Legge di Pubblica Sicurezza sarda del 1859

Regio Decreto n. 3720 sulla Legge di Pubblica Sicurezza del Regno di Sardegna del 30 novembre 1859

VITTORIO EMMANUELE II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge 25 Aprile 1839;
Sulla proposizione del Ministro dell’Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo sull’ordinamento della Pubblica Sicurezza quanto segue:

TITOLO PRIMO. Dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

CAPO I. Dell’ordinamento dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza.
Art. 1.
L’Amministrazione di Pubblica Sicurezza è affidata al Ministro dell’Interno, e sotto l’immediata sua dipendenza viene esercitata per ordine gerarchico dai Governatori, dagli Intendenti, dai Questori, dagli Ispettori, dai Delegati, ed Applicati di Pubblica Sicurezza, ed occorrendo anche dai Sindaci.

Art. 2.
Nelle Città Capi – luogo di Provincia, di popolazione maggiore di 60,000 abitanti, sono stabiliti Uffizi di Questura.
Il Questore esercita la propria giurisdizione nel Circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da Ispettori di Sezione. I Questori ed Ispettori di Sezione debbono preferibilmente essere laureati in Legge.

Art. 3.
Presso gli Uffizi di Governo, d’Intendenza e di Questura vi sa ranno Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza.
Nei Mandamenti havvi un Delegato di Pubblica Sicurezza.
Potranno però più Mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione di un solo Delegato.

Art. 4.
Nei Comuni ove non vi sia Delegato, nei soli casi d’urgenza, e quando non possa provvedere il Delegato mandamentale, alla Pubblica Sicurezza provvede il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Art. 5.
La nomina di tutti gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza è fatta per Decreto Reale, a proposta del Ministro dell’Interno.
La nomina degli Agenti di Pubblica Sicurezza spetta al Governatore.

CAPO II. Attribuzioni e doveri degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.
Art. 6.
Gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza debbono vegliare all’osservanza delle Leggi, ed al mantenimento del pubblico or dine; e specialmente a prevenire i reati, ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortuni, e per comporre pubblici e privati dissidii, uniformandosi a tal uopo alle Leggi, ai Regolamenti, ed agli ordini dell’Autorità competente.

Art. 7.
E dovere degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza di con segnare in un chiaro ed esalto rapporto o verbale, tutto quanto ebbero a compiere, ovvero ad osservare nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 8.
Dinanzi al Pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, l’Uffiziale di Pubblica Sicurezza deve fregiarsi d’un nastro tricolore ad armacollo; e gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della Legge.

Art. 9.
Per l’esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

Art. 10.
L’accettazione d’una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i suoi doveri, o l’ommissione volontaria di essi, danno luogo alla destituzione, salve sempre le relative azioni penali.

Art. 11.
La negligenza nell’adempimento dei propri doveri, può dar luogo alla sospensione dell’Uffiziale, e dell’Agente di Pubblica Sicurezza, e se fosse grave, anche alla di lui destituzione.

Art. 12.
La sospensione può essere pronunciata dal Governatore per giorni cinque.
Per un termine maggiore sarà necessaria la conferma del Ministro dell’Interno. La sospensione non potrà mai eccedere il termine di mesi tre.

Art. 13.
1 Governatori, gl’Intendenti, ed i Questori, in caso d’urgenza, mediante preventivo avviso all’Autorità preposta alla Provincia ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l’esecuzione dei loro mandati, per mezzo di qualsiasi Uffiziale ed Agente di Pubblica Sicurezza.4

CAPO III. Vigilanza sugli alberghi, osterie, caffe ed altri simili stabilimenti.
Art. 14.
Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osterie, locande, caffè
od altro stabilimento o negozio, in cui tendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, né sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la per missione.

Art. 15.
La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui s’intende aprire l’esercizio.
Il Sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all’apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la sporta domanda all’Autorità politica del Circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Governatore.

Art. 16.
In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, il Sindaco può concedere temporanee licenze per l’esercizio di tali stabilimenti, per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. 17.
Il permesso ordinario non è durativo che d’anno in anno. Tra scorso l’anno, il Sindaco, da per sé può rinnovare la concessione col consenso della competente Autorità politica, mediante la sola esibizione del certificato dell’Autorità giudiziaria da cui risulti che il titolare, durante l’anno, non fu condannato per crimini o delitti, o più d’una volta per contravvenzioni relative all’esercizio del proprio stabilimento.

Art. 18.
La licenza e personale: nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, né può far valere l’esercizio per interposta persona, né aprire o tenere aperto più d’uno de’ prementovati esercizi, senza apposita licenza dell’Autorità politica del Circondario.
Art. 19.
Chiunque, nel corso dell’anno, intenda smettere l’esercizio per cui otteneva il voluto permesso, deve farne apposita dichiarazione al Sindaco, almeno otto giorni prima.

Art. 20.
Gli albergatori, osti, e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro conforme al modulo determinato per Regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti.
Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ed ai Carabinieri Reali.

Art. 21.
Gli- stabilimenti, di cui all’art. 14, devono chiudersi a quell’ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

Art. 22.
Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabili mento una lanterna dall’imbrunire della sera fino al chiudimento dell’esercizio.
In tutte le pubbliche sale di bigliardo e di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall’Autorità politica del Circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. 23.
In questi stabilimenti, e nell’attiguo alloggio dell’esercente, sarà sempre facoltativo agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni ogniqualvolta abbianvi fon dati sospetti che in quei locali tengonsi giuochi proibiti.

Art. 24.
Quando l’esercente consimili stabilimenti venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l’Autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione, o l’interdizione dell’esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle nor me relative al suo esercizio.

Art. 25.
Il Governatore, e l’Autorità politica del Circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.6
Gli Uffiziali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, ed i Carabinieri Reali che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti e disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essersi incorsi.

Art. 26.
Nessuno potrà tener pensione, o persone a dozzina, né affittare camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sé alloggio per mercede, anche per un solo giorno, senza farne la dichiarazione in iscritto alla Autorità politica locale che, acconsentendovi, apporrà il suo visto alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 27.
In caso di rifiuto del visto, si può appellare al Governatore

CAPO IV. Dei libretti, e consegna degli operai e dei forestieri.
Art. 28.
Tutti gli individui dell’uno e dell’altro sesso che prestano la loro opera con mercede, qualunque sia la loro arte o mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione servano o lavorino nelle case dei privati, nelle manifatture, nelle botteghe, e nei pubblici stabilimenti, dovranno essere provveduti di un libretto, conforme al modulo che sarà determinato. Tale libretto sarà rimesso dall’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Art. 29.
Il libretto non potrà ottenersi se non da chi presenti un certificato di buona condotta dell’Autorità politica del luogo dell’ultimo domicilio, oppure il benservito del padrone presso cui avrà prestato, o durerà a prestare l’opera sua.

Art. 30.
Il richiedente che non è in grado di presentare il certificato dell’Autorità politica locale, od il benservito di cui nell’articolo precedente, può tuttavia ottenere una licenza provvisoria, quando faccia constare che ha locata l’opera sua a vantaggio di persone, ovvero di una casa o stabilimento qualsiasi.7
Trascorsi tre mesi dal giorno dell’accordata licenza provvisoria, esso dovrà presentarsi all’Autorità di Pubblica Sicurezza, che gli rimetterà il libretto, ove possa egli esibire l’attestato di buona condotta dal suo padrone.

Art. 31.
I muniti di libretto a norma dei precedenti articoli, non possono intraprendere alcun viaggio, senza far apporre sul libretto il visto dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Al luogo dell’arrivo, prima che trascorrano 24 ore, devono presentare lo stesso libretto a quell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 32.
Gli operai, o le persone di servizio dell’uno e l’altro sesso, abbandonando il padrone, od essendo dal medesimo congedati, dovranno fra 24 ore presentare il libretto all’Autorità locale sopramentovata per l’opportuna vidimazione; dovranno pure nei tre giorni della loro ammessione presso un nuovo padrone, farlo vidimare dalla stessa Autorità.

Art. 33.
Il libretto potrà essere ritenuto dal padrone; ma gli dovrà sempre annotarvi il giorno in cui l’operaio o la persona di servizio è stato ammesso a servire o lavorare.
Venendo poi l’operaio od il domestico ad abbandonare il servizio, dovrà il padrone far menzione nel libretto del congedo e dichiarare ad un tempo se il congedato abbia, o non, soddisfatto agli obblighi contratti.
I congedi, colla precisa indicazione del giorno, saranno senza lacuna scritti gli uni dopo gli altri.

Art. 34.
L’operaio, o la persona di servizio che vorrà cangiare la sua arte o mestiere, o cessare dall’esercitarla, dovrà farne dichiarazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza acciocché siano fatte le opportune annotazioni nel registro e sul libretto.

Art. 35.
Ogni operaio o persona di servizio, cui sarà stata anticipata qualche somma di denaro sul suo salario, o si sarà obbligato di lavorare per un tempo determinato, non potrà pretendere che gli sia restituito il libretto, e acconsentito il congedo, se prima non avrà saldato ogni suo debito e soddisfatto agli obblighi che aveva contratti.

Art. 36.
Accadendo che l’operaio, o la persona di servizio risulti debitore verso dei padroni precedenti, quegli che lo accetta al suo servizio, sarà tenuto di fare una ritenzione del quinto sul prodotto del la voro, o sul salario fino all’estinzione del debito e di farne inoltre avvisati i creditori, e di conservare il denaro ritenuto, a loro disposizione. I padroni che ommettessero di fare simili ritenzioni, saranno tenuti in proprio, verso i padroni precedenti, salva loro la ragione di rimborso verso la persona di servizio, o l’operaio.

Art. 37.
Le persone di altri Stati che in questo Regno prestino o intendano prestare l’opera loro nei modi accennati negli articoli prece denti, dovranno pure munirsi di libretto, e per ottenerlo basterà che /
presentino il passaporto, od altra carta equivalente.

Art. 38.
Quando i fogli del libretto saranno tutti scritti o logori, come pure quando il libretto sarà, per qualsiasi ragione, inservibile, verrà questo ritenuto, e ne sarà dall’Autorità di Pubblica Sicurezza rimesso uno nuovo sul quale debbonsi trascrivere tutte le annotazioni esistenti in quello ritirato.
Se il libretto verrà smarrito, ne sarà spedito un altro, previe le debite informazioni e verificazioni.

Art. 39.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza deve adoperare a conciliare tutte le questioni che insorgano tra i padroni, operai o persone di ser vizio, a causa delle mercedi, indennità, congedi, od altro motivo qualsiasi. Non riuscendo la conciliazione, rimetterà le parti al Tribunale competente.

Art. 40.
È proibito a chiunque di dare lavoro alle persone indicale all’art. 28 od altrimenti accettarle al servizio se non saranno munite del libretto o della licenza provvisoria.

Art. 41.
I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari, e capimastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente Legge, consegnare all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno nei primi cinque giorni d’ogni mese, con segnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. 42.
Chiunque da alloggio a persona di altri Stati, ancorché a titolo gratuito, deve consegnare il nome e prenome, la patria, la provenienza e direzione, colle indicazioni delle carte di cui sia munita.
Tale consegna deve essere fatta all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore.

CAPO V. Delle professioni e negozi ambulanti.
Art. 43.
Per esercitare il commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli, ed altre merci, come pure per l’esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, suonatore o cantante; non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie, candelette, scapulari, imagini, paste, confetti e liquori, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da servitore di piazza, facchino e simili, deve l’esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall’Autorità politica locale, la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione.
Questo certificato deve essere munito del visto dell’Autorità politica del Circondario, a cui verrà trasmesso dall’Autorità locale ogniqualvolta l’esercente ne faccia richiesta.

Art. 44.
L’iscrizione nel registro, ed il visto dell’Autorità superiore sa ranno sempre ricusati, se il richiedente:
1 ° Non ha compito il 18 anno;
2° Non è inabile ad altri mestieri o per difetti fisici o per provetta età;
3° Non è persona di buona condotta;
4° E quando coi proventi del mestiere ambulante, uniti alle particolari sue sostanze, non si possa ragionevolmente presumere, che valga a procurarsi mezzi di sussistenza.
Le disposizioni dei nn. 1 e 2 di quest’articolo non sono applicabili agli esercenti il mestiere ambulante di vetraio, calderaio, stagnaio, ombrellaio e lustra scarpe, i quali possono essere perciò
provvisti dell’iscrizione e visto di cui nell’articolo precedente.

Art. 45.
L’Autorità in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie, non soggette al visto.
Tali concessioni:
1 ° Sono appena valide nel territorio del Comune;
2° Non possono eccedere il termine di giorni otto;
3° Non possono rinnovarsi nell’anno.

Art. 46.
La licenza per coloro che non appartengono a questi Stati deve essere accordata, per iscritto, dall’Autorità politica del Circondario.
In occasione di fiere però, e di mercati, nei luoghi che di stano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dal Sindaco.

Art. 47.
Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di pubblico interesse, ed ogni qualvolta l’esercente ne abusi, l’Autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell’anno, rivocare l’accordata facoltà.

Art. 48.
È dovere dell’esercente di presentare il certificato d’iscrizione, o la licenza a semplice richiesta dei Carabinieri Reali e degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.
Ove ricusi sarà tosto tradotto dinanzi all’Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, dopo 24 ore, lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza.
invece risulti che l’esercente era sprovvisto di licenza e di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza di altri, in tal caso esso esercente, e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno tradotti dinanzi al Tribunale, il quale provvederà senza formalità di atti per l’applicazione delle pene di cui nell’art. 141.
I recidivi nella contravvenzione di cui nel precedente alinea, saranno rimessi al Tribunale Provinciale per l’applicazione delle pene indicate dall’art. 142.

Art. 49.
Non è lecito di stabilire Uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza o di copisteria, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l’assenso dall’Autorità politica del Circondario.
Pel rifiuto al detto assenso vi è appello al Governatore.

Art. 50.
L’istanza per l’assenso di cui all’articolo precedente, deve essere corredata dei documenti comprovanti la moralità e l’onesta condotta del richiedente.

Art. 51.
I contravventori al prescritto dell’art. 45 saranno denunciati al Tribunale e puniti a norma dell’art. 141.

CAPO VI. Dei venditori di stampali, scritti, incisioni e simili.
Art. 52.
Nessuno potrà, senza averne ottenuto il permesso dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, esercitare anche temporariamente il mestiere di distributore, venditore, o affiggitore, in luoghi privati o pubblici, di giornali od altri scritti stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo.

Art. 53.
Il permesso non si può concedere:
1° Al minore degli anni 18;
2° A coloro che non sono inabili ad altro mestiere, o per fisica indisposizione, o per provetta età;
3° Alla persona di dubbia moralità, o di mala condotta;
4° A chi, coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie so stanze, non può presumibilmente riuscire a procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza.

Art. 54.
I permessi saranno annuali e rinnovabili dall’Autorità che gli avrà conceduti, e rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse.

Art. 55.
Nonostante il permesso, nessuno potrà vendere e smerciare in luoghi si pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fo gli di stampa se non due ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle Leggi sulla stampa.
I contravventori saranno arrestati, e gli oggetti che smerciassero saranno sequestrati.

Art. 56..
Nel caso d’arresto di cui all’articolo precedente l’Autorità di Pubblica Sicurezza, dopo aver assunte informazioni sull’arrestato, dovrà entro le 24 ore farlo rilasciare, se crederà esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Art. 57.
I minori d’anni 18 caduti in contravvenzione, potranno essere dall’Autorità politica rilasciati mediante semplice ammonizione.
I loro ascendenti o tutori saranno invece denunciati all’Autorità Giudiziaria per l’opportuno processo senza formalità di atti.
Se il minore non ha ascendenti o tutori, i Tribunali potranno ordinare che sia ritirato in una Casa di lavoro.

Art. 58.
È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale.

Art. 59.
Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e in altri luoghi pubblici, senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 100, n. 1 della Legge 23 Ottobre 1859.
Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall’Autorità competente.

Art. 60.
È vietato d’alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un’ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell’Autorità politica.

Art. 61.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza avrà il diritto di intimare ai direttori ed amministratori di qualsiasi pubblico edifizio, ed ai proprietarii di case di far cancellare qualunque scritto, molto, segno o figura sconvenienti, contrari alla pubblica moralità, alle instituzioni dello Stato, all’onore dei cittadini ed all’ordine pubblico.
Nei casi d’urgenza la stessa Autorità potrà far eseguire immediatamente essa stessa la cancellatura a spese del proprietario della casa, salva a lui la ragione di rimborso verso il contravventore.

CAPO VII. Commercio di libri e stampe.
Art. 62.
Niuno, sia per conto proprio, che per conto altrui, potrà andare in giro, tanto meno introdursi nelle case od uffizi al di vendere libri, stampati e simili oggetti, o di cercare sottoscrizioni per associazione ad opere, od a qualsivoglia altra produzione appartenente al commercio librario, senza essere munito di speciale per missione da rilasciarsi dall’Autorità politica del Circondario.

Art. 63.
I librai, gli stampatori, od altri esercenti il commercio di libri e stampe, i i quali abbiano uno stabilimento proprio, fisso e responsale nello Stato, per ottenere la permissione di cui nell’articolo precedente, dovranno nel ricorso indicare il loro nome, cognome, il luogo del loro stabilimento, e la natura delle operazioni che si propongono.

Art. 64.
Coloro che, non avendo stabilimento o negozio alcuno nello Stato, operano in qualsiasi qualità per altrui conto, siano regnicoli o non, dovranno, al ricorso contenente le premesse indicazioni, unire le dichiarazioni autentiche di una casa commerciale libraria avente nello Stato uno stabilimento proprio fisso e responsale che guarentisca civilmente per essi di tutte le conseguenze derivanti da tale esercizio.

CAPO VIII. Degli Speltacoli e Trattenimenti pubblici.
Art. 65.
Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici, o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell’interesse della moralità e dell’ordine pubblico

Art. 66.
Nessuno può comparire in maschera nelle vie, sulla piazza, ne in qualunque altro luogo pubblico, senza l’autorizzazione in iscritto dell’Autorità locale.

Art. 67.
Nessuno può, senza il permesso dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, sparare mortaretti, lanciare razzi, od accendere fuochi d’artifizio nei luoghi abitati, o nelle loro vicinanze.

CAPO IX. Dei Viandanti.
Art. 68.
Chiunque transita da un circondario ad un altro dello Stato dovrà, sulla richiesta degli Uffiziali od Agenti di Pubblica Sicurezza, e dei Carabinieri Reali, dar contezza di sé, o mediante la testimonianza di persona dabbene e responsale, o mediante presentazione di passaporto per l’interno, rilasciato dal Sindaco ‘del Comune ove è domiciliato.

Art. 69.
Il passaporto sarà valido per un anno.

Art. 70.
Terrà luogo di passaporto per giustificare l’identità della persona:
Il permesso del porto d’armi o di caccia;
Il libretto di operaio o persona di servizio, vidimato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di partenza;
Generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza l’identità della persona.

Art. 71., Saranno parimenti valevoli per recarsi a determinata destinazione i congedi, i biglietti di licenza, e fogli di via rilasciati dall’Autorità militare o politica.

Art. 72.
Chiunque sarà trovato fuori del Circondario nel quale è domiciliato, senza che possa dare contezza di sè in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti articoli, verrà presentato all’Autorità lo cale di Pubblica Sicurezza, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza.

Art. 73.
Ogni condannato a pena criminale, od a quella del carcere, quando verrà rilasciato dal luogo di espiazione, dovrà immediatamente, sotto pena di arresto, presentarsi all’Uffizio di Pubblica Sicurezza del luogo in cui segue il rilascio.
Se non ha domicilio nello stesso luogo, verrà provveduto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza di foglio di via, per recarsi al luogo di sua residenza.

CAPO X. Delle inumazioni e professioni insalubri, pericolose ed incomode.
Art. 74.
Non si darà sepoltura che dopo trascorso almeno 24 ore dalla morte, e dopo 48 ore se la medesima sia accaduta improvvisamente, avuto, in ogni caso, riguardo ai Regolamenti particolari, e special mente alle Leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gli incumbono.

Art. 75.
In tutti i Comuni sarà stabilita una camera di deposito per esservi tenuti i cadaveri, finché si faccia luogo alla sepoltura.

Art. 76.
I cadaveri dovranno essere posti in casse chiuse, né potranno essere esposti, né trasportati scoperti.

Art. 77.
La deputazione Provinciale, a richiesta della Giunta Municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche, o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.
Questa dichiarazione approvata per Decreto Reale sulla pro posizione del Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore di16
Sanità ed il Consiglio di Stato, avrà per effetto di impedire in quel Comune l’impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

CAPO XI. Degli assembramenti.
Art. 78.
Ove occorra di sciogliere un assembramento nell’interesse dell’ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dai Capi della forza armata, dai Comandanti di pattuglia.

Art. 79.
A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. 80.
Quando le persone assembrate non ottemperino a quell’invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo, o squillo di tromba.

Art. 81.
Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e cosi pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per sciogliere l’assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.
In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all’Autorità Giudiziaria, la quale provvederà a termine di Legge.

CAPO XII. Degli oziosi e vagabondi.
Art. 82.
Gli oziosi e vagabondi saranno denunciati al Giudice del Manda mento, il quale tuttavolta che l’imputazione sia appoggiata a suffi cienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè il denunciato nel termine di cinque giorni, e colla comminatoria dell’arresto, in caso di disobbedienza, ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o il vagabondaggio, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefiggerà, ordinandogli nel tempo istesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Se l’imputato contesta l’ascrittagli oziosità, ed il Giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, dovrà assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane.

Art. 83.
La denunzia fatta in iscritto dagli Uffiziali di Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri Reali terrà luogo di sufficienti informazioni, salvo all’imputato il mezzo della prova contraria, sulla efficacia della quale, assunte, ove d’uopo, nuove informazioni, il Giudice pronunzierà definitivamente nel termine di cinque giorni.

Art. 84.
Anche senza denunzia, il Giudice deve spiccare mandato di comparizione, e pronunziare l’ammonizione come all’art. 82 contro l’individuo accusato di oziosità e di vagabondaggio dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato.

Art. 85.
La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine, prefissogli, d’essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all’Autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale per essere punita a norma del Codice penale.

Art. 86.
Gli oziosi o vagabondi minori d’anni 16 saranno, secondo le circostanze previste dal Codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverali in uno stabilimento pubblico di lavoro.
Per tale effetto, a cura e spese del Governo, saranno in sufficiente numero istituite case di lavoro.

Art. 87.
Le spese del mantenimento saranno a carico dei minori stessi; e qualora questi non abbiano mezzi proprii, ricadranno a carico delle persone le quali, a termine del Codice civile, sono obbligate a provvedervi.
Ove non abbiano parenti responsabili, ovvero questi non siano in istato di poter provvedere al mantenimento di essi minori, in tal caso le spese saranno a carico per una metà del Governo, e per l’altra metà del Comune del luogo di loro nascita, ovvero del luogo in cui essi minorenni abbiano avuta stabile dimora almeno per due amni consecutivi.

Art. 88.
Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero pubblico ne darà avviso all’Autorità politica del Circondario.
Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l’Autorità po litica lo farà tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.
Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità, e il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa Autorità politica lo farà trattenere in carcere sino a che si possa procedere alla sua espulsione.
Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. 89.
Trattandosi di cittadino, l’Autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sé, e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà stabilito, lo indirizzerà all’Autorità locale del Comune in cui l’imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando sottomissione di non traslocarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorità locale.

Art. 90.
Se l’ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l’Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà, senza autorizzazione della dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all’Autorità giudiziaria per l’opportuno procedimento.
Scontata la pena che gli sarà inflitta, l’Autorità politica del Circondario, a norma dell’Articolo precederle, lo farà tradurre colla forza nanti l’Autorità locale per la voluta sottomissione.

Art. 91.
Potrà il Governatore negare all’ozioso o vagabondo l’autorizzazione di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti, ogniqualvolta crcda questo rifiuto suggerito dall’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica.19

CAPO XIII. Dei ladri di campagna e del pascolo abusivo.
Art. 92.
Le persone sospette per furti di campagna, o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice di Mandamento dagli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri o forestali e dai Cantonieri. Potranno anche esserlo da chiunque siasi a norma dei principii generali della procedura criminale.
Queste denunzie dovranno contenere gl’indizii e le circostanze su cui il sospetto è fondato.
Tuttavia la mancanza nella denunzia di queste specificazioni non dispensa il Giudice di tenerne conto per venire a maggiori indagini e per assumere speciali informazioni.
La denunzia degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza e dei Reali Carabinieri sarà sempre titolo bastevole per iniziare il procedimento.
Contro l’individuo accusato di furti di campagna e di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il Giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Art. 93.
Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizii, o se trattasi della notorietà di cui nell’ultimo alinea dell’articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il Giudice procederà senza formalità di atti; e risultandogli giustificata l’accusa od il sospetto, farà comparire dinanzi a sé il denunziato sotto scorta dei Carabinieri, e lo ammonirà formalmente a meglio comportarsi, avvertendolo che, ove sorgano nuovi sospetti contro di lui, incorrerà senz’altro nella pena comminata dalle Leggi.
Se l’individuo denunciato, come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere tale quantità di bestiame, che notoriamente non può mantenere, l’ammonizione, quanto a lui, conterrà anche il diffidamento che se nel termine prefissogli colla stessa ordinanza non riduce il bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dell’art. 98.
Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall’uno all’altro Comune, e come tali puniti, a meno non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento lungo il viaggio del loro gregge.

Art. 94.
Ove insorgano gravi indizii che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono Capi-luogo di Mandamento vi procederà l’Uffiziale di Pubblica Sicurezza.
Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell’Autorità politica o del danneggiato, da esso appoggiata a sufficienti indizii.
Venendosi a riconoscere l’esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata con indicazione verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Manda mento o nella camera di sicurezza del Comune per tradurlo nel termine di 24 ore dinanzi al Giudice di Mandamento per l’opportuno processo.

Art. 95.
Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti l’Autorità politica, che dovrà rimetterla al Giudice per il processo.

Art. 96.
Se dalle indagini del Giudice e dalle dichiarazioni dell’accusato non si possono ricavare sufficienti elementi per considerare fondala l’accusa di furto, ma risulti tuttavia accertato il fatto della riten zione degli oggetti indicati nei precedenti due articoli, in tal caso il Giudice ecciterà l’incolpato ad indicare la provenienza di tali oggetti.
Ricusando l’incolpato di dare la richiestagli indicazione, o dandone una inverosimile od insufficiente, il Giudice, in via sommaria, pronunzierà la condanna.
Invece riconoscendo il Giudice bastevoli i raccolti elementi per giudicare l’incolpato reo dell’appostogli furto, lo rimetterà al Tribunale di Circondario per il regolare procedimento.

Art. 97.
Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo riclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell’avviso che il giudice avrà fatto pubblicare ed afiggere all’Albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli Asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla Congregazione di carità locale.

Art. 98.
Qualora la persona ammonita nel termine stabilito nell’ordinanza di ammonizione non abbia ridotto il numero del suo bestiame come gli fu ordinato, il Giudice, sull’istanza del Sindaco o sulla denunzia degli Uffiziali od Agenti di Pubblica Sicurezza, o delle Guardie campestri, o di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all’asta pubblica per assegnare il prezzo ricavato, dedotte le spese, all’Asilo infantile del luogo, ovvero alla Congregazione locale di carità.
Se nell’atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l’atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal Giudice al proprietario designato, il quale presentandosi prima della vendita e giustificando la di lui proprietà con atto autentico, o con scrittura privata avente data certa anteriore all’ammonizione, ovvero con altra prova equipollente, potrà rivendicare il suo bestiame mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio su operato il sequestro.

Art. 99.
Se gli accusati con specifica denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso risultando al Giudice fondata l’accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell’articolo 86, chiamerà dinanzi a sé il padre, l’avo, la madre, il tutore o le altre persone risponsabili della condotta del minore per ammonirli severamente, avvertendoli come la Legge li faccia risponsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. 100.
Quando l’individuo ammonito come sospetto o come risponsabile non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, cesserà l’effetto dell’ammonizione e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da Regolamento.

CAPO XIV. Dei Mendicanti.
Art. 101.
La questua è proibita.
Nelle Provincie in cui non saranno ancora stabiliti Ricoveri di mendicità, gl’individui privi d’ogni mezzo di fortuna, e resi in capaci al lavoro o per infermità e per età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incomba l’obbligo del mantenimento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune.
Debbono però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasciata dall’Autorità locale di Pubblica Sicurezza e debbono por tare appesa al petto una lastra secondo il modulo che sarà determinato da Regolamento.

Art. 102.
Questa lastra sarà rilasciata gratuitamente a spese del Comune, e non potrà essere ceduta ad altri sotto nessun titolo.

Art. 103.
È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni, o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od alli di disperazione.
È pure sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. 104.
Chi, non autorizzato, vien colto a mendicare, sarà tradotto nanti l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Se questa riconosce che l’arrestato sia valido al lavoro, sano c robusto, lo rimetterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’opportuno procedimento.

CAPO XV. Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.
Art. 105.
Oltre gli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, saranno a cura dell’Autorità di Pubblica Sicurezza denunciati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori.

Art. 106.
Il Giudice del Mandamento, assunte prima le opportune informazioni, chiamerà dinanzi a sé i denunciati e gli ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che avrà luogo senza spesa.

Art. 107.
Se le denunzie si riferiscono a persone minori d’anni 18, le quali abbiano il padre, l’avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone risponsabili della condotta del minore che seco loro con viva, il Giudice provvedendo per il minorenne a norma dell’art. 86, chiamerà dinanzi a sé queste persone risponsabili per ammonirle a vegliare altentamente sulla condotta del minore, sotto le pene sancite da questa Legge.

Art. 108.
In ogni caso di grave sospetto, l’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Art. 109.
Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro, od oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti sa ranno sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro le 24 ore all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene comminate dal Codice penale.

CAPO XVI. Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia.
Art. 110.
Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell’Autorità locale rivolgerne la domanda all’Autorità politica del Circondario, adducendone i mo tivi, e designando il luogo in cui brama trasferirsi.
Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 85, 89, 90 e 91.

Art. 111.
Il condannato a sorveglianza per recarsi all’autorizzata sua residenza dovrà munirsi di foglio di via dall’Autorità politica del luogo di dove parle, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all’Autorità politica della nuova residenza.

Art. 112.
Il condannato alla sorveglianza speciale della Polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sè la carta di permanenza che gli sarà rilasciata dall’Autorità locale di Pubblica Sicurezza secondo il modulo che sarà determinato.

Art. 113.
Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
1° Di presentarsi all’Autorità di Pubblica Sicurezza nei giorni che saranno stabiliti, nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa Autorità per farla vidimare;
2° Di rendere ostensiva la detta carta ai Carabinieri ed a qualunque Uffiziale od Agente di Pubblica Sicurezza a semplice loro richiesta;
3° Di obbedire alle prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di non comparire in un dato luogo, di non uscire in de terminate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o ba stoni, e di non frequentare determinate persone, od altre simili norme.

Art. 114.
Le prescrizioni di cui al n. 3 dell’articolo precedente potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 115.
L’Autorità locale di Pubblica Sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo Distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.
Nel caso di procedimento, un estratto autentico di tale registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. 116.
L’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, a seconda della con dotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

CAPO XVII. Prescrizioni diverse.
Art. 117.
Nessun individuo maggiore di 14 anni, nato da parenti incerti, potrà qualificarsi con nome generico, come di Venturino e simili.
Dovrà fra tre mesi presentarsi all’Ospizio in cui fu ricoverato od al quale appartenga, od altrimenti al Sindaco del Comune in cui è domiciliato, per dichiarare il cognome che intende assumere fra quelli di cui all’articolo seguente, e che non potrà più variare.

Art. 118.
Il Direttore di un Ospizio di esposti, od il Sindaco ai quali venga presentato un infante esposto, debbono imporgli un cognome de sunto dalla storia, o dai regni animale, vegetale o, minerale, facendone risultare con apposito atto. Il cognome imposto non potrà più essere variato.

Art. 119.
Le Autorità di Pubblica Sicurezza promuoveranno l’arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.
Nell’interesse dell’ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il Governo può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

Art. 120.
L’Autorità locale fisserà nell’interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi i luoghi ed i tempi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune.

Art. 121.
Nelle ore di notte è proibito disturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll’esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

Art. 122.
Da un’ora dopo il tramonto del sole fino all’alba, nessuno potrà trasportare mobiglie, biancherie, ed argenterie, se non è persona che possa dare buon conto di sé, o che non sia accompagnata da persona conosciuta e risponsale.
I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all’Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, secondo le circostanze, ordinerà l’immediato rilascio, ovvero la rimessione all’Autorità giudiziaria.

Art. 123.
È proibito ai rigattieri e ad ogni altro di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Art. 124.
Dovranno le Giunte municipali prescrivere che, nelle ore di notte, non si possa in alcuna casa lasciare aperto più d’un accesso verso la pubblica via.

Art. 125.
Nei Regolamenti fatti dalle Direzioni dei teatri, dalle Giunte municipali, e dall’Autorità politica come pure nei manifesti di essa Autorità politica e dei Sindaci si possono comminare pene di polizia.
Contro la comminazione di tali pene vi ha sempre appello al Governatore.

Art. 126.
È proibita la circolazione dei cani cosi detti bull-dogs, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi, e se non si ottenne la previa autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 127.
Non possono tenersi sulle finestre, balconi, anditi ed altri luoghi di pubblico passaggio né scimie, né altri animali che rechino offesa o grave disturbo ai passeggieri ed ai vicini.
Parimenti non possono tenersi vasi di fiori od altri oggetti se non sono efficacemente assicurati.

Art. 128.
Niuno può esercitare l’arte tipografica, litografica e simili senza il permesso del Governatore della Provincia.
Tali esercizi saranno sempre proibiti in camere private od in altri siti chiusi al pubblico.

Art. 129.
Il permesso non può accordarsi se non alle persone probe ed oneste, che hanno compiuto il corso speciale ovvero quello classico sino alla seconda rettorica inclusivamente, e che abbiano atteso al tirocinio dell’arte almeno per un triennio.

Art. 130.
Spetta all’Autorità politica del Circondario rilasciare permessi per porto d’armi.

CAPO XVIII. Trasmissione di sentenze.
Art. 131.
I Segretari dei Giudici di Mandamento sono tenuti di trasmettere all’Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai Giudici in materia di polizia.

Art. 132.
A cura del Ministero pubblico, le Autorità di Pubblica Sicurezza delle Provincie e dei Circondarii saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e Corti d’Appello.

CAPO XIX. Della Forza Pubblica.
Art. 133.
L’esecuzione delle disposizioni della presente Legge è commessa specialmente ai Carabinieri Reali ed agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.
Essa è ugualmente commessa alle Guardie di Pubblica Sicurezza, alle Guardie municipali, campestri e forestali, ed ai Cantonieri, che perciò rivestono anche qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. 134.
Con apposito Regolamento del Ministro dell’Interno, approvato con Decreto Reale, verrà determinato il diritto alla pensione di ri poso ed il suo ammontare, non che la forza, l’armamento e la disciplina delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 135.
Per il concorso delle Guardie municipali e campestri e dei Cantonieri al servizio per la Pubblica Sicurezza, come quello delle Guardie di Pubblica Sicurezza ai servizi della Polizia urbana e rurale, saranno date dal Ministero dell’Interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli comunali.

Art. 136.
I Consigli provinciali determineranno quali siano i Comuni, Mandamenti o Circoli in cui debbansi stabilire Guardie campestri per la tutela dei frutti di campagna, e statuiranno circa l’ammontare della paga, le pensioni di riposo, il servizio e la disciplina, procurando che siano riunite in brigata sotto la direzione di un capo dipendente dagli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.
La spesa di tali Guardie sarà a carico del Comune o dei Comuni componenti il Mandamento o Circolo in cui dovranno prestare il servizio.
Il Consiglio provinciale decreterà il riparto della spesa, ove cada a carico di più di un Comune.

Art. 137.
Per l’esecuzione degli ordini di Pubblica Sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i Reali Carabinieri e le Guardie di Pubblica Sicurezza, gli Uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la Milizia nazionale e la Truppa regolare.

Art. 138.
La forza armata richiesta per un servizio di Pubblica Sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando de’suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei Funzionari civili, che soli ne hanno la responsabilità.

Art. 139.
La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all’intervento dell’Autorità competente non venga alterato lo stato della località, non ommessi però i necessari soccorsi a chi può averne d’uopo.

TITOLO SECONDO. Delle pene.

CAPO UNICO.
Art. 140.
Le contravvenzioni alla presente Legge per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.
La recidività sarà punita col carcere in quelle graduazioni che saranno indicate dalla gravità del fatto e dalle circostanze con comitanti.

Art. 141.
La contravvenzione all’art. 43, al penultimo alinea dell’art. 48, ed agli articoli 58 e 59, sarà punita colla multa da L. 51 a L. 1000.

Art. 142.
La contravvenzione all’ultimo alinea dell’art. 48, ed agli art. 90, 94 e 95, 101, 102 e 121 sarà punita col carcere da tre mesi, a tre anni.

Art. 143.
La contravvenzione all’art. 122 sarà punita col carcere da uno a tre anni.

Art. 144.
La disobbedienza alle intimazioni di cui all’articolo 81, sarà punita:
Se alla 2a intimazione, con pene di polizia.
Se alla 3a col carcere da tre a sei mesi.

TITOLO TERZO.

CAPO UNICO. Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, loro stipendi e paghe.
Art. 145.
Gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui nella Tabella n.° 1.

Art. 146.
Il Comandante, Bassi Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza hanno diritto alla retribuzione di cui alla Tabella n. 2.

Art. 147.
La retribuzione dovuta ai Bassi Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato, e per l’altra a carico dei Comuni in cui prestano l’opera loro.
Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data in Torino, addì 13 Novembre 1859.
VITTORIO EMMANUELE.

TABELLA N. 1. Stipendi degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.
1. Questori L. 5,000.
2. Ispettori di Questura L. 3.200
3. Delegati centrali presso gli Uffizj del Governo. l. 3.000
4. Ispettori di Sezione 1a Classe. L. 2.800
5. Ispettori di Sezione 2a Classe. L. 2.400
6. Delegati presso gli Uffizj di Circondario 1a Classe. L. 2.500
7. Delegati presso gli Uffizj di Circondario 2a Classe. L. 2.000
8. Delegati Mandamentali 1a Classe. L. 1.500
9. Delegati Mandamentali 2a Classe. L. 1.200
10. Applicati di Pubblica Sicurezza 1a Classe L. 1.200
11. Applicati di Pubblica Sicurezza 2a Classe L. 1.000

TABELLA N. 2. Retribuzione pei Graduati e Guardie di Pubblica Sicurezza.
1. Comandante L. 1.500
2. Maresciallo d’alloggio L. 1.200
3. Brigadiere L. 1.000
4. Sotto – Brigadiere. L. 900
5. Appuntato L. 800
6. Guardia L. 720
Ai Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Appuntati e Guardie, quando non si somministrino in natura gli oggetti indispensabili al casermaggio, si corrispondono L. 40
Torino, 13 Novembre 1859.
V. di ordine di S. M.
Il Ministro dell’Interno
U. RATTAZZI.

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