Trattato sui disertori tra Regno di Sardegna e Austria

Trattato sui disertori tra Regno di Sardegna e Austria

4 settembre 1817.
NOI FRANCESCO I.
Per la grazia di Dio IMPERATORE D’AUSTRIA, Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia , Croazia , Galizia, Lodo miria ed Illiria; Arciduca d’Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Schiavonia, Carniola, alta e bassa Slesia;
Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc., I rapporti d’amicizia felice mente esistenti tra noi e S. M. il re di Sardegna, ed il desiderio scambievole di concorrere con tutti i mezzi al vantaggio reciproco dei due stati e del servizio militare ci hanno indotto a conchiudere con S. M. il re di Sardegna una convenzione per la consegna dei disertori, onde impedire la diserzione del le truppe da ambe le parti.
In conseguenza sono stati concertati tra il nostro plenipotenziario e quello di S. M. il re di Sardegna i seguenti punti, e formalmente sottoscritti il 13 maggio di quest’anno.
Art. 1. Dev’essere ingiunto a tutte le autorità civili e militari, ed in particolare ai comandanti militari i più vicini alle frontiere dei due stati, di vegliare colla massima attenzione perché nessun disertore delle truppe di una delle due potenze passi le frontiere, né trovi assistenza od asilo negli stati dell’altra.
Tosto che loro perviene da parte delle autorità della vicina potenza l’avviso di un caso di diserzione, saranno esse tenute di corrispondere nel più breve termine a tale richiamo e dare comunicazione alle autorità che si sono ad esse dirette delle disposizioni prese per ritrovare il disertore.
2. Quindi ogni militare senza eccezione, sia di cavalleria, in fanteria, treno o qualsivoglia altro ramo militare dell’armata austriaca o sarda, che mettesse piede sul territorio dell’altra potenza senza esser provveduto di un passaporto o foglio di via in buona e debita forma, deve sul momento essere fermato e quindi consegnato insieme alle armi, oggetti di abbigliamento, bagaglio, cavalli, ecc. che avesse preso seco anche nel caso che un tale disertore non fosse stato per anco reclamato.
A questo fine dev’essere dato avviso dentro 24 ore, o quanto più presto è possibile al comandante del posto militare il più vicino alla frontiera del fermo del disertore, coll’indicazione del reggimento dal quale egli è fuggito, dei giorno del suo fermo, e degli effetti ch’egli aveva presso di sé, affinché questo comandante possa spedire un distaccamento alla frontiera per ricevere in consegna il disertore, come pure per pagare secondo le norme fissate all’articolo 9 le spese che questi potrebbe aver cagionato durante l’arresto pel proprio mantenimento e quello del cavallo preso con sé nella fuga, unitamente alla ricompensa o taglia stabilita all’articolo 6.
Qualora l’individuo fermato fosse fuggito anche dall’armata di un altro sovrano, col quale pari mente esista una Convenzione per la consegna reciproca dei disertori, dovrà esso venire restituito a quell’armata dalla quale è in ultimo luogo scappato.
3. Se riescisse ad un disertore, ad onta di tutte le misure di precauzione, di eludere la vigilanza delle autorità confinarie per mezzo di travestimento, falsi passaporti o in altra maniera, e penetrare furtivamente negli stati dell’altra potenza, o di farsi arrolare nella sua armata senza differenza, se in un reggimento nazionale o estero; egli deve nulladimeno dal momento in cui viene riconosciuto essere restituito al comandante dell’armata dalla quale è fuggito, e ciò anche nel caso ch’egli già da qualche tempo si fosse domiciliato nel paese.
4. Da tale restituzione sono eccettuati i disertori nati sud diti di quella delle potenze contraenti, sul territorio della quale si sono rifugiati, poiché essi col sottrarsi al servizio estero ritornano negli stati del loro legittimo sovrano. In questo caso la restituzione deve applicarsi sol tanto alle armi, cavalli, oggetti di abbigliamento militare o altro che un tale disertore avesse preso seco.
Ogni individuo della gioventù levata pel servizio militare che avesse tentato di sottrarvisi coll’allontanarsi dagli stati rispettivi, deve alla requisizione del governo o del comandante della provincia, alla quale si avrà da annettere, per quanto è possibile, la descrizione perso male dell’individuo reclamato, esser fermato e consegnato nel modo medesimo come è stabilito all’articolo 9 rapporto ai disertori militari.
5. Ciascun disertore, qualunque sia la di lui qualità, riceve pel suo mantenimento giornalmente una razione di pane e 25 centesimi; il cavallo poi una solita razione, il di cui bonifico si deve fare secondo i prezzi correnti sui mercati del luogo ove il disertore fu tenuto i custodia.
6. Verrà accordata a quello che indicherà o consegnerà un disertore una ricompensa (taglia) di otto fiorini o venti franchi in moneta corrente per ogni pedone, e di dodici fiorini o trenta franchi per un cavallerista unitamente al cavallo.
7. Qualora un disertore avesse commesso un delitto nel paese ove è fuggito, che portasse seco una pena minore della condanna ai pubblici lavori, egli debb’essere restituito senza dilazione, ma però alla consegna dell’individuo deve venir anche rimesso un species facti o altro atto legale in conferma del delitto da lui commesso, con la specifica di tutte le circostanze aggravanti o mitiganti, ond’egli possa essere castigato dai tribunali della potenza alla quale è stato consegnato, a tenore delle leggi del paese, ove il delitto è stato commesso; a quest’oggetto nei documenti sopra mentovati deve anche venir indicata la pena che prescrivono le leggi di quel paese su quella specie di delitto.
Se poi la pena in cui il disertore è caduto per motivo del delitto commesso nel paese ove è fuggito consistesse nella con danna ai pubblici lavori o fosse di grado più forte ancora, la consegna dovrà aver luogo sol tanto dopo subita la pena.
8. Ogni distaccamento che verrà spedito alla ricerca di un disertore, dovrà fermarsi alla frontiera e spedire solamente un uomo munito di passaporto fino al luogo più vicino per reclamarvi il disertore dalle autorità locali.
9. I rispettivi comandanti militari alla frontiera devono ogni volta passare d’intelligenza circa il luogo, giorno ed ora per la consegna del disertore, e spedire al luogo concertato i distaccamenti di truppa necessari all’oggetto.
Il comandante che fa la consegna del disertore, è tenuto di rilasciare al comandante che lo ha reclamato una quitanza dell’esatto pagamento della taglia ed altre spese occasionate dal disertore.
10. Le stesse norme si hanno da osservare però soltanto dietro ad una preventiva reclamazione, anche relativamente alle persone di servizio degli ufficiali di uno stato che passassero sul territorio dell’altro; i medesimi devono quindi venir fermati e consegnati secondo il prescritto all’art. 2.
11. Ciascun ufficiale di un’armata che induce alla diserzione un soldato dell’altra, sia con astuzia, sia colla forza, dev’essere punito con arresto di due mesi.
12. Qualsivoglia altro individuo deve in un simile caso essere punito con un mese di carcere o con la multa di cinquanta franchi, a meno che delle circostanze aggravanti dessero motivo ad un inasprimento della pena.
13. Viene proibito a tutti i sudditi delle parti contraenti di comprare dai disertori delle truppe dell’altro stato la minima cosa attenente a vestiario, armatura, cavalli, armi, ecc. Dovunque si rinvenissero simili effetti, questi saranno da considerarsi come proprietà rubata e da restituirsi al reggimento a cui il disertore appartiene. Colui che si permette una violazione di questo divieto, deve inoltre venire punito con una multa di venticinque franchi, tostochè sarà provato che gli sia stato moto o dalla natura dell’articolo comprato, o anche in altra maniera che quello sia un effetto rubato.
14. La presente convenzione, che s’intende messa in vigore ed attivata otto giorni dopo la sua pubblicazione, e che ha da durare cinque anni consecutivi, sarà pubblicata in tutta l’estensione degli stati di ambe le parti contraenti per norma e regola di tutti gl’impiegati civili e militari.
Nel mentre noi accordiamo la nostra approvazione a questi articoli e li portiamo a notizia dei nostri sudditi per mezzo della presente patente da essere generalmente promulgata, affinché essi possano esattamente conformarvisi, ordiniamo nello stesso tempo a tutti i nostri impiegati civili e militari, ed alle altre superiorità di vegliare affinché la medesima, conforme mente a quanto è fissato all’articolo 14, sia completamente osservata ed eseguita in tutta la sua estensione.
Dato nella nostra residenza di Vienna il giorno 3 del mese di luglio, l’anno di salute mille ottocento diecisette, e vigesimo sesto del nostro regno.
FRANCESCO.

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