Trattato tra Austria e Toscana sul mantenimento di truppe austriache in Toscana

Trattato tra l’Austria e la Toscana relativo al mantenimento di un corpo di truppe austriache in Toscana, firmato a Firenze il 22 aprile 1850.

22 aprile 1850
Sua Altezza I. e R. l’arciduca d’Austria, granduca di Toscana, avendo, in seguito alle politiche rivoluzioni che hanno recentemente agitato la Penisola italiana, manifestato il desiderio di avere nel granducato un corpo di truppe austriache pel completo ristabilimento e per la consolidazione della tranquillità e dell’ordine, e S. M. l’imperatore d’Austria, avendo, in conformità di tale desiderio, acconsentito a mettere una parte delle sue truppe a disposizione dell’augusto suo con giunto ed alleato, per tutto quel tempo che sarà necessario a raggiungere lo scopo sovramenzionato, S. M. l’imperatore d’Austria e S. A. I. e R. il granduca di Toscana convennero di conchiudere a questo riguardo un trattato speciale.
A tale effetto hanno nominato loro plenipotenziari:
Cioè S. M. l’imperatore d’Austria, il barone Carlo de Hügel, maggiore nelle sue armate, cavaliere dell’ordine imperiale di Leopoldo, commendatore dell’ordine reale di Wasa di Svezia, officiale dell’ordine reale di Leopoldo del Belgio, cavaliere dell’ordine costantiniano di San Giorgio di prima classe, di Parma, e dell’ordine reale dell’Aquila rossa di Prussia, incaricato d’affari d’Austria in Toscana, ecc. ecc.
E S. A. I. e R. il granduca di Toscana, Don Andrea de principi Corsini, duca di Casigliano, senatore di Toscana, cavaliere dell’ordine religioso e militare di San Stefano papa e martire, gran croce, decorato del gran cordone dell’ordine religioso e militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, gran croce dell’ordine reale e distinto di Carlo III di Spagna, ciambellano di S. A. I. e R. il granduca e suo ministro segretario di Stato, al dipartimento degli affari esteri, ecc. ecc.
I quali, dopo aver trovato i loro pieni poteri in buona e dovuta forma, convennero sugli articoli seguenti:
I. Il corpo di truppe austriache, destinato a restare temporariamente nel granducato, sarà per ora forte di 10.000 combattenti, e composto proporzionalmente d’ogni arma.
Sarà munito, a guisa d’una divisione staccata dell’armata, d’un’artiglieria di riserva, come pure di tutto il necessario.
Questa divisione dipenderà, per quanto riguarda la sua organizzazione interna e la sua disciplina, dal generale comandante dell’armata austriaca dell’alta Italia, di cui essa fa parte.
La forza numerica di questa divisione potrà essere modificata di comune accordo tra le alte parti contraenti; rimane tuttavia inteso ch’essa non potrà in verun caso essere diminuita al disotto di 6000 uomini.
Tutto ciò che riguarda l’intero sgombro del granducato, sarà egualmente regolato di comune accordo tra le alte parti contraenti, ognuna di esse riservandosi fin d’ora il diritto d’iniziativa in ordine a tale questione.
II. La dislocazione delle truppe avrà luogo, sempre avuto riguardo alle regole militari ed ai bisogni del momento, di comune accordo tra il comandante della divisione ed il governo granducale.
Il parziale, o totale rinnovamento delle truppe, nei limiti del numero stipulato dall’articolo I del presente trattato, di penderà dal comandante in capo dell’armata d’Italia.
Riguardo alle cittadelle o forti dei distretti che verranno occupati dalle truppe austriache, S. A. I. e R. il granduca, s’impegna di farli mettere in istato di difesa e munirli delle convenienti provvigioni di bocca e di guerra.
III. In quanto alle spese di mantenimento delle truppe austriache durante il loro soggiorno in Toscana. S. M. l’imperatore d’Austria, mosso da benevola ed amicale considerazione sulle attuali condizioni del granducato, rinunzia ad ogni indennità della paga ordinaria e delle spese d’armamento della truppa le quali continueranno ad essere a carico del tesoro imperiale.
In concambio, il governo granducale s’impegna a sopportare tutte le altre spese di mantenimento, sia in natura, sia in danaro, dietro le tariffe annesse a questa convenzione, dalla quale esse formano, in tutta la loro estensione, parte integrante.
IV. Si procederà immediatamente alla nomina di commissarii austriaci e toscani per la liquidazione delle spese, senza al cuna eccezione, del corpo d’occupazione, dal giorno di sua entrata sul suolo del granducato, fino al giorno dello scambio delle ratificazioni del presente trattato.
A questa liquidazione serviranno di base i quadri autentici stesi a seconda del regolamenti austriaci, e la forza numerica del corpo sarà calcolata in base allo stato effettivo che è realmente esistito alle diverse epoche.
V. Tutte le lettere e tutti i pieghi contenenti il servizio delle truppe imperiali, come pure le loro corrispondenze colle autorità granducali, e che saranno munite d’un sigillo d’ufficio, saranno ricevuti e rilasciati senza pagamento dagli uffici della posta granducale: si terrà a tale riguardo un giornale regolare, oppure si scambieranno ricevute dall’una parte e dal l’altra. Tutte le lettere particolari provenienti da militari austriaci od a questi indirizzate andranno soggette alla tariffa ordinaria. Così pure, i corrieri ed altri individui del corpo di truppe austriache, che viaggiano per posta, saranno egual mente tenuti a pagare, contando le spese di posta in base alla tariffa in uso.
VI. Gli effetti d’armamento ed oggetti diversi destinati od appartenenti alle truppe austriache, andranno esenti dal paga mento dei diritti di dogana tanto all’entrata che all’uscita come pure all’interno del paese.
I militari che viaggiano con un foglio di via, o con un ordine aperto constatante la loro qualità, saranno egualmente esenti d’ogni diritto di dogana e di pedaggio per la loro perSona, come pe’ loro effetti.
I corrieri di servizio militare, infine, andranno inoltre immuni d’ogni visita doganale, tanto per le loro persone, quanto pe’ loro effetti, le loro lettere e i loro pieghi.
VII. Il presente trattato sarà ratificato, e lo scambio delle rattificazioni avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o prima, se è possibile.
VIII. Il presente trattato andrà in vigore a datare dal giorno dello scambio delle ratificazioni.
In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.


Fatto a Firenze, il 22 aprile 1850.
Firmati: Il Barone C. De Hügel m. p.
Il Duca di Casigliano m. p.
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