Indirizzo della Camera subalpina a Carlo Alberto nel 1849

Indirizzo della Camera dei deputati al Re Carlo Alberto approvato nella seduta del 27 marzo 1849.

Sire Fra questo lutto della patria, fra quest’ira misteriosa di casi, i deputati del popolo subalpino vengono a riverire in Voi la maestà della sventura. Vengono a sciogliere un sacro debito in nome d’Italia tutta. Noi comprendiamo, o Sire, l’alto vostro dolore, noi sentiamo tutte le ambasce del vostro cuore di Re, di soldato, di cittadino, e rispettiamo la risoluzione a cui vi siete condotto. Ma, se gli errori della fortuna e degli uomini hanno indotto in Voi lo sconforto delle anime nobili e grandi, non vi hanno certo scemata la fede in cui vi faceste il soldato e di che ora siete il martire più venerando. Essa del vostro martirio si fa più grande, più sacra; essa né attrae nuovi documenti da opporre ai ciechi sospetti delle parti, nuovi argomenti per insegnare ai presenti ed ai futuri che il suo trionfo esige i più grandi sacrifizi. E a questa causa, o Sire, il vostro nome, consacrato dalla gloria e dalla sventura, sarà pur sempre un vessillo, una forza. No, il vostro arringo non è compiuto, perché su tutte le labbra, in tutti i cuori vi suona ancora quella magnanima vostra parola, che tanto ci riconfortò nei primi disastri: La causa del l’italiana indipendenza non è perduta.
Voi siete conosciuto, o Sire, a tutte le vicissitudini di questa gran causa; e anche scomparendo dalla scena cui si agitano tutti i suoi destini, rimarrete di continuo nel pensiero, nell’anima, nella speranza dei suoi propugnatori.
No, o Sire, togliendovi agli sguardi del vostro popolo, Voi non potete venir meno nella sua ammirazione, nella sua gratitudine, nell’amor suo. Voi vivrete con noi in quello Statuto, nel quale avete affratellati i vostri coi nostri diritti, in quelle liberali istituzioni di che secondaste l’incremento; in quegli ordini militari che provvidamente tentaste di ampliare. Vivrete in perpetuo nella memoria nostra e dei futuri, esempio unico ed imitabile di Re, cittadino e soldato, educato alla scuola dei nuovi tempi ed investito dell’aura loro.
Singolarmente, o Sire, vivrete nel vostro augusto figlio e successore, a cui saranno luce i vostri esempi, ed a cui, deponendo la Corona, Voi insegnaste a che sole condizioni si possa di questi giorni nobilmente portarla.
Sire, Voi avete voluto precorrere il giudizio della storia e dei posteri; e lo potevate. Dio vi conceda le consolazioni della calma solinga, del silenzio pensoso in che avete voluto rifuggirvi. Vi seguiranno nel vostro ritiro, assai crucciose, assai gloriose memorie. Possano le une passar leggiere sul vostro cuore; possano le altre soavemente riconfortarvi. Di questo noi vi stiamo in fede che vi accompagneranno sempre i voti della gratitudine, della riverenza e dell’affetto del popolo subalpino; di quegli altri popoli infelici che Voi anelavate di rifare Italiani, di tutta Italia, a cui il nome di Carlo Alberto sarà di simbolo delle sue non periture speranze.
Dispaccio del signor Presidente del Consiglio de’ Ministri in Piemonte al regio incaricato d’affari presso la Santa Sede in data 3 giugno 1856, e da questi comunicato all’Emo signor Cardinale pro-segretario di Stato.
Le accuso ricevuta della Nota diretta da S. E. R. il Cardinale pro-segretario di Stato in data del 14 maggio, relativo allo spiacevole caso di arresto di monsignor Arcivescovo, e sebbene al contenuto di essa mi trovi avere anticipatamente risposto col mio dispaccio del 18 maggio, che colla detta Nota si scambiava per via, credo, ciò non ostante, dover ritornare sullo stesso argomento onde presentare a S. E. R. il cardinale Antonelli una risposta la quale più esattamente giustifichi gli atti del Governo del Re, e insieme spieghi quegli avvenimenti, che non essendo da lui dipendenti gli era impossibile d’impedire.
La Nota del 14 maggio stabilisce primieramente non essere stato nella facoltà dei tre poteri, che compongono la sovranità nazionale di dichiarare per legge abolito il tribunale privilegiato degli ecclesiastici, appoggiando questa sua affermazione ai Concordati preesistenti, ai quali volendo attribuire il carattere e l’essenza medesima dei trattati che si conchiudono fra gli Stati laici, viene a ridurre ad una questione internazionale quella che è invece questione di disciplina ecclesiastica, di opportunità (dovrei dire di necessita) politica, d’indipendenza e d’autonomia dello Stato.
Non mi è possibile seguire la Nota del 14 maggio su questo campo, né accettare simili premesse, e basterà, onde dimostrare quali inammissibili conseguenze né dovrebbero derivare, questa semplice interrogazione:
È egli lecito ad uno Stato mutare i suoi ordini politici senza il Concordato della Corte di Roma?
Ove non si voglia rispondere negativamente a questo quesito, rimane dimostrato che gli accordi coi quali s’è venuto pel passato a regolare molti punti della disciplina ecclesiastica, e delle relazioni del clero col potere ci vile, debbono sempre intendersi, come sono in fatti, dipendenti da quelle successive modificazioni che col mutar de’ tempi o delle circostanze ogni stato giudica necessarie alla sua quiete ed alla sua interna prosperità, e che neglette o troppo ritardate possono porlo a rischio di cadere in fatali commovimenti, e venir forse all’ultima rovina.
Un simile pericolo vale un’impossibilità assoluta per l’esecuzione di qualsivoglia trattato, tanto più certamente poi per l’esecuzione di quei con certi, i quali possono a norma delle circostanze esser presi colla S. Sede in materia di disciplina ecclesiastica, ma che intrinsecamente connettonsi cogli ordinamenti interni dello Stato e col suo sistema politico, devono necessariamente essere subordinati alle convenienze o necessità di quello.
Le condizioni de’ tempi persuasero alla venerata memoria del Re Carlo Alberto essere necessità ridurre il governo dello Stato ad ordini rappresentativi e l’augusto suo figliuolo il Re Vittorio Emanuele, compreso innauzi tutto della religione dei suoi giuramenti, e conoscendo poi quanto importi nella presente e general perturbazione dei principi d’autorità il rafforzarla, convinto insieme che ad ottenere questo importante scopo e a conciliarne rispetto, v’è solo un modo, quello di renderla rispettabile, e che a ciò non si giunge, se non operando con giustizia, fede e lealtà, s’è studiato, e così il ministero, di stabilire la sua politica su queste sicure basi, e dare quindi allo Statuto proclamato dal Re Carlo Alberto suo padre quella pratica e generale applicazione che non poteva negarsi senza nota d’ingiustizia e di dubbia fede.
L’eguaglianza de’ cittadini davanti alla legge era certamente fra le più importanti di dette applicazioni, come quella che rappresenta il principio più unanimemente accettato, ed anzi il solo forse universalmente accettato, e creduto in questa nostra età, che di tanti principi d’autorità ha veduto il naufragio.
Era dunque insieme dovere, convenienza e necessità di modificare quella parte della legislazione, che dal detto principio s’allontanava, ed in quest’atto il Governo del Re è venuto, non credo avventatamente, ma dopo lungo e maturo esame delle condizioni interne delle Stato, e passando per quei vari stadi parlamentari, che la legge richiede, i quali dando campo alle lunghe, temperate e libere discussioni, che furono pubblicate colle stampe, conferirono alla fine alla legge proposta dal Ministero la massima fra le possibili sanzioni, quella della grande maggioranza del Parlamento, confermata in appresso dal voto e dalla soddisfazione pressoché unanime del paese.
Compiuto quest’atto, e diventata per esso legge dello Stato quello che abolisce il foro privilegiato degli ecclesiastici, venne per naturale conseguenza ad esserne affidata l’applicazione al potere giudiziario, sul quale non può il potere esecutivo esercitare, senza flagrante violazione d’ogni legge d’equità e di giustizia, autorità od influenza veruna.
Dell’imparziale applicazione della legge per parte de ‘ magistrati, a nor ma della loro coscienza e de’ loro giuramenti, è stata dolorosa conseguenza l’arresto ed il giudizio di monsignor Arcivescovo. Non era in mano del Re, del suo Governo, né del magistrato l’evitare né il primo, né il secondo, ma poteva bensì monsignor Arcivescovo esimersi dall’arresto se avesse voluto piegarsi a dar cauzione secondo vuole la legge; per fini tuttavia, de’ quali non intendo farmi giudice, egli stimava non approfittare di questo mezzo, e posta così la questione fra la legge ed esso, era dovere del pubblico ministero mantener forza alla legge. Nell’adempire a questo difficile e penoso dovere il magistrato ha tenuto quei più dolci e riverenti modi, che per lui si potevano senza mancare al suo dovere, e della verità della mia affermazione il pubblico m’è testimonio, come è testimonio Iddio del vero e pro fondo rammarico provato dal Governo di S. M. e dall’universale della triste necessità che ha reso inevitabili cotali fatti, rammarico raddoppiato dalla idea del dispiacere che in questi ha provato SUA SANTITÀ.
Il Governo del Re ha troppa fiducia nell’illuminata prudenza di quello della S. Sede per poter dubitare che la semplice esposizione delle condizioni a cui era posto, e delle necessarie conseguenze che da esse derivano, non basti a farlo persuaso che né’ fatti, i quali formano argomento della Nota del 14 maggio, l’azione del ministero e dei vari poteri dello Stato si è mantenuta rigorosamente nei limiti dei suoi diritti come dei suoi doveri, e che anzi a tutela dei primi, quanto ad intero adempimento dei secondi, non sarebbe stato possibile seguire altra via, né prendere diversa deliberazione.
La prudenza poi e la bontà del clero piemontese, che sente generalmente quanto importi agli interessi dell’ordine pubblico e della religione, il farsi esempio d’obbedienza alle leggi, e conosce essere questa obbedienza, non solo un dovere civile, ma ben anche un precetto religioso, mi fa sicuro che non sieno ormai per rinnovarsi occasioni simili a quella di cui deploriamo le conseguenze, e venga così tolta di mezzo la dura necessità nella quale si troverebbe il Governo di S. M. di compiere a’ doveri che gli incombono; dall’adempimento dei quali solo dipende il rispetto all’autorità nei governati, quindi la loro ubbidienza alle leggi, e da questa l’ordine pubblico e la tranquillità dello Stato, non potrebbe il Governo del Re esimersene per quanto tale adempimento gli riuscisse penoso.
Nel farsi interprete di queste franche ed altrettanto rispettose spiegazioni, voglia l’Ill.mo signor marchese egualmente far conoscere all’E.mo Cardinale pro-segretario di Stato quanto grave e dolorosa cosa sia per S. M. e per i suoi ministri il trovarsi in questi dispareri colla Corte romana, e quanto stimerebbero importante, a restaurazione dell’autorità civile, come della religiosa, che ambedue mantenendosi in quei confini entro i quali sono pienamente l’una dall’altra indipendenti, non disperdessero inutilmente le loro forze in contese, delle quali se è incerto il profitto, è certo pur troppo il danno che né ridonda all’ordine politico, come al religioso.
Coerente a questi principi il Governo del Re se per un lato si troverà in debito di farsi vigilante custode dell’indipendenza del potere e della sovranità civile, sarà altrettanto geloso di mantenere nello Stato libera e piena indipendenza dell’autorità religiosa, come a quella che sola può ormai offrire felice soluzione alle flagranti questioni sociali che minacciano l’umanità, e ricondurre la pace, la concordia e l’ordine nella civiltà cristiana.
Prego V. S. Ill.ma di dare comunicazione, od anche di rimettere una copia di questo dispaccio a S. E. il Cardinale pro- segretario di Stato.
Colgo questa occasione per rinnovare alla S. V. Ill.ma i sensi del mio distinto ossequio.
Nota dell’Emo signor Cardinale pro-segretario di Stato al regio incaricato sardo dei 19 luglio 1850 in risposta al dispaccio del presidente del Consiglio dei Ministri in Piemonte inviata allo stesso regio incaricato.
Con pregiato ufficio del 28 prossimo passato giugno V. S. Ill.ma comunicava al sottoscritto Cardinale pro -segretario di Stato un dispaccio a lei diretto da Sua Eccellenza il sig. Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri di S. M. Sarda, col quale s’intese di dare riscontro alla di lui Nota del 14 maggio sulli reclami o proteste che vi si facevano pel disgustoso argomento al quale essa riferivasi. Nel citato dispaccio dicevasi essere.
attribuito dal Cardinale sottoscritto ai Concordati della S. Sede il carattere e l’essenza medesima dei trattati che si conchiudono fra gli Stati laici, e che perciò venivasi a ridurre ad una questione internazionale quella che è
questione di disciplina ecclesiastica, di opportunità, di necessità politica, d’indipendenza, di autonomia dello Stato. In seguito di che il prelodato signor Ministro dichiarava non essergli possibile di seguire la Nota in questo campo, e per dimostrarne l’impossibilità dalle conseguenze, proponeva una interrogazione così formulata: «È egli lecito ad uno stato mutare i suoi » ordini politici senza il consenso della Corte di Roma?» e quindi egli deduceva, nel supposto di risposta non negativa, che gli accordi con la Santa Sede in molti punti di disciplina, ed altre relazioni del clero col potere ci vile debbono sempre intendersi dipendenti da quelle successive modificazioni, che col mutare dei tempi e delle circostanze ogni Stato giudica necessarie.
In replica a quanto dal signor Ministro è stato esposto conviene fare alcune osservazioni. E primieramente è da notarsi come le reclamazioni e proteste avanzate per parte della S. Sede contro la legge del 9 aprile, con la quale si pretese di abolire il privilegio del foro ecclesiastico, e come la reiterazione delle medesime per l’applicazione che si fece dalla legge stessa in aggravio della degna persona di monsignor Arcivescovo di Torino, furono appoggiate dal Cardinale sottoscritto alle sanzioni canoniche, che si riferiscono a quell’oggetto di ecclesiastica disciplina che si pretese di violare.
Dovette eziandio il Cardinale sottoscritto appellare ai Concordati solenne mente stipulati in tal oggetto tra la S. Sede ed il Governo di S. M. sarda, non potendo egli preterire quei solenni trattati, nei quali mentre vengono modificati alcuni punti della stessa disciplina, vi si stabiliscono delle norme relative all’esercizio di alcuni diritti, all’osservanza delle quali si obbligano ciascuno per la parte che lo riguarda, li due supremi poteri, l’ecclesiastico ed il civile nel territorio di S. M. il Re di Sardegna. Nelli predetti trattati pertanto se non viene cambiata la natura dell’oggetto che è sempre di ecclesiastica disciplina, e soltanto si fanno delle modificazioni in alcuni punti della medesima, le disposizioni peraltro che vi si contengono, acquistano, mediante la solenne intervenuta stipulazione, una forza speciale di reciproca e più stretta osservanza per parte dei contraenti; così che per questo lato li trattati stessi mentre non lasciano di essere nel loro oggetto, di disciplina ecclesiastica, assumono però la caratteristica di quei che diconsi internazionali.
Premesso tutto questo, e convenendosi che la questione riguardata nel suo oggetto è di disciplina ecclesiastica, la proposizione formulata dal signor marchese d’Azeglio e di sopra già riportata, dovrebbe essere ridotta a questi più precisi termini: « È egli lecito ad uno Stato, specialmente cattolico, nel mutare li suoi ordini politici, apportare detrimento ai diritti disciplinari della Chiesa senza il consenso della S. Sede? » Qualora non voglia negarsi alla Chiesa la caratteristica, che per divina istituzione le compete, di vera e perfetta società ed indipendente dal potere civile, la risposta deve essere negativa.
La sola Chiesa, la quale non ha limiti di territorio, è dessa dovunque l’arbitra della sua disciplina. Essa giudica della convenienza e della maggiore o minore estensione de’ suoi diritti riguardo al loro esercizio, e se accomodandosi talvolta alle esigenze degli Stati la modifica in parte, ciò lo fa di propria autorità, non potendo a causa della sua indipendenza esservi costretta dal supremo potere civile. Quindi è che se lo Stato in alcuni casi di disciplina ecclesiastica connessi con l’interna sua amministrazione stimi per motivi di opportunità o di ragione politica necessarie alla sua quiete od alla sua prosperità alcune modificazioni della disciplina medesima, deve esso provocarle presso il potere competente che è la Chiesa, deve mettersi d’accordo con questa, e non ba diritto di farlo di sola propria autorità, come lo farebbe, ove si trattasse di modificare ed anche di abolire le prerogative e li privilegi delle civili università e collegi che sono nello stato, e perciò dipendenti da esso.
Essendo la Chiesa per divina istituzione, siccome sopra si disse, una vera e perfetta società, ed essendo anche d’ordine superiore alle civili società, li punti disciplinari della medesima contemplati nei trattati, lungi dal doversi considerare come dipendenti dalle mutazioni, che giudicano gli Stati d’introdurre nella loro amministrazione interna, debbono anzi ritenersi come fermi ed inviolabili, e le mutazioni delle civili amministrazioni possono soltanto dare una occasione agli Stati di provocare nuovi accordi con la Chiesa.
Se la condizione dei tempi, come si dice, persuase al Re Carlo Alberto essere necessità di ridurre il Governo sardo ad ordini rappresentativi, li riguardi di giustizia verso le altre società indipendenti, e conseguentemente verso la Chiesa lo tennero fermo a fare nello Statuto fondamentale la debita riserva riguardo ai trattati solenni, ed è a supporsi che lo stesso motivo inducesse il Governo sardo ad aprire le trattative con la S. Sede per li cambiamenti che s’intendevano recentemente introdurre in alcuni punti di disciplina ecclesiastica, le quali poi per fatto dei regi inviati rimasero interrotte, perché si dissero essi mancare di istruzioni, che in proposito andavano a richiedere dal loro Governo.
Se dunque il potere nazionale sardo col ricordato atto del 9 aprile ha preso delle determinazioni in pregiudizio dei diritti disciplinari della Chiesa senza il consenso della S. Sede, quest’atto non può riguardarsi che come lesivo delle prerogative della Chiesa assicurate alla medesima anche dal potere civile, delle quali prerogative essendo il S. PADRE custode e vindice ha dovuto col mezzo del sottoscritto Cardinale reclamare e protestare per la violazione, che né è stata fatta, ed ha dovuto ripetere collo stesso mezzo le sue doglianze e proteste reclamandone la debita riparazione, allorché di tal supposta legge si fece la ben dolorosa applicazione.
Se è grave e doloroso per S. M. ed il regio Ministero trovarsi il Governo sardo in questa spiacevole condizione verso la S. Sede, ciò lo è egualmente, se non più, pel S. PADRE; e ́se da tali vertenze, giusta le previsioni del signor Ministro, non risulterà un profitto all’ordine politico e religioso, la SANTITÀ SUA è consapevole a se stessa di non esserne la causa, ed altronde in considerazione dei doveri dell’apostolico suo ministero né avrebbe avuto forte rammarico se si fosse tenuta in silenzio sulla violazione, che si faceva delle canoniche leggi garantite anche da solenni trattati.
Non lascia peraltro di confidarsi la SANTITÀ SUA che l’augusto Monarca Vittorio Emanuele emulando la pietà dei suoi illustri predecessori, e che il di lui Ministero, non che il potere legislativo del regno saranno per rendere la debita giustizia ai reclami del supremo Capo della Chiesa cattolica.
Il sottoscritto nel pregare V. S. III.ma di portare tutto ciò a notizia del regio suo Governo, Le rinnova in questo incontro li sensi ecc.

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