Trattato tra Austria e Toscana del 1821

Convenzione tra S. A. I. e R. il granduca di Toscana e S. M. I. R. Apostolica, relativamente alla possibilità del passaggio di truppe austriache per gli stati toscani.

Siccome può succedere che le truppe imperiali e reali austriache abbiano a portarsi nelle provincie inferiori d’Italia, S. A. I. e R. il granduca di Toscana e S. M. I. e R. Apostolica, volendo regolare, pel supposto caso del passaggio di dette truppe per gli Stati toscani, il servizio relativo ai bisogni di queste medesime truppe, hanno designato, per S. A. I. e R. il granduca di Toscana, S. E. il cavaliere Fossombroni, segretario di Stato, ministro degli affari esteri, e per S. M. I. e R. Apostolica, S. E. il generale feldmaresciallo barone Koller, intendente generale dell’armata, i quali due delegati, essendosi reciprocamente comunicati i loro rispettivi poteri, ed essendo convinto S. E. il feldmaresciallo che la natura del paese toscano non permette di farvi passare un grosso corpo d’armata, e di cavalleria, in quest’anno specialmente, attesa la notevole mancanza di foraggi, convennero negli articoli seguenti: 1. Un cammino di tappe è stabilito negli stati di S. A. I. e R. il granduca di Toscana, pel passaggio di truppe austriache, che dovranno portarsi dal nord al mezzogiorno e dal mezzogiorno al nord dell’Italia. 2. Le truppe di S. M. I. R. A., portandosi verso il mezzogiorno d’Italia, prenderanno il cammino seguente e si fermeranno nelle tappe sottoindicate: Barberino di Mugello, Firenze, Poggibonsi, Siena, San Durico e Radicofani, e le truppe che, venendo dal mezzogiorno, ritorneranno nel nord dell’Italia, percorreranno lo stesso cammino, cominciando dalla tappa di Radicofani. 3. Se in qualche occasione i progetti militari esigessero che si prendesse pel passaggio delle truppe un altro cammino che non quello sovra indicato, questi passaggi dovranno essere annunziati almeno otto giorni avanti dal comandante supremo dell’armata e dell’intendenza generale di essa al dipartimento degli affari esteri in Toscana. 4. Le truppe che saranno dirette per la Toscana potranno durante il passaggio dell’intiero primo corpo riposarsi a quelle tappe sopra specificate che saranno giudicate più convenienti; ma finito questo passaggio dovranno i successivi distaccamenti di transito aver solamente tre giorni di riposo nel Granducato e ciò nelle tappe di Firenze, di Siena e di Radicofani. 5. Un ufficiale toscano ed un ufficiale austriaco saranno stabiliti in ciascuna di dette tappe durante il passaggio del l’intero primo corpo, il quale passaggio terminato, i comandanti di tappe austriache saranno stabilite a Barberino di Mugello, Firenze, Siena e Radicofani. Questi comandanti austriaci saranno nuovamente stabiliti in tutte le tappe, nel caso che l’armata ritornasse per grandi corpi. 6. Gli ufficiali austriaci posti come sopra si è detto nelle diverse tappe, non dovranno ricevere alcuna indennità dalla Toscana; si fornirà loro soltanto l’alloggio colla mobilia, fuoco e lume. 7. Le truppe di transito riceveranno oltre all’alloggio le razioni di viveri, il foraggio, i mezzi di trasporto, il casermaggio, la legna per l’accampamento e la cura dei malati negli ospedali. Saranno assegnate alle truppe per alloggio caserme od altri fabbricati appropriati a ciò; in loro mancanza si daranno i luoghi necessari per l’accampamento o bivacco, In quanto agli ufficiali sarà loro assegnato libero alloggio nelle case, colla necessaria mobilia, fuoco e lume. I soldati isolati ed i soldati convalescenti che di tratto in tratto usciranno dal l’ospedale saranno ad ogni tappa, in cui il permetterà la località, ricevuti o riuniti in una caserma od altro fabbricato appropriato a tal uso. Queste caserme o questi fabbricati saranno provvisti di necessari utensili ma intanto senza letti. Alla partenza del convogli, i rispettivi comandanti di tappe veglie ranno all’esecuzione della consegna per la restituzione di detti utensili. 8. La razione completa dei viveri a fornirsi in ogni luogo di tappa è determinata nel modo espresso sullo stato della lettera A, come la razione di foraggi e la provvista relativa al casermaggio sono stabiliti cogli stati delle lettere B. C. I mezzi di trasporto non saranno accordati che ne casi di provata ne cessità; in conseguenza nessuno avrà diritto alla provvista di detti mezzi di trasporto senza produrre un’autorizzazione per iscritto onde risulti una tale necessità. I comandanti di tappa veglieranno e daranno gli ordini più severi, acciocché i conducenti bestie e carri non siano obbligati a passare i luoghi di tappa, a meno che la mancanza assoluta di bestie non renda necessaria qualche eccezione. Tuttavolta in quest’ultimo caso verrà accordata al conducente, per conto del governo austriaco, oltre il pagamento una razione di tapa al giorno e una razione di foraggio per ogni bestia a cominciare dal momento della partenza della prima tappa oltrepassata sino al ritorno a questa stessa tappa, ben inteso sempre dietro legale verificazione che dopo l’arrivo alla prima tappa sarà stato impedito il ritorno. In ordine alla continuazione dei mezzi di trasporto in uno stato estero, essa non dovrà aver luogo in nessun caso, se non fino alla prima tappa al di là della frontiera. 9. I corrieri militari e tutti gli ufficiali che viaggeranno come corrieri, dovranno servirsi della posta, pagare tutto l’importo delle corse successive, giusta la tariffa stabilita sullo stato della lettera D, comprendendovi l’affitto della vettura quando non l’avranno in proprio. 10. Le tasse in cui potrà aver luogo la provvista de’ mezzi di trasporto sono fissate sullo stato annesso sotto la lettera E, ove trovansi pure le distanze dall’una all’altra tappa. 11. Per facilitare il più che sia possibile il passaggio delle truppe di S. M. I. R. A., Sua Altezza I. e R. il granduca permette altresì che si ricevano gli ammalati di dette truppe negli sotto accennati ospedali de’ suoi stati. Detti militari ammalati vi saranno trattati nella stessa guisa che gli altri. Essi saranno curati ed assistiti dai medici e chirurghi toscani, senza l’intervento del medici e chirurghi austriaci, i quali avranno tuttavia facoltà di visitare detti ammalati, affine di convincersi del buon metodo seguito pel loro trattamento. Gli effetti la sciati da un soldato morto saranno conservati dagli ispettori dell’ospedale in cui avrà cessato di vivere per essere tenuti a disposizione del comando militare austriaco. Perché si abbia un’esatta conoscenza dello stato degli ammalati, la direzione dell’ospedale manderà al fine d’ogni mese il quadro degli ammalati austriaci che si trovano nel medesimo ospedale come pure dei movimenti ch’ebbervi luogo nel corso del mese al più vicino comando austriaco. Gli ospedali destinati a ricevere gli ammalati austriaci son quelli di Firenze e di Siena. Il numero dei letti sarà di ottocento nell’ospedale di Firenze e di milleduecento in quello di Siena. Se il numero degli infermi ammontasse ed eccedesse quello dei letti sovra designati, il governo toscano vi provvederà opportunamente. 12. Per dare il tempo necessario al ristabilimento de’ convalescenti dopo la loro uscita dall’ospedale verranno per qualche giorno alloggiati nelle caserme dov’essi riceveranno le razioni ordinarie di tappa ed il casermaggio e donde, allorché avranno ricuperato le lor forze, saranno rimandati ai loro corpi. 13. La provvista de’ viveri, i mezzi di trasporto e la consegna degli ammalati, saranno eseguiti in base al regolamento austriaco, il che chiuderà l’adito ad ogni specie di frode e di abuso. Questo regolamento sarà al più presto comunicato al governo imperiale e reale di Toscana. 14. Il prezzo di queste provviste sui viveri, il foraggio ed il casermaggio sono fissati in base alle mercuriali delle piazze di Firenze e di Livorno dal 1.º alli 15 di gennaio 1821. Questi prezzi resteranno stabiliti dal giorno della segnatura della presente convenzione fino al mese di giugno tutto intiero di questo stesso anno 1821, in fine del quale si procederà alla rinnovazione di questi prezzi. 15. Giuste le dette mercuriali il prezzo d’ogni razione di viveri, foraggi e casermaggio è fissato alla somma risultante dallo stato della lettera F. annessa alla presente convenzione compreso l’aumento del cinque per cento. 16. Il tesoro imperiale pagherà il servizio dei trasporti secondo lo stato annesso sotto la lettera G. 17. Per indennità del trattenimento d’ogni soldato ammalato ammesso negli ospedali, il tesoro di S. M. I. R. A. pagherà due lire al giorno (moneta toscana) compreso il nutrimento, le medicine, l’imbiancatura, le cure de’ medici e dei chirurghi. Questa indennità sarà pagata a contare dal giorno dell’ammissione, se l’ammalato entrò all’ospedale il mattino e sarà pagata altresì pel giorno dell’uscita, se il convalescente lascia l’ospedale nel dopo pranzo. 18. I conti per tutte le provviste indicate saranno fatte dal governo imperiale e reale toscano, di semestre in semestre, cioè: al primo di maggio ed al primo di ottobre, dietro i modelli che verranno comunicati dal governo imperiale e reale austriaco. Similmente i pagamenti dell’ammontare delle dette provviste, antecedentemente alla liquidazione, saranno effettuati dal governo austriaco ogni semestre in moneta d’argento e valutando il fiorino di convenzione di Vienna secondo la tariffa inchiusa sotto la lettera B. 19. Conseguentemente in attesa delle sovrane notificanze la presente convenzione redatta in seguito alle istruzioni impartite da S. A. I. e R. il granduca e da S. M. I. R. A. o loro rispettivi delegati, diverrà esecutoria appena avrà luogo il primo passaggio di truppe imperiali per la Toscana, e la medesima non avrà altrimenti effetto qualora non abbia luogo detto passaggio di truppe. Fatto a Firenze il 1 febbraio 1821. Firmato: Cav. FOSSOMBRONI. Firmato, G. B. KOLLER.

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