Trattato tra Italia e Menelik II del 1883

Trattato di amicizia e di commercio sottoscritto in Ancober, fra il rappresentante del Re d’Italia e Menelik II, Re dello Scioà, il 21 maggio 1883

Art. 1. Vi sarà pace perpetua ed amicizia costante fra S. M. il Re d’Italia e S. M. il Re dello Scioà e fra i rispettivi loro eredi, successori e sudditi.
Art. 2. Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l’altra e potrà nominare consoli ed agenti consolari negli Stati dell’altra per la protezione del commercio.
Tali funzionari diplomatici o consolari godranno nei rispettivi Stati dei diritti, privilegi e immunità che loro si competono secondo le consuetudini e il diritto delle genti e che sono accordati agli agenti del medesimo rango della nazione più favorita.
Art. 3. I sudditi di ciascuno dei due paesi potranno liberamente entrare, viaggiare ed uscire coi loro effetti e mercanzie per tutte le parti dell’altro paese, sia per terra che per acqua, e vi godranno in ogni caso per le loro persone ed averi della piena e costante protezione del Governo e dei suoi dipendenti.
Art. 4. Gli italiani nello Scioà e gli abitanti dello Scioà in Italia potranno liberamente esercitare ogni diritto al pari degli indigeni e dedicarsi a tutte le operazioni di commercio, agricoltura ed industria non vietate dalla legge.
Art. 5. È pienamente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi dell’altro paese di praticare la propria religione. E però proibito nello Scioà di insegnare altra religione all’infuori della cristiana praticata dal Re.
Art. 6. Morendo un italiano nello Scioà, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposizione dell’autorità consolare italiana o di chi sarà dal Governo italiano destinato a riceverla. Altrettanto faranno le autorità italiane in caso di morte di un suddito di S. M. il Re dello Scioà in Italia.
Art. 7. Viste le difficoltà che ancora esistono a viaggiare nello Scioà, S. M. il Re promette di facilitare, per quanto sta in lui, il trasporto dei bagagli e delle mercanzie appartenenti a negozianti italiani, accordando, mediante equa ricompensa, agli interessati i portatori dai villaggi, le bestie da soma e quanto fosse inoltre necessario a questo scopo.
Art. 8. Le merci appartenenti ad italiani pagheranno nello Scioà un solo ed unico dazio di entrata e di uscita del 5° sul valore della merce.
In contraccambio le merci appartenenti a sudditi di S. M. il Re dello Scioà non pagheranno per la durata del trattato, a cominciare dal 1° gennaio 1883, nessuna tassa di importazione, esportazione o altra nel territorio italiano in Assab.
Art. 9. Le due parti contraenti faranno quanto starà in loro perché si stabiliscano dei rapporti commerciali frequenti e sicuri fra gli Stati di S. M. il Re dello Scioà e la colonia di Assab. L’Italia vigilerà alla sicurezza del mare ed a quella della colonia. Lo Scioà dal canto suo provvederà con ogni suo mezzo alla sicurezza delle vie dell’interno ed al trasporto delle carovane da o verso il mare, e S. M. il Re promoverà l’invio delle carovane dallo Scioà al mare verso il porto di Assab.
Art. 10. S. M. il Re dello Scioà interverrà presso le autorità da lui dipendenti perchè sia permesso agli italiani di liberamente transitare fra un paese e l’altro ed acciò in caso di offesa essi ottengano la dovuta riparazione. Egli promette inoltre d’impegnare tutta la sua influenza presso Mohamed Anfari Sultano di Aussa a questo scopo per ottenere che, mediante qualche compenso annuale o diritto fisso di transito, egli voglia guardar le strade fra i due paesi e guarentirne la sicurezza contro le tribù dei danakil e dei somali.
Art. 11. S. M. il Re d’Italia concederà gratuitamente agli abitanti dello Scioà che giungano in Assab un luogo ove possano attendarsi o anche costruire case e capanne per tutto il tempo che vorranno dimorarvi.
Art. 12. L’autorità dello Scioà non interverrà mai nelle contestazioni fra italiani: le quali saranno sempre ed esclusivamente definite dal console d’Italia o da un suo delegato.
L’autorità consolare italiana non interverrà mai dal suo canto nelle contestazioni fra i sudditi di S. M. il Re dello Scioà: le quali saranno sempre giudicate dall’autorità del paese.
Le liti fra italiani e sudditi di S. M. il Re dello Scioà saranno definite nello Scioà dal console italiano o da un agente delegato, assistito da un giudice del paese. Le liti fra italiani e stranieri saranno nello Scioà definite dal console della parte convenuta, o, in difetto di autorità consolare dello Stato a cui lo straniero appartiene, dal console italiano.
Art. 13. Sarà in facoltà di S. M. il Re dello Scioà di valersi delle autorità consolari italiane o del commissario regio in Assab per tutte le lettere o comunicazioni che volesse far pervenire in Europa ai Governi presso i quali le autorità suddette siano accreditate. I sudditi di S. M. il Re dello Scioà potranno egualmente richiedere la protezione di quelle autorità, tanto alla costa che nei varii paesi dove si recassero.
Art. 14. Le due nazioni godranno nei loro rapporti della clausola della nazione la più favorita, di modo che qualora una di loro concedesse ad altra nazione un qualche particolare vantaggio o privilegio in materia di stabilimento, di commercio od altro, lo stesso vantaggio o privilegio s’intenderà pure ipso facto e senza condizioni esteso all’altra.
Art. 15. Se insorgesse fra il Governo italiano e quello dello Scioà qualche questione che non potesse essere sciolta per amichevoli negoziati, tale questione sarà sottoposta all’arbitrato di una potenza neutrale ed amica, da scegliersi di comun accordo fra le alte parti contraenti, o di un arbitro di comune accordo eletto. La sentenza arbitrale sarà in ogni caso accettata e riconosciuta da entrambe.
Art. 16. Il presente trattato essendo stato redatto in lingua italiana e dello Scioà, e le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riterranno officiali, e faranno, sotto ogni rapporto, pari fede.
Art. 17. Il presente trattato, dopo dieci anni dalla data della ratifica, su richiesta dell’uno o dell’altro Governo e dietro denuncia data dodici mesi prima dall’una all’altra parte, e le disposizioni in esso contenute potranno essere di comune accordo sottoposte a revisione.
Art. 18. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto possibile e in ogni caso non più tardi di mesi sei dalla data della sottoscrizione.

Oggi 21 maggio 1883 del calendario gregoriano corrispondente al 14 ghenbot 1875 del calendario etiopico, nella città di Ancober, venne firmato il presente trattato da S. M. Re Menelik II e dal rappresentante del Governo di S. M. il Re d’Italia, perché al più presto possa giungere a Roma per la ratifica.
Il rappresentante di S. M. il Re d’Italia Pietro Antonelli.

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