Trattato fra l’Austria e la Sardegna del 1857

Trattato fra l’Austria e la Sardegna, sullo scambio di viaggiatori e di effetti, come pure di spedizioni di denari e merci.

(Firmato dai Plenipotenziari delle due Parti contraenti a Torino il 23 luglio 1856, fatto il cambio delle ratifiche nella stessa capitale il 21 marzo 1857, e posto in esecuzione il 1° settembre 1857.)

TESTO ORIGINALE

L’Imperial Regio Ministero austriaco del Commercio, dell’Industria e delle Pubbliche Costruzioni.
il Regio Ministero sardo dei lavori pubblici
Volendo meglio provvedere al trasporto e al reciproco scambio di viaggiatori, effetti, denari e merci, hanno delegato a tale scopo per loro rappresentanti:
l’Imperiale Regio Ministero austriaco del Commercio:
l’I. R. Direttore delle Poste in Milano, Francesco Nobile de Resmini;
il Regio Ministero sardo dei lavori pubblici:
il Direttore generale dei lavori pubblici, Commendatore Bartolomeo Bona, Senatore del Regno, i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i loro poteri, hanno convenuto sui seguenti articoli, sotto riserva delle superiori ratifiche:

Art. 1.
L’imperiale regia Amministrazione delle Poste austriache e la regia Amministrazione delle strade ferrate sarde, faranno un reciproco scambio giornaliero di viaggiatori, e di articoli di diligenze, cioè di merci, effetti e denari destinati tanto nell’interno dei rispettivi Stati, come per oltre.
Lo scambio si farà a Novara, da dove seguirà il trasporto verso gli Stati austriaci a mezzo della I. R. Malleposte austriaca, e verso gli Stati sardi a mezzo delle regie strade ferrate.
L’arrivo e la partenza della Malleposte in Novara sarà tenuto in conveniente coincidenza con quelli dei rispettivi treni della strada ferrata, col dovuto riguardo al trasporto della Posta-lettere, e ogni innovazione sarà da comunicarsi previa mente dall’una all’altra Amministrazione.
Passaggeri.

Art. 2.
Gli Uffici delle regie strade ferrate sarde potranno accettare viaggiatori fino a Milano.
Siccome però l’Amministrazione austriaca per ora non percorre lo stradale fra Novara e Milano che con una sola carrozza della portata di sette viaggiatori, così l’inscrizione di questi per ora sarà limitata alle sole stazioni di Genova, Novi ed Alessandria, e sarà in facoltà della stazione di Genova di accettare giornalmente per Milano n.° 3 viaggiatori; quella di Novi potrà accettarne uno, e quella di Alessandria pure uno, salvo i cambiamenti, che l’esperienza e le convenienze indicassero.
La sola stazione di Genova potrà fissare un sol posto del cabriolet nella Malleposte austriaca.
Per luoghi intermedi fra Novara e Milano gli Uffici della strada ferrata non accetteranno viaggiatori.
Essendo il tronco di strada ferrata fra Torino e Novara, via di Vercelli, di proprietà non regia, ma sociale, così non si accetteranno viaggiatori per quella via, motivo appunto per cui la stazione di Torino non venne indicata come autorizzata all’iscrizione di viaggiatori, e trovasi conveniente di limitare il numero complessivo da accettarsi dalle altre stazioni a n.° 5 onde siano riservati in No vara almeno due posti per i viaggiatori provenienti da Torino per la detta via di Vercelli.
Il solo Ufficio di Milano potrà inscrivere viaggiatori per conto delle regie strade ferrate, e fino a qualunque delle stazioni per le quali trovasi esposto il prezzo di corsa nell’allegato prontuario.

Art. 3.
All’atto dell’inscrizione saranno da esigersi le tasse di viaggio tanto sulla per correnza delle strade ferrate sarde, come pel tratto trascorso dalla Malleposte austriaca, non che le tasse per i bagagli per l’una e l’altra percorrenza.
Le tasse di viaggio colle strade ferrate risultano dall’unito prontuario A; la tassa fra Novara e Milano e viceversa, è fissata in austriache L. 9. 25, pari ad italiane L. 8. 05.
Sul tratto fra Novara e Milano è accordato gratis un bagaglio che non oltre passi 30 funti viennesi di peso, ed austriache lire 300 di valore, pari a chilo grammi 16 e grammi 800, ed italiane lire 261. Pel soprappeso, e pel valore maggiore si esigono le tasse a norma della Tariffa per le merci, meno però la tassa fissa stabilita per gli articoli di diligenze. Sulle strade ferrate non è accordato bagaglio gratuito, e si esigeranno le rispettive tasse a norma dell’apposita tariffa annessa al prontuario A.
Le due Amministrazioni potranno introdurre delle variazioni nelle tariffe pei viaggiatori, ma saranno esecutive soltanto un mese dopo la reciproca comunicazione.

Art. 4.
Le stazioni delle regie strade ferrate incaricate dell’inscrizione di viaggiatori fino a Milano rilasceranno ai medesimi oltre al biglietto per la percorrenza sulla strada ferrata, un altro per la percorrenza da Novara a Milano, secondo l’unita modula B, il quale servirà pure per ricevuta del bagaglio da ritirarsi in Milano.
All’atto dell’inscrizione in Milano verrà rilasciato ai viaggiatori oltre il solito biglietto servibile sino a Novara, un altro per la percorrenza sulla strada ferrata fino a destinazione, di colore rosa o verde, secondo che il viaggiatore vorrà servirsi della 1° o 2° classe (modula C.); lo stesso biglietto servirà di scontrino pel bagaglio.
Si escludono i biglietti di 3.º classe.

Art. 5.
Ogni capo di bagaglio dovrà essere bene condizionato ed assicurato, e contrassegnato col nome, cognome e destinazione del viaggiatore. Le esclusioni in vigore per altri effetti e merci, come al seguente art. 10, sono pure applicabili ai bagagli; ed i viaggiatori in contravvenzione saranno tenuti risponsabili di ogni danno e conseguenza.
Pel bagaglio regolarmente consegnato si garantisce come per qualunque altro articolo di diligenza. S’intende però escluso da tale garanzia ogni capo non iscritto sulla ricevuta del bagaglio, e che il viaggiatore prende seco in carrozza e nei vagoni.
Il bagaglio non dev’essere posto in casse o bauli voluminosi di legno, ma soltanto in valigie, portamantelli e borse. Il peso di ogni capo non dovrà oltrepassare funti di Vienna 80, pari a chilogrammi 44 e grammi 800.

Art. 6.
Siccome dietro le norme austriache non si accettano ragazzi verso pagamento della metà della tassa di viaggio, se non che nel caso che essi appartengano una società che abbia presi tutti i posti di una carrozza o almeno di una divisione della stessa, così si conviene, che le stazioni della regia strada ferrata non possano assumere ragazzi pel trasporto colla Malleposte austriaca, se non che verso soddisfacimento dell’intera tassa. Si escludono affatto i ragazzi che per la loro tenera età possono recar molestia ai viaggiatori.
Riguardo ai ragazzi inscritti in Milano pel trasporto sulla strada ferrata, si conviene che andranno esenti dalla tassa pel percorso sulla ferrovia medesima, nel solo caso di età inferiore ai sette anni, ed a condizione che siano accompagnati; in caso diverso i ragazzi non godranno di alcun vantaggio di tassa.

Articoli di diligenze.
Art. 7.
Tutti gli Uffici postali negli Stati austriaci accetteranno effetti, merci e de mari destinati per qualunque stazione delle regie strade ferrate sarde, e così avrà luogo viceversa. L’Amministrazione austriaca accetterà pure articoli destinati oltre i propri Stati, e così viceversa. L’Amministrazione s’incaricherà anche del trasporto di articoli diretti a località fuori delle strade ferrate dello Stato.
Riguardo agli articoli impostati presso una stazione della strada ferrata a destinazione d’un Ufficio austriaco, e viceversa, si conviene che le rispettive tasse a favore di ambedue le Amministrazioni ponno essere o prelevate per intiero all’atto dell’impostazione, od assegnate per l’esazione all’Ufficio di distribuzione.
Una mezza affrancatura da un Ufficio austriaco ad un Ufficio sardo, e vice versa, non avrà luogo.
Gli articoli degli Stati austriaci e da oltre destinati per località sarde fuori delle strade ferrate od oltre lo Stato potranno essere spediti a porto, od affrancati sino ad uno dei punti estremi delle regie strade ferrate, ed in proposito servirà di norma agli Uffici austriaci l’unito quadro D.
Gli articoli dello Stato sardo, o da oltre in transito per l’Austria a destinazione della Russia e Polonia, ponno essere affrancati fin al confine a Cracovia, oppure spediti in tassa fino a quel punto, senz’obbligo di affrancatura potranno pure transitare per l’Austria gli articoli diretti pei Ducati di Modena e Parma, e per altri Stati d’Italia. In caso di affrancatura dovranno essere tassati rispettivamente sino a Piacenza, o sino a Mantova. Per altri Stati oltre l’Austria si conviene pure la spedizione senza obbligo di affrancatura, e le tasse in caso di affrancazione saranno da calcolarsi fino a Milano.

Art. 8.
Si conviene l’affrancatura obbligatoria nei seguenti casi:
a) per gli articoli diretti ad Autorità, Uffici e persone godenti la franchigia postale;
b) per articoli senza valore, oppure il cui dichiarato valore non equivale al quintuplo del corrispondente porto;
c) per oggetti liquidi, fragili o facili a guastarsi;
d) per le spedizioni di carte di valore;
e) tutte le spedizioni di denaro, e altri articoli di diligenza fra le Autorità e gli Uffici postali austriaci da una parte, e le Autorità e gli Uffici delle regie Poste e regie strade ferrate sarde dall’altra, chiuse col suggello d’ufficio e controsegnate come spedizioni officiose, sono esenti di porto. Tutte le spedizioni fra le altre Autorità ed Uffici dei due Stati sono soggette a tassa, la quale potrà essere pagata a partenza o a destinazione.
Le spedizioni delle Autorità diplomatiche e consolari austriache residenti negli Stati sardi, e quelle delle Autorità diplomatiche e consolari sarde residenti negli Stati austriaci dirette alle Autorità dei rispettivi loro Governi debbono essere intieramente affrancate all’atto dell’impostazione.
Quest’obbligo assoluto di affrancamento non è applicabile alle spedizioni per parte delle Autorità governative di uno Stato alle proprie Autorità diplomatiche e consolari residenti nell’altro, potendo l’importo di tali spedizioni essere pagato a destinazione.

Art. 9.
Le tasse saranno da calcolarsi a norma delle rispettive tariffe austro-sarde.
Da Novara a qualunque punto della Monarchia austriaca, e viceversa, varrà E. F. la tariffa austriaca qui unita col relativo elenco delle distanze (E, F) e fra No vara e le stazioni delle strade ferrate e viceversa varranno le tariffe sarde qui pure unite (G, H).
Sarà libero alle due Amministrazioni di introdurre nelle rispettive tariffe le modificazioni che credessero del caso; non saranno però ritenute esecutive se non un mese dopo la reciproca comunicazione.
Riguardo alle norme da osservarsi nell’applicazione della tariffa del porto diligenze austriaco (E) ed a modificazione delle norme medesime si stabilisce:
a) Alle spedizioni di denari ed a qualunque altro articolo di diligenze può essere unita con esenzione di porto una lettera semplice non eccedente il peso di un lotto, se proveniente dagli Stati austriaci, e non quello di 15 grammi, se proveniente dagli Stati sardi.
È vietato di unire a qualsiasi spedizione una lettera eccedente l’anzi detto peso.
La tassa del porto lettere da calcolarsi per le spedizioni di scritti giusta i §§ 5 e 6 delle Norme, sarà da calcolarsi in ragione del peso e della di stanza nel seguente modo:

Sotto la denominazione di scritti s’intende la categoria di manoscritti che non faccia parte della privativa postale, e perciò anche alle suddette spedizioni di scritti non può essere unita che una sola lettera semplice.
b) Riguardo ai reclami ogni Amministrazione procederà a norma dei propri regolamenti, e le rispettive competenze dovranno essere esatte in ogni caso dal mittente, e rimarranno a totale vantaggio dell’Ufficio che spedisce,
c) Gli articoli che si scambiano le due Amministrazioni, ad eccezione di quelli diretti oltre gli Stati austriaci o sardi, possono essere accompagnati da ricevute di ritorno, il diritto per tali ricevute è sempre da esigersi all’atto della impostazione, e rimane a totale vantaggio dell’Amministrazione speditrice, la quale lo stabilirà a norma del proprio regolamento. Tali ricevute saranno inscritte nelle polizze di consegna come appositi articoli, e sempre immediatamente dopo l’articolo, a cui appartengono.
Le due Amministrazioni avranno cura che tali ricevute, regolarmente firmate, siano sollecitamente retrocesse ai rispettivi luoghi di origine per mezzo della posta lettere.
d) Gli Uffici d’impostazione austriaci e sardi segneranno sugli articoli, ed anche sulle lettere di porto il peso, ed il franco esatto, o il porto da pagarsi, quest’ultimo soltanto per proprio conto.
Gli articoli affrancati saranno da distinguersi colla parola franco e gli altri con porto.
e) Il ricapito degli articoli ai destinatari verrà effettuato in base ai regolamenti dei rispettivi Stati.
f) Riguardo alle spedizioni di ritorno, ognuna delle due Amministrazioni si atterrà al proprio regolamento.
Gli articoli rifiutati dai destinatari, e quelli giunti al destino dopo la morte del destinatario saranno immediatamente respinti al luogo d’origine:
quelli poi che non si saranno potuti ricapitare entro due mesi dal giorno del loro arrivo, saranno rispediti trascorso il detto termine di due mesi.

Art. 10.
Sono esclusi dal reciproco trasporto gli animali vivi, e gli oggetti infiamma bili per attrito, pressione od altrimenti senza darvi causa volontariamente, come pure tutti quelli che per la loro qualità possono facilmente danneggiare gli altri effetti, come specialmente gli acidi minerali, i preparati di cloro, la polvere da schioppo, e simili.

Art. 11.
L’Amministrazione austriaca assume l’obbligo di ricevere e trasportare arti coli del peso di 40 funti di Vienna, pari a chilogrammi 22 e grammi 400. Gli articoli di un peso maggiore, non mai però eccedente quello di 80 funti di Vienna, pari a chilogrammi 44 e grammi 800, ovvero di un peso minore, ma di molto volume, non saranno accettati se non a condizione che il carico degli altri arti coli ne permetta il trasporto. Non potendosi inoltrare tali articoli colla prima corsa della Malleposte, verranno spediti successivamente. Tutte le merci dovranno essere accompagnate da una dichiarazione aperta in doppio originale in italiano, od in francese la quale dovrà essere firmata dal mittente, ed oltre la natura della merce, dovrà pure dichiararne il valore, non che indicare la marea, di cui fosse munito l’articolo. o Tutti gli articoli secondo il loro contenuto dovranno essere ben condizionati, suggellati e muniti di un chiaro indirizzo indicante anche il contenuto ed il valore.
Oltre alle tasse austro-sarde gli articoli potranno essere caricati di assegni per titolo di esborsi fatti ad Imprese private od Amministrazioni estere, spese doganali ed altre. Le due Amministrazioni convengono però di non caricare gli articoli di assegni, che potessero procedere da esborsi a favore dei mittenti a qual siasi titolo.

Modalità dello scambio delle polizze e degli articoli
Art. 12.
All’atto dello scambio in Novara, le due Amministrazioni si consegneranno rispettivamente una nota dei viaggiatori per Milano, e da Milano per le stazioni della strada ferrata, ed una polizza di consegna per gli articoli di diligenze di retti agli Uffici austriaci di Magenta e Milano, coi quali l’Amministrazione delle strade ferrate terrà cambio diretto di polizze, e così viceversa.
Art. 13.
È facoltativo agli Uffici austriaci e alle stazioni delle regie strade ferrate sarde di esigere e conteggiare le tasse di viaggio e quelle per gli articoli in valuta del proprio Stato per l’intera percorrenza austro-sarda e viceversa.
Le note quindi dei viaggiatori, e le polizze di consegna emesse dagli Uffici austriaci porteranno l’indicazione del valore degli assegni e dei porti in lire austriache, e quella del peso in funti e lotti; le altre emesse dalle stazioni sarde in lire italiane ed in chilogrammi, come emerge dalle annesse module I, R, L, M.
L’Amministrazione sarda farà consegnare una sola nota, ed una sola polizza per tutti i passaggeri ed articoli provenienti dalle stazioni delle strade ferrate e diretti ad uno dei due Uffici austriaci di Magenta e di Milano, i quali viceversa osserveranno l’istessa pratica.
Le medesime note e polizze però da ambedue le parti saranno sempre emesse in duplo.

Art. 14.
La consegna dei bagagli e degli articoli unitamente alle suddette note e po lizze in duplo si farà dalla stazione della strada ferrata in Novara all’Ufficio per conto austriaco, ove questo non fosse assunto dalla stessa Amministrazione sarda, e se ciò fosse direttamente al conduttore austriaco, e così avrà luogo viceversa.
Ambedue le parti dovranno rilasciarsi vicendevolmente ricevuta.
Una delle note e delle polizze emesse in duplo sarà giornalmente da rispedirsi dagli Uffici riceventi con appostavi accusa di ricevimento agli Uffici mittenti.

Art. 15.
La reciproca consegna degli articoli e dei bagagli, come all’articolo prece dente, dovrà essere eseguita articolo per articolo in appoggio delle relative note e polizze. Qualora si scorgesse mancanza, danneggiamento o lesione di un arti colo, saranno da farsi le opportune osservazioni sulle polizze da certificarsi colle firme da ambedue le parti in Novara.
Conteggio e pareggio del conti.

Art. 16.
Siccome all’art. 13 si convenne che il conteggio delle tasse possa aver luogo nella valuta dei rispettivi Stati, così si uniscono all’uopo sotto N, O, P, Q i ragguagli fra il peso di Vienna e quello metrico, e fra le lire austriache e italiane, e viceversa.
Tali ragguagli dovranno servire di base nella riduzione del peso, del valore, degli assegni e dei porti esposti secondo i propri usi e tariffe nelle polizze di consegna, che le due Amministrazioni emettono, come agli articoli 13 e 17, e così pure serviranno di base alle rispettive liquidazioni dei conti.
In base a tali ragguagli vennero ridotte la tariffa austriaca pei bagagli e per gli articoli in lire italiane, e le tariffe sarde pei passaggeri, pei bagagli e per gli articoli in lire austriache, tenendo d’accordo fra le due Amministrazioni la massima di non calcolare le frazioni minori di centesimi due e mezzo, e di considerare invece come cinque quelle uguali o superiori a centesimi due e mezzo.
La tariffa austriaca così ridotta apparisce dall’unito allegato R, e quelle sarde appariscono dagli allegati A, G, H, citati agli articoli 3 e 9.
Le medesime dovranno servire rispettivamente agli Uffici austriaci e sardi nel calcolo delle tasse pei viaggiatori, dei loro bagagli, non che del porto per gli articoli affrancati.

Art. 17.
Le tasse e i porti esatti da un’Amministrazione per conto dell’altra dai viaggiatori, e pel loro bagaglio saranno esposte nelle rispettive note dall’Ufficio che le emette. Nelle polizze di consegna degli articoli saranno sempre esposti dagli Uffici mittenti gl’importi degli assegni, e del porto da esigersi per conto del proprio Stato, non che le competenze d’affrancatura esatte per conto dell’altro.
Il porto da esigersi per conto dello Stato opposto dovrà essere aggiunto dagli Uffici riceventi.
Ogni Ufficio è risponsabile del calcolo delle tasse esposte nelle rispettive colonne, ed ogni Amministrazione si rende garante in tale rapporto per l’operato dei propri dipendenti.
Gli Uffici di Magenta e di Milano riporteranno giornalmente gli estremi delle colonne di ogni polizza e rispettivamente di ogni nota ricevuta dal Sardo, non meno che di quelle da loro spedite, e ricevute di ritorno in un apposito giornale di conteggio, di cui si unisce la modula S.
Tale giornale alla fine di ogni mese dovrà essere consegnato dai suddetti Uffici alla propria Superiorità in uno alle originali note e polizze.
Il medesimo giornale di conteggio contenendo tutti gli elementi necessari a determinare il debito e credito rispettivo di ognuna delle due Amministrazioni, servirà alla Contabilità centrale delle comunicazioni in Vienna per la compilazione di un bilancio trimestrale, secondo l’anno camerale dal 1° novembre a tutto ottobre.
Il detto bilancio verrà poi trasmesso pel canale dell’I. R. Direzione Superiore delle Poste in Verona all’Amministrazione centrale delle regie strade ferrate sarde in Torino, ed in base a detto bilancio verrà disposto il pareggio del vicendevole credito mediante trasmissione delle somme di debito.
Se l’Amministrazione centrale delle strade ferrate sarde nella revisione dello stesso bilancio rilevasse delle differenze coi propri conti, compilati in base alle note e polizze spedite e ricevute, le farà conoscere all’anzidetta Direzione Superiore delle Poste, trasmettendole in uno quei documenti che varranno a dimostrarne la sussistenza; le differenze, che in seguito a tali dilucidazioni risulteranno sussistenti, verranno messe pel susseguente pareggio nel bilancio del primo trimestre successivo.

Art. 18.
I crediti austriaci costituiti in lire austriache dovranno essere soddisfatti in valuta austriaca alla Cassa postale in Verona.
I crediti sardi costituiti in lire italiane dovranno essere saldati in valuta italiana, mediante trasmissione dei rispettivi importi alla ripetuta Amministrazione centrale.

Risponsabilità, garanzia e risarcimento.
Art. 19.
Riguardo a tutti gli articoli, che le due Amministrazioni si scambiano per l’ulteriore trasporto sul proprio territorio, esse garantiscono i medesimi pel valore col quale sono stati rimessi, obbligandosi al rimborso in tutto od in parte del valore stesso secondo i casi di smarrimento, deficienza, o lesione verificatisi nel periodo della propria risponsabilità.
La risponsabilità considerasi incominciata per parte delle due Amministrazioni dal momento del reciproco ricevimento degli articoli senza alcuna eccezione con venuto agli articoli 14 e 15 della presente, cessa colla regolare consegna senza eccezione ai rispettivi veri destinatari degli articoli, oppure colla consegna ad altra Amministrazione, Impresa od Istituto per l’ulteriore trasporto, e si accenna specialmente che la risponsabilità dell’Amministrazione sarda si estende al solo trasporto sino alle località estreme delle regie strade ferrate, le quali si estendono
da Novara ad Arona
» » a Genova
» Alessandria » Torino
» Torino » Pinerolo
» » » Susa
» Mortara » Vigevano
» Genova » Voltri.
Per articoli consegnati ad altre Amministrazioni, Istituti ed Imprese le due Amministrazioni interporranno i loro buoni uffici in casi di smarrimento o danneggiamento per procurarsi reciprocamente il risarcimento giusta i regolamenti delle medesime Amministrazioni, ecc.
La garanzia propria di ambidue le Amministrazioni avrà luogo tanto se lo smarrimento, la deficienza o la lesione proceda da colpa o sbaglio degli Uffici, e del dipendente personale, quanto da forza maggiore e da qualunque fortuito accidente.
Siccome col premesso venne stabilito il principio, che tosto che un’Amministrazione abbia consegnato all’altra un articolo senza eccezione, abbia da intendersi cessata pel fatto proprio dell’una, la garanzia relativa, ed incominciata quella dell’altra, così dovrà essere particolare cura di coloro, che accuseranno all’atto della consegna in Novara, la ricevuta in nome dell’Amministrazione, da cui dipendono, di scrupolosamente osservare la condizione degli articoli, e nei casi contemplati dall’articolo 15 della presente sarà, oltre le osservazioni da praticarsi sulle polizze, da redigersi un apposito verbale in concorso delle due parti consegnanti e riceventi, e di due validi testimoni.
In tali casi sarà tosto proceduto alle riparazioni degli articoli, che potranno servire ad assicurarli contro altri danni, e l’originale del verbale sarà da consegnarsi alla parte che curerà l’ulteriore trasporto dell’articolo stesso, ed una copia sarà da spedirsi all’altra Amministrazione per le opportune investigazioni e pratiche.
In tali casi sarà tenuta al risarcimento quell’Amministrazione, che ha consegnato all’altra l’articolo danneggiato.
Sarà però sempre in facoltà dei rappresentanti delle due Amministrazioni di ricusare per l’ulteriore trasporto quegli articoli, che risultassero troppo mal condizionati o danneggiati; nei quali casi ogni Amministrazione risponderà in faccia al mittente in base ai propri regolamenti interni come si stabilisce in generale, e di massima per tutti gli articoli prima che siano consegnati dall’una all’altra Amministrazione.

Art. 20.
e Nei casi che, all’atto della consegna di un articolo al destinatario, o ad altro sostituto, si rilevasse deficienza o lesione del contenuto, dovrà, qualora venisse accettato con riserva d’indennizzo, essere espressa al momento dell’accettazione la riserva stessa, e sarà a disporsi l’occorrente per l’esatta verificazione del danno, ed indi il bonifico, che in tali casi sarà da prestarsi, in confronto del destinata rio, o chi per esso, dall’Amministrazione che ha ricevuto l’articolo dall’altra, e ciò senza diritto di regresso, se la stessa Amministrazione avrà ricevuto l’articolo senza eccezione.
Nel caso opposto, se cioè un articolo fu ricevuto da un’Amministrazione ma senza eccezione, e sotto l’osservanza delle pratiche indicate nel precedente arti colo 19, effettuandone la medesima Amministrazione la consegna al destinatario nel modo suespresso, essa ſarà pure il bonifico in base al verificato danno a mano del destinatario stesso, ma col diritto del regresso verso l’altra Amministrazione, la quale ha consegnato l’articolo già danneggiato, In caso che un articolo per motivo di danneggiamento venisse rifiutato, e quindi respinto al luogo d’origine, sarà pure a disporsi l’esatta verificazione del danno, e ne sarà dato avviso all’Amministrazione, cui va ritornato l’articolo, la quale in base del verificato danno presterà il risarcimento in confronto del mittente, prendendo poi il regresso verso l’altra Amministrazione, che avea accettato l’articolo senza eccezione.

Art. 21.
In caso di smarrimento il risarcimento avrà luogo in confronto del mittente, da parte dell’Amministrazione, che trasmise l’articolo all’altra, la quale poi sarà obbligata di farne il bonifico alla prima.

Art. 22.
Il diritto delle parti a qualunque risarcimento avrà luogo soltanto entro sei mesi contando dal giorno d’impostazione.
Per una spedizione ritirata dal destinatario senza eccezione non sarà ammessa qualsiasi pretesa d’indennizzo.
In caso di smarrimento di carte di valore, come Obbligazioni di Stato, e di privati, assegni di denari, cambiali, quando possono a cura del proprietario venire ammortizzate, non si restituiscono, che le competenze di porto e si reintegrano le spese cagionate dallo smarrimento al riclamante.
Per massima si rimborseranno le competenze di porto in ogni caso di smarrimento di un articolo.
Si considerano eccettuati da qualunque garanzia in caso di lesione gli oggetti liquidi, fragili e soggetti a guasto, o putrefazione, e quelli, che per l’imballaggio insufficiente non erano abbastanza garantiti contro l’umidità, l’attrito e la pressione, e quelli che evidentemente furono imballati in istato già guasto.

Art. 23.
Le due Amministrazioni convengono di garantire vicendevolmente per lo importo di austriache lire 30 (trenta) pari ad italiane lire 26, 10 qualunque spedizione senza un dichiarato valore.
Tale importo si considera come valore dichiarato nei casi di smarrimento e di deficienza, ed anche in caso di lesione, se il contenuto della spedizione non esclude di già la garanzia a sensi dell’articolo 22.

Stampe e Prontuari
Art. 24.
Ognuna delle due Amministrazioni provvederà a proprie spese i suoi dipendenti Uffici delle necessarie stampe indicate nella presente Convenzione, e di tutto l’occorrente per l’esecuzione della medesima.

Principio e durata della Convenzione.
Art. 25.
La presente Convenzione andrà in attività due mesi dopo il giorno della sua ratificazione, e durerà a tempo indeterminato sotto riserva di ambe le Parti della disdetta col preavviso di sei mesi, salve quelle più pronte modificazioni, che per ispeciali circostanze si rendessero necessarie, e venissero di comune accordo stabilite.

Art. 36.
Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Torino.
In fine di che i suddetti Delegati hanno firmato la presente Convenzione in doppio esemplare, ed apposto il rispettivo suggello.


Fatto a Torino il ventitré luglio mille ottocento cinquantasei.
Francesco Nobile de Resmini m. p. Bona m. p.
(L. S.)

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