincolano a comunicarsi reciprocamente, dietro domanda delle autorità superiori amministrative, tutti i documenti e le informazioni relative agli affari concernenti tanto il territorio ceduto che i paesi contigui.
Essi si vincolano pure a lasciar prendere copia autentica dei documenti storici e politici che potessero interessare i territori rimasti rispettivamente in possesso dell’altra Potenza contraente e che, nello interesse della scienza, non potranno essere divisi dagli archivi ai quali appartengono.

Art. 19. Le alte Potenze contraenti si obbligano ad accordare reciprocamente le maggiori possibili facilitazioni doganali agli abitanti limitrofi dei due paesi per l’usufrutto delle loro proprietà e l’esercizio delle loro industrie.

Art. 20. I trattati e le convenzioni che vennero confermati dall’art. 17 del trattato di pace sottoscritto a Zurigo il 10 novembre 1859 rimarranno provvisoriamente in vigore per un anno, e verranno estesi a tutti i territori del regno d’Italia.
Nel caso che questi trattati o convenzioni non venissero denunziati tre mesi avanti lo spirare d’un anno dalla data dello scambio delle ratifiche, essi rimarranno in vigore, e cosi di anno in anno.
Tuttavia le due alte Parti contraenti s’impegnano a sottoporre nel termine d’un anno tali trattati e convenzioni, ad una revisione generale onde recarvi di comune accordo le modificazioni che si reputeranno conformi all’interesse dei due paesi.

Art. 21. Le due alte Potenze contraenti si riservano d’entrare, tosto che potranno farlo, in negoziati onde conchiudere un trattato di commercio e di navigazione sulle basi più larghe per facilitare reciprocamente le transazioni fra i due paesi.
Nel frattanto e per il tempo fissato nell’articolo precedente, il trattato di commercio e di navigazione del 18 ottobre 1851 rimarrà in vigore, e verrà applicato a tutto il territorio del Regno d’Italia.

Art. 22. I Principi e le Principesse di Casa d’Austria, come pure le Principesse che entrarono nella famiglia imperiale per via di matrimonio, rientreranno facendo valere i loro titoli, nel pieno e intero possesso delle loro proprietà private, tanto mobili che immobili, di cui essi potranno godere e disporre senza venire molestati in modo alcuno nell’esercizio dei loro diritti.
Sono tuttavia riservati tutti i diritti dello Stato e dei particolari, da farsi valere con i mezzi legali.

Art. 23. Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli animi. S. M. il Re d’Italia e S. M. l’Imperatore d’Austria dichiarano e promettono che, nei loro territorii ripettivi, vi sarà piena ed intiera amnistia per tutti gl’individui compromessi in occasione degli avvenimenti politici avvenuti nella Penisola fino a questo giorno. In conseguenza, nessun individuo di qualunque siasi classe o condizione potrà esser processato molestato o turbato nella persona o nella proprietà o nell’esercizio dei suoi diritti a cagione della sua condotta o delle sue opinioni politiche.

Art. 24. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiale a Vienna nel termine di quindici giorni o più presto se fare si può In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto a Vienna il di tre del mese di ottobre dell’anno di grazia mille ottocentosessantasei.

(L. S.) L. F. MENABREA.
(L. S.) WIMPFFEN.

Articolo addizionale.

Il Governo di S. M. il Re d’Italia s’impegna verso il Governo di S. M. I. R. Apostolica ad effettuare il pagamento di trenta cinque milioni di fiorini, valuta austriaca, equivalenti a oltantasette milioni e cinquecento mila franchi, stipulati dall’articolo 6 del presente trattato, nel modo ed alle scadenze qui appresso determinate.
Sette milioni saranno pagati in danaro contante mediante sette mandati o buoni del tesoro all’ordine del Governo Austriaco ciascuno di un milione di fiorini, pagabili a Parigi al domicilio di uno dei primari banchieri o di uno stabilimento di credito di primo ordine, senza interessi, allo spirare del terzo mese dal giorno della sottoscrizione del presente trattato, e che sa ranno rimessi al plenipotenziario di S. M. I. e Reale Apostolica al momento dello scambio delle ratifiche.
Il pagamento di ventotto milioni di fiorini residuali avrà luogo a Vienna in danaro contante, mediante dieci mandati o buoni – del tesoro all’ordine del Governo Austriaco, pagabili a Parigi in ragione di due milioni ed ottocentomila fiorini, valuta austriaca, ciascuno, scadenti di due mesi in due mesi successivi.
Questi dieci mandati o Buoni del tesoro saranno parimenti rimessi al plenipotenziario di S. M. I. e Reale Apostolica al mo mento dello scambio delle ratifiche.
Il primo di questi mandati o Buoni del tesoro scaderà due mesi dopo il pagamento dei mandati o Buoni del tesoro per i 7 milioni di fiorini qui sopra stipulati.
Per questo termine come per tutti i termini seguenti, gli interessi sanno calcolati al 5010, parlando dal primo giorno del mese che seguirà lo scambio delle ratifiche del presente trattato. Il pagamento degl’interessi avrà luogo a Parigi alla scadenza di ogni mandato o Buono del tesoro.
Il presente articolo addizionale avrà la stessa forza e valore che se fosse inserito parola per parola nel trattato d’oggi.
Vienna, 3 ottobre 1866.

(L. S.) L. F. MENABREA
(L. S.) WIMPFFEN.

Protocolli aggiunti al Trattato.

Le Plénipotentiaire de S. M. l’Empereur d’Autriche ayant appelé l’attention du Plénipotentiaire de S. M. le Roi d’Italie sur l’article additionnel de la Convention conclue entre l’Autriche et la France eu date 24 Août 1866 portant que «la propriété des palais de l’Autriche à Rome et à Constantinople» ayant anciennement appartenu à la République Vénitienne demeure acquise au Gouvernement Autrichien», le Plénipotentiaire de S. M. le Roi d’Italie n’a pas hésité à admettre la validité de cette stipulation.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double à Vienne le 3 Octobre 1866.
Signé MENABREA. Signé WIMPFFEN.

Au moment de signer l’instrument du Traité de paix les Plénipotentiaires sont convenus que les questions relatives à l’admission, la liquidation et l’inscription de l’ancienne dette Lombard-Venitienne qui ont été l’objet de la déclaration annexée à la Convention signée à Milan le 9 Septembre 1860, resteront réservées et seront régleés sous tous les rapports entre qui de droit.
En foi et. ut supra.
Signé MÉNABRÉA. Signé WIMPFFEN.
Parmi les dettes inscrites au Monte de Venise et que le Gouvernement de S. M. le Roi d’Italie prend à sa charge conformément à l’article 6.° du Traité du 3 Octobre 1866, se trouve une somme de cinq millions de francs (deux millions de florins) représentant une créance du Gouvernement Français.
Il demeure entendu que le Gouvernement Italien continuera à verser les intérêts de cette somme entre les mains du Gouvernement Français suivant le mode de paiement observé jusqu’ici par le Gouvernement Autrichien.
En foi de quoi etc. ut supra.
Signé MÉNABRÉA. Signé WIMPFFEN.

Dispaccio del Plenipotenziario dello Imperatore d’Austria al Plenipotenziario del Re d’Italia per lo rinunziamento al titolo di Re della Lombardia e della Venezia e per la consegna della Corona di Ferro.

Vienne 3 Octobre 1866.
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique voulant donner un nouveau témoignage de son sincère désir de consolider les relations de paix et d’amitié qui doivent désormais subsister entre son Gouvernement et celui de S. M. le Roi d’Italie, a résolu, pour écarter une cause possible de contestation, de renoncer à porter à l’avenir le titre de Roi de la Lombardie et de la Vénétie. En conséquence de cette résolution, S. M. I. et R. A. a daigné ordonner que l’ancienne et vénérée insigne de la Royaute Lombarde, la Couroune de Fer, jadis conservée dans la Cathédrale de Monza, fût remise à S. M. le Roi d’Italie.
Le soussigné Plénipotentiaire de S. M. I. et R. A. ayant été expressement chargé de porter cette détermination de l’Empereur; son auguste Maitre, à la connaissance du Gouvernement
Italien, se fait un devoir d’en informer le Plénipotentiaire de S. M. le Roi d’Italie, et saisit celte occasion etc.

Signé WIMPFFEN.

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