Vendita del chinino per conto dello Stato

Legge n. 505 del 23 dicembre 1900 che autorizza la vendita del chinino per conto dello Stato

(GURI 15 febbraio 1901, n. 39)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al pubblico l’idroclorato, il solfato e il bisolfato di chinino col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e a tale scopo, ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l’art. 6, e far fabbricare il chinino stesso; anche stipulando contratti a partiti privati con una o più ditte per un periodo non superiore a cinque anni; e ciò a senso dell’art. 4 della legge sull’amministrazione e contabilità dello Stato (testo unico).
Saranno escluse dalla rivendita di cui sopra le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia e dal più vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto lo spaccio del chinino fornito dallo Stato a norma di quanto stabilirà il regolamento di cui allo art. 10.
Il regolamento, di cui all’art. 10, determinerà i modi e le norme onde il chinino sarà fornito dal Ministero delle finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.
Art. 2.
L’idroclorato, il solfato e il bisolfato dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette o in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle finanze, udito il consiglio superiore di sanità.
Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di venti centigrammi ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all’esterno.
I campioni saranno approvati dal consiglio superiore di sanità.
Il prezzo di vendita al pubblico sarà, per ogni tubetto, non superiore a quaranta centesimi per l’idroclorato, e a centesimi trentadue per il solfato e il bisolfato.
Art. 3.
In conformità ai detti prezzi saranno modificate le vigenti tariffe farmaceutiche.
Agli effetti di quanto dispone l’art. 1, non sono applicabili i due primi comma dell’art. 27 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849.
Art. 4.
In apposito capitolo del bilancio dell’entrata sarà iscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario,
In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno inscritti gli stanziamenti seguenti:
a) per la compra dell’idroclorato, del solfato e del bisolfato posti in Roma, fabbricati, preparati e imballati secondo le norme e condizioni di cui agli articoli precedenti e quelle altre che saranno prescritte dal ministro delle finanze;
b) per le spese relative al personale, alle spese d’ufficio, alle analisi ed ai trasporti nell’interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla direzione generale delle privative;
c) per l’aggio di rivendita;
d) per un’assegnazione corrispondente al prezzo della materia prima da consumarsi, di cui l’art. 6, tenuto conto della proporzione tra solfato e idroclorato.
Uno stanziamento di somma pari a quella di cui al precedente comma d sarà inscritto fra le partite di giro in attivo e in passivo e versato in conto corrente alla cassa depositi e prestiti per esservi accumulata fino a raggiungere il doppio dell’ammontare del prezzo come sopra determinato, di cui il pagamento è previsto per l’esercizio successivo.
Art. 5.
La consistenza del fondo accumulato come all’articolo precedente sarà accertata alla chiusura di ogni esercizio.
La parte eccedente la somma di cui nell’ultimo comma dell’art. 4 sarà versata al bilancio dell’entrata nell’esercizio successivo e uno stanziamento equivalente sarà iscritto nel bilancio della spesa colla denominazione: sussidi per diminuire le cause della malaria.
Agli effetti del detto accertamento il prezzo della materia prima, tenuto conto della proporzione tra solfato e idroclorato, sarà determinato conforme all’articolo seguente, riunendo le medie dei corsi dei tre bimestri precedenti.
Art. 6.
Il prezzo del solfato di chinino nelle scorze sarà determinato ad ogni bimestre in misura non superiore alla media dei corsi dell’Unità secondo le quotazioni ufficiali del mercato di Amsterdam.
Art. 7.
Nel caso di aumento del prezzo della materia prima, come sopra determinato, si provvederà in ogni esercizio al conseguimento del pareggio tra gli stanziamenti iscritti nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze e quello iscritto nel bilancio dell’entrata di cui all’art. 4, riducendo ed ove occorra sospendendo la assegnazione di cui al comma d dello art. 4 stesso; e, ciò non bastando, la necessaria somministrazione al bilancio dell’entrata sarà fatta prelevandola sul fondo esistente presso la cassa depositi e prestiti di cui gli articoli 4 e 5.
Alla reintegrazione di tale fondo nelle misure di cui l’ultimo comma dell’art. 4 sarà provveduto negli esercizi successivi, oltre che coi mezzi di cui il detto articolo al comma di anche in quanto occorra coll’iscrizione del bilancio passivo pel versamento alla cassa depositi e prestiti delle somme corrispondenti alle eccedenze ohe s’accertassero tra il capitolo attivo e i capitoli passivi di cui l’art. 4.
Qualora il prezzo del solfato di chinino nelle scorze fosse per aumentare in modo costante così da non consentire la reintegrazione del fondo di cui sopra, spetterà al ministro delle finanze di promuovere i necessari provvedimenti legislativi.
Art. 8.
È istituita una commissione di vigilanza sul servizio del chinino, cui spetta fare le proposte intorno all’erogazione dei sussidi per diminuire le cause della malaria di cui l’articolo 5, dar parere sui quesiti che nell’interesse del servizio medesimo le fossero sottoposti dal ministro delle finanze.
Questa commissione di vigilanza, da rinnovarsi ad ogni legislatura, è composta di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore generale delle privative, del capo dell’ufficio di sanità presso il Ministero dell’interno, di un delegato del Ministero d’agricoltura e del direttore della manifattura dei tabacchi di Roma, che fungerà da segretario senza diritto di voto.
Le funzioni della commissione sono gratuite.
Art. 9.
La convenzione o le convenzioni che il Ministero delle finanze stipulasse in relazione alla presente legge saranno registrate col diritto fisso di una lira.
Art. 10.
È data facoltà al Governo di fare il regolamento per l’esecuzione della legge presente, udito il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato.
La presente legge avrà attuazione entro quattro mesi dal giorno della sua promulgazione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.


Data a Roma, addì 23 dicembre 1900.
VITTORIO EMANUELE

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