Trattato fra il Granduca di Toscana e il Duca di Lucca 1847

Trattato fra il Granduca di Toscana e il Duca di Lucca

9 dicembre 1847.
Sua Altezza Imperiale e Reale Leopoldo II, Granduca di Toscana, mosso dalla sopravenienza di speciali circostanze, manifestò a Sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone, Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, il desiderio di continuare a ritenere il possesso dei Vicariati di Pontremoli e Bagnone fino all’epoca della reversione del Ducato di Parma, nonostante il disposto degli articoli viii e X del trattato stipulato in Firenze il 4 ottobre del corrente anno;
E sua Altezza Reale il Duca di Lucca, futuro Duca di Parma.
essendosi determinato di accedere a questo desiderio pei sopraccennati motivi, hanno a tale effetto munito di loro pieni poteri, cioè:
Sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone, Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, il Barone Tommaso Ward, Consigliere di Stato, decorato dell’Ordine di S. Lodovico, prima classe, Commendatore dell’Ordine Toscano del merito sotto il titolo di S. Giuseppe.
Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, il Conte Luigi Serristori, General Maggiore, Commendatore del l’Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, Cavaliere degli Ordini di S. Anna, seconda classe, di Vladimiro, quarta classe, e dei Santi Maurizio e Lazzaro, decorato della medaglia per la guerra di Turchia negli anni 1828 e 1829, suo Consigliere di Stato, Finanze e Guerra, Ministro degli Affari Esteri, Direttore del Dipartimento della Guerra.
I quali dopo di essersi comunicati i detti pieni poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuti gli articoli seguenti:

ARTICOLO I.
I Vicariati di Pontremoli e di Bagnone continueranno ad esser posseduti in piena sovranità da Sua Altezza lmperiale e Reale il Granduca di Toscana, fino all’epoca nella quale Sua Altezza Reale il Duca di Lucca e suoi successori entreranno al possesso del Ducato di Parma e di Piacenza, non ostante il disposto degli articoli vili e x del trattato di Firenze del 4 ottobre prossimo passato che si avrà in questa parte come non avvenuto.

ARTICOLO II.
Sarà bensì proceduto subito al cambio delle particelle della Lunigiana Modenese ai termini dell’altro trattato di Firenze del 28 novembre 1844, che devono esser riunite a Pontremoli, contro i distretti della Lunigiana Toscana che devono passare al Duca di Modena; in conseguenza il Granduca di Toscana entrerà al possesso di dette particelle da riunirsi a Pontremoli, e le terrà temporariamente in piena sovranità, come è detto nell’articolo precedente; all’incontro consegnerà subito a Sua Altezza Reale il Duca di Modena i distretti di Albiano, Calice, Ricò, e Terrarossa, però sciogliendo dal giuramento di obbedienza e di fedeltà gli abitanti nei medesimi, avendo già il prelodato Duca di Modena, per quello che gli spetta, fatto ciò che gli apparteneva col manifesto del 9 ottobre prossimo decorso.
Piacendo a Sua Altezza Reale l’Infante Duca di Lucca, di non volgere a proprio profitto alcun compenso al quale avesse potuto aver diritto correspettivamente alla rendita netta de territori di Pontremoli e Bagnone per tutto il tempo della durata della presente conservazione, e volendo dare fin d’ora agli abitanti di quei territori e futuri suoi sudditi un attestato della sua affezione a loro riguardo, prega Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca ad impiegare in benefizio di quelle popolazioni ogni avanzo che nella amministrazione dei territori stessi potesse verificarsi, detratte le spese.

ARTICOLO IV.
All’epoca della reversione dei Ducati di Parma e di Piacenza al Duca di Lucca o suoi successori, il Granduca di Toscana procederà senza la minima dilazione a tutti gli atti necessari per far entrare Sua Altezza Reale il Duca di Lucca nel pieno esercizio dei diritti di Sovranità dei suddetti Vicariati di Pontremoli e di Bagnone.

ARTICOLO V.
La presente convenzione sarà approvata e ratificata da Sua Altezza Imperiale l’Infante Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, e Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, e le ratifiche ne saranno cambiate in Firenze nello spazio di giorno sei computabile da quello della sottoscrizione di essa, e più presto se sarà possibile.
In fede di che i Plenipotenziari l’hanno munita ciascuduno della loro firma, e vi hanno apposto il sigillo delle rispettive loro armi.

Firenze, il 9 dicembre 1847.
(Firmato)
(L. S.) TOMMASO WARD.
(Firmato)
(L. S.) L. SERRISTORi.

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