Costituzione del Governo provvisorio Centrale lombardo

Costituzione e proclamazione di un Governo provvisorio Centrale della Lombardia; scioglimento dei Governi provvisorii locali, e modificazioni all’organico delle Congregazioni provinciali

8 aprile 1848.
GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DI LOMBARDIA
Nel momento che i popoli Lombardi sorgevano tutti insieme come un sol uomo contro l’efferata dominazione straniera, e che gli eroici sforzi delle città e delle campagne rincacciavano il nemico verso il confine della patria, straordinarie ed urgenti necessità di locale difesa creavano quasi all’improvviso, per forza di generosa opinione, diversi Governi provvisorii che nelle città e in molte delle principali terre di Lombardia, per provvedere alla sicurezza ed all’amministrazione interna, assunsero il carico della cosa pubblica.
Ma questa medesima necessità e il forte avvedimento civile che consigliavano le città a difendersi e a reggersi da sé stesse nel l’ora dell’imminente pericolo le condusse ben presto a riconoscere che una temporanea provvidenza doveva cessare al cessare delle straordinarie circostanze che l’avevano suggerita.
E però tutte insieme sentirono il bisogno di ricomporsi nella forza di un Potere centrale che valesse a restituire senza ritardo a concordia ed unità la pubblica amministrazione.
Come la necessità della locale difesa aveva creati i Governi provvisorii locali, così la necessità della difesa della patria comune e il profondo buon senso de’ popoli, persuasi che nell’unione sta la forza, affrettarono il momento di questa fraterna corrispondenza dei patrii poteri. I Comitati o Governi provvisorii delle terre minori aderirono generalmente a Governi provvisorii delle città capiluoghi delle provincie, e i Governi di queste al Governo provvisorio di Milano, inviando i proprii deputati a rappresentarli nel suo seno ed a costituire in tal guisa un Governo centrale.
Venuti pertanto fra loro agli opportuni accordi, i membri del Governo provvisorio di Milano e i deputati delle provincie si costituirono in, Governo provvisorio Centrale di Lombardia.
A tal fine, perché il numero degli attuali membri del Governo provvisorio di Milano fosse in equa proporzione con quelli deputati dalle provincie, uscirono dal seno del Governo i cittadini Marco Greppi ed Alessandro Porro, e il cittadino Anselmo Guerrieri vi resta tuttavia, ma in qualità di rappresentante della provincia di Mantova finché quella nobile città trovasi suggetta all’ultime mosse del nemico. Attendesi poi e si confida che al più presto anche Brescia, che fece così grandi prove di valore per la causa italiana, risponderà al comune invito, deputando anch’essa il proprio rappresentante.
Il Governo provvisorio centrale è per tanto costituito dai seguenti cittadini:
Gabrio Casati – Vitaliano Borromeo – Giuseppe Durini – Pompeo Litta – Gaetano Strigelli – Antonio Beretta – Cesare Giulini – Anselmo Guerrieri – Girolamo Turroni – Pietro Moroni – Francesco Rezzonico – Azzo Carbonera – Abate Luigi Anelli – Annibale Grasselli.
Per tal guisa, essendosi riuniti in essi i poteri dei diversi Governi provvisorii locali, ed importando innanzi tutto di provvedere in modo uniforme all’amministrazione delle provincie, anche per ciò che risguarda la pubblica sicurezza e difesa;

Il GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DI LOMBARDIA
Decreta:
1. I Governi provvisorii locali sono di sciolti. Essi manderanno senza ritardo al Governo centrale tutte le Disposizioni pubblicate dal giorno in cui si costituirono.
2. I Governi provvisorii locali, all’atto che si disciolgono, hanno facoltà di deputare fra essi da uno a tre membri, i quali si aggiungano alla Congregazione provinciale.
A questi membri sono dati gli stessi attributi dei Deputati provinciali, non che il diritto alla nomina per la presidenza della Congregazione provinciale, dove questa non abbia eletto ancora il proprio capo.
L’elezione a Presidente non potrà però mai cadere sopra altri individui fuori di quelli della Congregazione provinciale così ricostituita. Ove in alcuna delle provincie si fosse tenuta una diversa regola, converrà passare alla nomina di altro Presidente nei modi e fra gli individui di sopra accennati.
3. Solo per la trattazione degli affari che già per sistema loro appartenevano è richiesta la collegialità nelle deliberazioni delle Congregazioni provinciali. Per tutti gli altri affari sarà bastante la firma del Presidente e del Capo-sezione.
4. Per ora sono in vigore i Comitati di pubblica sicurezza e di difesa dove furono istituiti. Ove non esistono ancora, il Governo provvisorio locale, prima di sciogliersi, li costituisce Sarà in breve provveduto alla loro sistemazione definitiva ed uniforme, così ne capiluoghi come nei Distretti, coll’apposita Legge che si sta preparando.


Milano, l’8 aprile 1848.
CASATI, Presidente
BORROMEO – DURINI – LITTA – STRIGELLI
BERETTA – GIULINI – GUERRIERI
TURRONI – MORONI – REZZONICO – CARBONERA
Abate ANELLI – GRASSELLI
CORRENTI, Segretario generale
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